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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10653 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7758 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto “appello, lesioni personali”, riservata per la decisione in data 28.10.2025
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Ottaviano, presso il cui studio sito in Napoli, al corso Garibaldi n.62, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
C.F. in p.l.r.p.t., n.q. di impresa designata per il FGVS per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Carlo Gagliardi, presso il cui domicilio digitale elettivamente domicilia;
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APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, impugnava la sentenza Parte_1
n. 37938/2023, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata il 10.10.2023 e pubblicata l'11.10.2023, per i seguenti motivi: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa ed erronea considerazione delle risultanze processuali ed istruttorie, violazione dell'art. 2697
1 c.c., diniego immotivato della richiesta di CTU, medico-legale, ingiustizia, illogicità ed incongruenza della sentenza”. L'appellante, in particolare, evidenziava che il Giudice di primo grado, in ordine al quantum della domanda e relativamente alle lesioni riportate dall'attore, aveva ritenuto erroneamente che la documentazione medica prodotta in atti (precisamente, Rmn ginocchio e spalla destra del 06/08/18), poiché effettuata dopo oltre un mese dal sinistro, non fosse coerente con la diagnosi e, conseguentemente, non sussistente la prova del nesso di causalità. L'appellante, infatti, precisava che i due esami rientravano perfettamente nelle tempistiche di un percorso clinico seguito da apposito specialista e corroborato da visite di controllo intermedie, puntualmente refertate e prodotte agli atti del giudizio di primo grado. L'impugnata pronuncia, dunque, non valutava correttamente, ai fini probatori, la documentazione medica e, inoltre, ometteva di motivare il rigetto dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta in primo grado. Impugnava, conseguentemente, anche il capo della sentenza relativo la condanna alle spese.
Chiedeva, pertanto, di riformare parzialmente l'impugnata pronuncia e, per l'effetto, in via preliminare, di ammettere la C.T.U. medico-legale; nel merito, di condannare la , Controparte_1
in p.l.r.p.t, al pagamento, in suo favore, di euro 302,00 per spese documentate, oltre al danno biologico, ITT, ITP e danno morale, rivalutazione ed interessi a decorrere dal fatto, come per legge, il tutto nei limiti di euro 5.200,00; per l'effetto, chiedeva di condannare l'appellata alla refusione delle spese di primo grado, da rideterminarsi secondo lo scaglione risultante all'esito della riforma parziale della sentenza appellata, con vittoria delle spese di lite del grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si costituiva la società in qualità di Impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada (F.G.V.S.), che, in via preliminare, eccepiva la nullità, l'improcedibilità,
l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 342 cpc e 348 bis cpc, per mancata indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza delle doglianze proposte dall'appellante, dal momento che il provvedimento impugnato risultava dettagliatamente e logicamente motivato, e l'iter logico giuridico adottato era perfettamente comprensibile e da condividere. Precisava che il Giudice di primo grado correttamente riteneva l'inefficacia probatoria della documentazione di parte relativa a visite mediche svolte dopo oltre un mese dalla verificazione del sinistro. Riteneva, quindi, che il Giudice di prime cure non fosse incorso in errori nell'accogliere parzialmente la domanda avanzata dal Sig. e faceva rilevare la correttezza dell'impugnata Pt_1
sentenza, priva di vizi, di cui chiedeva la conferma, con vittoria delle spese di lite. In via subordinata
2 chiedeva di ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di I grado ed assegnati i termini di cui all'art. 352 cpc, all'udienza del 28.10.25, il procedimento veniva riservato in decisione.
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, risultando, dallo stesso atto, sufficientemente chiari i motivi di impugnazione e le parti della pronuncia di cui si chiedeva la riforma.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di cui all'art. 348 bis cpc, non risultando l'appello manifestamente infondato ed essendo, invece, necessaria una valutazione dello stesso nel merito.
Tanto premesso, l'appello è infondato e non trova accoglimento.
Ritiene, infatti, il Tribunale che la sentenza impugnata, seppur succintamente motivata, sia logica, coerente e ben argomentata. Invero, i referti delle risonanze effettuate in data 6.8.2018 non risultano coerenti con quanto accertato in sede di pronto soccorso, laddove venivano refertato che l'istante aveva subito esclusivamente traumi superficiali. Si rileva, inoltre, che, se il medico dell'odierno appellante, da cui questi si recava in data 9.7.2018, avesse constatato la sussistenza di danni di maggior rilievo, certamente avrebbe richiesto esami più approfonditi in detta data e non solo alla successiva visita del 27.7.2018.
Come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, pertanto, non risulta provato il nesso di causalità tra l'evento oggetto di causa e le lesioni di cui alle risonanze.
Immune da vizi risulta, pertanto, anche la decisione relativa al rigetto della richiesta di ctu medico- legale, poiché l'attore, su cui gravava il relativo onere, non ha provato il suddetto nesso di causalità
e, pertanto, la consulenza avrebbe avuto natura esclusivamente esplorativa.
Al rigetto del predetto motivo di appello consegue il rigetto dell'appello relativo alla quantificazione delle spese di lite.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14, come aggiornati ex D.M. 147/22, alla luce del valore della causa, ridotti del 30% stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater
DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
PQM
3 Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata pronuncia n. 37938/2023, emessa dal Giudice di Pace di Napoli;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Controparte_1
, in p.l.r.p.t., n.q. FGVS, in relazione a questo grado di giudizio, che liquida in euro 1.786,40
[...]
per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15% dei compensi;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater DPR n.
115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
Così deciso in Napoli, in data 13.11.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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