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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/08/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice Dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2296 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del 6.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Parte_1
Achille EA
ATTORE
E
, in persona del p.t., con l'avv. Emanuela Controparte_1 CP_2
Vergari
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_3
TA PA
CONVENUTO
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione, la società ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, il e la società Controparte_1 Controparte_3
quale concessionaria per la riscossione del predetto ente locale, deducendo
[...]
d'aver ricevuto l'avviso di accertamento d'ufficio n. 1 del 26.11.2018, prot. 19415 del 12.12.2018, per omesso versamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno d'imposta 2018, dovuto per l'occupazione di suolo pubblico in Subiaco (RM), viale della Repubblica, con impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, quantificato in euro 19.115,00, di cui euro 14.670,00 per canone dovuto, euro 4.401,00 per sanzione per l'omesso versamento, euro
39,31 per interessi ed euro 5,18 per spese di notifica.
2. – Parte attrice ha articolato le seguenti domande: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ed espletato ogni necessario ed opportuno incombente anche in via istruttoria, così giudicare: - in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito vantato dal e/o in persona dei Controparte_1 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti p.t., accertando e dichiarando la nullità / annullabilità / invalidità / inesistenza e/o comunque la mancanza di efficacia ed effetto dell'avviso di accertamento n.1 del 26/11/2018 prot. 19415 del 12/12/2018, e/o, comunque, revocare lo stesso avviso di accertamento;
- in subordine, accertare e dichiarare non dovuta la somma di cui al predetto avviso di accertamento pari a Euro 19.115,00, di cui Euro 14.670,00 per canone di occupazione, Euro 4.401,00 per la sanzione di omesso pagamento, Euro 39,31 per interessi ed
Euro 5,18 per spese di notifica, e/o, comunque, determinarla in quella minore ritenuta di giustizia con la riduzione del canone dovuto e della sanzione applicata e degli interessi conteggiati.
Con vittoria di onorari e spese di lite, oltre oneri accessori.”.
3. – Si è costituito in giudizio il , quale ente creditore, Controparte_1
definitivamente rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adìto, contrariis rejectis: 1) RIGETTARE LA DOMANDA avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, stante la legittimità della pretesa creditoria del e la CP_1
2 congruità del suo ammontare. Il tutto, con vittoria delle spese, competenze ed onorari per il grado di giudizio. 2) RIGETTARE la domanda subordinata avversaria, relativa ai maggiori oneri ed alle sanzioni applicate nell'avviso di accertamento impugnato, in quanto rispondenti alle previsioni di legge e regolamentari vigenti e correttamente determinate in base ad essa. Con vittoria di spese. 3) CONDANNARE in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese e del compenso professionale per il presente procedimento, oltre alle spese generali in misura del 15%, oneri ed accessori come per legge.”.
4. – Si è costituita in giudizio la società quale concessionaria Controparte_3
dell'accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di aree pubbliche del
Comune di , così definitivamente concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, CP_1
ogni contraria istanza rigettata e disattesa: In Via Principale: rigettare l'avversa domanda e, per
l'effetto, confermare la legittimità dell'avviso di accertamento opposto e condannare l'attrice al pagamento del Canone COSAP annualità 2018, oltre gli oneri accessori e interessi;
in via secondaria: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni espresse
Voglia l'Ill.mo Tribunale rideterminare la pretesa azionata in relazione a quanto emergerà nel corso del giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
5. – Con ordinanza del 6.2.2025, resa all'esito di udienza sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini perentori ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Riveste portata dirimente la presente controversia la ricognizione e l'esatta interpretazione delle disposizioni applicabili afferenti alla disciplina del canone per l'occupazione di aree pubbliche, atteso che non è contestato che l'occupazione di suolo pubblico, nel periodo di tempo cui si riferisce l'avviso di accertamento, vi sia stata da parte dell'odierno attore.
2. – Ebbene, la ridetta occupazione, avvenuta in Subiaco (RM), viale della
Repubblica, è disciplinata, quanto agli oneri dalla stessa rivenienti, dal regolamento
3 del Comune di “per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree CP_1
pubbliche”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 2 maggio
2012, prodotto in atti dal menzionato ente locale.
3. – Il suddetto regolamento, per quanto qui rilevante, prevede:
a) all'art. 17 la disciplina delle occupazioni d'urgenza, così divisata “
1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.”;
b) all'art. 19 l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento del canone: “1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.”.
c) all'art. 30 la disciplina delle sanzioni, nei seguenti termini: “
1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone non versato.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti,
l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita del versamento.
Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 4% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2. 4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e
4 successive modificazioni. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.”.
4. – Ciò posto, dal tenore dell'art. 17 del regolamento citato, interpretato alla luce del complesso delle disposizioni che disciplinano la debenza del canone per occupazione del suolo pubblico, emerge che, anche nel caso delle occupazioni in via d'urgenza, il pagamento del canone è comunque dovuto, non derogandovi la disciplina speciale relativa all'urgenza, la quale semplicemente esenta dalla richiesta di previa autorizzazione (salvo immediata successiva comunicazione) per l'occupazione del suolo pubblico, tale occupazione essendo il presupposto normativo da cui in ogni caso discende l'obbligo di corrispondere il canone, a prescindere dal carattere urgente ovvero ordinario e in tesi procrastinabile delle ragioni che l'hanno determinata.
4.1. – Dunque, la ragione allegata dalla quale causa Parte_1
dell'intervento che ha determinato l'occupazione del suolo pubblico, individuata nella necessità di far fronte ad “eventi meteoclimatici indipendenti dalla sua volontà”, tali da incidere sul muro di contenimento del fondo di proprietà della società attrice, non invera un'ipotesi di esclusione dalla debenza del canone.
4.2. – D'altro canto, alla fattispecie in esame, in ragione del luogo in cui si è verificata l'occupazione, è senz'altro applicabile il regolamento del Comune di
, senza che possa farsi ricorso all'applicazione analogica di disposizioni CP_1
regolamentari di Comuni diversi, atteso che la disciplina in vigore presso il predetto ente locale contempla le conseguenze – in materia di “applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, come è rubricato il regolamento – della sussistenza di ragioni di urgenza poste a fondamento dell'occupazione, circoscrivendone la portata derogatoria alla sola previsione della necessità di previa autorizzazione, restando dunque fermo l'obbligo di corrispondere il canone, che
5 d'altra parte anche sul piano logico la presenza di ragioni urgenti non elide, non dando luogo né ad un vuoto normativo colmabile attraverso l'interpretazione analogica o per princìpi generali, né tampoco ad un'ipotesi di irragionevolezza della regolamentazione, e quindi di sua illegittimità, suscettibile di giustificarne la disapplicazione da parte di questa Autorità giudiziaria.
5. – Per quanto dipoi concerne la sanzione applicata alla stregua dell'avviso di accertamento per cui è causa, la stessa risulta individuata in importo corrispondente al 30% del canone il cui pagamento con il medesimo atto è stato richiesto, conformemente all'art. 30 del regolamento, ove al primo comma si prevede che “Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone non versato.”.
6. – Non è d'altronde contestato che il canone di occupazione con riguardo al periodo cui si riferisce l'avviso di accertamento non sia stato pagato dalla società odierna attrice, che ne sostiene la non debenza.
7. – Con riguardo alle contestazioni afferenti al quantum dell'importo recato a titolo di canoni dall'avviso di accertamento, su cui è calcolato l'importo richiesto a titolo di sanzione e interessi, il Tribunale osserva quanto segue.
7.1. – I parametri da considerare per la quantificazione del canone sono previsti dall'art. 18 del regolamento, alla cui stregua: “
1.I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal sulla scorta degli elementi di seguito indicati: - CP_1
classificazione delle strade;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione; - coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività svolte dai titolai delle concessioni.”.
7.2. – Ebbene, l'allegato A al predetto regolamento provvede alla classificazione delle strade afferenti al Comune di , distinguendo tra strade ricadenti nel CP_1
centro urbano (categoria I) e strade del comprensorio extraurbano: viale della
Repubblica rientra, come emerge dall'elenco delle strade di cui all'allegato, nella categoria centro urbano.
6 7.3. – Ai fini del calcolo del canone, l'art. 25 del regolamento prevede che, per le occupazioni con impalcature e cantieri, “la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione”.
Nell'avviso di accertamento per cui è causa tale sviluppo è quantificato in mq 60, senza che ciò sia specificamente contestato dall'odierna società attrice.
7.4. – Per la determinazione dell'importo del canone, l'art. 26 del regolamento prevede la seguente formula: TB (tariffa base) x CE (coefficiente di valutazione) x
MQ (metri quadri), moltiplicato per il periodo di riferimento.
7.5. – Per quanto concerne il coefficiente di valutazione, lo stesso è così individuato all'art. 23 del regolamento: “Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata, di cui all'art. 22 del presente regolamento. 1.
Il valore di cui al comma 1, determinato per ogni singola tipologia di occupazione stabilita dal seguente regolamento, non può essere in ogni caso inferiore a 0,50 e superiore a 1,50.”.
7.6. – Ebbene, alla stregua dell'avviso di accertamento per cui è causa, può apprezzarsi l'indicazione di tutte le voci di calcolo suindicate: la tariffa, pari ad euro
0,75; i metri quadrati, nella specie 60 mq;
il periodo di riferimento, dal 1.1.2018 al
23.11.2018.
7.7. – Con riguardo, nella specie, all'individuazione del coefficiente di valutazione, lo stesso è ricompreso nei limiti edittali stabiliti all'art. 23 del regolamento, ammontando alla metà del massimo ivi previsto, risultando altresì adeguato e proporzionato in virtù dell'area ove l'occupazione si è verificata (categoria I – centro urbano), nonché del tipo di attività svolta, di carattere edilizio e contemplante l'insediamento di cantiere con impalcature.
8. – Conclusivamente, le domande attoree devono essere respinte in quanto infondate.
7 Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
9. – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'importo richiesto nell'avviso di accertamento per cui è causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. - respinge le domande attoree;
2. - condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del e della Controparte_1
società in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_3
p.t., delle spese del giudizio, che liquida per ciascun convenuto in euro
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in data 29 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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