Articolo 1046 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1045Articolo 1047
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9 ottobre 2010
Art. 1046. Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento 1. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. 2. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla Direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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