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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 2570/2024 e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note.
Dichiara la contumacia del convenuto e degli istituti di credito, terzi Controparte_1 pignorati, Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
CP_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
Controparte_13 CP_14
[...] Controparte_15 Controparte_16 [...]
Controparte_17 CP_18 Controparte_19 [...]
, CP_20 Controparte_21 Controparte_22 [...]
, Controparte_23 Controparte_24
Controparte_25 Controparte_26 Controparte_27 [...]
Controparte_28 Controparte_29 [...]
Controparte_30 Controparte_31 Controparte_32
[...] Controparte_33 [...]
Controparte_34 Controparte_35 [...]
, , Controparte_36 CP_37 CP_38 Controparte_39
, Controparte_40 Controparte_41 [...]
, , Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44
, e CP_45 CP_46 CP_47
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2570/2024 R.G. tra
( C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Bruno ( C.F.
PEC: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del CodiceFiscale_2 Email_1 predetto difensore in Salerno alla via Cacciatori dell' Irno, n. 3
- ATTRICE –
e
, ( C.F. e P.I. , in Controparte_48 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., con sede in alla via Viale Mediterraneo, 42 CP_1
-CONVENUTO CONTUMACE– nonché
(C.F. e P.VA con sede in Roma, Viale Controparte_49 P.IVA_3 P.IVA_4
Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Di Sabatino (C.F.: e PEC: C.F._3
e dall'Avvocatura interna di ed elettivamente Email_2 CP_49 domiciliata a L'Aquila (AQ), presso la Filiale di – Affari legali– in Loc. Centi Colella Controparte_49
s.n.c.
-TERZO
[...]
[...] P.VA e c.f. , in persona del legale rapp.te Controparte_50 P.IVA_5 P.IVA_6
p.t. e/o direttore, alla piazza San Carlo n. 156 – 10100 TORINO;
- P.VA , in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_7
p.t. e/o direttore, alla via Vittorio Veneto n. 119, - 00187 ROMA;
- , P.VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla piazza Controparte_4 P.IVA_8
Filippo Meda n.4, - 20121 ; CP_38
- P.VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla piazza Controparte_5 P.IVA_9
Gae Aulenti n.3, - 20154 ; CP_38
- , c.f. e P.VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, Controparte_6 P.IVA_10 alla via Lucrezia Romana n. 41 – 00178 ROMA;
- , P.VA in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_7 P.IVA_11
e/o direttore, alla piazza Salimbeni n.3, - 53100 ; CP_7
- P.VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_8 P.IVA_12 direttore, alla via Università n.1, - 43121 PARMA;
- , P.VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_9 P.IVA_13 direttore, alla Piazza Garibaldi n. 16, - 23100 ; CP_9
- P.VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla via Controparte_10 P.IVA_14
San Carlo n. 8, - 41121 MODENA;
- P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, al Viale Controparte_11 P.IVA_15
Luigi Bodio n.37, - 20158 ; CP_38
- P. VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla Controparte_12 P.IVA_16
Piazza Gaudenzio Sella n. 1, - 13900 BIELLA;
- Partita IVA: Controparte_13
, in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla Via Martiri delle Fosse Ardeatine n.9, - P.IVA_17
00049 VELLETRI (RM);
- P.VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, Controparte_13 P.IVA_18 alla via Emilia San Pietro n. 4, - 42121 REGGIO EMILIA;
- P.VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_14 P.IVA_19 direttore, Via Jacopo da Diacceto n. 48 – 50123 FIRENZE;
- P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_15 P.IVA_20 direttore, Piazza Garibaldi n.6, - 48121 CP_15
- P. VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_16 P.IVA_21 direttore, al Corso Cavour n.19, - 70122 CP_16
- P.VA in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_17 P.IVA_22
e/o direttore, alla Piazza del Gesù n. 49 – 00186 ROMA;
- P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, al Piazzale CP_18 P.IVA_23
Giulio Douhet n.31, - 00143 ROMA;
- P. VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_19 P.IVA_24 direttore, alla Piazzetta Banco di Sardegna n.1- 07100 SASSARI;
- P.VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, al Viale Fulvio CP_20 P.IVA_25
Testi n.250, - 20126 ; CP_38
- , P.VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla Controparte_21 P.IVA_26
Piazza del Calendario n.3, - 20126 ; CP_38
- P. VA in persona del legale rapp.te Controparte_22 P.IVA_27
p.t. e/o direttore, alla Piazza XX Settembre n.2 - 33170 PORDENONE;
- P. VA in persona del legale Controparte_23 P.IVA_28 rapp.te p.t. e/o direttore, alla Via E. Rovagnati n.1 - 20832 IO ( MB );
- , P. VA , in persona del legale Controparte_24 P.IVA_29 rapp.te p.t. e/o direttore, alla Via Ottavio Serena n.13, - 70022 MU ( BA );
- P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla P. Controparte_25 P.IVA_30 zza Durante n.11 - 20131 ; CP_38
- P. VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, Controparte_26 P.IVA_31 alla Via Machiavelli n.4 - 34132 TRIESTE;
- P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla Via Controparte_27 P.IVA_32
Terraglio n.63 – 30174 VENEZIA MESTRE;
- P. VA in Controparte_28 P.IVA_33 persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla piazzetta Enrico Cuccia n.1, - 20121 ; CP_38
- P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_29 P.IVA_34 direttore, Via Domenichino n. 5, - 20149 ; CP_38
- P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_30 P.IVA_35 direttore, alla via Ennio Doris Snc, - 20079 - BASIGLIO (MI);
- P. VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, al Controparte_31 P.IVA_36
Largo Augusto n. 1/A – 20122 ; CP_38
- P. VA , in Controparte_32 P.IVA_37 persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla Via della Vittoria n.21, Palestrina - 00036 ROMA;
- P. VA , in persona del legale rapp.te Controparte_33 P.IVA_38
p.t. e/o direttore, al C.so Vittorio Emanuele nn. 92/100 – 80059 TORRE DEL GRECO ( NA );
- P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_34 P.IVA_39 direttore, alla Via Mazzini n.20 - 29121 ; CP_34
- P. VA in persona Controparte_35 P.IVA_40 del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla via Segantini n.5 – 38122 TRENTO;
- P. VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o Controparte_36 P.IVA_41 direttore, alla via Molino n.4 – 25078 VESTONE ( BS );
- , P. VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla via CP_37 P.IVA_40
Reverberi n.1, angolo via Oberdan – 25128 ; CP_37
- , P. VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla via De CP_38 P.IVA_42
Gasperi n.11, - 20061 CARUGATE ( MI );
- P. VA in persona del legale rapp.te e/o Controparte_39 P.IVA_43 direttore, alla Piazza Liberta' n.23 - 14100 CP_39
- P. VA in persona del legale rapp.te Controparte_40 P.IVA_44
p.t. e/o direttore, alla Piazza della Repubblica n.21 - 05018 ORVIETO ( TR );
- , P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla Via Controparte_41 P.IVA_40
Giuseppe Garibaldi n.25 - 25024 LENO ( BS );
- , P. VA , in persona del legale Controparte_42 P.IVA_42 rapp.te p.t. e/o direttore, alla Piazza Arti e Mestieri n.1 - 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (
FI );
- , P. VA in persona del legale rapp.te Controparte_43 P.IVA_45
p.t. e/o direttore, alla Via G. Mazzini n.152 - 40138 BOLOGNA;
- P. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla Via Controparte_44 P.IVA_46
Venti Settembre n.30 - 00187 ROMA;
- p. VA , in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, al Corso CP_45 P.IVA_47
Orbassano n.367 - 10137 TORINO;
- , p. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla Via CP_46 P.IVA_48
Messina n.38, Torre D - 20154 e CP_38
- , p. VA in persona del legale rapp.te p.t. e/o direttore, alla Via Monte di CP_47 P.IVA_49
Pietà n.8 – 10121 CP_38
- CONTUMACI– Parte_2
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2 comma, cpc e agli atti esecutivi art. 617 c.p.c. – giudizio di merito
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con ingiunzione di pagamento ( del tutto equiparabile al precetto ) notificata a mezzo p.e.c., all' indirizzo attribuito dall' ordine professionale di appartenenza, in data 05/07/2023 ed eseguita con atto di pignoramento notificato, sempre a mezzo p.e.c. allo stesso indirizzo, in data
01/02/2024, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di farne anticipo.”.
Per il terzo pignorato : Controparte_49
“La Società resta a disposizione in ordine alle determinazioni del giudicante. Per quanto sopra esposto, CP_49
in ragione della terzietà non rassegna conclusioni”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare RGNE Nr. 317/2024, instaurata presso questo
Tribunale, avente ad oggetto la esecuzione esattoriale ex art 72 bis del DPR 602/73 direttamente intrapresa dal presso il terzo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, CP_8 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
CP_12 Controparte_13 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 [...]
Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20 Controparte_49
Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 [...]
Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26 Controparte_27
Controparte_28 Controparte_29 [...]
Controparte_30 Controparte_31 Controparte_32 [...]
Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35
,
[...] Controparte_36 CP_37 CP_38 Controparte_39
,
[...] Controparte_40 Controparte_41 Controparte_42
, e , al fine Controparte_43 Controparte_44 CP_45 CP_46 CP_47 del recupero coattivo della somma di euro 950,88 nei confronti della sig.ra Parte_1 quest'ultima, con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2 co. cpc, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione, rappresentando il difetto di notifica avvenuto all'indirizzo pec professionale e la impignorabilità della indennità di inclusione ex art. 545 cpc.
Nel procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2 co. cpc, si costituiva in giudizio, la
[...] rendendo la dichiarazione ex art. 547 cpc per un valore pari ad euro 1,00, mentre Controparte_51 non si costituivano né l'ente creditore pignorante né gli altri terzi pignorati.
Con provvedimento del 25 settembre 2024, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione avanzata e assegnava il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 12 novembre 2024, la opponente introduceva il presente giudizio di merito, reiterando le stesse contestazioni mosse nel procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2 co. cpc, avverso la procedura esecutiva instaurata innanzi al Tribunale di Civitavecchia RGNE Nr.
317/2024.
Nello specifico la odierna attrice lamentava la illegittimità della notifica della ingiunzione di pagamento e del successivo atto di pignoramento presso terzi perché avvenuta all' indirizzo p.e.c. professionale della SI.ra La opponente contestava, altresì, la legittimità dell'azione esecutiva perché avente Pt_1 ad oggetto la indennità di inclusione che, stando alla difesa di parte attrice, rientrerebbe nel novero di cui all'art. 545 cpc, con la conseguenza che sarebbe impignorabile.
In data 12 gennaio 2025 si costituiva in giudizio, nella qualità di terzo pignorato, la
[...]
, che, ribadendo le dichiarazioni già rese nel precedente giudizio di Controparte_52 opposizione, rappresentava che la debitrice, , risulta essere titolare di un libretto Parte_1 di risparmio con saldo di euro 1,00, non movimentato dal 2021, e che nessuna liquidazione è stata ancora effettuata a favore della società di riscossione, e non rassegnava conclusioni.
All'udienza del 28 aprile 2025 questo Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a trenta giorni prima per note conclusive., disponendo, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte entro le ore 9.00 della data d'udienza.
2. Qualificazione della domanda
Il motivo di opposizione relativo alla illegittimità della notifica della ingiunzione di pagamento e del successivo atto di pignoramento presso terzi perché avvenuti all' indirizzo p.e.c. professionale della sig. ra è volto a contestare la regolarità formale dell'atto impositivo e qualifica l'azione quale Pt_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, cpc.
Il motivo di opposizione relativo impignorabilità dell'indennità di inclusione ex art. 545 cpc., è volto a contestare il diritto dell'ente creditore di procedere esecutivamente e configura l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
3. Nullità della notifica della ingiunzione di pagamento, inviata all'indirizzo pec professionale della debitrice- . Parte_3
Con il primo motivo di opposizione, la difesa di parte opponente sostiene la illegittimità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, quale atto prodromico al pignoramento, perché avvenuta all'indirizzo p.e.c. dell'ordine professionale dei giornalisti di appartenenza della sig. ra Pt_1
“ , con ciò, a sua detta, comportando una violazione della Email_3 privacy.
Tale contestazione è infondata e va, dunque, respinta.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.
Secondo orientamento ormai consolidato in materia, le notificazioni e le comunicazioni degli atti amministrativi, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri pubblici previsti dalla legge, per effetto del richiamo di cui all'art. 3 bis l. n. 53/94 (Cass.
n. 2460/2021e Cass. 18812/2014).
Deve, infatti, reputarsi ormai non più contestata la facoltà per l'Amministrazione di provvedere alla notifica dell'ordinanza anche presso il domicilio eletto nella fase che ha preceduto l'adozione del provvedimento opposto, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.
Nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, sebbene non produca effetti nel successivo procedimento contenzioso, la ammissibilità della notifica via pec viene ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 c.p.c., e non a quella di cui all'art. 170 c.p.c., con la duplice conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibili notificazioni dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria (Cass. Civ. Sez. VI – 2, Ord. 16 dicembre 2020, n. 28829) e che la notifica dell'ordinanza ingiunzione eseguita dalla Pubblica
Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata è da ritenersi valida.
Ferma restando la validità della notifica eseguita all'indirizzo pec, più in particolare e con riguardo alla ammissibilità della notifica di atti all'indirizzo pec professionale del destinatario, va richiamato il recente intervento della Corte di Cassazione che, con la ordinanza n. 1615 del 22 gennaio 2025, ha chiarito la validità della notifica alla PEC di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei.
Nello specifico, secondo, l'arresto sopra richiamato “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita)”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, il motivo relativo alla illegittimità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, quale atto prodromico al pignoramento, avvenuta all' indirizzo p.e.c. dell'ordine professionale dei giornalisti di appartenenza della sig. ra
[...] deve essere respinto perché privo di fondamento. Email_4
4. Impignorabilità dell'assegno di inclusione ai sensi dell'art. ex art. 545 c.p.c.
Con il secondo motivo di opposizione, la difesa di parte opponente rappresenta la illegittimità dell'azione esecutiva del atteso che l'unica fonte reddituale della debitrice, Controparte_1 costituita dalla percezione dell'assegno di inclusione, sarebbe impignorabile quale misura a sostegno della povertà ex art. 545 c.p.c.
Il motivo è fondato e va accolto.
Al riguardo occorre ricordare che il nuovo Assegno di inclusione (ADI), istituito a mezzo del D.L.
48/2023, a partire dal 2024 è stato inserito per esplicito richiamo normativo nel novero dei crediti di cui all'art. 545 c.p.c. CP_ L' con propria circolare n. 105/2023, oltre a spiegare le modalità di accesso e di fruizione della misura dell'Assegno di inclusione, al punto 13, rubricato come “Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito”, ne esclude espressamente la pignorabilità, configurandosi “come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile”.
Il predetto articolo 545 cpc, al comma 2, stabilisce che “non possono essere pignorati i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie
o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.
Pertanto, quale sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, ai sensi dell'art. 545 cpc, anche l'indennità di inclusione, a seguito dell'evidenziata modifica normativa, rientra, ex lege, fra i crediti in regime di impignorabilità assoluta.
Alla luce delle considerazioni surriferite, pertanto, l'opposizione proposta dalla SI.ra Parte_1
deve essere accolta.
[...]
4. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 a favore dell'Avv. Claudia Bruno procuratrice della SI.ra , Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2570/2023 R.G., assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dalla SI.ra e dichiara Parte_1
l'impignorabilità dell'indennità di inclusione istituita a mezzo del D.L. 48/2023,;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore della opponente da Controparte_1 distrarsi a favore dell'Avv. Claudia Bruno dichiaratasi antistataria ex art. 93, che si determinano in euro
332,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
IL GIUDICE
Francesco Vigorito