TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- ( ), nata a Shangai (Repubblica Popolare Cinese) in [...] Parte_1 C.F._1
21.01.1969, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scuderi, giusta procura rilasciata in atti;
ricorrente
E
- ( , nato a [...] in data [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Maurizio Rossi e Daniela d'Andrea, giusta procura rilasciata in atti;
resistente
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte, reiterate alla udienza del 12.02.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la SI.ra esponeva che: aveva contratto matrimonio con rito civile con il SI. Parte_1
in Roma in data 18.11.2001 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune CP_1 di Roma anno 2001, n. 02972, p. 1, s. 01), dal quale erano nati i figli (01.03.2004) e Per_1 Per_2
(24.01.2011); la residenza familiare era stata stabilita in un immobile sito in Roma, via di Villa
[...]
Belardi n. 24 di proprietà esclusiva del marito;
in costanza di matrimonio assieme al marito aveva realizzato, oltre che un percorso di vita, anche un percorso professionale, costituendo due società e aprendo una attività di ristorazione (ristorante GR T., amministrato dalla Primum Vivere s.r.l., di cui il marito era legale rappresentante); negli anni ella si era dedicata alla gestione, delegata dal SI.
di tale attività commerciale, rinunciando alle proprie aspirazioni professionali;
a causa di CP_1 contrasti e incomprensioni che avevano reso impossibile la prosecuzione del rapporto, nonché a causa delle condotte prevaricatrici del marito, ostacolante nei suoi rapporti con i figli e sul posto di lavoro, si era allontanata dalla casa familiare e, a seguito di ciò, il marito, durante il periodo pandemico (Covid-19) e come ripercussione, aveva risolto in tronco il rapporto di lavoro (sospendendola dapprima in via cautelare e, successivamente, licenziandola in data 18.06.2020), privandola di ogni forma di reddito. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso del figlio minore, disponendone il collocamento in via paritetica tra i genitori, un contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 1.000, oltre all'80% delle spese straordinarie, e un assegno per il di lei mantenimento di € 700 mensili, stante la sperequazione dei redditi esistente.
Si costituiva in giudizio il SI. il quale, aderendo alla domanda di separazione e di CP_1 affido condiviso e collocamento paritetico del figlio minore , contestava le ulteriori Per_2 domande formulate, rappresentando che la fine della relazione era stata determinata dalle condotte poste in essere dalla moglie, la quale, già nel marzo 2017, aveva lasciato la casa familiare e si era trasferita dapprima in un immobile in Via Piè di Marmo, nei pressi del ristorante, e successivamente in altro in via del Gesù.
Con riguardo all'interruzione dei rapporti lavorativi con la moglie, il resistente evidenziava che, in occasione dei lavori effettuati, nel maggio 2020, nel ristorante GR T. (in concomitanza della forzata chiusura dovuta al lockdown), aveva scoperto che la SI.ra si era appropriata di somme per oltre Pt_1
€ 200.000 in contanti, custoditi nelle casseforti all'interno del locale, di cui solo essi conoscevano la esistenza e ubicazione. Con riguardo, infine, alla situazione economica della controparte e alla sua richiesta di un assegno di mantenimento, il SI. deduceva che la moglie, a differenza di quanto CP_1 dedotto, era in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, tanto da essere in grado di avviare e aprire una propria attività di ristorazione in pieno centro a Roma. Tanto premesso, chiedeva che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento e chiedeva un assegno materno per il mantenimento del figlio , con lui stabilmente convivente. Per_1
Con provvedimento del 25.11.2022 il Presidente f.f., rilevato che le parti, per oltre 20 anni, avevano intrecciato vita personale e professionale, riteneva opportuno disporre la loro comparizione al fine di approfondire le dinamiche familiari e i rapporti genitori figli, rinviando la causa all'udienza del 06.12.2022. Con successiva ordinanza del 09.12.2022 il Presidente f.f., sentite le parti e visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le autorizzava a vivere separate, affidava ad entrambi i genitori il figlio minore , regolando la frequentazione nelle seguenti modalità: “frequenterà Persona_2 liberamente entrambi i genitori e vivrà due settimane con il padre e una con la madre, saldo diverso accordo tra le parti. Periodo estivo, vacanze natalizie e pasquali e festività religiose e civili divise a metà tra i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro”; disponeva che i genitori avrebbero provveduto direttamente al mantenimento dei figli , maggiorenne non autonomo, e , minorenne, nei Per_1 Persona_2 periodi di rispettiva permanenza, ripartendo le spese straordinarie nella misura del 80% in capo al padre e del 20% in capo alla madre, con eccezione delle spese universitarie del figlio , che Per_1 sarebbero state sostenute interamente dal padre.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza cartolare del 04.10.2023 il giudice istruttore, esaminati gli atti e le istanze istruttorie formulate, vertenti su circostanze valutative e/o irrilevanti e/o generiche, ritenuta esaurita la fase istruttoria e la causa matura per la decisione, confermando il regime di frequentazione vigente tra i genitori e il figlio minore non essendo emerso alcun elemento di pregiudizio per lo stesso, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti a depositare documentazione fiscale e patrimoniale aggiornata.
In data 25.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande, segnatamente quelle afferenti all'affidamento del figlio minore , al mantenimento di Persona_2 entrambi i figli, nonché alla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
I coniugi -come espressamente confermato da entrambi- vivono separati da molto tempo, essendosi la GN allontana dalla casa familiare già prima dell'inizio del presente procedimento. Pt_1
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile.
Affidamento e frequentazione del figlio minore Persona_2
Contributo economico in favore dei figli
Le parti sono genitori di (21 anni) e (14 anni). Per_1 Persona_2 Il figlio minorenne frequenta il liceo mentre il figlio maggiorenne frequenta Per_3 Per_1
l'università, inizialmente la facoltà di Economia e Commercio alla L.U.I.S.S., in seguito si è trasferito in una università pubblica, non ulteriormente specificata dal padre, con il quale il ragazzo convive.
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione dei figli, hanno una narrazione diversa: da parte della GN viene evidenziato l'impegno speso nelle attività commerciali fondate con il marito, il quale tuttavia l'avrebbe estromessa dalla loro gestione, alienandole anche l'affetto del figlio , adesivo al padre;
da parte del SInore viene Per_1 sottolineato il disinteresse della moglie nei confronti della vita familiare.
Dall'istruttoria espletata è emerso che i contrasti tra le parti hanno radici antiche ed hanno rappresentato il motivo del loro allontanamento ancor prima dell'inizio di tale procedimento, travolgendo anche la collaborazione lavorativa (licenziamento della moglie nel giugno 2020), con la nascita di procedimenti giudiziari (cfr. sentenza del 26 ottobre 2022, del Giudice del Lavoro, che ha accolto parzialmente il ricorso promosso dalla nei confronti di Primum Vivere - condannando Pt_1 la società resistente di cui la moglie è socia al 50% e il marito amministratore delegato, al pagamento in suo favore della somma di € 33.000,00 a titolo di TFR, e del risarcimento del danno, oltre al rimborso delle spese di lite).
Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 06.12.2022, entrambe, nonostante le reciproche incomprensioni e attriti, hanno tuttavia preservato il rapporto con il figlio minorenne (non anche con ), Persona_2 Per_1 riuscendo ad individuare un regime di frequentazione con il figlio che ha consentito ad entrambi di provvedere al suo accudimento.
Si ritiene pertanto opportuno confermare i provvedimenti provvisori assunti in sede presidenziale, vale a dire l'affidamento condiviso e il collocamento del figlio vigente, atteso che entrambe le parti hanno dato buona prova di gestione ordinaria, e non sono emersi elementi pregiudizievoli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il figlio - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Quanto alla frequentazione del figlio , negli atti difensivi finali, la madre ha reiterato Persona_2 la domanda iniziale di un collocamento paritetico del figlio, contra l'attuale frequentazione di due settimane con il padre e una con la madre omettendo di circostanziare in maniera puntuale le ragioni pregiudizievoli dell'attuale regime, consolidato da tempo, se non attraverso il rinvio all'eSIenza di garantire maggiore serenità al figlio a fronte di condotte autoritarie del padre.
La genericità della richiesta impone di disattenderla e di confermare i provvedimenti vigenti, fermo restando che, sentito il ragazzo (ormai adolescente) e tenuto conto delle sue eSIenze, i genitori sono liberi di accordarsi per modificare l'attuale frequentazione, ricalcando lo schema già seguito a proposito della controversia sulla gita scolastica, lasciando il figlio libero di esprimersi (e non di dire quello che i genitori vogliono sentirsi dire) e mostrando di essere in grado di pretermettere le proprie personali eSIenze a quelle del figlio.
Il figlio , maggiorenne, vive con il padre e ha rapporti difficili con la madre. Per_1 Quanto ai provvedimenti di carattere economico, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali eSIenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con l'ordinanza presidenziale era stato statuito che i genitori avrebbero provveduto al mantenimento in via diretta dei figli, nei periodi di rispettiva permanenza, ripartendo le spese straordinarie nella misura del 80% in capo al padre e del 20% in capo alla madre, con eccezione delle spese universitarie del figlio , che sarebbero state sostenute interamente dal padre. Per_1
Con la memoria integrativa ex art. 709 cpc parte ricorrente rinunciava al contributo per il mantenimento dei figli di € 1.000, aderendo al regime di frequentazione statuito, reiterando la domanda di assegno per il proprio mantenimento di € 700 mensili, stante la differenza reddituale. Con le note scritte per la precisazione delle conclusioni, invece, la SI.ra tornava a chiedere che Pt_1 il marito corrispondesse per il mantenimento del figlio un importo mensile di € 500. Persona_2
Il SI. di contro ha ribadito le conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione. CP_1
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale è emerso quanto segue.
La GN ad oggi svolge la professione di imprenditrice nel campo della ristorazione, avendo Pt_1 costituito una società DINASTIE SRLS (in data 01.04.2022), di cui è amministratrice unica, con la quale gestisce un ristorante nei pressi di Largo Argentina, “Oolong”, avvalendosi della collaborazione di due dipendenti, dichiarando un reddito mensile netto di poco superiore a € 1.000 (dichiarazione redditi 2022 pari a € 13.168; dichiarazione redditi 2023 pari a € 13.433). Oltre a ciò, la GN ha dichiarato di aver percepito come redditi derivanti da locazione, giusta dichiarazione 2022, importi pari a € 15.000 e, giusta dichiarazione 2023, importi pari a € 11.200. La SI.ra , dopo il suo Pt_1 allontanamento dalla casa familiare, ha sottoscritto contratto di locazione per un immobile sito in Roma, Piazza San Paolo alla Regola 41, per un canone mensile di € 820.
Inoltre, ha dichiarato di essere proprietaria della quota del 49% di un immobile in località Feltre (BL) di 488 mq, inagibile e gravato da un'ipoteca di € 400.000; di un conto titoli presso e CP_2 della metà delle quote sociali, unitamente al marito, di Primum Vivere Srl e CP_3
Di contro, invece, il SI. imprenditore, è amministratore unico della società (di cui è proprietario CP_1 al 50% con la moglie) Primum Vivere Srl, dal 2002, cui fa capo il ristorante GR T. (operante dal 2005), e dal 2013. Il resistente ha rappresentato che, ai redditi derivanti dalla attività CP_3 di impresa, si cumulano i redditi pensionistici, a far data dal 12.01.2023, per € 17.264: i redditi netti annui derivanti dalla qualità di amministratore unico della Primum Vivere Srl che ammontano per l'anno 2022 a € 29.083 e per l'anno 2023 a € 35.255 (ad oggi il reddito mensile medio percepito come amministratore della società si aggira tra i € 3.500/4.000); i redditi annui netti diversi da quelli da lavoro, ammontano a € 40.310,79 per l'anno 2022 e € 41.153,73 per l'anno 2023.
Oltre a ciò, il resistente è proprietario dei seguenti cespiti immobiliari: appartamento in Roma Via dei Villa Bellardi 24 (acquistato nel 1994, di 97 mq); quota di ½ di un appartamento nello stesso palazzo (pervenuto iure hereditatis nel 2021, di 278 mq); box auto sito in Via di Villa Bellardi 16 (acquistato nel 1994, di 28 mq) locato per € 300 mensili;
appartamento in Roma, Via Leopardi 17 (acquistato nel 2010, di 79 mq, oltre una cantina di 16 mq) locato dal 1.09.2023 al canone di € 1.480 mensili;
appartamento in Roma Via di S. Stefano del Cacco 31 (acquistato nel 2010 di 39mq) locato al canone di € 1.000 mensili;
la quota di ½ di un box in Roma, via Francesco Cornaro 16 (40 mq); box auto in Roma, Via Cornelio Magni 69 (53 mq) e cantina (12 mq), acquistati nel 1990, locati al canone di € 300 mensili;
la quota di ½ di un villino in Velletri (mq 167, pervenuto iure hereditatis), attualmente inagibile;
quota di un ¼ di un terreno boschivo (pervenuto iure hereditatis); la quota di ½ di un villino in località Sabaudia (LT) (67 mq, pervenuto iure hereditatis); la quota del 51% di un fabbricato in Feltre (BL) (acquistato nel 2017 di 488 mq) con annessa autorimessa di 40 mq e locale commerciale di 32 mq, gravati da ipoteca sottoscritta a garanzia di un mutuo ipotecario di € 400.000; la quota del 37,5% di un locale commerciale in località Caupo Sern del Grappa (BL) con annessa cantina (pervenuto iure hereditatis); quote di 1/6 di appezzamenti di terreni in località Caupo Sern del Grappa (BL); la quota di ½ abitazione rurale in località Valbrenta (VI) con annesso magazzino (pervenuto iure hereditatis), nonché un terreno nella medesima località; la nuda proprietà di un appartamento in Feltre (BL). Inoltre, il SI. ha dichiarato di possedere un portafoglio di fondi e titoli presso la CP_1
Banca Fideuram e sostenere mensilmente una rata di mutuo per l'acquisto dell'immobile in località Feltre (BL) di € 1.991,72.
Pertanto, alla luce della documentazione depositata, delle dichiarazioni delle parti e della loro situazione patrimoniale e reddituale complessiva, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerati i tempi di permanenza e accudimento dei figli e le loro eSIenze connesse all'età, dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014, fatta eccezione per le spese di istruzione del figlio maggiore, che rimangono a carico esclusivo del padre.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Con riguardo alla domanda di parte ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento il Collegio osserva che, a norma dell'art. 156, comma 1 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, fermo restando il limite di cui al comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale il coniuge cui sia addebitata la separazione conserva comunque il diritto agli alimenti qualora dimostri lo stato di assoluto bisogno in cui versa, con onere della prova a suo carico.
Sul punto si richiama l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Ord., 23/05/2024, n. 14367) per il quale, “… grava sul richiedente l'assegno di mantenimento…. l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. 20866/2021); inoltre, “… Ai fini delle statuizioni afferenti all'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale;
donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione” (cfr. Cass. 5932/2021).
Ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto alla GN alcun assegno di Pt_1 mantenimento, e che ciascun coniuge debba provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Invero, entrambe le parti, imprenditori nel campo della ristorazione, titolari di ristoranti in zone centrali di Roma, hanno dato prova di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Si evidenzia, oltre a quanto rappresentato al punto che precede, che, il 12 gennaio 2024, la IG.ra ha venduto un immobile in Roma, Via Leopardi, 17, al prezzo indicato nell'atto di
Pt_1 compravendita di € 560.000,00 così pagato: (1) € 130.000,00, a titolo di caparra, mediante bonifico bancario del 29.11.2023, accreditato sul conto corrente n. 15174.72, poi chiuso nel marzo 2024, € 105.476,84 con assegno non trasferibile, tratto l'11.1.2024. I conti indicati dalla IG.ra non
Pt_1 riportano l'incasso dell'assegno. Si ha pertanto motivo di ritenere che l'incasso sia avvenuto con il versamento su di un altro conto che la IG.ra ha omesso di indicare;
€ 324.523,16 con bonifico
Pt_1 bancario, disposto contestualmente all'atto della compravendita. Anche tale bonifico non risulta accreditato sui conti correnti indicati dalla IG.ra .
Pt_1
A fronte della compravendita risulta incassato solo il primo pagamento (in data 29.11.2023) mentre gli altri incassi non risultano dai conti prodotti dalla GN, da cui pure non risultano buona parte delle spese correnti, come le utenze e le spese condominiali e ai viaggi effettuati.
Di contro, la SI.ra , ha dedotto che la vendita dell'immobile in via Leopardi, 17, è stata Pt_1 necessaria per costituire la società Dinastie S.r.l. e intraprendere l'attuale attività lavorativa – ristorante Oloong- e che gran parte del ricavato della compravendita dell'immobile è stato utilizzato per l'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto, affermazione quest'ultima generica e rimasta del tutto priva di riscontro.
Sulla scorta di tali premesse, in considerazione della situazione economico reddituale delle parti come sopra ricostruita anche ai sensi dell'art. 116 c.c. (con conseguente superfluità delle indagini tributarie richieste da parte il Tribunale dispone che la domanda di assegno di mantenimento per la CP_1 moglie debba essere respinta, in quanto infondata, essendo entrambi i coniugi in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra ( ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Popolare Cinese) in data 21.01.1969, e ( , CP_1 C.F._2 nato a [...] in data [...], che hanno contratto matrimonio in Roma in data 18.11.2001;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge (anno 2001, n. 02972, p. 1, s. 01);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- dispone che la frequentazione del figlio con i genitori sia regolata nelle modalità Persona_2 indicate in motivazione;
- dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli durante i periodi di rispettiva permanenza degli stessi presso di sé e contribuisca alle spese straordinarie, nella misura del 80% il padre e del 20% la madre fatte salve le spese di istruzione per il figlio maggiore interamente a carico del padre
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di conSIlio del Tribunale di Roma, in data 20.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi