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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2520/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa IA RM AP, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2520/2021, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
11.04.1986, entrambi residenti in [...]
(Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_3
31/03/1956 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Cavallini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, via B. Buozzi, 4/5 ATTORI contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 CodiceFiscale_4
Carmignano (PO), località Bacchereto, via Il Pino n. 32 e (C.F Controparte_2 [...]
), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], entrambi C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Lidia Martini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio posto in Montecatini Terme, via Leoncavallo n. 9/a CONVENUTI avente ad oggetto: donazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.04.2025 gli attori hanno concluso da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct il 16.4.2025; i convenuti hanno concluso come da comparsa di costituzione e risposta, anche in via riconvenzionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri Parte_1 Parte_2
e hanno citato in giudizio davanti questo Tribunale di Sig.ri
[...] Parte_3 CP_2
pagina 1 di 12 e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Prato contrariis reiectis:
- accertare la nullità dei trasferimenti eseguiti a mezzo bonifico bancario dal sig. in Controparte_3 favore del sig. in data 5/02/2015 e in data 03/04/2015 per le ragioni esposte in Parte_4 narrativa;
- dichiarare i convenuti sigg.ri e tenuti a restituire agli attori la somma CP_2 Controparte_1 ricevuta dal defunto padre sig. per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_4
- per l'effetto condannare i convenuti e al pagamento in favore degli attori CP_2 Controparte_1 della somma di € 12.007,00, o di quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi;
con condanna in ogni caso dei convenuti al pagamento di tutte le spese di lite”.
1.1 A sostegno della propria domanda, gli attori hanno rappresentato:
- che il Sig. deceduto il 28.09.2019, era padre dell'attrice e nonno Controparte_3 Parte_3 degli attori e (quest'ultimi nipoti in quanto Parte_1 Parte_2 figli del figlio premorto;
Persona_1
- che, in seguito al divorzio dalla moglie, si era volontariamente allontanato dai due Controparte_3 figli ed ha mantenuto rapporti soltanto con il FR, il Sig. Parte_4
- che era sempre stato autonomo e capace di occuparsi personalmente di tutti gli Controparte_3 aspetti della vita quotidiana, almeno fino al 2018, allorquando era stato necessario nominare un amministratore di sostegno, nella persona del FR;
Pt_4
- che, al momento della morte, era beneficiario di pensione INPS di circa € 1.230,00 Controparte_3 mensili, che veniva accreditato sul c/c aperto presso Banca MPS n. 18313.14; il suo tenore di vita era stato da loro definito buono;
- che, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, gli odierni attori avevano scoperto che aveva trasferito, a favore del FR , la complessiva somma di € Controparte_3 Pt_4
12.000,00, tramite due bonifici bancari datati rispettivamente 5.02.2015 (di € 7.000,00) e 3.04.2015 (di
€ 5.000,00);
- che, in data 9.03.2020, veniva a mancare il Sig. lasciando quali eredi necessari i Parte_4 figli e odierni convenuti;
CP_2 Controparte_1
- che la procedura di mediazione intrapresa non aveva avuto esito positivo per mancato accordo tra le parti.
1.2. Ciò premesso in fatto, in diritto gli attori hanno rilevato:
- che, esaminando le indicazioni fornite dal disponente alla Banca, in forza delle quali il primo trasferimento era stato eseguito “per apertura c/c” ed il secondo era stato effettuato come giroconto, pagina 2 di 12 era evidente che entrambe le operazioni di accredito del denaro fossero state determinate da spirito di liberalità;
- che i bonifici effettuati da a favore del FR dovevano qualificarsi come Controparte_3 Pt_4 donazioni dirette, da perfezionarsi mediante la forma prescritta ad substantiam dall'art. 782 c.c., ovvero con atto pubblico;
- che, non doveva essere trascurata la circostanza che i suddetti due bonifici con i quali
[...] aveva trasferito, a favore del FR , la somma di € 12.000,00, avevano CP_3 Pt_4 sostanzialmente esaurito la disponibilità di denaro presente sul conto del primo per il 2015 ammontante, in media, a € 12.610,42.
In ragione di quanto esposto gli attori hanno domandato l'accertamento della nullità delle due donazioni effettuate da a favore del FR per assenza della forma dell'atto Controparte_3 CP_4 pubblico;
con riferimento al quantum debeatur, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di € 12.000,07, comprensiva delle spese bancarie di esecuzione dei due trasferimenti, ed al pagamento degli interessi corrispettivi, maturati dalla data di esecuzione dei bonifici.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e quali eredi del CP_1 Controparte_2
Sig. FR di osservando che la pretesa attorea era destituita di fondamento Parte_4 CP_3 ed esponendo quanto segue:
- contrariamente a quanto sostenuto dagli attori in citazione, aveva avuto gravi Controparte_3 problemi di salute ben prima del 2018 (quando è stato necessario provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno a suo favore) e che, in particolare, già nel 2006 egli era stato sottoposto a svariati ricoveri ospedalieri a causa di una grave patologia oncologica e, stante il disinteresse mostrato dalla figlia e dai nipoti, era stato il FR a farsi carico delle sue esigenze, Pt_3 Parte_4 nei momenti in cui aveva necessità di assistenza;
- che, nell'ottobre 2014, in ragione dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, il Sig. era CP_3 stato ricoverato per alcuni mesi nella RSA denominata “Casa di Marta”;
- che, a fronte della revoca del contributo da parte dell' ed al conseguente aumento dei Parte_5 costi del ricovero presso detta RSA, a partire dal I febbraio 2015 fu ospitato, su sua Controparte_3 richiesta ed in mancanza di altri familiari disposti a prendersene cura, presso l'abitazione del FR
; in particolare hanno dedotto che durante la degenza domiciliare nessuno degli attori si era mai Pt_4 recato in visita al parente né si è mai preoccupato di assumere informazioni sul suo stato di salute;
pagina 3 di 12 - che gli importi corrisposti da a favore del FR non traevano giustificazione nello Controparte_3
“spirito di liberalità”, ma erano stati effettuati a titolo di pagamento delle spese necessarie al proprio sostentamento, alloggio, cura e assistenza personale con badante ed assistenza infermieristica;
- che nel 2017, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute, ritornò ad Controparte_3 essere ospitato presso l'RSA “Casa di Marta e da quel momento non risultavano essere avvenuti ulteriori passaggi di denaro a favore del FR;
Pt_4
- che, nel 2018, fu nominato dal Tribunale di Prato amministratore di sostegno del Parte_4 FR a causa dell'insorgere di decadimento cognitivo ed in tale qualità poté preservare il CP_3 patrimonio di cui era titolare e che costituiva l'eredità pervenuta agli attori;
- che, negli ultimi anni di vita, aveva goduto di un trattamento pensionistico di € Controparte_3
1.251,00 circa per 13 mensilità e di un'indennità di accompagnamento di € 515,43 mensili, ma a tali redditi si aggiungevano altre entrate grazie alle quali le disponibilità economiche complessive di
[...] erano superiori a quanto era stato rappresentato dagli attori;
in particolare, nell'anno 2015, CP_3 sul c/c del Sig. erano confluite somme pari a € 78,563,79; inoltre dal rendiconto depositato al CP_3
Giudice tutelare erano indicati strumenti finanziari, quali conti titoli e polizze assicurative che, alla data della chiusura dell'amministrazione di sostegno a seguito del decesso, ammontavano ad € 194.441, 16;
- che nello specifico i convenuti hanno indicato che sul conto corrente intestato aperto Controparte_3 presso Banca MPS, erano pervenute, negli anni, le seguenti entrate: € 61.148,17 per l'anno 2014; €
78.563,79 per l'anno 2015; € 45.395,48 per l'anno 2016, € 56.939,36 per l'anno 2017; € 24.534,20 per l'anno 2018;
- che era titolare in via esclusiva di tre distinti immobili, di cui uno di elevato valore Controparte_3 commerciale, ed era proprietario di due veicoli
2.2. Con riguardo all'affermata nullità dei bonifici effettuati da i convenuti hanno Controparte_3 eccepito che il trasferimento di denaro operato a favore del Sig. era avvenuto in conseguenza Pt_4 dalla scelta di lasciare l'RSA ove era ricoverato e di trasferirsi presso l'abitazione del FR.
Tale circostanza, unitamente al fatto che le somme attribuite erano correlate ai servizi di cura e assistenza resi dal Sig. , consentiva di ravvisare l'esistenza dell'animus solvendi che aveva Pt_4 animato nel momento in cui aveva effettuato i due bonifici a favore del FR. Controparte_3
Effettivamente le precarie condizioni di salute in cui versava richiedevano alimentazione speciale, assistenza e sorveglianza continua (anche notturna), da parte di personale specializzato, e frequenti consulti medici, per i quali erano stati necessari esborsi.
I convenuti hanno aggiunto che gli stessi attori, nella domanda di mediazione, non avevano qualificato il trasferimento di denaro operato da a favore del FR come una donazione Controparte_3
pagina 4 di 12 evidentemente escludendo tale qualificazione: allora essi avevano sostenuto che il Sig. aveva CP_3 inteso effettuare un prestito a favore del FR , del quale intendevano chiedere la restituzione. Pt_4
2.3. In via subordinata, i convenuti hanno eccepito che, qualora fosse dimostrato che tra i Sig.ri e CP_3 fosse intercorso un contratto di donazione, avrebbe dovuto applicarsi la disposizione Parte_4 di cui all'art. 783 c.c., secondo la quale la donazione di modico valore, avente per oggetto beni mobili, non è nulla in mancanza di atto pubblico, avuto riguardo alle capacità economiche del donante.
Tenuto conto che era proprietario di tre beni immobili, che aveva un ingente Controparte_3 patrimonio mobiliare, rilevato inoltre che, durante l'anno 2015 sul c/c di vi sarebbero Controparte_3 state entrate complessive per € 78,563,79, i convenuti hanno evidenziato che il trasferimento di denaro effettuato con i bonifici oggetto di causa (per totali € 12.000,00) non aveva inciso in maniera apprezzabile sul suo patrimonio e non aveva modificato la sua condizione economica: pertanto tale trasferimento, laddove fosse qualificabile come donazione, dovrebbe configurarsi come liberalità di modico valore ex art. 783 c.c.
2.4 I convenuti hanno poi eccepito l'infondatezza delle domande attoree di condanna alla restituzione delle spese di esecuzione dei bonifici e di pagamento degli interessi corrispettivi, maturati dalla data di esecuzione di ciascun bonifico. Con particolare riguardo a tale seconda domanda, i convenuti hanno dedotto che, in ogni caso, il dies a quo per la decorrenza degli interessi sarebbe da individuarsi, ex art. 2033 c.c., nella data della domanda di restituzione.
2.5. e hanno poi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla CP_1 Controparte_2 restituzione delle somme anticipate da per spese legali sostenute nell'interesse del Parte_4 FR , per il complessivo importo di € 1.700,00, ai sensi dell'art. 2033 o, in subordine, dell'art. CP_3
2041 c.c., oltre interessi legali.
Le prestazioni richieste al legale incaricato avevano avuto ad oggetto l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, la redazione ed il deposito dell'inventario iniziale dei beni del beneficiario, la presentazione di domanda per essere autorizzato al compimento di atti di straordinaria amministrazione, consistenti nella riduzione dei versamenti bancari mensili effettuati in adempimento di un ordine continuativo di addebito in conto corrente a titolo di premio su polizze assicurative, nonché per ottenere l'assenso all'avvio di un procedimento di conciliazione con Controparte_5 presso il per l'annullamento di alcune fatture telefoniche ingiustificatamente emesse nei Pt_6 confronti del sig. Controparte_3
2.6. ed nella comparsa di risposta hanno quindi formulato le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare: pagina 5 di 12 - in via principale, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, contenere la condanna nei limiti del giusto e del provato.
- in ogni caso, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e, per l'effetto, condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti della somma di €
1.700,00 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
Con integrale vittoria di spese, competenze e onorari di causa, ivi incluso il rimborso del contributo unificato anticipato.”
3. Con ordinanza assunta all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 29.06.2022, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. Il giudizio è proseguito con la celebrazione dell'istruttoria orale, mediante l'assunzione delle prove testimoniali -sui capitoli di prova formulati da entrambe le parti – e interrogatorio formale dei convenuti.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 28.04.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Analizzando il merito della controversia, appare utile ripercorrere, preliminarmente, le caratteristiche dell'istituto della donazione.
La donazione è definita dall'art. 769 c.c. come il contratto – da stipularsi per atto pubblico a pena di nullità ex art. 782 c.c., salvo il caso di donazioni di modico valore di cui all'art. 783 c.c. o quelle di cui all'art.809 c.c - con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Essa presenta una struttura bilaterale, richiedendo per il suo perfezionamento il consenso, ossia l'incontro della volontà delle parti rappresentato, da un lato, dalla volontà del donante di arricchire l'altra parte senza ricevere alcun corrispettivo in cambio e, dall'altro, dall'accettazione del donatario che può manifestarsi o nel momento stesso della stipula del contratto o con atto pubblico successivo (fatta salva l'ipotesi della donazione obnuziale, prevista dall'art. 785 c.c.).
Gli elementi che caratterizzano il contratto di donazione sono, da un lato, quello oggettivo, ovverosia il nesso necessario tra la diminuzione del patrimonio del donante e il conseguente incremento del patrimonio del beneficiario e, dall'altro, quello soggettivo, ossia lo spirito di liberalità. Secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'animus donandi, che partecipa alla causa del contratto, come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo pagina 6 di 12 al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass.,
Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018) e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa
(Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass.,
Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3, 26/1/1980, n. 651).
5. Tenuto conto dei principi sopra espressi, nell'ambito del presente giudizio sono sottoposti a scrutinio i passaggi di denaro, pari alla complessiva somma di € 12.000,07, eseguiti dal Sig. - Controparte_3 padre dell'attrice nonché nonno degli attori e Parte_3 Parte_1 [...]
(quali figli del premorto Sig. - in favore del Sig. Parte_2 Persona_1 [...]
padre degli odierni convenuti e FR di . Nella prospettazione fornita dagli attori, Parte_4 CP_3 tali attribuzioni devono ritenersi donazioni dirette, non di modico valore, invalide per il mancato utilizzo della forma solenne prevista a pena di nullità dall'art. 782 c.c..
A fronte di tale qualificazione propugnata dagli attori, i convenuti hanno invece sostenuto che le disposizioni patrimoniali eseguite dal Sig. a favore del FR non sono Controparte_3 CP_4 avvenute con spirito di liberalità, costituendo invece pagamento delle spese necessarie al proprio sostentamento, cura e assistenza.
5.1. Gli estratti relativi al rapporto di c/c n. 18313.14 acceso da con Controparte_3 Controparte_6
evidenziano due bonifici a favore del FR: il primo, dell'importo di € 7.000,00,
[...] eseguito il 5 febbraio 2015, ed il secondo, dell'importo di € 5.000,00, effettuato il 3 aprile 2015. Nelle due ipotesi focalizzate, emerge che il Sig. ha inteso qualificare le disposizioni, rispettivamente, CP_3 come “apertura c/c” e “giroconto al FR”.
Le espressioni fanno riferimento a trasferimenti di denaro operati attraverso l'istituto bancario su ordine del disponente. Pur essendo tali operazioni eseguite tramite intermediario occorre sempre verificare la giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l'ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale potrà desumersi se l'accreditamento (che di per sé è atto neutro) sia sorretto da una giusta causa: di talchè, ove questa si atteggi come causa donandi, occorre la forma dell'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore. Sul punto è stato affermato che l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso alla quale la banca rimane soggetto esterno.
pagina 7 di 12 Fermo restando la sussistenza dell'attribuzione patrimoniale occorre svolgere un accertamento sulla sussistenza dell'animus donandi, che partecipa alla causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità. L'animus donandi consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass.,
Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa
(Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass.,
Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3, 26/1/1980, n. 651).
Ciò premesso avuto riguardo al tempo a cui risalgono le due operazioni, alle condizioni di salute in cui versava ed alla circostanza che egli si era trasferito a vivere presso il FR in Controparte_3 mancanza di supporto proveniente dai figli si reputa di dovere escludere la sussistenza di un animus donandi nei due atti dispositivi poiché le somme erano destinate ad essere utilizzate nell'interesse dello stesso donante.
Tale conclusione poggia sui risultati istruttoria sfogata in corso di causa da cui è emerso con precisione che fu per un primo periodo, da ottobre 2014 a febbraio 2015, collocato nella RSA Controparte_3
“Casa di Marta” ma che, a causa del venire meno del contributo economico erogato dall' Parte_5 per l'abbattimento della retta di degenza con riferimento alla quota sanitaria, e pertanto, a partire da febbraio 2015, che aveva portato la retta mensile di degenza a carico del sig. a € Controparte_3
2.800,00 mensili il medesimo a marzo 2015 si trasferì a vivere nella abitazione del FR
[...]
che si prese cura di lui, facendosi carico integralmente delle spese per il sostentamento, la Parte_4 cura e l'assistenza del congiunto. Oltre all'aumento della quota è stata riportata dalla teste Testimone_1 anche la volontà di che disse di volere stare presso il FR, che poi effettivamente lo accolse in CP_3 casa. Dal momento in cui ebbe inizio la dimora presso il FR , ogni incombenza che lo aveva Pt_4 riguardato era stata assolta da quest'ultimo che lo accompagnava alle visite, in banca, nella casa di proprietà di Via Spighi.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla teste la quale, sentita all'udienza del 19 Testimone_2 febbraio 2024, ha dichiarato che: “Sono a conoscenza del fatto che nel periodo in Parte_4 cui ha ospitato nella propria abitazione, si è fatto carico delle spese per il Controparte_3 sostentamento, la cura e l'assistenza del FR. Ciò l'ho appreso direttamente da , anche se Pt_4 non so dire di quanti soldi si parlava. So che contribuiva alle spese della casa oltre che del CP_3 mangiare [...]”. Tale risposta in quanto proveniente da persona non legata da rapporti di parentela con pagina 8 di 12 ciascuna delle parti in causa, merita particolare credibilità in quanto pare del tutto disinteressata dagli esiti della controversia ed inoltre ha fornito una descrizione alquanto obiettiva non solo delle condizioni di salute di ma anche dei rapporti non buoni che egli aveva avuto con i propri figli e Controparte_3 nipoti.
Del resto è un fatto, anche questo acclarato dall'istruttoria, che nessuno i membri del nucleo familiare che aveva creato (segnatamente i figli) si erano interessati allo stato del padre;
circostanza confermata anche dalla mancata comparizione della figlia rimasta in vita, all'udienza per la nomina di Pt_3
Amministratore di sostegno.
Si ritiene che le condizioni di salute descritte dai testimoni ascoltati facciano ragionevolmente propendere per la sussistenza di una effettiva esigenza di assistenza di dato che Controparte_3 quest'ultimo non era in grado di gestirsi autonomamente nelle ordinarie occupazioni: egli in passato aveva avuto un tumore, che aveva determinato la resezione del retto e l'utilizzo di una sacca esterna, e col tempo le sue condizioni si erano aggravate, tanto da rendere necessario un primo collocamento in
RSA, interrotto con la dimora presso il FR, per poi riprendere in seguito. E' stato indicato che doveva essere accompagnato in bagno, che doveva seguire un regime alimentare particolare e che a causa di tale situazione personale necessitava di visite mediche alle quali era accompagnato dal FR
. Tutti i bisogni personali e sanitari del medesimo erano stati assolti da quest'ultimo, quale unico Pt_4 familiare che era disponibile a farsi carico del medesimo.
Sulla base delle emergenze di causa allora può trarsi la conclusione che il primo bonifico, effettuato dal
Sig. il 5 febbraio 2025, quando ancora si trovava in RSA, fosse giustificato dalla Controparte_3 necessità di fornire un anticipo al FR le spese avrebbe sostenuto per l'ospitalità e per l'assistenza che avrebbe ricevuto dal mese successivo e che il secondo fosse direttamente occasionato dalla permanenza di nella casa del FR . Controparte_3
5.3. Non colgono invece nel segno le argomentazioni sollevate dagli attori - al fine di dimostrare l'animus donandi – secondo cui il Sig. sarebbe stato buona condizione di salute e che Controparte_3 non avrebbe avuto bisogno di assistenza alcuna. Oltre a quanto già evidenziato la documentazione depositata indica che questi era beneficiario di indennità di accompagnamento e, che, al momento di entrare nella RSA era stato valutato come “non completamente in grado di assolvere al disbrigo delle pratiche quotidiane relative alla cura della propria persona”.
Non va trascurato su tale aspetto quanto riferito dalla teste la quale ha esposto che Testimone_2 non era autosufficiente e che aveva bisogno di costante assistenza “per lo svolgimento Controparte_3 delle attività ordinarie della vita quotidiana”, sostenendo di averlo visto portare “la sacca esterna che
pagina 9 di 12 raccoglie le deiezioni dell'intestino”; tali circostanze sono state riportate anche dalla teste Tes_1
.
[...]
5.4. Nella fattispecie oggetto di causa risulta necessario valutare se le disposizioni effettuate da
[...] nel periodo a cui risalgono le prestazioni ricevute dal FR, siano stare effettuate con CP_3 animus donandi – e quindi se costituiscono una liberalità pura e semplice - ovvero con animus solvendi, e quindi con la volontà di adempiere ad un debito contratto nei confronti del padre degli odierni convenuti. Per rispondere a tale domanda occorre far riferimento ai criteri elaborati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “quando nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire" (così
Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/12/2021, n. 41480, che richiama Cass. n. 2452/1976).
Ciò premesso, dall'esame delle causali dei due bonifici oggetto di causa, dal tempo in cui le attribuzioni sono avvenute, nonché da quanto emerso nel corso dello sfogo delle prove orali, non si ritiene dimostrato che le disposizioni di pagamento oggetto di causa avessero una prevalente componente di attribuzione spontanea e disinteressata nei confronti del FR;
al contrario,
[...] volle rimborsare al FR le spese sostenute per averlo ospitato presso la propria CP_3 Pt_4 abitazione e assistito per due anni, ossia per le spese correnti, le necessità della vita quotidiana, “in adempimento di una obbligazione derivante dall'osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali che si riveli assorbente rispetto all'"animus donandi” (Cass. Civ., sent. n.7666 del
13/07/1995). Si osserva del resto che gli attori non hanno indicato elementi oggettivamente significativi di una differente realtà o che possano condurre ad una diversa valutazione del significato e della portata di dati probatori. Anche la precedente qualificazione della causa giustificativa dei trasferimenti – restituzione di prestito – operata nella fase della mediazione da parte degli attori conferma l'incertezza di costoro nella identificazione dello scopo degli atti dispositivi.
Il mero trasferimento di somme di denaro non può fondare – automaticamente – la fattispecie della donazione (diretta e/o indiretta) posta a sostegno delle domanda dato che le ragioni a sostegno delle due disposizioni possono essere più di una, ovvero prestito, anticipazione di provvista per spese delegate ad un terzo... ecc.) e non è certo la "donazione" l'ipotesi più verosimile quando quei pagamenti si presentino eseguiti in relazione all'ospitalità del soggetto emittente, di cui sono state verificate le condizioni di salute precaria e la presenza di un effettivo rapporto di assistenza fornito dal beneficiario.
Sulla base di quanto espresso, la domanda proposta dai Sig.ri Parte_1 [...]
e non merita accoglimento, senza che sia necessario indagare Parte_2 Parte_3
pagina 10 di 12 sull'eccezione, sollevata dai convenuti, relativa al modico valore delle disposizioni effettuate dal Sig.
Controparte_3
6. La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti per la ripetizione, in loro favore, della somma di
€ 1.700,00, pagata dal Sig. a titolo di spese di assistenza legale sostenute da Parte_4 quest'ultimo nell'interesse del FR non merita accoglimento.
6.1. In particolare, i convenuti hanno rappresentato che il Sig. si era rivolto all'Avv. Parte_4
MA Pugi, affinché lo stesso predisponesse il ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno a favore del FR, redigesse l'inventario iniziale del patrimonio di Controparte_3 presentasse un'istanza al Giudice Tutelare ed avviasse assistenza difensiva nell'ambito di un procedimento presso il Corecom riguardante l'utenza telefonica del Sig. . Per ciascuna CP_3 prestazione, risultano documentalmente prodotte tre fatture emesse dall'Avv. Pugi.
Le predette fatture erano state inizialmente pagate da quale amministratore di Parte_4 sostegno del FR , con risorse provenienti dal conto corrente dell'amministrato. Tuttavia, il CP_3
Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto finale, aveva rilevato che dette spese non erano state preventivamente approvate ed aveva chiesto la restituzione degli importi al patrimonio del beneficiario.
6.2. Così ricostruite le causali dei pagamenti effettuati si rileva quanto segue. Preliminarmente va considerato che l'azione di cui all'art. 2033 c.c. mira ad ottenere la restituzione della prestazione non dovuta, di ciò che, transitato ingiustificatamente da un soggetto ad un altro per mezzo di un comportamento bilateralmente attivo, proveniente tanto dal solvens (il pagamento) quanto dall'accipiens (il ricevimento dell'oggetto della prestazione).
6.3. Nel caso di specie, è pacifico che abbia corrisposto, sul conto corrente del Parte_4 defunto FR , la somma di € 1.700,00, a fronte di quanto richiesto dal Giudice Tutelare, con CP_3 causale “restituzione spese legali ADS n. 1712/2018 VG. Tribunale di Prato”. Pare che la causa della restituzione ordinata da Giudice Tutelare sia rinvenibile nell'assenza di autorizzazione alla spesa effettuata e pagata con le risorse dell'amministrato.
Pur essendo documentalmente dimostrati gli esborsi sostenuti da la domanda Parte_4 riconvenzionale avanzata dai convenuti non merita accoglimento in quanto non è stato chiarita la ragione per cui si era trattato di un pagamento indebito. Costoro hanno invocato per la ripetizione l'art. 2033 c.c. ma di tale norma non ricorrono i presupposti applicativi, posto che vi era una specifica causa a sostegno del pagamento, ovvero l'adempimento dell'ordine del giudice tutelare che aveva disposto la restituzione di quanto pagato dall'ADS per compensi al difensore nominato del beneficiario, in assenza però di specifica autorizzazione.
pagina 11 di 12 6.4. Neppure può essere inquadrata la richiesta di pagamento nell'ambito dell'art. 2041 c.c., (azione di ingiustificato arricchimento) di cui difetta il presupposto applicativo, ovvero l'assenza di altra azione tipica per conseguire la restituzione di quanto pagato.
Difatti, trattandosi di azione residuale, essa può essere esperita laddove non sia possibile ricorrere ad altri strumenti, mentre nel caso di specie trattandosi di un pagamento effettuato per prestazioni svolte nell'esclusivo interesse del FR , viene in rilievo un debito del de cuius, pagato da un terzo che CP_3 in astratto dovrebbe essere ripartito pro quota tra tutti i coeredi.
7. Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vengono poste per 2/3 a carico degli attori e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, calcolati sul valore della domanda e tenuto conto delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa civile n
r.g. 2520/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta dai Sig.ri Parte_1 Parte_2
e nei confronti dei Sig.ri e Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dai Sig.ri e Controparte_2 [...]
nei confronti dei Sig.ri e CP_1 Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
3. CONDANNA, in solido tra loro, gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei Sig.ri e che si quantificano in complessivi euro 3384,66, oltre IVA, CPA e CP_2 Controparte_1 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, come per legge.
Così deciso in Prato, il 3 dicembre 2025
Il GOP IA RM AP
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa IA RM AP, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2520/2021, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
11.04.1986, entrambi residenti in [...]
(Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_3
31/03/1956 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Cavallini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, via B. Buozzi, 4/5 ATTORI contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 CodiceFiscale_4
Carmignano (PO), località Bacchereto, via Il Pino n. 32 e (C.F Controparte_2 [...]
), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], entrambi C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Lidia Martini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio posto in Montecatini Terme, via Leoncavallo n. 9/a CONVENUTI avente ad oggetto: donazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.04.2025 gli attori hanno concluso da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct il 16.4.2025; i convenuti hanno concluso come da comparsa di costituzione e risposta, anche in via riconvenzionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri Parte_1 Parte_2
e hanno citato in giudizio davanti questo Tribunale di Sig.ri
[...] Parte_3 CP_2
pagina 1 di 12 e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Prato contrariis reiectis:
- accertare la nullità dei trasferimenti eseguiti a mezzo bonifico bancario dal sig. in Controparte_3 favore del sig. in data 5/02/2015 e in data 03/04/2015 per le ragioni esposte in Parte_4 narrativa;
- dichiarare i convenuti sigg.ri e tenuti a restituire agli attori la somma CP_2 Controparte_1 ricevuta dal defunto padre sig. per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_4
- per l'effetto condannare i convenuti e al pagamento in favore degli attori CP_2 Controparte_1 della somma di € 12.007,00, o di quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi;
con condanna in ogni caso dei convenuti al pagamento di tutte le spese di lite”.
1.1 A sostegno della propria domanda, gli attori hanno rappresentato:
- che il Sig. deceduto il 28.09.2019, era padre dell'attrice e nonno Controparte_3 Parte_3 degli attori e (quest'ultimi nipoti in quanto Parte_1 Parte_2 figli del figlio premorto;
Persona_1
- che, in seguito al divorzio dalla moglie, si era volontariamente allontanato dai due Controparte_3 figli ed ha mantenuto rapporti soltanto con il FR, il Sig. Parte_4
- che era sempre stato autonomo e capace di occuparsi personalmente di tutti gli Controparte_3 aspetti della vita quotidiana, almeno fino al 2018, allorquando era stato necessario nominare un amministratore di sostegno, nella persona del FR;
Pt_4
- che, al momento della morte, era beneficiario di pensione INPS di circa € 1.230,00 Controparte_3 mensili, che veniva accreditato sul c/c aperto presso Banca MPS n. 18313.14; il suo tenore di vita era stato da loro definito buono;
- che, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, gli odierni attori avevano scoperto che aveva trasferito, a favore del FR , la complessiva somma di € Controparte_3 Pt_4
12.000,00, tramite due bonifici bancari datati rispettivamente 5.02.2015 (di € 7.000,00) e 3.04.2015 (di
€ 5.000,00);
- che, in data 9.03.2020, veniva a mancare il Sig. lasciando quali eredi necessari i Parte_4 figli e odierni convenuti;
CP_2 Controparte_1
- che la procedura di mediazione intrapresa non aveva avuto esito positivo per mancato accordo tra le parti.
1.2. Ciò premesso in fatto, in diritto gli attori hanno rilevato:
- che, esaminando le indicazioni fornite dal disponente alla Banca, in forza delle quali il primo trasferimento era stato eseguito “per apertura c/c” ed il secondo era stato effettuato come giroconto, pagina 2 di 12 era evidente che entrambe le operazioni di accredito del denaro fossero state determinate da spirito di liberalità;
- che i bonifici effettuati da a favore del FR dovevano qualificarsi come Controparte_3 Pt_4 donazioni dirette, da perfezionarsi mediante la forma prescritta ad substantiam dall'art. 782 c.c., ovvero con atto pubblico;
- che, non doveva essere trascurata la circostanza che i suddetti due bonifici con i quali
[...] aveva trasferito, a favore del FR , la somma di € 12.000,00, avevano CP_3 Pt_4 sostanzialmente esaurito la disponibilità di denaro presente sul conto del primo per il 2015 ammontante, in media, a € 12.610,42.
In ragione di quanto esposto gli attori hanno domandato l'accertamento della nullità delle due donazioni effettuate da a favore del FR per assenza della forma dell'atto Controparte_3 CP_4 pubblico;
con riferimento al quantum debeatur, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di € 12.000,07, comprensiva delle spese bancarie di esecuzione dei due trasferimenti, ed al pagamento degli interessi corrispettivi, maturati dalla data di esecuzione dei bonifici.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e quali eredi del CP_1 Controparte_2
Sig. FR di osservando che la pretesa attorea era destituita di fondamento Parte_4 CP_3 ed esponendo quanto segue:
- contrariamente a quanto sostenuto dagli attori in citazione, aveva avuto gravi Controparte_3 problemi di salute ben prima del 2018 (quando è stato necessario provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno a suo favore) e che, in particolare, già nel 2006 egli era stato sottoposto a svariati ricoveri ospedalieri a causa di una grave patologia oncologica e, stante il disinteresse mostrato dalla figlia e dai nipoti, era stato il FR a farsi carico delle sue esigenze, Pt_3 Parte_4 nei momenti in cui aveva necessità di assistenza;
- che, nell'ottobre 2014, in ragione dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, il Sig. era CP_3 stato ricoverato per alcuni mesi nella RSA denominata “Casa di Marta”;
- che, a fronte della revoca del contributo da parte dell' ed al conseguente aumento dei Parte_5 costi del ricovero presso detta RSA, a partire dal I febbraio 2015 fu ospitato, su sua Controparte_3 richiesta ed in mancanza di altri familiari disposti a prendersene cura, presso l'abitazione del FR
; in particolare hanno dedotto che durante la degenza domiciliare nessuno degli attori si era mai Pt_4 recato in visita al parente né si è mai preoccupato di assumere informazioni sul suo stato di salute;
pagina 3 di 12 - che gli importi corrisposti da a favore del FR non traevano giustificazione nello Controparte_3
“spirito di liberalità”, ma erano stati effettuati a titolo di pagamento delle spese necessarie al proprio sostentamento, alloggio, cura e assistenza personale con badante ed assistenza infermieristica;
- che nel 2017, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute, ritornò ad Controparte_3 essere ospitato presso l'RSA “Casa di Marta e da quel momento non risultavano essere avvenuti ulteriori passaggi di denaro a favore del FR;
Pt_4
- che, nel 2018, fu nominato dal Tribunale di Prato amministratore di sostegno del Parte_4 FR a causa dell'insorgere di decadimento cognitivo ed in tale qualità poté preservare il CP_3 patrimonio di cui era titolare e che costituiva l'eredità pervenuta agli attori;
- che, negli ultimi anni di vita, aveva goduto di un trattamento pensionistico di € Controparte_3
1.251,00 circa per 13 mensilità e di un'indennità di accompagnamento di € 515,43 mensili, ma a tali redditi si aggiungevano altre entrate grazie alle quali le disponibilità economiche complessive di
[...] erano superiori a quanto era stato rappresentato dagli attori;
in particolare, nell'anno 2015, CP_3 sul c/c del Sig. erano confluite somme pari a € 78,563,79; inoltre dal rendiconto depositato al CP_3
Giudice tutelare erano indicati strumenti finanziari, quali conti titoli e polizze assicurative che, alla data della chiusura dell'amministrazione di sostegno a seguito del decesso, ammontavano ad € 194.441, 16;
- che nello specifico i convenuti hanno indicato che sul conto corrente intestato aperto Controparte_3 presso Banca MPS, erano pervenute, negli anni, le seguenti entrate: € 61.148,17 per l'anno 2014; €
78.563,79 per l'anno 2015; € 45.395,48 per l'anno 2016, € 56.939,36 per l'anno 2017; € 24.534,20 per l'anno 2018;
- che era titolare in via esclusiva di tre distinti immobili, di cui uno di elevato valore Controparte_3 commerciale, ed era proprietario di due veicoli
2.2. Con riguardo all'affermata nullità dei bonifici effettuati da i convenuti hanno Controparte_3 eccepito che il trasferimento di denaro operato a favore del Sig. era avvenuto in conseguenza Pt_4 dalla scelta di lasciare l'RSA ove era ricoverato e di trasferirsi presso l'abitazione del FR.
Tale circostanza, unitamente al fatto che le somme attribuite erano correlate ai servizi di cura e assistenza resi dal Sig. , consentiva di ravvisare l'esistenza dell'animus solvendi che aveva Pt_4 animato nel momento in cui aveva effettuato i due bonifici a favore del FR. Controparte_3
Effettivamente le precarie condizioni di salute in cui versava richiedevano alimentazione speciale, assistenza e sorveglianza continua (anche notturna), da parte di personale specializzato, e frequenti consulti medici, per i quali erano stati necessari esborsi.
I convenuti hanno aggiunto che gli stessi attori, nella domanda di mediazione, non avevano qualificato il trasferimento di denaro operato da a favore del FR come una donazione Controparte_3
pagina 4 di 12 evidentemente escludendo tale qualificazione: allora essi avevano sostenuto che il Sig. aveva CP_3 inteso effettuare un prestito a favore del FR , del quale intendevano chiedere la restituzione. Pt_4
2.3. In via subordinata, i convenuti hanno eccepito che, qualora fosse dimostrato che tra i Sig.ri e CP_3 fosse intercorso un contratto di donazione, avrebbe dovuto applicarsi la disposizione Parte_4 di cui all'art. 783 c.c., secondo la quale la donazione di modico valore, avente per oggetto beni mobili, non è nulla in mancanza di atto pubblico, avuto riguardo alle capacità economiche del donante.
Tenuto conto che era proprietario di tre beni immobili, che aveva un ingente Controparte_3 patrimonio mobiliare, rilevato inoltre che, durante l'anno 2015 sul c/c di vi sarebbero Controparte_3 state entrate complessive per € 78,563,79, i convenuti hanno evidenziato che il trasferimento di denaro effettuato con i bonifici oggetto di causa (per totali € 12.000,00) non aveva inciso in maniera apprezzabile sul suo patrimonio e non aveva modificato la sua condizione economica: pertanto tale trasferimento, laddove fosse qualificabile come donazione, dovrebbe configurarsi come liberalità di modico valore ex art. 783 c.c.
2.4 I convenuti hanno poi eccepito l'infondatezza delle domande attoree di condanna alla restituzione delle spese di esecuzione dei bonifici e di pagamento degli interessi corrispettivi, maturati dalla data di esecuzione di ciascun bonifico. Con particolare riguardo a tale seconda domanda, i convenuti hanno dedotto che, in ogni caso, il dies a quo per la decorrenza degli interessi sarebbe da individuarsi, ex art. 2033 c.c., nella data della domanda di restituzione.
2.5. e hanno poi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla CP_1 Controparte_2 restituzione delle somme anticipate da per spese legali sostenute nell'interesse del Parte_4 FR , per il complessivo importo di € 1.700,00, ai sensi dell'art. 2033 o, in subordine, dell'art. CP_3
2041 c.c., oltre interessi legali.
Le prestazioni richieste al legale incaricato avevano avuto ad oggetto l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, la redazione ed il deposito dell'inventario iniziale dei beni del beneficiario, la presentazione di domanda per essere autorizzato al compimento di atti di straordinaria amministrazione, consistenti nella riduzione dei versamenti bancari mensili effettuati in adempimento di un ordine continuativo di addebito in conto corrente a titolo di premio su polizze assicurative, nonché per ottenere l'assenso all'avvio di un procedimento di conciliazione con Controparte_5 presso il per l'annullamento di alcune fatture telefoniche ingiustificatamente emesse nei Pt_6 confronti del sig. Controparte_3
2.6. ed nella comparsa di risposta hanno quindi formulato le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare: pagina 5 di 12 - in via principale, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, contenere la condanna nei limiti del giusto e del provato.
- in ogni caso, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e, per l'effetto, condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti della somma di €
1.700,00 o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
Con integrale vittoria di spese, competenze e onorari di causa, ivi incluso il rimborso del contributo unificato anticipato.”
3. Con ordinanza assunta all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 29.06.2022, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. Il giudizio è proseguito con la celebrazione dell'istruttoria orale, mediante l'assunzione delle prove testimoniali -sui capitoli di prova formulati da entrambe le parti – e interrogatorio formale dei convenuti.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 28.04.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Analizzando il merito della controversia, appare utile ripercorrere, preliminarmente, le caratteristiche dell'istituto della donazione.
La donazione è definita dall'art. 769 c.c. come il contratto – da stipularsi per atto pubblico a pena di nullità ex art. 782 c.c., salvo il caso di donazioni di modico valore di cui all'art. 783 c.c. o quelle di cui all'art.809 c.c - con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Essa presenta una struttura bilaterale, richiedendo per il suo perfezionamento il consenso, ossia l'incontro della volontà delle parti rappresentato, da un lato, dalla volontà del donante di arricchire l'altra parte senza ricevere alcun corrispettivo in cambio e, dall'altro, dall'accettazione del donatario che può manifestarsi o nel momento stesso della stipula del contratto o con atto pubblico successivo (fatta salva l'ipotesi della donazione obnuziale, prevista dall'art. 785 c.c.).
Gli elementi che caratterizzano il contratto di donazione sono, da un lato, quello oggettivo, ovverosia il nesso necessario tra la diminuzione del patrimonio del donante e il conseguente incremento del patrimonio del beneficiario e, dall'altro, quello soggettivo, ossia lo spirito di liberalità. Secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'animus donandi, che partecipa alla causa del contratto, come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo pagina 6 di 12 al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass.,
Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018) e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa
(Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass.,
Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3, 26/1/1980, n. 651).
5. Tenuto conto dei principi sopra espressi, nell'ambito del presente giudizio sono sottoposti a scrutinio i passaggi di denaro, pari alla complessiva somma di € 12.000,07, eseguiti dal Sig. - Controparte_3 padre dell'attrice nonché nonno degli attori e Parte_3 Parte_1 [...]
(quali figli del premorto Sig. - in favore del Sig. Parte_2 Persona_1 [...]
padre degli odierni convenuti e FR di . Nella prospettazione fornita dagli attori, Parte_4 CP_3 tali attribuzioni devono ritenersi donazioni dirette, non di modico valore, invalide per il mancato utilizzo della forma solenne prevista a pena di nullità dall'art. 782 c.c..
A fronte di tale qualificazione propugnata dagli attori, i convenuti hanno invece sostenuto che le disposizioni patrimoniali eseguite dal Sig. a favore del FR non sono Controparte_3 CP_4 avvenute con spirito di liberalità, costituendo invece pagamento delle spese necessarie al proprio sostentamento, cura e assistenza.
5.1. Gli estratti relativi al rapporto di c/c n. 18313.14 acceso da con Controparte_3 Controparte_6
evidenziano due bonifici a favore del FR: il primo, dell'importo di € 7.000,00,
[...] eseguito il 5 febbraio 2015, ed il secondo, dell'importo di € 5.000,00, effettuato il 3 aprile 2015. Nelle due ipotesi focalizzate, emerge che il Sig. ha inteso qualificare le disposizioni, rispettivamente, CP_3 come “apertura c/c” e “giroconto al FR”.
Le espressioni fanno riferimento a trasferimenti di denaro operati attraverso l'istituto bancario su ordine del disponente. Pur essendo tali operazioni eseguite tramite intermediario occorre sempre verificare la giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l'ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale potrà desumersi se l'accreditamento (che di per sé è atto neutro) sia sorretto da una giusta causa: di talchè, ove questa si atteggi come causa donandi, occorre la forma dell'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore. Sul punto è stato affermato che l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso alla quale la banca rimane soggetto esterno.
pagina 7 di 12 Fermo restando la sussistenza dell'attribuzione patrimoniale occorre svolgere un accertamento sulla sussistenza dell'animus donandi, che partecipa alla causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità. L'animus donandi consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass.,
Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa
(Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass.,
Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3, 26/1/1980, n. 651).
Ciò premesso avuto riguardo al tempo a cui risalgono le due operazioni, alle condizioni di salute in cui versava ed alla circostanza che egli si era trasferito a vivere presso il FR in Controparte_3 mancanza di supporto proveniente dai figli si reputa di dovere escludere la sussistenza di un animus donandi nei due atti dispositivi poiché le somme erano destinate ad essere utilizzate nell'interesse dello stesso donante.
Tale conclusione poggia sui risultati istruttoria sfogata in corso di causa da cui è emerso con precisione che fu per un primo periodo, da ottobre 2014 a febbraio 2015, collocato nella RSA Controparte_3
“Casa di Marta” ma che, a causa del venire meno del contributo economico erogato dall' Parte_5 per l'abbattimento della retta di degenza con riferimento alla quota sanitaria, e pertanto, a partire da febbraio 2015, che aveva portato la retta mensile di degenza a carico del sig. a € Controparte_3
2.800,00 mensili il medesimo a marzo 2015 si trasferì a vivere nella abitazione del FR
[...]
che si prese cura di lui, facendosi carico integralmente delle spese per il sostentamento, la Parte_4 cura e l'assistenza del congiunto. Oltre all'aumento della quota è stata riportata dalla teste Testimone_1 anche la volontà di che disse di volere stare presso il FR, che poi effettivamente lo accolse in CP_3 casa. Dal momento in cui ebbe inizio la dimora presso il FR , ogni incombenza che lo aveva Pt_4 riguardato era stata assolta da quest'ultimo che lo accompagnava alle visite, in banca, nella casa di proprietà di Via Spighi.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla teste la quale, sentita all'udienza del 19 Testimone_2 febbraio 2024, ha dichiarato che: “Sono a conoscenza del fatto che nel periodo in Parte_4 cui ha ospitato nella propria abitazione, si è fatto carico delle spese per il Controparte_3 sostentamento, la cura e l'assistenza del FR. Ciò l'ho appreso direttamente da , anche se Pt_4 non so dire di quanti soldi si parlava. So che contribuiva alle spese della casa oltre che del CP_3 mangiare [...]”. Tale risposta in quanto proveniente da persona non legata da rapporti di parentela con pagina 8 di 12 ciascuna delle parti in causa, merita particolare credibilità in quanto pare del tutto disinteressata dagli esiti della controversia ed inoltre ha fornito una descrizione alquanto obiettiva non solo delle condizioni di salute di ma anche dei rapporti non buoni che egli aveva avuto con i propri figli e Controparte_3 nipoti.
Del resto è un fatto, anche questo acclarato dall'istruttoria, che nessuno i membri del nucleo familiare che aveva creato (segnatamente i figli) si erano interessati allo stato del padre;
circostanza confermata anche dalla mancata comparizione della figlia rimasta in vita, all'udienza per la nomina di Pt_3
Amministratore di sostegno.
Si ritiene che le condizioni di salute descritte dai testimoni ascoltati facciano ragionevolmente propendere per la sussistenza di una effettiva esigenza di assistenza di dato che Controparte_3 quest'ultimo non era in grado di gestirsi autonomamente nelle ordinarie occupazioni: egli in passato aveva avuto un tumore, che aveva determinato la resezione del retto e l'utilizzo di una sacca esterna, e col tempo le sue condizioni si erano aggravate, tanto da rendere necessario un primo collocamento in
RSA, interrotto con la dimora presso il FR, per poi riprendere in seguito. E' stato indicato che doveva essere accompagnato in bagno, che doveva seguire un regime alimentare particolare e che a causa di tale situazione personale necessitava di visite mediche alle quali era accompagnato dal FR
. Tutti i bisogni personali e sanitari del medesimo erano stati assolti da quest'ultimo, quale unico Pt_4 familiare che era disponibile a farsi carico del medesimo.
Sulla base delle emergenze di causa allora può trarsi la conclusione che il primo bonifico, effettuato dal
Sig. il 5 febbraio 2025, quando ancora si trovava in RSA, fosse giustificato dalla Controparte_3 necessità di fornire un anticipo al FR le spese avrebbe sostenuto per l'ospitalità e per l'assistenza che avrebbe ricevuto dal mese successivo e che il secondo fosse direttamente occasionato dalla permanenza di nella casa del FR . Controparte_3
5.3. Non colgono invece nel segno le argomentazioni sollevate dagli attori - al fine di dimostrare l'animus donandi – secondo cui il Sig. sarebbe stato buona condizione di salute e che Controparte_3 non avrebbe avuto bisogno di assistenza alcuna. Oltre a quanto già evidenziato la documentazione depositata indica che questi era beneficiario di indennità di accompagnamento e, che, al momento di entrare nella RSA era stato valutato come “non completamente in grado di assolvere al disbrigo delle pratiche quotidiane relative alla cura della propria persona”.
Non va trascurato su tale aspetto quanto riferito dalla teste la quale ha esposto che Testimone_2 non era autosufficiente e che aveva bisogno di costante assistenza “per lo svolgimento Controparte_3 delle attività ordinarie della vita quotidiana”, sostenendo di averlo visto portare “la sacca esterna che
pagina 9 di 12 raccoglie le deiezioni dell'intestino”; tali circostanze sono state riportate anche dalla teste Tes_1
.
[...]
5.4. Nella fattispecie oggetto di causa risulta necessario valutare se le disposizioni effettuate da
[...] nel periodo a cui risalgono le prestazioni ricevute dal FR, siano stare effettuate con CP_3 animus donandi – e quindi se costituiscono una liberalità pura e semplice - ovvero con animus solvendi, e quindi con la volontà di adempiere ad un debito contratto nei confronti del padre degli odierni convenuti. Per rispondere a tale domanda occorre far riferimento ai criteri elaborati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “quando nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire" (così
Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/12/2021, n. 41480, che richiama Cass. n. 2452/1976).
Ciò premesso, dall'esame delle causali dei due bonifici oggetto di causa, dal tempo in cui le attribuzioni sono avvenute, nonché da quanto emerso nel corso dello sfogo delle prove orali, non si ritiene dimostrato che le disposizioni di pagamento oggetto di causa avessero una prevalente componente di attribuzione spontanea e disinteressata nei confronti del FR;
al contrario,
[...] volle rimborsare al FR le spese sostenute per averlo ospitato presso la propria CP_3 Pt_4 abitazione e assistito per due anni, ossia per le spese correnti, le necessità della vita quotidiana, “in adempimento di una obbligazione derivante dall'osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali che si riveli assorbente rispetto all'"animus donandi” (Cass. Civ., sent. n.7666 del
13/07/1995). Si osserva del resto che gli attori non hanno indicato elementi oggettivamente significativi di una differente realtà o che possano condurre ad una diversa valutazione del significato e della portata di dati probatori. Anche la precedente qualificazione della causa giustificativa dei trasferimenti – restituzione di prestito – operata nella fase della mediazione da parte degli attori conferma l'incertezza di costoro nella identificazione dello scopo degli atti dispositivi.
Il mero trasferimento di somme di denaro non può fondare – automaticamente – la fattispecie della donazione (diretta e/o indiretta) posta a sostegno delle domanda dato che le ragioni a sostegno delle due disposizioni possono essere più di una, ovvero prestito, anticipazione di provvista per spese delegate ad un terzo... ecc.) e non è certo la "donazione" l'ipotesi più verosimile quando quei pagamenti si presentino eseguiti in relazione all'ospitalità del soggetto emittente, di cui sono state verificate le condizioni di salute precaria e la presenza di un effettivo rapporto di assistenza fornito dal beneficiario.
Sulla base di quanto espresso, la domanda proposta dai Sig.ri Parte_1 [...]
e non merita accoglimento, senza che sia necessario indagare Parte_2 Parte_3
pagina 10 di 12 sull'eccezione, sollevata dai convenuti, relativa al modico valore delle disposizioni effettuate dal Sig.
Controparte_3
6. La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti per la ripetizione, in loro favore, della somma di
€ 1.700,00, pagata dal Sig. a titolo di spese di assistenza legale sostenute da Parte_4 quest'ultimo nell'interesse del FR non merita accoglimento.
6.1. In particolare, i convenuti hanno rappresentato che il Sig. si era rivolto all'Avv. Parte_4
MA Pugi, affinché lo stesso predisponesse il ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno a favore del FR, redigesse l'inventario iniziale del patrimonio di Controparte_3 presentasse un'istanza al Giudice Tutelare ed avviasse assistenza difensiva nell'ambito di un procedimento presso il Corecom riguardante l'utenza telefonica del Sig. . Per ciascuna CP_3 prestazione, risultano documentalmente prodotte tre fatture emesse dall'Avv. Pugi.
Le predette fatture erano state inizialmente pagate da quale amministratore di Parte_4 sostegno del FR , con risorse provenienti dal conto corrente dell'amministrato. Tuttavia, il CP_3
Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto finale, aveva rilevato che dette spese non erano state preventivamente approvate ed aveva chiesto la restituzione degli importi al patrimonio del beneficiario.
6.2. Così ricostruite le causali dei pagamenti effettuati si rileva quanto segue. Preliminarmente va considerato che l'azione di cui all'art. 2033 c.c. mira ad ottenere la restituzione della prestazione non dovuta, di ciò che, transitato ingiustificatamente da un soggetto ad un altro per mezzo di un comportamento bilateralmente attivo, proveniente tanto dal solvens (il pagamento) quanto dall'accipiens (il ricevimento dell'oggetto della prestazione).
6.3. Nel caso di specie, è pacifico che abbia corrisposto, sul conto corrente del Parte_4 defunto FR , la somma di € 1.700,00, a fronte di quanto richiesto dal Giudice Tutelare, con CP_3 causale “restituzione spese legali ADS n. 1712/2018 VG. Tribunale di Prato”. Pare che la causa della restituzione ordinata da Giudice Tutelare sia rinvenibile nell'assenza di autorizzazione alla spesa effettuata e pagata con le risorse dell'amministrato.
Pur essendo documentalmente dimostrati gli esborsi sostenuti da la domanda Parte_4 riconvenzionale avanzata dai convenuti non merita accoglimento in quanto non è stato chiarita la ragione per cui si era trattato di un pagamento indebito. Costoro hanno invocato per la ripetizione l'art. 2033 c.c. ma di tale norma non ricorrono i presupposti applicativi, posto che vi era una specifica causa a sostegno del pagamento, ovvero l'adempimento dell'ordine del giudice tutelare che aveva disposto la restituzione di quanto pagato dall'ADS per compensi al difensore nominato del beneficiario, in assenza però di specifica autorizzazione.
pagina 11 di 12 6.4. Neppure può essere inquadrata la richiesta di pagamento nell'ambito dell'art. 2041 c.c., (azione di ingiustificato arricchimento) di cui difetta il presupposto applicativo, ovvero l'assenza di altra azione tipica per conseguire la restituzione di quanto pagato.
Difatti, trattandosi di azione residuale, essa può essere esperita laddove non sia possibile ricorrere ad altri strumenti, mentre nel caso di specie trattandosi di un pagamento effettuato per prestazioni svolte nell'esclusivo interesse del FR , viene in rilievo un debito del de cuius, pagato da un terzo che CP_3 in astratto dovrebbe essere ripartito pro quota tra tutti i coeredi.
7. Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vengono poste per 2/3 a carico degli attori e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, calcolati sul valore della domanda e tenuto conto delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa civile n
r.g. 2520/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta dai Sig.ri Parte_1 Parte_2
e nei confronti dei Sig.ri e Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dai Sig.ri e Controparte_2 [...]
nei confronti dei Sig.ri e CP_1 Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
3. CONDANNA, in solido tra loro, gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei Sig.ri e che si quantificano in complessivi euro 3384,66, oltre IVA, CPA e CP_2 Controparte_1 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, come per legge.
Così deciso in Prato, il 3 dicembre 2025
Il GOP IA RM AP
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