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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/06/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 30 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1489/2023 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sinagra, via U. Corica n. 36, presso lo studio dell'Avv. Maria Sinagra che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2023 parte ricorrente esponeva che aveva presentato domanda amministrativa in data 08.04.2021 per CP_1
essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere della pensione di inabilità e/o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità; che tale domanda era stata respinta e che pertanto parte resistente aveva depositato in data 09.11.2021 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n.
3948/2021 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato che le patologie sofferte da determinavano una permanente riduzione a CP_1
meno di un terzo delle sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, ossia dell'assegno ordinario d'invalidità. Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che non versava in CP_1 uno stato di minorazione tale da renderla bisognosa dell'assegno ordinario d'invalidità dalla data indicata dal perito nominato dal Tribunale, con vittoria di spese e compensi.
dal canto suo, si costituiva con memoria depositata in data CP_1
17.11.2023 eccependo, il rigetto del ricorso per genericità dei motivi e la conferma dell'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno 3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
2 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per CP_1 ottenere il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al
3948/2021 R.G.), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza dei requisiti per poter concedere alla parte resistente l'assegno ordinario d'invalidità, a far data dal dicembre 2022. Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la non sussistenza in capo alla parte resistente del diritto al beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità.
La domanda dell' non può trovare accoglimento. Pt_1
Invero, il CTU con motivazione logica e condivisibile, indenne rispetto alle censure dell'odierna ricorrente, ha affermato che si può concludere che la ricorrente nata a [...] il [...] è affetta da: CP_1
“Poliartrosi a media incidenza funzionale. Ernie discali lombari. Linfoma non Hodgkin in fase di remissione completa. Osteopenia. Osteoma gamba sx”
Pertanto alla ricorrente il diritto all' assegno Parte_2
ordinario raggiungendo per le sue patologie la riduzione ameno di 1/3 della sua capacità lavorativa dal 04/08/2022.
Tali conclusioni, peraltro, sono compatibili con la CTU della prima fase svolta da altro professionista.
Si deve, quindi, concludere accertando che è persona con CP_1
patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa sin dal 4 agosto 2022.
Le spese seguono la soccombenza di entrambe le fasi e vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore di parte resistente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la
3 distrazione nei confronti del procuratore della dichiaratosi CP_1 anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
con ricorso depositato in data 14.05.2023 nei confronti di in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara persona con patologie tali da ridurre a menod i un CP_1
terzo la sua capacità lavorativa sin dal 4 agosto 2022;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Pt_1
resistente, che liquida in complessivi euro 2.800,00, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Maria Sinagra dichiaratasi anticipataria.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 30 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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