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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32109/2024 promossa da:
COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00778280156), con il patrocinio dell'avv. PEREGO DANIELA, elettivamente domiciliata in VIA BOLLATE, 22 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv.
PEREGO DANIELA
RICORRENTE contro
UE DE LA SA SANNY (C.F. [...]),
DANIELA
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE da ricorso:
1) dichiarare che la convenuta è occupante senza titolo dell'alloggio di cui è causa in conseguenza della sua intervenuta esclusione dalla Cooperativa attrice, o in subordine dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è causa per grave inadempimento della convenuta;
2) condannare conseguentemente la Signora DR De La SA SAnny a rilasciare immediatamente il predetto appartamento n.04/03/615 di due vani più servizi, di mq utili 56,10 ubicato nello stabile sociale sito in Novate Milanese Via XXV Aprile,41 scala F , piano 3° (id. catastali: Foglio 16, Mappale 255,
Sub.15, Rendita 247,90) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 132 riconsegnandoli immediatamente liberi da persone e sgombri da cose alla proprietaria attrice;
3) condannare la Signora DR De La SA SAnny a pagare in favore della Cooperativa attrice la somma di Euro 12.271,01 (Eurododicimiladuecentosettantuno/01) per canoni/indennità di occupazione senza titolo e spese dovuti e non pagati fino al terzo trimestre 2024 incluso, nonché a pagare indennità di occupazione senza titolo e spese maturande fino alla data del rilascio oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole rate al saldo.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre alle spese forfettarie, all'Iva e alla maggiorazione previdenziale.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281decies cpc datato 16.9.2024 la COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA
DI NOVATE MILANESE - SOCIETA' COOPERATIVA adiva il Tribunale di Milano esponendo:
- che nella seduta del 04 dicembre 2013 il CdA della Cooperativa Edificatrice La Benefica di Novate
Milanese S.C.R.L. aveva ammesso UE DE LA SA SANNY quale socia della Cooperativa
(doc.1);
- che, con atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale sottoscritto in data 5.05.2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Desio, in data 10 settembre 2024, al N.1305, Mod. 3, assegnava a UE DE LA SA SANNY l'appartamento n.04/03/615 di due vani più servizi,
di mq utili 56,10 ubicato nello stabile sociale sito in Novate Milanese Via XXV Aprile, 41 scala F , piano
3° (id. catastali: Foglio 16, Mappale 255, Sub.15, Rendita 247,90) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 132 (doc.2);
- che il predetto atto di assegnazione dell'alloggio sociale prevedeva un canone annuo di € 3.653,79, rivalutato annualmente in misura corrispondente al 50% dell'indice Istat del costo della vita, o comunque nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ai sensi dell'art.23 del
Regolamento, oltre Iva come per legge, oltre oneri accessori e servizi generali resi dalla Cooperativa da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate presso la sede della Cooperativa o utilizzando gli strumenti di pagamento dalla stessa indicati, entro e non oltre il quinto giorno dalla scadenza dell'avviso di riscossione;
- che UE DE LA SA SANNY si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni di godimento e delle spese dovute e dunque, in ossequio all'art. 11 lettera c) dello Statuto (doc. 3), in data 11 settembre 2023 il CdA della Cooperativa ne deliberava l'esclusione (doc. 5);
- che, prima della delibera di esclusione, con raccomandata del 30 maggio 2023 (doc.4) rimasta priva di risconto, la socia veniva messa in mora e invitata a regolarizzare la propria posizione;
- che la delibera esclusione, comunicata alla socia con raccomandata del 12 settembre 2023 (doc.6), era divenuta definitiva per mancata impugnazione (doc.7);
- che la resistente risultava morosa nel pagamento di canoni/indennità di occupazione e spese dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024 per complessivi euro 12.271,01 (come da fattura n. 5756/22 rimasta parzialmente insoluta e da fatture rimaste totalmente inevase n.7142/22, n.132/23, n.1558/23, n.2954/23, n.4386/223,
pagina 2 di 6 n.5873/23, n.144/24, n.1631/24 e n. 4565/24, con i relativi cedolini indicanti il dettaglio delle spese addebitate (docc.9/18) al netto della nota di credito (n.3085/24) (doc.19) per conguaglio oneri accessori favorevoli alla socia (doc.8).
Ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva di dichiarare la intervenuta esclusione dalla Cooperativa del convenuto, con conseguente risoluzione del contratto e condanna alla restituzione dell'immobile sopra citato, oltre alla condanna al pagamento della somma di € 12.271,01, per i canoni e le spese di godimento già scaduti, nonché a pagare indennità di occupazione senza titolo e spese maturande fino alla data del rilascio, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole rate al saldo.
All'udienza del 12 dicembre 2024, tenutasi in forma scritta, la parte ricorrente depositava note scritte, precisando l'ammontare della morosità nella misura di € 12.136,01 al quarto trimestre 2024 incluso. Dava atto del versamento, da parte della resistente, dell'importo di euro 1.200,00 a saldo delle fatture n.
5756/22 e n. 7142/22 (doc. 9 e 10 di cui al ricorso) e della fattura n. 132/23 (doc.11 di cui al ricorso) con residuo di euro 645,01, nonché dell'avvenuta emissione della fattura n.6047/24 relativa al quarto trimestre 2024 dell'importo di € 1.865,00, di cui la ricorrente versava il minor importo di euro 800,00, con conseguente residuo di euro 1.065,00.
UE DE LA SA SANNY non si costituiva e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dello stesso, riservandosi per il resto.
A scioglimento della riserva ivi assunta il Giudice rinviava la causa per la discussione e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione della stessa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281sexies cpc all'udienza del
11.2.2025. In detta ultima udienza la ricorrente precisava che la morosità era pari, fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, ad € 13.156,01 per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal primo trimestre 2023 al primo trimestre 2025, avendo nelle more la Cooperativa emesso anche la fattura n.183 del 2025 relativa al primo trimestre 2025 dell'importo di € 1.020,00 rimasta anch'essa insoluta.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si osserva che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, pagina 3 di 6 ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass.
2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Le domande svolte dalla parte ricorrente in questa sede meritano accoglimento, in quanto la stessa ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale sottoscritto in data 5.05.2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Desio, in data 10 settembre 2024, al N.1305, Mod. 3 avente ad oggetto l'appartamento n. 04/03/615 di due vani più servizi, di mq utili 56,10 ubicato nello stabile sociale sito in
Novate Milanese Via XXV Aprile, 41 scala F, piano 3° (id. catastali: Foglio 16, Mappale 255, Sub.15,
Rendita 247,90) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 132 (doc.2).
La ricorrente ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate.
La scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere ed è questo appunto il caso del convenuto contumace.
pagina 4 di 6 Inoltre, il mancato pagamento dei canoni di locazione o comunque, come di quelli in oggetto, conseguenti ad un accordo di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale, costituisce, in ogni caso, di per sé un inadempimento di non scarsa importanza (ex multis Cass.24460/2005).
La ricorrente ha altresì dedotto che UE DE LA SA SANNY non ha riscontrato l'invito a regolarizzare la propria posizione formulato dalla parte ricorrente con raccomandata del 30 maggio
2023 (doc.4).
Considerata la persistente morosità̀, in data 11.09.2023, la ricorrente deliberava l'esclusione del socio dalla Cooperativa. Con raccomandata a/r. del 12.09.2023, ricevuta il 21.9.2023, l'odierna ricorrente comunicava a UE DE LA SA SANNY quanto deliberato (doc.6).
Quest'ultima non forniva alcun riscontro, né provvedeva a rilasciare l'immobile.
Il secondo comma dell'art. 11 dello Statuto (cfr. doc. 3), prevede che “La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura
l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione”. Non risulta che detta opposizione sia stata proposta dalla parte resistente, per cui la delibera è divenuta definitiva.
Alla luce dei motivi sopra esposti, deve prendersi atto della intervenuta esclusione della convenuta dalla Cooperativa e che la stessa non ha più titolo per occupare l'alloggio in questione.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna della resistente a rilasciare il predetto appartamento, riconsegnandolo libero da persone e sgombro da cose alla proprietaria ricorrente.
La parte resistente, non costituendosi nel giudizio, non ha fornito elementi idonei a suffragare la legittimità del proprio comportamento (ad esempio dando prova dell'avvenuta impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione), né ha contestato la debenza delle somme.
È fondata, quindi, la domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo da parte della resistente e va accolta la domanda di condanna alla restituzione del bene a favore della ricorrente.
Merita anche accoglimento la domanda di condanna di della resistente al pagamento, in favore della
COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA'
COOPERATIVA, della somma di € 13.156,01 per la morosità maturata fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal primo trimestre
2023 al primo trimestre 2025, (tenuto conto dei pagamenti effettuati di cui ha dato atto la ricorrente), nonché la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione e spese eventualmente maturande successive al primo trimestre del 2025 fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa al momento della proposizione della domanda e dell'attività svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che UE DE LA SA SANNY occupa senza titolo l'appartamento n.
04/03/615 di due vani più servizi, di mq utili 56,10 ubicato nello stabile sociale sito in Novate Milanese Via
XXV Aprile,41 scala F , piano 3° (id. catastali: Foglio 16, Mappale 255, Sub.15, Rendita 247,90) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 132, stante l'intervenuta esclusione del socio dalla
Cooperativa Edificatrice La Benefica Di Novate Milanese – Società Cooperativa, e, per l'effetto, condanna la stessa a rilasciare il predetto appartamento, nonché la cantina di pertinenza, riconsegnando detti beni liberi da persone e sgombri da cose alla Cooperativa ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 18.4.2025;
-condanna UE DE LA SA SANNY a pagare, in favore della COOPERATIVA
EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE, la somma di euro di euro € 13.156,01 per la morosità maturata fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal primo trimestre 2023 al primo trimestre 2025, (tenuto conto dei pagamenti effettuati di cui ha dato atto la ricorrente), oltre indennità di occupazione e spese maturande successive a tale data fino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al saldo;
-condanna UE DE LA SA SANNY al pagamento, in favore della COOPERATIVA
EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE, delle spese processuali che liquida in € 264 per spese esenti ed € 3000 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32109/2024 promossa da:
COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00778280156), con il patrocinio dell'avv. PEREGO DANIELA, elettivamente domiciliata in VIA BOLLATE, 22 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv.
PEREGO DANIELA
RICORRENTE contro
UE DE LA SA SANNY (C.F. [...]),
DANIELA
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE da ricorso:
1) dichiarare che la convenuta è occupante senza titolo dell'alloggio di cui è causa in conseguenza della sua intervenuta esclusione dalla Cooperativa attrice, o in subordine dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è causa per grave inadempimento della convenuta;
2) condannare conseguentemente la Signora DR De La SA SAnny a rilasciare immediatamente il predetto appartamento n.04/03/615 di due vani più servizi, di mq utili 56,10 ubicato nello stabile sociale sito in Novate Milanese Via XXV Aprile,41 scala F , piano 3° (id. catastali: Foglio 16, Mappale 255,
Sub.15, Rendita 247,90) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 132 riconsegnandoli immediatamente liberi da persone e sgombri da cose alla proprietaria attrice;
3) condannare la Signora DR De La SA SAnny a pagare in favore della Cooperativa attrice la somma di Euro 12.271,01 (Eurododicimiladuecentosettantuno/01) per canoni/indennità di occupazione senza titolo e spese dovuti e non pagati fino al terzo trimestre 2024 incluso, nonché a pagare indennità di occupazione senza titolo e spese maturande fino alla data del rilascio oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole rate al saldo.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre alle spese forfettarie, all'Iva e alla maggiorazione previdenziale.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281decies cpc datato 16.9.2024 la COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA
DI NOVATE MILANESE - SOCIETA' COOPERATIVA adiva il Tribunale di Milano esponendo:
- che nella seduta del 04 dicembre 2013 il CdA della Cooperativa Edificatrice La Benefica di Novate
Milanese S.C.R.L. aveva ammesso UE DE LA SA SANNY quale socia della Cooperativa
(doc.1);
- che, con atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale sottoscritto in data 5.05.2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Desio, in data 10 settembre 2024, al N.1305, Mod. 3, assegnava a UE DE LA SA SANNY l'appartamento n.04/03/615 di due vani più servizi,
di mq utili 56,10 ubicato nello stabile sociale sito in Novate Milanese Via XXV Aprile, 41 scala F , piano
3° (id. catastali: Foglio 16, Mappale 255, Sub.15, Rendita 247,90) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 132 (doc.2);
- che il predetto atto di assegnazione dell'alloggio sociale prevedeva un canone annuo di € 3.653,79, rivalutato annualmente in misura corrispondente al 50% dell'indice Istat del costo della vita, o comunque nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ai sensi dell'art.23 del
Regolamento, oltre Iva come per legge, oltre oneri accessori e servizi generali resi dalla Cooperativa da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate presso la sede della Cooperativa o utilizzando gli strumenti di pagamento dalla stessa indicati, entro e non oltre il quinto giorno dalla scadenza dell'avviso di riscossione;
- che UE DE LA SA SANNY si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni di godimento e delle spese dovute e dunque, in ossequio all'art. 11 lettera c) dello Statuto (doc. 3), in data 11 settembre 2023 il CdA della Cooperativa ne deliberava l'esclusione (doc. 5);
- che, prima della delibera di esclusione, con raccomandata del 30 maggio 2023 (doc.4) rimasta priva di risconto, la socia veniva messa in mora e invitata a regolarizzare la propria posizione;
- che la delibera esclusione, comunicata alla socia con raccomandata del 12 settembre 2023 (doc.6), era divenuta definitiva per mancata impugnazione (doc.7);
- che la resistente risultava morosa nel pagamento di canoni/indennità di occupazione e spese dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024 per complessivi euro 12.271,01 (come da fattura n. 5756/22 rimasta parzialmente insoluta e da fatture rimaste totalmente inevase n.7142/22, n.132/23, n.1558/23, n.2954/23, n.4386/223,
pagina 2 di 6 n.5873/23, n.144/24, n.1631/24 e n. 4565/24, con i relativi cedolini indicanti il dettaglio delle spese addebitate (docc.9/18) al netto della nota di credito (n.3085/24) (doc.19) per conguaglio oneri accessori favorevoli alla socia (doc.8).
Ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva di dichiarare la intervenuta esclusione dalla Cooperativa del convenuto, con conseguente risoluzione del contratto e condanna alla restituzione dell'immobile sopra citato, oltre alla condanna al pagamento della somma di € 12.271,01, per i canoni e le spese di godimento già scaduti, nonché a pagare indennità di occupazione senza titolo e spese maturande fino alla data del rilascio, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole rate al saldo.
All'udienza del 12 dicembre 2024, tenutasi in forma scritta, la parte ricorrente depositava note scritte, precisando l'ammontare della morosità nella misura di € 12.136,01 al quarto trimestre 2024 incluso. Dava atto del versamento, da parte della resistente, dell'importo di euro 1.200,00 a saldo delle fatture n.
5756/22 e n. 7142/22 (doc. 9 e 10 di cui al ricorso) e della fattura n. 132/23 (doc.11 di cui al ricorso) con residuo di euro 645,01, nonché dell'avvenuta emissione della fattura n.6047/24 relativa al quarto trimestre 2024 dell'importo di € 1.865,00, di cui la ricorrente versava il minor importo di euro 800,00, con conseguente residuo di euro 1.065,00.
UE DE LA SA SANNY non si costituiva e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dello stesso, riservandosi per il resto.
A scioglimento della riserva ivi assunta il Giudice rinviava la causa per la discussione e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione della stessa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281sexies cpc all'udienza del
11.2.2025. In detta ultima udienza la ricorrente precisava che la morosità era pari, fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, ad € 13.156,01 per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal primo trimestre 2023 al primo trimestre 2025, avendo nelle more la Cooperativa emesso anche la fattura n.183 del 2025 relativa al primo trimestre 2025 dell'importo di € 1.020,00 rimasta anch'essa insoluta.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si osserva che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, pagina 3 di 6 ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass.
2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Le domande svolte dalla parte ricorrente in questa sede meritano accoglimento, in quanto la stessa ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale sottoscritto in data 5.05.2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Desio, in data 10 settembre 2024, al N.1305, Mod. 3 avente ad oggetto l'appartamento n. 04/03/615 di due vani più servizi, di mq utili 56,10 ubicato nello stabile sociale sito in
Novate Milanese Via XXV Aprile, 41 scala F, piano 3° (id. catastali: Foglio 16, Mappale 255, Sub.15,
Rendita 247,90) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 132 (doc.2).
La ricorrente ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate.
La scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere ed è questo appunto il caso del convenuto contumace.
pagina 4 di 6 Inoltre, il mancato pagamento dei canoni di locazione o comunque, come di quelli in oggetto, conseguenti ad un accordo di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale, costituisce, in ogni caso, di per sé un inadempimento di non scarsa importanza (ex multis Cass.24460/2005).
La ricorrente ha altresì dedotto che UE DE LA SA SANNY non ha riscontrato l'invito a regolarizzare la propria posizione formulato dalla parte ricorrente con raccomandata del 30 maggio
2023 (doc.4).
Considerata la persistente morosità̀, in data 11.09.2023, la ricorrente deliberava l'esclusione del socio dalla Cooperativa. Con raccomandata a/r. del 12.09.2023, ricevuta il 21.9.2023, l'odierna ricorrente comunicava a UE DE LA SA SANNY quanto deliberato (doc.6).
Quest'ultima non forniva alcun riscontro, né provvedeva a rilasciare l'immobile.
Il secondo comma dell'art. 11 dello Statuto (cfr. doc. 3), prevede che “La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura
l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione”. Non risulta che detta opposizione sia stata proposta dalla parte resistente, per cui la delibera è divenuta definitiva.
Alla luce dei motivi sopra esposti, deve prendersi atto della intervenuta esclusione della convenuta dalla Cooperativa e che la stessa non ha più titolo per occupare l'alloggio in questione.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna della resistente a rilasciare il predetto appartamento, riconsegnandolo libero da persone e sgombro da cose alla proprietaria ricorrente.
La parte resistente, non costituendosi nel giudizio, non ha fornito elementi idonei a suffragare la legittimità del proprio comportamento (ad esempio dando prova dell'avvenuta impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione), né ha contestato la debenza delle somme.
È fondata, quindi, la domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo da parte della resistente e va accolta la domanda di condanna alla restituzione del bene a favore della ricorrente.
Merita anche accoglimento la domanda di condanna di della resistente al pagamento, in favore della
COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA'
COOPERATIVA, della somma di € 13.156,01 per la morosità maturata fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal primo trimestre
2023 al primo trimestre 2025, (tenuto conto dei pagamenti effettuati di cui ha dato atto la ricorrente), nonché la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione e spese eventualmente maturande successive al primo trimestre del 2025 fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa al momento della proposizione della domanda e dell'attività svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che UE DE LA SA SANNY occupa senza titolo l'appartamento n.
04/03/615 di due vani più servizi, di mq utili 56,10 ubicato nello stabile sociale sito in Novate Milanese Via
XXV Aprile,41 scala F , piano 3° (id. catastali: Foglio 16, Mappale 255, Sub.15, Rendita 247,90) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 132, stante l'intervenuta esclusione del socio dalla
Cooperativa Edificatrice La Benefica Di Novate Milanese – Società Cooperativa, e, per l'effetto, condanna la stessa a rilasciare il predetto appartamento, nonché la cantina di pertinenza, riconsegnando detti beni liberi da persone e sgombri da cose alla Cooperativa ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 18.4.2025;
-condanna UE DE LA SA SANNY a pagare, in favore della COOPERATIVA
EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE, la somma di euro di euro € 13.156,01 per la morosità maturata fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal primo trimestre 2023 al primo trimestre 2025, (tenuto conto dei pagamenti effettuati di cui ha dato atto la ricorrente), oltre indennità di occupazione e spese maturande successive a tale data fino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al saldo;
-condanna UE DE LA SA SANNY al pagamento, in favore della COOPERATIVA
EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE, delle spese processuali che liquida in € 264 per spese esenti ed € 3000 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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