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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9421 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 22859/2023 (ex-udienza del 20/10/25)
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI
visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, in cui appellante ed appellato si riportano rispettivamente a tutte le proprie istanze ed eccezioni, pronuncia contestuale sentenza che segue.
Napoli 20/10/25 il GI A. Attanasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico, Antonio Attanasio pronuncia la seguente
SENTENZA (ex artt. 7 D.Lgs. n.150/11)
nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 22859/23, oggi in decisione avente ad oggetto appello di sentenza su opposizione a verbale di accertamento di violazione al CdS e vertente TRA (C.F. , rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Fabrizio de Luca, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Galleria Umberto I, n. 83; APPELLANTE e (C.F. , in persona del Controparte_1 C.F._2 legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli alla via A. Diaz 11; APPELLATO e Controparte_2 APPELLATO Conclusioni: come da note conclusionali di parte in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 00266769 emessa dalla
[...]
e notificata in data 22.10.2020, con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della CP_3 somma € 82,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 158 comma 1 e 5 del CdS. Non si erano costituiti il e la Controparte_2 Controparte_4
Con la sentenza n. 17045/23 pubblicata in data 03.04.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva il ricorso, in quanto il e la non assolvevano al proprio onere probatorio, ma CP_2 CP_3 compensava le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese”. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Si è costituito il che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Non si è costituito il Controparte_2
L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 03.04.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione tenuto conto che i convenuti non costituendosi non hanno assolto il loro onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto: - non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., il eve essere condannato Controparte_1
a rifondere a le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante Parte_1 compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di
€ 43,00. Va, infine, esclusa la legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato è imputabile CP_2 esclusivamente al Prefetto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. Le spese nei confronti del vanno compensate per il doppio grado del giudizio, in Controparte_2 conseguenza della sua sostanziale estraneità alla controversia. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata, tra le modalità ex art. 127ter cpc e il rito-discussione del lavoro, cfr. da ultimo SSUU 17633/25. Visto anche l'art. 429 cpc,
PQM
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 17045/23 pubblicata in data 03.04.2023 del Giudice di Pace di Napoli e condanna il a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € Parte_1
139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge;
b) condanna il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabrizio de Luca dichiaratosi anticipatario. c) compensa le spese del doppio grado del giudizio tra l'appellante ed il Controparte_2
Così deciso in Napoli il 20.10.2025. Il giudice Antonio Attanasio
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI
visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, in cui appellante ed appellato si riportano rispettivamente a tutte le proprie istanze ed eccezioni, pronuncia contestuale sentenza che segue.
Napoli 20/10/25 il GI A. Attanasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del giudice unico, Antonio Attanasio pronuncia la seguente
SENTENZA (ex artt. 7 D.Lgs. n.150/11)
nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 22859/23, oggi in decisione avente ad oggetto appello di sentenza su opposizione a verbale di accertamento di violazione al CdS e vertente TRA (C.F. , rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Fabrizio de Luca, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Galleria Umberto I, n. 83; APPELLANTE e (C.F. , in persona del Controparte_1 C.F._2 legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli alla via A. Diaz 11; APPELLATO e Controparte_2 APPELLATO Conclusioni: come da note conclusionali di parte in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 00266769 emessa dalla
[...]
e notificata in data 22.10.2020, con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della CP_3 somma € 82,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 158 comma 1 e 5 del CdS. Non si erano costituiti il e la Controparte_2 Controparte_4
Con la sentenza n. 17045/23 pubblicata in data 03.04.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva il ricorso, in quanto il e la non assolvevano al proprio onere probatorio, ma CP_2 CP_3 compensava le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese”. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Si è costituito il che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Non si è costituito il Controparte_2
L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 03.04.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione tenuto conto che i convenuti non costituendosi non hanno assolto il loro onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto: - non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., il eve essere condannato Controparte_1
a rifondere a le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante Parte_1 compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di
€ 43,00. Va, infine, esclusa la legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato è imputabile CP_2 esclusivamente al Prefetto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. Le spese nei confronti del vanno compensate per il doppio grado del giudizio, in Controparte_2 conseguenza della sua sostanziale estraneità alla controversia. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata, tra le modalità ex art. 127ter cpc e il rito-discussione del lavoro, cfr. da ultimo SSUU 17633/25. Visto anche l'art. 429 cpc,
PQM
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 17045/23 pubblicata in data 03.04.2023 del Giudice di Pace di Napoli e condanna il a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € Parte_1
139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge;
b) condanna il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabrizio de Luca dichiaratosi anticipatario. c) compensa le spese del doppio grado del giudizio tra l'appellante ed il Controparte_2
Così deciso in Napoli il 20.10.2025. Il giudice Antonio Attanasio