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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.601/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'8 novembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LO Parte_1 P.IVA_1
GIUDICE CALOGERO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. INCOGNITO GISELLA MARIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 825/2021 pubblicata
18/02/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza: - preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 825/2021 del Tribunale di
Catania Sezione III Civile;
nel merito: in accoglimento dei motivi esposti nel presente gravame ritenere e dichiarare che la sentenza n. 825/2021 del
Tribunale di Catania vada riformata nella sua complessità, e per l'effetto provvedere a: annullare il decreto ingiuntivo n. 1289/2017 dato dal Tribunale di
Catania il 06.03.2017. In accoglimento della domanda riconvenzionale ordinare a parte avversa di ottemperare al trasferimento dell'automezzo per cui è causa entro un congruo termine che lo stesso Giudicante indicherà e che, in difetto, possa la provvedere direttamente a tale azione utilizzando la Parte_1
sentenza come titolo di trasferimento con ovvia esclusione di responsabilità in capo al Conservatore del Pubblico registro automobilistico. Statuendo, ulteriormente, che in difetto dell'ordinato adempimento, parte avversa venga condannata al risarcimento del danno a favore della anche a Parte_1
titolo di danno morale quantificato nella somma di € 1.000,00 o quella equitativa che si vorrà stabilire. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore di questo procuratore che è antistatario delle stesse per averle totalmente anticipate.
AI FINI ISTRUTTORI si chiede e si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi di prova ritualmente richiesti e non ammessi in primo grado di giudizio che per completezza qui si riportano e precisamente:
- Prova per testi sui capitoli appresso indicati e precisamente:
- Testimone Sig. nato a [...] il [...] e già residente in [...]
Ravanusa Via Roma, 103 deceduto per sars covid-19 nel mese di febbraio 2021 da sostituire, per quanto sono a conoscenza, con gli altri testi già indicati nonché con il Sig. dipendente/responsabile delle vendite della Testimone_2 [...]
, all'epoca dei fatti e domiciliato presso la sede della società Controparte_1 datrice di lavoro in Misterbianco contrada Cubba, per dire: 1) “è vero che Lei nel novembre del 2013 fu incaricato dalla società di curare Parte_1
l'acquisto presso la unipersonale dell'automezzo Iveco Daily Controparte_1 targato DJ 588 ZE e che ha seguito tutte le fasi di tale operazione dall'inizio del rapporto e fino al momento appena anteriore all'inizio del presente contenzioso”; 2) “è vero che le due società oggi parti di questo contenzioso nel pag. 2/15 mese di novembre 2013 hanno concluso un accordo di compravendita avente ad oggetto l'automezzo Iveco Daily 35/S/e4 attrezzato con piattaforma aerea autocarrata 18 metri Socage Mod. DA 18 targato DJ 588 ZE di proprietà della
”; 3) “è vero che il prezzo fu concordato pari ad € Controparte_1
32.000,00 oltre IVA e che le parti stabilirono che lo stesso sarebbe stato pagato in più soluzioni dall'acquirente” 4) “è vero che, non volendo la CP_1 consegnare l'automezzo prima della riscossione di buona parte del prezzo ed allo scopo di giustificare l'incasso delle somme di acconto sul prezzo e di consentire la regolarità contabile/fiscale le due società si accordarono per simulare il noleggio di altri mezzi di lavoro di proprietà della società ”; CP_1
5) “è vero che tutti gli automezzi asseritamente noleggiati dall'anno 2013 e fino al dicembre 2014 dalla unipersonale alla in Controparte_1 Parte_1
realtà non furano mai ritirati o consegnati o, comunque utilizzati dalla
[...]
anzi, rimasero sempre nella disponibilità della società noleggiante e Parte_1
fermi sul piazzale in Misterbianco contrada Cubba”; 6) “è vero che le fatture emesse dalla unipersonale e che le mostro, portanti l'asserito Controparte_1
noleggio dei mezzi alla in realtà furono emesse soltanto per Parte_1 giustificare l'incasso delle somme pagate da quest'ultima società quale acconto sul prezzo per l'acquisto dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE”; 7) “è vero che, nel mese di gennaio 2015, solo a seguito della consegna, che Lei personalmente fece, della prova del pagamento compiuto dalla Parte_1
della cambiale del 29.12.2014 di € 8.056,00, le due società si accordarono per definire la compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE mediante il versamento del residuo importo di € 17.000,00 oltre IVA da suddividere per € 6.000,00 oltre IVA come canoni di noleggio per giustificare fiscalmente l'incasso ed € 11.000.00 oltre IVA quale prezzo di riscatto e così fu formalizzato nel simulato contratto di noleggio del 09.01.2015 che le mostro”; 8)
“è vero che solo a seguito della sottoscrizione del contratto di noleggio del pag. 3/15 09.01.2015 fu consegnato per la prima volta alla l'automezzo Parte_1
Iveco Daily targato DJ 588 ZE e che lo ritirò Lei insieme al Sig. Per_1
dipendente della;
9) “è vero che a seguito del detto
[...] Parte_1 rapporto commerciale la unipersonale acconsentì l'accollo da Controparte_1
Part parte della del debito di € 9.069,24 che la Parte_1 [...]
aveva nei confronti della stessa;
Controparte_2 CP_1
10) “è vero che l'accordo sull'accollo del debito della ditta Controparte_2
prevedeva che la avrebbe pagato soltanto € 4.000,00 e che la Parte_1 differenza sarebbe stata restituita formalmente mediante la compensazione della fattura n. 02 del 20.02.2015 emessa dalla per lavori compiuti a Parte_1 favore della;
11) “è vero che, a causa del mancato parziale CP_1
pagamento del residuo prezzo relativo alla compravendita del mezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE, le parti in causa entrarono in contenzioso e che solo in quel momento la unipersonale intese disconoscere gli accordi fino a Controparte_1
quel momento assunti e fu necessario l'intervento dei rispettivi legali allo scopo di dirimere la questione”; 12) “è vero che, per evitare azione legale, si sottoscrisse tra le parti una transazione nel mese di settembre 2015 dopo che, anche con la Sua presenza, furono verificati i conti ed aver sottoscritto il documento riepilogativo dell'effettivo debito/credito relativo al residuo prezzo dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE”; 13) “è vero che i conteggi sottesi alla transazione furono concordati alla Sua presenza ed alla presenza dei rispettivi legali e del responsabile delegato alla vendita dell'automezzo qui in discussione e della Sig.ra ed in realtà si verificò che l'importo Parte_2
ancora da pagare per l'acquisto era di € 6.710,00 e gli altri importi furono definiti come “disturbo – franchigia – spese” così come risulta dal documento sottoscritto che le mostro perchè la Sig.ra non intese recedere Parte_2
dall'intenzione di ricavare un'ulteriore somma a compensazione del ritardo nella conclusione dell'affare e del fastidio che era stato creato a causa dei pag. 4/15 diversi rinvii nei concordati pagamenti e delle spese di ritiro dei titoli non pagati già messi all'incasso”; 14) “è vero che, in ragione dell'accordo economico raggiunto ai fini transattivi, come nella domanda precedente richiamato, anche l'atto transattivo fu concepito per giustificare i pagamenti ai fini fiscali e contabili non essendo reale la causa del contratto ma per dissimulare il reale intendimento delle parti che da sempre era stato soltanto quello della compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE”; 15) “è vero che fino ad oggi la ha versato in più soluzioni alla Parte_1 Controparte_1 unipersonale la complessiva somma di € 37.964,00 tutti imputabili all'unico vero rapporto giuridico esistente tra le parti e relativo alla compravendita del detto automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE non essendo tra le parti mai esistito alcun altro rapporto giuridico”.
- Testimone Sig. nato a [...] il [...] residente in [...]
Realmonte Via Mar Adriatico n. 6 per dire: 16) “è vero che Lei è stato dipendente/operaio della società e che nel mese di novembre Parte_1
2013 accompagnò il Sig. presso la sede della società ES CP_1
unipersonale in Misterbianco loc. Cubba allo scopo di scegliere un
[...] automezzo con piattaforma aerea da utilizzare per i lavori d'impresa del suo datore di lavoro”; 17) “è vero che le due società oggi parti di questo contenzioso nel mese di novembre 2013 hanno concluso in Sua presenza un accordo di compravendita avente ad oggetto l'automezzo Iveco Daily 35/S/e4 attrezzato con piattaforma aerea autocarrata 18 metri Socage Mod. DA 18 targato DJ 588 ZE di proprietà della unipersonale”; 18) “è Controparte_1
vero che il prezzo della compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ
588 ZE fu concordato in Sua presenza pari ad € 32.000,00 oltre IVA e che le parti stabilirono che lo stesso sarebbe stato pagato in più soluzioni dall'acquirente” 19) “è vero che, non volendo la consegnare CP_1
l'automezzo prima della riscossione di buona parte del prezzo ed allo scopo di pag. 5/15 giustificare l'incasso delle somme di acconto sul prezzo e di consentire la regolarità contabile/fiscale le due società si accordarono, in Sua presenza, per simulare il noleggio di altri mezzi di lavoro di proprietà della società ”; CP_1
20) “è vero che tutti gli automezzi asseritamente noleggiati dall'anno 2013 e fino al dicembre 2014 dalla unipersonale alla in Controparte_1 Parte_1
realtà non furano mai ritirati o consegnati o, comunque utilizzati dalla
[...]
anzi, rimasero sempre nella disponibilità della società noleggiante e Parte_1
fermi sul piazzale in Misterbianco contrada Cubba”; 21) “è vero che le fatture emesse dalla unipersonale e che le mostro, portanti l'asserito Controparte_1
Part noleggio dei mezzi alla sono quelle relative all'accordo volto a Parte_1 dissimulare la compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE e furono emesse soltanto per giustificare l'incasso delle somme pagate dalla
[...]
quale acconto sul prezzo per l'acquisto dell'automezzo detto”; 22) “è Parte_1 vero che nessuno degli operai in forza alla possedeva i titoli Parte_1
idonei per condurre alcuni dei mezzi che risulterebbero noleggiati presso la detta unipersonale e che la stessa non aveva Controparte_1 Parte_1
lavori che prevedevano l'utilizzo di tali macchinari”; 23) “è vero che gli unici lavori che la svolgeva negli anni 2013 e 2014 venivano svolti Parte_1 esclusivamente con un automezzo munito di piattaforma aerea già di proprietà della stessa società e che unico motivo che spinse la stessa ad Parte_1 acquistare il nuovo automezzo presso la fu quello di rinnovare CP_1
quell'attrezzatura che era l'unica necessaria per svolgere la propria impresa”.
24) “è vero che, nel mese di gennaio 2015, Lei accompagnò il Sig. ES
presso la sede della unipersonale ed assistette alla effettiva Controparte_1 consegna della prova del pagamento compiuto dalla della Parte_1 cambiale del 29.12.2014 di € 8.056,00, e che in quella sede le parti si accordarono per definire la compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato
DJ 588 ZE mediante il versamento del residuo importo di € 17.000,00 oltre IVA
pag. 6/15 da suddividere per € 6.000,00 oltre IVA come canoni di noleggio per giustificare fiscalmente l'incasso ed € 11.000.00 oltre IVA quale prezzo di riscatto e e che, in tal senso avrebbero formalizzato un simulato contratto di noleggio che contenesse tale pattuizione”; 25) “è vero che Lei, avendo accompagnato ES
, fu presente quando la unipersonale acconsentì l'accollo
[...] Controparte_1
da parte della del debito di € 9.069,24 che la Parte_1 [...]
aveva nei confronti della stessa;
Controparte_2 CP_1
26) “è vero che l'accordo sull'accollo del debito della ditta Controparte_2 prevedeva che la avrebbe pagato soltanto € 4.000,00 e che la Parte_1
differenza sarebbe stata restituita formalmente mediante la compensazione della fattura n. 02 del 20.02.2015 emessa dalla per lavori compiuti a Parte_1
favore della . CP_1
- Testimone Sig. nato a [...] il [...] residente in [...]
Realmonte Via Akragas, 19 per dire: 27) “è vero che Lei è dipendente/operaio della società e che negli anni 2013/2014 ha operato utilizzando Parte_1 esclusivamente l'unico automezzo con piattaforma aerea in forza e di proprietà della società non necessitando i lavori da svolgere l'impiego di altro tipo di automezzi”; 28) “è vero che nel novembre 2013, anche su suo suggerimento, il legale rappresentante della decise di acquistare un automezzo Parte_1
con piattaforma aerea in migliori condizioni di quello già posseduto e per tale operazione delegò alle trattative il Sig. che si recò presso la ES
unipersonale insieme al Sig. ”; 29) “è vero che Controparte_1 Testimone_3
Lei venne a conoscenza dell'effettivo accordo di compravendita dell'automezzo
Iveco Daily targato DJ 588 ZE quando insieme ad si recò ES personalmente a ritirare il detto automezzo presso la sede della nel CP_1 mese di Gennaio 2015”; 30) “è vero che durante e prima del ritiro dell'automezzo detto Lei assistette al dialogo tra il Sig. ed il ES responsabile della unipersonale che, dopo avere preso la prova Controparte_1
pag. 7/15 dell'avvenuto pagamento di una cambiale di € 8.056,00, confermò come il residuo prezzo da pagare per completare l'acquisto dell'automezzo in discussione era pari ad € di € 17.000,00 oltre IVA da suddividere per € 6.000,00 oltre IVA come canoni di noleggio per giustificare fiscalmente l'incasso ed €
11.000.00 oltre IVA quale prezzo di riscatto e che così era stato formalizzato nel simulato contratto di noleggio del 09.01.2015 che le viene mostrato la cui copia
Le fu consegnata in quel momento per accompagnare l'automezzo anche durante il suo trasferimento”; 31) “è vero che negli anni 2013/2014 nessun dipendente/operaio in forza alla aveva il titolo abilitante alla Parte_1
conduzione di alcuni degli automezzi che la società unipersonale Controparte_1 dice di avere noleggiato alla così come indicati nelle fatture che Parte_1
le vengono mostrate”; 32) “è vero che negli anni 2013/2014 la Parte_1
non svolgeva lavori che necessitavano dell'impiego e/o utilizzo di alcuni dei mezzi che la unipersonale dice di averle noleggiato”; 33) “è Controparte_1
vero che in almeno due occasioni Lei accompagnò il Sig. presso la ES sede della unipersonale per discutere della questione attinente Controparte_1
la compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE e che risultava pacifico durante la discussione con il responsabile delle vendite della CP_1 unipersonale come i mezzi asseritamente dati a noleggio nell'anno
[...]
2013/2014 non si erano mai mossi dal piazzale presso la sede della società proprietaria e che comunque non erano mai stati utilizzati dalla stessa
[...]
perché quei noleggi erano stati formalizzati soltanto fittiziamente per Parte_1 giustificare fiscalmente i versamenti che la aveva compiuto come Parte_1
acconti sul presso di acquisto del detto automezzo Iveco Daily”.
- Consulenza Tecnica d'Ufficio, che accerti l'effettivo valore di mercato dell'automezzo Iveco Daily 35/S/e4 attrezzato con piattaforma aerea autocarrata
18 metri Socage Mod. DA 18 targato DJ 588 ZE al momento dell'accordo di compravendita.
pag. 8/15 Per Parte Appellata:
Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello adìta preliminarmente : 1) rigettare l'istanza ex art 283 cpc per insussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora;
2) dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. Per i motivi dedotti in narrativa. Nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese compensi ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 825/2021 pubblicata 18/02/2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1289/2017 emesso dal Tribunale di Catania il 06.03.2017, e per l'effetto, confermava il predetto decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 21.09.2017; rigettava la domanda Parte riconvenzionale formulata da parte opponente;
condannava l'opponente al rimborso delle spese processuali nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In sintesi il primo giudice affermava che:
- non avendo le parti dato corso all'accordo transattivo sottoscritto nel settembre
2015, come del resto riconosciuto dalla stessa opponente, lo stesso doveva intendersi implicitamente risolto e occorreva far riferimento, quale fattispecie regolatrice dei rapporti tra le parti, alle preesistenti obbligazioni contratte dalle stesse;
- le parti in causa avevano sottoscritto un contratto di nolo a freddo a lungo termine in data 09.01.2015, con il quale concedeva alla Controparte_1 [...] il noleggio del mezzo a decorrere dal 20.01.2015 fino al 20.04.2015, Parte_1 per un prezzo di € 1.500,00 mensili (totale € 6.000,00) oltre IVA, prevedendo una clausola di opzione di acquisto dello stesso autocarro Iveco Daily per €
11.000,00 oltre IVA;
pag. 9/15 - in data 16.01.2015, la si era impegnata, con dichiarazione Parte_1 sottoscritta, a versare a la somma di € 9.069,24 a mezzo di Controparte_1
cambiale con scadenza 28.02.2015, per conto della Controparte_2
;
[...]
- le parti, in data 01.10.2015, avevano sottoscritto un contratto di comodato dello stesso automezzo, in seno al quale la ha esercitato l'opzione di Parte_1 acquisto, mantenendo il godimento del bene, senza tuttavia versare integralmente il corrispettivo pattuito né per il noleggio, né per l'acquisto;
- le eccezioni dell'opponente non erano fondate né su prova scritta né su prove orali ammissibili, potendo l'eccepita simulazione del contratto di nolo essere provata solo con una controdichiarazione ai sensi dell'art. 1417 c.c.;
- i diversi pagamenti evidenziati dall'opponente relativi all'anno 2014, sostenendone l'imputabilità al preteso contratto di compravendita, erano stati contestati da che ne aveva dedotto la riconducibilità a pregressi rapporti CP_1
negoziali tra le stesse parti riferiti al 2013, producendo a riprova di ciò i relativi documenti contabili, non contestati, e dimostrando altresì di averne ricevuto solo un pagamento parziale;
- l'opponente non aveva provato l'idoneità dei pagamenti ad estinguere le obbligazioni nascenti dai contratti scritti per cui è causa, avendoli imputati alla affermata compravendita del gennaio 2014 e non potendo essere collegati alle obbligazioni contratte per iscritto soltanto nel 2015.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 06/04/2021, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita istando per il rigetto dell'appello e formulando le Controparte_1 conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza dell'8/10/2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevando che ad una pag. 10/15 delibazione sommaria sussistono i presupposti di cui agli art. 283 c.p.c. attesa l'intervenuta risoluzione -per iniziativa dell'appellata ricorrente in via monitoria- del contratto transattivo posto a base del decreto ingiuntivo, confermato con la sentenza impugnata, rigettando le prove testimoniali richieste non ammissibili avuto riguardo ai limiti di prova tra le parti relativi alla dedotta simulazione e la non necessità di disporre CTU.
Indi, all'udienza dell'8 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc per travisamento delle prove documentali e contraddittorietà del loro utilizzo, nonché errata valutazione sulla non ammissione delle richieste prove testimoniali e della CTU.
In particolare ha dedotto che il giudice di primo grado, dopo Parte_1
aver preso atto che il rapporto contrattuale posto a base del credito tra le parti in causa e del decreto ingiuntivo opposto è l'accordo transattivo tra le stesse intervenuto ed aver preso atto della sua risoluzione, ha, contraddittoriamente, posto alla base della sua pronuncia proprio il detto accordo transattivo, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
L'appellante ha lamentato la mancata ammissione delle prove testimoniali e della CTU che avrebbero consentito di accertare l'effettivo rapporto tra le parti al fine di determinare l'esistenza del credito.
A giudizio della Corte la prima censura è corretta.
Deve, infatti, rilevarsi che la (attore in senso sostanziale) ha fondato la CP_1
sua domanda di condanna proprio sulla sottoscrizione di un accordo di definizione delle posizioni di debito/ credito, in virtù della quale la Parte_1
pag. 11/15 si impegnava a pagare alla la somma di € Controparte_1
19.069,24, ritenendo che detta scrittura avesse comunque natura di atto di ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 c.c..
Inoltre, a fronte della eccepita risoluzione del detto accordo da parte dell'opponente, la società opposta ha confermato che l'accordo transattivo non era più vigente ma ha sostenuto che lo stesso avesse tutti gli estremi di cui all'art
1988 c.c. in riferimento all'an ed al quantum della esposizione debitoria, senza formulare, quindi, alcuna domanda riconvenzionale relativa all'accertamento del rapporto sottostante il predetto accordo, ossia il titolo contrattuale, né precisare le somme effettivamente dovute dalla Parte_1
Peraltro nel presente giudizio di gravame parte appellata non ha impugnato, ma anzi confermato, la statuizione del primo giudice che ha qualificato detto accordo come una transazione e non come atto ricognitivo.
Orbene ritiene il Collegio che, essendo pacifico tra le parti la stipula di una transazione e la sua risoluzione, il primo giudice non poteva che revocare il decreto ingiuntivo e rigettare la domanda di basata solo su tale accordo. CP_1
Va ulteriormente precisato che il richiamo all'art. 1988 c.c. – sebbene non oggetto di appello incidentale – risulta, in ogni caso, non pertinente posto che, come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito ricorre solo allorché il comportamento assunto sia tale che nessuno potrebbe tenerlo se non al fine di riconoscersi debitore (v., ex multis, Cass. Civ.
Sez. III 21.7.2016, n. 14993).
In particolare, con affermazioni pertinenti rispetto al caso di specie, la Corte di
Cassazione ha in particolare sottolineato che quanto esternato in sede transattiva non può ritenersi idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1988 c.c., puntualizzando che – nella vicenda ivi esaminata – “l'espressione “al fine di pervenire alla definizione della questione” è espressione che non manifesta l'intenzione di riconoscere un debito, quanto piuttosto di transigere una pag. 12/15 controversia. La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, ma dovremmo dire tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto, sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass. 2251/1978). Così che l'espressione “al fine di pervenire alla definizione della questione” – o come nel caso in esame
“intenzione di definire le posizioni tra loro pendenti in linea bonaria allo scopo di evitare un contenzioso tra di esse” -, che è il criterio interpretativo invocato dalla stessa appellata come indice della natura confessoria dell'atto, contiene invece un chiaro riferimento alla preesistente questione, e dunque manifesta la volontà di definirla transattivamente” (cfr. Cass. Civ. Sez. III 7.12.2021, n. 38941).
Risulta quindi corretta la difesa spiegata dalla secondo cui il Parte_1 primo giudice “ha errato nel ritenere provati rapporti ormai superati dall'accordo transattivo, anzi, non tradotti in quell'atto ne nelle premesse ne nelle pattuizioni. La natura stessa della transazione imponeva al Giudice
(considerata la risoluzione di quel negozio) di ritenere azzerate le rispettive posizioni delle parti”, né, va aggiunto, avrebbe potuto risalire ad altri rapporti negoziali mai dedotti e provati dal creditore odierno appellato.
Con il secondo motivo, parte appellante ha censurato la sentenza ritenendola ingiusta per errata e carente motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale.
Ritiene la Corte che la censura relativa al rigetto della domanda riconvenzionale riproposta da - con cui la stessa ha chiesto Parte_1 ordinare alla di ottemperare al trasferimento dell'automezzo per cui è CP_1 causa entro un congruo termine che lo stesso Giudicante indicherà e che, in difetto, possa la provvedere direttamente a tale azione Parte_1 utilizzando la sentenza come titolo di trasferimento con ovvia esclusione di pag. 13/15 responsabilità in capo al Conservatore del Pubblico registro automobilistico – sia inammissibile.
Invero detta domanda è stata proposta allegando per un verso l'esistenza di un accordo simulatorio e per altro verso il pagamento del mezzo oggetto del detto accordo, ed al fine di provare tali allegazioni parte appellante ha reiterato la prova testimoniale richiesta già in primo grado.
Tuttavia, parte appellante non si confronta affatto con le statuizioni contenute in sentenza e non censura in alcun modo la motivazione del Tribunale nella parte in cui:
- in merito all' accordo simulatorio, ha osservato “che l'art. 1417 c.c. assimila l'accordo simulatorio ai patti aggiunti o contrari al documento scritto di cui all'art. 2722 c.c. ed esclude la possibilità di provare per testi tale patto (e dunque anche per presunzioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 2729 c.c.).
Occorre altresì considerare il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale di cui all'art. 2721 c.c, quantomeno nei casi di accordi contrattuali complessi, invocati per farne valere gli effetti tipici e non come mero fatto storico, e di negozi di rilevante importo economico”;
- in merito ai diversi pagamenti effettuati dall'appellante e riferiti all'anno 2014, ha rilevato che la li ha contestati, deducendone la loro riconducibilità a CP_1
pregressi rapporti negoziali tra le stesse parti riferiti al 2013, producendo a riprova di ciò i relativi documenti contabili, non contestati, e dimostrando altresì di averne ricevuto solo un pagamento parziale.
Alla luce delle su esposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande proposte da e, conseguentemente, va Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 1289/2017 emesso dal Tribunale di Catania il
06.03.2017, e va parimenti rigettata, per i motivi su esposti, la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
pag. 14/15 Attesa la parziale soccombenza reciproca a giudizio del Collegio vanno compensate nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre la restante metà va posta a carico della società appallata nella misura liquidata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma ingiunta, ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 825/2021
[...] pubblicata il 18/02/2021, in riforma della sentenza, così provvede:
- rigetta le domande formulate da e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1289/2017 emesso dal Tribunale di Catania il 06.03.2017;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
- compensa nella misura della metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della restante metà che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.538,50 e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi € 1.983,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.601/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'8 novembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LO Parte_1 P.IVA_1
GIUDICE CALOGERO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. INCOGNITO GISELLA MARIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 825/2021 pubblicata
18/02/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza: - preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 825/2021 del Tribunale di
Catania Sezione III Civile;
nel merito: in accoglimento dei motivi esposti nel presente gravame ritenere e dichiarare che la sentenza n. 825/2021 del
Tribunale di Catania vada riformata nella sua complessità, e per l'effetto provvedere a: annullare il decreto ingiuntivo n. 1289/2017 dato dal Tribunale di
Catania il 06.03.2017. In accoglimento della domanda riconvenzionale ordinare a parte avversa di ottemperare al trasferimento dell'automezzo per cui è causa entro un congruo termine che lo stesso Giudicante indicherà e che, in difetto, possa la provvedere direttamente a tale azione utilizzando la Parte_1
sentenza come titolo di trasferimento con ovvia esclusione di responsabilità in capo al Conservatore del Pubblico registro automobilistico. Statuendo, ulteriormente, che in difetto dell'ordinato adempimento, parte avversa venga condannata al risarcimento del danno a favore della anche a Parte_1
titolo di danno morale quantificato nella somma di € 1.000,00 o quella equitativa che si vorrà stabilire. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore di questo procuratore che è antistatario delle stesse per averle totalmente anticipate.
AI FINI ISTRUTTORI si chiede e si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi di prova ritualmente richiesti e non ammessi in primo grado di giudizio che per completezza qui si riportano e precisamente:
- Prova per testi sui capitoli appresso indicati e precisamente:
- Testimone Sig. nato a [...] il [...] e già residente in [...]
Ravanusa Via Roma, 103 deceduto per sars covid-19 nel mese di febbraio 2021 da sostituire, per quanto sono a conoscenza, con gli altri testi già indicati nonché con il Sig. dipendente/responsabile delle vendite della Testimone_2 [...]
, all'epoca dei fatti e domiciliato presso la sede della società Controparte_1 datrice di lavoro in Misterbianco contrada Cubba, per dire: 1) “è vero che Lei nel novembre del 2013 fu incaricato dalla società di curare Parte_1
l'acquisto presso la unipersonale dell'automezzo Iveco Daily Controparte_1 targato DJ 588 ZE e che ha seguito tutte le fasi di tale operazione dall'inizio del rapporto e fino al momento appena anteriore all'inizio del presente contenzioso”; 2) “è vero che le due società oggi parti di questo contenzioso nel pag. 2/15 mese di novembre 2013 hanno concluso un accordo di compravendita avente ad oggetto l'automezzo Iveco Daily 35/S/e4 attrezzato con piattaforma aerea autocarrata 18 metri Socage Mod. DA 18 targato DJ 588 ZE di proprietà della
”; 3) “è vero che il prezzo fu concordato pari ad € Controparte_1
32.000,00 oltre IVA e che le parti stabilirono che lo stesso sarebbe stato pagato in più soluzioni dall'acquirente” 4) “è vero che, non volendo la CP_1 consegnare l'automezzo prima della riscossione di buona parte del prezzo ed allo scopo di giustificare l'incasso delle somme di acconto sul prezzo e di consentire la regolarità contabile/fiscale le due società si accordarono per simulare il noleggio di altri mezzi di lavoro di proprietà della società ”; CP_1
5) “è vero che tutti gli automezzi asseritamente noleggiati dall'anno 2013 e fino al dicembre 2014 dalla unipersonale alla in Controparte_1 Parte_1
realtà non furano mai ritirati o consegnati o, comunque utilizzati dalla
[...]
anzi, rimasero sempre nella disponibilità della società noleggiante e Parte_1
fermi sul piazzale in Misterbianco contrada Cubba”; 6) “è vero che le fatture emesse dalla unipersonale e che le mostro, portanti l'asserito Controparte_1
noleggio dei mezzi alla in realtà furono emesse soltanto per Parte_1 giustificare l'incasso delle somme pagate da quest'ultima società quale acconto sul prezzo per l'acquisto dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE”; 7) “è vero che, nel mese di gennaio 2015, solo a seguito della consegna, che Lei personalmente fece, della prova del pagamento compiuto dalla Parte_1
della cambiale del 29.12.2014 di € 8.056,00, le due società si accordarono per definire la compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE mediante il versamento del residuo importo di € 17.000,00 oltre IVA da suddividere per € 6.000,00 oltre IVA come canoni di noleggio per giustificare fiscalmente l'incasso ed € 11.000.00 oltre IVA quale prezzo di riscatto e così fu formalizzato nel simulato contratto di noleggio del 09.01.2015 che le mostro”; 8)
“è vero che solo a seguito della sottoscrizione del contratto di noleggio del pag. 3/15 09.01.2015 fu consegnato per la prima volta alla l'automezzo Parte_1
Iveco Daily targato DJ 588 ZE e che lo ritirò Lei insieme al Sig. Per_1
dipendente della;
9) “è vero che a seguito del detto
[...] Parte_1 rapporto commerciale la unipersonale acconsentì l'accollo da Controparte_1
Part parte della del debito di € 9.069,24 che la Parte_1 [...]
aveva nei confronti della stessa;
Controparte_2 CP_1
10) “è vero che l'accordo sull'accollo del debito della ditta Controparte_2
prevedeva che la avrebbe pagato soltanto € 4.000,00 e che la Parte_1 differenza sarebbe stata restituita formalmente mediante la compensazione della fattura n. 02 del 20.02.2015 emessa dalla per lavori compiuti a Parte_1 favore della;
11) “è vero che, a causa del mancato parziale CP_1
pagamento del residuo prezzo relativo alla compravendita del mezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE, le parti in causa entrarono in contenzioso e che solo in quel momento la unipersonale intese disconoscere gli accordi fino a Controparte_1
quel momento assunti e fu necessario l'intervento dei rispettivi legali allo scopo di dirimere la questione”; 12) “è vero che, per evitare azione legale, si sottoscrisse tra le parti una transazione nel mese di settembre 2015 dopo che, anche con la Sua presenza, furono verificati i conti ed aver sottoscritto il documento riepilogativo dell'effettivo debito/credito relativo al residuo prezzo dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE”; 13) “è vero che i conteggi sottesi alla transazione furono concordati alla Sua presenza ed alla presenza dei rispettivi legali e del responsabile delegato alla vendita dell'automezzo qui in discussione e della Sig.ra ed in realtà si verificò che l'importo Parte_2
ancora da pagare per l'acquisto era di € 6.710,00 e gli altri importi furono definiti come “disturbo – franchigia – spese” così come risulta dal documento sottoscritto che le mostro perchè la Sig.ra non intese recedere Parte_2
dall'intenzione di ricavare un'ulteriore somma a compensazione del ritardo nella conclusione dell'affare e del fastidio che era stato creato a causa dei pag. 4/15 diversi rinvii nei concordati pagamenti e delle spese di ritiro dei titoli non pagati già messi all'incasso”; 14) “è vero che, in ragione dell'accordo economico raggiunto ai fini transattivi, come nella domanda precedente richiamato, anche l'atto transattivo fu concepito per giustificare i pagamenti ai fini fiscali e contabili non essendo reale la causa del contratto ma per dissimulare il reale intendimento delle parti che da sempre era stato soltanto quello della compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE”; 15) “è vero che fino ad oggi la ha versato in più soluzioni alla Parte_1 Controparte_1 unipersonale la complessiva somma di € 37.964,00 tutti imputabili all'unico vero rapporto giuridico esistente tra le parti e relativo alla compravendita del detto automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE non essendo tra le parti mai esistito alcun altro rapporto giuridico”.
- Testimone Sig. nato a [...] il [...] residente in [...]
Realmonte Via Mar Adriatico n. 6 per dire: 16) “è vero che Lei è stato dipendente/operaio della società e che nel mese di novembre Parte_1
2013 accompagnò il Sig. presso la sede della società ES CP_1
unipersonale in Misterbianco loc. Cubba allo scopo di scegliere un
[...] automezzo con piattaforma aerea da utilizzare per i lavori d'impresa del suo datore di lavoro”; 17) “è vero che le due società oggi parti di questo contenzioso nel mese di novembre 2013 hanno concluso in Sua presenza un accordo di compravendita avente ad oggetto l'automezzo Iveco Daily 35/S/e4 attrezzato con piattaforma aerea autocarrata 18 metri Socage Mod. DA 18 targato DJ 588 ZE di proprietà della unipersonale”; 18) “è Controparte_1
vero che il prezzo della compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ
588 ZE fu concordato in Sua presenza pari ad € 32.000,00 oltre IVA e che le parti stabilirono che lo stesso sarebbe stato pagato in più soluzioni dall'acquirente” 19) “è vero che, non volendo la consegnare CP_1
l'automezzo prima della riscossione di buona parte del prezzo ed allo scopo di pag. 5/15 giustificare l'incasso delle somme di acconto sul prezzo e di consentire la regolarità contabile/fiscale le due società si accordarono, in Sua presenza, per simulare il noleggio di altri mezzi di lavoro di proprietà della società ”; CP_1
20) “è vero che tutti gli automezzi asseritamente noleggiati dall'anno 2013 e fino al dicembre 2014 dalla unipersonale alla in Controparte_1 Parte_1
realtà non furano mai ritirati o consegnati o, comunque utilizzati dalla
[...]
anzi, rimasero sempre nella disponibilità della società noleggiante e Parte_1
fermi sul piazzale in Misterbianco contrada Cubba”; 21) “è vero che le fatture emesse dalla unipersonale e che le mostro, portanti l'asserito Controparte_1
Part noleggio dei mezzi alla sono quelle relative all'accordo volto a Parte_1 dissimulare la compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE e furono emesse soltanto per giustificare l'incasso delle somme pagate dalla
[...]
quale acconto sul prezzo per l'acquisto dell'automezzo detto”; 22) “è Parte_1 vero che nessuno degli operai in forza alla possedeva i titoli Parte_1
idonei per condurre alcuni dei mezzi che risulterebbero noleggiati presso la detta unipersonale e che la stessa non aveva Controparte_1 Parte_1
lavori che prevedevano l'utilizzo di tali macchinari”; 23) “è vero che gli unici lavori che la svolgeva negli anni 2013 e 2014 venivano svolti Parte_1 esclusivamente con un automezzo munito di piattaforma aerea già di proprietà della stessa società e che unico motivo che spinse la stessa ad Parte_1 acquistare il nuovo automezzo presso la fu quello di rinnovare CP_1
quell'attrezzatura che era l'unica necessaria per svolgere la propria impresa”.
24) “è vero che, nel mese di gennaio 2015, Lei accompagnò il Sig. ES
presso la sede della unipersonale ed assistette alla effettiva Controparte_1 consegna della prova del pagamento compiuto dalla della Parte_1 cambiale del 29.12.2014 di € 8.056,00, e che in quella sede le parti si accordarono per definire la compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato
DJ 588 ZE mediante il versamento del residuo importo di € 17.000,00 oltre IVA
pag. 6/15 da suddividere per € 6.000,00 oltre IVA come canoni di noleggio per giustificare fiscalmente l'incasso ed € 11.000.00 oltre IVA quale prezzo di riscatto e e che, in tal senso avrebbero formalizzato un simulato contratto di noleggio che contenesse tale pattuizione”; 25) “è vero che Lei, avendo accompagnato ES
, fu presente quando la unipersonale acconsentì l'accollo
[...] Controparte_1
da parte della del debito di € 9.069,24 che la Parte_1 [...]
aveva nei confronti della stessa;
Controparte_2 CP_1
26) “è vero che l'accordo sull'accollo del debito della ditta Controparte_2 prevedeva che la avrebbe pagato soltanto € 4.000,00 e che la Parte_1
differenza sarebbe stata restituita formalmente mediante la compensazione della fattura n. 02 del 20.02.2015 emessa dalla per lavori compiuti a Parte_1
favore della . CP_1
- Testimone Sig. nato a [...] il [...] residente in [...]
Realmonte Via Akragas, 19 per dire: 27) “è vero che Lei è dipendente/operaio della società e che negli anni 2013/2014 ha operato utilizzando Parte_1 esclusivamente l'unico automezzo con piattaforma aerea in forza e di proprietà della società non necessitando i lavori da svolgere l'impiego di altro tipo di automezzi”; 28) “è vero che nel novembre 2013, anche su suo suggerimento, il legale rappresentante della decise di acquistare un automezzo Parte_1
con piattaforma aerea in migliori condizioni di quello già posseduto e per tale operazione delegò alle trattative il Sig. che si recò presso la ES
unipersonale insieme al Sig. ”; 29) “è vero che Controparte_1 Testimone_3
Lei venne a conoscenza dell'effettivo accordo di compravendita dell'automezzo
Iveco Daily targato DJ 588 ZE quando insieme ad si recò ES personalmente a ritirare il detto automezzo presso la sede della nel CP_1 mese di Gennaio 2015”; 30) “è vero che durante e prima del ritiro dell'automezzo detto Lei assistette al dialogo tra il Sig. ed il ES responsabile della unipersonale che, dopo avere preso la prova Controparte_1
pag. 7/15 dell'avvenuto pagamento di una cambiale di € 8.056,00, confermò come il residuo prezzo da pagare per completare l'acquisto dell'automezzo in discussione era pari ad € di € 17.000,00 oltre IVA da suddividere per € 6.000,00 oltre IVA come canoni di noleggio per giustificare fiscalmente l'incasso ed €
11.000.00 oltre IVA quale prezzo di riscatto e che così era stato formalizzato nel simulato contratto di noleggio del 09.01.2015 che le viene mostrato la cui copia
Le fu consegnata in quel momento per accompagnare l'automezzo anche durante il suo trasferimento”; 31) “è vero che negli anni 2013/2014 nessun dipendente/operaio in forza alla aveva il titolo abilitante alla Parte_1
conduzione di alcuni degli automezzi che la società unipersonale Controparte_1 dice di avere noleggiato alla così come indicati nelle fatture che Parte_1
le vengono mostrate”; 32) “è vero che negli anni 2013/2014 la Parte_1
non svolgeva lavori che necessitavano dell'impiego e/o utilizzo di alcuni dei mezzi che la unipersonale dice di averle noleggiato”; 33) “è Controparte_1
vero che in almeno due occasioni Lei accompagnò il Sig. presso la ES sede della unipersonale per discutere della questione attinente Controparte_1
la compravendita dell'automezzo Iveco Daily targato DJ 588 ZE e che risultava pacifico durante la discussione con il responsabile delle vendite della CP_1 unipersonale come i mezzi asseritamente dati a noleggio nell'anno
[...]
2013/2014 non si erano mai mossi dal piazzale presso la sede della società proprietaria e che comunque non erano mai stati utilizzati dalla stessa
[...]
perché quei noleggi erano stati formalizzati soltanto fittiziamente per Parte_1 giustificare fiscalmente i versamenti che la aveva compiuto come Parte_1
acconti sul presso di acquisto del detto automezzo Iveco Daily”.
- Consulenza Tecnica d'Ufficio, che accerti l'effettivo valore di mercato dell'automezzo Iveco Daily 35/S/e4 attrezzato con piattaforma aerea autocarrata
18 metri Socage Mod. DA 18 targato DJ 588 ZE al momento dell'accordo di compravendita.
pag. 8/15 Per Parte Appellata:
Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello adìta preliminarmente : 1) rigettare l'istanza ex art 283 cpc per insussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora;
2) dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. Per i motivi dedotti in narrativa. Nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese compensi ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 825/2021 pubblicata 18/02/2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1289/2017 emesso dal Tribunale di Catania il 06.03.2017, e per l'effetto, confermava il predetto decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 21.09.2017; rigettava la domanda Parte riconvenzionale formulata da parte opponente;
condannava l'opponente al rimborso delle spese processuali nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In sintesi il primo giudice affermava che:
- non avendo le parti dato corso all'accordo transattivo sottoscritto nel settembre
2015, come del resto riconosciuto dalla stessa opponente, lo stesso doveva intendersi implicitamente risolto e occorreva far riferimento, quale fattispecie regolatrice dei rapporti tra le parti, alle preesistenti obbligazioni contratte dalle stesse;
- le parti in causa avevano sottoscritto un contratto di nolo a freddo a lungo termine in data 09.01.2015, con il quale concedeva alla Controparte_1 [...] il noleggio del mezzo a decorrere dal 20.01.2015 fino al 20.04.2015, Parte_1 per un prezzo di € 1.500,00 mensili (totale € 6.000,00) oltre IVA, prevedendo una clausola di opzione di acquisto dello stesso autocarro Iveco Daily per €
11.000,00 oltre IVA;
pag. 9/15 - in data 16.01.2015, la si era impegnata, con dichiarazione Parte_1 sottoscritta, a versare a la somma di € 9.069,24 a mezzo di Controparte_1
cambiale con scadenza 28.02.2015, per conto della Controparte_2
;
[...]
- le parti, in data 01.10.2015, avevano sottoscritto un contratto di comodato dello stesso automezzo, in seno al quale la ha esercitato l'opzione di Parte_1 acquisto, mantenendo il godimento del bene, senza tuttavia versare integralmente il corrispettivo pattuito né per il noleggio, né per l'acquisto;
- le eccezioni dell'opponente non erano fondate né su prova scritta né su prove orali ammissibili, potendo l'eccepita simulazione del contratto di nolo essere provata solo con una controdichiarazione ai sensi dell'art. 1417 c.c.;
- i diversi pagamenti evidenziati dall'opponente relativi all'anno 2014, sostenendone l'imputabilità al preteso contratto di compravendita, erano stati contestati da che ne aveva dedotto la riconducibilità a pregressi rapporti CP_1
negoziali tra le stesse parti riferiti al 2013, producendo a riprova di ciò i relativi documenti contabili, non contestati, e dimostrando altresì di averne ricevuto solo un pagamento parziale;
- l'opponente non aveva provato l'idoneità dei pagamenti ad estinguere le obbligazioni nascenti dai contratti scritti per cui è causa, avendoli imputati alla affermata compravendita del gennaio 2014 e non potendo essere collegati alle obbligazioni contratte per iscritto soltanto nel 2015.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 06/04/2021, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita istando per il rigetto dell'appello e formulando le Controparte_1 conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza dell'8/10/2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevando che ad una pag. 10/15 delibazione sommaria sussistono i presupposti di cui agli art. 283 c.p.c. attesa l'intervenuta risoluzione -per iniziativa dell'appellata ricorrente in via monitoria- del contratto transattivo posto a base del decreto ingiuntivo, confermato con la sentenza impugnata, rigettando le prove testimoniali richieste non ammissibili avuto riguardo ai limiti di prova tra le parti relativi alla dedotta simulazione e la non necessità di disporre CTU.
Indi, all'udienza dell'8 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc per travisamento delle prove documentali e contraddittorietà del loro utilizzo, nonché errata valutazione sulla non ammissione delle richieste prove testimoniali e della CTU.
In particolare ha dedotto che il giudice di primo grado, dopo Parte_1
aver preso atto che il rapporto contrattuale posto a base del credito tra le parti in causa e del decreto ingiuntivo opposto è l'accordo transattivo tra le stesse intervenuto ed aver preso atto della sua risoluzione, ha, contraddittoriamente, posto alla base della sua pronuncia proprio il detto accordo transattivo, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
L'appellante ha lamentato la mancata ammissione delle prove testimoniali e della CTU che avrebbero consentito di accertare l'effettivo rapporto tra le parti al fine di determinare l'esistenza del credito.
A giudizio della Corte la prima censura è corretta.
Deve, infatti, rilevarsi che la (attore in senso sostanziale) ha fondato la CP_1
sua domanda di condanna proprio sulla sottoscrizione di un accordo di definizione delle posizioni di debito/ credito, in virtù della quale la Parte_1
pag. 11/15 si impegnava a pagare alla la somma di € Controparte_1
19.069,24, ritenendo che detta scrittura avesse comunque natura di atto di ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 c.c..
Inoltre, a fronte della eccepita risoluzione del detto accordo da parte dell'opponente, la società opposta ha confermato che l'accordo transattivo non era più vigente ma ha sostenuto che lo stesso avesse tutti gli estremi di cui all'art
1988 c.c. in riferimento all'an ed al quantum della esposizione debitoria, senza formulare, quindi, alcuna domanda riconvenzionale relativa all'accertamento del rapporto sottostante il predetto accordo, ossia il titolo contrattuale, né precisare le somme effettivamente dovute dalla Parte_1
Peraltro nel presente giudizio di gravame parte appellata non ha impugnato, ma anzi confermato, la statuizione del primo giudice che ha qualificato detto accordo come una transazione e non come atto ricognitivo.
Orbene ritiene il Collegio che, essendo pacifico tra le parti la stipula di una transazione e la sua risoluzione, il primo giudice non poteva che revocare il decreto ingiuntivo e rigettare la domanda di basata solo su tale accordo. CP_1
Va ulteriormente precisato che il richiamo all'art. 1988 c.c. – sebbene non oggetto di appello incidentale – risulta, in ogni caso, non pertinente posto che, come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito ricorre solo allorché il comportamento assunto sia tale che nessuno potrebbe tenerlo se non al fine di riconoscersi debitore (v., ex multis, Cass. Civ.
Sez. III 21.7.2016, n. 14993).
In particolare, con affermazioni pertinenti rispetto al caso di specie, la Corte di
Cassazione ha in particolare sottolineato che quanto esternato in sede transattiva non può ritenersi idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1988 c.c., puntualizzando che – nella vicenda ivi esaminata – “l'espressione “al fine di pervenire alla definizione della questione” è espressione che non manifesta l'intenzione di riconoscere un debito, quanto piuttosto di transigere una pag. 12/15 controversia. La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, ma dovremmo dire tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto, sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass. 2251/1978). Così che l'espressione “al fine di pervenire alla definizione della questione” – o come nel caso in esame
“intenzione di definire le posizioni tra loro pendenti in linea bonaria allo scopo di evitare un contenzioso tra di esse” -, che è il criterio interpretativo invocato dalla stessa appellata come indice della natura confessoria dell'atto, contiene invece un chiaro riferimento alla preesistente questione, e dunque manifesta la volontà di definirla transattivamente” (cfr. Cass. Civ. Sez. III 7.12.2021, n. 38941).
Risulta quindi corretta la difesa spiegata dalla secondo cui il Parte_1 primo giudice “ha errato nel ritenere provati rapporti ormai superati dall'accordo transattivo, anzi, non tradotti in quell'atto ne nelle premesse ne nelle pattuizioni. La natura stessa della transazione imponeva al Giudice
(considerata la risoluzione di quel negozio) di ritenere azzerate le rispettive posizioni delle parti”, né, va aggiunto, avrebbe potuto risalire ad altri rapporti negoziali mai dedotti e provati dal creditore odierno appellato.
Con il secondo motivo, parte appellante ha censurato la sentenza ritenendola ingiusta per errata e carente motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale.
Ritiene la Corte che la censura relativa al rigetto della domanda riconvenzionale riproposta da - con cui la stessa ha chiesto Parte_1 ordinare alla di ottemperare al trasferimento dell'automezzo per cui è CP_1 causa entro un congruo termine che lo stesso Giudicante indicherà e che, in difetto, possa la provvedere direttamente a tale azione Parte_1 utilizzando la sentenza come titolo di trasferimento con ovvia esclusione di pag. 13/15 responsabilità in capo al Conservatore del Pubblico registro automobilistico – sia inammissibile.
Invero detta domanda è stata proposta allegando per un verso l'esistenza di un accordo simulatorio e per altro verso il pagamento del mezzo oggetto del detto accordo, ed al fine di provare tali allegazioni parte appellante ha reiterato la prova testimoniale richiesta già in primo grado.
Tuttavia, parte appellante non si confronta affatto con le statuizioni contenute in sentenza e non censura in alcun modo la motivazione del Tribunale nella parte in cui:
- in merito all' accordo simulatorio, ha osservato “che l'art. 1417 c.c. assimila l'accordo simulatorio ai patti aggiunti o contrari al documento scritto di cui all'art. 2722 c.c. ed esclude la possibilità di provare per testi tale patto (e dunque anche per presunzioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 2729 c.c.).
Occorre altresì considerare il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale di cui all'art. 2721 c.c, quantomeno nei casi di accordi contrattuali complessi, invocati per farne valere gli effetti tipici e non come mero fatto storico, e di negozi di rilevante importo economico”;
- in merito ai diversi pagamenti effettuati dall'appellante e riferiti all'anno 2014, ha rilevato che la li ha contestati, deducendone la loro riconducibilità a CP_1
pregressi rapporti negoziali tra le stesse parti riferiti al 2013, producendo a riprova di ciò i relativi documenti contabili, non contestati, e dimostrando altresì di averne ricevuto solo un pagamento parziale.
Alla luce delle su esposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande proposte da e, conseguentemente, va Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 1289/2017 emesso dal Tribunale di Catania il
06.03.2017, e va parimenti rigettata, per i motivi su esposti, la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
pag. 14/15 Attesa la parziale soccombenza reciproca a giudizio del Collegio vanno compensate nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre la restante metà va posta a carico della società appallata nella misura liquidata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma ingiunta, ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 825/2021
[...] pubblicata il 18/02/2021, in riforma della sentenza, così provvede:
- rigetta le domande formulate da e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1289/2017 emesso dal Tribunale di Catania il 06.03.2017;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
- compensa nella misura della metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della restante metà che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.538,50 e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi € 1.983,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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