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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.C.C. n. 862/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 862/2020, avente ad oggetto: “APPALTO”.
TRA
CO. GEN. AP. in persona del l.r.p.t. (P.I. ), con sede in San Cataldo (CL), Viale CP_1 P.IVA_1 dei Platani n. 114, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo Cucchiara (C.F. ) e dall'Avv. Salvatore Roberto (C.F. C.F._1
), entrambi del Foro di Sciacca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 degli stessi, sito in Sciacca (AG), Via Cappuccini n. 7;
PARTE ATTRICE (E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE)
CONTRO
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
); C.F._3
2) nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
; C.F._4
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Gandolfo Mancuso (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via C.F._5
Lazio n. 19;
PARTE CONVENUTA (ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE)
***
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in date 16-18.06.2020, e depositato in data 24.06.2020, CO. GEN. AP. in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio CP_1 [...]
e domandando nei Controparte_2 Controparte_3 loro confronti il pagamento di una somma complessiva di € 95.729,86, oltre interessi maturandi fino a soddisfo, per affermato inadempimento contrattuale dei convenuti rispetto agli obblighi di pagamento del corrispettivo di due contratti di appalto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
1.1. Parte attrice rappresentava infatti che, in forza di due distinti contratti di appalto stipulati in data
16.10.2007, i convenuti le avevano commissionato lo svolgimento di lavori per la ristrutturazione e per la sistemazione esterna di un casale a due piani, individuato al Catasto del Comune di Caltanissetta
1 al Fg.115, particella n. 45 sub 2 (per la convenuta e sub 3 (per il convenuto . Per CP_2 CP_3 un prezzo, rispettivamente di € 135.000,00 e di € 140.000,00 (oltre IVA al 10%).
1.2. Parte attrice affermava che i convenuti avevano pagato in data 14.11.2007 un importo di € 132.000,00 (IVA inclusa), mentre era rimasto impagato il saldo (che avrebbe dovuto essere corrisposto entro il 31.12.2007), ammontante complessivamente ad € 35.000,00 (che con l'aggiunta dell'IVA ascendeva ad € 38.500,00). Inoltre, per lavori ulteriori e la fornitura di altri materiali, affermava essere maturati altri crediti mai pagati, per importi di: € 3.500,00 (per spese tecniche relative a lavori in variante), € 21.870,31 (per quanto indicato nella commissione n. 1/2008, extracapitolato), ed € 12.186,11 (per quanto indicato nella commissione n. 2/2008, extracapitolato); per un totale di € 36.764,42 (che con l'aggiunta dell'IVA ascendeva ad € 40.446,86). Inoltre, si domandavano gli interessi, come da previsione contrattuale, sul saldo contrattuale impagato, per € 16.789,00. Dunque, il totale complessivo era pari alla sopra citata somma di € 95.729,86 (IVA inclusa).
2. Costituitisi tempestivamente in giudizio, i convenuti ammettevano esistenza e contenuto dei contratti, ma contestavano le pretese attoree nei seguenti termini.
2.1.1. Negavano che fosse ancora dovuto il saldo dell'appalto, in quanto affermavano che questo era stato corrisposto in contanti, su specifica richiesta dell'impresa attrice, in varie tranches tra il 10.03.2008 e il 02.02.2010. Sul punto, contestavano conseguentemente la domanda di interessi, ritenuta altresì eccessiva rispetto al tasso contrattuale.
2.1.2. Contestavano analiticamente la debenza di importi per lavorazioni e forniture di materiali ulteriori, in particolare:
a) sulle spese tecniche per lavori in variante, eccepivano preliminarmente la prescrizione decennale, in quanto questi avrebbero dovuto collocarsi tra il 2007/2008, e il primo atto validamente interruttivo della prescrizione sarebbe stata una diffida del 2019 (ritenendosi generica una precedente diffida del
2012); nel merito contestavano la genericità del credito e la mancanza di qualsivoglia riscontro contabile e documentale dello stesso, nonché la relativa congruità;
b) sulle commissioni nn. 1 e 2 del 2008, ne contestavano analiticamente il contenuto (per duplicazione rispetto a contenuti già presenti nel contratto, insufficiente prova, eccessività degli importi), concludendo anzi per una riduzione del prezzo, di cui si chiedeva il rimborso in via riconvenzionale rispettivamente per € 15.969,57 + IVA (dunque € 17.566,53) ed € 9.452,68 + IVA (dunque € 10.397,95);
2.1.3. Inoltre, i convenuti denunciavano la mancata realizzazione di alcune lavorazioni previste in appalto (vasca idromassaggio e battiscopa in legno per l'intero immobile), domandando il rimborso in via riconvenzionale di € 3.880,00 + IVA (dunque € 4.268,00).
2.1.4. Denunciavano anche vizi e mancata realizzazione a regola d'arte dell'opera (e dunque inadempimento di specifici obblighi dell'appaltatore, o in subordine degli obblighi contrattuali generali), allegandosi difetti costruttivi dell'opera (ad esempio: nella posa delle mattonelle, all'intonaco, ed ai massetti per la pavimentazione). Con ciò domandandosi il rimborso in via riconvenzionale di € 33.070,53 + IVA (dunque, € 36.377,58).
2.1.5. Rilevavano inoltre che l'opera era stata consegnata in ritardo (luglio 2012) rispetto alla scadenza prevista in contratto (ossia non oltre 24 mesi dall'inizio dei lavori), traendosene (in forza dell'applicazione della penale di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo, di cui alle previsioni contrattuali) una ulteriore voce di domanda riconvenzionale di pagamento di 31 mensilità, per € 62.000,00 più accessori di legge.
2 2.2. Pertanto, chiedevano rigettarsi la domanda attorea, e invece accogliersi la domanda riconvenzionale per un importo totale di € 124.372,88 (o altra maggiore o minore somma), anche con compensazione giudiziale per eventuale accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. La causa veniva istruita, oltre che con acquisizioni documentali, a mezzo di: interrogatorio formale e giuramento decisorio della parte attrice, prova testimoniale, e svolgimento di CTU.
4. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 08.01.2025. Quindi, con ordinanza del 09.01.2025, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (con riduzione del termine per comparse conclusionali a 55 giorni), che venivano a scadere in data 25.03.2025.
§§§
1. In via del tutto preliminare, su un piano processuale, va ribadito in questa sede il complesso di argomentazioni contemplate nell'ordinanza del 04.07.2023, in funzione delle quali sono state dichiarate tardive la prima e la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice (il che ha condizionato significativamente lo svolgimento dell'istruttoria).
1.1. Premesso che il controllo sulla tempestività nel deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. attiene alla garanzia di assicurare l'osservanza dei termini perentori che disciplinano il processo civile, e come tale dunque deve anche essere effettuato d'ufficio dal giudice anche in mancanza di eccezione di parte, che comunque in questo caso ben sussiste (cfr. es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4376 del 07/04/2000 (Rv. 535421 - 01)), l'ordinanza depositata il 20.11.2020, con cui il giudice istruttore originario assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espressamente prevedeva la decorrenza differita, peraltro a notevole distanza di tempo, in quanto veniva fissata al 10.12.2020.
1.2. Veniva allora posto il problema della computabilità o meno del suddetto primo giorno del termine.
1.2.1. Ora, si è ritenuto che tale giorno, in quanto primo giorno di un termine con decorrenza differita, debba essere computato nel calcolo, poiché anzitutto l'ordinanza specificava “con decorrenza dal…” ed inoltre la ratio dell'art. 155 comma 1 c.p.c., per il quale “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.”, è quella di escludere dal computo il giorno nel quale viene in essere il fatto generativo della decorrenza del termine, che di base opera il primo giorno, che dunque non sarebbe pienamente sfruttabile per il compimento dell'atto processuale relativo. Ciò che, nel caso dell'ordinanza del 20.11.2020, prenderebbe le mosse dalla ricezione della comunicazione, o in generale della avvenuta conoscenza, (ma risulta che l'ordinanza predetta fu comunicata telematicamente il 24.11.2020, per cui fa fede questo dato), del provvedimento di assegnazione dei termini.
1.2.2. Ma nel caso, come nella specie, di termine differito in avanti, le parti sono poste nelle condizioni di compiere i pertinenti atti nel pieno delle loro facoltà già il primo giorno indicato, che dunque, in quanto pienamente sfruttabile, si ritiene debba essere computato. Cfr. sul punto ad es. Trib.
Padova ord. 26.01.2017, ed in precedenza Trib. Como ord. 07.03.2011; e su queste basi anche le più recenti Trib. Patti sentenza n. 827 del 10.11.2021 e Trib. Latina sentenza n. 879 dell'08.04.2019 (che al loro interno traggono spunti interpretativi in tal senso anche da Cass. Civ. n. 17984/2012 nel senso che essa ha affermato ad esempio che, nel caso della vecchia sospensione feriale di 45 gg, ai fini dell'impugnazione di una sentenza emessa in corso di periodo feriale, si computa il giorno del 16
3 settembre); ma anche arg. ex Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3943 del 30/06/1982 (Rv. 421888 - 01) e
Cass. Civ. SSUU, Sentenza n. 3668 del 28/03/1995 (Rv. 491465 - 01).
1.2.3. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità citata da parte attrice in esordio della sua terza memoria istruttoria (e poi ripresa in sede di comparsa conclusionale), a difesa invece della tesi della non computabilità del primo giorno, non appare centrata, in quanto tutte le sentenze citate fanno riferimento a casi ordinari e mai a casi di termini con decorrenza differita, e dunque per le quali ovviamente vale il disposto di cui all'art. 155 comma 1 c.p.c. Infatti:
a) Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11302 del 23/05/2011 fa riferimento al termine lungo per proporre appello, con decorrenza dal giorno della pubblicazione della sentenza, non pienamente sfruttabile, e dunque deve iniziarsi a computare il termine dal primo giorno successivo, coerentemente ai principi generali;
b) Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1418 del 01/02/2012 fa riferimento: sia al termine di cui all'art. 15, terzo comma, della legge fallimentare - nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, a carattere dilatorio di 15 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto di convocazione del debitore e dei creditori istanti, che ovviamente per regola generale non può che scattare dal primo giorno successivo all'intervenuta notifica;
sia al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella L. 14 maggio 2005, n. 80), per cui in materia di notificazione a mezzo posta, in caso di c.d. giacenza, la notifica si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8, e dunque anche in questo caso conformemente alla ratio generale per cui non si potrebbe computare il giorno della spedizione della raccomandata perché in esso si situa il fatto generatore della decorrenza del termine;
c) Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 526 del 21/01/1984, che in materia di decorso del termine a ritroso di 10 giorni dall'udienza per la costituzione del convenuto nel rito lavoro prevede che non si computi il giorno dell'udienza, anche qui in conformità a tale ratio perché il giorno dell'udienza come tale non sarebbe pienamente sfruttabile;
d) Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10797 del 04/11/1997, che in materia di termine a ritroso per il deposito delle memorie di parte nel giudizio di AS (allora fissato in cinque giorni prima), ha affermato che il termine non debba qualificarsi come libero, ma secondo regola generale (assimilabile al caso precedente);
1.3. Pertanto, si trae che: il primo termine scadeva al venerdì 08.01.2021 (con prima memoria depositata invece tardivamente il 09.01.2021 alle 19:20), il secondo termine cadeva per domenica
07.02.2021, dunque con proroga a lunedì 08.02.2021 (con seconda memoria depositata invece tardivamente il 09.02.2021 alle 12:20), il terzo termine cadeva per domenica 28.02.2021, con proroga a lunedì 01.03.2021 (con terza memoria depositata in questo caso tempestivamente il 27.02.2021 alle
19:23). Con la conseguenza della non considerabilità, quantomeno in relazione ai loro contenuti tipicamente previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., delle memorie nn. 1 (ed in ogni caso salvo che per la produzione documentale allegata, in quanto comunque la produzione documentale è ancora tempestiva) e 2 (fermo restando che in relazione a questa, con particolare riferimento alle istanze istruttorie, non è pregiudicata l'istanza di CTU, in quanto comunque si tratta non di mezzo di prova ma di ausilio tecnico alla decisione eventualmente passibile anche di scelta d'ufficio da parte del giudice).
4 2. Venendo al merito del giudizio, anzitutto incontestati tra le parti ed ampiamente documentati sono i due contratti di appalto che parte attrice ha separatamente concluso con le due parti convenute, per lavori di consolidamento statico, ristrutturazione e sistemazione esterna del casale oggetto di causa
(cfr. all.
2-3 alla citazione e all.
1-2 alla comparsa di risposta), nonché il correlato Capitolato Speciale di Appalto, CSA (cfr. all. 4 alla citazione e all. 3 alla comparsa di risposta).
3.1. Primo profilo da trattare è quello relativo alla domanda di pagamento del saldo di complessivi € 38.500,00 (ossia € 35.000,00 + IVA), che parte attrice ha affermato non esserle mai stato corrisposto (a fronte invece di un importo complessivo versato da ciascun convenuto di € 132.000,00 IVA inclusa in data 14.11.2007, e prevedendosi una scadenza per il pagamento del saldo al 30.12.2007, cfr. pag. 3 dei contratti), mentre i convenuti hanno affermato (almeno per € 35.000,00) di averli versati, su richiesta di controparte, in contanti.
3.2. Trattandosi di inadempimento di obbligazione positiva (pagamento di somme di denaro), a fronte dell'allegazione dello stesso di parte creditrice, è poi onere della controparte provare l'adempimento (cfr. la storica Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01) e le conformi, in tempi più recenti, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01); Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015 (Rv. 634361 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n.
13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01)).
3.3. Sul punto, ogni altro mezzo istruttorio risulta comunque superato dal massimo valore di prova legale del giuramento decisorio (ex art. 2738 c.c.), prestato dal l.r.p.t. di parte attrice (che già sui relativi punti, anche oggetto di interrogatorio formale, all'udienza del 20.09.2023 non aveva reso confessione alcuna) all'udienza del 11.12.2024 (e sussistendo tutte le condizioni di cui agli artt. 2737 e 2739 c.c.), per cui egli ha giurato per come segue: “Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo: a) giuro e giurando, NEGO essere vero che ho ricevuto dai coniugi
[...]
, in conto prezzo dei Parte_1 contratti di appalto oggetto di causa, la somma di €.35.000,00 (trentacinquemila/00), in contanti e frazionatamente per acconti di €.5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno”; b) “giuro e giurando, NEGO inoltre essere vero che ho ricevuto le superiori somme in prossimità delle seguenti date: 10.03.2008, 17.07.2008, 17.10.2008, 20.02.2009, 27.03.2009, 08.05.2009 e 02.02.2010”. Dunque, si deve considerare legalmente provato, ex art. 2738 comma 1 c.c., che parte attrice non abbia ricevuto le suddette somme come invece eccepito da parte convenuta. Con la conseguenza che esse, quale saldo dell'opera (€ 38.500,00), devono dichiararsi ancora dovute.
3.4. In ordine al pagamento della voce dei correlati interessi (pari ad € 16.789,00, che secondo l'analitica distinzione di pare attrice, si rapportano esclusivamente alla predetta voce di saldo impagato) al tempo della domanda, esso risulta conseguentemente dovuto, anche in quanto in relazione alla sua determinazione (il riferimento operato è alla clausola contrattuale di cui alla pag. 4 dei contratti, ossia il tasso Euribor aumentato di 3 punti percentuali) la contestazione di parte convenuta è stata oltremodo sommaria nella prima difesa (comparsa di risposta, ove si è solo detto genericissimamente, “iperbolico e lunare ed inoltre poiché palesemente erroneo, stante la sua non confacenza al tasso moratorio contrattualmente previsto dalle parti”), per poi non essere nemmeno reiterata come tale nelle difese successive (fino agli scritti conclusivi, cfr. es. memoria di replica, in cui l'argomento relativo alla contestazione di tale voce è sfrondato della contestazione relativa alla quantificazione).
4. Quanto ai profili relativi alle ulteriori pretese di parte attrice (realizzazione di opere in variante, e pagamento delle lavorazioni ulteriori di cui alle commissioni nn. 1 e 2 del 2008), nonché in relazione alla pretesa riconvenzionale di parte convenuta in ordine ad asseriti vizi dell'opera, fermo restando che (come si vedrà immediatamente in seguito, cfr. infra al par. 5) essi sono stati oggetto di CTU, occorre premettere quanto segue.
5 4.1. Sulla richiesta di rimborso di spese tecniche (per € 3.500,00 + IVA) per le pratiche relative alla variante (sul cui fondamento cfr. all. 5 alla citazione, recante l'autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali del 24.09.2008, in relazione alla corrispondente richiesta del 30.11.2007, che ha vagliato la correlata documentazione e gli elaborati grafici protocollati il 16.07.2008; nonché l'art. 2 della sezione E) del CSA, per cui “Ove le variazioni richieste dovessero comportare la necessità di eventuali concessioni o autorizzazioni edilizie, la parte promittente venditrice provvederà a richiedere le stesse a proprie cure ma a spese della parte promittente acquirente.”), va respinta l'eccezione di prescrizione della relativa pretesa.
4.1.1. Anzitutto essa, a monte (tempestivamente opposta con la comparsa di risposta), va vagliata, in quanto comunque la tardività della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice non toglie che la predetta eccezione sia stata contestata con le note di prima udienza di parte attrice, che sono certamente la prima difesa utile (cfr. deposito attoreo del 13.11.2020), e dunque non può ritenersi profilo ormai superato (come invece assume parte convenuta in memoria di replica).
4.1.2. Sul suo contenuto, invece (a parte ogni altra considerazione, in relazione per esempio all'individuazione del relativo dies a quo) va rilevato che comunque si ritiene adeguato atto interruttivo della prescrizione già la diffida del 21.12.2012 (cfr. all. 8 alla citazione), in quanto pure fa riferimento (in cima al secondo foglio) a “…lavori fuori capitolato, alcuni dei quali hanno comportato la realizzazione di una variante al progetto approvato e il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi (quali modifiche ai prospetti, tettoia esterna, modifiche interne, ecc.)”.
Ciò che comunque soddisfa, anche in relazione a tali profili, i requisiti posti dalla AS per una sufficiente intimazione scritta a tal fine, e cioè la chiara indicazione del soggetto obbligato (ossia l'elemento soggettivo, chiaramente esplicitato nel riferirsi ad entrambi i convenuti già in intestazione), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto (ossia l'elemento oggettivo, dato anche graficamente dall'enunciazione della diffida formale in relazione a
“tutto quanto ancora dovuto”), come ad es., per le più recenti, Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015 (Rv. 636425 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018 (Rv. 649150 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020 (Rv. 658999 - 02); Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 (Rv. 661357 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
24677 del 14/09/2021 (Rv. 662290 - 01). E pertanto, poiché la causa è del 2020, la combinazione di quella diffida, nonché dell'ulteriore diffida del 18.11.2019 (cfr. all. 9 alla citazione) fa sì che non si pongano problemi di prescrizione ordinaria decennale.
4.1.3. In ordine, però al riscontro probatorio della voce in esame, a parte quanto si è detto sopra al par. 4.1. (che però indica solo il fatto della effettuazione di varianti, e la relativa regolamentazione all'interno del CSA), va però accolta l'eccezione posta da parte convenuta in ordine al fatto esso manchi. Al limite, il giustificativo di tale pretesa si baserebbe sulla fattura prodotta da parte attrice in allegato solamente alla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. all.2 alla predetta memoria, che peraltro sembra anche non collimante con la cifra oggetto della corrispondente pretesa), che come tale è inammissibile in quanto esclusivamente rivolta alle indicazioni di prova contraria (mentre, invece la prova suddetta è diretta, in quanto volta a provare una voce della pretesa attorea fatta valere in citazione). Con la conseguenza che essa non potrà trovare accoglimento.
4.2. In ordine alle richieste di pagamento per lavorazioni ulteriori (di cui alle c.d. commissioni nn. 1
e 2/2008: cfr. all.
6-7 alla citazione, recanti, per ciascuna, anche le relative fatture costituenti pezze di appoggio della pretesa), parte convenuta ne eccepisce a monte la non debenza in generale, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la previsione contrattuale dell'appalto “a corpo” e non “a misura”.
4.2.1. Sul punto, si ritiene invece di far proprio quanto argomentato da parte attrice e poi approfondito dal CTP della stessa in sede di osservazioni alla bozza di consulenza tecnica d'ufficio (cfr. relativo allegato al deposito del CTU del 15.05.2024, pagg. 2-3), e che risulta opportuno menzionare sin d'ora.
6 In quanto è sì vero che i contratti prevedono l'appalto c.d. a corpo (cfr. pag. 3, per cui si legge “Il prezzo di cui sopra è stabilito a corpo e comprende tutte le opere riguardanti l'edificio in questione ed i relativi impianti compreso il 50% delle opere relative alla sistemazione esterna”), ed in base a quanto stabilito dal correlato Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), ma: a) già la riga seguente recita che “Qualora dovessero essere richieste ulteriori lavorazioni rispetto a quanto previsto in progetto e/o nel relativo capitolato queste saranno determinate a misura applicando il prezziario Regionale vigente al momento della realizzazione”; b) la successiva pag. 6 prevede altresì che “Nell'ipotesi in cui le variazioni richieste importino maggiori lavori, questi, se non concordato diversamente, saranno valutati applicando i prezzi unitari del prezziario Regionale vigente al momento della realizzazione degli stessi. […]”
4.2.2. In altri termini, la logica “a corpo” vale solo in relazione alla configurazione originaria dell'appalto (rappresentata dal combinato disposto del contratto e del CSA), per cui invece le modificazioni operate rispetto a questa (anche, eventualmente, in diminuzione/sostituzione rispetto a quanto si trae dalla stessa) rientrano nella applicazione dei suddetti riferimenti sulle lavorazioni ulteriori, sulla base del ragionamento di fondo per il quale, data una configurazione di partenza standard (ed avente un certo prezzo complessivo), l'aggiunta o la sostituzione di elementi rispetto a quella comporta una lavorazione ulteriore, che come tale dunque andrà addizionata rispetto ad un prezzo base che, al contrario, non può andare incontro a diminuzioni.
4.2.3. La conseguenza è allora il rigetto dell'eccezione, con correttezza della considerabilità delle voci di lavorazione ulteriore e degli importi corrispondenti, per come saranno esaminati in consulenza
(come si vedrà in seguito, cfr. infra al par. 5.3).
4.3.1. In ordine agli asseriti vizi dell'opera, la stringata istruttoria orale (cfr. verbale d'udienza del 20.09.2023) svolta con il testimone ha consentito di ritenere sufficientemente Testimone_1 plausibile la denuncia da parte convenuta di alcuni vizi nella realizzazione dell'opera, avendo questi confermato di aver partecipato ad un sopralluogo sull'immobile intorno alla data del 25.01.2013, su invito del difensore dei convenuti, ed alla presenza di uno di questi (il Sig. e di un CP_3 rappresentante dell'impresa attrice, e di aver riscontrato problemi alle mattonelle, lesioni agli stacchi della pavimentazione, sia nel terrazzo che nella pavimentazione di ingresso del piazzale, nonché alcuni problemi di chiusura di alcune delle porte. Ciò che ha condotto alla formulazione di apposito quesito al CTU (su cui cfr. infra al par. 5.2.)
4.3.2. Sul punto (e a prescindere dall'esito a posteriori sul profilo quantitativo che si trarrà dalla CTU) vanno respinte le eccezioni di tardività della relativa eccezione/domanda riconvenzionale avanzate da parte attrice ex art. 1667 c.c., in quanto la tipologia di opera (ristrutturazione immobile), e di vizi allegati e poi riscontrati, in funzione dell'interpretazione estensiva che ne viene data dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018 (Rv. 650645 - 01); Cass.
Civ. SSUU Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 (Rv. 643560 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 22553 del 04/11/2015 (Rv. 637031 - 01) e (Rv. 643560 - 02); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009 (Rv. 610578 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 19/02/2007 (Rv. 595414 -
01)), rende applicabile al caso di specie il diverso art. 1669 c.c., per il quale allora la garanzia ivi prevista è estesa a tutto il corso del decennio successivo al compimento dell'opera. Premendo precisare che l'inquadramento giuridico delle allegazioni operate dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni (specie se queste ultime non sono precisamente incasellate all'interno di questa o quella base normativa) è compito dell'attività interpretativa del giudice e del principio iura novit curia, non dovendo il giudice essere condizionato dalle espressioni, dalla formula e dal nomen iuris adottati dalla parte, e dovendo, piuttosto, tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta
7 (cfr. tra le tante Cass. Civ. SSUU, Sentenza n. 27 del 21/02/2000 (Rv. 534170 - 01); Cass. Civ. Sez.
2, Sentenza n. 7783 del 08/06/2001 (Rv. 547332 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005 (Rv. 584537 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 6226 del 18/03/2014 (Rv. 630510 -
01)).
5. Ciò precisato, in ordine ai profili sopra evidenziati, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel deposito del 15.05.2024 e nel deposito di richiamo del 23.07.2024. Consulenza che (salvi alcuni limitati profili da correggere e che si evidenzieranno nella relativa analisi) ed anche in relazione alle integrazioni operate sul richiamo, si configura come metodologicamente corretta, sufficiente, e dunque idonea a fungere da adeguato ausilio alla decisione.
5.1.1. Anzitutto, sul piano metodologico, anche in risposta alle osservazioni di parte convenuta, il modus operandi del tecnico non appare censurabile, ed in effetti appare coerente col mandato ricevuto, in forza del quale l'indagine a lui demandata doveva essere effettuata “…previa acquisizione ed esame della documentazione legittimamente acquisita nel fascicolo di causa, nonché di altra documentazione che potrà eventualmente essere acquisita con il consenso delle parti, e previo adeguato sopralluogo presso l'immobile oggetto dei lavori a cui la causa si riferisce…”. Ciò che risulta fatto dal consulente, che nel suo lavoro si è rifatto alla documentazione di causa, ha effettuato relativo sopralluogo sull'immobile oggetto del giudizio (cfr. verbale di sopralluogo del 07.02.2024, all'ultima pagina del deposito del 15.05.2024), ha esplicitato i riferimenti delle valutazioni operate, e (da ultimo con i chiarimenti integrativi resi su richiesta di questo giudice) ha ulteriormente approfondito alcuni aspetti che il primo deposito aveva lasciato non sufficientemente completi.
5.1.2. In ordine ad apposita richiesta di chiarimento operata da questo giudice in ordine all' indicazione analitica delle operazioni in base alle quale era giunto ai risultati ottenuti per le stime richieste, il consulente ha inoltre precisato che “L'origine dei dati metrici, fattori moltiplicativi, e/o lineari e superficiali sono stati desunti dagli elaborati grafici che accompagnano l'intera procedura, con le metodologie classiche di misurazioni empiriche attraverso squadrette metriche di marca
e riverificate, attraverso il riporto degli stessi disegni su software adeguato, tramite CP_4 l'importazione dei files, con estensione .Pdf, e opportunamente riscalati, attraverso le quote presenti nei disegni, per avere un corretta rispondenza tra la scala adottata e il riporto sul software in uso.”
(cfr. pag. 49 della consulenza di richiamo).
5.2. Ciò premesso, la consulenza, dopo una prima parte, in risposta al quesito a), descrittiva delle caratteristiche dell'immobile oggetto di causa, corredata di una copiosa serie di fotografie (cfr. pagg. da 4 a 12), affronta anzitutto, in risposta al quesito b), il profilo riconvenzionale dei vizi/difformità (cfr. pagg. da 13 a 17).
5.2.1. Sul punto, anzitutto a chiusura della predetta prima parte, si ha una prima valutazione di ordine generale per cui “La consistenza generale dell'opera edilizia è di ottimo stato, a meno di vizi presenti che verranno esaminati nella risposta successiva.” In coerenza, si ravvisa la presenza di quattro ordini di vizi, tutti dichiarati “lieve entità” e che sono da imputarsi essenzialmente a “vizi di scelte progettuali esecutive a monte, condivise in solido tra le parti, che non all'esecuzione stessa delle lavorazioni”. Rispetto a tale profilo, in sede di primo chiarimento alle osservazioni di parte convenuta (cfr. pag. 41 della relazione di consulenza), coerentemente il CTU ha ribadito la sua valutazione tecnica, nel senso che “… se una determinata lavorazione è stata bene eseguita ma non è congrua rispetto al fine per il quale è stata predisposta, la causa va ricercata nella scelta progettuale e non nella sua esecuzione che – si ribadisce – a parere dello scrivente è stata ben eseguita e in conformità al Contratto.”
5.2.2. Più in particolare, dunque, si ravvisano:
“1) Rigonfiamenti dei prospetti in prossimità delle soglie del lastrico solare (copertura del corpo di fabbrica ad ”, originati “dal dilavamento delle parti intonacate, al disotto delle soglie di CP_5
8 marmo, da abbondanti acque meteoriche non regimentate, provenienti dalla copertura piana (lastrico solare) del corpo di fabbrica ad ad un piano fuori terra.”; evidenziandosi che il CP_5 relativo problema deriva dalla presenza del mero gocciolatoio sulle soglie, insufficiente a smaltire
“le abbondanti quantità d'acqua provenienti dalla superficie summenzionata”, in ragione della scelta progettuale di non completare la tettoia in legno (o comunque, pure in mancanza della stessa, di non avere inserito grondaie con relativi pluviali);
“2) Avvallamento della zona centrale della pavimentazione dello spiazzale.”, quale effetto collaterale della pavimentazione autobloccante flessibile, in ragione dello svuotamento a cui sono sottoposte le fughe tra gli elementi, in ragione di vento ed acque piovane;
“3) Efflorescenze ed esfoliazioni in zone puntuali degli intonaci delle pareti interne.”, dovute ad umidità di risalita, conduttrice di sali idrosolubili, e per il quale, sempre “in fase progettuale esecutiva”, sarebbe stato necessario adottare materiali di più specificamente maggiore qualità;
“4) Difetto di chiusura della porta a scrigno a due ante nella zona soggiorno.”, come inconveniente derivante dalla scelta di uso di questo tipo di porta scorrevole, che comporta l'uso di appositi binari e carrelli che possono comportare rischio di disallineamento.
5.2.3. La valutazione dell'incidenza di tali vizi in ordine al prezzo contrattuale, stimata al 2 % (dunque in € 2.700,00 € per l'immobile Mancuso ed in € 2.800,00 per l'immobile Mantione), è stata successivamente spiegata (a seguito di precisa richiesta di chiarimento nell'ordinanza del 30.05.2024) attraverso la predisposizione di un apposito computo metrico estimativo (cfr. consulenza di richiamo, pagg. 30-34), sufficientemente analitico ed intellegibile, da cui si desume che la sommatoria dei precedenti valori (ossia un complessivo di € 5.500,00) è arrotondamento minimamente per eccesso dell'importo analiticamente individuato in € 5.490,06, che dunque andrà considerato. E rispetto al quale (per coerenza con le modalità di calcolo tramite computi metrici estimativi) dovrà essere aggiunta l'IVA, raggiungendosi dunque la cifra di € 6.039,07.
5.3.1. In ordine al quesito c), il CTU ha opportunamente sintetizzato entrambi i riferimenti documentali (ossia, entrambe le commissioni nn. 1 e 2 del 2008) nell'alveo di una tabella comparativa (ricomprensiva altresì: di una colonna relativa all'essere o meno la lavorazione oggetto della variante del 24.09.2008, e di una colonna di valutazione della conformità o meno della lavorazione stessa al
CSA). Per gli aspetti di dettaglio, ci si può rimettere alla stessa per rinvio (cfr. pagg. da 18 a 25 della relazione).
5.3.2. In ordine ai valori in gioco, si fa riferimento al successivo computo metrico estimativo (cfr. pagg. da 26 a 37 della relazione), da cui si ricava (in applicazione “sia del prezziario regione Sicilia, sia di quello nazionale DEI del genio Civile, per quelle voci non desumibili dal prezziario Sicilia, anno 2020”, cfr. pag.17) un importo attualizzato al 2020 di € 33.637,08 (+IVA), che indicizzato al 2008 si riduce ad € 30.621,33 (ossia, con l'aggiunta dell'IVA, ascende dunque ad € 33.683,43). Su tale cifra però bisogna dare conto degli opportuni adattamenti che sono stati resi in sede di consulenza di richiamo, per cui sono stati operati due ordini di variazioni:
a) tutte quelle indicate, in relazione ad accoglimenti di osservazioni/richiami (cfr. pagg. 4-6-7 della consulenza di richiamo, e poi le risposte alle correlate osservazioni di parte convenuta, di cui alle pagg. 28-29), per cui si deve fare invero riferimento al nuovo computo metrico estimativo, contenuto nella consulenza di richiamo (cfr. pagg. da 36 a 48 della consulenza di richiamo);
b) il criterio di indicizzazione (di cui si spiega a pag. 5 della consulenza di richiamo che “la fonte utilizzata è l'ISTAT, come da prospetto di cui sotto consultato sul sito https://rivaluta.istat.it/.”), che viene corretto (in accoglimento delle osservazioni di CTP) da un –10,8% al –12,8% (cfr. pag. 35 della relazione di richiamo);
9 con la conseguenza che l'importo di cui all'ultimo e finale computo metrico estimativo è di € 33.459,84 (da ritenersi: + IVA, per cui ammontante ad € 36.805,82).
5.3.3. Sul punto, occorre però aderire all'eccezione di parte convenuta in ordine alla non considerabilità della documentazione posta alla base delle voci da 39 a 44 dell'ultimo computo metrico estimativo (ossia, in sostanza, la sezione “Allacci Impianti”), in quanto lo stesso CTU afferma (cfr. pagg.
4-5 consulenza di richiamo) che “Nella fattispecie si è tenuto conto anche delle fatture emesse e preventivi alla ditta CO da parte di: Controparte_6 (per l'allaccio fognario), MI IN RL e (per l'allaccio idrico), (per l'allaccio
[...] CP_7 impianto elettrico), EL (per allaccio linea telefonica).”, con affermazione poi difesa in sede di risposta alle osservazioni (cfr. pag. 50 della consulenza di richiamo). Ma si tratta di documenti versati da parte convenuta solo in allegato alla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. all. dal
7 al 10 alla predetta memoria) e come tali non considerabili, in quanto oggetto di prova diretta (e non di prova contraria). La conseguenza è allora che si dovrà espungere dal calcolo il corrispondente importo di € 5.454,77 (da ritenersi + IVA, per cui ammontante ad € 6.000,25). Con la conseguenza che l'importo totale (IVA compresa) va ridotto ad € (36.805,82 – 6.000,25) = € 30.805,07. Che dunque sarà la somma delle lavorazioni ulteriori da considerare.
5.3.4. Per semplicità analitica, avendo sopra distinto i profili dubbi e le osservazioni maggiori che sono stati oggetto, rispettivamente, di chiarimento e correttivo da parte del CTU, nonché di ultimo correttivo giudiziale, si può rimandare sinteticamente alla consulenza (sia quella base sia quella integrativa) in ordine alle risposte alle altre osservazioni di dettaglio di parte che il CTU ha vagliato come idonee o meno a modificare le relative valutazioni. Si voglia solo precisare (in quanto profilo che emerge spesso) la correttezza della valutazione in ordine alla prevalenza del CSA in ordine agli elaborati progettuali (poiché tale base concettuale è spesso usata per respingere osservazioni di parte), in quanto obiettivamente il primo si configura come documento di integrazione contrattuale di dettaglio e di realizzazione più recente rispetto agli elaborati progettuali a monte. E dunque, come tale, idoneo a fungere da adeguata base di riferimento nella considerazione di questo o di quel dato, nella misura in cui, ad esempio, una voce dovesse risultare dall'elaborato progettuale, ma non dovesse essere poi più considerato dal CSA.
6. Infine, sempre in via riconvenzionale, parte convenuta ha domandato il pagamento di € 62.000,00 a titolo di penale da ritardo, in relazione a quanto previsto alle pagg. 11 dei contratti di appalto, che prevedevano l'ultimazione dei lavori e la consegna degli immobili ultimati entro 24 mesi dall'inizio dei lavori, fissandosi per ogni ritardo ulteriore una penale di € 1.000,00 mensili. Traendo (in considerazione dell'inizio dei lavori al 29.11.2007 e della consegna al luglio 2012) un totale di 31 mensilità di ritardo (moltiplicate per due, essendo due i contratti di riferimento).
6.1. Come noto, la c.d. clausola penale, di cui agli artt. 1382 e ss. c.c., determina una liquidazione convenzionale anticipata del danno per inadempimento o ritardo, a prescindere dalla prova, da parte del danneggiato, di aver subito un danno di ammontare corrispondente.
6.2.1. Quanto all'inizio dei lavori (in mancanza di altre indicazioni) va fatto riferimento alla comunicazione di inizio lavori del 07.11.2007 (di cui al all.2 alla prima memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. di parte attrice, e conforme all. 11 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta), in cui si preannuncia un inizio lavori fissato per il 19.11.2007.
6.2.2. Quanto alla consegna dell'opera, essa viene collocata da parte convenuta già dalla comparsa di risposta al luglio 2012. E tale dato viene corroborato sul piano presuntivo da produzioni documentali allegate alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., delle quali soprattutto rileva il certificato di residenza storico del convenuto (recante un suo inizio di residenza presso C. da Bagno CP_3 dal 23.07.2012, cfr. all. 13). Di contro, a parte ogni profilo relativo a possibili non tempestive contestazioni specifiche sul punto (che parte attrice, infatti, pone solo con la terza memoria ex art. 10 183 comma 6 c.p.c.), parte convenuta afferma (ma in modo del tutto labiale e sfornito di riscontro, oltre che contraddittorio nel suo contenuto) che invero i convenuti sarebbero entrati in possesso dell'immobile già dall'agosto 2011. Contraddittorietà che si riscontra nel fatto che parte attrice, d'un canto afferma un'anticipazione della presa di possesso dell'immobile da parte dei convenuti, ma d'altra parte paradossalmente afferma che al luglio 2012 ancora lo stesso difettava di molti elementi (scala interna di collegamento tra i due piani, tinteggiatura, termosifoni), che dunque rendevano dubbio il fatto stesso che i committenti in quel momento potessero prendere possesso degli immobili. Ciò che pone sostanzialmente nel nulla la suddetta contestazione, e pertanto dovendosi concludere nel senso della plausibilità della presa di possesso dell'immobile a luglio 2012, come affermato dai convenuti.
6.3. In ordine, invece, all'imputabilità del ritardo, parte attrice (su cui grava, conformemente ai principi generali, l'onere della prova liberatoria, in quanto si fa riferimento a prova della impossibilità per causa non imputabile al debitore, ex artt. 1218 e 1256 c.c.) allega tre ordini di fatti, rispetto ai quali (come si dirà subito) però l'argomentazione non risulta convincente.
6.3.1. Anzitutto, si fa riferimento ai ritardi necessari agli adempimenti amministrativi sulle varianti (che, sempre per disposizione contrattuale, sarebbero da considerarsi non imputabili all'appaltatore), che avrebbero reso non imputabile il ritardo fino almeno al 17.10.2008 (dunque per i primi 11 mesi). Ma sul punto risulta dalla produzione documentale di parte convenuta (cfr. all.
9-10 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.): a) che già in data 14.11.2008 (atto protocollato al 20.11.2008) il Direttore dei Lavori (Ing. ) presentava la “relazione a strutture ultimate” ex art. 6 L. Persona_1
1086/1971, in cui dava conto della ultimazione dei lavori sulle strutture, verificatasi in data
15.10.2008; b) che in data 27.11.2008 (atto protocollato al 28.11.2008) veniva redatta relazione di collaudo statico da parte del collaudatore (Ing. . Tali indici forniscono Persona_2 elementi in base ai quali si rende effettivamente poco plausibile che entro l'anno successivo non si facesse diligentemente in tempo a completare la consegna dell'opera, tenuto conto che già tra l'ottobre ed il novembre 2008 i profili di tipo strutturale e statico (ossia, in sostanza, i più complessi) fossero stati ultimati e collaudati.
6.3.2. In secondo luogo, si fa menzione dei ritardi nelle forniture fuori capitolato, di cui però è la stessa parte attrice a dire (in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, per cui, in ogni caso, a prescindere da ogni valutazione sulla relativa tempestività) “che l'appaltatrice non è stata in grado di gestire i tempi di consegna”, salvo poi affermare, in modo del tutto labiale, “(i cui eventuali ritardi non sarebbero stati, ad ogni modo imputabili alla medesima)”, in quanto le consegne hanno avuto inizio nel 2009 e si sono protratte fino al mese di gennaio 2011. Ma appunto questa stessa difesa torna in danno della parte che la opera, in quanto sostanzialmente la stessa confessa di non avere saputo gestire i tempi di consegna. Così come nulla aggiunge in termini di esonero da responsabilità il riferimento agli allacci, in quanto comunque allora il fatto che essi dipendano dalle aziende erogatrici non toglie che l'impresa, con la relativa clausola, se ne fosse assunto il rischio.
6.3.3. In terzo luogo, si afferma di oscillazioni in alcune scelte da parte dei committenti in ordine ai materiali extra capitolato, ma la stessa affermazione (a parte che essa è più specificamente argomentata solo dalla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e dunque in una memoria non deputata agli approfondimenti allegatori) rimane meramente ipotetica e non comprovata dalla parte, che allo scopo fa solo riferimento a indici che si trarrebbero da alcune fatture, specie in relazione all'arco temporale di riferimento, mentre è mancata completamente ogni prova che consentisse di ritenere dimostrato (secondo il criterio civilistico del più probabile che non) che tale ritardo fosse effettivamente imputabile ad una volontà dilatoria dei committenti, in presenza (lo si ricorda sempre) di una precisa clausola contrattuale che imponeva una certa deadline all'appaltatore per la consegna dell'opera.
11 6.4. Pertanto, dovrà riconoscersi il pagamento della penale suddetta, in relazione al periodo stimato di ritardo dal dicembre 2009 (e non 2010, come per refuso in alcuni atti parte convenuta scrive) al giugno 2012 (2 anni e 7 mesi: per cui 31 mesi) per l'importo sopra indicato complessivamente di € (31.000,00*2) = € 62.000,00 (ovviamente qui non si tratta di applicare IVA).
7.1. Per cui, ricapitolando, spettano alle parti, in ragione delle dinamiche sopra descritte e relative al rapporto dedotto in giudizio, per quanto concerne la sorte capitale:
a) a parte attrice: € (38.500,00 + 16.789,00 + 30.805,97) = € 86.094,07;
b) a parte convenuta: € (6.039,07 + 62.000,00) = € 68.039,07
7.2. Conseguentemente, operando compensazione giudiziale (richiesta da parte convenuta, e praticabile senza alcun problema, in quanto addirittura crediti e controcrediti sorgono da vicende relative allo stesso rapporto) di tale secondo importo (minore) rispetto al primo (maggiore), si trae un saldo in favore della parte attrice di € (86.094,07 – 68.039,07) = € 18.055,00, oltre interessi maturandi fino al soddisfo. Importo al cui pagamento dovranno essere in solido condannate le parti convenute.
8.1. La soccombenza reciproca imperfetta (data, nel caso di specie, dall'accoglimento parziale delle domande principali e di quelle riconvenzionali, per importi non corrispondenti, cfr. Cass. Civ. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023 (Rv. 669470 - 01)), unitamente alla particolare farraginosità dello svolgimento processuale nonché dell'iter relativo alla CTU (rispetto alla quale si sono intrecciati profili tecnici e profili giuridici preliminari, anche legati ai profili processuali sopra menzionati), appare giustificare, ex art. 92 comma 2 c.p.c., anche per come integrato da C. Cost. n. 77/2018, l'applicazione della compensazione integrale delle spese di lite.
8.2. Coerentemente, vanno internamente ripartite in parti uguali tra le parti le spese per la CTU, come liquidate con separato e contestuale decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 862/2020:
1) CONDANNA in solido, in accoglimento parziale delle domande principali e delle domande riconvenzionali, ed applicata la compensazione giudiziale, come da parte motiva, per le causali di cui alla stessa, le parti convenute e Controparte_2 [...] al pagamento, in favore della parte attrice in Controparte_3 Parte_2 CP_1 persona del l.r.p.t., della somma di € 18.055,00, oltre interessi maturandi fino al soddisfo;
2) COMPENSA INTEGRALMENTE tra le parti le spese di lite;
3) PONE in parti uguali a carico delle parti le spese di CTU, come liquidate con separato e contestuale decreto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 30.04.2025
Il Giudice Dario Albergo
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 862/2020, avente ad oggetto: “APPALTO”.
TRA
CO. GEN. AP. in persona del l.r.p.t. (P.I. ), con sede in San Cataldo (CL), Viale CP_1 P.IVA_1 dei Platani n. 114, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo Cucchiara (C.F. ) e dall'Avv. Salvatore Roberto (C.F. C.F._1
), entrambi del Foro di Sciacca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 degli stessi, sito in Sciacca (AG), Via Cappuccini n. 7;
PARTE ATTRICE (E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE)
CONTRO
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
); C.F._3
2) nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
; C.F._4
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Gandolfo Mancuso (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via C.F._5
Lazio n. 19;
PARTE CONVENUTA (ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE)
***
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in date 16-18.06.2020, e depositato in data 24.06.2020, CO. GEN. AP. in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio CP_1 [...]
e domandando nei Controparte_2 Controparte_3 loro confronti il pagamento di una somma complessiva di € 95.729,86, oltre interessi maturandi fino a soddisfo, per affermato inadempimento contrattuale dei convenuti rispetto agli obblighi di pagamento del corrispettivo di due contratti di appalto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
1.1. Parte attrice rappresentava infatti che, in forza di due distinti contratti di appalto stipulati in data
16.10.2007, i convenuti le avevano commissionato lo svolgimento di lavori per la ristrutturazione e per la sistemazione esterna di un casale a due piani, individuato al Catasto del Comune di Caltanissetta
1 al Fg.115, particella n. 45 sub 2 (per la convenuta e sub 3 (per il convenuto . Per CP_2 CP_3 un prezzo, rispettivamente di € 135.000,00 e di € 140.000,00 (oltre IVA al 10%).
1.2. Parte attrice affermava che i convenuti avevano pagato in data 14.11.2007 un importo di € 132.000,00 (IVA inclusa), mentre era rimasto impagato il saldo (che avrebbe dovuto essere corrisposto entro il 31.12.2007), ammontante complessivamente ad € 35.000,00 (che con l'aggiunta dell'IVA ascendeva ad € 38.500,00). Inoltre, per lavori ulteriori e la fornitura di altri materiali, affermava essere maturati altri crediti mai pagati, per importi di: € 3.500,00 (per spese tecniche relative a lavori in variante), € 21.870,31 (per quanto indicato nella commissione n. 1/2008, extracapitolato), ed € 12.186,11 (per quanto indicato nella commissione n. 2/2008, extracapitolato); per un totale di € 36.764,42 (che con l'aggiunta dell'IVA ascendeva ad € 40.446,86). Inoltre, si domandavano gli interessi, come da previsione contrattuale, sul saldo contrattuale impagato, per € 16.789,00. Dunque, il totale complessivo era pari alla sopra citata somma di € 95.729,86 (IVA inclusa).
2. Costituitisi tempestivamente in giudizio, i convenuti ammettevano esistenza e contenuto dei contratti, ma contestavano le pretese attoree nei seguenti termini.
2.1.1. Negavano che fosse ancora dovuto il saldo dell'appalto, in quanto affermavano che questo era stato corrisposto in contanti, su specifica richiesta dell'impresa attrice, in varie tranches tra il 10.03.2008 e il 02.02.2010. Sul punto, contestavano conseguentemente la domanda di interessi, ritenuta altresì eccessiva rispetto al tasso contrattuale.
2.1.2. Contestavano analiticamente la debenza di importi per lavorazioni e forniture di materiali ulteriori, in particolare:
a) sulle spese tecniche per lavori in variante, eccepivano preliminarmente la prescrizione decennale, in quanto questi avrebbero dovuto collocarsi tra il 2007/2008, e il primo atto validamente interruttivo della prescrizione sarebbe stata una diffida del 2019 (ritenendosi generica una precedente diffida del
2012); nel merito contestavano la genericità del credito e la mancanza di qualsivoglia riscontro contabile e documentale dello stesso, nonché la relativa congruità;
b) sulle commissioni nn. 1 e 2 del 2008, ne contestavano analiticamente il contenuto (per duplicazione rispetto a contenuti già presenti nel contratto, insufficiente prova, eccessività degli importi), concludendo anzi per una riduzione del prezzo, di cui si chiedeva il rimborso in via riconvenzionale rispettivamente per € 15.969,57 + IVA (dunque € 17.566,53) ed € 9.452,68 + IVA (dunque € 10.397,95);
2.1.3. Inoltre, i convenuti denunciavano la mancata realizzazione di alcune lavorazioni previste in appalto (vasca idromassaggio e battiscopa in legno per l'intero immobile), domandando il rimborso in via riconvenzionale di € 3.880,00 + IVA (dunque € 4.268,00).
2.1.4. Denunciavano anche vizi e mancata realizzazione a regola d'arte dell'opera (e dunque inadempimento di specifici obblighi dell'appaltatore, o in subordine degli obblighi contrattuali generali), allegandosi difetti costruttivi dell'opera (ad esempio: nella posa delle mattonelle, all'intonaco, ed ai massetti per la pavimentazione). Con ciò domandandosi il rimborso in via riconvenzionale di € 33.070,53 + IVA (dunque, € 36.377,58).
2.1.5. Rilevavano inoltre che l'opera era stata consegnata in ritardo (luglio 2012) rispetto alla scadenza prevista in contratto (ossia non oltre 24 mesi dall'inizio dei lavori), traendosene (in forza dell'applicazione della penale di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo, di cui alle previsioni contrattuali) una ulteriore voce di domanda riconvenzionale di pagamento di 31 mensilità, per € 62.000,00 più accessori di legge.
2 2.2. Pertanto, chiedevano rigettarsi la domanda attorea, e invece accogliersi la domanda riconvenzionale per un importo totale di € 124.372,88 (o altra maggiore o minore somma), anche con compensazione giudiziale per eventuale accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. La causa veniva istruita, oltre che con acquisizioni documentali, a mezzo di: interrogatorio formale e giuramento decisorio della parte attrice, prova testimoniale, e svolgimento di CTU.
4. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 08.01.2025. Quindi, con ordinanza del 09.01.2025, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (con riduzione del termine per comparse conclusionali a 55 giorni), che venivano a scadere in data 25.03.2025.
§§§
1. In via del tutto preliminare, su un piano processuale, va ribadito in questa sede il complesso di argomentazioni contemplate nell'ordinanza del 04.07.2023, in funzione delle quali sono state dichiarate tardive la prima e la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice (il che ha condizionato significativamente lo svolgimento dell'istruttoria).
1.1. Premesso che il controllo sulla tempestività nel deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. attiene alla garanzia di assicurare l'osservanza dei termini perentori che disciplinano il processo civile, e come tale dunque deve anche essere effettuato d'ufficio dal giudice anche in mancanza di eccezione di parte, che comunque in questo caso ben sussiste (cfr. es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4376 del 07/04/2000 (Rv. 535421 - 01)), l'ordinanza depositata il 20.11.2020, con cui il giudice istruttore originario assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espressamente prevedeva la decorrenza differita, peraltro a notevole distanza di tempo, in quanto veniva fissata al 10.12.2020.
1.2. Veniva allora posto il problema della computabilità o meno del suddetto primo giorno del termine.
1.2.1. Ora, si è ritenuto che tale giorno, in quanto primo giorno di un termine con decorrenza differita, debba essere computato nel calcolo, poiché anzitutto l'ordinanza specificava “con decorrenza dal…” ed inoltre la ratio dell'art. 155 comma 1 c.p.c., per il quale “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.”, è quella di escludere dal computo il giorno nel quale viene in essere il fatto generativo della decorrenza del termine, che di base opera il primo giorno, che dunque non sarebbe pienamente sfruttabile per il compimento dell'atto processuale relativo. Ciò che, nel caso dell'ordinanza del 20.11.2020, prenderebbe le mosse dalla ricezione della comunicazione, o in generale della avvenuta conoscenza, (ma risulta che l'ordinanza predetta fu comunicata telematicamente il 24.11.2020, per cui fa fede questo dato), del provvedimento di assegnazione dei termini.
1.2.2. Ma nel caso, come nella specie, di termine differito in avanti, le parti sono poste nelle condizioni di compiere i pertinenti atti nel pieno delle loro facoltà già il primo giorno indicato, che dunque, in quanto pienamente sfruttabile, si ritiene debba essere computato. Cfr. sul punto ad es. Trib.
Padova ord. 26.01.2017, ed in precedenza Trib. Como ord. 07.03.2011; e su queste basi anche le più recenti Trib. Patti sentenza n. 827 del 10.11.2021 e Trib. Latina sentenza n. 879 dell'08.04.2019 (che al loro interno traggono spunti interpretativi in tal senso anche da Cass. Civ. n. 17984/2012 nel senso che essa ha affermato ad esempio che, nel caso della vecchia sospensione feriale di 45 gg, ai fini dell'impugnazione di una sentenza emessa in corso di periodo feriale, si computa il giorno del 16
3 settembre); ma anche arg. ex Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3943 del 30/06/1982 (Rv. 421888 - 01) e
Cass. Civ. SSUU, Sentenza n. 3668 del 28/03/1995 (Rv. 491465 - 01).
1.2.3. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità citata da parte attrice in esordio della sua terza memoria istruttoria (e poi ripresa in sede di comparsa conclusionale), a difesa invece della tesi della non computabilità del primo giorno, non appare centrata, in quanto tutte le sentenze citate fanno riferimento a casi ordinari e mai a casi di termini con decorrenza differita, e dunque per le quali ovviamente vale il disposto di cui all'art. 155 comma 1 c.p.c. Infatti:
a) Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11302 del 23/05/2011 fa riferimento al termine lungo per proporre appello, con decorrenza dal giorno della pubblicazione della sentenza, non pienamente sfruttabile, e dunque deve iniziarsi a computare il termine dal primo giorno successivo, coerentemente ai principi generali;
b) Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1418 del 01/02/2012 fa riferimento: sia al termine di cui all'art. 15, terzo comma, della legge fallimentare - nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, a carattere dilatorio di 15 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto di convocazione del debitore e dei creditori istanti, che ovviamente per regola generale non può che scattare dal primo giorno successivo all'intervenuta notifica;
sia al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella L. 14 maggio 2005, n. 80), per cui in materia di notificazione a mezzo posta, in caso di c.d. giacenza, la notifica si intende perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8, e dunque anche in questo caso conformemente alla ratio generale per cui non si potrebbe computare il giorno della spedizione della raccomandata perché in esso si situa il fatto generatore della decorrenza del termine;
c) Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 526 del 21/01/1984, che in materia di decorso del termine a ritroso di 10 giorni dall'udienza per la costituzione del convenuto nel rito lavoro prevede che non si computi il giorno dell'udienza, anche qui in conformità a tale ratio perché il giorno dell'udienza come tale non sarebbe pienamente sfruttabile;
d) Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10797 del 04/11/1997, che in materia di termine a ritroso per il deposito delle memorie di parte nel giudizio di AS (allora fissato in cinque giorni prima), ha affermato che il termine non debba qualificarsi come libero, ma secondo regola generale (assimilabile al caso precedente);
1.3. Pertanto, si trae che: il primo termine scadeva al venerdì 08.01.2021 (con prima memoria depositata invece tardivamente il 09.01.2021 alle 19:20), il secondo termine cadeva per domenica
07.02.2021, dunque con proroga a lunedì 08.02.2021 (con seconda memoria depositata invece tardivamente il 09.02.2021 alle 12:20), il terzo termine cadeva per domenica 28.02.2021, con proroga a lunedì 01.03.2021 (con terza memoria depositata in questo caso tempestivamente il 27.02.2021 alle
19:23). Con la conseguenza della non considerabilità, quantomeno in relazione ai loro contenuti tipicamente previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., delle memorie nn. 1 (ed in ogni caso salvo che per la produzione documentale allegata, in quanto comunque la produzione documentale è ancora tempestiva) e 2 (fermo restando che in relazione a questa, con particolare riferimento alle istanze istruttorie, non è pregiudicata l'istanza di CTU, in quanto comunque si tratta non di mezzo di prova ma di ausilio tecnico alla decisione eventualmente passibile anche di scelta d'ufficio da parte del giudice).
4 2. Venendo al merito del giudizio, anzitutto incontestati tra le parti ed ampiamente documentati sono i due contratti di appalto che parte attrice ha separatamente concluso con le due parti convenute, per lavori di consolidamento statico, ristrutturazione e sistemazione esterna del casale oggetto di causa
(cfr. all.
2-3 alla citazione e all.
1-2 alla comparsa di risposta), nonché il correlato Capitolato Speciale di Appalto, CSA (cfr. all. 4 alla citazione e all. 3 alla comparsa di risposta).
3.1. Primo profilo da trattare è quello relativo alla domanda di pagamento del saldo di complessivi € 38.500,00 (ossia € 35.000,00 + IVA), che parte attrice ha affermato non esserle mai stato corrisposto (a fronte invece di un importo complessivo versato da ciascun convenuto di € 132.000,00 IVA inclusa in data 14.11.2007, e prevedendosi una scadenza per il pagamento del saldo al 30.12.2007, cfr. pag. 3 dei contratti), mentre i convenuti hanno affermato (almeno per € 35.000,00) di averli versati, su richiesta di controparte, in contanti.
3.2. Trattandosi di inadempimento di obbligazione positiva (pagamento di somme di denaro), a fronte dell'allegazione dello stesso di parte creditrice, è poi onere della controparte provare l'adempimento (cfr. la storica Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01) e le conformi, in tempi più recenti, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01); Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015 (Rv. 634361 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n.
13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01)).
3.3. Sul punto, ogni altro mezzo istruttorio risulta comunque superato dal massimo valore di prova legale del giuramento decisorio (ex art. 2738 c.c.), prestato dal l.r.p.t. di parte attrice (che già sui relativi punti, anche oggetto di interrogatorio formale, all'udienza del 20.09.2023 non aveva reso confessione alcuna) all'udienza del 11.12.2024 (e sussistendo tutte le condizioni di cui agli artt. 2737 e 2739 c.c.), per cui egli ha giurato per come segue: “Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo: a) giuro e giurando, NEGO essere vero che ho ricevuto dai coniugi
[...]
, in conto prezzo dei Parte_1 contratti di appalto oggetto di causa, la somma di €.35.000,00 (trentacinquemila/00), in contanti e frazionatamente per acconti di €.5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno”; b) “giuro e giurando, NEGO inoltre essere vero che ho ricevuto le superiori somme in prossimità delle seguenti date: 10.03.2008, 17.07.2008, 17.10.2008, 20.02.2009, 27.03.2009, 08.05.2009 e 02.02.2010”. Dunque, si deve considerare legalmente provato, ex art. 2738 comma 1 c.c., che parte attrice non abbia ricevuto le suddette somme come invece eccepito da parte convenuta. Con la conseguenza che esse, quale saldo dell'opera (€ 38.500,00), devono dichiararsi ancora dovute.
3.4. In ordine al pagamento della voce dei correlati interessi (pari ad € 16.789,00, che secondo l'analitica distinzione di pare attrice, si rapportano esclusivamente alla predetta voce di saldo impagato) al tempo della domanda, esso risulta conseguentemente dovuto, anche in quanto in relazione alla sua determinazione (il riferimento operato è alla clausola contrattuale di cui alla pag. 4 dei contratti, ossia il tasso Euribor aumentato di 3 punti percentuali) la contestazione di parte convenuta è stata oltremodo sommaria nella prima difesa (comparsa di risposta, ove si è solo detto genericissimamente, “iperbolico e lunare ed inoltre poiché palesemente erroneo, stante la sua non confacenza al tasso moratorio contrattualmente previsto dalle parti”), per poi non essere nemmeno reiterata come tale nelle difese successive (fino agli scritti conclusivi, cfr. es. memoria di replica, in cui l'argomento relativo alla contestazione di tale voce è sfrondato della contestazione relativa alla quantificazione).
4. Quanto ai profili relativi alle ulteriori pretese di parte attrice (realizzazione di opere in variante, e pagamento delle lavorazioni ulteriori di cui alle commissioni nn. 1 e 2 del 2008), nonché in relazione alla pretesa riconvenzionale di parte convenuta in ordine ad asseriti vizi dell'opera, fermo restando che (come si vedrà immediatamente in seguito, cfr. infra al par. 5) essi sono stati oggetto di CTU, occorre premettere quanto segue.
5 4.1. Sulla richiesta di rimborso di spese tecniche (per € 3.500,00 + IVA) per le pratiche relative alla variante (sul cui fondamento cfr. all. 5 alla citazione, recante l'autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali del 24.09.2008, in relazione alla corrispondente richiesta del 30.11.2007, che ha vagliato la correlata documentazione e gli elaborati grafici protocollati il 16.07.2008; nonché l'art. 2 della sezione E) del CSA, per cui “Ove le variazioni richieste dovessero comportare la necessità di eventuali concessioni o autorizzazioni edilizie, la parte promittente venditrice provvederà a richiedere le stesse a proprie cure ma a spese della parte promittente acquirente.”), va respinta l'eccezione di prescrizione della relativa pretesa.
4.1.1. Anzitutto essa, a monte (tempestivamente opposta con la comparsa di risposta), va vagliata, in quanto comunque la tardività della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice non toglie che la predetta eccezione sia stata contestata con le note di prima udienza di parte attrice, che sono certamente la prima difesa utile (cfr. deposito attoreo del 13.11.2020), e dunque non può ritenersi profilo ormai superato (come invece assume parte convenuta in memoria di replica).
4.1.2. Sul suo contenuto, invece (a parte ogni altra considerazione, in relazione per esempio all'individuazione del relativo dies a quo) va rilevato che comunque si ritiene adeguato atto interruttivo della prescrizione già la diffida del 21.12.2012 (cfr. all. 8 alla citazione), in quanto pure fa riferimento (in cima al secondo foglio) a “…lavori fuori capitolato, alcuni dei quali hanno comportato la realizzazione di una variante al progetto approvato e il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi (quali modifiche ai prospetti, tettoia esterna, modifiche interne, ecc.)”.
Ciò che comunque soddisfa, anche in relazione a tali profili, i requisiti posti dalla AS per una sufficiente intimazione scritta a tal fine, e cioè la chiara indicazione del soggetto obbligato (ossia l'elemento soggettivo, chiaramente esplicitato nel riferirsi ad entrambi i convenuti già in intestazione), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto (ossia l'elemento oggettivo, dato anche graficamente dall'enunciazione della diffida formale in relazione a
“tutto quanto ancora dovuto”), come ad es., per le più recenti, Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015 (Rv. 636425 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018 (Rv. 649150 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020 (Rv. 658999 - 02); Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 (Rv. 661357 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
24677 del 14/09/2021 (Rv. 662290 - 01). E pertanto, poiché la causa è del 2020, la combinazione di quella diffida, nonché dell'ulteriore diffida del 18.11.2019 (cfr. all. 9 alla citazione) fa sì che non si pongano problemi di prescrizione ordinaria decennale.
4.1.3. In ordine, però al riscontro probatorio della voce in esame, a parte quanto si è detto sopra al par. 4.1. (che però indica solo il fatto della effettuazione di varianti, e la relativa regolamentazione all'interno del CSA), va però accolta l'eccezione posta da parte convenuta in ordine al fatto esso manchi. Al limite, il giustificativo di tale pretesa si baserebbe sulla fattura prodotta da parte attrice in allegato solamente alla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. all.2 alla predetta memoria, che peraltro sembra anche non collimante con la cifra oggetto della corrispondente pretesa), che come tale è inammissibile in quanto esclusivamente rivolta alle indicazioni di prova contraria (mentre, invece la prova suddetta è diretta, in quanto volta a provare una voce della pretesa attorea fatta valere in citazione). Con la conseguenza che essa non potrà trovare accoglimento.
4.2. In ordine alle richieste di pagamento per lavorazioni ulteriori (di cui alle c.d. commissioni nn. 1
e 2/2008: cfr. all.
6-7 alla citazione, recanti, per ciascuna, anche le relative fatture costituenti pezze di appoggio della pretesa), parte convenuta ne eccepisce a monte la non debenza in generale, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la previsione contrattuale dell'appalto “a corpo” e non “a misura”.
4.2.1. Sul punto, si ritiene invece di far proprio quanto argomentato da parte attrice e poi approfondito dal CTP della stessa in sede di osservazioni alla bozza di consulenza tecnica d'ufficio (cfr. relativo allegato al deposito del CTU del 15.05.2024, pagg. 2-3), e che risulta opportuno menzionare sin d'ora.
6 In quanto è sì vero che i contratti prevedono l'appalto c.d. a corpo (cfr. pag. 3, per cui si legge “Il prezzo di cui sopra è stabilito a corpo e comprende tutte le opere riguardanti l'edificio in questione ed i relativi impianti compreso il 50% delle opere relative alla sistemazione esterna”), ed in base a quanto stabilito dal correlato Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), ma: a) già la riga seguente recita che “Qualora dovessero essere richieste ulteriori lavorazioni rispetto a quanto previsto in progetto e/o nel relativo capitolato queste saranno determinate a misura applicando il prezziario Regionale vigente al momento della realizzazione”; b) la successiva pag. 6 prevede altresì che “Nell'ipotesi in cui le variazioni richieste importino maggiori lavori, questi, se non concordato diversamente, saranno valutati applicando i prezzi unitari del prezziario Regionale vigente al momento della realizzazione degli stessi. […]”
4.2.2. In altri termini, la logica “a corpo” vale solo in relazione alla configurazione originaria dell'appalto (rappresentata dal combinato disposto del contratto e del CSA), per cui invece le modificazioni operate rispetto a questa (anche, eventualmente, in diminuzione/sostituzione rispetto a quanto si trae dalla stessa) rientrano nella applicazione dei suddetti riferimenti sulle lavorazioni ulteriori, sulla base del ragionamento di fondo per il quale, data una configurazione di partenza standard (ed avente un certo prezzo complessivo), l'aggiunta o la sostituzione di elementi rispetto a quella comporta una lavorazione ulteriore, che come tale dunque andrà addizionata rispetto ad un prezzo base che, al contrario, non può andare incontro a diminuzioni.
4.2.3. La conseguenza è allora il rigetto dell'eccezione, con correttezza della considerabilità delle voci di lavorazione ulteriore e degli importi corrispondenti, per come saranno esaminati in consulenza
(come si vedrà in seguito, cfr. infra al par. 5.3).
4.3.1. In ordine agli asseriti vizi dell'opera, la stringata istruttoria orale (cfr. verbale d'udienza del 20.09.2023) svolta con il testimone ha consentito di ritenere sufficientemente Testimone_1 plausibile la denuncia da parte convenuta di alcuni vizi nella realizzazione dell'opera, avendo questi confermato di aver partecipato ad un sopralluogo sull'immobile intorno alla data del 25.01.2013, su invito del difensore dei convenuti, ed alla presenza di uno di questi (il Sig. e di un CP_3 rappresentante dell'impresa attrice, e di aver riscontrato problemi alle mattonelle, lesioni agli stacchi della pavimentazione, sia nel terrazzo che nella pavimentazione di ingresso del piazzale, nonché alcuni problemi di chiusura di alcune delle porte. Ciò che ha condotto alla formulazione di apposito quesito al CTU (su cui cfr. infra al par. 5.2.)
4.3.2. Sul punto (e a prescindere dall'esito a posteriori sul profilo quantitativo che si trarrà dalla CTU) vanno respinte le eccezioni di tardività della relativa eccezione/domanda riconvenzionale avanzate da parte attrice ex art. 1667 c.c., in quanto la tipologia di opera (ristrutturazione immobile), e di vizi allegati e poi riscontrati, in funzione dell'interpretazione estensiva che ne viene data dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018 (Rv. 650645 - 01); Cass.
Civ. SSUU Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 (Rv. 643560 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 22553 del 04/11/2015 (Rv. 637031 - 01) e (Rv. 643560 - 02); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009 (Rv. 610578 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 19/02/2007 (Rv. 595414 -
01)), rende applicabile al caso di specie il diverso art. 1669 c.c., per il quale allora la garanzia ivi prevista è estesa a tutto il corso del decennio successivo al compimento dell'opera. Premendo precisare che l'inquadramento giuridico delle allegazioni operate dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni (specie se queste ultime non sono precisamente incasellate all'interno di questa o quella base normativa) è compito dell'attività interpretativa del giudice e del principio iura novit curia, non dovendo il giudice essere condizionato dalle espressioni, dalla formula e dal nomen iuris adottati dalla parte, e dovendo, piuttosto, tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta
7 (cfr. tra le tante Cass. Civ. SSUU, Sentenza n. 27 del 21/02/2000 (Rv. 534170 - 01); Cass. Civ. Sez.
2, Sentenza n. 7783 del 08/06/2001 (Rv. 547332 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005 (Rv. 584537 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 6226 del 18/03/2014 (Rv. 630510 -
01)).
5. Ciò precisato, in ordine ai profili sopra evidenziati, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel deposito del 15.05.2024 e nel deposito di richiamo del 23.07.2024. Consulenza che (salvi alcuni limitati profili da correggere e che si evidenzieranno nella relativa analisi) ed anche in relazione alle integrazioni operate sul richiamo, si configura come metodologicamente corretta, sufficiente, e dunque idonea a fungere da adeguato ausilio alla decisione.
5.1.1. Anzitutto, sul piano metodologico, anche in risposta alle osservazioni di parte convenuta, il modus operandi del tecnico non appare censurabile, ed in effetti appare coerente col mandato ricevuto, in forza del quale l'indagine a lui demandata doveva essere effettuata “…previa acquisizione ed esame della documentazione legittimamente acquisita nel fascicolo di causa, nonché di altra documentazione che potrà eventualmente essere acquisita con il consenso delle parti, e previo adeguato sopralluogo presso l'immobile oggetto dei lavori a cui la causa si riferisce…”. Ciò che risulta fatto dal consulente, che nel suo lavoro si è rifatto alla documentazione di causa, ha effettuato relativo sopralluogo sull'immobile oggetto del giudizio (cfr. verbale di sopralluogo del 07.02.2024, all'ultima pagina del deposito del 15.05.2024), ha esplicitato i riferimenti delle valutazioni operate, e (da ultimo con i chiarimenti integrativi resi su richiesta di questo giudice) ha ulteriormente approfondito alcuni aspetti che il primo deposito aveva lasciato non sufficientemente completi.
5.1.2. In ordine ad apposita richiesta di chiarimento operata da questo giudice in ordine all' indicazione analitica delle operazioni in base alle quale era giunto ai risultati ottenuti per le stime richieste, il consulente ha inoltre precisato che “L'origine dei dati metrici, fattori moltiplicativi, e/o lineari e superficiali sono stati desunti dagli elaborati grafici che accompagnano l'intera procedura, con le metodologie classiche di misurazioni empiriche attraverso squadrette metriche di marca
e riverificate, attraverso il riporto degli stessi disegni su software adeguato, tramite CP_4 l'importazione dei files, con estensione .Pdf, e opportunamente riscalati, attraverso le quote presenti nei disegni, per avere un corretta rispondenza tra la scala adottata e il riporto sul software in uso.”
(cfr. pag. 49 della consulenza di richiamo).
5.2. Ciò premesso, la consulenza, dopo una prima parte, in risposta al quesito a), descrittiva delle caratteristiche dell'immobile oggetto di causa, corredata di una copiosa serie di fotografie (cfr. pagg. da 4 a 12), affronta anzitutto, in risposta al quesito b), il profilo riconvenzionale dei vizi/difformità (cfr. pagg. da 13 a 17).
5.2.1. Sul punto, anzitutto a chiusura della predetta prima parte, si ha una prima valutazione di ordine generale per cui “La consistenza generale dell'opera edilizia è di ottimo stato, a meno di vizi presenti che verranno esaminati nella risposta successiva.” In coerenza, si ravvisa la presenza di quattro ordini di vizi, tutti dichiarati “lieve entità” e che sono da imputarsi essenzialmente a “vizi di scelte progettuali esecutive a monte, condivise in solido tra le parti, che non all'esecuzione stessa delle lavorazioni”. Rispetto a tale profilo, in sede di primo chiarimento alle osservazioni di parte convenuta (cfr. pag. 41 della relazione di consulenza), coerentemente il CTU ha ribadito la sua valutazione tecnica, nel senso che “… se una determinata lavorazione è stata bene eseguita ma non è congrua rispetto al fine per il quale è stata predisposta, la causa va ricercata nella scelta progettuale e non nella sua esecuzione che – si ribadisce – a parere dello scrivente è stata ben eseguita e in conformità al Contratto.”
5.2.2. Più in particolare, dunque, si ravvisano:
“1) Rigonfiamenti dei prospetti in prossimità delle soglie del lastrico solare (copertura del corpo di fabbrica ad ”, originati “dal dilavamento delle parti intonacate, al disotto delle soglie di CP_5
8 marmo, da abbondanti acque meteoriche non regimentate, provenienti dalla copertura piana (lastrico solare) del corpo di fabbrica ad ad un piano fuori terra.”; evidenziandosi che il CP_5 relativo problema deriva dalla presenza del mero gocciolatoio sulle soglie, insufficiente a smaltire
“le abbondanti quantità d'acqua provenienti dalla superficie summenzionata”, in ragione della scelta progettuale di non completare la tettoia in legno (o comunque, pure in mancanza della stessa, di non avere inserito grondaie con relativi pluviali);
“2) Avvallamento della zona centrale della pavimentazione dello spiazzale.”, quale effetto collaterale della pavimentazione autobloccante flessibile, in ragione dello svuotamento a cui sono sottoposte le fughe tra gli elementi, in ragione di vento ed acque piovane;
“3) Efflorescenze ed esfoliazioni in zone puntuali degli intonaci delle pareti interne.”, dovute ad umidità di risalita, conduttrice di sali idrosolubili, e per il quale, sempre “in fase progettuale esecutiva”, sarebbe stato necessario adottare materiali di più specificamente maggiore qualità;
“4) Difetto di chiusura della porta a scrigno a due ante nella zona soggiorno.”, come inconveniente derivante dalla scelta di uso di questo tipo di porta scorrevole, che comporta l'uso di appositi binari e carrelli che possono comportare rischio di disallineamento.
5.2.3. La valutazione dell'incidenza di tali vizi in ordine al prezzo contrattuale, stimata al 2 % (dunque in € 2.700,00 € per l'immobile Mancuso ed in € 2.800,00 per l'immobile Mantione), è stata successivamente spiegata (a seguito di precisa richiesta di chiarimento nell'ordinanza del 30.05.2024) attraverso la predisposizione di un apposito computo metrico estimativo (cfr. consulenza di richiamo, pagg. 30-34), sufficientemente analitico ed intellegibile, da cui si desume che la sommatoria dei precedenti valori (ossia un complessivo di € 5.500,00) è arrotondamento minimamente per eccesso dell'importo analiticamente individuato in € 5.490,06, che dunque andrà considerato. E rispetto al quale (per coerenza con le modalità di calcolo tramite computi metrici estimativi) dovrà essere aggiunta l'IVA, raggiungendosi dunque la cifra di € 6.039,07.
5.3.1. In ordine al quesito c), il CTU ha opportunamente sintetizzato entrambi i riferimenti documentali (ossia, entrambe le commissioni nn. 1 e 2 del 2008) nell'alveo di una tabella comparativa (ricomprensiva altresì: di una colonna relativa all'essere o meno la lavorazione oggetto della variante del 24.09.2008, e di una colonna di valutazione della conformità o meno della lavorazione stessa al
CSA). Per gli aspetti di dettaglio, ci si può rimettere alla stessa per rinvio (cfr. pagg. da 18 a 25 della relazione).
5.3.2. In ordine ai valori in gioco, si fa riferimento al successivo computo metrico estimativo (cfr. pagg. da 26 a 37 della relazione), da cui si ricava (in applicazione “sia del prezziario regione Sicilia, sia di quello nazionale DEI del genio Civile, per quelle voci non desumibili dal prezziario Sicilia, anno 2020”, cfr. pag.17) un importo attualizzato al 2020 di € 33.637,08 (+IVA), che indicizzato al 2008 si riduce ad € 30.621,33 (ossia, con l'aggiunta dell'IVA, ascende dunque ad € 33.683,43). Su tale cifra però bisogna dare conto degli opportuni adattamenti che sono stati resi in sede di consulenza di richiamo, per cui sono stati operati due ordini di variazioni:
a) tutte quelle indicate, in relazione ad accoglimenti di osservazioni/richiami (cfr. pagg. 4-6-7 della consulenza di richiamo, e poi le risposte alle correlate osservazioni di parte convenuta, di cui alle pagg. 28-29), per cui si deve fare invero riferimento al nuovo computo metrico estimativo, contenuto nella consulenza di richiamo (cfr. pagg. da 36 a 48 della consulenza di richiamo);
b) il criterio di indicizzazione (di cui si spiega a pag. 5 della consulenza di richiamo che “la fonte utilizzata è l'ISTAT, come da prospetto di cui sotto consultato sul sito https://rivaluta.istat.it/.”), che viene corretto (in accoglimento delle osservazioni di CTP) da un –10,8% al –12,8% (cfr. pag. 35 della relazione di richiamo);
9 con la conseguenza che l'importo di cui all'ultimo e finale computo metrico estimativo è di € 33.459,84 (da ritenersi: + IVA, per cui ammontante ad € 36.805,82).
5.3.3. Sul punto, occorre però aderire all'eccezione di parte convenuta in ordine alla non considerabilità della documentazione posta alla base delle voci da 39 a 44 dell'ultimo computo metrico estimativo (ossia, in sostanza, la sezione “Allacci Impianti”), in quanto lo stesso CTU afferma (cfr. pagg.
4-5 consulenza di richiamo) che “Nella fattispecie si è tenuto conto anche delle fatture emesse e preventivi alla ditta CO da parte di: Controparte_6 (per l'allaccio fognario), MI IN RL e (per l'allaccio idrico), (per l'allaccio
[...] CP_7 impianto elettrico), EL (per allaccio linea telefonica).”, con affermazione poi difesa in sede di risposta alle osservazioni (cfr. pag. 50 della consulenza di richiamo). Ma si tratta di documenti versati da parte convenuta solo in allegato alla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. all. dal
7 al 10 alla predetta memoria) e come tali non considerabili, in quanto oggetto di prova diretta (e non di prova contraria). La conseguenza è allora che si dovrà espungere dal calcolo il corrispondente importo di € 5.454,77 (da ritenersi + IVA, per cui ammontante ad € 6.000,25). Con la conseguenza che l'importo totale (IVA compresa) va ridotto ad € (36.805,82 – 6.000,25) = € 30.805,07. Che dunque sarà la somma delle lavorazioni ulteriori da considerare.
5.3.4. Per semplicità analitica, avendo sopra distinto i profili dubbi e le osservazioni maggiori che sono stati oggetto, rispettivamente, di chiarimento e correttivo da parte del CTU, nonché di ultimo correttivo giudiziale, si può rimandare sinteticamente alla consulenza (sia quella base sia quella integrativa) in ordine alle risposte alle altre osservazioni di dettaglio di parte che il CTU ha vagliato come idonee o meno a modificare le relative valutazioni. Si voglia solo precisare (in quanto profilo che emerge spesso) la correttezza della valutazione in ordine alla prevalenza del CSA in ordine agli elaborati progettuali (poiché tale base concettuale è spesso usata per respingere osservazioni di parte), in quanto obiettivamente il primo si configura come documento di integrazione contrattuale di dettaglio e di realizzazione più recente rispetto agli elaborati progettuali a monte. E dunque, come tale, idoneo a fungere da adeguata base di riferimento nella considerazione di questo o di quel dato, nella misura in cui, ad esempio, una voce dovesse risultare dall'elaborato progettuale, ma non dovesse essere poi più considerato dal CSA.
6. Infine, sempre in via riconvenzionale, parte convenuta ha domandato il pagamento di € 62.000,00 a titolo di penale da ritardo, in relazione a quanto previsto alle pagg. 11 dei contratti di appalto, che prevedevano l'ultimazione dei lavori e la consegna degli immobili ultimati entro 24 mesi dall'inizio dei lavori, fissandosi per ogni ritardo ulteriore una penale di € 1.000,00 mensili. Traendo (in considerazione dell'inizio dei lavori al 29.11.2007 e della consegna al luglio 2012) un totale di 31 mensilità di ritardo (moltiplicate per due, essendo due i contratti di riferimento).
6.1. Come noto, la c.d. clausola penale, di cui agli artt. 1382 e ss. c.c., determina una liquidazione convenzionale anticipata del danno per inadempimento o ritardo, a prescindere dalla prova, da parte del danneggiato, di aver subito un danno di ammontare corrispondente.
6.2.1. Quanto all'inizio dei lavori (in mancanza di altre indicazioni) va fatto riferimento alla comunicazione di inizio lavori del 07.11.2007 (di cui al all.2 alla prima memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. di parte attrice, e conforme all. 11 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta), in cui si preannuncia un inizio lavori fissato per il 19.11.2007.
6.2.2. Quanto alla consegna dell'opera, essa viene collocata da parte convenuta già dalla comparsa di risposta al luglio 2012. E tale dato viene corroborato sul piano presuntivo da produzioni documentali allegate alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., delle quali soprattutto rileva il certificato di residenza storico del convenuto (recante un suo inizio di residenza presso C. da Bagno CP_3 dal 23.07.2012, cfr. all. 13). Di contro, a parte ogni profilo relativo a possibili non tempestive contestazioni specifiche sul punto (che parte attrice, infatti, pone solo con la terza memoria ex art. 10 183 comma 6 c.p.c.), parte convenuta afferma (ma in modo del tutto labiale e sfornito di riscontro, oltre che contraddittorio nel suo contenuto) che invero i convenuti sarebbero entrati in possesso dell'immobile già dall'agosto 2011. Contraddittorietà che si riscontra nel fatto che parte attrice, d'un canto afferma un'anticipazione della presa di possesso dell'immobile da parte dei convenuti, ma d'altra parte paradossalmente afferma che al luglio 2012 ancora lo stesso difettava di molti elementi (scala interna di collegamento tra i due piani, tinteggiatura, termosifoni), che dunque rendevano dubbio il fatto stesso che i committenti in quel momento potessero prendere possesso degli immobili. Ciò che pone sostanzialmente nel nulla la suddetta contestazione, e pertanto dovendosi concludere nel senso della plausibilità della presa di possesso dell'immobile a luglio 2012, come affermato dai convenuti.
6.3. In ordine, invece, all'imputabilità del ritardo, parte attrice (su cui grava, conformemente ai principi generali, l'onere della prova liberatoria, in quanto si fa riferimento a prova della impossibilità per causa non imputabile al debitore, ex artt. 1218 e 1256 c.c.) allega tre ordini di fatti, rispetto ai quali (come si dirà subito) però l'argomentazione non risulta convincente.
6.3.1. Anzitutto, si fa riferimento ai ritardi necessari agli adempimenti amministrativi sulle varianti (che, sempre per disposizione contrattuale, sarebbero da considerarsi non imputabili all'appaltatore), che avrebbero reso non imputabile il ritardo fino almeno al 17.10.2008 (dunque per i primi 11 mesi). Ma sul punto risulta dalla produzione documentale di parte convenuta (cfr. all.
9-10 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.): a) che già in data 14.11.2008 (atto protocollato al 20.11.2008) il Direttore dei Lavori (Ing. ) presentava la “relazione a strutture ultimate” ex art. 6 L. Persona_1
1086/1971, in cui dava conto della ultimazione dei lavori sulle strutture, verificatasi in data
15.10.2008; b) che in data 27.11.2008 (atto protocollato al 28.11.2008) veniva redatta relazione di collaudo statico da parte del collaudatore (Ing. . Tali indici forniscono Persona_2 elementi in base ai quali si rende effettivamente poco plausibile che entro l'anno successivo non si facesse diligentemente in tempo a completare la consegna dell'opera, tenuto conto che già tra l'ottobre ed il novembre 2008 i profili di tipo strutturale e statico (ossia, in sostanza, i più complessi) fossero stati ultimati e collaudati.
6.3.2. In secondo luogo, si fa menzione dei ritardi nelle forniture fuori capitolato, di cui però è la stessa parte attrice a dire (in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, per cui, in ogni caso, a prescindere da ogni valutazione sulla relativa tempestività) “che l'appaltatrice non è stata in grado di gestire i tempi di consegna”, salvo poi affermare, in modo del tutto labiale, “(i cui eventuali ritardi non sarebbero stati, ad ogni modo imputabili alla medesima)”, in quanto le consegne hanno avuto inizio nel 2009 e si sono protratte fino al mese di gennaio 2011. Ma appunto questa stessa difesa torna in danno della parte che la opera, in quanto sostanzialmente la stessa confessa di non avere saputo gestire i tempi di consegna. Così come nulla aggiunge in termini di esonero da responsabilità il riferimento agli allacci, in quanto comunque allora il fatto che essi dipendano dalle aziende erogatrici non toglie che l'impresa, con la relativa clausola, se ne fosse assunto il rischio.
6.3.3. In terzo luogo, si afferma di oscillazioni in alcune scelte da parte dei committenti in ordine ai materiali extra capitolato, ma la stessa affermazione (a parte che essa è più specificamente argomentata solo dalla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e dunque in una memoria non deputata agli approfondimenti allegatori) rimane meramente ipotetica e non comprovata dalla parte, che allo scopo fa solo riferimento a indici che si trarrebbero da alcune fatture, specie in relazione all'arco temporale di riferimento, mentre è mancata completamente ogni prova che consentisse di ritenere dimostrato (secondo il criterio civilistico del più probabile che non) che tale ritardo fosse effettivamente imputabile ad una volontà dilatoria dei committenti, in presenza (lo si ricorda sempre) di una precisa clausola contrattuale che imponeva una certa deadline all'appaltatore per la consegna dell'opera.
11 6.4. Pertanto, dovrà riconoscersi il pagamento della penale suddetta, in relazione al periodo stimato di ritardo dal dicembre 2009 (e non 2010, come per refuso in alcuni atti parte convenuta scrive) al giugno 2012 (2 anni e 7 mesi: per cui 31 mesi) per l'importo sopra indicato complessivamente di € (31.000,00*2) = € 62.000,00 (ovviamente qui non si tratta di applicare IVA).
7.1. Per cui, ricapitolando, spettano alle parti, in ragione delle dinamiche sopra descritte e relative al rapporto dedotto in giudizio, per quanto concerne la sorte capitale:
a) a parte attrice: € (38.500,00 + 16.789,00 + 30.805,97) = € 86.094,07;
b) a parte convenuta: € (6.039,07 + 62.000,00) = € 68.039,07
7.2. Conseguentemente, operando compensazione giudiziale (richiesta da parte convenuta, e praticabile senza alcun problema, in quanto addirittura crediti e controcrediti sorgono da vicende relative allo stesso rapporto) di tale secondo importo (minore) rispetto al primo (maggiore), si trae un saldo in favore della parte attrice di € (86.094,07 – 68.039,07) = € 18.055,00, oltre interessi maturandi fino al soddisfo. Importo al cui pagamento dovranno essere in solido condannate le parti convenute.
8.1. La soccombenza reciproca imperfetta (data, nel caso di specie, dall'accoglimento parziale delle domande principali e di quelle riconvenzionali, per importi non corrispondenti, cfr. Cass. Civ. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023 (Rv. 669470 - 01)), unitamente alla particolare farraginosità dello svolgimento processuale nonché dell'iter relativo alla CTU (rispetto alla quale si sono intrecciati profili tecnici e profili giuridici preliminari, anche legati ai profili processuali sopra menzionati), appare giustificare, ex art. 92 comma 2 c.p.c., anche per come integrato da C. Cost. n. 77/2018, l'applicazione della compensazione integrale delle spese di lite.
8.2. Coerentemente, vanno internamente ripartite in parti uguali tra le parti le spese per la CTU, come liquidate con separato e contestuale decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 862/2020:
1) CONDANNA in solido, in accoglimento parziale delle domande principali e delle domande riconvenzionali, ed applicata la compensazione giudiziale, come da parte motiva, per le causali di cui alla stessa, le parti convenute e Controparte_2 [...] al pagamento, in favore della parte attrice in Controparte_3 Parte_2 CP_1 persona del l.r.p.t., della somma di € 18.055,00, oltre interessi maturandi fino al soddisfo;
2) COMPENSA INTEGRALMENTE tra le parti le spese di lite;
3) PONE in parti uguali a carico delle parti le spese di CTU, come liquidate con separato e contestuale decreto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 30.04.2025
Il Giudice Dario Albergo
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