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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/08/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 341/2024, promossa
da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PAVIA, VIALE LIBERTA', 4, presso lo studio degli avvocati
[...]
e che la rappresentano e difendono giusta procura Pt_2 Parte_3
speciale allegata telematicamente all'atto di appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 21 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in PAVIA, VIA INDIPENDENZA, 3, presso l
[...]
, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO CASARINI Controparte_2
giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATA
OGGETTO: controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia Parte_1
la Corte d'Appello, Sez. 1 adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 30 ottobre 2023,
depositata in pari data, n. 1312: In via principale, in accoglimento della comparsa in riassunzione del
primo grado, 1. Disapplicato ogni atto amministrativo rilevante tra le parti, come in narrativa, 2.
Accertare i diritti della alla corresponsione delle somme dovute per le Parte_1
prestazioni sanitarie rese nell'anno 2015, ivi comprese le somme indebitamente trattenute e
corrispondenti ai ccdd 'abbattimenti di sistema' praticati nel 2014 pari ad euro 80.474,42, secondo
quanto evidenziato in fatto e in diritto, o la maggiore o minore somma accertata a seguito di
istruttoria.
3. E per l'effetto condannare al pagamento delle somme così accertate, oltre CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo.
4. con condanna alle spese vive, onorari, oltre spese generali, iva e
cpa, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: a. Ordinare all'ATS la
produzione dei provvedimenti, di estremi ignoti e mai comunicati, ai quali ha dato attuazione nella
determinazione del budget per l'anno 2015; b. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed
articolare mezzi di prova”;
per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_1
adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione del
presente giudizio nelle more della decisione della vertenza pendente avanti il Tribunale di Pavia Sez. pagina 2 di 21 III dott. ARCUDI RG 2245/2023, in quanto la predetta vertenza si è già conclusa con la sentenza del
Cont Tribunale di Pavia n. 1567 del 02.12.2024 favorevole ad in via principale: rigettare in toto l'Atto
di Citazione in Appello di cui è causa in ogni sua parte e conclusione (come indicate anche ai punti 1,
2, 3, 4 e 5 delle conclusioni stesse in via principale) e per l'effetto rigettare tutte le richieste avanzate
dall'appellante Parte_4
Cont avverso l'appellata di Pavia in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, confermando in
toto la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1312/2023 in ogni sua parte. In via istruttoria: Si contesta la
produzione documentale avversaria doc. nn. 13, 14, 15 e 16 in quanto tardiva, inconferente ed inutile
nel presente giudizio. Si richiede altresì il rigetto di tutte le istanze istruttorie di parte appellante
compresa la richiesta di produzione ex art 210 c.p.c. di documentazione di estremi ignoti e mai
comunicati e di svolgimento della C.T.U. Il tutto con vittoria di onorari in favore dell'ATS di Pavia per
entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di legge (oneri riflessi CPDEL
23,80 % + IRAP 8,50 & in quanto accessori per avvocati dipendenti di P.A., iva e cap non dovuti)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la Parte_1 Parte_4
agiva in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo nei confronti della Controparte_3 [...]
e dell chiedendo l'annullamento: 1) della D.G.R. della BA n. X/2989 CP_3 CP_4
del 23.12.2014, riguardante la gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015, nelle parti che prevedevano una serie di misure volte a contenere la spesa delle prestazioni erogate da parte degli operatori sanitari privati accreditati, tra i quali anche la stessa ricorrente;
2) del “contratto
integrativo” per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con il servizio sanitario e per l'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale,
sottoscritto in data 30.12.2014 con l' , e del relativo atto di approvazione da parte di Controparte_4
quest'ultima, nella parte in cui richiamava le disposizioni della suddetta D.G.R. e, con motivi aggiunti,
pagina 3 di 21 dei sopravvenuti D.D. n. 3065 del 17.4.2015, che aveva dato attuazione ad alcune previsioni della
D.G.R. medesima, e della D.G.R. n. 3993 del 4.8.2015, che, in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni
del 2.7.2015 e del D.L. n. 78/2015, aveva previsto ulteriori riduzioni dei budget per la specialistica ambulatoriale e per la riabilitazione ospedaliera.
Nel giudizio de quo, nel quale si era costituita resistendo alla domanda l , il Controparte_4 [...]
con sentenza n. 2496/2021, emessa in data 10/11/2021, accertava la legittimità del CP_5
provvedimento impugnato e declinava la propria giurisdizione sul terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti incentrato sull'impugnazione della delibera dell' di approvazione del Controparte_4
contratto integrativo del 2015, nonché dello stesso contratto sottoscritto dalla ricorrente il 30 aprile
2015, “nella parte in cui i budget per le prestazioni di ricovero e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale e di diagnostica strumentale vengono fissati in misura inferiore a quanto finanziato nel
2014”. A fondamento della sua decisione, il TAR BA riteneva non fondata la contestazione di parte ricorrente, secondo la quale vi sarebbe stata una violazione delle “regole di sistema”, di cui alla delibera regionale n. X/2989/2014, in sede di sottoscrizione del contratto con l' per l'esercizio CP_4
2015, essendole stata assegnata non una quota di risorse per l'attività di ricovero avente come base il
100% dell'importo finanziato nel contratto dell'esercizio precedente e una quota fissa per prestazioni ambulatoriali pari al 91% del finanziato nel contratto dell'esercizio precedente, ma un budget di misura inferiore rispetto agli importi attesi, affermando che tale abbattimento dipendeva dal fatto che la e l' avevano preso come base di calcolo somme individuate a esito di decurtazioni CP_3 CP_4
(ritenute illegittime e contestate in altro giudizio) rispetto alle risorse che erano state contrattualmente assegnate alla struttura per l'anno 2014, con indebita “storicizzazione” dell'abbattimento e della contrazione delle risorse assegnate al settore privato. In particolare, i giudici amministrativi ritenevano che la riduzione applicata dalla superiore all'1% del valore complessivo della CP_3 CP_3
relativa spesa consuntivata per l'anno 2014, non fosse in contrasto con la disposizione nazionale di cui all'art. 9 quater, comma 7, d.l. n. 78/2015 (peraltro entrata in vigore successivamente), tenuto conto pagina 4 di 21 che la suddetta disposizione prevedeva che la riduzione fosse «almeno l'1 per cento»”. Inoltre, il TAR
BA riteneva infondata la doglianza relativa alla fissazione di un tetto massimo complessivo per la remunerazione delle prestazioni in assenza del decreto ministeriale attuativo e di una specifica istruttoria per determinare l'applicazione del decremento ancorato alle caratteristiche di
“inappropriatezza” delle prestazioni, in quanto non era stato dimostrato che dalla sua applicazione era derivato un danno alla ricorrente, osservando che la “storicizzazione” delle riduzioni della spesa sanitaria trovava fondamento direttamente nell'art. 15 d.l. 95/2012, ritenendo legittimo lo “sforamento”
del tetto di sistema con una decurtazione indifferenziata legittima nei confronti di tutti gli operatori,
rappresentando un fatto sopravvenuto e di forza maggiore che imponeva al contraente pubblico di effettuare un taglio lineare alla spesa. La locuzione «quanto finanziato nel 2014», infine, doveva intendersi riferita a quanto pagato e non al budget teorico al fine di non trasformare il contributo regionale da controprestazione erogata in relazione all'adempimento di precisi obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione in una erogazione liberale, incidendo la riduzione dell'1,25% sull'intero
budget già pagato per il 2014, intaccando proporzionalmente sia la quota variabile che quella fissa, con conseguente inidoneità a determinare uno squilibrio in favore della remunerazione storica a discapito dei meccanismi incentivanti.
In relazione alla domanda contrattuale, la riassumeva il giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Pavia, insistendo nell'accoglimento del terzo motivo di impugnazione del ricorso per motivi aggiunti, deducendo nuovamente che la decisione sui canoni di cui al contratto per il 2015 era stata assunta in violazione delle regole adottate dalla per quell'anno, le quali Controparte_3
prevedevano che la commisurazione per il 2015 dovesse corrispondere al 100% di quanto già
finanziato nel contratto per il 2014. Deduceva, altresì, che la vertenza era direttamente dipendente da
Contr un altro procedimento relativo all'anno 2014, nel quale era stato contestato ad di aver corrisposto solo una parte di quanto indicato nel contratto, nonostante l' avesse effettivamente Parte_1
Contr eseguito le relative prestazioni sanitarie e non le avesse contestate. In particolare, come riportato pagina 5 di 21 Contr nella tabella redatta da per il 2014, in quell'anno la produzione effettiva del aveva avuto Pt_1
una valorizzazione di € 2.241.960,93 contro un budget al 97% pari a € 2.041.041,00, non essendo stata chiaramente indicata l'entità dell'abbattimento, dato che, oltre la soglia massima di prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale, erano previste percentuali di abbattimento che
Contr variavano dal 30% al 60% rispetto alle quali si era sempre rifiutata di rendere il dettaglio. A ogni modo, a causa del meccanismo della c.d. “storicizzazione”, adottato dalla Regione e CP_3
indicato nell'art. 3 del contratto del 2015, la minor somma corrisposta nel 2014 era stata adottata come errata base di calcolo per il 2015. In ragione di questo pacifico meccanismo, la evidenziava Parte_1
la sussistenza di un'altra pendenza davanti al Tribunale di Pavia concernente un procedimento sulla remunerazione del 2014 (RG 2245/2023), assegnato alla Sezione Terza e sempre allo stesso giudice,
chiedendo la sospensione necessaria del giudizio oggetto del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., in quanto, sul piano fattuale era pacifico che, per effetto dell'inadempimento sul
2014 e del meccanismo della “storicizzazione”, nel calcolo della remunerazione per l'anno 2015
[...]
non aveva computato la somma dovuta per l'anno 2014, con “storicizzazione” del proprio CP_1
inadempimento e pregiudizio concreto anche per gli anni avvenire.
Cont L di Pavia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte.
Il tribunale di Pavia, con sentenza n. 1312/2023, depositata il 30.10.2023, ha dichiarato inammissibile la domanda di disapplicazione degli atti e ha rigettato ogni altra domanda, condannando la Parte_1
al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, la ha proposto Parte_4
appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRORE E TRAVISAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO SULL'ANNO
2014. ERRORE E TRAVISAMENTO DELLE DOMANDE FORMULATE DALL'ISTITUTO MONDINO;
pagina 6 di 21 2) ERROR IN IUDICANDO. ERRORE E TRAVISAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA.
TRAVISAMENTO DEI FATTI DI CAUSA E DELLE DOMANDE DISPIEGATE INNANZI AL TAR LOMBARDIA.
VIOLAZIONE DELL'ART. 59 L. 69/2009;
3) VIOLAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ARTT. 4 E 5 L. 2248/1865, ALL. E. ERRORE E TRAVISAMENTO
DEI FATTI DI CAUSA E DELLE DOMANDE DELL'ISTITUTO ; Pt_1
4) ERRORE E TRAVISAMENTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 672/2023 SUL
CONTRATTO DEL 2014;
5) ERRORE E TRAVISAMENTO IN ORDINE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE A QUO E ALLE DOMANDE
FORMULATE NELLA COMPARSA IN RIASSUNZIONE;
6) TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE.
L si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 2.07.2025, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione,
previa assegnazione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto dei primi tre motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che: “a) il T.A.R., nel declinare la propria giurisdizione sul 3° motivo del 1° ricorso per motivi aggiunti
incentrato sull'impugnazione della delibera dell' di Pavia di approvazione del contratto CP_4
integrativo del 2015, nonché dello stesso contratto sottoscritto dalla ricorrente il 30 aprile 2015,
“nella parte in cui i budget per le prestazioni di ricovero e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale e di diagnostica strumentale vengono fissati in misura inferiore a quanto finanziato nel
2014”, ha rilevato che "pur non esplicitando fino in fondo quali sarebbero le concrete incongruenze pagina 7 di 21 rilevate rispetto ai calcoli attesi - il motivo sembra più incentrato sulla generica ingiustizia di fondo
della storicizzazione degli abbattimenti di spesa che su una specifica e chiara violazione di criteri di
assegnazione – la contestazione afferisce sostanzialmente ai meccanismi di calcolo impiegati nella
remunerazione contrattuale”; b) quindi, ha evidentemente ritenuto la giurisdizione del G.O. sul
presupposto che la contestazione di cui sopra non attenga alla legittimità degli atti di cui sopra, bensì
alla loro corretta interpretazione e/o applicazione con riferimento, in particolare, ai meccanismi di
calcolo applicati;
c) il “thema decidendum” della presente causa deve pertanto ritenersi
rigorosamente circoscritto alla suddetta questione, e ciò non solo in quanto sulla legittimità degli atti e
provvedimenti amministrativi dei quali gli atti di cui trattasi costituiscono attuazione - quindi,
sull'illegittimità derivata di tali atti e provvedimenti - sussiste la giurisdizione del G.A. (la relativa
materia appartiene, pacificamente, alla sua giurisdizione esclusiva), ma anche in quanto si tratta della
riassunzione di un procedimento già introdotto dinanzi al medesimo G.A., ciò che comporta, quale
naturale conseguenza, il fatto che “petitum” e “causa petendi” – e, quindi, il perimetro della
cognizione di questo giudice - non possano che essere quelli tracciati dal motivo di ricorso presentato
dinanzi al giudice “a quo” ed in relazione al quale questo ha declinato la propria giurisdizione. “d) ne
viene l'inammissibilità della domanda di “disapplicazione di ogni atto amministrativo rilevante tra le
parti”, e ciò (i) sia se interpretata nel senso di estendere la cognizione di questo giudice ad atti
ulteriori e/o diversi dalla “delibera dell' di Pavia di approvazione del contratto integrativo del CP_4
2015, nonché dello stesso contratto sottoscritto dalla ricorrente il 30 aprile 2015”, sia (ii) laddove
pretende che, in questa sede, si valuti la legittimità della storicizzazione degli abbattimenti di spesa,
sui quali il non ha declinato la propria giurisdizione, arrivando poi a pronunciarsi in senso CP_5
contrario agli assunti dell'attrice”.
Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata, non avendo mai contestato la legittimità delle delibere della giunta regionale, che si occupano della determinazione della spesa sanitaria annuale dell'intero territorio regionale, bensì il fatto che la aveva esercitato il suo potere di Controparte_3
pagina 8 di 21 effettuare dei tagli sul contratto concluso con l' . A parere dell'appellante, alla luce di quanto Pt_1
indicato dal Consiglio di Stato, infatti, i tagli applicati a livello regionale non si possono ripercuotere sulla singola struttura, ma sono necessari provvedimenti attuativi ad hoc, con conseguente suo diritto a ottenere per il 2015 un tetto di spesa massima computata sulla base di quanto avrebbe dovuto esserle riconosciuto per il contratto del 2014, senza le indebite decurtazioni che erano state operate, oggetto di un altro giudizio davanti al tribunale di Pavia. In particolare, l'appellante sostiene che non sarebbe condivisibile la decisione in ordine alla individuazione del thema decidendum, in quanto il giudice ad
quem è vincolato alle decisioni del giudice a quo solo quando a pronunciarsi sulla giurisdizione sia la
Cassazione Sezioni Unite, con la conseguenza che il tribunale avrebbe erroneamente omesso di decidere sul suo diritto al riconoscimento di una remunerazione per il 2015 commisurata sull'importo
Contr finanziato nel 2014, rispetto al quale avrebbe omesso di pagare almeno € 80.000, non avendo provato che la aveva adottato i provvedimenti amministrativi volti a determinare i Controparte_3
Contr budget delle singole e poi quelli relativi alle singole strutture sanitarie, con illegittima formazione del contratto per il 2015. A parere dell'appellante, inoltre, sarebbe sempre possibile introdurre nel giudizio in riassunzione domande nuove non formulate innanzi al Giudice a quo, alla luce del principio di economicità del giudizio, il quale postula l'ammissione di domande che il ricorrente potrebbe proporre in un giudizio autonomo, che, poi, il Giudice sarebbe tenuto a riunire. Pertanto, l'appellante sostiene che il declino della giurisdizione dipende non dall'attuazione dei provvedimenti impugnati davanti al giudice amministrativo, ma dal suo diritto di ottenere la giusta remunerazione rispetto a quanto finanziato nel 2015, con conseguente disapplicazione degli atti amministrativi, se esistenti,
anche per il mancato coinvolgimento del ai sensi degli artt. 4 e 5 L. 2248/1865 all. E), non Pt_1
correttamente applicati dal giudice di primo grado.
Tali motivi sono infondati.
pagina 9 di 21 La Corte ritiene del tutto condivisibile quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato la correttezza della decisione dell'AST di procedere a un rimborso delle spese sostenute nel 2015
limitatamente all'importo effettivamente pagato nel 2014, tenuto conto dell'abbattimento, in quanto essa è conforme a quanto indicato nella delibera regionale n. 3993/2015, emanata a seguito delle Intese
Stato Regioni del 26.02/2.07 del 2015, che ha inquadrato diverse aree di efficientamento della spesa,
prevedendo degli abbattimenti e lasciando contemporaneamente ulteriori ambiti di discrezionalità di intervento alle Regioni, da individuarsi, garantendo l'equilibrio di bilancio.
Si rileva, infatti, che gli atti amministrativi, che hanno disposto l'abbattimento per il 2015, sono stati assunti in attuazione e in vigenza degli atti deliberativi regionali, ritenuti legittimi dal giudice amministrativo, a cui l'appellata ha dato applicazione, non essendo stati rilevati comportamenti
Contr omissivi ed essendo circostanza pacifica, in quanto non oggetto di specifica contestazione, che l'
Cont già non aveva alcuna possibilità di contrattare budget specifici con gli erogatori, in assenza di precedenti disposizioni e assegnazioni di risorse economiche dedicate della Al Controparte_3
Contr riguardo si evidenzia, peraltro, che la ha citato in sede di riassunzione solo l' di Pavia Parte_1
e non la che aveva adottato gli atti deliberativi, con cui sono stati effettuati gli Controparte_3
abbattimenti contrattuali per l'anno 2015, e che avrebbe eventualmente potuto anche adottare provvedimenti specifici, se il bilancio lo avesse consentito.
Si ritiene, inoltre, infondato quanto contestato da parte appellante in ordine al fatto che, a causa del meccanismo della storicizzazione, adottato dalla Regione e indicato all'art. 3 del contratto CP_3
del 2015, la minor somma effettivamente corrisposta nel 2014 era stata presa come errata base di calcolo per il 2015, atteso che, alla luce di quanto affermato dai giudici amministrativi con pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, la locuzione “quanto finanziato nel 2014” deve intendersi riferita a quanto pagato e non al budget teorico, per non trasformare il contributo regionale da controprestazione,
pagina 10 di 21 erogata in relazione all'adempimento di precisi obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione, in una erogazione liberale.
Non rileva nemmeno quanto asserito dall'appellante in ordine al fatto che i tagli a livello regionale non avrebbero potuto ripercuotersi automaticamente sulla singola struttura, essendo necessario valutare la specifica condizione della struttura sanitaria. Si ritiene, infatti, che tale accertamento esula dal potere giurisdizionale del giudice adito, avendo la stessa parte appellante affermato che “detta valutazione
comporta con ogni evidenza l'esercizio di un potere discrezionale”, rimesso pacificamente alla giurisdizione del giudice amministrativo. Si rileva, peraltro, che lo stesso giudice amministrativo,
laddove ha affermato il suo difetto di giurisdizione, ha indicato esattamente l'ambito rimesso alla valutazione del giudice ordinario, limitandolo alla contestazione avente a oggetto i meccanismi di calcolo nella remunerazione contrattuale “non venendo in rilievo, nel caso di specie, e nell'ambito di
un sistema assimilabile ad un rapporto concessorio di pubblico servizio, un profilo legato all'esercizio,
da parte della pubblica amministrazione, di poteri discrezionali”.
La Corte ritiene, infine, che sia del tutto condivisibile la decisione del tribunale ove ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di “disapplicazione di ogni atto amministrativo rilevante tra le parti”.
Nel caso di specie, infatti, non è configurabile alcuna omissione, atteso che, alla luce delle conclusioni precisate dalla nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., queste ultime erano volte a Parte_1
Cont estendere la cognizione del giudice ordinario ad atti ulteriori e/o diversi dalla delibera dell' di
Pavia di approvazione del contratto integrativo del 2015, nonché dello stesso contratto concluso dalla ricorrente il 30.04.2015, pretendendo che, in sede civile, venisse valutata la legittimazione della storicizzazione degli abbattimenti di spesa, sui quali il giudice amministrativo ha affermato la propria giurisdizione. Si ribadisce, infatti, che oggetto del rinvio era solo la contestata riduzione del budget del
2015 in relazione agli abbattimenti operati nel 2014, fondata su meccanismi di calcolo impiegati nella remunerazione contrattuale, non oggetto di tale motivo di impugnazione. Il Collegio evidenzia,
pagina 11 di 21 peraltro, che, nel caso di specie, il tribunale correttamente ha deciso sulla base di atti ritenuti legittimi dai giudici amministrativi con sentenze definitive e tale richiesta di disapplicazione, così come formulata, sia, comunque, inammissibile, atteso che essa, riguardando tutti gli atti amministrativi “a
prescindere”, è formulata in maniera del tutto generica ed esplorativa.
2. Oggetto del quarto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che:
“Chiarito quanto sopra, si deve quindi rilevare come il T.A.R. rimettente (con motivazione invero
alquanto perplessa: “… pur non esplicitando fino in fondo quali sarebbero le concrete incongruenze
rilevate rispetto ai calcoli attesi - il motivo sembra più incentrato sulla generica ingiustizia di fondo
della storicizzazione degli abbattimenti di spesa che su una specifica e chiara violazione di criteri di
assegnazione”) abbia ritenuto che lo specifico motivo di cui trattasi afferisca “sostanzialmente” ai
meccanismi di calcolo impiegati nella remunerazione contrattuale. Se si legge il ricorso per motivi
aggiunti contenente la doglianza di cui sopra (indicata alle pag. 58, 59, 60 e 61 della citazione in
riassunzione), non è obiettivamente possibile ricollegare le relative ragioni alla dedotta erroneità dei
criteri di calcolo, ossia al fatto che la convenuta, escluso il fatto dell'applicazione di atti illegittimi o
del cattivo uso della propria discrezionalità amministrativa (materia estranea alla giurisdizione del
G.O.), abbia violato norme alla cui osservanza era vincolata od, in ipotesi, precetti di logica o
matematica. Di ciò sembra peraltro consapevole lo stesso T.A.R., laddove precisa testualmente che “il
motivo sembra più incentrato sulla generica ingiustizia di fondo della storicizzazione degli
abbattimenti di spesa che su una specifica e chiara violazione di criteri di assegnazione”. Nella
citazione in riassunzione, l'attrice dichiara esplicitamente che “non contesta gli abbattimenti (voce
“abbattimento” nella tabella 2014) che discendono dalle citate regole di cui alla DGR 2989/2014, pur
riservandosi la contestazione nel giudizio inerente la corresponsione dei canoni per il 2014” e che
intende invece contestare il fatto che “… sia stata posta a base di calcolo per il 2015 anche la voce
inserita inopinatamente nel 2014 come “Abbattimento di Sistema”, ammontante ad euro 42.741,21 per
pagina 12 di 21 le attività ambulatoriali e ad euro 37.733,21 per le attività di ricovero”, precisando poi che la relativa
contestazione è “oggi sub iudice innanzi al Consiglio di Stato, RG 6300/2022, con udienza fissata alla
data del 12.01.2023”. Sotto tale aspetto, sussiste il difetto di giurisdizione di questo G.O., reso peraltro
evidente dal fatto stesso che della relativa questione è stato investito il Consiglio di Stato: in altri
termini, non è possibile ritenere che detta contestazione “afferisca sostanzialmente ai meccanismi di
calcolo impiegati nella remunerazione contrattuale” nel senso ritenuto dal T.A.R. BA nella
pronuncia di cui trattasi. Ciò premesso, il Consiglio di Stato, quantomeno in fattispecie del tutto
analoghe, si è già espresso nel senso della legittimità di tale abbattimento. L'attrice, a seguito degli
arresti sul punto del Consiglio di Stato (intervenute nelle more del giudizio), nella 2° memoria
introduce “ex novo” l'argomento che le pronunce di cui trattasi non sarebbero determinanti in quanto
“i tagli da applicare alla singola struttura vanno valutati in relazione alle specificità di quest'ultima,
al territorio nel quale eroga le prestazioni ed agli elementi che la caratterizzano e distinguono da altre
strutture, precisando poi “il che significa che il taglio alla singola struttura può essere anche solo
eventuale e di certo può e deve essere diversificato nel contesto di un procedimento amministrativo che
concerne il destinatario del provvedimento, nell'ambito del quale la L. 241/90 riconosce diritti di
partecipazione (art. 7 e ss.) che si esplicano attraverso la produzione di memorie e documenti che
vincolano l'amministrazione a porle ad oggetto di valutazione nel provvedimento finale col quale
decidere sui tagli che incideranno su diritti quesiti in contratto”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non essendo corretta la motivazione del tribunale di ritenere che il diritto fatto valere in primo grado sia già stata oggetto della fase giudiziaria esauritasi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, avendo travisato le domande svolte, la posizione soggettiva e l'oggetto del giudizio, in quanto i giudici amministrativi non si erano mai occupati della minore remunerazione lamentata dal In particolare, a parere dell'appellante, oggetto di Pt_1
appello è la violazione dei criteri di assegnazione delle risorse del 2015 e non la contestazione di pagina 13 di 21 suddetti criteri, non comprendendosi in base a quali elementi l'ATS abbia graduato gli abbattimenti, né
la percentuale che ha utilizzato per calcolare la somma detratta e ritenuta non dovuta in relazione a prestazioni già effettuate nei confronti di cittadini.
Tale motivo è infondato.
La Corte osserva, in primo luogo, in ordine alla contestazione circa la storicizzazione degli abbattimenti anche ai fini della determinazione del budget, che la sentenza del Consiglio di Stato n.
672/2023 ha definitivamente affermato la piena legittimità degli atti deliberativi regionali che hanno disposto i criteri di finanziamento del budget e le riduzioni per l'anno 2015.
Per quanto concerne, poi, i criteri di calcolo adottati per la determinazione del budget per l'anno 2015,
la Corte ritiene rilevante la relazione contenuta nel prot. n. 68237 del 15.12.2022, depositata nel giudizio di primo grado e non oggetto di specifica e puntuale contestazione (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Cont Contr In particolare, dalla relazione emerge che l'ex (ora aveva dato applicazione alle superiori indicazioni regionali nella definizione dei budget per le prestazioni di ricovero assegnate agli erogatori siti in provincia di Pavia in sede di contrattualizzazione dell'attività per l'anno oggetto di contestazione
(2015), secondo le indicazioni contenute nella DGR 2989/2014 al par 2.3.1 pagg. 29-30 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata) “Area di ricovero…- Finanziato 2014, per le strutture di
diritto privato (garantire di norma a tutti gli erogatori il 100% di quanto finanziato nel
2014)….…..Attività ambulatoriali che precisava che le attività ambulatoriali sono state attribuite sulla
base delle assegnazioni storiche in base alle regole che dettavano di garantire, di norma, a tutti gli
erogatori, il 91% di quanto finanziato nel 2014”.
Cont La somma del contributo assegnato dalla all' per l'anno 2015, su base storica CP_3 CP_3
Cont dell'anno 2014, relativo all'importo assegnato dall' alla , ha rappresentato la Parte_1
pagina 14 di 21 base di calcolo sulla quale è stato applicato, come accaduto dall'anno 2003 in poi, il sistema delle regressioni tariffarie e per l'esattezza:
a) i calcoli di determinazioni delle somme sono stati effettuati sempre su base 100;
Cont b) al 91% del valore finanziato dalla all'ex di Pavia nel rispetto dei criteri sopra indicati, CP_3
Cont l' può aggiungere una quota massima di risorse fino ad arrivare al 97% del valore finanziato
(validato dalla riferito all'anno 2014. CP_3
Cont In tal modo, partendo da una base 100, qualora l' non avesse aggiunto al 91% i 6 punti percentuali,
la somma veniva assegnata su base regionale con regressioni applicate a scaglioni nella misura massima del 30%, se il budget assegnato si poneva tra il 97% ed il 103%, e per una quota pari al 60%,
se il budget raggiungeva una quota tra il 103% ed il 106%.
Si precisa che la quota budget assegnata a ciascun erogatore (qual è la prodotta oltre il Parte_1
106% del budget stesso non era remunerata dalla se non a fronte di una dimostrata ulteriore CP_3
disponibilità di risorse pubbliche, che, nel caso di specie, non si era pacificamente verificata per la
Infatti, all'art. 3 del contratto 2015, sottoscritto dalla (doc. 7 del Controparte_3 Parte_1
Cont fascicolo di primo grado di parte appellata) con l' era stato previsto che il “valore finanziato”
dovesse corrispondere all'importo del validato regionale pubblicato sul portale Scriba (portale regionale all'uopo istituito da per tali finalità). CP_3
In particolare, per i ricoveri resi ai residenti 2014, l'importo inserito nel predetto contratto CP_3
ammontava a € 8.506.327,79 e corrispondeva al valore finanziato dalla Regione alla come Parte_1
erogatole per l'anno 2014 al netto dell'importo delle maggiorazioni tariffarie ex L.R. 7/2010 e delle funzioni non tariffate, come indicato nella tabella che segue:
pagina 15 di 21 Pertanto, € 8.506.327,79 + € 241.292,48 (ex L.R. 7/2010) = € 8.747.620,27 + incremento performance anno 2013 pari ad € 61.026,00 comportava un totale complessivo di € 8.808.646,00 corrispondente all'importo di budget assegnato alla nel contratto anno 2015 e indicato nell'art 3 del Parte_1
contratto per i ricoveri di cittadini residenti in anno 2015 (doc. 7 del fascicolo di primo CP_3
grado di parte appellata).
Per la specialistica ambulatoriale resa ai residenti in riferita all'anno 2015, inoltre, l'importo CP_3
di budget assegnato ammontava al 91% del valore finanziato dalla per l'anno 2014 Controparte_3
pari ad € 2.111.924,75, come risulta dalla tabella sotto riportata:
Pertanto, € 2.111.924,75 al 91 % ammonta a € 1.921.852,00 + ulteriore quota 6% pari ad € 126.715,00
per un totale complessivo di € 2.048.567,00, corrispondente all'importo di budget assegnato alla nel contratto anno 2015 e indicato nell'art. 3 del contratto per la specialistica ambulatoriale Parte_1
di cittadini residenti in [...]anno 2015 (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte CP_3
appellata).
A fronte di tale specifico e puntuale conteggio, non rileva la contestazione svolta da parte appellante in atto di appello, nella quale ha effettuato dei calcoli che non tengono in minimo conto di quanto indicato nella relazione, con la conseguenza che essa deve essere dichiarata inammissibile in quanto generica e priva di alcun riscontro alla luce della documentazione in atti.
3. Oggetto del quinto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che:
“Il tema dell'omesso coinvolgimento nel procedimento amministrativo è poi ulteriormente ripreso nella
comparsa conclusionale. Ora, è tassativamente da escludersi che il T.A.R. abbia ritenuto che fosse da
affidare alla cognizione del G.O. il sindacato sulla scelta della P.A. se applicare o meno il taglio di cui
pagina 16 di 21 trattasi, nel caso in cui questo fosse stato (come afferma l'attrice) “solo eventuale” e subordinato
all'esame, nel contesto di un procedimento amministrativo, della peculiare posizione della struttura
accreditata. In disparte il fatto che da nessuna parte nella motivazione della relativa sentenza è
possibile trarre indicazioni in tale senso e che si tratta evidentemente di doglianze che dovrebbero
essere vagliate dal G.A. nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva (sicché il tema avrebbe dovuto
essere oggetto di “motivi aggiunti” nel procedi mento “a quo”), occorre ribadire che l'ambito
cognitivo di questo giudice è circoscritto alle doglianze contenute nel capo III del 1° ricorso per motivi
aggiunti, laddove non si fa cenno alcuno alla questione di cui sopra, ma, nella sostanza, si contesta la
riduzione del budget del 2015 in relazione agli abbattimenti operati nel 2014, ovvero la
“storicizzazione” della riduzione”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale frainteso la domanda svolta, in quanto la non aveva contestato il meccanismo astratto (la storicizzazione), bensì Parte_1
la specifica e minore remunerazione del 2014, la quale non consisteva in un mero taglio espressione dell'esercizio di un potere amministrativo (provvedimento regionale), ma in un inadempimento dell'ATS e, come tale, non sussumibile nel potere amministrativo, ritenuto sussistente in astratto nelle
DGR analizzate dal TAR e dal Consiglio di Stato.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene non rilevante quanto affermato dall'appellante in ordine a una asserita violazione della
L. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo per la riduzione in peius del budget anno 2015,
essendosi limitata, al riguardo, a richiamare un caso analogo risalente all'anno 2019 con provvedimenti formati a dicembre 2023, con cui la aveva modificato regole in corso d'anno con Controparte_3
l'adozione della DGR concernente il budget 2019, incidendo su diritti contrattuali della appellante,
annullata, in quanto illegittima, dal TAR BA con sentenza n. 79/2022. Si osserva, infatti, che, la fattispecie richiamata è ben diversa e non sovrapponibile a quella oggetto di causa, in cui i giudici pagina 17 di 21 amministrativi hanno, invece, affermato la piena legittimità degli atti amministrativi riferiti all'anno
2015.
4. Oggetto del sesto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che:
“Quanto, infine, al tema dell'esattezza dei calcoli, si rileva che: - l'istanza ex art. 210 c.p.c. avente ad
oggetto “gli atti e/o i provvedimenti comunque denominati, propri o di , di Controparte_3
determinazione e quantificazione dei budget contrattuali” ed “i criteri utilizzati per il calcolo dei tagli,
tenuto conto dell'ampia discrezionalità riconosciuta in proposito e della illegittima pretermissione
dell' dal procedimento amministrativo (se mai è esistito) volto a rideterminare il Parte_1
budget contrattuale ed i relativi tagli” è inammissibile sotto molteplici profili ed, in particolare
(ribadendosi che ove si tratti di sindacare il corretto uso della discrezionalità amministrativa il G.O.
non ha giurisdizione): (i) anzitutto, in quanto i documenti che ne costituiscono oggetto devono essere
specificamente indicati (non soddisfa tale requisito la generica nozione “gli atti e/o i provvedimenti
comunque denominati”), (ii) in secondo luogo in quanto l'ordine di esibizione risponde all'esigenza di
acquisire la prova di un fatto (si ipotizza, l'effettuazione di calcoli erronei) che dev'essere
specificamente dedotto sin dall'atto introduttivo, e ne costituirebbe quindi abuso l'utilizzo a fini
“esplorativi”, ossia al fine di acquisire la conoscenza (e non la prova) del fatto stesso (non affermato
ma solo sospettato) (Cass., 17948/2006) ed, (iii) in terzo luogo, in quanto l'ordine in questione non
può concernere fatti e documenti la cui prova è comunque acquisibile aliunde (v. Cass., 10043/2004;
Cass., 5908/2004) e, nella specie, l'attrice non ha motivato l'ipotetica ragione per la quale, attraverso
l'esercizio del diritto di accesso, non sia riuscito prima della causa ad ottenere detti documenti e,
quindi (come era doveroso), ad articolare puntuali doglianze sin dall'atto introduttivo, richiamandone
le risultanze;
- l'istanza di C.T.U. è parimenti inammissibile per le stesse ragioni di cui sopra: non è
possibile introdurre una causa civile sulla base del generico sospetto dell'erronea effettuazione di
conteggi e, quindi, al fine di farli verificare dal giudice o dal suo ausiliario”.
pagina 18 di 21 Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, essendo state travisate le istanze istruttorie ex art. 210 c.p.c. e di disposizione della CTU. In particolare, a parere dell'appellante,
l'istanza ex art. 210 c.p.c. non è volta a ricercare la prova, come assunto dal tribunale, ma a dare
Contr evidenza del fatto che e non hanno assunto alcun provvedimento di riduzione del budget CP_3
dell'anno 2014, con la conseguenza che l'omesso pagamento delle remunerazioni contrattuali è da configurarsi come mero inadempimento. Secondo l'appellante, inoltre, l'onere della prova d'aver adottato una decisione che ha inciso sui diritti contrattuali, riducendoli, incomberebbe su ATS e non sull' , su cui grava, in tema di inadempimento, solo l'onere di dimostrare la sussistenza Parte_1
del credito e l'esecuzione della prestazione. L'appellante sostiene che l'assenza di tali provvedimenti renderebbe altresì impossibile la loro specifica indicazione, come, invece, richiesto dal tribunale. A
parere dell'appellante, infine, la istanza di CTU rappresenterebbe lo strumento più idoneo per accertare la correttezza dei calcoli eseguiti, visto che la stessa appellata aveva dichiarato di non conoscerli.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del tribunale in ordine all'inammissibilità della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., avendo essa a oggetto atti non individuati né individuabili, in ordine ai quali non vi è nemmeno certezza della loro esistenza. Sul punto, infatti, si osserva, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che l'ordine di esibizione può essere impartito a una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la
controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa
(cfr. Cass. 13072/2003).
È, inoltre, inammissibile anche la istanza di espletamento di una CTU volta ad accertare la correttezza dei calcoli eseguiti, atteso che essa è del tutto generica ed esplorativa, in difetto di una specifica pagina 19 di 21 contestazione in ordine ai conteggi allegati tempestivamente da parte appellata, come indicati al punto che precede.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico della , quale parte Parte_4
soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del suo valore,
applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale, ex
DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
6. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_4
di Pavia delle spese di lite, che liquida in € 9.991,00 per Parte_5
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, IVA e CPA non dovuti;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
del doppio del contributo unificato previsto dal testo Parte_4
unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
pagina 20 di 21 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 341/2024, promossa
da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PAVIA, VIALE LIBERTA', 4, presso lo studio degli avvocati
[...]
e che la rappresentano e difendono giusta procura Pt_2 Parte_3
speciale allegata telematicamente all'atto di appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 21 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in PAVIA, VIA INDIPENDENZA, 3, presso l
[...]
, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO CASARINI Controparte_2
giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATA
OGGETTO: controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia Parte_1
la Corte d'Appello, Sez. 1 adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 30 ottobre 2023,
depositata in pari data, n. 1312: In via principale, in accoglimento della comparsa in riassunzione del
primo grado, 1. Disapplicato ogni atto amministrativo rilevante tra le parti, come in narrativa, 2.
Accertare i diritti della alla corresponsione delle somme dovute per le Parte_1
prestazioni sanitarie rese nell'anno 2015, ivi comprese le somme indebitamente trattenute e
corrispondenti ai ccdd 'abbattimenti di sistema' praticati nel 2014 pari ad euro 80.474,42, secondo
quanto evidenziato in fatto e in diritto, o la maggiore o minore somma accertata a seguito di
istruttoria.
3. E per l'effetto condannare al pagamento delle somme così accertate, oltre CP_1
interessi dal dì del dovuto al saldo.
4. con condanna alle spese vive, onorari, oltre spese generali, iva e
cpa, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: a. Ordinare all'ATS la
produzione dei provvedimenti, di estremi ignoti e mai comunicati, ai quali ha dato attuazione nella
determinazione del budget per l'anno 2015; b. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed
articolare mezzi di prova”;
per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_1
adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione del
presente giudizio nelle more della decisione della vertenza pendente avanti il Tribunale di Pavia Sez. pagina 2 di 21 III dott. ARCUDI RG 2245/2023, in quanto la predetta vertenza si è già conclusa con la sentenza del
Cont Tribunale di Pavia n. 1567 del 02.12.2024 favorevole ad in via principale: rigettare in toto l'Atto
di Citazione in Appello di cui è causa in ogni sua parte e conclusione (come indicate anche ai punti 1,
2, 3, 4 e 5 delle conclusioni stesse in via principale) e per l'effetto rigettare tutte le richieste avanzate
dall'appellante Parte_4
Cont avverso l'appellata di Pavia in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, confermando in
toto la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1312/2023 in ogni sua parte. In via istruttoria: Si contesta la
produzione documentale avversaria doc. nn. 13, 14, 15 e 16 in quanto tardiva, inconferente ed inutile
nel presente giudizio. Si richiede altresì il rigetto di tutte le istanze istruttorie di parte appellante
compresa la richiesta di produzione ex art 210 c.p.c. di documentazione di estremi ignoti e mai
comunicati e di svolgimento della C.T.U. Il tutto con vittoria di onorari in favore dell'ATS di Pavia per
entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di legge (oneri riflessi CPDEL
23,80 % + IRAP 8,50 & in quanto accessori per avvocati dipendenti di P.A., iva e cap non dovuti)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la Parte_1 Parte_4
agiva in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo nei confronti della Controparte_3 [...]
e dell chiedendo l'annullamento: 1) della D.G.R. della BA n. X/2989 CP_3 CP_4
del 23.12.2014, riguardante la gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015, nelle parti che prevedevano una serie di misure volte a contenere la spesa delle prestazioni erogate da parte degli operatori sanitari privati accreditati, tra i quali anche la stessa ricorrente;
2) del “contratto
integrativo” per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con il servizio sanitario e per l'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale,
sottoscritto in data 30.12.2014 con l' , e del relativo atto di approvazione da parte di Controparte_4
quest'ultima, nella parte in cui richiamava le disposizioni della suddetta D.G.R. e, con motivi aggiunti,
pagina 3 di 21 dei sopravvenuti D.D. n. 3065 del 17.4.2015, che aveva dato attuazione ad alcune previsioni della
D.G.R. medesima, e della D.G.R. n. 3993 del 4.8.2015, che, in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni
del 2.7.2015 e del D.L. n. 78/2015, aveva previsto ulteriori riduzioni dei budget per la specialistica ambulatoriale e per la riabilitazione ospedaliera.
Nel giudizio de quo, nel quale si era costituita resistendo alla domanda l , il Controparte_4 [...]
con sentenza n. 2496/2021, emessa in data 10/11/2021, accertava la legittimità del CP_5
provvedimento impugnato e declinava la propria giurisdizione sul terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti incentrato sull'impugnazione della delibera dell' di approvazione del Controparte_4
contratto integrativo del 2015, nonché dello stesso contratto sottoscritto dalla ricorrente il 30 aprile
2015, “nella parte in cui i budget per le prestazioni di ricovero e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale e di diagnostica strumentale vengono fissati in misura inferiore a quanto finanziato nel
2014”. A fondamento della sua decisione, il TAR BA riteneva non fondata la contestazione di parte ricorrente, secondo la quale vi sarebbe stata una violazione delle “regole di sistema”, di cui alla delibera regionale n. X/2989/2014, in sede di sottoscrizione del contratto con l' per l'esercizio CP_4
2015, essendole stata assegnata non una quota di risorse per l'attività di ricovero avente come base il
100% dell'importo finanziato nel contratto dell'esercizio precedente e una quota fissa per prestazioni ambulatoriali pari al 91% del finanziato nel contratto dell'esercizio precedente, ma un budget di misura inferiore rispetto agli importi attesi, affermando che tale abbattimento dipendeva dal fatto che la e l' avevano preso come base di calcolo somme individuate a esito di decurtazioni CP_3 CP_4
(ritenute illegittime e contestate in altro giudizio) rispetto alle risorse che erano state contrattualmente assegnate alla struttura per l'anno 2014, con indebita “storicizzazione” dell'abbattimento e della contrazione delle risorse assegnate al settore privato. In particolare, i giudici amministrativi ritenevano che la riduzione applicata dalla superiore all'1% del valore complessivo della CP_3 CP_3
relativa spesa consuntivata per l'anno 2014, non fosse in contrasto con la disposizione nazionale di cui all'art. 9 quater, comma 7, d.l. n. 78/2015 (peraltro entrata in vigore successivamente), tenuto conto pagina 4 di 21 che la suddetta disposizione prevedeva che la riduzione fosse «almeno l'1 per cento»”. Inoltre, il TAR
BA riteneva infondata la doglianza relativa alla fissazione di un tetto massimo complessivo per la remunerazione delle prestazioni in assenza del decreto ministeriale attuativo e di una specifica istruttoria per determinare l'applicazione del decremento ancorato alle caratteristiche di
“inappropriatezza” delle prestazioni, in quanto non era stato dimostrato che dalla sua applicazione era derivato un danno alla ricorrente, osservando che la “storicizzazione” delle riduzioni della spesa sanitaria trovava fondamento direttamente nell'art. 15 d.l. 95/2012, ritenendo legittimo lo “sforamento”
del tetto di sistema con una decurtazione indifferenziata legittima nei confronti di tutti gli operatori,
rappresentando un fatto sopravvenuto e di forza maggiore che imponeva al contraente pubblico di effettuare un taglio lineare alla spesa. La locuzione «quanto finanziato nel 2014», infine, doveva intendersi riferita a quanto pagato e non al budget teorico al fine di non trasformare il contributo regionale da controprestazione erogata in relazione all'adempimento di precisi obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione in una erogazione liberale, incidendo la riduzione dell'1,25% sull'intero
budget già pagato per il 2014, intaccando proporzionalmente sia la quota variabile che quella fissa, con conseguente inidoneità a determinare uno squilibrio in favore della remunerazione storica a discapito dei meccanismi incentivanti.
In relazione alla domanda contrattuale, la riassumeva il giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Pavia, insistendo nell'accoglimento del terzo motivo di impugnazione del ricorso per motivi aggiunti, deducendo nuovamente che la decisione sui canoni di cui al contratto per il 2015 era stata assunta in violazione delle regole adottate dalla per quell'anno, le quali Controparte_3
prevedevano che la commisurazione per il 2015 dovesse corrispondere al 100% di quanto già
finanziato nel contratto per il 2014. Deduceva, altresì, che la vertenza era direttamente dipendente da
Contr un altro procedimento relativo all'anno 2014, nel quale era stato contestato ad di aver corrisposto solo una parte di quanto indicato nel contratto, nonostante l' avesse effettivamente Parte_1
Contr eseguito le relative prestazioni sanitarie e non le avesse contestate. In particolare, come riportato pagina 5 di 21 Contr nella tabella redatta da per il 2014, in quell'anno la produzione effettiva del aveva avuto Pt_1
una valorizzazione di € 2.241.960,93 contro un budget al 97% pari a € 2.041.041,00, non essendo stata chiaramente indicata l'entità dell'abbattimento, dato che, oltre la soglia massima di prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale, erano previste percentuali di abbattimento che
Contr variavano dal 30% al 60% rispetto alle quali si era sempre rifiutata di rendere il dettaglio. A ogni modo, a causa del meccanismo della c.d. “storicizzazione”, adottato dalla Regione e CP_3
indicato nell'art. 3 del contratto del 2015, la minor somma corrisposta nel 2014 era stata adottata come errata base di calcolo per il 2015. In ragione di questo pacifico meccanismo, la evidenziava Parte_1
la sussistenza di un'altra pendenza davanti al Tribunale di Pavia concernente un procedimento sulla remunerazione del 2014 (RG 2245/2023), assegnato alla Sezione Terza e sempre allo stesso giudice,
chiedendo la sospensione necessaria del giudizio oggetto del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., in quanto, sul piano fattuale era pacifico che, per effetto dell'inadempimento sul
2014 e del meccanismo della “storicizzazione”, nel calcolo della remunerazione per l'anno 2015
[...]
non aveva computato la somma dovuta per l'anno 2014, con “storicizzazione” del proprio CP_1
inadempimento e pregiudizio concreto anche per gli anni avvenire.
Cont L di Pavia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte.
Il tribunale di Pavia, con sentenza n. 1312/2023, depositata il 30.10.2023, ha dichiarato inammissibile la domanda di disapplicazione degli atti e ha rigettato ogni altra domanda, condannando la Parte_1
al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, la ha proposto Parte_4
appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRORE E TRAVISAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO SULL'ANNO
2014. ERRORE E TRAVISAMENTO DELLE DOMANDE FORMULATE DALL'ISTITUTO MONDINO;
pagina 6 di 21 2) ERROR IN IUDICANDO. ERRORE E TRAVISAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA.
TRAVISAMENTO DEI FATTI DI CAUSA E DELLE DOMANDE DISPIEGATE INNANZI AL TAR LOMBARDIA.
VIOLAZIONE DELL'ART. 59 L. 69/2009;
3) VIOLAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ARTT. 4 E 5 L. 2248/1865, ALL. E. ERRORE E TRAVISAMENTO
DEI FATTI DI CAUSA E DELLE DOMANDE DELL'ISTITUTO ; Pt_1
4) ERRORE E TRAVISAMENTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 672/2023 SUL
CONTRATTO DEL 2014;
5) ERRORE E TRAVISAMENTO IN ORDINE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE A QUO E ALLE DOMANDE
FORMULATE NELLA COMPARSA IN RIASSUNZIONE;
6) TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE.
L si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 2.07.2025, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione,
previa assegnazione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto dei primi tre motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che: “a) il T.A.R., nel declinare la propria giurisdizione sul 3° motivo del 1° ricorso per motivi aggiunti
incentrato sull'impugnazione della delibera dell' di Pavia di approvazione del contratto CP_4
integrativo del 2015, nonché dello stesso contratto sottoscritto dalla ricorrente il 30 aprile 2015,
“nella parte in cui i budget per le prestazioni di ricovero e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale e di diagnostica strumentale vengono fissati in misura inferiore a quanto finanziato nel
2014”, ha rilevato che "pur non esplicitando fino in fondo quali sarebbero le concrete incongruenze pagina 7 di 21 rilevate rispetto ai calcoli attesi - il motivo sembra più incentrato sulla generica ingiustizia di fondo
della storicizzazione degli abbattimenti di spesa che su una specifica e chiara violazione di criteri di
assegnazione – la contestazione afferisce sostanzialmente ai meccanismi di calcolo impiegati nella
remunerazione contrattuale”; b) quindi, ha evidentemente ritenuto la giurisdizione del G.O. sul
presupposto che la contestazione di cui sopra non attenga alla legittimità degli atti di cui sopra, bensì
alla loro corretta interpretazione e/o applicazione con riferimento, in particolare, ai meccanismi di
calcolo applicati;
c) il “thema decidendum” della presente causa deve pertanto ritenersi
rigorosamente circoscritto alla suddetta questione, e ciò non solo in quanto sulla legittimità degli atti e
provvedimenti amministrativi dei quali gli atti di cui trattasi costituiscono attuazione - quindi,
sull'illegittimità derivata di tali atti e provvedimenti - sussiste la giurisdizione del G.A. (la relativa
materia appartiene, pacificamente, alla sua giurisdizione esclusiva), ma anche in quanto si tratta della
riassunzione di un procedimento già introdotto dinanzi al medesimo G.A., ciò che comporta, quale
naturale conseguenza, il fatto che “petitum” e “causa petendi” – e, quindi, il perimetro della
cognizione di questo giudice - non possano che essere quelli tracciati dal motivo di ricorso presentato
dinanzi al giudice “a quo” ed in relazione al quale questo ha declinato la propria giurisdizione. “d) ne
viene l'inammissibilità della domanda di “disapplicazione di ogni atto amministrativo rilevante tra le
parti”, e ciò (i) sia se interpretata nel senso di estendere la cognizione di questo giudice ad atti
ulteriori e/o diversi dalla “delibera dell' di Pavia di approvazione del contratto integrativo del CP_4
2015, nonché dello stesso contratto sottoscritto dalla ricorrente il 30 aprile 2015”, sia (ii) laddove
pretende che, in questa sede, si valuti la legittimità della storicizzazione degli abbattimenti di spesa,
sui quali il non ha declinato la propria giurisdizione, arrivando poi a pronunciarsi in senso CP_5
contrario agli assunti dell'attrice”.
Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata, non avendo mai contestato la legittimità delle delibere della giunta regionale, che si occupano della determinazione della spesa sanitaria annuale dell'intero territorio regionale, bensì il fatto che la aveva esercitato il suo potere di Controparte_3
pagina 8 di 21 effettuare dei tagli sul contratto concluso con l' . A parere dell'appellante, alla luce di quanto Pt_1
indicato dal Consiglio di Stato, infatti, i tagli applicati a livello regionale non si possono ripercuotere sulla singola struttura, ma sono necessari provvedimenti attuativi ad hoc, con conseguente suo diritto a ottenere per il 2015 un tetto di spesa massima computata sulla base di quanto avrebbe dovuto esserle riconosciuto per il contratto del 2014, senza le indebite decurtazioni che erano state operate, oggetto di un altro giudizio davanti al tribunale di Pavia. In particolare, l'appellante sostiene che non sarebbe condivisibile la decisione in ordine alla individuazione del thema decidendum, in quanto il giudice ad
quem è vincolato alle decisioni del giudice a quo solo quando a pronunciarsi sulla giurisdizione sia la
Cassazione Sezioni Unite, con la conseguenza che il tribunale avrebbe erroneamente omesso di decidere sul suo diritto al riconoscimento di una remunerazione per il 2015 commisurata sull'importo
Contr finanziato nel 2014, rispetto al quale avrebbe omesso di pagare almeno € 80.000, non avendo provato che la aveva adottato i provvedimenti amministrativi volti a determinare i Controparte_3
Contr budget delle singole e poi quelli relativi alle singole strutture sanitarie, con illegittima formazione del contratto per il 2015. A parere dell'appellante, inoltre, sarebbe sempre possibile introdurre nel giudizio in riassunzione domande nuove non formulate innanzi al Giudice a quo, alla luce del principio di economicità del giudizio, il quale postula l'ammissione di domande che il ricorrente potrebbe proporre in un giudizio autonomo, che, poi, il Giudice sarebbe tenuto a riunire. Pertanto, l'appellante sostiene che il declino della giurisdizione dipende non dall'attuazione dei provvedimenti impugnati davanti al giudice amministrativo, ma dal suo diritto di ottenere la giusta remunerazione rispetto a quanto finanziato nel 2015, con conseguente disapplicazione degli atti amministrativi, se esistenti,
anche per il mancato coinvolgimento del ai sensi degli artt. 4 e 5 L. 2248/1865 all. E), non Pt_1
correttamente applicati dal giudice di primo grado.
Tali motivi sono infondati.
pagina 9 di 21 La Corte ritiene del tutto condivisibile quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato la correttezza della decisione dell'AST di procedere a un rimborso delle spese sostenute nel 2015
limitatamente all'importo effettivamente pagato nel 2014, tenuto conto dell'abbattimento, in quanto essa è conforme a quanto indicato nella delibera regionale n. 3993/2015, emanata a seguito delle Intese
Stato Regioni del 26.02/2.07 del 2015, che ha inquadrato diverse aree di efficientamento della spesa,
prevedendo degli abbattimenti e lasciando contemporaneamente ulteriori ambiti di discrezionalità di intervento alle Regioni, da individuarsi, garantendo l'equilibrio di bilancio.
Si rileva, infatti, che gli atti amministrativi, che hanno disposto l'abbattimento per il 2015, sono stati assunti in attuazione e in vigenza degli atti deliberativi regionali, ritenuti legittimi dal giudice amministrativo, a cui l'appellata ha dato applicazione, non essendo stati rilevati comportamenti
Contr omissivi ed essendo circostanza pacifica, in quanto non oggetto di specifica contestazione, che l'
Cont già non aveva alcuna possibilità di contrattare budget specifici con gli erogatori, in assenza di precedenti disposizioni e assegnazioni di risorse economiche dedicate della Al Controparte_3
Contr riguardo si evidenzia, peraltro, che la ha citato in sede di riassunzione solo l' di Pavia Parte_1
e non la che aveva adottato gli atti deliberativi, con cui sono stati effettuati gli Controparte_3
abbattimenti contrattuali per l'anno 2015, e che avrebbe eventualmente potuto anche adottare provvedimenti specifici, se il bilancio lo avesse consentito.
Si ritiene, inoltre, infondato quanto contestato da parte appellante in ordine al fatto che, a causa del meccanismo della storicizzazione, adottato dalla Regione e indicato all'art. 3 del contratto CP_3
del 2015, la minor somma effettivamente corrisposta nel 2014 era stata presa come errata base di calcolo per il 2015, atteso che, alla luce di quanto affermato dai giudici amministrativi con pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, la locuzione “quanto finanziato nel 2014” deve intendersi riferita a quanto pagato e non al budget teorico, per non trasformare il contributo regionale da controprestazione,
pagina 10 di 21 erogata in relazione all'adempimento di precisi obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione, in una erogazione liberale.
Non rileva nemmeno quanto asserito dall'appellante in ordine al fatto che i tagli a livello regionale non avrebbero potuto ripercuotersi automaticamente sulla singola struttura, essendo necessario valutare la specifica condizione della struttura sanitaria. Si ritiene, infatti, che tale accertamento esula dal potere giurisdizionale del giudice adito, avendo la stessa parte appellante affermato che “detta valutazione
comporta con ogni evidenza l'esercizio di un potere discrezionale”, rimesso pacificamente alla giurisdizione del giudice amministrativo. Si rileva, peraltro, che lo stesso giudice amministrativo,
laddove ha affermato il suo difetto di giurisdizione, ha indicato esattamente l'ambito rimesso alla valutazione del giudice ordinario, limitandolo alla contestazione avente a oggetto i meccanismi di calcolo nella remunerazione contrattuale “non venendo in rilievo, nel caso di specie, e nell'ambito di
un sistema assimilabile ad un rapporto concessorio di pubblico servizio, un profilo legato all'esercizio,
da parte della pubblica amministrazione, di poteri discrezionali”.
La Corte ritiene, infine, che sia del tutto condivisibile la decisione del tribunale ove ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di “disapplicazione di ogni atto amministrativo rilevante tra le parti”.
Nel caso di specie, infatti, non è configurabile alcuna omissione, atteso che, alla luce delle conclusioni precisate dalla nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., queste ultime erano volte a Parte_1
Cont estendere la cognizione del giudice ordinario ad atti ulteriori e/o diversi dalla delibera dell' di
Pavia di approvazione del contratto integrativo del 2015, nonché dello stesso contratto concluso dalla ricorrente il 30.04.2015, pretendendo che, in sede civile, venisse valutata la legittimazione della storicizzazione degli abbattimenti di spesa, sui quali il giudice amministrativo ha affermato la propria giurisdizione. Si ribadisce, infatti, che oggetto del rinvio era solo la contestata riduzione del budget del
2015 in relazione agli abbattimenti operati nel 2014, fondata su meccanismi di calcolo impiegati nella remunerazione contrattuale, non oggetto di tale motivo di impugnazione. Il Collegio evidenzia,
pagina 11 di 21 peraltro, che, nel caso di specie, il tribunale correttamente ha deciso sulla base di atti ritenuti legittimi dai giudici amministrativi con sentenze definitive e tale richiesta di disapplicazione, così come formulata, sia, comunque, inammissibile, atteso che essa, riguardando tutti gli atti amministrativi “a
prescindere”, è formulata in maniera del tutto generica ed esplorativa.
2. Oggetto del quarto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che:
“Chiarito quanto sopra, si deve quindi rilevare come il T.A.R. rimettente (con motivazione invero
alquanto perplessa: “… pur non esplicitando fino in fondo quali sarebbero le concrete incongruenze
rilevate rispetto ai calcoli attesi - il motivo sembra più incentrato sulla generica ingiustizia di fondo
della storicizzazione degli abbattimenti di spesa che su una specifica e chiara violazione di criteri di
assegnazione”) abbia ritenuto che lo specifico motivo di cui trattasi afferisca “sostanzialmente” ai
meccanismi di calcolo impiegati nella remunerazione contrattuale. Se si legge il ricorso per motivi
aggiunti contenente la doglianza di cui sopra (indicata alle pag. 58, 59, 60 e 61 della citazione in
riassunzione), non è obiettivamente possibile ricollegare le relative ragioni alla dedotta erroneità dei
criteri di calcolo, ossia al fatto che la convenuta, escluso il fatto dell'applicazione di atti illegittimi o
del cattivo uso della propria discrezionalità amministrativa (materia estranea alla giurisdizione del
G.O.), abbia violato norme alla cui osservanza era vincolata od, in ipotesi, precetti di logica o
matematica. Di ciò sembra peraltro consapevole lo stesso T.A.R., laddove precisa testualmente che “il
motivo sembra più incentrato sulla generica ingiustizia di fondo della storicizzazione degli
abbattimenti di spesa che su una specifica e chiara violazione di criteri di assegnazione”. Nella
citazione in riassunzione, l'attrice dichiara esplicitamente che “non contesta gli abbattimenti (voce
“abbattimento” nella tabella 2014) che discendono dalle citate regole di cui alla DGR 2989/2014, pur
riservandosi la contestazione nel giudizio inerente la corresponsione dei canoni per il 2014” e che
intende invece contestare il fatto che “… sia stata posta a base di calcolo per il 2015 anche la voce
inserita inopinatamente nel 2014 come “Abbattimento di Sistema”, ammontante ad euro 42.741,21 per
pagina 12 di 21 le attività ambulatoriali e ad euro 37.733,21 per le attività di ricovero”, precisando poi che la relativa
contestazione è “oggi sub iudice innanzi al Consiglio di Stato, RG 6300/2022, con udienza fissata alla
data del 12.01.2023”. Sotto tale aspetto, sussiste il difetto di giurisdizione di questo G.O., reso peraltro
evidente dal fatto stesso che della relativa questione è stato investito il Consiglio di Stato: in altri
termini, non è possibile ritenere che detta contestazione “afferisca sostanzialmente ai meccanismi di
calcolo impiegati nella remunerazione contrattuale” nel senso ritenuto dal T.A.R. BA nella
pronuncia di cui trattasi. Ciò premesso, il Consiglio di Stato, quantomeno in fattispecie del tutto
analoghe, si è già espresso nel senso della legittimità di tale abbattimento. L'attrice, a seguito degli
arresti sul punto del Consiglio di Stato (intervenute nelle more del giudizio), nella 2° memoria
introduce “ex novo” l'argomento che le pronunce di cui trattasi non sarebbero determinanti in quanto
“i tagli da applicare alla singola struttura vanno valutati in relazione alle specificità di quest'ultima,
al territorio nel quale eroga le prestazioni ed agli elementi che la caratterizzano e distinguono da altre
strutture, precisando poi “il che significa che il taglio alla singola struttura può essere anche solo
eventuale e di certo può e deve essere diversificato nel contesto di un procedimento amministrativo che
concerne il destinatario del provvedimento, nell'ambito del quale la L. 241/90 riconosce diritti di
partecipazione (art. 7 e ss.) che si esplicano attraverso la produzione di memorie e documenti che
vincolano l'amministrazione a porle ad oggetto di valutazione nel provvedimento finale col quale
decidere sui tagli che incideranno su diritti quesiti in contratto”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non essendo corretta la motivazione del tribunale di ritenere che il diritto fatto valere in primo grado sia già stata oggetto della fase giudiziaria esauritasi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, avendo travisato le domande svolte, la posizione soggettiva e l'oggetto del giudizio, in quanto i giudici amministrativi non si erano mai occupati della minore remunerazione lamentata dal In particolare, a parere dell'appellante, oggetto di Pt_1
appello è la violazione dei criteri di assegnazione delle risorse del 2015 e non la contestazione di pagina 13 di 21 suddetti criteri, non comprendendosi in base a quali elementi l'ATS abbia graduato gli abbattimenti, né
la percentuale che ha utilizzato per calcolare la somma detratta e ritenuta non dovuta in relazione a prestazioni già effettuate nei confronti di cittadini.
Tale motivo è infondato.
La Corte osserva, in primo luogo, in ordine alla contestazione circa la storicizzazione degli abbattimenti anche ai fini della determinazione del budget, che la sentenza del Consiglio di Stato n.
672/2023 ha definitivamente affermato la piena legittimità degli atti deliberativi regionali che hanno disposto i criteri di finanziamento del budget e le riduzioni per l'anno 2015.
Per quanto concerne, poi, i criteri di calcolo adottati per la determinazione del budget per l'anno 2015,
la Corte ritiene rilevante la relazione contenuta nel prot. n. 68237 del 15.12.2022, depositata nel giudizio di primo grado e non oggetto di specifica e puntuale contestazione (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Cont Contr In particolare, dalla relazione emerge che l'ex (ora aveva dato applicazione alle superiori indicazioni regionali nella definizione dei budget per le prestazioni di ricovero assegnate agli erogatori siti in provincia di Pavia in sede di contrattualizzazione dell'attività per l'anno oggetto di contestazione
(2015), secondo le indicazioni contenute nella DGR 2989/2014 al par 2.3.1 pagg. 29-30 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata) “Area di ricovero…- Finanziato 2014, per le strutture di
diritto privato (garantire di norma a tutti gli erogatori il 100% di quanto finanziato nel
2014)….…..Attività ambulatoriali che precisava che le attività ambulatoriali sono state attribuite sulla
base delle assegnazioni storiche in base alle regole che dettavano di garantire, di norma, a tutti gli
erogatori, il 91% di quanto finanziato nel 2014”.
Cont La somma del contributo assegnato dalla all' per l'anno 2015, su base storica CP_3 CP_3
Cont dell'anno 2014, relativo all'importo assegnato dall' alla , ha rappresentato la Parte_1
pagina 14 di 21 base di calcolo sulla quale è stato applicato, come accaduto dall'anno 2003 in poi, il sistema delle regressioni tariffarie e per l'esattezza:
a) i calcoli di determinazioni delle somme sono stati effettuati sempre su base 100;
Cont b) al 91% del valore finanziato dalla all'ex di Pavia nel rispetto dei criteri sopra indicati, CP_3
Cont l' può aggiungere una quota massima di risorse fino ad arrivare al 97% del valore finanziato
(validato dalla riferito all'anno 2014. CP_3
Cont In tal modo, partendo da una base 100, qualora l' non avesse aggiunto al 91% i 6 punti percentuali,
la somma veniva assegnata su base regionale con regressioni applicate a scaglioni nella misura massima del 30%, se il budget assegnato si poneva tra il 97% ed il 103%, e per una quota pari al 60%,
se il budget raggiungeva una quota tra il 103% ed il 106%.
Si precisa che la quota budget assegnata a ciascun erogatore (qual è la prodotta oltre il Parte_1
106% del budget stesso non era remunerata dalla se non a fronte di una dimostrata ulteriore CP_3
disponibilità di risorse pubbliche, che, nel caso di specie, non si era pacificamente verificata per la
Infatti, all'art. 3 del contratto 2015, sottoscritto dalla (doc. 7 del Controparte_3 Parte_1
Cont fascicolo di primo grado di parte appellata) con l' era stato previsto che il “valore finanziato”
dovesse corrispondere all'importo del validato regionale pubblicato sul portale Scriba (portale regionale all'uopo istituito da per tali finalità). CP_3
In particolare, per i ricoveri resi ai residenti 2014, l'importo inserito nel predetto contratto CP_3
ammontava a € 8.506.327,79 e corrispondeva al valore finanziato dalla Regione alla come Parte_1
erogatole per l'anno 2014 al netto dell'importo delle maggiorazioni tariffarie ex L.R. 7/2010 e delle funzioni non tariffate, come indicato nella tabella che segue:
pagina 15 di 21 Pertanto, € 8.506.327,79 + € 241.292,48 (ex L.R. 7/2010) = € 8.747.620,27 + incremento performance anno 2013 pari ad € 61.026,00 comportava un totale complessivo di € 8.808.646,00 corrispondente all'importo di budget assegnato alla nel contratto anno 2015 e indicato nell'art 3 del Parte_1
contratto per i ricoveri di cittadini residenti in anno 2015 (doc. 7 del fascicolo di primo CP_3
grado di parte appellata).
Per la specialistica ambulatoriale resa ai residenti in riferita all'anno 2015, inoltre, l'importo CP_3
di budget assegnato ammontava al 91% del valore finanziato dalla per l'anno 2014 Controparte_3
pari ad € 2.111.924,75, come risulta dalla tabella sotto riportata:
Pertanto, € 2.111.924,75 al 91 % ammonta a € 1.921.852,00 + ulteriore quota 6% pari ad € 126.715,00
per un totale complessivo di € 2.048.567,00, corrispondente all'importo di budget assegnato alla nel contratto anno 2015 e indicato nell'art. 3 del contratto per la specialistica ambulatoriale Parte_1
di cittadini residenti in [...]anno 2015 (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte CP_3
appellata).
A fronte di tale specifico e puntuale conteggio, non rileva la contestazione svolta da parte appellante in atto di appello, nella quale ha effettuato dei calcoli che non tengono in minimo conto di quanto indicato nella relazione, con la conseguenza che essa deve essere dichiarata inammissibile in quanto generica e priva di alcun riscontro alla luce della documentazione in atti.
3. Oggetto del quinto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che:
“Il tema dell'omesso coinvolgimento nel procedimento amministrativo è poi ulteriormente ripreso nella
comparsa conclusionale. Ora, è tassativamente da escludersi che il T.A.R. abbia ritenuto che fosse da
affidare alla cognizione del G.O. il sindacato sulla scelta della P.A. se applicare o meno il taglio di cui
pagina 16 di 21 trattasi, nel caso in cui questo fosse stato (come afferma l'attrice) “solo eventuale” e subordinato
all'esame, nel contesto di un procedimento amministrativo, della peculiare posizione della struttura
accreditata. In disparte il fatto che da nessuna parte nella motivazione della relativa sentenza è
possibile trarre indicazioni in tale senso e che si tratta evidentemente di doglianze che dovrebbero
essere vagliate dal G.A. nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva (sicché il tema avrebbe dovuto
essere oggetto di “motivi aggiunti” nel procedi mento “a quo”), occorre ribadire che l'ambito
cognitivo di questo giudice è circoscritto alle doglianze contenute nel capo III del 1° ricorso per motivi
aggiunti, laddove non si fa cenno alcuno alla questione di cui sopra, ma, nella sostanza, si contesta la
riduzione del budget del 2015 in relazione agli abbattimenti operati nel 2014, ovvero la
“storicizzazione” della riduzione”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale frainteso la domanda svolta, in quanto la non aveva contestato il meccanismo astratto (la storicizzazione), bensì Parte_1
la specifica e minore remunerazione del 2014, la quale non consisteva in un mero taglio espressione dell'esercizio di un potere amministrativo (provvedimento regionale), ma in un inadempimento dell'ATS e, come tale, non sussumibile nel potere amministrativo, ritenuto sussistente in astratto nelle
DGR analizzate dal TAR e dal Consiglio di Stato.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene non rilevante quanto affermato dall'appellante in ordine a una asserita violazione della
L. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo per la riduzione in peius del budget anno 2015,
essendosi limitata, al riguardo, a richiamare un caso analogo risalente all'anno 2019 con provvedimenti formati a dicembre 2023, con cui la aveva modificato regole in corso d'anno con Controparte_3
l'adozione della DGR concernente il budget 2019, incidendo su diritti contrattuali della appellante,
annullata, in quanto illegittima, dal TAR BA con sentenza n. 79/2022. Si osserva, infatti, che, la fattispecie richiamata è ben diversa e non sovrapponibile a quella oggetto di causa, in cui i giudici pagina 17 di 21 amministrativi hanno, invece, affermato la piena legittimità degli atti amministrativi riferiti all'anno
2015.
4. Oggetto del sesto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che:
“Quanto, infine, al tema dell'esattezza dei calcoli, si rileva che: - l'istanza ex art. 210 c.p.c. avente ad
oggetto “gli atti e/o i provvedimenti comunque denominati, propri o di , di Controparte_3
determinazione e quantificazione dei budget contrattuali” ed “i criteri utilizzati per il calcolo dei tagli,
tenuto conto dell'ampia discrezionalità riconosciuta in proposito e della illegittima pretermissione
dell' dal procedimento amministrativo (se mai è esistito) volto a rideterminare il Parte_1
budget contrattuale ed i relativi tagli” è inammissibile sotto molteplici profili ed, in particolare
(ribadendosi che ove si tratti di sindacare il corretto uso della discrezionalità amministrativa il G.O.
non ha giurisdizione): (i) anzitutto, in quanto i documenti che ne costituiscono oggetto devono essere
specificamente indicati (non soddisfa tale requisito la generica nozione “gli atti e/o i provvedimenti
comunque denominati”), (ii) in secondo luogo in quanto l'ordine di esibizione risponde all'esigenza di
acquisire la prova di un fatto (si ipotizza, l'effettuazione di calcoli erronei) che dev'essere
specificamente dedotto sin dall'atto introduttivo, e ne costituirebbe quindi abuso l'utilizzo a fini
“esplorativi”, ossia al fine di acquisire la conoscenza (e non la prova) del fatto stesso (non affermato
ma solo sospettato) (Cass., 17948/2006) ed, (iii) in terzo luogo, in quanto l'ordine in questione non
può concernere fatti e documenti la cui prova è comunque acquisibile aliunde (v. Cass., 10043/2004;
Cass., 5908/2004) e, nella specie, l'attrice non ha motivato l'ipotetica ragione per la quale, attraverso
l'esercizio del diritto di accesso, non sia riuscito prima della causa ad ottenere detti documenti e,
quindi (come era doveroso), ad articolare puntuali doglianze sin dall'atto introduttivo, richiamandone
le risultanze;
- l'istanza di C.T.U. è parimenti inammissibile per le stesse ragioni di cui sopra: non è
possibile introdurre una causa civile sulla base del generico sospetto dell'erronea effettuazione di
conteggi e, quindi, al fine di farli verificare dal giudice o dal suo ausiliario”.
pagina 18 di 21 Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, essendo state travisate le istanze istruttorie ex art. 210 c.p.c. e di disposizione della CTU. In particolare, a parere dell'appellante,
l'istanza ex art. 210 c.p.c. non è volta a ricercare la prova, come assunto dal tribunale, ma a dare
Contr evidenza del fatto che e non hanno assunto alcun provvedimento di riduzione del budget CP_3
dell'anno 2014, con la conseguenza che l'omesso pagamento delle remunerazioni contrattuali è da configurarsi come mero inadempimento. Secondo l'appellante, inoltre, l'onere della prova d'aver adottato una decisione che ha inciso sui diritti contrattuali, riducendoli, incomberebbe su ATS e non sull' , su cui grava, in tema di inadempimento, solo l'onere di dimostrare la sussistenza Parte_1
del credito e l'esecuzione della prestazione. L'appellante sostiene che l'assenza di tali provvedimenti renderebbe altresì impossibile la loro specifica indicazione, come, invece, richiesto dal tribunale. A
parere dell'appellante, infine, la istanza di CTU rappresenterebbe lo strumento più idoneo per accertare la correttezza dei calcoli eseguiti, visto che la stessa appellata aveva dichiarato di non conoscerli.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del tribunale in ordine all'inammissibilità della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., avendo essa a oggetto atti non individuati né individuabili, in ordine ai quali non vi è nemmeno certezza della loro esistenza. Sul punto, infatti, si osserva, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che l'ordine di esibizione può essere impartito a una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la
controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa
(cfr. Cass. 13072/2003).
È, inoltre, inammissibile anche la istanza di espletamento di una CTU volta ad accertare la correttezza dei calcoli eseguiti, atteso che essa è del tutto generica ed esplorativa, in difetto di una specifica pagina 19 di 21 contestazione in ordine ai conteggi allegati tempestivamente da parte appellata, come indicati al punto che precede.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico della , quale parte Parte_4
soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del suo valore,
applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale, ex
DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
6. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_4
di Pavia delle spese di lite, che liquida in € 9.991,00 per Parte_5
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, IVA e CPA non dovuti;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
del doppio del contributo unificato previsto dal testo Parte_4
unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
pagina 20 di 21 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
pagina 21 di 21