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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1510/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA TOMBA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO BARINOTTI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nato il figlio a Lecco Per_1 il 18/06/2022.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/11/2024, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI
“1) Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore secondo accordi tra i genitori medesimi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
a) durante il periodo in cui il minore frequenterà l'asilo nido e la scuola dell'infanzia a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.00 al lunedì sera alle ore 18.00; durante l'anno scolastico (e dunque a partire dal sesto anno) a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00; al termine dell'anno scolastico (da intendersi anche l'anno in cui frequenterà l'asilo nido e la scuola dell'infanzia), durante le vacanze estive il minore starà con il padre e la madre a settimane alternate, così come durante il mese di agosto il padre potrà tenere con sé il minore due settimane anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno (il minore trascorrerà consecutivamente con la madre le altre due settimane di agosto); il padre terrà con sé il minore una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1) in alternanza con la madre, per 3 giorni durante le festività pasquali (comprensivi dei giorni di Pasqua e Pasquetta) in alternanza con la madre
(lo stesso valga per le festività del 25 aprile, del 01 maggio e del 2 giugno); anche il giorno del compleanno, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, verrà trascorso in alternanza con la madre;
la madre accompagnerà lei stessa il minore a Calco, mentre il padre provvederà a riaccompagnarlo a Borgomanero;
b) nei week end in cui il bambino starà con il padre, la madre accompagnerà di venerdì, al termine dell'asilo/scuola, il minore a casa di quest'ultimo o in alternativa - su espressa indicazione del SI. - a Concorezzo dal nonno paterno, mentre il padre accompagnerà Pt_2 di lunedì il bambino alla terapia di psicomotricità in Merate e, una volta terminata (o al più tardi al pomeriggio/sera), lo riporterà a Borgomanero a casa della madre;
2) dare atto che il padre presta il consenso e autorizza sin da ora la madre ad iscrivere all'asilo nido presso la Parrocchia di San Giacomo, in Gattico - Veruno (NO), via Per_1
Maggiate 4; il minore frequenterà detto asilo sino a giugno 2025 compreso, con impegno delle parti, salvo diverso accordo, a far frequentare al minore a partire da settembre 2025 un istituto pubblico;
nel frattempo la retta dell'asilo nido di € 225,00 mensile (comprensiva del costo della mensa che sarà a carico anche del padre) verrà sopportato da entrambi genitori in egual misura (€ 112,50 ciascuno); a partire da settembre 2025 eventuali buoni pasto saranno da ritenersi compresi nell'assegno di mantenimento di cui al successivo punto 3;
3) disporre che il SI. versi alla SI.ra entro il giorno 10 Persona_2 Controparte_1 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio , l'assegno mensile di € Per_1
250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco siglato in data
29.03.2018 (fatta eccezione per quanto riguarda eventuali buoni pasto che a partire da pagina 2 di 3 settembre 2025 saranno da ricomprendersi, come precisato al precedente punto 2, nell'assegno mensile);
4) dare atto che il c.d. “assegno unico” e l'indennità di invalidità riconosciuta al minore ex
“Legge 104” (ivi compresi gli arretrati non ancora riscossi) verranno percepiti e trattenuti integralmente dalla SI.ra ; Controparte_1
5) dare atto che i ricorrenti s'impegnano a concordare preventivamente ogni scelta che riguardi sul piano educativo, didattico e ludico sportivo, e a riferire l'uno all'altro Per_1 le condizioni di salute del minore;
6) dare atto che i ricorrenti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità, anche con riferimento al figlio.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 4 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1510/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA TOMBA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO BARINOTTI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nato il figlio a Lecco Per_1 il 18/06/2022.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/11/2024, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI
“1) Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore secondo accordi tra i genitori medesimi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
a) durante il periodo in cui il minore frequenterà l'asilo nido e la scuola dell'infanzia a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.00 al lunedì sera alle ore 18.00; durante l'anno scolastico (e dunque a partire dal sesto anno) a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00; al termine dell'anno scolastico (da intendersi anche l'anno in cui frequenterà l'asilo nido e la scuola dell'infanzia), durante le vacanze estive il minore starà con il padre e la madre a settimane alternate, così come durante il mese di agosto il padre potrà tenere con sé il minore due settimane anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno (il minore trascorrerà consecutivamente con la madre le altre due settimane di agosto); il padre terrà con sé il minore una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1) in alternanza con la madre, per 3 giorni durante le festività pasquali (comprensivi dei giorni di Pasqua e Pasquetta) in alternanza con la madre
(lo stesso valga per le festività del 25 aprile, del 01 maggio e del 2 giugno); anche il giorno del compleanno, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, verrà trascorso in alternanza con la madre;
la madre accompagnerà lei stessa il minore a Calco, mentre il padre provvederà a riaccompagnarlo a Borgomanero;
b) nei week end in cui il bambino starà con il padre, la madre accompagnerà di venerdì, al termine dell'asilo/scuola, il minore a casa di quest'ultimo o in alternativa - su espressa indicazione del SI. - a Concorezzo dal nonno paterno, mentre il padre accompagnerà Pt_2 di lunedì il bambino alla terapia di psicomotricità in Merate e, una volta terminata (o al più tardi al pomeriggio/sera), lo riporterà a Borgomanero a casa della madre;
2) dare atto che il padre presta il consenso e autorizza sin da ora la madre ad iscrivere all'asilo nido presso la Parrocchia di San Giacomo, in Gattico - Veruno (NO), via Per_1
Maggiate 4; il minore frequenterà detto asilo sino a giugno 2025 compreso, con impegno delle parti, salvo diverso accordo, a far frequentare al minore a partire da settembre 2025 un istituto pubblico;
nel frattempo la retta dell'asilo nido di € 225,00 mensile (comprensiva del costo della mensa che sarà a carico anche del padre) verrà sopportato da entrambi genitori in egual misura (€ 112,50 ciascuno); a partire da settembre 2025 eventuali buoni pasto saranno da ritenersi compresi nell'assegno di mantenimento di cui al successivo punto 3;
3) disporre che il SI. versi alla SI.ra entro il giorno 10 Persona_2 Controparte_1 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio , l'assegno mensile di € Per_1
250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco siglato in data
29.03.2018 (fatta eccezione per quanto riguarda eventuali buoni pasto che a partire da pagina 2 di 3 settembre 2025 saranno da ricomprendersi, come precisato al precedente punto 2, nell'assegno mensile);
4) dare atto che il c.d. “assegno unico” e l'indennità di invalidità riconosciuta al minore ex
“Legge 104” (ivi compresi gli arretrati non ancora riscossi) verranno percepiti e trattenuti integralmente dalla SI.ra ; Controparte_1
5) dare atto che i ricorrenti s'impegnano a concordare preventivamente ogni scelta che riguardi sul piano educativo, didattico e ludico sportivo, e a riferire l'uno all'altro Per_1 le condizioni di salute del minore;
6) dare atto che i ricorrenti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità, anche con riferimento al figlio.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 4 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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