Art. 46-bis. ((Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprieta' possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.
In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al Ministero acquirente.
Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero della difesa acquisira' anche in tal caso la piena proprieta' delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sara' dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie gia' gravante sull'impresa concessionaria.
L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi e' disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497))
In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al Ministero acquirente.
Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero della difesa acquisira' anche in tal caso la piena proprieta' delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sara' dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie gia' gravante sull'impresa concessionaria.
L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi e' disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497))