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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5262/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Del Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 IRPEF-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2006 - INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7136/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 29.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 8 cartelle di pagamento, ivi indicate, portanti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di €. 4.733,00.
Parte ricorrente deduceva la mancata notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione dei debiti da esse portati, prescrizione comunque maturata anche successivamente alla notifica eventuale dei suddetti titoli di riscossione.
L'Agenzia Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria e la Regione Calabria, che affermavano la correttezza del proprio operato, affermando la carenza di propria legittimazione passiva riguardo alle eccezioni concernenti la sfera di competenza del concessionario per la riscossione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e dunque nulla in atti risulta che possa contrastare le affermazioni della ricorrente relativamente alla mancata notifica delle cartelle indicate in ricorso e di successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, solo a carico del concessionario per la riscossione, risultando le altre parti convenute estranee alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 8 cartelle di pagamento, ivi indicate, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla per tale parte l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate
Riscossione alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in €. 463,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria e la Regione Calabria.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5262/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Del Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 IRPEF-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2006 - INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942025004568000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7136/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 29.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 8 cartelle di pagamento, ivi indicate, portanti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di €. 4.733,00.
Parte ricorrente deduceva la mancata notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione dei debiti da esse portati, prescrizione comunque maturata anche successivamente alla notifica eventuale dei suddetti titoli di riscossione.
L'Agenzia Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria e la Regione Calabria, che affermavano la correttezza del proprio operato, affermando la carenza di propria legittimazione passiva riguardo alle eccezioni concernenti la sfera di competenza del concessionario per la riscossione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e dunque nulla in atti risulta che possa contrastare le affermazioni della ricorrente relativamente alla mancata notifica delle cartelle indicate in ricorso e di successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, solo a carico del concessionario per la riscossione, risultando le altre parti convenute estranee alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 8 cartelle di pagamento, ivi indicate, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla per tale parte l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate
Riscossione alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in €. 463,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria e la Regione Calabria.