Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' della clausola finale delle note stesse.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' della clausola finale delle note stesse.