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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12023/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Cernaia n. 31, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. CIMPOESU IULIANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo depositato in data
04/07/2024):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
- lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Romania in data 6.8.2015 con il sig.
[...]
(con atto serie CG n. 934809 registrato presso l'Ufficio dello stato civile del comune CP_1
di Brasov al n. 1001 del 6.8.2015);
- che al momento dello scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 la ricorrente tornerà al proprio cognome da nubile “ e il sig. manterrà il proprio cognome “ ”; Per_1 Pt_1 Pt_1
- Con vittoria di spese e onorari di lite, determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15%, c.p.a., i.v.a. ove dovuta e successive spese occorrende”. Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Brasov (Romania) il 06/08/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza del 29/05/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 12/06/2023.
Con ricorso depositato il 04/07/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, perveniva visto dal P.M.
Il sig. non si è costituito ed è stato dichiarato, pertanto, contumace. Controparte_1
All'udienza del 09/01/2025 parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato, peraltro, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporsi con riguardo al cognome delle parti visto l'art. 5 L. 898/1970.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
. Controparte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12023/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Cernaia n. 31, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. CIMPOESU IULIANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo depositato in data
04/07/2024):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
- lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Romania in data 6.8.2015 con il sig.
[...]
(con atto serie CG n. 934809 registrato presso l'Ufficio dello stato civile del comune CP_1
di Brasov al n. 1001 del 6.8.2015);
- che al momento dello scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 la ricorrente tornerà al proprio cognome da nubile “ e il sig. manterrà il proprio cognome “ ”; Per_1 Pt_1 Pt_1
- Con vittoria di spese e onorari di lite, determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15%, c.p.a., i.v.a. ove dovuta e successive spese occorrende”. Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Brasov (Romania) il 06/08/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza del 29/05/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 12/06/2023.
Con ricorso depositato il 04/07/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, perveniva visto dal P.M.
Il sig. non si è costituito ed è stato dichiarato, pertanto, contumace. Controparte_1
All'udienza del 09/01/2025 parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato, peraltro, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporsi con riguardo al cognome delle parti visto l'art. 5 L. 898/1970.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
. Controparte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo