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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8485/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8485 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. rappresentata, difesa Parte_1 C.F._1
e domiciliata, giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Mollo;
Opponente E
, C.F. , rappresentato, difeso e domiciliato, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, presso lo studio dell'avv. Angelo Mauro Aniello Nese;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto dell'11.11.2023, intimante il pagamento di euro 5.110,51, sulla scorta di titolo esecutivo costituito da D.I. n. 153/1999 reso dalla di Roccadaspide Pt_2 nei confronti di Condominio Via Roma di , in data 11.3.1999 e Controparte_2 notificato in data 26.3.1999. Avverso l'intimazione opposta, articolava motivi di doglianza riconducibili tanto all'opposizione agli atti esecutivi, quanto all'opposizione a precetto. In dettaglio, spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. lamentando l'omesso rispetto del termine dilatorio di notifica del titolo esecutivo agli eredi di cui all'art. 477 c.p.c. In ordine ai profili dell'an della minacciata azione esecutiva, sosteneva l'inefficacia della sentenza resa in esito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato avverso il titolo monitorio e della successiva pronuncia resa in secondo grado. Deduceva, poi, la sopravvenuta prescrizione del credito ingiunto e contestava la debenza delle somme computate in precetto per come rideterminate in ragione della rivalutazione monetaria, nonché l'ammontare dell'importo intimato a titolo di compenso perla redazione da parte del legale dell'atto di precetto. Insisteva, altresì, per la condanna dell'intimante per lite temeraria. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “Vorrà il Tribunale adito, con rigetto di ogni contraria istanza, così statuire: a) dichiarare il precetto, essendo il titolo esecutivo notificato in uno al precetto in violazione dell'art. 477 c.p.c., inesistente o nullo e, comunque, privo di efficacia, improcedibile ed inammissibile, con tutte le conseguenze di legge;
b) dichiarare nullo e comunque prescritto e privo d'efficacia il titolo esecutivo rapp.to dal decreto ingiuntivo n. 153/1999 dell'ex Pretura di Salerno, Sezione Distaccata di Roccadaspide, nei confronti della sig.ra per Parte_1 intervenuta ed eccepita prescrizione;
c) ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2 e 3^, condannare parte opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata;
d) condannare parte opposta alle spese e competenze di causa, oltre spese generali, CPA L. 576/80 ed IVA di legge”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. Assumeva, anzitutto, l'infondatezza del motivo concernente la violazione del termine di cui all'art. 477 c.p.c., rilevando come la parte opponente avesse piena contezza della portata del titolo in forza del quale veniva intentata l'azione esecutiva a suo danno, avendo rivestito la qualità di parte nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza n. 273/2015, nella quale veniva dichiarato esecutivo il D.I. n. 153/1999. Sulla scorta di ciò, evidenziava l'infondatezza delle doglianze afferenti alla inefficacia delle sentenze di primo e secondo grado menzionate dall'opponente e alla sopravvenuta prescrizione della pretesa. Rappresentava, inoltre, il pagamento della somma oggetto di ingiunzione e precisava che le deduzioni sull'erroneità delle somme precettate erano solo genericamente articolate.
2. Preliminarmente deve darsi atto della circostanza, pacificamente dedotta da ambo le parti, che la pretesa creditoria controversa sia stata adempiuta integralmente. Cionondimeno, deve rilevarsi che nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. sul punto Cass. 4855/2021). Tanto, del resto, è perfettamente conforme all'interesse alla decisione che può, comunque, conservare la parte che adempia al fine di evitare le conseguenze della prosecuzione esecutiva preannunziata col precetto opposto. La domanda, pertanto, va scandagliata nel merito.
3. Con primo motivo di censura dell'atto opposto, la parte attorea si duole della violazione del disposto dell'art. 477 c.p.c., per aver la parte precettante proceduto a notificare il titolo esecutivo e il pedissequo atto di precetto senza osservare il termine dilatorio previsto nel caso di notifica agli eredi del de cuius. In particolare, la parte precisa di essere erede di , quale proprietario di Persona_1 un'unità immobiliare presso il Condominio Via Roma di , quale Controparte_2 debitore in via principale, e che questi era “deceduto nelle more del giudizio di cui alla sentenza n. 273/2015”. La norma di cui all'art. 477 c.p.c. va interpretata nel senso che, quand'anche la notifica del titolo sia stata già eseguita nei confronti della parte defunta, il titolo stesso è inefficace nei confronti dell'erede sino a quando non venga notificato allo stesso, e nel senso che, per la intimazione del precetto all'erede, occorre rispettare il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del titolo stesso. Sul piano sostanziale, la prescrizione della notifica del titolo (anche) nei confronti dell'erede non si risolve in mera ripetizione della formalità, ma assolve appunto allo scopo di rendere efficace il titolo nei confronti dell'erede ai fini della esecuzione forzata nei suoi confronti. In termini generali, rispetto alla denunciata mancanza dello spatium temporis (di dieci giorni minimo) prescritto dalla succitata disposizione, si ritiene che spetti al creditore opposto l'onere di allegare e dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 477, comma 1, c.p.c. in ragione della previa notifica di entrambi gli atti prodromici al de cuius, ovviamente prima dell'apertura della successione. Si tratterebbe, infatti, di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, quale soggetto interessato a farla valere. Secondo giurisprudenza consolidata, il mancato rispetto del termine ex art. 477, comma 1, c.p.c. pregiudica in maniera autoevidente il diritto dell'erede intimato ("trattandosi, appunto, di un onere formale imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore", come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015), sicché - come più volte statuito dalla Suprema Corte in relazione ad altri vizi autoevidenti (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023, Rv. 669114-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024, Rv. 669741-01, Cass., Sez.
3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, Rv. 671165-01) - non è necessario allegare, con l'opposizione agli atti esecutivi, uno specifico pregiudizio patito da parte dell'intimato. Ciò non toglie, tuttavia, che il vizio denunciato possa risultare irrilevante - in applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c. - in conseguenza del raggiungimento, con altre modalità, del medesimo scopo sotteso alla disposizione dell'art. 477, comma 1, c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/12/2024, n. 31436). Nella specie, l'opposto deduce che la conoscenza della pretesa creditoria avanzata nei confronti del de cuius derivava all'opponente in ragione di pregresse controversie a cui quest'ultimo aveva partecipato, anche a seguito del decesso del dante causa, essendosi proprio controparte attivata per la prosecuzione del giudizio di opposizione ex 645 c.p.c., da cui era scaturita la sentenza n. 273/2015. Tanto emerge chiaramente dal carteggio processuale, cui consegue che la sollevata eccezione vada respinta.
4. Venendo a scrutinare le doglianze sull'an dell'esecuzione, si osserva che parte opponente invochi la nullità del precetto, sostenendo che dopo la notifica del titolo monitorio presso il de cuius, avvenuta in 26.3.1999, non interveniva alcun successivo atto interruttivo sino alla notifica del precetto odiernamente opposto. L'attrice sostiene che la richiamata sentenza n. 273/2015 resa dall'Intestato Tribunale in data 23.1.2015 e notificata in data 27.7.2015, non sia idonea a spiegare efficacia interruttiva per il termine estintivo e, anzi, giunge a paventare l'inefficacia della stessa nei propri confronti. Di contro, la parte opposta rileva come “ si è costituita nel Parte_1 giudizio di opposizione a d. i. n. 153 ed ha proposto appello alla sentenza n. 273 che ha concesso la provvisoria esecuzione del d. i. in questione”, corroborando tale posizione con l'allegazione documentale della sentenza dichiarativa di inammissibilità dell'opposizione ex 645 c.p.c., in esito alla quale veniva riconosciuta l'esecutorietà al decreto ingiuntivo 153/1999. Ciò posto in punto di fatto, occorre svolgere talune considerazioni preliminari. Giova rammentare che qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (cfr. Cass., sez. 3, 27/08/2013, n. 19595; Cass., sez. 3, 29/12/2023, n. 36537). Sotto il profilo formale, l'art. 654 comma 2 c.p.c. dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula. La disposizione si pone come deroga a due principi in materia di esecuzione: quello contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); quello contenuto nell'art. 475 c.p.c., secondo il quale (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva. La giustificazione delle deroghe sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Prima di essere posto in esecuzione, infatti, il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.), ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione nell'art. 654 c.p.c., comma 2, è delineata una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 del codice citato. Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo. Quest'ultima indicazione è realizzata attraverso la menzione nell'atto di precetto del solo provvedimento che dispose l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva. Se ne ricava che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come citazione o riferimento) nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva. La menzione nel precetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva (id est, dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva) sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 citato, non aveva ancora carattere di titolo esecutivo (cfr. Cass. 21 novembre 2001, n. 14729; 26 settembre 2000, n. 12766). In buona sostanza, il rigetto integrale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in forza del quale viene intentata l'esecuzione, costituisce il presupposto per il conferimento di esecutorietà in via definitiva al monitorio, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo. Nella specie, il titolo in forza del quale viene intimata l'esecuzione ha acquisito l'efficacia esecutiva solo a seguito della pronuncia di rigetto dell'opposizione, la cui pendenza ha validamente determinato l'interruzione del termine estintivo avverso le parti odiernamente in causa – quali parti anche del giudizio ex art. 645 c.p.c. –(a seguito della notificazione del D.I., avvenuta pacificamente in data 26.3.1999 nelle mani del dante causa di parte attorea), nell'arco temporale compreso tra l'instaurazione del giudizio a cognizione piena e fino alla pronuncia n. 273/2015, notificata all'opponente in data 27.7.2015, come si evince dall'esame del carteggio esibito dall'opposta. Ne deriva che, quanto al computo del termine prescrizionale decennale, il periodo da considerare sia quello compreso tra luglio 2015- allorché veniva notificata la sentenza in esito al giudizio ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. - e la data di notifica dell'atto di precetto opposto, perfezionatasi l'11.11.2023, dacché si ricava che alcun termine estintivo sia decorso per la pretesa azionata dalla parte creditoria. Pertanto, la eccezione di maturata prescrizione prospettata dall'opponente non risulta fondata. 5. Proseguendo nel merito delle censure, l'istante contesta il quantum ingiunto per l'asserito indebito computo della rivalutazione monetaria, benché non prevista dal titolo e tantomeno dovuta, essendo il credito in contestazione un debito di valuta. In via ulteriore, evidenzia come sia stato ingiunto per la redazione dell'atto di precetto un compenso sproporzionato pari ad euro 250,00, in violazione del D.M. 147/2022. Sul punto, l'opposto ribadisce il proprio diritto ad ottenere il ricalcolo delle somme secondo gli indici ISTAT e sostiene di aver correttamente domandato un compenso adeguato all'attività di ricerca espletata ai fini dell'intimazione del precetto. Tanto osservato, va in via evidenziato che il debito in esame sia un debito di valuta, per il quale non trova applicazione la rivalutazione monetaria prevista per i debiti di valore. Ciò in omaggio al principio ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 23 marzo 2015, n. 5743: "il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta" (cfr. in tal senso già Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22273, Rv. 614763, e Sez. V, 10 marzo 2004, n. 4830, Rv. 570929). Infatti, i debiti di valuta sono soggetti al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., sicché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, ulteriore rispetto a quello legato all'ordinaria fecondità del denaro. Invero, poiché il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare di un debito pecuniario, né costituisce di per sé un danno risarcibile, in caso di ritardato pagamento di somme di denaro sono dovuti al creditore solamente gli interessi, mentre in applicazione dell'art. 1224 comma 2, c.c., il maggior danno derivante dalla mora può essere riconosciuto solamente là dove il medesimo previamente deduca e fornisca, con ogni possibile mezzo, la prova del pregiudizio patrimoniale a tale titolo subito. Nella specie, la parte precettante ha proceduto a computare negli importi liquidati col titolo monitorio anche la rivalutazione monetaria, adducendo che era trascorso un ampio arco temporale tra l'anno di rilascio del titolo monitorio- nel 1999- e quello in cui si intimava il precetto odiernamente opposto- anno 2023. Tale pretesa risulta però indebita avendo ad oggetto l'obbligazione in esecuzione una somma di denaro già liquidata, sicché, al riguardo, è fondata la prospettazione di parte attorea. Cionondimeno, la pretesa esposta, per quanto rideterminata in esito alle considerazioni rese, non appare affetta da nullità. Anzi, in proposito, vale l'orientamento a mente del quale "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che la intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provveder il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito della opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass 27032/14; 5515/2008; 2938/92).
6. Quanto all'ulteriore profilo dell'eccessività della somma domandata per la redazione del precetto, deve rilevarsi come l'importo richiesto sia pari ad euro 250,00, cui la parte precettante ha aggiunto, con ulteriore voce in precetto, le spese generali in misura del 15% su compenso per l'atto per euro 33,75. Ebbene, il compenso tabellare previsto ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, per precetto con valore fino a euro 5.200, con applicazione dei parametri medi, non si distanzia dal medesimo e ad esso vanno aggiunte le spese generali del 15% sul compenso totale. Tale profilo di doglianza va perciò rigettato.
7. La soccombenza reciproca assorbe la domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle questioni scrutinate, nonché le peculiarità in fatto riscontrate, decise anche al lume di posizioni interpretative non ancora consolidate, si ritiene equo disporne la compensazione integrale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace l'atto di precetto
[...] dell'11.11.2023 nei limiti dell'ammontare rideterminato in parte motiva sub 5);
2- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 17.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8485 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. rappresentata, difesa Parte_1 C.F._1
e domiciliata, giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Mollo;
Opponente E
, C.F. , rappresentato, difeso e domiciliato, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, presso lo studio dell'avv. Angelo Mauro Aniello Nese;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto dell'11.11.2023, intimante il pagamento di euro 5.110,51, sulla scorta di titolo esecutivo costituito da D.I. n. 153/1999 reso dalla di Roccadaspide Pt_2 nei confronti di Condominio Via Roma di , in data 11.3.1999 e Controparte_2 notificato in data 26.3.1999. Avverso l'intimazione opposta, articolava motivi di doglianza riconducibili tanto all'opposizione agli atti esecutivi, quanto all'opposizione a precetto. In dettaglio, spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. lamentando l'omesso rispetto del termine dilatorio di notifica del titolo esecutivo agli eredi di cui all'art. 477 c.p.c. In ordine ai profili dell'an della minacciata azione esecutiva, sosteneva l'inefficacia della sentenza resa in esito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato avverso il titolo monitorio e della successiva pronuncia resa in secondo grado. Deduceva, poi, la sopravvenuta prescrizione del credito ingiunto e contestava la debenza delle somme computate in precetto per come rideterminate in ragione della rivalutazione monetaria, nonché l'ammontare dell'importo intimato a titolo di compenso perla redazione da parte del legale dell'atto di precetto. Insisteva, altresì, per la condanna dell'intimante per lite temeraria. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “Vorrà il Tribunale adito, con rigetto di ogni contraria istanza, così statuire: a) dichiarare il precetto, essendo il titolo esecutivo notificato in uno al precetto in violazione dell'art. 477 c.p.c., inesistente o nullo e, comunque, privo di efficacia, improcedibile ed inammissibile, con tutte le conseguenze di legge;
b) dichiarare nullo e comunque prescritto e privo d'efficacia il titolo esecutivo rapp.to dal decreto ingiuntivo n. 153/1999 dell'ex Pretura di Salerno, Sezione Distaccata di Roccadaspide, nei confronti della sig.ra per Parte_1 intervenuta ed eccepita prescrizione;
c) ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2 e 3^, condannare parte opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata;
d) condannare parte opposta alle spese e competenze di causa, oltre spese generali, CPA L. 576/80 ed IVA di legge”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. Assumeva, anzitutto, l'infondatezza del motivo concernente la violazione del termine di cui all'art. 477 c.p.c., rilevando come la parte opponente avesse piena contezza della portata del titolo in forza del quale veniva intentata l'azione esecutiva a suo danno, avendo rivestito la qualità di parte nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza n. 273/2015, nella quale veniva dichiarato esecutivo il D.I. n. 153/1999. Sulla scorta di ciò, evidenziava l'infondatezza delle doglianze afferenti alla inefficacia delle sentenze di primo e secondo grado menzionate dall'opponente e alla sopravvenuta prescrizione della pretesa. Rappresentava, inoltre, il pagamento della somma oggetto di ingiunzione e precisava che le deduzioni sull'erroneità delle somme precettate erano solo genericamente articolate.
2. Preliminarmente deve darsi atto della circostanza, pacificamente dedotta da ambo le parti, che la pretesa creditoria controversa sia stata adempiuta integralmente. Cionondimeno, deve rilevarsi che nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. sul punto Cass. 4855/2021). Tanto, del resto, è perfettamente conforme all'interesse alla decisione che può, comunque, conservare la parte che adempia al fine di evitare le conseguenze della prosecuzione esecutiva preannunziata col precetto opposto. La domanda, pertanto, va scandagliata nel merito.
3. Con primo motivo di censura dell'atto opposto, la parte attorea si duole della violazione del disposto dell'art. 477 c.p.c., per aver la parte precettante proceduto a notificare il titolo esecutivo e il pedissequo atto di precetto senza osservare il termine dilatorio previsto nel caso di notifica agli eredi del de cuius. In particolare, la parte precisa di essere erede di , quale proprietario di Persona_1 un'unità immobiliare presso il Condominio Via Roma di , quale Controparte_2 debitore in via principale, e che questi era “deceduto nelle more del giudizio di cui alla sentenza n. 273/2015”. La norma di cui all'art. 477 c.p.c. va interpretata nel senso che, quand'anche la notifica del titolo sia stata già eseguita nei confronti della parte defunta, il titolo stesso è inefficace nei confronti dell'erede sino a quando non venga notificato allo stesso, e nel senso che, per la intimazione del precetto all'erede, occorre rispettare il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del titolo stesso. Sul piano sostanziale, la prescrizione della notifica del titolo (anche) nei confronti dell'erede non si risolve in mera ripetizione della formalità, ma assolve appunto allo scopo di rendere efficace il titolo nei confronti dell'erede ai fini della esecuzione forzata nei suoi confronti. In termini generali, rispetto alla denunciata mancanza dello spatium temporis (di dieci giorni minimo) prescritto dalla succitata disposizione, si ritiene che spetti al creditore opposto l'onere di allegare e dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 477, comma 1, c.p.c. in ragione della previa notifica di entrambi gli atti prodromici al de cuius, ovviamente prima dell'apertura della successione. Si tratterebbe, infatti, di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, quale soggetto interessato a farla valere. Secondo giurisprudenza consolidata, il mancato rispetto del termine ex art. 477, comma 1, c.p.c. pregiudica in maniera autoevidente il diritto dell'erede intimato ("trattandosi, appunto, di un onere formale imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore", come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015), sicché - come più volte statuito dalla Suprema Corte in relazione ad altri vizi autoevidenti (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023, Rv. 669114-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024, Rv. 669741-01, Cass., Sez.
3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, Rv. 671165-01) - non è necessario allegare, con l'opposizione agli atti esecutivi, uno specifico pregiudizio patito da parte dell'intimato. Ciò non toglie, tuttavia, che il vizio denunciato possa risultare irrilevante - in applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c. - in conseguenza del raggiungimento, con altre modalità, del medesimo scopo sotteso alla disposizione dell'art. 477, comma 1, c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/12/2024, n. 31436). Nella specie, l'opposto deduce che la conoscenza della pretesa creditoria avanzata nei confronti del de cuius derivava all'opponente in ragione di pregresse controversie a cui quest'ultimo aveva partecipato, anche a seguito del decesso del dante causa, essendosi proprio controparte attivata per la prosecuzione del giudizio di opposizione ex 645 c.p.c., da cui era scaturita la sentenza n. 273/2015. Tanto emerge chiaramente dal carteggio processuale, cui consegue che la sollevata eccezione vada respinta.
4. Venendo a scrutinare le doglianze sull'an dell'esecuzione, si osserva che parte opponente invochi la nullità del precetto, sostenendo che dopo la notifica del titolo monitorio presso il de cuius, avvenuta in 26.3.1999, non interveniva alcun successivo atto interruttivo sino alla notifica del precetto odiernamente opposto. L'attrice sostiene che la richiamata sentenza n. 273/2015 resa dall'Intestato Tribunale in data 23.1.2015 e notificata in data 27.7.2015, non sia idonea a spiegare efficacia interruttiva per il termine estintivo e, anzi, giunge a paventare l'inefficacia della stessa nei propri confronti. Di contro, la parte opposta rileva come “ si è costituita nel Parte_1 giudizio di opposizione a d. i. n. 153 ed ha proposto appello alla sentenza n. 273 che ha concesso la provvisoria esecuzione del d. i. in questione”, corroborando tale posizione con l'allegazione documentale della sentenza dichiarativa di inammissibilità dell'opposizione ex 645 c.p.c., in esito alla quale veniva riconosciuta l'esecutorietà al decreto ingiuntivo 153/1999. Ciò posto in punto di fatto, occorre svolgere talune considerazioni preliminari. Giova rammentare che qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (cfr. Cass., sez. 3, 27/08/2013, n. 19595; Cass., sez. 3, 29/12/2023, n. 36537). Sotto il profilo formale, l'art. 654 comma 2 c.p.c. dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula. La disposizione si pone come deroga a due principi in materia di esecuzione: quello contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); quello contenuto nell'art. 475 c.p.c., secondo il quale (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva. La giustificazione delle deroghe sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Prima di essere posto in esecuzione, infatti, il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.), ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione nell'art. 654 c.p.c., comma 2, è delineata una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 del codice citato. Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo. Quest'ultima indicazione è realizzata attraverso la menzione nell'atto di precetto del solo provvedimento che dispose l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva. Se ne ricava che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come citazione o riferimento) nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva. La menzione nel precetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva (id est, dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva) sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 citato, non aveva ancora carattere di titolo esecutivo (cfr. Cass. 21 novembre 2001, n. 14729; 26 settembre 2000, n. 12766). In buona sostanza, il rigetto integrale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in forza del quale viene intentata l'esecuzione, costituisce il presupposto per il conferimento di esecutorietà in via definitiva al monitorio, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo. Nella specie, il titolo in forza del quale viene intimata l'esecuzione ha acquisito l'efficacia esecutiva solo a seguito della pronuncia di rigetto dell'opposizione, la cui pendenza ha validamente determinato l'interruzione del termine estintivo avverso le parti odiernamente in causa – quali parti anche del giudizio ex art. 645 c.p.c. –(a seguito della notificazione del D.I., avvenuta pacificamente in data 26.3.1999 nelle mani del dante causa di parte attorea), nell'arco temporale compreso tra l'instaurazione del giudizio a cognizione piena e fino alla pronuncia n. 273/2015, notificata all'opponente in data 27.7.2015, come si evince dall'esame del carteggio esibito dall'opposta. Ne deriva che, quanto al computo del termine prescrizionale decennale, il periodo da considerare sia quello compreso tra luglio 2015- allorché veniva notificata la sentenza in esito al giudizio ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. - e la data di notifica dell'atto di precetto opposto, perfezionatasi l'11.11.2023, dacché si ricava che alcun termine estintivo sia decorso per la pretesa azionata dalla parte creditoria. Pertanto, la eccezione di maturata prescrizione prospettata dall'opponente non risulta fondata. 5. Proseguendo nel merito delle censure, l'istante contesta il quantum ingiunto per l'asserito indebito computo della rivalutazione monetaria, benché non prevista dal titolo e tantomeno dovuta, essendo il credito in contestazione un debito di valuta. In via ulteriore, evidenzia come sia stato ingiunto per la redazione dell'atto di precetto un compenso sproporzionato pari ad euro 250,00, in violazione del D.M. 147/2022. Sul punto, l'opposto ribadisce il proprio diritto ad ottenere il ricalcolo delle somme secondo gli indici ISTAT e sostiene di aver correttamente domandato un compenso adeguato all'attività di ricerca espletata ai fini dell'intimazione del precetto. Tanto osservato, va in via evidenziato che il debito in esame sia un debito di valuta, per il quale non trova applicazione la rivalutazione monetaria prevista per i debiti di valore. Ciò in omaggio al principio ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 23 marzo 2015, n. 5743: "il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta" (cfr. in tal senso già Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22273, Rv. 614763, e Sez. V, 10 marzo 2004, n. 4830, Rv. 570929). Infatti, i debiti di valuta sono soggetti al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., sicché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, ulteriore rispetto a quello legato all'ordinaria fecondità del denaro. Invero, poiché il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare di un debito pecuniario, né costituisce di per sé un danno risarcibile, in caso di ritardato pagamento di somme di denaro sono dovuti al creditore solamente gli interessi, mentre in applicazione dell'art. 1224 comma 2, c.c., il maggior danno derivante dalla mora può essere riconosciuto solamente là dove il medesimo previamente deduca e fornisca, con ogni possibile mezzo, la prova del pregiudizio patrimoniale a tale titolo subito. Nella specie, la parte precettante ha proceduto a computare negli importi liquidati col titolo monitorio anche la rivalutazione monetaria, adducendo che era trascorso un ampio arco temporale tra l'anno di rilascio del titolo monitorio- nel 1999- e quello in cui si intimava il precetto odiernamente opposto- anno 2023. Tale pretesa risulta però indebita avendo ad oggetto l'obbligazione in esecuzione una somma di denaro già liquidata, sicché, al riguardo, è fondata la prospettazione di parte attorea. Cionondimeno, la pretesa esposta, per quanto rideterminata in esito alle considerazioni rese, non appare affetta da nullità. Anzi, in proposito, vale l'orientamento a mente del quale "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che la intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provveder il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito della opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass 27032/14; 5515/2008; 2938/92).
6. Quanto all'ulteriore profilo dell'eccessività della somma domandata per la redazione del precetto, deve rilevarsi come l'importo richiesto sia pari ad euro 250,00, cui la parte precettante ha aggiunto, con ulteriore voce in precetto, le spese generali in misura del 15% su compenso per l'atto per euro 33,75. Ebbene, il compenso tabellare previsto ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, per precetto con valore fino a euro 5.200, con applicazione dei parametri medi, non si distanzia dal medesimo e ad esso vanno aggiunte le spese generali del 15% sul compenso totale. Tale profilo di doglianza va perciò rigettato.
7. La soccombenza reciproca assorbe la domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle questioni scrutinate, nonché le peculiarità in fatto riscontrate, decise anche al lume di posizioni interpretative non ancora consolidate, si ritiene equo disporne la compensazione integrale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace l'atto di precetto
[...] dell'11.11.2023 nei limiti dell'ammontare rideterminato in parte motiva sub 5);
2- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 17.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)