CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 839/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente e Relatore
QUARANTA ENRICO, Giudice
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4152/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casapesenna - C/o Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006026802000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006026802000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006026802000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006026802000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110052034061000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - C/o Casa Comunale 81030 Casapesenna CE Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140000067327000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00873 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00873 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 21/07/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 028/2025/90060026802, notificata il 21.07.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il versamento di euro 11.015,83 relativamente alle cartelle esattoriali n. 02820110052034061000 notificata il 29/12/2011 (addizionali regionale IRPEF anno 2004 dell'importo di euro 5.240,10), n.
02820140000067327000 notificata il 26/07/2014 (tassa ambientale rifiuti e servizi TARES dovuti al comune di Casapesenna per anno 2004 dell'importo di euro 403,06) e all'avviso di accertamento n. TEGMOO873 notificato il 05/04/2013 (addizionali regionale IRPEF anno 2004 (rectius 2007) dell'importo di euro 5.299,61).
Il ricorrente, assistito dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici dai quali scaturisce la pretesa erariale;
2) l'intervenuta prescrizione;
3) il difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, accogliersi il ricorso;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che le cartelle di pagamento impugnate erano sono state regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge e che, successivamente, era stata notificato un preavviso di fermo amministrativo in data 9.03.2015.
Si costituiva anche il comune di Casapesenna per eccepire il difetto di legittimazione passiva in relazione alla mancata notifica della cartella.
Si costituiva, infine, l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che i prodromici atti erano stati ritualmente notificati.
In data 3.02.2026 il ricorrente presentava memorie illustrative.
In data 13.02.2026 l'Agenzia delle Entrate presentava memorie di precisazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato l'avvenuta rituale notifica del prodromiche cartelle n. 02820110052034061 e n. 02820140000067327 (notificate rispettivamente il 29.12.2011 e 25.07.2014), nonché del preavviso di fermo amministrativo n.
02880201500000131, notificato il 9.03.2015, che concerneva, tra l'altro, anche la cartella n.
02820110052034061.
L'Agenzia delle Entrate produceva la notifica dell'avviso di accertamento TEGM00120, prodromico della cartella n. 02820110052034061, nonché la sentenza n. 2031/2016, depositata il 31.03.2016, con la quale la CTP di Caserta rigettava il ricorso avverso il fermo amministrativo n. 02880201500000131 anche con riguardo alla prodromica cartella n. 02820110052034061. Nulla produceva in ordine all'avviso di accertamento n. TEGMOO873. Ciò premesso, il Collegio ritiene che deve ritenersi maturata la prescrizione in relazione alla cartella
02820140000067327 e all'avviso di accertamento n. TEGMOO873 - anche qualora quest'ultimo si ritenesse notificato il 5.04.2013 – in quanto tenuto conto della data di notifica della cartella (26.07.2014) e dell'avviso di accertamento (5.04.2013) sono comunque maturati i termini prescrizionali (quinquennale e decennale) previsti dalla legge.
Il ricorso va, quindi, accolto sul punto.
Quanto, invece, alla cartella n. 02820110052034061, il Collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso – mancata notifica degli atti prodromici – in quanto dalla produzione documentale emerge che la stessa è stata ritualmente notificata in data 29.12.2011.
L'avvenuta rituale notifica della predetta cartella esattoriale e del successivo preavviso di fermo amministrativo n. 02880201500000131 – peraltro impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Caserta che ha deciso sul punto sfavorevolmente al ricorrente con la citata sentenza n. 2031/2016 - rende infondato il secondo motivo di ricorso in quanto gli atti prodromici all'impugnata intimazione risultano ritualmente notificati e non è decorso il termine decennale affinché possa dirsi maturare la prescrizione, considerato, altresì, che nel calcolo dei termini di prescrizione, deve tenersi conto della sospensione ininterrotta delle attività di riscossione, causa Covid, prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dai successivi interventi normativi
(art. 154, D.L. n. 34/2020, art. 99, D.L. n. 104/2020, art.
1-bis, D.L. n. 125/2020, art. 1, D.L. n. 3/2021, art. 22-bis, D.L. n. 183/2020, art. 4, D.L. n. 41/2021, art. 9, D.L. n. 73/2021 e art. 2, D.L. n. 99/2021).
Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che l'atto impugnato è sufficientemente motivato perché vi è il richiamo per relationem ad atti già in possesso del contribuente. Infatti, l'articolo 42, comma 3, del DPR
600/1973 e l'articolo 56 del DPR 633/1972 specificano che l'obbligo di allegazione vige solo “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente”. Nel caso de quo, essendo la prodromica documentazione – richiamata nell'intimazione di pagamento - posseduta dal ricorrente, non si verifica alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare, Cassazione 18073/2008, Cassazione
15625/2015, Cassazione 407/2015, Cassazione 15327/2014). Infatti, l'atti impugnato indica anche gli atti immediatamente presupposti, il numero e la data di notifica.
Si deve ritenere, pertanto, che l'impugnata intimazione non difetta della motivazione prescritta dall'art. 7 della legge 212/2000 che richiama l'art. 3 della legge 241/90, il cui comma 3 prevede la c.d. motivazione per relationem. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la c.d. motivazione per relationem si concretizza in un mero richiamo ad un altro atto. Nel caso di specie l'impugnata intimazione contiene tutti i dati essenziali per poter adeguatamente esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.
In particolare, essendo gli atti prodromici ritualmente notificati, non necessita l'ulteriore allegazione in quanto il dettaglio dei tributi dovuti è già conosciuto. Invero, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, pur non esistendo alcun obbligo di legge che sancisce la necessità di riprodurre nell'avviso de quo il contenuto analitico dei prodromici avvisi a cui si riferisce la pretesa erariale posta in esecuzione, l'agente della riscossione ha riportato nell'intimazione il dettaglio dei debiti in cui sono riassuntivamente indicati il numero degli avvisi sottesi, la data di notifica degli stessi, l'ente creditore, l'anno di riferimento dei debiti, il carico affidato, il carico scaduto, gli interessi di mora, i compendi della riscossione a favore dell'esattore, la descrizione dei tributi, il codice fiscale della contribuente e il codice dell'ente creditore. D'altra parte la stessa giurisprudenza di merito ha ritenuto necessaria soltanto l'elencazione degli atti prodromici precedentemente notificati senza tuttavia richiedere la riproduzione degli stessi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato sul punto.
Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio in considerazione delle reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella n. 02820140000067327 e all'avviso di accertamento n. TEGMOO873. Rigetta nel resto.
Compensa le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente e Relatore
QUARANTA ENRICO, Giudice
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4152/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casapesenna - C/o Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006026802000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006026802000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006026802000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006026802000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110052034061000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - C/o Casa Comunale 81030 Casapesenna CE Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140000067327000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fab. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00873 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEGM00873 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 21/07/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 028/2025/90060026802, notificata il 21.07.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il versamento di euro 11.015,83 relativamente alle cartelle esattoriali n. 02820110052034061000 notificata il 29/12/2011 (addizionali regionale IRPEF anno 2004 dell'importo di euro 5.240,10), n.
02820140000067327000 notificata il 26/07/2014 (tassa ambientale rifiuti e servizi TARES dovuti al comune di Casapesenna per anno 2004 dell'importo di euro 403,06) e all'avviso di accertamento n. TEGMOO873 notificato il 05/04/2013 (addizionali regionale IRPEF anno 2004 (rectius 2007) dell'importo di euro 5.299,61).
Il ricorrente, assistito dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici dai quali scaturisce la pretesa erariale;
2) l'intervenuta prescrizione;
3) il difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, accogliersi il ricorso;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che le cartelle di pagamento impugnate erano sono state regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge e che, successivamente, era stata notificato un preavviso di fermo amministrativo in data 9.03.2015.
Si costituiva anche il comune di Casapesenna per eccepire il difetto di legittimazione passiva in relazione alla mancata notifica della cartella.
Si costituiva, infine, l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che i prodromici atti erano stati ritualmente notificati.
In data 3.02.2026 il ricorrente presentava memorie illustrative.
In data 13.02.2026 l'Agenzia delle Entrate presentava memorie di precisazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato l'avvenuta rituale notifica del prodromiche cartelle n. 02820110052034061 e n. 02820140000067327 (notificate rispettivamente il 29.12.2011 e 25.07.2014), nonché del preavviso di fermo amministrativo n.
02880201500000131, notificato il 9.03.2015, che concerneva, tra l'altro, anche la cartella n.
02820110052034061.
L'Agenzia delle Entrate produceva la notifica dell'avviso di accertamento TEGM00120, prodromico della cartella n. 02820110052034061, nonché la sentenza n. 2031/2016, depositata il 31.03.2016, con la quale la CTP di Caserta rigettava il ricorso avverso il fermo amministrativo n. 02880201500000131 anche con riguardo alla prodromica cartella n. 02820110052034061. Nulla produceva in ordine all'avviso di accertamento n. TEGMOO873. Ciò premesso, il Collegio ritiene che deve ritenersi maturata la prescrizione in relazione alla cartella
02820140000067327 e all'avviso di accertamento n. TEGMOO873 - anche qualora quest'ultimo si ritenesse notificato il 5.04.2013 – in quanto tenuto conto della data di notifica della cartella (26.07.2014) e dell'avviso di accertamento (5.04.2013) sono comunque maturati i termini prescrizionali (quinquennale e decennale) previsti dalla legge.
Il ricorso va, quindi, accolto sul punto.
Quanto, invece, alla cartella n. 02820110052034061, il Collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso – mancata notifica degli atti prodromici – in quanto dalla produzione documentale emerge che la stessa è stata ritualmente notificata in data 29.12.2011.
L'avvenuta rituale notifica della predetta cartella esattoriale e del successivo preavviso di fermo amministrativo n. 02880201500000131 – peraltro impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Caserta che ha deciso sul punto sfavorevolmente al ricorrente con la citata sentenza n. 2031/2016 - rende infondato il secondo motivo di ricorso in quanto gli atti prodromici all'impugnata intimazione risultano ritualmente notificati e non è decorso il termine decennale affinché possa dirsi maturare la prescrizione, considerato, altresì, che nel calcolo dei termini di prescrizione, deve tenersi conto della sospensione ininterrotta delle attività di riscossione, causa Covid, prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dai successivi interventi normativi
(art. 154, D.L. n. 34/2020, art. 99, D.L. n. 104/2020, art.
1-bis, D.L. n. 125/2020, art. 1, D.L. n. 3/2021, art. 22-bis, D.L. n. 183/2020, art. 4, D.L. n. 41/2021, art. 9, D.L. n. 73/2021 e art. 2, D.L. n. 99/2021).
Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che l'atto impugnato è sufficientemente motivato perché vi è il richiamo per relationem ad atti già in possesso del contribuente. Infatti, l'articolo 42, comma 3, del DPR
600/1973 e l'articolo 56 del DPR 633/1972 specificano che l'obbligo di allegazione vige solo “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente”. Nel caso de quo, essendo la prodromica documentazione – richiamata nell'intimazione di pagamento - posseduta dal ricorrente, non si verifica alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare, Cassazione 18073/2008, Cassazione
15625/2015, Cassazione 407/2015, Cassazione 15327/2014). Infatti, l'atti impugnato indica anche gli atti immediatamente presupposti, il numero e la data di notifica.
Si deve ritenere, pertanto, che l'impugnata intimazione non difetta della motivazione prescritta dall'art. 7 della legge 212/2000 che richiama l'art. 3 della legge 241/90, il cui comma 3 prevede la c.d. motivazione per relationem. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la c.d. motivazione per relationem si concretizza in un mero richiamo ad un altro atto. Nel caso di specie l'impugnata intimazione contiene tutti i dati essenziali per poter adeguatamente esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.
In particolare, essendo gli atti prodromici ritualmente notificati, non necessita l'ulteriore allegazione in quanto il dettaglio dei tributi dovuti è già conosciuto. Invero, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, pur non esistendo alcun obbligo di legge che sancisce la necessità di riprodurre nell'avviso de quo il contenuto analitico dei prodromici avvisi a cui si riferisce la pretesa erariale posta in esecuzione, l'agente della riscossione ha riportato nell'intimazione il dettaglio dei debiti in cui sono riassuntivamente indicati il numero degli avvisi sottesi, la data di notifica degli stessi, l'ente creditore, l'anno di riferimento dei debiti, il carico affidato, il carico scaduto, gli interessi di mora, i compendi della riscossione a favore dell'esattore, la descrizione dei tributi, il codice fiscale della contribuente e il codice dell'ente creditore. D'altra parte la stessa giurisprudenza di merito ha ritenuto necessaria soltanto l'elencazione degli atti prodromici precedentemente notificati senza tuttavia richiedere la riproduzione degli stessi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato sul punto.
Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio in considerazione delle reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella n. 02820140000067327 e all'avviso di accertamento n. TEGMOO873. Rigetta nel resto.
Compensa le spese.