Rigetto
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01770/2025REG.PROV.COLL.
N. 06492/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6492 del 2024, proposto dall’ Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Cumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Calabria, il Ministero della Salute, la Regione Calabria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
B.s.m Diagnostica Rete di Imprese, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello G. Feola e Valerio Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di Catanzaro n. 872/2024, con cui è stato confermato il decreto n. 101627/2023 del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza n. 683 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla BSM – Rete Imprese, ricorrente incidentale depositato in data 3.9.2024;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra sentiti i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Rete Bsm Diagnostica, rete di strutture laboratoriali private ed altri operatori, accreditati presso il servizio sanitario regionale, odierna parte controinteressata, con ricorso iscritto al n. 863/2019 R.G. ha contestato, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, la legittimità del criterio adottato dall’A.S.P. di Cosenza per la ripartizione delle risorse stanziate nel 2019, riguardanti l’assistenza specialistica ambulatoriale e il budget conseguentemente assegnato alla rete. L’impugnativa è stata, poi, estesa al D.C.A. n. 41 del 26 febbraio 2019, nella parte in cui detto decreto aveva introdotto la cd. “clausola di salvaguardia”.
1.1.Con successivo D.C.A. n. 36 del 21 febbraio 2019, il Commissario ad acta per il Piano di rientro, ha fissato in euro 7.418.681,68 il budget regionale per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nell’anno 2019, con incremento, rispetto al 2018, assegnando, da un lato, all’A.S.P. di Cosenza la quota di competenza pari a euro 23.056.774,99; e, dall’altro, disponendo i criteri a cui le A.S.P. si sarebbero dovute attenere per ripartire la propria quota di budget tra le singole strutture private accreditate.
1.2. A seguito della conclusione del contratto, l’A.S.P. di Cosenza, con nota prot. 44048/2019, ha comunicato alla B.s.m. Rete Imprese che il budget sarebbe stato suddiviso tra le strutture applicando, in luogo dei criteri dettati dal visto D.C.A. n. 36/2019, il criterio della «ripartizione proporzionale della somma aggiuntiva assegnata alle varie macro aree rispetto al 2018, partendo dai budget già assegnati per lo stesso anno».
1.3. Con il predetto ricorso la società B.s.m., in quel giudizio parte ricorrente, ha impugnato detta nota n. 44048, unitamente al contratto per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché al presupposto D.C.A. n. 41/2019, contestando, in sostanza, il criterio utilizzato dall’A.S.P. di Cosenza nella ripartizione, tra le strutture accreditate, del budget fissato per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
1.4. Con la sopracitata sentenza 872/2024, il primo giudice, in accoglimento del ricorso proposto da B.s.m., ha annullato il piano della predetta Azienda sanitaria per il riparto del budget di spesa per le su citate prestazioni; chiarendo che “tali criteri avrebbero dovuto essere rideterminati in conseguenza dell’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale del d.c.a. n. 36/2019”. Nello specifico, con il menzionato piano, l’Azienda sanitaria, odierna reclamante, aveva applicato un sistema di redistribuzione ritenuto differente da quello indicato nel richiamato D.C.A. n. 36/2019 che, come già ricordato, imponeva di garantire un determinato numero (pari a 8,3) di prestazioni di laboratorio per abitante al fine di rispettare i L.E.A.
1.5. Siccome l’A.s.p. di Cosenza non ha adempiuto a detta decisione, le strutture sanitarie ricorrenti hanno intentato giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a.; ricorso, poi, accolto con la citata sentenza n. 25/2023, che ha condannato l’Azienda sanitaria a dare esecuzione al giudicato della sentenza n. 1339/2021, con contestuale accoglimento della richiesta di nomina del commissario ad acta .
1.6. Nel provvedimento, oggetto del presente reclamo, il commissario ad acta ha precisato che l’A.s.p. di Cosenza, in base all’importo stanziato in suo favore, non avrebbe potuto acquistare dagli operatori accreditati le prestazioni necessarie ad assicurare il rapporto indicato nel d.c.a. n. 36/2019: di qui la rideterminazione dell’importo del budget da destinare all’acquisto di prestazioni inerenti la diagnostica di laboratorio. In altri termini, il commissario ad acta ripartiva il budget disponibile per la detta branca, fra i vari operatori ricorrenti, assegnandone una quota a ciascuno, quale integrazione delle risorse finanziarie disponibili.
1.7. Indi, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza è insorta contro il provvedimento commissariale, presentando reclamo ex art. 114, comma 6, del c.p.a.; laddove, gli operatori ricorrenti nel precedente grado di giudizio, hanno interposto reclamo incidentale condizionato, all’accoglimento del reclamo proposto dall’A.s.p..
1.8. Con sentenza n. 872/2024 il Tribunale, nel rigettare il reclamo, proposto dall’azienda sanitaria provinciale, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il reclamo incidentale condizionato degli operatori sanitari, odierni controinteressati.
1.9. Avverso tale sentenza, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha proposto reclamo avanti a questo Consiglio di Stato lamentando l’erroneità per l’elusione del giudicato delle pregresse decisioni, con riguardo specifico agli importi contenuti nel d.c.a n. 36, allegatamente erronei, quanto all’incremento del budget.
1.10. Si è costituita in giudizio, proponendo anche ricorso incidentale BSM – Rete Imprese, ricorrente incidentale con atto depositato in data 3.9.2024.
1.11. Nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il reclamo dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza non è fondato.
2.1. L’oggetto del contendere ruota essenzialmente sull’operato del Commissario che, secondo la prospettazione dell’Asp, odierna appellante, avrebbe esorbitato dai suoi poteri, non essendosi limitato l’organo straordinario a delineare, come indicato nella richiamata decisione n. 1339/2023, la legittimità o meno “del criterio astratto di ripartizione per la ripartizione del budget ”.
2.2. Ad avviso della Azienda, il Commissario ad acta, si è difatti addentrato nella verifica degli importi - dunque in concreto - riconoscibili alle strutture sanitarie: ripartendo il budget disponibile per la diagnostica di laboratorio fra i vari operatori ricorrenti, mediante “assegnazione di una quota ad ognuno quale integrazione delle risorse finanziarie disponibili”.
2.3. Secondo gli operatori sanitari, invece, da una lettura sistematica e d'insieme della decisione ottemperata, (sentenza n. 1339/2021), sarebbe emerso che il compito del commissario non doveva ritenersi concluso con l’indicazione del criterio astratto, ma doveva necessariamente ricomprendere la quantificazione dell’importo da assegnare a ciascuna struttura.
3. Tanto premesso rileva, anzitutto, il Collegio che il ricorso risulta inammissibile nella parte in cui la reclamante ha proposto censure non dedotte nel giudizio oggetto del presente reclamo, in violazione del divieto di nova in appello (art. 104, co. 1, c.p.a.).
3.1. Con una prima censura si lamenta l’erroneità della sentenza, là dove il primo giudice avrebbe eluso il giudicato di cui alle su viste decisioni (n. 1339/2021 e 25/2023) avendo tra l’altro ritenuto che, gli importi contenuti nel D.C.A. n. 36/2019 erano stati rideterminati e che, quindi, l’incremento di budget fosse stato correttamente ripartito dal Commissario ad acta tra gli operatori privati.
3.2. Il finanziamento di cui all’impugnato DCA 36/2019, a dire dell’Asp reclamante, non sarebbe stato a tutt’oggi, rideterminato, in quanto il provvedimento commissariale adottato in esecuzione della sentenza n. 2119/2020, risulterebbe annullato dal Tribunale con la sentenza n. 660/2024.
3.3. La censura nella sua articolata formulazione è infondata.
3.4. Osserva anzitutto il collegio che nella specie non ricorre la violazione di giudicato perché, come ben chiarito dal primo giudice, nella sentenza n. 1339/2021 veniva stabilito come i predetti importi da assegnare alle strutture sanitarie … dovevano essere rideterminati in conseguenza del disposto annullamento del d.c.a. n. 36/2019 .
3.5. Ne consegue che l’operato del commissario ad acta, là dove ha ripartito l’incremento di budget disponibile fra i vari operatori sanitari, non risulta porsi in violazione del giudicato, come denunziato dall’Asp reclamante.
3.6. Né, a conclusione distinte e diverse, deve poi pervenirsi con riguardo al dedotto difetto di motivazione, non stigmatizzato dal primo giudice che, a dire dell’appellante, avrebbe viziato, il provvedimento commissariale nella misura in cui l’organo straordinario non ha adempiuto al proprio specifico compito di individuare il criterio astratto di riparto.
3.7. Il motivo è infondato.
3.8. Osserva, in proposito, il Collegio, che l’insufficienza del tetto di spesa, stanziato per il 2019, per assicurare il raggiungimento del ricordato rapporto fra prestazioni di diagnostica di laboratorio ed abitante (8,3), accordato all’ASP, non può che rappresentare, come del tutto correttamente ha chiarito il Commissario nella relazione oggetto di reclamo, uno degli elementi da tenere in considerazione per effettuare la ripartizione del budget disponibile per l’acquisto dai privati accreditati delle prestazioni di diagnostica di laboratorio .
4. Per le ragioni esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
5. Le spese del grado di giudizio possono restare interamente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni analizzate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), come in epigrafe proposto dalla ASP di Cosenza lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO