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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 1926/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1926/2021, avente ad oggetto: “RISARCIMENTO DEI DANNI”;
TRA
in persona Parte_1 del Curatore della Liquidazione Giudiziale, nominato con sentenza n. 13 del 22.07.2024 del Tribunale di NI (subentrata il 04.10.2024 a in persona del l.r.p.t., con sede Parte_1 legale in NI, Via Calderaro nn. 16/18 (P.IVA ), rappresentata e difesa, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla citazione, dall'Avv. Giovanni Puntarello (C.F.: ) e dall'Avv. Sabrina Causa (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dei suddetti C.F._2 procuratori), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione, dall'Avv. Francesco Costa (C.F.: C.F._3 e dall'Avv. Fabio Giorgio (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso gli C.F._4 indirizzi PEC dei predetti difensori;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in , Controparte_1 CP_1
Piazza Salimbeni n. 3 (C.F. n. , P. IVA Gruppo IVA MPS , rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3 e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Prof. Umberto Morera (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Largo C.F._5
Giuseppe Toniolo n.6;
PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 21.12.2021, e depositato in pari data, in persona del l.r.p.t., agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., domandando nei suoi Controparte_1 confronti, previo accertamento dell'illegittimità “del protesto elevato in data 3.09.2020 sulla cambiale n. 8611666496.57, domiciliata presso la Filiale di NI della
[...]
emessa in data 30/03/2020 in favore di con Controparte_1 Parte_2 scadenza 30/07/2020 e dall'importo di € 2.947,00”, e dell'imputabilità di tale protesto a fatto e colpa
1 esclusivi della convenuta, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di tale protesto, per come descritti in parte motiva dell'atto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2.1. Premetteva parte attrice anzitutto che, essendo una società operante nel settore della pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio, ed avendo assunto (il 16.07.2019) in affitto un ramo di azienda del mediante il quale aveva Controparte_2 partecipato (come da dichiarazione di intenti del 05.11.2018), insieme alla ed in Parte_3 funzione della costituzione di una R.T.I., alla gara di appalto pubblico bandita dalla competente amministrazione sanitaria appaltante per l'appalto di pulizia e sanificazione di strutture afferenti alla
, era risultata aggiudicataria (giusta Determina n. 2397 del 28.09.2020) Parte_4 dell'appalto predetto (insieme alla società partner). Da cui venne stipulato contratto di costituzione di R.T.I. con un riparto di quote al 51% (con ruolo di mandataria) per la e al 49% Parte_3
(con ruolo di mandante) per la società attrice. Successivamente, la stazione appaltante intimò al R.T.I. di presentare entro il 30.11.2020 polizza fideiussoria ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 per il 10% del valore dell'appalto (di valore complessivo pari ad € 112.671.548,96 per una durata esaennale prorogabile di altri due anni, per cui il valore della fideiussione, al lordo del ribasso d'asta, era stimato in € 8.555.931,22), a pena di esclusione dall'appalto stesso.
1.2.2. A questo punto, le società del R.T.I., nel ricercare il fideiussore, trovavano sempre opposto diniego, in quanto era emerso che la società attrice aveva subito una levata di protesto. Operate le ricerche del caso, la società attrice venne a conoscenza che il suddetto protesto era stato disposto sulla cambiale n. 8611666496.57, domiciliata presso la filiale di NI della CP_1 [...]
emessa in data 30.03.2020 in favore di con Controparte_1 Parte_2 scadenza 30.07.2020 e dall'importo di € 2.947,00. Dunque, affermava parte attrice che, subito prima della scadenza per il pagamento, in data 28.07.2020, in quanto la predetta cambiale non era ancora stata addebitata sul conto della società, l'amministratrice del tempo (Dott.ssa ) si era Testimone_1 recata con alcuni dipendenti in filiale per chiedere chiarimenti. Al che sarebbe stata informata dal dipendente della banca Dott. che l'effetto cambiario non era ancora giunto in banca, Persona_1 ma che (in ciò unitamente ad altro dipendente della banca, Dott. non c'era nulla Persona_2 da preoccuparsi in quanto il conto corrente acceso presso la banca era ben capiente. Il giorno della scadenza, verificando che la situazione non era cambiata, l'amministratrice prendeva contatto nuovamente con i suddetti funzionari, che confermavano che l'effetto non fosse giunto in banca. Al che, il giorno successivo, 31.07.2020, ella provvedeva ad effettuare un bonifico alla società fornitrice.
Solo che in data 03.09.2020 veniva levato protesto, con conseguente segnalazione in CC.II.AA., nonché nelle banche dati utilizzate per censire il merito creditizio.
1.2.3. Data questa situazione, la società partner dell'R.T.I. accettò di anticipare di proprio l'intero importo della garanzia, ma impose alla società attrice una riduzione allo 0,01% della quota di partecipazione al raggruppamento, almeno finché quest'ultima non avesse trovato modo di fornire garanzia pari al 49% dell'importo richiesto, concedendole un termine di tolleranza per effettuare il reperimento necessario. Modifica della composizione dell'R.T.I. che fu formalizzata in data 29.11.2020, e fu seguita, in data 01.12.2020, dalla sottoscrizione del contratto di appalto.
1.2.4. Successivamente, risultavano però vani i tentativi della società attrice di reperire un fideiussore.
Ella si rivolse altresì allo scopo alla stessa banca convenuta in data 13.01.2021 (contemporaneamente intimandola in mora per il caso di mancato esito positivo della richiesta, per il risarcimento dei danni), che in data 29.01.2021 forniva però un riscontro negativo. In seguito, la società partner nella R.T.I., in quanto era trascorso infruttuosamente il tempo concesso, domandava alla stazione appaltante di formalizzare la definitivizzazione del nuovo riparto di quote del raggruppamento. Rispetto alla cui iniziativa la società attrice introduceva un procedimento cautelare d'urgenza innanzi al Tribunale di
2 RI per ottenere il ripristino della propria quota al 49%, nelle more del quale l'Amministrazione accettava la cristallizzazione del nuovo stato di fatto, e all'esito del quale il ricorso veniva rigettato.
1.3.1. Pertanto, parte attrice:
a) anzitutto lamentava l'illegittimità del protesto e la responsabilità della banca convenuta, in quanto anzitutto affermava che la cambiale fosse domiciliata presso la convenuta (ex art. 4 L. Camb.) e dunque non sarebbe stato necessario impartire uno specifico ordine di pagamento, che sarebbe stato automatico, tenuto anche conto della notevole capienza (pari a € 107.798,95 al giorno della scadenza) del conto corrente acceso presso la banca;
b) in secondo luogo, contestava quanto dichiarato dalla banca convenuta, riguardo ai fatti del 28.07.2020 (in quanto la banca negava che in quella data si fosse recata in filiale l'amministratrice e avesse interloquito con dei suoi dipendenti, nei termini spiegati sopra);
c) in terzo luogo, si doleva della condotta negligente ed inerte della banca convenuta, che, nonostante fosse stato disposto bonifico in favore del fornitore in data 31.07.2020 (ultimo giorno utile, ossia il giorno successivo alla scadenza della cambiale per il pagamento), non si sarebbe attivata per impedire la levata del protesto, e nemmeno ne avesse notiziato immediatamente l'attrice, in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (ex art. 1175 c.c.);
1.3.2. Pertanto, imputando alla banca convenuta il mancato reperimento della fideiussione necessaria, con conseguente necessità di accettazione (al fine di non perdere l'appalto da parte del R.T.I.) di una riduzione di quota nel R.T.I. ad una percentuale tendente a zero (0,01% rispetto all'originario 49%), e tenuto anche conto del pregiudizio curriculare e all'immagine e reputazione commerciale patito, domandava alla parte convenuta il risarcimento di danni:
a) corrispondenti alla quota di commessa perduta, e dunque al 49% del valore dell'intero appalto (dunque € 57.273.308,50); b) in subordine, corrispondenti agli utili sarebbero stati conseguiti eseguendo il 49% delle lavorazioni appaltate, stimati forfettariamente al 10% del predetto importo (dunque € 5.727.330,85); c) curriculari, derivanti dalla mancata esecuzione dell'appalto, stimati al 5% del predetto importo (dunque € 2.863.665,42), o in subordine in via equitativa;
d) da lesione all'immagine e reputazione commerciale, da stimarsi in via equitativa.
2.1. Costituitasi in giudizio, la banca convenuta anzitutto negava quanto affermato da parte attrice in ordine all'incontro asseritamente avvenuto negli ultimi giorni di luglio 2020 tra rappresentanti della prima e funzionari di banca presso la filiale, affermando altresì che nel periodo indicato il dipendente sarebbe stato in ferie. Affermava altresì che comunque ciò non doveva sorprendere, in quanto Per_1 tradizionalmente i rapporti con la società attrice erano tenuti tramite i canali e servizi digitali online.
Dunque, affermava la banca convenuta di avere tempestivamente (in data 06.07.2020) comunicato, sia con spedizione cartacea in sede sia con segnalazione informatica su portale telematico, adeguato avviso di scadenza effetti con protesto, recante tutte le avvertenze utili per il pagamento, a seguito della quale la società cliente avrebbe dovuto attivarsi, affermandosi da parte della banca convenuta che, in mancanza di un ordine impartito (secondo una tripla modalità alternativa: compilazione cartacea, incontro in filiale, compilazione informativa), ella non avrebbe potuto autonomamente assumere alcuna iniziativa in ordine al pagamento della cambiale. Ma la società attrice nulla fece.
Contestava altresì che fosse stato fatto il bonifico del 31.07.2020. Con conseguente piena legittimità della levata di protesto.
3 2.2.1. Ciò detto, in relazione al nesso causale con i pretesi danni lamentati, evidenziava come in ogni caso essi non fossero imputabili alla banca, in quanto comunque, tempistiche alla mano, la società attrice avrebbe avuto tempo e modo per ottenere tempestivamente una fideiussione prima della definitivizzazione del nuovo assetto di quote del R.T.I., in quanto la società partner del raggruppamento le aveva dato tempo fino al 28.02.2021 per regolarizzare la sua posizione, ed in effetti a fine dicembre 2020 ella già avrebbe ottenuto la cancellazione dell'iscrizione del protesto. Con la conseguenza che avrebbe potuto contare su circa due mesi di tempo per reperire una fideiussione, a maggior ragione tenuto conto che il 18.01.2021 sarebbe stata proprio la società partner ad averle trovato una compagnia assicurativa disponibile, ma la società attrice aveva rifiutato la proposta. Ed ancora, evidenziava che (in base agli atti del procedimento cautelare svoltosi innanzi al
Tribunale di RI) ulteriore elemento causale che indusse la partner ad accelerare sulla formalizzazione definitiva del nuovo riparto di quote sarebbe stata una condotta scorretta della stessa società attrice nell'assunzione del personale, con molteplici violazioni delle regole stabilite in appalto.
2.2.2. In ordine al rifiuto della stessa banca convenuta a concedere la suddetta fideiussione, ravvisava che la suddetta determinazione non fosse automatica, ma subordinata a notevoli margini di discrezionalità, in ragione della valutazione del c.d. merito creditizio, che nel caso di specie fu giudicato negativamente, in ragione delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto, a monte, la Idea
Servizi Integrati s.r.l., e a valle la società attrice quale società beneficiaria di scissione, colpite entrambe da provvedimenti di sequestro finalizzati a confisca rispettivamente in date 11.11.2019 e nel mese di settembre 2021. Con conseguente revoca, in data 04.10.2021, da parte della banca convenuta, di tutti gli affidamenti in favore dell'attrice.
2.2.3. In ordine alle voci di danno lamentate, le contestava, sia per insufficiente prova delle medesime, sia per il loro carattere eccessivo.
2.2.4. Infine, lamentava il mancato esperimento della procedura di mediazione.
2.2.5. Pertanto, domandava, previamente, dichiararsi l'improcedibilità, e nel merito il rigetto delle domande attoree (o in subordine una declaratoria di assenza di danno risarcibile ex art. 1227 comma
2 c.c., o in ulteriore subordine la riduzione di esso per il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c.). Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prove testimoniali e confronto tra testimoni, mentre venivano rigettate istanze di ordine di esibizione degli atti del fascicolo cautelare del Tribunale di RI e di CTU informatica sul tempestivo inserimento nel portale informativo dell'avviso relativo alla cambiale per cui è causa.
4. Rinviata la causa per precisazione delle conclusioni con ordinanza del 21.04.2024, con comparsa di costituzione del 04.10.2024 subentrava alla società attrice (dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza n. 13 del 22.07.2024, e previa autorizzazione del G.D. del 20.09.2024), la curatela della suddetta liquidazione, che faceva proprie tutte le conclusioni della società in bonis.
5. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 09.10.2024. Quindi, con ordinanza del 10.10.2024, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c. (con riduzione del termine per conclusionali a 55 giorni), che venivano a scadere in data 24.12.2024.
§§§
4 1. Il presente giudizio prende le mosse da una domanda risarcitoria che parte attrice propone nei confronti della parte convenuta, imputandole di non aver provveduto al pagamento di una cambiale nei termini in cui il prenditore si fosse presentato al pagamento, con conseguente levata di protesto, nonché in effetti di non essersi attivata per impedire tale evento una volta effettuato il pagamento. Ciò che è asseritamente configurato quale causa del grave pregiudizio derivante dall'impossibilità di trovare un fideiussore per onorare la garanzia richiesta dall'appalto che la stessa parte attrice aveva ottenuto in R.T.I. con una società partner, da cui sarebbe derivato il sostanziale azzeramento della quota di partecipazione al raggruppamento, e dunque dei ricavi derivanti dal predetto appalto.
2. Preliminarmente, e in poche righe, a conferma ed esplicitazione di quanto contenuto nell'ordinanza del 16.06.2022 sul punto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta per mancato esperimento della mediazione (cfr. par. 6 della comparsa di risposta), in quanto (a parte la genericità della stessa, ma si tratta di profilo rilevabile d'ufficio), sebbene sotteso al rapporto tra le parti vi sia certamente un rapporto bancario, la controversia non verte su contratti bancari, ma si tratta semplicemente di un'ordinaria azione di risarcimento del danno derivante da asseriti inadempimenti della banca domiciliataria di una cambiale. Ciò che prescinde in sé dal rapporto di tipo bancario e dal carattere bancario del domiciliatario (cfr. ad esempio, in materia di assegni, ma con principio generalizzabile: Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9204 del 20/05/2020 (Rv. 657736 - 01)).
3.1. Nell'analisi del caso, ed in relazione al fatto imputato a parte convenuta, è anzitutto necessario partire dai dati non contestati e chiaramente documentati dalle parti. In questo senso, è pacifico tra le parti che:
a) la cambiale (vaglia cambiario) su cui si incentra la controversia è la n. 8611666496.7, emessa dalla società attrice in data 30.03.2020 in favore di con scadenza al Parte_2
30.07.2020, per un importo di € 2.497,00 (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta);
b) la cambiale predetta era domiciliata presso la filiale di NI della Controparte_1
(cfr. in basso a sinistra sulla cambiale il riempimento del riquadro sulla domiciliazione),
[...] così come, alla data prevista per il pagamento, la società attrice aveva presso la banca convenuta un conto corrente con saldo attivo di una somma capiente rispetto al suo pagamento (cfr. par.
3.11 della comparsa di risposta, in cui parte convenuta non contesta tale ultimo profilo, dicendo semplicemente
“a prescindere dalla provvista giacente sul conto corrente della Società attrice.”; e poi l'all. 12 alla Contr citazione, recante nota di del 26.11.2020, mai disconosciuta da parte convenuta, in cui si legge alle ultime righe che la banca comunicava al cliente che alla data della scadenza (30.07.2020) si aveva un saldo positivo di € 107.798,95, ed ancora più alla data della levata del protesto (03.09.2020), con saldo positivo di € 241.686,15));
c) parte convenuta non ha provveduto al pagamento della predetta cambiale (cfr. par.
3.6 della comparsa di risposta, in cui si giustifica tale mancato pagamento per mancanza di istruzioni ad opera della cliente, senza le quali la banca non avrebbe potuto operare in autonomia, ma su questo profilo cfr. diffusamente infra nei sottoparagrafi successivi);
d) come conseguenza di ciò (cfr. pag. 12 della comparsa di risposta, in cui si considera tale effetto come inevitabile e dovuto per legge), veniva levato in data 03.09.2020 protesto cambiario (cfr. sempre lo stesso allegato, che indica in allungamento un protesto per mancato pagamento), in quanto il domiciliatario non pagava per “mancanza di istruzioni”.
3.2.1. Ciò premesso come pacifico, in diritto la nozione di “cambiale domiciliata” trae fondamento dall'art. 4 della Legge Cambiaria (R.D. 1669 del 05.12.1933), per il quale “La cambiale può essere
5 pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo. Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà, fatto dal terzo.”
3.2.2. Sull'argomento, controverso tra le parti è se la società attrice avesse, in relazione alla cambiale sopra considerata, conferito o meno mandato di pagamento alla banca convenuta, in quanto quest'ultima (come reso palese da quanto evidenziato poco sopra al par.
3.1. lett. c)) giustifica il mancato pagamento per mancanza di istruzioni al riguardo. In materia, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
22960 del 31/10/2007 (Rv. 600635 - 01) ha posto un importante arresto sulla prova del mandato di pagamento in caso di cambiale domiciliata, in quanto ha affermato che (grassetto aggiunto) “In tema di prova dell'esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l'istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell'art. 4 Legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provvista da parte del cliente, mentre è ininfluente l'eventuale falsità della sottoscrizione sui titoli da parte dell'obbligato cambiario, perché il contratto bancario è negozio autonomo e l'istituto di credito mandatario è terzo rispetto all'obbligazione cartolare.” (cfr. sulla correlazione insita tra domiciliazione e mandato di pagamento anche la successiva Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 91 del 04/01/2017, in motivazione, par. 2.3, in cui si parla di “…mandato di pagamento insito nella domiciliazione della cambiale presso la banca…”, inciso successivamente richiamato, più di recente, anche da C. App. Napoli, 8^ Sez. Civ., Sentenza n. 369 del 01.02.2022, pag. 18). In altre parole, la posizione che si trae dalla giurisprudenza di legittimità, a cui si intende in questa sede dare seguito, è quella per la quale la domiciliazione della cambiale, unitamente alla predisposizione della provvista per il pagamento, pone di base quantomeno certamente una presunzione del mandato di pagamento conferito al domiciliatario. Con la conseguenza che, in presenza di tali due presupposti, l'onere della prova sarà ribaltato, nel senso che dovrà essere il domiciliatario a provare che il mandato di pagamento non vi fosse. Presupposti che certamente sussistono nel caso di specie, come indicato al precedente par.
3.1. lett. b).
3.3. A questo punto, occorre allora vagliare se la banca convenuta abbia o meno assolto a tale onere probatorio.
3.3.1. In ordine a quanto si riscontra dai documenti prodotti, sul punto si può osservare quanto segue.
a) Non si può inferire nulla dall'all. 4 alla comparsa di risposta, recante un “avviso di scadenza effetti con protesto” regolarmente compilato dall'amministratore della società attrice, in quanto (come reso evidente dal documento e come ammesso dalla stessa banca convenuta), trattasi di un avviso di epoca ben successiva alla vicenda per cui è causa (marzo 2022) e compilato dall'attuale (al tempo della domanda) amministratore della società attrice. Mentre non sono stati prodotti analoghi documenti di epoca anteriore o coeva a quella rilevante. Ciò che certamente non consente di operare alcun ragionamento presuntivo forte sulla modalità di pagamento degli effetti cambiari, in quanto si pretenderebbe di trarre da un dato certo successivo un dato incerto del passato (e non il viceversa, che sarebbe certamente molto più convincente).
b) Sul documento di cui all'all. 13 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta, recante scrittura con cui la parte attrice il 18.10.2018 (in funzione dell'acquisto del prodotto “MPS MIO BUSINESS” con la banca convenuta, in quanto poi questa data viene richiamata alla prima pagina dal documento di cui all'all. 15, recante le relative condizioni contrattuali), nell'autorizzare la banca convenuta a lavorare gli ordini di addebito sul conto corrente, dichiarava che “NON ACCETTA ALCUN ADDEBITO SDD B2B”, anch'esso non è risolutivo. Infatti, come correttamente argomenta parte attrice nella sua terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., tale
6 esclusione riguarda solo una categoria degli addebiti diretti su conto corrente bancario (SDD B2B, cioè quelli non rimborsabili, riservati ai pagatori qualificabili come soggetti diversi dai consumatori o qualificabili come microimprese), a fronte invece dell'altra categoria ( ossia quelli CP_3 rimborsabili, ed utilizzabili rispetto all'universalità dei soggetti pagatori). Con una esclusione che correttamente si rapporta ulteriormente in tal senso se si guarda all'art. 3 della Parte 4 della Sezione
“Servizio di Pagamento” delle condizioni giuridiche sottoscritte dalle parti (cfr. pag. 37 del citato all. 15), in cui si afferma che di base tale ultima modalità di addebito è consentita in via generale, salve specifiche esclusioni (che nel caso di specie, per questa categoria, mancano) operate con sottoscrizione di apposito modulo. E che ulteriormente si rafforza dalla presenza, analiticamente segnalata da parte attrice (cfr. estratto conto ex all. 14 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. di parte convenuta), di plurimi addebiti SDD negli ultimi mesi del 2020 (che dunque non possono che essere pag. 2, addebito SDD del 01.09.2020 a favore di pag. 3, CP_3 Parte_5 addebito SDD del 01.10.2020 a favore di pag. 3, addebito SDD del Controparte_4
02.10.2020 a favore di pag. 3, addebito del 07.10.2020 a favore di . Con Parte_5 Controparte_5 la conseguenza che, peraltro non avendo parte convenuta poi ulteriormente replicato in ordine a questo specifico punto, anche questo dato risulta non risolutivo, in quanto comunque una vasta categoria di addebiti su conto corrente bancario era consentita.
c) Parte convenuta invoca il citato all. 14 per argomentare (cfr. pag. 5 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) che “a seguito dei fatti occorsi (verosimilmente appresa la corretta modalità operativa), ha sempre effettuato il pagamento degli Effetti con scadenza successiva al Parte_1
30 luglio 2020 e fino al 30 agosto 2021 mediante il Paschi Azienda Online (salvo quello con scadenza al 30 settembre 2020).”, precisando che “per una più agevole lettura, che gli Effetti pagati in Filiale sono preceduti dal Codice “09581”, mentre quelli pagati mediante Paschi Azienda Online presentano il riferimento operazione con “020” iniziale”. Solo che, anzitutto ancora una volta si fa riferimento esplicitamente a vicende successive rispetto a quella per cui è causa, ed in ogni caso non risultano elementi obiettivi in base ai quali riscontrare la corrispondenza dei codici enunciata dalla parte come riferibili rispettivamente alle operazioni rispettivamente in filiale ed operazioni informatizzate.
d) Ancora, parte convenuta produce all'all. 17 della sua terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (pag. 4) i fogli informativi del “INTERNET CORPORATEBANKING PASKEY AZIENDAONLINE relativi all'anno 2020”, che recherebbero indicazione che “il pagamento della “distinti avvisi di scadenza effetti” rientra (ovviamente) fra le attività ricomprese nei servizi informatici messi a disposizione dalla . Preliminarmente, a monte sul piano processuale, si ritiene che il suddetto CP_1 documento non sia valutabile in quanto funzionale alla prova diretta (e non alla prova contraria), poiché non è propedeutico ad una controprova rispetto a prove prodotte dall'attrice, bensì è strumentale alla posizione assunta sin dall'origine dalla parte convenuta (in sostanza, dunque, trattasi di documento per natura e funzione non dissimile da quelli correttamente e tempestivamente depositati entro la barriera preclusiva delle prove dirette ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). In ogni caso, anche a valutarla, non ha una valenza in sé probatoria in senso contrario alla sussistenza di un mandato di pagamento diretto nel caso di specie, in quanto (a parte che la banca convenuta non indica specificamente nell'atto l'inciso rilevante menzionato ai nostri fini) descrive semplicemente le modalità di funzionamento del servizio di pagamento online, oltre a non apparire sottoscritta (a differenza degli altri documenti) da alcuno.
3.3.2. Volendo menzionare anche le prove orali svolte, afferma in generale questo giudice che lo svolgimento delle stesse è stato particolarmente sofferto, in quanto i testimoni ammessi hanno reso innanzi al G.O.P. delegato dichiarazioni contrastanti sia sull'asserito incontro di fine luglio 2020 in
7 filiale, sia sulla modalità di lavorazione e pagamento delle cambiali nel 2020 (cfr. verbale d'udienza del 19.05.2023). Tant'è che questo giudice disponeva confronto su tali punti (cfr. ordinanza del
15.07.2023), svoltosi sempre innanzi al G.O.P. in data 23.10.2023 in maniera non risolutiva (i testimoni confermavano integralmente le loro opposte versioni), tanto da rendere necessario un nuovo confronto disposto da questo giudice innanzi a sé (ordinanza del 27.12.2023). Nuovo confronto poi non svoltosi per la sopravvenuta morte del teste (unico teste ammesso per parte Testimone_2 attrice), e dell'impossibilità di una sua surrogazione con altro teste non indicato in precedenza (e comunque essendosi trattato della stessa , vale a dire colei che assumeva la carica Testimone_3 di amministratrice del tempo e direttamente coinvolta nell'affermato incontro della fine di luglio 2020 con i dipendenti della banca), e comunque essendo l'operazione in sé proposta dalla parte che la chiedeva illogica visto che si sarebbe avuto un teste diverso che avrebbe dovuto chiarire quanto affermato da altra persona ormai deceduta (cfr. ordinanza del 21.04.2024, la cui motivazione si ribadisce integralmente in questa sede). E a parte ogni considerazione sull'attendibilità (sebbene non si ponga un problema di incapacità) intrinseca del narrato ad opera, rispettivamente: del padre dell'amministratrice del tempo, a sua volta amministratore della società scissa da cui la società attrice era sorta (ossia la Idea Servizi Integrati s.r.l., cfr. atto di scissione in all. 8 alla comparsa di risposta); nonché dei due dipendenti di filiale della banca, che in relazione al suddetto narrato erano anch'essi protagonisti, in quanto parte attrice affermava di avere interloquito con loro, e che essi stessi fossero stati i soggetti, riferibili alla parte convenuta, che avrebbero rassicurato l'attrice sul buon esito delle operazioni. Ciò che in buona sostanza induce a ritenere sostanzialmente neutro l'esito probatorio delle prove orali svolte, con conseguente non considerabilità delle stesse ai fini della prova dei fatti a cui esse erano rivolte (ed eventualmente allora, con applicazione del criterio residuale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. per quanto concerne fatti altrimenti non provati), sia per quanto concerne le modalità di processamento e lavorazione degli effetti cambiari, sia in relazione a tutta la vicenda relativa all'incontro tra i soggetti predetti.
3.4. Pertanto, sulla base di quanto argomentato nei sottoparagrafi precedenti, si trae la conseguenza che la banca convenuta non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, e dunque deve considerarsi che su di essa gravasse l'obbligo, in quanto domiciliataria ed in quanto presso di essa era acceso un conto corrente oltremodo capiente, di processare ed operare direttamente il pagamento della cambiale per cui è causa.
4. Dall'esame della domanda attorea, parte attrice imputa a parte convenuta anche un altro inadempimento, distinto dal precedente. Partendo dall'assunto di aver effettuato comunque in data 31.07.2020 (ossia il giorno successivo alla scadenza del titolo, come consentito dall'art. 43 L. Camb.) bonifico per saldare la cambiale scaduta il giorno prima, ella si doleva altresì del fatto che la banca convenuta non si sarebbe attivata per impedire la levata del protesto, nonché per avvisare tempestivamente sul punto la società sua cliente, che dunque avrebbe scoperto del protesto solo nel concitato contesto di fine novembre 2020 (ossia, quando si trattava di trovare la fideiussione per onorare l'appalto aggiudicato).
4.1. Al riguardo, Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2549 del 04/02/2020 (Rv. 656621 - 01) ha affermato che “Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca - ove sia intervenuta comunque la levata del protesto - di restituire la provvista utilizzata per
8 l'operazione non andata a buon fine.” Sentenza che a sua volta richiama la precedente Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 11130 del 13/05/2009 (Rv. 608310 - 01), per cui “La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, qualora abbia notizia dell'intervenuto pagamento, ha l'obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo;
in mancanza di tale attivazione, si configura una responsabilità da contatto, oltre che una responsabilità da comportamento omissivo, in relazione all'affidamento incolpevole dell'interessato, che abbia comunicato l'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario. (Nella specie, il pagamento era avvenuto il primo dei due giorni successivi alla scadenza e l'ordine di ritiro era pervenuto alla banca in tempo utile per effettuare le comunicazioni al notaio, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1973, n. 349).”
4.2. Ora, in relazione all'obbligo di attivarsi per impedire la levata del protesto (o conseguentemente di avvisare tempestivamente la cliente sulla levata), appare però non sufficientemente provato il presupposto di fondo, ossia il pagamento asseritamente operato via bonifico il 31.07.2020 (ciò che viene contestato da parte convenuta).
4.2.1. Al riguardo, tenuto primariamente conto del fatto che la prova di un pagamento va operata in via documentale (ex art. 2726 c.c.), parte attrice fa leva sull'all. 24 alla sua seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che però reca un importo diverso: non € 2.947,00 ma € 5.894,00, che parte attrice giustifica in memoria nel senso che, trattandosi del doppio di quell'importo, farebbe riferimento sia alla suddetta cambiale sia ad altra cambiale che aveva scadenza giugno 2020, che viene menzionata alquanto genericamente solo a partire dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. come cambiale che pure avrebbe avuto lo stesso problema di domiciliazione (ma allora appare obiettivamente strano che il 31.07.2020 si andasse a bonificare pure una cambiale scaduta il mese prima, e rispetto alla quale non vengono narrati problemi di protesto o similari). Inoltre, la causale è appunto generica, nel senso che fa riferimento sì probabilmente ad effetti cambiari (“PAG EFFETTI”) ma non indica quali.
4.2.2. Ancora, nemmeno è risolutivo l'all. 5 alla comparsa di risposta, recante la c.d. liberatoria ex art. 8 L. 386/1990 dell'amministratore unico della società creditrice cambiaria (la cui corrispondente testimonianza non è stata ammessa sempre per il divieto di provare pagamenti per testimoni). Questa,
a parte far riferimento alla disciplina degli assegni bancari emessi senza provvista, mentre qui è in gioco una cambiale, in ogni caso non fa luce su come e quando la cambiale sia stata pagata, in quanto
(anche a volerne adattare l'interpretazione al caso di specie) è solo funzionale ad affermare che la cambiale sarebbe stata comunque pagata entro i 60 giorni previsti da quella normativa (peraltro appunto, si ribadisce, mal citata).
4.2.3. La conseguenza è che dunque non può dirsi che la banca convenuta non abbia adempiuto a tale ulteriore obbligo, in quanto non v'è prova sufficiente che tale obbligo vi fosse, e conseguentemente che la levata del protesto fosse illegittima. Tant'è che, come riscontrato nell'all. 12 alla citazione (o equivalentemente all. 6 alla comparsa di risposta), si trae documentalmente che la banca convenuta venne a sapere del pagamento proprio sulla base della suddetta dichiarazione liberatoria del
18.11.2020.
5.1. Ora, tornando dunque a quanto si è argomentato nel par. 3, ciò costituisce certamente inadempimento contrattuale rispetto al complesso dei rapporti (evidentemente di tipo contrattuale) che la banca stessa aveva con la società attrice, e rispetto alla quale è dunque possibile ragionare in termini di applicazione dell'art. 1218 c.c., per cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” E
9 della conseguente consolidata giurisprudenza per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. E sarà poi l'onere del debitore provare di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr., la fondamentale Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01); seguita da conforme giurisprudenza successiva, quali ad esempio, tra le tante, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002 (Rv. 551883 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20073 del 08/10/2004 (Rv. 577642
- 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 (Rv. 598321 - 01); Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 3373 del 12/02/2010 (Rv. 611587 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del
11/02/2021 (Rv. 660419 – 01)).
5.2. Anzitutto, allora si ribadisce in questo passaggio che parte convenuta, allegato l'inadempimento ad opera di parte attrice, non ha certo provato di avere adempiuto, in quanto si è processualmente accertato che l'obbligo da cui essa era gravata non era semplicemente di porre la parte attrice nelle condizioni di essere informata dell'effetto cambiario per procedere al pagamento, bensì a monte di effettuare il pagamento, quale effetto del mandato insito nella cambiale domiciliata con sufficiente provvista. Tale considerazione di fondo è stata posta alla base del rigetto (cfr. ordinanza del 21.04.2024) della richiesta di CTU informatica sul corretto e tempestivo inserimento dell'avviso informatizzato d'ordine di pagamento sulla piattaforma online della banca convenuta, in quanto (a parte ogni considerazione sulla eventuale sufficienza o meno della documentazione prodotta ai fini della relativa prova, cfr. all. 12 alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta) obiettivamente superflua ai fini della decisione.
5.3. Come noto, anche in tema di responsabilità contrattuale è la parte che si assume danneggiata che ha l'onere di provare il danno (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007 (Rv. 599341 - 01); ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005 (Rv. 580853
- 01)), ed il nesso di causalità tra inadempimento e danno, secondo il criterio civilistico classico del
“più probabile che non” (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022 (Rv.
664402 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018 (Rv. 650183 - 01); Cass. Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017 (Rv. 646653 - 01)). Evidenziandosi, ex art. 1223 c.c., che sono risarcibili solo i danni che possono configurarsi come “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento. E salvo solo l'intervento equitativo del giudice nella liquidazione ex art. 1226 c.c. per cui “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.”
6. Ora, giunti a questo punto, a monte bisogna avere chiaro, alla luce di quanto si è detto nei paragrafi che precedono, che l'evento dannoso che parte attrice imputa a parte convenuta è dato dalla sostanziale perdita dell'appalto in capo alla prima, in forza della riduzione della sua quota di partecipazione allo stesso ad un marginale 0,01% (a fronte di un originario 49%).
6.1. Al riguardo, è infatti provato documentalmente che, quanto ai rapporti con la società partner del raggruppamento temporaneo di imprese (ossia la : Parte_3
a) le due società (per quanto riguarda la società attrice: dopo subentro al Controparte_2
di cui aveva preso in affitto il pertinente ramo di azienda) erano risultate vincitrici ( giusta
[...] determina di aggiudicazione n. 2397 del 28.09.2020) della “procedura aperta per Parte_6
l'appalto di pulizia e sanificazione di strutture afferenti alla ”, bandita da Parte_4
10 quest'ultima stazione appaltante, con impegno a costituire un R.T.I., a seguito dell'aggiudicazione, per lo svolgimento dell'appalto (cfr. allegati dal 2 al 7 alla citazione);
b) il suddetto R.T.I. veniva costituito con atti notarili del 23-24.11.2020, con cui si prevedeva un riparto per quote del 51% (e ruolo di mandataria) in favore di e del 49% in favore Parte_3 della società attrice (cfr. all. 8 alla citazione);
c) in vista della conclusione dell'appalto, in data 27.11.2020 la stazione appaltante sollecitava il R.T.I. a produrre fideiussione pari al 10% del valore di appalto, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, entro il 30.11.2020, sotto pena di perdita dell'appalto e scorrimento della graduatoria
(cfr. all. 9 alla citazione);
d) con nota del 28.11.2020 (cfr. all. 25 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice) la società mandataria avvertiva la società attrice che le compagnie di assicurazione e finanziarie contattate al fine di reperire la garanzia avevano segnalato alcune difformità imputabili P alla ( cui il noto protesto, oltre ad un asserito fido presso le compagnie assicurative Parte_1 contattate allo stato sospeso, e all'assenza della certificazione EMAS), con conseguente proposta di fornire la garanzia richiesta a mezzo di due distinti assegni circolari (ciascuno corrispondente alle quote del 51-49%);
e) con scrittura privata del 29.11.2020 (cfr. all. 13 alla citazione) le parti del R.T.I. predisponevano una regolamentazione dei rapporti interni, che in particolare (per quanto qui di interesse) prevedeva
(art. 3 lett. B) una riduzione alla percentuale marginale dello 0,01% della quota di partecipazione della società attrice “Alla luce dei nuovi sviluppi legati alla presentazione della cauzione definitiva, qualora la stessa venga versata interamente dalla società , con Parte_8 una reviviscenza della ordinaria percentuale del 49% sostanzialmente se e quando la società attrice avesse presentato a beneficio della partner una sua fideiussione di importo pari alla propria quota e la stazione appaltante avesse conseguentemente restituito a quella la quota eccedente di garanzia;
f) con nota della stessa data (cfr. all. 25.1 e 25.2. alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), la società attrice rispondeva alla nota di cui alla lettera d), comunque dichiarando di inviare contestualmente la copia sottoscritta dell'accordo di cui alla lettera precedente;
g) l'appalto veniva regolarmente sottoscritto dal R.T.I. in data 01.12.2020 (cfr. all. 14 alla citazione), data alla quale la capogruppo provvedeva ai versamenti in cauzione (cfr. all. 25.3. alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice);
h) con nota del 24.12.2020 (cfr. all. 16 alla citazione) la società partner informava la società attrice di aver ottenuto dalla stazione appaltante (richiesta del 17.12.2020 e riscontro del 23.12.2020) la possibilità di presentare contestualmente due polizze fideiussiorie, ma che le garanzie definitive avrebbero dovuto presentarsi entro il 28.02.2020 (recte: 2021), conformemente alle scadenze previste dagli atti di gara, paventando in mancanza le dovute iniziative verso la società attrice in caso di inadempimento;
ciò che evidentemente pone, su un piano interpretativo, primi importanti riscontri sulle ragioni obiettive della scrittura di cui al precedente punto e), nel senso che effettivamente (come affermato da parte attrice) il sotteso fondamentale di quel tipo di accordo era dato delle difficoltà della società attrice nel reperimento di una fideiussione, del tutto verosimilmente in nesso causale ai fatti per cui è causa (secondo il criterio del “più probabile che non”, ed in mancanza di altri elementi rilevanti processualmente emersi sul punto, come anche meglio si dirà infra);
i) parte attrice allora si attivava per il reperimento di fideiussori, come attestato dagli allegati nn. 34 alla sua seconda memoria istruttoria (recante un primo mandato del 28.12.2020, e poi un secondo,
11 più tardo, del 24.02.2021), senza successo, ed anzi richiedendo pacificamente anche alla banca convenuta di prestare fideiussione in suo favore (anche come modo di rimediare all'asserito inadempimento, cfr. all. 17-18 alla citazione, recanti rispettivamente la nota di richiesta del
13.01.2021 e la risposta negativa del 29.01.2021), senza successo.
j) con nota del 18.01.2021 (cfr. all. 27 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), la capogruppo informava la società attrice di aver reperito una proposta di garanzia da parte di una compagnia di assicurazioni, ma per stessa ammissione della scrivente “Tuttavia, le condizioni a cui è sottoposto il rilascio della suddetta garanzia sono assai impegnative […]”, trattandosi di dover prestare garanzie personali e reali da parte delle società e dell'intera compagine societaria, nonché del versamento del 50% dell'importo garantito;
k) l'ultima considerazione svolta alla lettera h) è ulteriormente confermata dalla successiva nota della società partner alla società attrice del 03.02.2021 (cfr. all. 19 alla citazione), con cui primariamente si sollecitava nuovamente quest'ultima in ragione degli sviluppi sul reperimento della fideiussione per la copertura del proprio importo cauzionale, ribadendosi l'avvicinamento del termine perentorio fissato del 28.02.2021; pur facendosi poi riferimento altresì ad un ammonimento per asseriti inadempimenti di altro tipo, concernenti l'art. 7 del regolamento del R.T.I. in ordine a documentazione fiscale, contributiva, e retributiva da inviare al 16 di ogni mese alla capogruppo, con indicazione che già per il primo mese di esecuzione del contratto si era avuto inadempimento (anche qui con avvertimento che in caso di inadempimento si sarebbe potuto procedere al quasi azzeramento della partecipazione della mandante);
l) con determina dirigenziale n. 2054 del 14.07.2021 (cfr. all. 20 alla citazione), facendosi riferimento a nota della 50818 del 01.03.2021, la stazione appaltante dava il nulla osta richiesto Parte_3 alla riduzione allo 0,01% della quota di partecipazione della società attrice, facendo riferimento la nota della richiedente a plurimi inadempimenti (mancata prestazione della garanzia, ripetuta violazione dell'obbligo retributivo dei dipendenti, violazione della disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, plurime e generiche altre violazioni contrattuali); ma essendo sotto questo punto di vista particolarmente significativo che la data della nota della capogruppo sia proprio del 01.03.2021, ossia il giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine perentorio previsto per integrare le garanzie richieste, con un elemento di grande significatività nel senso di una correlazione forte tra questo inadempimento (è da ritenersi: rispetto anche agli altri) e la scelta di muoversi per rendere definitivo il nuovo riparto di quote tra le società componenti il R.T.I. (tenuto anche conto che, ad esempio: l'unica successiva nota significativa prodotta e relativa a doglianze di altro tipo da parte della è datata 11.03.2021, ossia già nove giorni Parte_3 dopo la protocollazione della suddetta nota, cfr. all. 29.6. alla seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. di parte attrice;
così come, anteriormente a quella data, ossia il 17.02.2021, la stazione appaltante, nel verbale di cui all'all. 31 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, rilevava in relazione ad alcuni problemi di “non aderenza al capitolato tecnico del servizio di pulizia e sanificazione”, un miglioramento delle condizioni generali);
m) a seguito della suddetta nota del 01.03.2021, seguivano due note (intervallate di un mese l'una dall'altra, e di cui la prima proprio il giorno seguente 02.03.2021) rivolte dalla società attrice alla stazione appaltante in cui si argomentava l'asserita illegittimità della richiesta fatta dalla Parte_3
(cfr. all. da 26.1. a 26.4 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice);
[...]
6.2.1. Ora, premessi i detti punti, risulta dunque una del tutto ragionevole correlazione tra l'inadempimento della banca convenuta e la marginalizzazione che la società attrice ha avuto
12 nell'appalto, in quanto una corretta lettura dei dati suddetti suggerisce che è stata proprio la mancata possibilità della società attrice di ottenere una garanzia, a seguito della sua posizione compromessa in relazione alla vicenda per cui è causa, a far allertare la capogruppo ed indurla, proprio al primo giorno utile successivo alla scadenza del termine che le aveva concesso, a muoversi per ottenere la cristallizzazione del nuovo riparto di quote.
6.2.2. Le altre possibili causali (ossia le lamentate ulteriori criticità da parte della capogruppo), anzitutto risultano molto meno credibilmente decisive proprio in relazione a tale singolare correlazione temporale, ed inoltre sono in effetti di sostanza molto meno incisiva rispetto anche a quanto potesse apparire dall'invocata (dalla parte convenuta) ordinanza cautelare di cui al R.G.C.C.
n. 10999/2021 Trib. RI (cfr. ad es. all. 21 alla citazione), in relazione alla cospicua produzione documentale in materia offerta da parte attrice agli allegati da 28 a 31.10 alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Rispetto alla quale poi l'unica via offerta dalla banca convenuta per rispondere è stata una istanza ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione dell'intero fascicolo cautelare torinese, che come tale è stata ritenuta generica ed esplorativa “in quanto non appare rivolto all'ottenimento dell'esibizione di specifici documenti aventi un certo assunto contenuto, bensì a trarre spunti di indagine all'esito dell'esibizione stessa;
” (cfr. ordinanza del 21.04.2024). Ed inoltre, si può precisare ulteriormente in questa sede, non corredata dall'ulteriore requisito richiesto della sua indispensabilità al fine di trarre il relativo contenuto conoscitivo (in quanto, come anche osserva parte attrice, non risulta nemmeno che la parte richiedente abbia stragiudizialmente rivolto una istanza motivata di visibilità al suddetto fascicolo telematico). Con la conseguenza, allora, che un eventuale approfondimento istruttorio su tali ulteriori profili, eventualmente concausali rispetto a quello oggetto di causa, è rimasto oscuro, anche appunto in relazione alla strategia processuale seguita dalla banca convenuta.
6.3. Pertanto, è ragionevolmente provato un sufficiente nesso causale tra l'inadempimento della CP_1 convenuta e il sostanziale azzeramento della quota di appalto posta in capo alla società attrice.
7. In base alle risultanze di causa, non appare argomentabile un concorso del fatto colposo del creditore alla causazione del danno ovvero all'aggravamento dello stesso ex art. 1227 c.c.
7.1. Al riguardo, infatti, a considerare anzitutto le eventuali mancanze invocate da parte convenuta come possibili concause dell'evento dannoso (e trattate al precedente par. 6.2.2.), come detto, non emergono elementi sufficienti a ritenerle provate (ed anzi, in base alla documentazione prodotta da parte attrice risultano ulteriormente lontane dalla prova), con la conseguenza che non solo possono essere considerate tali da interrompere il nesso, ma altresì ad essere configurate come elementi di concorso rilevanti in base all'art. 1227 c.c.
7.2. D'altro canto, invece, in relazione ad un asserito lassismo nella condotta di parte attrice, che avrebbe avuto il tempo sufficiente per trovare un fideiussore ed evitare il danno e non si sarebbe attivata, avendo a suo dire anche rifiutato un'offerta di fideiussione reperita dalla sua partner, si osserva che:
a) richiamandoci al par.
6.1. lett. i), non si può dire che la società attrice sia rimasta con le mani in mano, ma anzi si sia attivata tramite broker ed anzi anche proprio e presso direttamente la banca convenuta;
b) così come la fideiussione non è un fatto automatico per la banca, ma necessita di una serie di obiettive valutazioni (come giustamente ha affermato la banca convenuta per giustificare il suo rifiuto a prestare fideiussione, in base alla sua nota di riscontro del 29.01.2021 in all. 18 alla citazione), così adeguate ed obiettive valutazioni ha operato la società attrice in ordine alla proposta di garanzia che
13 le aveva reperito la (cfr. supra, par.
6.1. lett. j)), in quanto si prevedevano Parte_3 obiettivamente delle condizioni molto gravose, che erano già descritte come tali dalla stessa società partner; e pertanto effettivamente ci si ritrovava innanzi sì ad una proposta di garanzia, ma molto lontana da una occasione banalmente rifiutata.
8. Adesso, è dunque possibile trattare dei c.d. danni-conseguenza, di cui parte attrice chiede il risarcimento. Ella fa riferimento alle seguenti tre voci:
1) il danno da sostanziale perdita dell'appalto, stimato nel 49% del valore dell'appalto (ossia il 49% di € 112.671.548,96), stimandosi la durata dei sei anni più il rinnovo di due, e dunque, citazione alla mano, € 57.273.308,50 (o in subordine all'utile forfettario ricavabile dal suo svolgimento, che viene stimato al 10% di questa somma, e dunque in € 5.727.330,85);
2) il c.d. danno curriculare, derivante dalla “perdita dell'esperienza che sarebbe discesa dalla sua esecuzione e che, naturalmente, avrebbe potuto esser utilmente spesa per aumentare le chance di aggiudicazione di altre gare.”, stimato nel 5% del valore economico della quota di appalto, ossia € 2.863.665,42;
3) il danno (non patrimoniale) alla propria immagine e reputazione commerciale, da rimettersi alla valutazione equitativa del giudice.
8.1.1. In relazione alla voce 1), ritiene certamente questo giudice che l'an sia stato ben sufficientemente allegato e provato, giusta la produzione degli atti di causa relativi all'appalto in discorso e al suo valore (cfr. in particolare gli allegati nn. 3-4-6-8-14 alla citazione), nonché a quelli relativi al riparto per quote tra le società partecipanti all'R.T.I. e alla riduzione allo 0,01% della partecipazione della società attrice (per cui, tecnicamente e a rigore, il danno va calcolato sulla quota perduta del 48,99%), ampiamente riportati nei paragrafi che precedono.
8.1.2. Sul quantum, è anzitutto vero che, in relazione al lucro cessante, debba farsi riferimento al
“pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità. In particolare, il danno patrimoniale da mancato guadagno "presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte" (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015, (Rv. 637952 - 01), ed in parte motiva a pagina 9; nello stesso senso la successiva Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018 (Rv. 647991 - 01)).
Ma si ritiene che nel caso di specie non ci sia questo rischio, vista la documentazione depositata e recante le condizioni normative ed economiche dell'appalto in discorso. E' pur vero però che, in relazione alle molteplici variabili che incidono sulla sua determinazione, vista la complessità ed aleatorietà dei fattori che possono incidere sul ricavo e sul profitto di un appalto pubblico (trattandosi sempre di vicende relative a svolgimento di attività imprenditoriale), ritiene certamente questo giudice di essere posto nelle condizioni di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., fermo restando che comunque la liquidazione equitativa deve essere essa stessa ragionevole (altrimenti il rischio è quello di una liquidazione del tutto arbitraria), ed è dunque opportuno ancorarla a dei parametri oggettivi, i quali possano delineare un orizzonte che tenga conto (anche nella liquidazione) della natura e delle caratteristiche della tipologia di danno patito da parte attrice.
8.1.3. In questo senso, appare del tutto concettualmente erroneo il calcolo del danno in relazione alla mera percentuale di ricavo atteso dall'appalto. Tale opzione, che evidentemente condurrebbe ad un risarcimento obiettivamente ed irragionevolmente iperbolico, va infatti a far coincidere il danno patito
14 con il ricavo mancato, come se lo svolgimento dell'appalto coincidesse solo con voci in entrata per l'appaltatore. In realtà, non tiene conto (come correttamente evidenzia parte convenuta) di una miriade di costi, tra organizzazione del lavoro e dei mezzi, adempimenti burocratici e bancari, nonché regime contributivo e fiscale che evidentemente rendono lo svolgimento di un appalto tutt'altro che un'attività a sola entrata, ma anzi anche a notevole uscita. Con la conseguenza che il criterio posto in prima battuta deve essere rigettato.
8.1.4.1. Appare invece equilibrato, oltre che dotato di un supporto interessante in un filone giurisprudenziale nel contesto della giurisdizione amministrativa di qualche anno fa, il criterio della percentuale forfettaria del 10% sul valore dell'appalto. Tale criterio prende le mosse da una estensione analogica della disciplina in materia di recesso della stazione appaltante, a partire dall'art. 345 L.
2248/1865 All. F (poi seguito dai tre codici degli appalti che si sono susseguiti, ossia: art. 134 D. Lgs.
163/2006, art. 109 D. Lgs. 50/2016, art. 123 D. Lgs. 36/2023), da parte di un filone della giurisprudenza amministrativa relativo al danno da illegittima aggiudicazione dell'appalto e perdita di chance (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n.3829 del 15/06/2009; Cons. Stato Sez. V,
Sentenza n. 3786 del 12/06/2009; Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1206 del 03/03/2009; Cons. Stato,
Sez. V, Sentenza n. 1665 del 14/04/2008; Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1377 del 22/03/2007), che in tali ipotesi opera una stima forfettaria del mancato utile nel 10% dell'importo dell'appalto, eventualmente (nel caso di perdita di chance, che dunque nel caso di specie non rileva) ridotto in ragione del numero di concorrenti, e (in relazione almeno ad un sottofilone di quella giurisprudenza) ulteriormente abbattuto del 50 % in ragione del c.d. aliunde percetum seu percipiendum (volto cioè ad evitare un'indebita locupletazione in ragione del fatto che la perdita dell'appalto consente l'impiego delle risorse umane e materiali in altri affari, e dunque delle due l'una: o tali risorse sono state impiegate, e dunque sarebbe illogico non tenerne conto;
o tali risorse non sono state impiegate, ma allora sarebbe altrettanto illogico non tenerne conto in base al generale principio per cui non è risarcibile il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 comma 2 c.c.).
8.1.4.2. Sul punto, bisogna dar conto che, anche in ragione della parallela esistenza di un orientamento giurisprudenziale più rigorosamente volto a negare ogni valutazione forfettaria e a rimanere nettamente legato ad uno stretto rispetto del criterio dell'onere della prova in relazione al quantum,
Cons. Stato, Ad. Plen. Sentenza n. 2 del 12/05/2017 (da ultimo ribadita ad esempio da Cons. Stato,
Sez. V, Sentenza n. 26 del 02/01/2024) ha però aderito a tale ultimo orientamento, affermando che:
“g) va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo);”
8.1.4.3. Questo giudice ritiene però di evidenziare:
a) anzitutto, che l'ambito operativo in cui ci si trova in questa sede è solo per tema affine a quello elaborato da tale giurisprudenza, in quanto in quella sede si fa riferimento al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione dell'appalto (afferente alla fase di selezione del contraente) mentre nel caso di specie si fa riferimento ad un fenomeno diverso, ossia ad una rideterminazione interna delle quote di un R.T.I. ad appalto già aggiudicato e sottoscritto, in funzione della carenza di fideiussione da parte di una delle società partecipanti (e che si è processualmente accertato essere stata indotta dall'inadempimento della parte convenuta);
15 b) in secondo luogo, che il rigore di quella giurisprudenza fa altresì leva sull'indice di cui all'art. 124 comma 1 del c.p.a. (norma specificamente rivolta a disciplinare il rito appalti), che dalla sua introduzione si è andato leggendo sempre in maniera più rigorosa da parte della giurisprudenza amministrativa, nel suo inciso “il risarcimento per equivalente del danno subito e provato”, anche al fine di evitare utilizzazioni strumentali di una norma eventualmente troppo a maglie larghe nei confronti della Pubblica Amministrazione;
norma che invece non rileva nel caso di specie, in cui invece si sta utilizzando tale criterio solo come parametro di ancoraggio per un più ragionevole esercizio del potere equitativo del giudice nella liquidazione di un risarcimento in rapporti tra privati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con la conseguenza di ritenere obiettivamente utilizzabile il criterio suggerito dal filone giurisprudenziale pregresso, nonostante il suo recente affievolirsi nella recente giurisprudenza amministrativa in relazione al contesto in cui esso era sorto.
8.1.5. In particolare, allora, si ritiene di quantificare il risarcimento nel mancato utile forfettariamente determinato nel 10% del valore della quota del 48,99% (e non del 49%, in quanto all'attrice è comunque rimasto lo 0,01%) dell'importo totale dell'appalto. E dunque, considerando il valore totale dell'appalto pari ad € 112.671.548,96 (dato numerico indicato sin dalla citazione, e come tale mai analiticamente contestato da parte convenuta), e rispetto ad una quota al 48,99 % pari ad € 55.197.791,84 (dunque leggermente più bassa di quella indicata in citazione), il 10% sarà pari ad €
5.519.779,18. Rispetto al quale importo però, sempre in base a quegli spunti giurisprudenziali di cui si è detto (peraltro, su questo profilo, confermati anche della citata Ad Plen. 2/2017, in particolare cfr. le lettere i) e j) del par. 41 della sua parte motiva), si ritiene di dover certamente operare la predetta riduzione del 50% per tenere conto dell'aliunde perceptum seu percipiendum, in considerazione del fatto che è stata la stessa società attrice a documentare ampiamente un notevole coinvolgimento delle proprie risorse in altri appalti pressoché coevi a quello di cui si tratta (cfr. allegati n. 35 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), e per importi ben considerevoli. Con la conseguenza che il risarcimento va dimezzato, e dunque liquidato nei termini di € 2.759.889,59.
8.1.6. In mancanza di specifica domanda in tal senso, non si pronuncerà alcunché su interessi e rivalutazione monetaria.
8.2. Ritiene invece questo giudice di non dover liquidare nulla per risarcimento del danno curriculare, di cui al numero 2) sopra indicato. Al riguardo, valga alternativamente una delle seguenti due ragioni:
a) in primo luogo, a differenza della precedente voce di danno, manca qui una qualunque allegazione specificamente rilevante del danno patito (anzi in citazione dicendosi espressamente che “La prova di siffatto pregiudizio, è bene precisarlo, è da considerarsi in re ipsa”), in mancanza della quale nemmeno può procedersi alla valutazione equitativa del quantum poiché manca la base prima di tutto allegatoria (e poi probatoria) dell'an;
b) in secondo luogo, sempre a seguire il predetto filone giurisprudenziale amministrativo, là dove si considerava la percentuale forfettaria, quest'ultima era tale in quanto comprendeva anche il danno curriculare, che dunque (anche ove non si volesse aderire al primo argomento) vi sarebbe comunque ricompreso.
8.3. Ritiene infine questo giudice di non dover liquidare nulla anche a titolo di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale, di cui al numero 3) sopra indicato. Si fa infatti riferimento del tutto genericamente allo stesso fatto che non si è trovata una compagnia assicurativa/banca disposta a rilasciare una polizza fideiussoria da mettere a disposizione della stazione appaltante in relazione alla vicenda per cui è causa. Ma questo è lo stesso profilo per il quale
è già stato riconosciuto il risarcimento di cui al numero 1), mentre la lesione all'immagine e alla
16 reputazione commerciale si sostanzia in un pregiudizio di ordine non patrimoniale di più ampia portata, relativo cioè al generale e persistente discredito che il fatto dannoso ha determinato in capo al danneggiato nei suoi rapporti con i suoi partner commerciali. Sul punto, non risulta infatti che la società attrice abbia allegato e provato pregiudizi siffatti ulteriori e/o con altri soggetti economici in ragione dei fatti per cui è causa, per cui la voce di danno risulta carente di una sufficiente base allegatoria e probatoria tale da poter giustificare una qualunque liquidazione.
9. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che elementi quale la particolare complessità e molteplicità degli accertamenti di fatto, nonché delle relative interpretazioni, unitamente al riscontro di solo uno dei due inadempimenti imputati a parte convenuta, nonché l'accoglimento in misura molto ridotta rispetto al richiesto di un'unica voce di danno (e non dovendosi liquidare alcunché per le altre), configurino quantomeno gli estremi delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che C. Cost. n. 77/2018 ha aggiunto alle ipotesi testuali di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 1926/2021 in epigrafe:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale della domanda attorea, parte convenuta
[...] in persona del l.r.p.t., al pagamento, secondo Controparte_1 le ragioni di cui alla parte motiva, e a titolo di risarcimento dei danni, in favore della attuale parte attrice Parte_1
, in persona del Curatore della Liquidazione Giudiziale (quale subentrante alla
[...] in persona del l.r.p.t., originaria attrice in bonis), della somma di € Parte_1
2.759.889,59;
2) SPESE integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NI, 07.01.2025
Il Giudice
Dario Albergo
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1926/2021, avente ad oggetto: “RISARCIMENTO DEI DANNI”;
TRA
in persona Parte_1 del Curatore della Liquidazione Giudiziale, nominato con sentenza n. 13 del 22.07.2024 del Tribunale di NI (subentrata il 04.10.2024 a in persona del l.r.p.t., con sede Parte_1 legale in NI, Via Calderaro nn. 16/18 (P.IVA ), rappresentata e difesa, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla citazione, dall'Avv. Giovanni Puntarello (C.F.: ) e dall'Avv. Sabrina Causa (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dei suddetti C.F._2 procuratori), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione, dall'Avv. Francesco Costa (C.F.: C.F._3 e dall'Avv. Fabio Giorgio (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso gli C.F._4 indirizzi PEC dei predetti difensori;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in , Controparte_1 CP_1
Piazza Salimbeni n. 3 (C.F. n. , P. IVA Gruppo IVA MPS , rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3 e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Prof. Umberto Morera (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Largo C.F._5
Giuseppe Toniolo n.6;
PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 21.12.2021, e depositato in pari data, in persona del l.r.p.t., agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., domandando nei suoi Controparte_1 confronti, previo accertamento dell'illegittimità “del protesto elevato in data 3.09.2020 sulla cambiale n. 8611666496.57, domiciliata presso la Filiale di NI della
[...]
emessa in data 30/03/2020 in favore di con Controparte_1 Parte_2 scadenza 30/07/2020 e dall'importo di € 2.947,00”, e dell'imputabilità di tale protesto a fatto e colpa
1 esclusivi della convenuta, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di tale protesto, per come descritti in parte motiva dell'atto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2.1. Premetteva parte attrice anzitutto che, essendo una società operante nel settore della pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio, ed avendo assunto (il 16.07.2019) in affitto un ramo di azienda del mediante il quale aveva Controparte_2 partecipato (come da dichiarazione di intenti del 05.11.2018), insieme alla ed in Parte_3 funzione della costituzione di una R.T.I., alla gara di appalto pubblico bandita dalla competente amministrazione sanitaria appaltante per l'appalto di pulizia e sanificazione di strutture afferenti alla
, era risultata aggiudicataria (giusta Determina n. 2397 del 28.09.2020) Parte_4 dell'appalto predetto (insieme alla società partner). Da cui venne stipulato contratto di costituzione di R.T.I. con un riparto di quote al 51% (con ruolo di mandataria) per la e al 49% Parte_3
(con ruolo di mandante) per la società attrice. Successivamente, la stazione appaltante intimò al R.T.I. di presentare entro il 30.11.2020 polizza fideiussoria ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 per il 10% del valore dell'appalto (di valore complessivo pari ad € 112.671.548,96 per una durata esaennale prorogabile di altri due anni, per cui il valore della fideiussione, al lordo del ribasso d'asta, era stimato in € 8.555.931,22), a pena di esclusione dall'appalto stesso.
1.2.2. A questo punto, le società del R.T.I., nel ricercare il fideiussore, trovavano sempre opposto diniego, in quanto era emerso che la società attrice aveva subito una levata di protesto. Operate le ricerche del caso, la società attrice venne a conoscenza che il suddetto protesto era stato disposto sulla cambiale n. 8611666496.57, domiciliata presso la filiale di NI della CP_1 [...]
emessa in data 30.03.2020 in favore di con Controparte_1 Parte_2 scadenza 30.07.2020 e dall'importo di € 2.947,00. Dunque, affermava parte attrice che, subito prima della scadenza per il pagamento, in data 28.07.2020, in quanto la predetta cambiale non era ancora stata addebitata sul conto della società, l'amministratrice del tempo (Dott.ssa ) si era Testimone_1 recata con alcuni dipendenti in filiale per chiedere chiarimenti. Al che sarebbe stata informata dal dipendente della banca Dott. che l'effetto cambiario non era ancora giunto in banca, Persona_1 ma che (in ciò unitamente ad altro dipendente della banca, Dott. non c'era nulla Persona_2 da preoccuparsi in quanto il conto corrente acceso presso la banca era ben capiente. Il giorno della scadenza, verificando che la situazione non era cambiata, l'amministratrice prendeva contatto nuovamente con i suddetti funzionari, che confermavano che l'effetto non fosse giunto in banca. Al che, il giorno successivo, 31.07.2020, ella provvedeva ad effettuare un bonifico alla società fornitrice.
Solo che in data 03.09.2020 veniva levato protesto, con conseguente segnalazione in CC.II.AA., nonché nelle banche dati utilizzate per censire il merito creditizio.
1.2.3. Data questa situazione, la società partner dell'R.T.I. accettò di anticipare di proprio l'intero importo della garanzia, ma impose alla società attrice una riduzione allo 0,01% della quota di partecipazione al raggruppamento, almeno finché quest'ultima non avesse trovato modo di fornire garanzia pari al 49% dell'importo richiesto, concedendole un termine di tolleranza per effettuare il reperimento necessario. Modifica della composizione dell'R.T.I. che fu formalizzata in data 29.11.2020, e fu seguita, in data 01.12.2020, dalla sottoscrizione del contratto di appalto.
1.2.4. Successivamente, risultavano però vani i tentativi della società attrice di reperire un fideiussore.
Ella si rivolse altresì allo scopo alla stessa banca convenuta in data 13.01.2021 (contemporaneamente intimandola in mora per il caso di mancato esito positivo della richiesta, per il risarcimento dei danni), che in data 29.01.2021 forniva però un riscontro negativo. In seguito, la società partner nella R.T.I., in quanto era trascorso infruttuosamente il tempo concesso, domandava alla stazione appaltante di formalizzare la definitivizzazione del nuovo riparto di quote del raggruppamento. Rispetto alla cui iniziativa la società attrice introduceva un procedimento cautelare d'urgenza innanzi al Tribunale di
2 RI per ottenere il ripristino della propria quota al 49%, nelle more del quale l'Amministrazione accettava la cristallizzazione del nuovo stato di fatto, e all'esito del quale il ricorso veniva rigettato.
1.3.1. Pertanto, parte attrice:
a) anzitutto lamentava l'illegittimità del protesto e la responsabilità della banca convenuta, in quanto anzitutto affermava che la cambiale fosse domiciliata presso la convenuta (ex art. 4 L. Camb.) e dunque non sarebbe stato necessario impartire uno specifico ordine di pagamento, che sarebbe stato automatico, tenuto anche conto della notevole capienza (pari a € 107.798,95 al giorno della scadenza) del conto corrente acceso presso la banca;
b) in secondo luogo, contestava quanto dichiarato dalla banca convenuta, riguardo ai fatti del 28.07.2020 (in quanto la banca negava che in quella data si fosse recata in filiale l'amministratrice e avesse interloquito con dei suoi dipendenti, nei termini spiegati sopra);
c) in terzo luogo, si doleva della condotta negligente ed inerte della banca convenuta, che, nonostante fosse stato disposto bonifico in favore del fornitore in data 31.07.2020 (ultimo giorno utile, ossia il giorno successivo alla scadenza della cambiale per il pagamento), non si sarebbe attivata per impedire la levata del protesto, e nemmeno ne avesse notiziato immediatamente l'attrice, in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (ex art. 1175 c.c.);
1.3.2. Pertanto, imputando alla banca convenuta il mancato reperimento della fideiussione necessaria, con conseguente necessità di accettazione (al fine di non perdere l'appalto da parte del R.T.I.) di una riduzione di quota nel R.T.I. ad una percentuale tendente a zero (0,01% rispetto all'originario 49%), e tenuto anche conto del pregiudizio curriculare e all'immagine e reputazione commerciale patito, domandava alla parte convenuta il risarcimento di danni:
a) corrispondenti alla quota di commessa perduta, e dunque al 49% del valore dell'intero appalto (dunque € 57.273.308,50); b) in subordine, corrispondenti agli utili sarebbero stati conseguiti eseguendo il 49% delle lavorazioni appaltate, stimati forfettariamente al 10% del predetto importo (dunque € 5.727.330,85); c) curriculari, derivanti dalla mancata esecuzione dell'appalto, stimati al 5% del predetto importo (dunque € 2.863.665,42), o in subordine in via equitativa;
d) da lesione all'immagine e reputazione commerciale, da stimarsi in via equitativa.
2.1. Costituitasi in giudizio, la banca convenuta anzitutto negava quanto affermato da parte attrice in ordine all'incontro asseritamente avvenuto negli ultimi giorni di luglio 2020 tra rappresentanti della prima e funzionari di banca presso la filiale, affermando altresì che nel periodo indicato il dipendente sarebbe stato in ferie. Affermava altresì che comunque ciò non doveva sorprendere, in quanto Per_1 tradizionalmente i rapporti con la società attrice erano tenuti tramite i canali e servizi digitali online.
Dunque, affermava la banca convenuta di avere tempestivamente (in data 06.07.2020) comunicato, sia con spedizione cartacea in sede sia con segnalazione informatica su portale telematico, adeguato avviso di scadenza effetti con protesto, recante tutte le avvertenze utili per il pagamento, a seguito della quale la società cliente avrebbe dovuto attivarsi, affermandosi da parte della banca convenuta che, in mancanza di un ordine impartito (secondo una tripla modalità alternativa: compilazione cartacea, incontro in filiale, compilazione informativa), ella non avrebbe potuto autonomamente assumere alcuna iniziativa in ordine al pagamento della cambiale. Ma la società attrice nulla fece.
Contestava altresì che fosse stato fatto il bonifico del 31.07.2020. Con conseguente piena legittimità della levata di protesto.
3 2.2.1. Ciò detto, in relazione al nesso causale con i pretesi danni lamentati, evidenziava come in ogni caso essi non fossero imputabili alla banca, in quanto comunque, tempistiche alla mano, la società attrice avrebbe avuto tempo e modo per ottenere tempestivamente una fideiussione prima della definitivizzazione del nuovo assetto di quote del R.T.I., in quanto la società partner del raggruppamento le aveva dato tempo fino al 28.02.2021 per regolarizzare la sua posizione, ed in effetti a fine dicembre 2020 ella già avrebbe ottenuto la cancellazione dell'iscrizione del protesto. Con la conseguenza che avrebbe potuto contare su circa due mesi di tempo per reperire una fideiussione, a maggior ragione tenuto conto che il 18.01.2021 sarebbe stata proprio la società partner ad averle trovato una compagnia assicurativa disponibile, ma la società attrice aveva rifiutato la proposta. Ed ancora, evidenziava che (in base agli atti del procedimento cautelare svoltosi innanzi al
Tribunale di RI) ulteriore elemento causale che indusse la partner ad accelerare sulla formalizzazione definitiva del nuovo riparto di quote sarebbe stata una condotta scorretta della stessa società attrice nell'assunzione del personale, con molteplici violazioni delle regole stabilite in appalto.
2.2.2. In ordine al rifiuto della stessa banca convenuta a concedere la suddetta fideiussione, ravvisava che la suddetta determinazione non fosse automatica, ma subordinata a notevoli margini di discrezionalità, in ragione della valutazione del c.d. merito creditizio, che nel caso di specie fu giudicato negativamente, in ragione delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto, a monte, la Idea
Servizi Integrati s.r.l., e a valle la società attrice quale società beneficiaria di scissione, colpite entrambe da provvedimenti di sequestro finalizzati a confisca rispettivamente in date 11.11.2019 e nel mese di settembre 2021. Con conseguente revoca, in data 04.10.2021, da parte della banca convenuta, di tutti gli affidamenti in favore dell'attrice.
2.2.3. In ordine alle voci di danno lamentate, le contestava, sia per insufficiente prova delle medesime, sia per il loro carattere eccessivo.
2.2.4. Infine, lamentava il mancato esperimento della procedura di mediazione.
2.2.5. Pertanto, domandava, previamente, dichiararsi l'improcedibilità, e nel merito il rigetto delle domande attoree (o in subordine una declaratoria di assenza di danno risarcibile ex art. 1227 comma
2 c.c., o in ulteriore subordine la riduzione di esso per il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c.). Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prove testimoniali e confronto tra testimoni, mentre venivano rigettate istanze di ordine di esibizione degli atti del fascicolo cautelare del Tribunale di RI e di CTU informatica sul tempestivo inserimento nel portale informativo dell'avviso relativo alla cambiale per cui è causa.
4. Rinviata la causa per precisazione delle conclusioni con ordinanza del 21.04.2024, con comparsa di costituzione del 04.10.2024 subentrava alla società attrice (dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza n. 13 del 22.07.2024, e previa autorizzazione del G.D. del 20.09.2024), la curatela della suddetta liquidazione, che faceva proprie tutte le conclusioni della società in bonis.
5. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 09.10.2024. Quindi, con ordinanza del 10.10.2024, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c. (con riduzione del termine per conclusionali a 55 giorni), che venivano a scadere in data 24.12.2024.
§§§
4 1. Il presente giudizio prende le mosse da una domanda risarcitoria che parte attrice propone nei confronti della parte convenuta, imputandole di non aver provveduto al pagamento di una cambiale nei termini in cui il prenditore si fosse presentato al pagamento, con conseguente levata di protesto, nonché in effetti di non essersi attivata per impedire tale evento una volta effettuato il pagamento. Ciò che è asseritamente configurato quale causa del grave pregiudizio derivante dall'impossibilità di trovare un fideiussore per onorare la garanzia richiesta dall'appalto che la stessa parte attrice aveva ottenuto in R.T.I. con una società partner, da cui sarebbe derivato il sostanziale azzeramento della quota di partecipazione al raggruppamento, e dunque dei ricavi derivanti dal predetto appalto.
2. Preliminarmente, e in poche righe, a conferma ed esplicitazione di quanto contenuto nell'ordinanza del 16.06.2022 sul punto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta per mancato esperimento della mediazione (cfr. par. 6 della comparsa di risposta), in quanto (a parte la genericità della stessa, ma si tratta di profilo rilevabile d'ufficio), sebbene sotteso al rapporto tra le parti vi sia certamente un rapporto bancario, la controversia non verte su contratti bancari, ma si tratta semplicemente di un'ordinaria azione di risarcimento del danno derivante da asseriti inadempimenti della banca domiciliataria di una cambiale. Ciò che prescinde in sé dal rapporto di tipo bancario e dal carattere bancario del domiciliatario (cfr. ad esempio, in materia di assegni, ma con principio generalizzabile: Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9204 del 20/05/2020 (Rv. 657736 - 01)).
3.1. Nell'analisi del caso, ed in relazione al fatto imputato a parte convenuta, è anzitutto necessario partire dai dati non contestati e chiaramente documentati dalle parti. In questo senso, è pacifico tra le parti che:
a) la cambiale (vaglia cambiario) su cui si incentra la controversia è la n. 8611666496.7, emessa dalla società attrice in data 30.03.2020 in favore di con scadenza al Parte_2
30.07.2020, per un importo di € 2.497,00 (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta);
b) la cambiale predetta era domiciliata presso la filiale di NI della Controparte_1
(cfr. in basso a sinistra sulla cambiale il riempimento del riquadro sulla domiciliazione),
[...] così come, alla data prevista per il pagamento, la società attrice aveva presso la banca convenuta un conto corrente con saldo attivo di una somma capiente rispetto al suo pagamento (cfr. par.
3.11 della comparsa di risposta, in cui parte convenuta non contesta tale ultimo profilo, dicendo semplicemente
“a prescindere dalla provvista giacente sul conto corrente della Società attrice.”; e poi l'all. 12 alla Contr citazione, recante nota di del 26.11.2020, mai disconosciuta da parte convenuta, in cui si legge alle ultime righe che la banca comunicava al cliente che alla data della scadenza (30.07.2020) si aveva un saldo positivo di € 107.798,95, ed ancora più alla data della levata del protesto (03.09.2020), con saldo positivo di € 241.686,15));
c) parte convenuta non ha provveduto al pagamento della predetta cambiale (cfr. par.
3.6 della comparsa di risposta, in cui si giustifica tale mancato pagamento per mancanza di istruzioni ad opera della cliente, senza le quali la banca non avrebbe potuto operare in autonomia, ma su questo profilo cfr. diffusamente infra nei sottoparagrafi successivi);
d) come conseguenza di ciò (cfr. pag. 12 della comparsa di risposta, in cui si considera tale effetto come inevitabile e dovuto per legge), veniva levato in data 03.09.2020 protesto cambiario (cfr. sempre lo stesso allegato, che indica in allungamento un protesto per mancato pagamento), in quanto il domiciliatario non pagava per “mancanza di istruzioni”.
3.2.1. Ciò premesso come pacifico, in diritto la nozione di “cambiale domiciliata” trae fondamento dall'art. 4 della Legge Cambiaria (R.D. 1669 del 05.12.1933), per il quale “La cambiale può essere
5 pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo. Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà, fatto dal terzo.”
3.2.2. Sull'argomento, controverso tra le parti è se la società attrice avesse, in relazione alla cambiale sopra considerata, conferito o meno mandato di pagamento alla banca convenuta, in quanto quest'ultima (come reso palese da quanto evidenziato poco sopra al par.
3.1. lett. c)) giustifica il mancato pagamento per mancanza di istruzioni al riguardo. In materia, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
22960 del 31/10/2007 (Rv. 600635 - 01) ha posto un importante arresto sulla prova del mandato di pagamento in caso di cambiale domiciliata, in quanto ha affermato che (grassetto aggiunto) “In tema di prova dell'esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l'istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell'art. 4 Legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provvista da parte del cliente, mentre è ininfluente l'eventuale falsità della sottoscrizione sui titoli da parte dell'obbligato cambiario, perché il contratto bancario è negozio autonomo e l'istituto di credito mandatario è terzo rispetto all'obbligazione cartolare.” (cfr. sulla correlazione insita tra domiciliazione e mandato di pagamento anche la successiva Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 91 del 04/01/2017, in motivazione, par. 2.3, in cui si parla di “…mandato di pagamento insito nella domiciliazione della cambiale presso la banca…”, inciso successivamente richiamato, più di recente, anche da C. App. Napoli, 8^ Sez. Civ., Sentenza n. 369 del 01.02.2022, pag. 18). In altre parole, la posizione che si trae dalla giurisprudenza di legittimità, a cui si intende in questa sede dare seguito, è quella per la quale la domiciliazione della cambiale, unitamente alla predisposizione della provvista per il pagamento, pone di base quantomeno certamente una presunzione del mandato di pagamento conferito al domiciliatario. Con la conseguenza che, in presenza di tali due presupposti, l'onere della prova sarà ribaltato, nel senso che dovrà essere il domiciliatario a provare che il mandato di pagamento non vi fosse. Presupposti che certamente sussistono nel caso di specie, come indicato al precedente par.
3.1. lett. b).
3.3. A questo punto, occorre allora vagliare se la banca convenuta abbia o meno assolto a tale onere probatorio.
3.3.1. In ordine a quanto si riscontra dai documenti prodotti, sul punto si può osservare quanto segue.
a) Non si può inferire nulla dall'all. 4 alla comparsa di risposta, recante un “avviso di scadenza effetti con protesto” regolarmente compilato dall'amministratore della società attrice, in quanto (come reso evidente dal documento e come ammesso dalla stessa banca convenuta), trattasi di un avviso di epoca ben successiva alla vicenda per cui è causa (marzo 2022) e compilato dall'attuale (al tempo della domanda) amministratore della società attrice. Mentre non sono stati prodotti analoghi documenti di epoca anteriore o coeva a quella rilevante. Ciò che certamente non consente di operare alcun ragionamento presuntivo forte sulla modalità di pagamento degli effetti cambiari, in quanto si pretenderebbe di trarre da un dato certo successivo un dato incerto del passato (e non il viceversa, che sarebbe certamente molto più convincente).
b) Sul documento di cui all'all. 13 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta, recante scrittura con cui la parte attrice il 18.10.2018 (in funzione dell'acquisto del prodotto “MPS MIO BUSINESS” con la banca convenuta, in quanto poi questa data viene richiamata alla prima pagina dal documento di cui all'all. 15, recante le relative condizioni contrattuali), nell'autorizzare la banca convenuta a lavorare gli ordini di addebito sul conto corrente, dichiarava che “NON ACCETTA ALCUN ADDEBITO SDD B2B”, anch'esso non è risolutivo. Infatti, come correttamente argomenta parte attrice nella sua terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., tale
6 esclusione riguarda solo una categoria degli addebiti diretti su conto corrente bancario (SDD B2B, cioè quelli non rimborsabili, riservati ai pagatori qualificabili come soggetti diversi dai consumatori o qualificabili come microimprese), a fronte invece dell'altra categoria ( ossia quelli CP_3 rimborsabili, ed utilizzabili rispetto all'universalità dei soggetti pagatori). Con una esclusione che correttamente si rapporta ulteriormente in tal senso se si guarda all'art. 3 della Parte 4 della Sezione
“Servizio di Pagamento” delle condizioni giuridiche sottoscritte dalle parti (cfr. pag. 37 del citato all. 15), in cui si afferma che di base tale ultima modalità di addebito è consentita in via generale, salve specifiche esclusioni (che nel caso di specie, per questa categoria, mancano) operate con sottoscrizione di apposito modulo. E che ulteriormente si rafforza dalla presenza, analiticamente segnalata da parte attrice (cfr. estratto conto ex all. 14 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. di parte convenuta), di plurimi addebiti SDD negli ultimi mesi del 2020 (che dunque non possono che essere pag. 2, addebito SDD del 01.09.2020 a favore di pag. 3, CP_3 Parte_5 addebito SDD del 01.10.2020 a favore di pag. 3, addebito SDD del Controparte_4
02.10.2020 a favore di pag. 3, addebito del 07.10.2020 a favore di . Con Parte_5 Controparte_5 la conseguenza che, peraltro non avendo parte convenuta poi ulteriormente replicato in ordine a questo specifico punto, anche questo dato risulta non risolutivo, in quanto comunque una vasta categoria di addebiti su conto corrente bancario era consentita.
c) Parte convenuta invoca il citato all. 14 per argomentare (cfr. pag. 5 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) che “a seguito dei fatti occorsi (verosimilmente appresa la corretta modalità operativa), ha sempre effettuato il pagamento degli Effetti con scadenza successiva al Parte_1
30 luglio 2020 e fino al 30 agosto 2021 mediante il Paschi Azienda Online (salvo quello con scadenza al 30 settembre 2020).”, precisando che “per una più agevole lettura, che gli Effetti pagati in Filiale sono preceduti dal Codice “09581”, mentre quelli pagati mediante Paschi Azienda Online presentano il riferimento operazione con “020” iniziale”. Solo che, anzitutto ancora una volta si fa riferimento esplicitamente a vicende successive rispetto a quella per cui è causa, ed in ogni caso non risultano elementi obiettivi in base ai quali riscontrare la corrispondenza dei codici enunciata dalla parte come riferibili rispettivamente alle operazioni rispettivamente in filiale ed operazioni informatizzate.
d) Ancora, parte convenuta produce all'all. 17 della sua terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (pag. 4) i fogli informativi del “INTERNET CORPORATEBANKING PASKEY AZIENDAONLINE relativi all'anno 2020”, che recherebbero indicazione che “il pagamento della “distinti avvisi di scadenza effetti” rientra (ovviamente) fra le attività ricomprese nei servizi informatici messi a disposizione dalla . Preliminarmente, a monte sul piano processuale, si ritiene che il suddetto CP_1 documento non sia valutabile in quanto funzionale alla prova diretta (e non alla prova contraria), poiché non è propedeutico ad una controprova rispetto a prove prodotte dall'attrice, bensì è strumentale alla posizione assunta sin dall'origine dalla parte convenuta (in sostanza, dunque, trattasi di documento per natura e funzione non dissimile da quelli correttamente e tempestivamente depositati entro la barriera preclusiva delle prove dirette ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). In ogni caso, anche a valutarla, non ha una valenza in sé probatoria in senso contrario alla sussistenza di un mandato di pagamento diretto nel caso di specie, in quanto (a parte che la banca convenuta non indica specificamente nell'atto l'inciso rilevante menzionato ai nostri fini) descrive semplicemente le modalità di funzionamento del servizio di pagamento online, oltre a non apparire sottoscritta (a differenza degli altri documenti) da alcuno.
3.3.2. Volendo menzionare anche le prove orali svolte, afferma in generale questo giudice che lo svolgimento delle stesse è stato particolarmente sofferto, in quanto i testimoni ammessi hanno reso innanzi al G.O.P. delegato dichiarazioni contrastanti sia sull'asserito incontro di fine luglio 2020 in
7 filiale, sia sulla modalità di lavorazione e pagamento delle cambiali nel 2020 (cfr. verbale d'udienza del 19.05.2023). Tant'è che questo giudice disponeva confronto su tali punti (cfr. ordinanza del
15.07.2023), svoltosi sempre innanzi al G.O.P. in data 23.10.2023 in maniera non risolutiva (i testimoni confermavano integralmente le loro opposte versioni), tanto da rendere necessario un nuovo confronto disposto da questo giudice innanzi a sé (ordinanza del 27.12.2023). Nuovo confronto poi non svoltosi per la sopravvenuta morte del teste (unico teste ammesso per parte Testimone_2 attrice), e dell'impossibilità di una sua surrogazione con altro teste non indicato in precedenza (e comunque essendosi trattato della stessa , vale a dire colei che assumeva la carica Testimone_3 di amministratrice del tempo e direttamente coinvolta nell'affermato incontro della fine di luglio 2020 con i dipendenti della banca), e comunque essendo l'operazione in sé proposta dalla parte che la chiedeva illogica visto che si sarebbe avuto un teste diverso che avrebbe dovuto chiarire quanto affermato da altra persona ormai deceduta (cfr. ordinanza del 21.04.2024, la cui motivazione si ribadisce integralmente in questa sede). E a parte ogni considerazione sull'attendibilità (sebbene non si ponga un problema di incapacità) intrinseca del narrato ad opera, rispettivamente: del padre dell'amministratrice del tempo, a sua volta amministratore della società scissa da cui la società attrice era sorta (ossia la Idea Servizi Integrati s.r.l., cfr. atto di scissione in all. 8 alla comparsa di risposta); nonché dei due dipendenti di filiale della banca, che in relazione al suddetto narrato erano anch'essi protagonisti, in quanto parte attrice affermava di avere interloquito con loro, e che essi stessi fossero stati i soggetti, riferibili alla parte convenuta, che avrebbero rassicurato l'attrice sul buon esito delle operazioni. Ciò che in buona sostanza induce a ritenere sostanzialmente neutro l'esito probatorio delle prove orali svolte, con conseguente non considerabilità delle stesse ai fini della prova dei fatti a cui esse erano rivolte (ed eventualmente allora, con applicazione del criterio residuale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. per quanto concerne fatti altrimenti non provati), sia per quanto concerne le modalità di processamento e lavorazione degli effetti cambiari, sia in relazione a tutta la vicenda relativa all'incontro tra i soggetti predetti.
3.4. Pertanto, sulla base di quanto argomentato nei sottoparagrafi precedenti, si trae la conseguenza che la banca convenuta non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, e dunque deve considerarsi che su di essa gravasse l'obbligo, in quanto domiciliataria ed in quanto presso di essa era acceso un conto corrente oltremodo capiente, di processare ed operare direttamente il pagamento della cambiale per cui è causa.
4. Dall'esame della domanda attorea, parte attrice imputa a parte convenuta anche un altro inadempimento, distinto dal precedente. Partendo dall'assunto di aver effettuato comunque in data 31.07.2020 (ossia il giorno successivo alla scadenza del titolo, come consentito dall'art. 43 L. Camb.) bonifico per saldare la cambiale scaduta il giorno prima, ella si doleva altresì del fatto che la banca convenuta non si sarebbe attivata per impedire la levata del protesto, nonché per avvisare tempestivamente sul punto la società sua cliente, che dunque avrebbe scoperto del protesto solo nel concitato contesto di fine novembre 2020 (ossia, quando si trattava di trovare la fideiussione per onorare l'appalto aggiudicato).
4.1. Al riguardo, Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2549 del 04/02/2020 (Rv. 656621 - 01) ha affermato che “Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca - ove sia intervenuta comunque la levata del protesto - di restituire la provvista utilizzata per
8 l'operazione non andata a buon fine.” Sentenza che a sua volta richiama la precedente Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 11130 del 13/05/2009 (Rv. 608310 - 01), per cui “La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, qualora abbia notizia dell'intervenuto pagamento, ha l'obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo;
in mancanza di tale attivazione, si configura una responsabilità da contatto, oltre che una responsabilità da comportamento omissivo, in relazione all'affidamento incolpevole dell'interessato, che abbia comunicato l'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario. (Nella specie, il pagamento era avvenuto il primo dei due giorni successivi alla scadenza e l'ordine di ritiro era pervenuto alla banca in tempo utile per effettuare le comunicazioni al notaio, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1973, n. 349).”
4.2. Ora, in relazione all'obbligo di attivarsi per impedire la levata del protesto (o conseguentemente di avvisare tempestivamente la cliente sulla levata), appare però non sufficientemente provato il presupposto di fondo, ossia il pagamento asseritamente operato via bonifico il 31.07.2020 (ciò che viene contestato da parte convenuta).
4.2.1. Al riguardo, tenuto primariamente conto del fatto che la prova di un pagamento va operata in via documentale (ex art. 2726 c.c.), parte attrice fa leva sull'all. 24 alla sua seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che però reca un importo diverso: non € 2.947,00 ma € 5.894,00, che parte attrice giustifica in memoria nel senso che, trattandosi del doppio di quell'importo, farebbe riferimento sia alla suddetta cambiale sia ad altra cambiale che aveva scadenza giugno 2020, che viene menzionata alquanto genericamente solo a partire dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. come cambiale che pure avrebbe avuto lo stesso problema di domiciliazione (ma allora appare obiettivamente strano che il 31.07.2020 si andasse a bonificare pure una cambiale scaduta il mese prima, e rispetto alla quale non vengono narrati problemi di protesto o similari). Inoltre, la causale è appunto generica, nel senso che fa riferimento sì probabilmente ad effetti cambiari (“PAG EFFETTI”) ma non indica quali.
4.2.2. Ancora, nemmeno è risolutivo l'all. 5 alla comparsa di risposta, recante la c.d. liberatoria ex art. 8 L. 386/1990 dell'amministratore unico della società creditrice cambiaria (la cui corrispondente testimonianza non è stata ammessa sempre per il divieto di provare pagamenti per testimoni). Questa,
a parte far riferimento alla disciplina degli assegni bancari emessi senza provvista, mentre qui è in gioco una cambiale, in ogni caso non fa luce su come e quando la cambiale sia stata pagata, in quanto
(anche a volerne adattare l'interpretazione al caso di specie) è solo funzionale ad affermare che la cambiale sarebbe stata comunque pagata entro i 60 giorni previsti da quella normativa (peraltro appunto, si ribadisce, mal citata).
4.2.3. La conseguenza è che dunque non può dirsi che la banca convenuta non abbia adempiuto a tale ulteriore obbligo, in quanto non v'è prova sufficiente che tale obbligo vi fosse, e conseguentemente che la levata del protesto fosse illegittima. Tant'è che, come riscontrato nell'all. 12 alla citazione (o equivalentemente all. 6 alla comparsa di risposta), si trae documentalmente che la banca convenuta venne a sapere del pagamento proprio sulla base della suddetta dichiarazione liberatoria del
18.11.2020.
5.1. Ora, tornando dunque a quanto si è argomentato nel par. 3, ciò costituisce certamente inadempimento contrattuale rispetto al complesso dei rapporti (evidentemente di tipo contrattuale) che la banca stessa aveva con la società attrice, e rispetto alla quale è dunque possibile ragionare in termini di applicazione dell'art. 1218 c.c., per cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” E
9 della conseguente consolidata giurisprudenza per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. E sarà poi l'onere del debitore provare di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr., la fondamentale Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01); seguita da conforme giurisprudenza successiva, quali ad esempio, tra le tante, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002 (Rv. 551883 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20073 del 08/10/2004 (Rv. 577642
- 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 (Rv. 598321 - 01); Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 3373 del 12/02/2010 (Rv. 611587 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del
11/02/2021 (Rv. 660419 – 01)).
5.2. Anzitutto, allora si ribadisce in questo passaggio che parte convenuta, allegato l'inadempimento ad opera di parte attrice, non ha certo provato di avere adempiuto, in quanto si è processualmente accertato che l'obbligo da cui essa era gravata non era semplicemente di porre la parte attrice nelle condizioni di essere informata dell'effetto cambiario per procedere al pagamento, bensì a monte di effettuare il pagamento, quale effetto del mandato insito nella cambiale domiciliata con sufficiente provvista. Tale considerazione di fondo è stata posta alla base del rigetto (cfr. ordinanza del 21.04.2024) della richiesta di CTU informatica sul corretto e tempestivo inserimento dell'avviso informatizzato d'ordine di pagamento sulla piattaforma online della banca convenuta, in quanto (a parte ogni considerazione sulla eventuale sufficienza o meno della documentazione prodotta ai fini della relativa prova, cfr. all. 12 alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta) obiettivamente superflua ai fini della decisione.
5.3. Come noto, anche in tema di responsabilità contrattuale è la parte che si assume danneggiata che ha l'onere di provare il danno (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007 (Rv. 599341 - 01); ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005 (Rv. 580853
- 01)), ed il nesso di causalità tra inadempimento e danno, secondo il criterio civilistico classico del
“più probabile che non” (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022 (Rv.
664402 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018 (Rv. 650183 - 01); Cass. Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017 (Rv. 646653 - 01)). Evidenziandosi, ex art. 1223 c.c., che sono risarcibili solo i danni che possono configurarsi come “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento. E salvo solo l'intervento equitativo del giudice nella liquidazione ex art. 1226 c.c. per cui “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.”
6. Ora, giunti a questo punto, a monte bisogna avere chiaro, alla luce di quanto si è detto nei paragrafi che precedono, che l'evento dannoso che parte attrice imputa a parte convenuta è dato dalla sostanziale perdita dell'appalto in capo alla prima, in forza della riduzione della sua quota di partecipazione allo stesso ad un marginale 0,01% (a fronte di un originario 49%).
6.1. Al riguardo, è infatti provato documentalmente che, quanto ai rapporti con la società partner del raggruppamento temporaneo di imprese (ossia la : Parte_3
a) le due società (per quanto riguarda la società attrice: dopo subentro al Controparte_2
di cui aveva preso in affitto il pertinente ramo di azienda) erano risultate vincitrici ( giusta
[...] determina di aggiudicazione n. 2397 del 28.09.2020) della “procedura aperta per Parte_6
l'appalto di pulizia e sanificazione di strutture afferenti alla ”, bandita da Parte_4
10 quest'ultima stazione appaltante, con impegno a costituire un R.T.I., a seguito dell'aggiudicazione, per lo svolgimento dell'appalto (cfr. allegati dal 2 al 7 alla citazione);
b) il suddetto R.T.I. veniva costituito con atti notarili del 23-24.11.2020, con cui si prevedeva un riparto per quote del 51% (e ruolo di mandataria) in favore di e del 49% in favore Parte_3 della società attrice (cfr. all. 8 alla citazione);
c) in vista della conclusione dell'appalto, in data 27.11.2020 la stazione appaltante sollecitava il R.T.I. a produrre fideiussione pari al 10% del valore di appalto, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, entro il 30.11.2020, sotto pena di perdita dell'appalto e scorrimento della graduatoria
(cfr. all. 9 alla citazione);
d) con nota del 28.11.2020 (cfr. all. 25 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice) la società mandataria avvertiva la società attrice che le compagnie di assicurazione e finanziarie contattate al fine di reperire la garanzia avevano segnalato alcune difformità imputabili P alla ( cui il noto protesto, oltre ad un asserito fido presso le compagnie assicurative Parte_1 contattate allo stato sospeso, e all'assenza della certificazione EMAS), con conseguente proposta di fornire la garanzia richiesta a mezzo di due distinti assegni circolari (ciascuno corrispondente alle quote del 51-49%);
e) con scrittura privata del 29.11.2020 (cfr. all. 13 alla citazione) le parti del R.T.I. predisponevano una regolamentazione dei rapporti interni, che in particolare (per quanto qui di interesse) prevedeva
(art. 3 lett. B) una riduzione alla percentuale marginale dello 0,01% della quota di partecipazione della società attrice “Alla luce dei nuovi sviluppi legati alla presentazione della cauzione definitiva, qualora la stessa venga versata interamente dalla società , con Parte_8 una reviviscenza della ordinaria percentuale del 49% sostanzialmente se e quando la società attrice avesse presentato a beneficio della partner una sua fideiussione di importo pari alla propria quota e la stazione appaltante avesse conseguentemente restituito a quella la quota eccedente di garanzia;
f) con nota della stessa data (cfr. all. 25.1 e 25.2. alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), la società attrice rispondeva alla nota di cui alla lettera d), comunque dichiarando di inviare contestualmente la copia sottoscritta dell'accordo di cui alla lettera precedente;
g) l'appalto veniva regolarmente sottoscritto dal R.T.I. in data 01.12.2020 (cfr. all. 14 alla citazione), data alla quale la capogruppo provvedeva ai versamenti in cauzione (cfr. all. 25.3. alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice);
h) con nota del 24.12.2020 (cfr. all. 16 alla citazione) la società partner informava la società attrice di aver ottenuto dalla stazione appaltante (richiesta del 17.12.2020 e riscontro del 23.12.2020) la possibilità di presentare contestualmente due polizze fideiussiorie, ma che le garanzie definitive avrebbero dovuto presentarsi entro il 28.02.2020 (recte: 2021), conformemente alle scadenze previste dagli atti di gara, paventando in mancanza le dovute iniziative verso la società attrice in caso di inadempimento;
ciò che evidentemente pone, su un piano interpretativo, primi importanti riscontri sulle ragioni obiettive della scrittura di cui al precedente punto e), nel senso che effettivamente (come affermato da parte attrice) il sotteso fondamentale di quel tipo di accordo era dato delle difficoltà della società attrice nel reperimento di una fideiussione, del tutto verosimilmente in nesso causale ai fatti per cui è causa (secondo il criterio del “più probabile che non”, ed in mancanza di altri elementi rilevanti processualmente emersi sul punto, come anche meglio si dirà infra);
i) parte attrice allora si attivava per il reperimento di fideiussori, come attestato dagli allegati nn. 34 alla sua seconda memoria istruttoria (recante un primo mandato del 28.12.2020, e poi un secondo,
11 più tardo, del 24.02.2021), senza successo, ed anzi richiedendo pacificamente anche alla banca convenuta di prestare fideiussione in suo favore (anche come modo di rimediare all'asserito inadempimento, cfr. all. 17-18 alla citazione, recanti rispettivamente la nota di richiesta del
13.01.2021 e la risposta negativa del 29.01.2021), senza successo.
j) con nota del 18.01.2021 (cfr. all. 27 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), la capogruppo informava la società attrice di aver reperito una proposta di garanzia da parte di una compagnia di assicurazioni, ma per stessa ammissione della scrivente “Tuttavia, le condizioni a cui è sottoposto il rilascio della suddetta garanzia sono assai impegnative […]”, trattandosi di dover prestare garanzie personali e reali da parte delle società e dell'intera compagine societaria, nonché del versamento del 50% dell'importo garantito;
k) l'ultima considerazione svolta alla lettera h) è ulteriormente confermata dalla successiva nota della società partner alla società attrice del 03.02.2021 (cfr. all. 19 alla citazione), con cui primariamente si sollecitava nuovamente quest'ultima in ragione degli sviluppi sul reperimento della fideiussione per la copertura del proprio importo cauzionale, ribadendosi l'avvicinamento del termine perentorio fissato del 28.02.2021; pur facendosi poi riferimento altresì ad un ammonimento per asseriti inadempimenti di altro tipo, concernenti l'art. 7 del regolamento del R.T.I. in ordine a documentazione fiscale, contributiva, e retributiva da inviare al 16 di ogni mese alla capogruppo, con indicazione che già per il primo mese di esecuzione del contratto si era avuto inadempimento (anche qui con avvertimento che in caso di inadempimento si sarebbe potuto procedere al quasi azzeramento della partecipazione della mandante);
l) con determina dirigenziale n. 2054 del 14.07.2021 (cfr. all. 20 alla citazione), facendosi riferimento a nota della 50818 del 01.03.2021, la stazione appaltante dava il nulla osta richiesto Parte_3 alla riduzione allo 0,01% della quota di partecipazione della società attrice, facendo riferimento la nota della richiedente a plurimi inadempimenti (mancata prestazione della garanzia, ripetuta violazione dell'obbligo retributivo dei dipendenti, violazione della disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, plurime e generiche altre violazioni contrattuali); ma essendo sotto questo punto di vista particolarmente significativo che la data della nota della capogruppo sia proprio del 01.03.2021, ossia il giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine perentorio previsto per integrare le garanzie richieste, con un elemento di grande significatività nel senso di una correlazione forte tra questo inadempimento (è da ritenersi: rispetto anche agli altri) e la scelta di muoversi per rendere definitivo il nuovo riparto di quote tra le società componenti il R.T.I. (tenuto anche conto che, ad esempio: l'unica successiva nota significativa prodotta e relativa a doglianze di altro tipo da parte della è datata 11.03.2021, ossia già nove giorni Parte_3 dopo la protocollazione della suddetta nota, cfr. all. 29.6. alla seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. di parte attrice;
così come, anteriormente a quella data, ossia il 17.02.2021, la stazione appaltante, nel verbale di cui all'all. 31 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, rilevava in relazione ad alcuni problemi di “non aderenza al capitolato tecnico del servizio di pulizia e sanificazione”, un miglioramento delle condizioni generali);
m) a seguito della suddetta nota del 01.03.2021, seguivano due note (intervallate di un mese l'una dall'altra, e di cui la prima proprio il giorno seguente 02.03.2021) rivolte dalla società attrice alla stazione appaltante in cui si argomentava l'asserita illegittimità della richiesta fatta dalla Parte_3
(cfr. all. da 26.1. a 26.4 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice);
[...]
6.2.1. Ora, premessi i detti punti, risulta dunque una del tutto ragionevole correlazione tra l'inadempimento della banca convenuta e la marginalizzazione che la società attrice ha avuto
12 nell'appalto, in quanto una corretta lettura dei dati suddetti suggerisce che è stata proprio la mancata possibilità della società attrice di ottenere una garanzia, a seguito della sua posizione compromessa in relazione alla vicenda per cui è causa, a far allertare la capogruppo ed indurla, proprio al primo giorno utile successivo alla scadenza del termine che le aveva concesso, a muoversi per ottenere la cristallizzazione del nuovo riparto di quote.
6.2.2. Le altre possibili causali (ossia le lamentate ulteriori criticità da parte della capogruppo), anzitutto risultano molto meno credibilmente decisive proprio in relazione a tale singolare correlazione temporale, ed inoltre sono in effetti di sostanza molto meno incisiva rispetto anche a quanto potesse apparire dall'invocata (dalla parte convenuta) ordinanza cautelare di cui al R.G.C.C.
n. 10999/2021 Trib. RI (cfr. ad es. all. 21 alla citazione), in relazione alla cospicua produzione documentale in materia offerta da parte attrice agli allegati da 28 a 31.10 alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Rispetto alla quale poi l'unica via offerta dalla banca convenuta per rispondere è stata una istanza ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione dell'intero fascicolo cautelare torinese, che come tale è stata ritenuta generica ed esplorativa “in quanto non appare rivolto all'ottenimento dell'esibizione di specifici documenti aventi un certo assunto contenuto, bensì a trarre spunti di indagine all'esito dell'esibizione stessa;
” (cfr. ordinanza del 21.04.2024). Ed inoltre, si può precisare ulteriormente in questa sede, non corredata dall'ulteriore requisito richiesto della sua indispensabilità al fine di trarre il relativo contenuto conoscitivo (in quanto, come anche osserva parte attrice, non risulta nemmeno che la parte richiedente abbia stragiudizialmente rivolto una istanza motivata di visibilità al suddetto fascicolo telematico). Con la conseguenza, allora, che un eventuale approfondimento istruttorio su tali ulteriori profili, eventualmente concausali rispetto a quello oggetto di causa, è rimasto oscuro, anche appunto in relazione alla strategia processuale seguita dalla banca convenuta.
6.3. Pertanto, è ragionevolmente provato un sufficiente nesso causale tra l'inadempimento della CP_1 convenuta e il sostanziale azzeramento della quota di appalto posta in capo alla società attrice.
7. In base alle risultanze di causa, non appare argomentabile un concorso del fatto colposo del creditore alla causazione del danno ovvero all'aggravamento dello stesso ex art. 1227 c.c.
7.1. Al riguardo, infatti, a considerare anzitutto le eventuali mancanze invocate da parte convenuta come possibili concause dell'evento dannoso (e trattate al precedente par. 6.2.2.), come detto, non emergono elementi sufficienti a ritenerle provate (ed anzi, in base alla documentazione prodotta da parte attrice risultano ulteriormente lontane dalla prova), con la conseguenza che non solo possono essere considerate tali da interrompere il nesso, ma altresì ad essere configurate come elementi di concorso rilevanti in base all'art. 1227 c.c.
7.2. D'altro canto, invece, in relazione ad un asserito lassismo nella condotta di parte attrice, che avrebbe avuto il tempo sufficiente per trovare un fideiussore ed evitare il danno e non si sarebbe attivata, avendo a suo dire anche rifiutato un'offerta di fideiussione reperita dalla sua partner, si osserva che:
a) richiamandoci al par.
6.1. lett. i), non si può dire che la società attrice sia rimasta con le mani in mano, ma anzi si sia attivata tramite broker ed anzi anche proprio e presso direttamente la banca convenuta;
b) così come la fideiussione non è un fatto automatico per la banca, ma necessita di una serie di obiettive valutazioni (come giustamente ha affermato la banca convenuta per giustificare il suo rifiuto a prestare fideiussione, in base alla sua nota di riscontro del 29.01.2021 in all. 18 alla citazione), così adeguate ed obiettive valutazioni ha operato la società attrice in ordine alla proposta di garanzia che
13 le aveva reperito la (cfr. supra, par.
6.1. lett. j)), in quanto si prevedevano Parte_3 obiettivamente delle condizioni molto gravose, che erano già descritte come tali dalla stessa società partner; e pertanto effettivamente ci si ritrovava innanzi sì ad una proposta di garanzia, ma molto lontana da una occasione banalmente rifiutata.
8. Adesso, è dunque possibile trattare dei c.d. danni-conseguenza, di cui parte attrice chiede il risarcimento. Ella fa riferimento alle seguenti tre voci:
1) il danno da sostanziale perdita dell'appalto, stimato nel 49% del valore dell'appalto (ossia il 49% di € 112.671.548,96), stimandosi la durata dei sei anni più il rinnovo di due, e dunque, citazione alla mano, € 57.273.308,50 (o in subordine all'utile forfettario ricavabile dal suo svolgimento, che viene stimato al 10% di questa somma, e dunque in € 5.727.330,85);
2) il c.d. danno curriculare, derivante dalla “perdita dell'esperienza che sarebbe discesa dalla sua esecuzione e che, naturalmente, avrebbe potuto esser utilmente spesa per aumentare le chance di aggiudicazione di altre gare.”, stimato nel 5% del valore economico della quota di appalto, ossia € 2.863.665,42;
3) il danno (non patrimoniale) alla propria immagine e reputazione commerciale, da rimettersi alla valutazione equitativa del giudice.
8.1.1. In relazione alla voce 1), ritiene certamente questo giudice che l'an sia stato ben sufficientemente allegato e provato, giusta la produzione degli atti di causa relativi all'appalto in discorso e al suo valore (cfr. in particolare gli allegati nn. 3-4-6-8-14 alla citazione), nonché a quelli relativi al riparto per quote tra le società partecipanti all'R.T.I. e alla riduzione allo 0,01% della partecipazione della società attrice (per cui, tecnicamente e a rigore, il danno va calcolato sulla quota perduta del 48,99%), ampiamente riportati nei paragrafi che precedono.
8.1.2. Sul quantum, è anzitutto vero che, in relazione al lucro cessante, debba farsi riferimento al
“pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità. In particolare, il danno patrimoniale da mancato guadagno "presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte" (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015, (Rv. 637952 - 01), ed in parte motiva a pagina 9; nello stesso senso la successiva Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018 (Rv. 647991 - 01)).
Ma si ritiene che nel caso di specie non ci sia questo rischio, vista la documentazione depositata e recante le condizioni normative ed economiche dell'appalto in discorso. E' pur vero però che, in relazione alle molteplici variabili che incidono sulla sua determinazione, vista la complessità ed aleatorietà dei fattori che possono incidere sul ricavo e sul profitto di un appalto pubblico (trattandosi sempre di vicende relative a svolgimento di attività imprenditoriale), ritiene certamente questo giudice di essere posto nelle condizioni di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., fermo restando che comunque la liquidazione equitativa deve essere essa stessa ragionevole (altrimenti il rischio è quello di una liquidazione del tutto arbitraria), ed è dunque opportuno ancorarla a dei parametri oggettivi, i quali possano delineare un orizzonte che tenga conto (anche nella liquidazione) della natura e delle caratteristiche della tipologia di danno patito da parte attrice.
8.1.3. In questo senso, appare del tutto concettualmente erroneo il calcolo del danno in relazione alla mera percentuale di ricavo atteso dall'appalto. Tale opzione, che evidentemente condurrebbe ad un risarcimento obiettivamente ed irragionevolmente iperbolico, va infatti a far coincidere il danno patito
14 con il ricavo mancato, come se lo svolgimento dell'appalto coincidesse solo con voci in entrata per l'appaltatore. In realtà, non tiene conto (come correttamente evidenzia parte convenuta) di una miriade di costi, tra organizzazione del lavoro e dei mezzi, adempimenti burocratici e bancari, nonché regime contributivo e fiscale che evidentemente rendono lo svolgimento di un appalto tutt'altro che un'attività a sola entrata, ma anzi anche a notevole uscita. Con la conseguenza che il criterio posto in prima battuta deve essere rigettato.
8.1.4.1. Appare invece equilibrato, oltre che dotato di un supporto interessante in un filone giurisprudenziale nel contesto della giurisdizione amministrativa di qualche anno fa, il criterio della percentuale forfettaria del 10% sul valore dell'appalto. Tale criterio prende le mosse da una estensione analogica della disciplina in materia di recesso della stazione appaltante, a partire dall'art. 345 L.
2248/1865 All. F (poi seguito dai tre codici degli appalti che si sono susseguiti, ossia: art. 134 D. Lgs.
163/2006, art. 109 D. Lgs. 50/2016, art. 123 D. Lgs. 36/2023), da parte di un filone della giurisprudenza amministrativa relativo al danno da illegittima aggiudicazione dell'appalto e perdita di chance (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n.3829 del 15/06/2009; Cons. Stato Sez. V,
Sentenza n. 3786 del 12/06/2009; Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1206 del 03/03/2009; Cons. Stato,
Sez. V, Sentenza n. 1665 del 14/04/2008; Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1377 del 22/03/2007), che in tali ipotesi opera una stima forfettaria del mancato utile nel 10% dell'importo dell'appalto, eventualmente (nel caso di perdita di chance, che dunque nel caso di specie non rileva) ridotto in ragione del numero di concorrenti, e (in relazione almeno ad un sottofilone di quella giurisprudenza) ulteriormente abbattuto del 50 % in ragione del c.d. aliunde percetum seu percipiendum (volto cioè ad evitare un'indebita locupletazione in ragione del fatto che la perdita dell'appalto consente l'impiego delle risorse umane e materiali in altri affari, e dunque delle due l'una: o tali risorse sono state impiegate, e dunque sarebbe illogico non tenerne conto;
o tali risorse non sono state impiegate, ma allora sarebbe altrettanto illogico non tenerne conto in base al generale principio per cui non è risarcibile il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 comma 2 c.c.).
8.1.4.2. Sul punto, bisogna dar conto che, anche in ragione della parallela esistenza di un orientamento giurisprudenziale più rigorosamente volto a negare ogni valutazione forfettaria e a rimanere nettamente legato ad uno stretto rispetto del criterio dell'onere della prova in relazione al quantum,
Cons. Stato, Ad. Plen. Sentenza n. 2 del 12/05/2017 (da ultimo ribadita ad esempio da Cons. Stato,
Sez. V, Sentenza n. 26 del 02/01/2024) ha però aderito a tale ultimo orientamento, affermando che:
“g) va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo);”
8.1.4.3. Questo giudice ritiene però di evidenziare:
a) anzitutto, che l'ambito operativo in cui ci si trova in questa sede è solo per tema affine a quello elaborato da tale giurisprudenza, in quanto in quella sede si fa riferimento al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione dell'appalto (afferente alla fase di selezione del contraente) mentre nel caso di specie si fa riferimento ad un fenomeno diverso, ossia ad una rideterminazione interna delle quote di un R.T.I. ad appalto già aggiudicato e sottoscritto, in funzione della carenza di fideiussione da parte di una delle società partecipanti (e che si è processualmente accertato essere stata indotta dall'inadempimento della parte convenuta);
15 b) in secondo luogo, che il rigore di quella giurisprudenza fa altresì leva sull'indice di cui all'art. 124 comma 1 del c.p.a. (norma specificamente rivolta a disciplinare il rito appalti), che dalla sua introduzione si è andato leggendo sempre in maniera più rigorosa da parte della giurisprudenza amministrativa, nel suo inciso “il risarcimento per equivalente del danno subito e provato”, anche al fine di evitare utilizzazioni strumentali di una norma eventualmente troppo a maglie larghe nei confronti della Pubblica Amministrazione;
norma che invece non rileva nel caso di specie, in cui invece si sta utilizzando tale criterio solo come parametro di ancoraggio per un più ragionevole esercizio del potere equitativo del giudice nella liquidazione di un risarcimento in rapporti tra privati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con la conseguenza di ritenere obiettivamente utilizzabile il criterio suggerito dal filone giurisprudenziale pregresso, nonostante il suo recente affievolirsi nella recente giurisprudenza amministrativa in relazione al contesto in cui esso era sorto.
8.1.5. In particolare, allora, si ritiene di quantificare il risarcimento nel mancato utile forfettariamente determinato nel 10% del valore della quota del 48,99% (e non del 49%, in quanto all'attrice è comunque rimasto lo 0,01%) dell'importo totale dell'appalto. E dunque, considerando il valore totale dell'appalto pari ad € 112.671.548,96 (dato numerico indicato sin dalla citazione, e come tale mai analiticamente contestato da parte convenuta), e rispetto ad una quota al 48,99 % pari ad € 55.197.791,84 (dunque leggermente più bassa di quella indicata in citazione), il 10% sarà pari ad €
5.519.779,18. Rispetto al quale importo però, sempre in base a quegli spunti giurisprudenziali di cui si è detto (peraltro, su questo profilo, confermati anche della citata Ad Plen. 2/2017, in particolare cfr. le lettere i) e j) del par. 41 della sua parte motiva), si ritiene di dover certamente operare la predetta riduzione del 50% per tenere conto dell'aliunde perceptum seu percipiendum, in considerazione del fatto che è stata la stessa società attrice a documentare ampiamente un notevole coinvolgimento delle proprie risorse in altri appalti pressoché coevi a quello di cui si tratta (cfr. allegati n. 35 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), e per importi ben considerevoli. Con la conseguenza che il risarcimento va dimezzato, e dunque liquidato nei termini di € 2.759.889,59.
8.1.6. In mancanza di specifica domanda in tal senso, non si pronuncerà alcunché su interessi e rivalutazione monetaria.
8.2. Ritiene invece questo giudice di non dover liquidare nulla per risarcimento del danno curriculare, di cui al numero 2) sopra indicato. Al riguardo, valga alternativamente una delle seguenti due ragioni:
a) in primo luogo, a differenza della precedente voce di danno, manca qui una qualunque allegazione specificamente rilevante del danno patito (anzi in citazione dicendosi espressamente che “La prova di siffatto pregiudizio, è bene precisarlo, è da considerarsi in re ipsa”), in mancanza della quale nemmeno può procedersi alla valutazione equitativa del quantum poiché manca la base prima di tutto allegatoria (e poi probatoria) dell'an;
b) in secondo luogo, sempre a seguire il predetto filone giurisprudenziale amministrativo, là dove si considerava la percentuale forfettaria, quest'ultima era tale in quanto comprendeva anche il danno curriculare, che dunque (anche ove non si volesse aderire al primo argomento) vi sarebbe comunque ricompreso.
8.3. Ritiene infine questo giudice di non dover liquidare nulla anche a titolo di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale, di cui al numero 3) sopra indicato. Si fa infatti riferimento del tutto genericamente allo stesso fatto che non si è trovata una compagnia assicurativa/banca disposta a rilasciare una polizza fideiussoria da mettere a disposizione della stazione appaltante in relazione alla vicenda per cui è causa. Ma questo è lo stesso profilo per il quale
è già stato riconosciuto il risarcimento di cui al numero 1), mentre la lesione all'immagine e alla
16 reputazione commerciale si sostanzia in un pregiudizio di ordine non patrimoniale di più ampia portata, relativo cioè al generale e persistente discredito che il fatto dannoso ha determinato in capo al danneggiato nei suoi rapporti con i suoi partner commerciali. Sul punto, non risulta infatti che la società attrice abbia allegato e provato pregiudizi siffatti ulteriori e/o con altri soggetti economici in ragione dei fatti per cui è causa, per cui la voce di danno risulta carente di una sufficiente base allegatoria e probatoria tale da poter giustificare una qualunque liquidazione.
9. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che elementi quale la particolare complessità e molteplicità degli accertamenti di fatto, nonché delle relative interpretazioni, unitamente al riscontro di solo uno dei due inadempimenti imputati a parte convenuta, nonché l'accoglimento in misura molto ridotta rispetto al richiesto di un'unica voce di danno (e non dovendosi liquidare alcunché per le altre), configurino quantomeno gli estremi delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che C. Cost. n. 77/2018 ha aggiunto alle ipotesi testuali di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 1926/2021 in epigrafe:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale della domanda attorea, parte convenuta
[...] in persona del l.r.p.t., al pagamento, secondo Controparte_1 le ragioni di cui alla parte motiva, e a titolo di risarcimento dei danni, in favore della attuale parte attrice Parte_1
, in persona del Curatore della Liquidazione Giudiziale (quale subentrante alla
[...] in persona del l.r.p.t., originaria attrice in bonis), della somma di € Parte_1
2.759.889,59;
2) SPESE integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NI, 07.01.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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