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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha emesso il seguente
DECRETO sul reclamo ex artt. 64 disp. att. c.c. e 739 c.p.c. iscritto a ruolo il
28.2.2025 al n. 123/25 V.G. fra:
, (c.f.: ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Gilberto Giusti;
PARTE RECLAMANTE contro
, (c.f.: ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefano Comuzzi Gentilomo;
PARTE RECLAMATA avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. cronol. 7/2025 pubblicato il
18.2.2025.
*
La Corte, visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e introdotti dal D.L.vo 10.10.2022
n. 149 di attuazione della L. n. 206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa in sostituzione dell'udienza del
16.4.2025 ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni
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opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3
c.p.c.; lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
Rilevato che:
1. ha reclamato il decreto col quale il Tribunale Parte_1 di Firenze ha respinto, con onere di spese, il suo ricorso per la revoca di dalla carica di amministratore del condominio, del Controparte_1 quale egli fa parte, sito in Firenze Via Pistelli nr. 28-30-32, rassegnando le seguenti conclusioni: in riforma del decreto del Tribunale di Firenze n. cronol.
7/2025, Voglia revocare il Geom. nato a [...]
Firenze il 16.05.1966, domiciliato in via Andrea del Castagno
42, C.F. , domicilio PEC C.F._2
dalla carica di amministratore del Email_1 condominio in Firenze via Pistelli 28, 30, 32 ai sensi dell'art.
1129 c.c. per le gravi irregolarità dallo stesso commesse e descritte in narrativa.
1.1 Ha, innanzitutto, censurato il primo giudice per avere escluso che ricorresse la denunciata violazione dell'art. 1129 co. 12^ n. 8) c.c., secondo il quale costituisce grave irregolarità l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, il locale dove si trovano i registri condominiali (della anagrafica condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell'amministratore, di contabilità), nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
Il Tribunale, in sostanza, ha dato valore alla circostanza che non era mancata da parte dell'Amministratore la disponibilità in concreto a mettere a disposizione del i documenti che questi cercava: Pt_1
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ma, così motivando, ad avviso del reclamante, aveva, per così dire, convalidato una sorta di indebita sanatoria ex post di una violazione formale, che, ancora oggi, sussiste.
Il insomma, non ha mai adempiuto alla disposizione CP_1 dell'art. 1129 co. 12^ n. 8) c.c. e, dunque, ha commesso una grave irregolarità che il Tribunale a torto ha escluso.
1.2 Peraltro, il reclamante nega che l'Amministratore sia stato realmente disponibile a fornire i documenti cercati, come ha reputato il Tribunale laddove si è limitato a osservare che era stato Pt_1
“ricevuto presso lo Studio dell'Amministratore sia il 16.10.2023 che il
09.11.2023”.
Al contrario, quegli incontri non avevano avuto alcun esito positivo e, come si ricavava inequivocabilmente dalla corrispondenza intercorsa dopo di essi, l'Amministratore aveva via via differito il momento dell'accesso ai documenti, adducendo di non rinvenirli, il che, d'altra parte, costituirebbe comunque indice di negligenza.
Invero, aveva necessità di reperire documentazione Pt_1 inerente a interventi condominiali sul lastrico solare in suo uso, che era oggetto di una ATP promossa da alcuni condomini contro il
Condominio per la verifica di infiltrazioni in loco.
Peraltro, aveva anche omesso di inviare la CP_1 documentazione al c.t.u. nominato dal giudice (Arch. ; fatto Tes_1 questo pressoché pacifico, posto che dinanzi al tribunale, CP_1
s'era difeso accampando la pretestuosa difesa che la richiesta non era pervenuta a lui personalmente, ma al suo c.t.p. essendo del CP_2 trutto presumibile che sia il c.t.p., sia l'avvocato che difendeva il
Condominio (Avv. Rossi) lo avessero messo al corrente.
2. Integrato il contraddittorio, si è costituito Controparte_1 resistendo e rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.me Corte d'Appello di Firenze, rigettare il reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto dal Sig. in Parte_1
3
quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in parte narrativa esposti anche nell'atto di primo grado, con ammissione delle prove per testi già capitolate qualora la
Corte lo ritenesse opportuno.
Con vittoria di compensi professionali anche di questo grado di giudizio.
2.1 Ha prima di tutto fatto notare che il Tribunale aveva escluso l'addebito formale dell'art. 1129 co. 12^ n. 8) c.c. sull'assunto che
è amministratore del Condominio da diciassette anni e che, CP_1 dunque, ogni suo dato era ben noto a e, per di più, sempre Pt_1 riportato sulla carta intestata.
2.2 aveva sempre corrisposto alle richieste di EN. CP_1
Dopo gli incontri del 5.11.2023 e del 9.11.2023, i collaboratori dello studio avevano prestato la loro assistenza: sul punto CP_1 erano state dedotte prove orali, che, assorbite in prime cure, sono state qui reiterate.
2.3 Sull'obbligo di corrispondere con il c.t.u. del procedimento per ATP, il resistente, ferme le difese già spese, ha fatto notare che, come scritto dal Tribunale, non aveva neppure depositato la Pt_1
c.t.u. redatta in quella sede, né aveva dichiarato quale fosse la rilevanza del comportamento addebitato rispetto all'esito della procedura.
2.4 Infine, mette in dubbio lo stesso interesse ad agire CP_1 di sul rilievo che il complesso dei comportamenti ascritti, Pt_1 anche astrattamente valutato, non sarebbe tale da mettere in luce comportamenti tali da giustificare la rrevoca.
3. L'udienza è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
3.1 Parte reclamante, ha insistito in domanda, prendendo posizione sulla comparsa avversaria e contestandone il contenuto.
3.2 Parte reclamata, ha ribadito la richiesta di rigetto.
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Considerato che:
4. Occorre premettere, onde evitare equivoci e per dar conto anche della giurisprudenza di questa stessa Corte territoriale (come già ampiamente illustrata, anche con riferimento a conformi indirizzi di altri giudici di merito, in precedenti pronunce: cfr App. FI, III decreto 17.10.2024 in causa n. 371/24 vg), che il combinato disposto dell'art. 1129 co. 11^ c.c., nella parte in cui dispone che la revoca dell'amministratore “… può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, … in caso di gravi irregolarità …”, e dell'art. 1129 co. 12^ c.c., che contiene un elenco non tassativo delle condotte rimproverabili come gravi irregolarità, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice di verificare se, nel caso concreto, le violazioni, oltre che essere riconducibili alle categorie indicate, raggiungano quel grado di offensività e lesività da giustificare la revoca.
L'A.G., infatti, può, non deve, revocare;
senza, dunque, un rigido automatismo fra l'accertamento della violazione e la revoca.
E ciò in quanto la ratio della norma è quella di consentire la rimozione di un amministratore che possa mettere a repentaglio il bene a tutela del quale essa è posta, ossia, come ovvio, il regolare funzionamento del Condominio;
non certo quella di sanzionare tout court con la rimozione condotte che, quand'anche irregolari, si risolvano, in concreto, in fatti minori e inidonei a ledere la funzionalità dell'ente.
Questa tesi è confortata dalla constatazione che la legge consente il ricorso anche un singolo condomino e quand'anche – come, fra l'altro, anche nel presente caso – la maggioranza abbia rinnovato la fiducia all'Amministratore.
È senz'altro giusto che esista uno strumento come il presente, che pone il singolo al riparo dalla c.d. dittatura della maggioranza (che
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potrebbe, per i più svariati motivi, continuare a legittimare un amministratore dannoso); d'altra parte, è altrettanto indispensabile che, a scongiurare abusi dello strumento da parte dei singoli, esista un apprezzamento sulla esatta portata lesiva delle condotte.
5. Cade, dunque, innanzitutto la prima doglianza del EN.
5.1 Non è contestato che l'Amministratore sia tale da moltissimi anni, che i suoi dati, compresi quelli di ricevimento, siano noti, siano stampati su carta intestata, nel caso presente, abbiano consentito al condomino di mettersi in contatto con lui.
Ne segue che l'eventuale violazione dell'art. 1129 co. 12^ n. 8) c.c. resterebbe, nel presente caso, su quel piano meramente formale che non giustificherebbe, ai sensi dell'art. 1129 co. 11^ c.c., la revoca giudiziale.
5.2 Peraltro, a monte, va esclusa la violazione.
L'art. 1129 co. 12^ n. 8) c.c., infatti, non prescrive i modi nei quali i dati devono essere comunicati, ma sanziona solo l'omissione di comunicazione, la incompletezza e l'inesattezza (da intendersi come mancanza o erroneità di dati indispensabili per consentire ai condomini di rivolgersi proficuamente all'Amministratore).
Il mezzo pare invece fare riferimento a un obbligo di comunicazione appositamente effettuata (cfr ricorso di primo grado, §
6): con ciò, però, aggiungendo una forma che la norma non stabilisce.
Siccome tutti i dati dell'Amministratore, sia perché in carica da molti anni, sia perché via via resi noti con comunicazioni su carta intestata appositamente redatta, sono noti;
e siccome, del resto, il
EN si è potuto senz'altro mettere in contatto con l'Amministratore per rivolgergli le proprie richieste di documentazione, il collegio non può che escludere che l'art. 1129 co. 12^ n. 8) c.c. sia stato violato.
6. Il tema del concreto mancato accesso alla documentazione condominiale e della mancata ottemperanza a richieste del c.t.u. va
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esaminata unitariamente, perché inerisce la medesima vicenda storica.
6.1 Nel ricorso di primo grado (§ 8), la questione è stata posta in questi termini: in sede di giudizio per ATP davanti al Tribunale di Firenze R.G.
10085/2023 promosso da alcune condomine nei confronti del sig. per questioni che esulano dal presente giudizio, Pt_1
l'amministratore ha fatto ostruzionismo non producendo CP_1 in giudizio la documentazione utile alle indigi peritali, sebbene ne fosse stato formalmente richiesto dal CTU Arch. Si Tes_1 produce la corrispondenza mail allegata alla CTU dalla quale emergono le varie richieste avanzate dal CTU e la carenza di risposta da parte dell'amministratore.
A comprova sono state citate e prodotte quattro lettere di posta elettronica:
i) quella del 14.11.2023 «[…] con cui il CTU Arch. Tes_1 scrive “come già accennato per le vie brevi, chiedo al Geom. CP_2
[CTP del condominio] di verificare presso l'Amministratore condominiale i lavori in ipotesi eseguiti sul lastrico per cui è causa.”
(doc. 2); […]» (ivi);
ii) quella del 15.12.2023 «[…] con cui il CTU Arch. Tes_1 richiamando quanto emerso in sede di incontro peritale, in assenza di deposito da parte del della documentazione richiesta, CP_3 scriveva “prego il CTP per il condominio di farsi parte attiva per fornire le indicazioni utili alla risposta al quesito riferita agli interventi eseguiti sul lastrico solare di cui si discute da parte del stesso” (doc. 3); […]» (ivi); CP_3
iii) quella del 28.12.2023 «[…] con la quale il CTU Arch. scriveva “rinnovo infine al CT per il Condominio la Tes_1 richiesta più volte avanzata circa l'indicazione di interventi compiuti dal condominio sul lastrico solare si cui si discute” (doc. 4); […]»
(ivi);
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iv) quella del 21.2.2024, con la quale EN, in supplenza dell'inerte Amministratore e in prossimità dello scadere dei termini per la redazione della bozza di c.t.u., «[…] provvedeva a fornire al
CTU i bilanci in suo possesso i bilanci del condominio nei quali erano annoverate alcune spese per interventi al lastrico solare (doc. 5). Da tali voci di spesa si poteva solamente desumere gli interventi fatti, ferma naturalmente la necessità per il CTU di prendere visione della documentazione tecnica relativa a tali interventi, documentazione che però non è mai stata fornita dall'Amministratore né in sede di note preliminari né in sede di osservazioni alla CTU;
[…]» (ivi).
Infine, ha dedotto che il c.t.u. ha depositato il 15.3.2024 Pt_1 la relazione peritale, senza avere potuto visionare i documenti dell'amministratore: è allegato, quale documento n. 6, la comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito.
6.2 Poiché il Tribunale non ha reputato dimostrato alcuna grave irregolarità nel comportamento dell'Amministratore, il reclamante, fa ora notare che:
6.2.a quanto al rapporto condomino/Amministratore, la stessa produzione avversaria (in particolare, doc. 5, mail del 13.10.2023 da a dimostrava che, al di là di un apparente CP_1 Pt_1 approccio collaborativo, l'Amministratore non era stato in grado di consegnare la documentazione, sostenendo di non averla reperita perché l'archivio dei documenti richiesti è molto grande, rinviando dunque a un ulteriore incontro.
Si era così giunti, ben otto mesi dopo la richiesta, a una comunicazione del in data 9.5.2024 nella quale questi CP_1 dichiarava che finalmente la documentazione era pronta: «[…] Ma nemmeno in quell'occasione ha potuto prendere visione dei Pt_1 documenti richiesti;
a questo punto si teme che l'amministratore possa averli smarriti, sintomo questo di ulteriore negligenza, non potendosi pensare che non li voglia fornire. […]» (reclamo, pag. 4).
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6.2.b quanto al rapporto Amministratore/CTU, nessuna prova era stata fornita dalla controparte di avere corrisposto a quanto richiesto dal consulente dell'ufficio.
Lo stesso si era difeso asserendo di non avere ricevuto CP_1 richieste dal proprio c.t.p.: ma «[…] le mail del CTU Tes_1 prodotte in giudizio da questa parte (Cfr. docc. 2,3,4) sono diretta sia al CTP sia all'Avv. Rossi che al tempo era l'avvocato del CP_2 condomino, motivo per cui non si può dire che l'amministratore non sapeva. […]» (ivi).
6.3 Le critiche non possono essere condivise.
6.3.a Innanzitutto, a torto sostiene, in dissenso rispetto Pt_1 al Tribunale (che, fra l'altro, ha notato che nessuna delle parti aveva
«[…] prodotto agli atti del presente procedimento la copia della
C.T.U. redatta nell'ambito della A.T.P. Persona_1
- R.G. 10085/2023 dott.ssa dalla quale poter comprendere Per_2 funditus la vicenda sostanziale che ha dato luogo al promuovimento della procedura ex art. 696 c.p.c. […]», che non abbia alcun rilievo conoscere maggiori dati inerenti l'ATP.
Al contrario, ai fini della verifica degli addebiti e della loro gravità, era senz'altro, se non indispensabile, comunque importante conoscere i termini della questione e il suo esito, restati ignoti in causa.
E ciò per due distinti motivi:
6.3.a.i Perché, altrimenti, è pressoché impossibile apprezzare eventuali ripercussioni negative sulla sfera giuridica del singolo condomino, così come del Condominio.
È impossibile affermare che esista una qualche omessa produzione di atti e documenti, che abbia avuto un effetto concreto sul responso del c.t.u., visto che non si dispone della sua relazione, né se ne conosce il tenore.
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Solo nelle note scritte per l'udienza d'appello, il reclamante (pag.
2) trascrive quelli che, a suo dire, sono stralci della c.t.u., ma, come è ovvio, si tratta di una asserzione:
(-) irrituale, perché contenuta in uno scritto che, ex art. 127 ter
c.p.c., ha un contenuto tipico predeterminato per legge ed è destinato esclusivamente a indicare istanze e conclusioni;
(-) tardiva, perché formulata per la prima volta in sede d'udienza d'appello;
(-) non documentata, perché la c.t.u. non è in atti (sul punto la parte scrive che «[…] il Collegio potrà consultare [n.d.r.: la c.t.u.] con accesso al fascicolo telematico R.G. 10085/2023 Tribunale di Firenze
[…]», ma questa sollecitazione è manifestamente inammissibile, perché il giudice di questo reclamo non ha alcun potere autonomo di accesso a quel fascicolo, né vi sono motivi di provvedere in tal senso sul piano istruttorio, non potendosi supplire a una macroscopica inerzia di parte);
(-) elusiva del contraddittorio, perché formulata in modo tale da non permettere alla controparte alcuna replica, il che, per inciso, esclude a priori l'applicabilità dell'art. 115 c.p.c.-
La deduzione qui esaminata, anzi, va, ai fini dell'art. 116 c.p.c., negativamente valutata in relazione a in quanto si può Pt_1 agevolmente affermare che essa è stata posta in essere al preciso fine di alterare il contraddittorio, come risulta se le caratteristiche appena passate in rassegna si raffrontino con la contraddittoria linea difensiva sostenuta ancora nel reclamo, che si fonda esclusivamente, a monte, sulla irrilevanza del contenuto della c.t.u. (ivi, pag. 5: «[…] Si osserva come sia irrilevante l'esito della CTU al fine del decidere circa la grave mancanza dell'amministratore che ha negato al consulente del tribunale documentazione o indicazioni utili al decidere. Non ha rilievo l'apporto che tali documenti avrebbero avuto per la decisione del CTU […]»).
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In definitiva, l'eventuale omissione dell'Amministratore, quindi, non potrebbe mai essere qui considerata influente (in danno del
Condominio) sull'esito della c.t.u., e, dunque, grave.
6.3.a.ii Perché nel presente caso la procedura giudiziale di istruzione preventiva contrapponeva, prima di tutto, singoli condomini;
anzi, se si tenesse fede in modo letterale a quanto evasivamente dedotto in prime cure da (ATP davanti al Pt_1
Tribunale di Firenze R.G. 10085/2023 promosso da alcune condomine nei confronti del sig. per questioni che esulano dal Pt_1 presente giudizio), si dovrebbe escludere che il Condominio fosse parte;
conoscenza che si rinviene più che altro dalla lettura complessiva del dibattito processuale e dalle informazioni fornite dal resistente.
Solo una completa rappresentazione di quei fatti, quanto meno nelle linee essenziali, avrebbe permesso di comprendere sino a che punto l'omissione da parte dell'Amministratore, ove esistente, abbia nuociuto all'interesse (non tanto dei singoli condomini fra sé in lite potenziale, ma) del CP_3
6.4 Proseguendo sul tema della relazione fra Amministratore e c.t.u., poi, presunzione posta dal reclamante, secondo la quale l'Amministratore era a conoscenza delle richieste del consulente, perché queste erano dirette al suo c.t.p. e al suo difensore, è senz'altro da rifiutare.
La difesa tecnica è curata dall'avvocato e, durante una c.t.u., anche dal c.t.p., se nominato.
Nulla esclude che essi ricevano richieste da parte del consulente, che non reputano di dover estendere alla parte (nella persona all'Amministratore) o, addirittura, alle quali reputino più consono, secondo la propria strategia processuale, di non rispondere.
È pertanto indebito presupporre che le richieste del c.t.u. rivolte al c.t.p. e al difensore siano da questi state automaticamente trasmesse all'Amministratore; che, per quanto consti, va reputato ignaro.
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6.5 Concludendo su questo tema, non si può fare a meno di rimarcare la fuorviante prospettiva della deduzione secondo la quale
è stato costretto a supplire all'inerzia dell'Amministratore e Pt_1 farsi parte diligente per fornire la documentazione, o, quanto meno, quella di cui disponeva (bilanci, ecc.).
EN era parte del procedimento, sicché, a prescindere da chi fosse stato il destinatario delle richieste del c.t.u., egli, se ha ritenuto di produrre documenti, l'ha fatto per un interesse proprio, che, non conoscendosi i termini precisi della vertenza che ha originato l'ATP, era, almeno potenzialmente (ossia considerando, in difetto di maggiori conoscenze, tutte le astratte possibilità del caso) in conflitto con quelle dell'ente.
Pertanto, non qualsiasi onere probatorio che fosse stato utile a
EN, lo era anche per il Condominio;
esistendo la possibilità di posizioni contrapposte o anche solo divergenti.
6.6 Escluso, dunque, che sia configurabile a carico dell'Amministratore il benché minimo addebito sul versante processuale della vicenda, restano da verificare le doglianze sull'accesso alla documentazione da parte del singolo Condomino.
6.6.a Sino al 9.5.2024, quando l'Amministratore si dichiarò in grado di soddisfare le richieste del il tema rilevante è più che Pt_1 altro quello del ritardo, perché è pacifico che non abbia mai CP_1 rifiutato di ricevere EN o di dargli retta;
mentre è stigmatizzato dal reclamante che questi abbia in concreto fatto conseguire la documentazione richiesta.
Lo stesso EN esclude che vi sia stato un comportamento di apparente disponibilità, che mascherava un voluto ostruzionismo;
lamentando, semmai, una gestione negligente, per la quale l'Amministratore non era in grado di trovare agevolmente documenti del Condominio (reclamo, pag. 4, già citato: «[…] a questo punto si teme che l'amministratore possa averli smarriti, sintomo questo di
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ulteriore negligenza, non potendosi pensare che non li voglia fornire.
[…]»).
6.6.a.i Orbene, con la sua originaria richiesta (mail del Pt_1
28.9.2023, doc. 3 Amministratore), aveva richiesto “… tutti quelli [i.e.
i documenti] relativi alle infiltrazioni d'acqua nelle proprietà Pt_2
e poste immediatamente al di sotto del lastrico Pt_3 Pt_4 solare di detto condominio …”.
Costituisce allegazione dell'Amministratore, non specificatamente contestata, che, dopo alcuni scambi di corrispondenza interlocutorî (documentati), «[…] Il collaboratore dell'Amministratore confermava comunque l'appuntamento del
16/10/2023 per fare il punto sulle necessità del condomino (doc.5) ed in quella data il sig. veniva ricevuto nello studio Pt_1 dell'Amministratore ove aveva un colloquio con il sig. in CP_4 merito alla documentazione di cui necessitava […]» (costituzione di primo grado, pag. 4): sicché solo il 16.10.2023 la cui iniziale Pt_1 richiesta è abbastanza generica, specificò quanto gli occorreva.
Dopo questo momento, la corrispondenza attesta che CP_1 con mail del 5.11.2023, fissò la data del 9.11.2023 presso il suo studio nell'orario 16,30-20 “… per poterle far visionare il materiale da lei richiesto …” (doc. 6 Amministratore).
Secondo il reclamante, tuttavia, il materiale non gli fu messo a disposizione;
e, dopo sue ulteriori richieste formali, solo con CP_1 la lettera del 9.5.2024 si dichiarò pronto a esibire la documentazione.
La prova del ritardo sino al 9.5.2024, dunque, dovrebbe essere desunta proprio da questa ultima missiva (doc. 7 Amministratore), che, trascurata o mal apprezzata dal Tribunale, farebbe ben comprendere che sino ad allora era restato inerte (o CP_1 incapace di reperire la documentazione).
6.6.a.ii Non si può concordare.
Il tenore inequivocabile della lettera del 5.11.2023 è che la documentazione era ormai pronta per essere visionata: CP_1
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infatti, invitava a recarsi in studio il successivo 9.11.2023 per Pt_1 prenderne cognizione.
Il tenore della lettera del 9.5.2024, a sua volta, lungi dal contraddire la precedente, se non nella versione travisata del reclamante, la conferma: “…. Sono a comunicarle che i documenti da lei richiesti sono a sua disposizione presso lo studio (presso il quale ha già effettuato la ricerca alcuni mesi orsono) o nel fascicolo giudiziario relativo all'ATP …”.
Quel che invece EN non ha mai chiarito, né allegato con precisione è cosa sia successo il 9.11.2023 (data che, secondo la corrispondenza, fu a lui riservata e nella quale, come si desume dalla successiva lettera, egli ebbe la possibilità di cercare): il che non permette di comprendere se l'ulteriore tempo trascorso possa imputarsi all'Amministratore, piuttosto che a sue ulteriori e più specifiche richieste, qui restate ignote.
EN, insomma, pretende che la responsabilità dell'Amministratore sia dichiarata senza neppure sapere cosa esattamente egli cercasse e cosa esattamente non ebbe o ebbe in ritardo.
Tuttavia, l'onere di provare la grave irregolarità è, secondo regola generale, suo;
e le prove documentali attestano che il 9.11.2023 ebbe accesso alla documentazione, salvo poi, evidentemente, chiederne altra;
che in data 9.5.2024 era pronta.
Non conoscendosi gli ulteriori dettagli, la Corte, al pari del
Tribunale, non ritiene provato l'addebito.
Risulta a questo punto superfluo, anche in queto grado, escutere i testi addotti dall'Amministratore, ossia i suoi collaboratori che hanno dato assistenza al EN.
6.6.b Dopo il 9.5.2024, invece, si sarebbe consumata la definitiva omissione, perché, secondo la tesi del reclamante, a dispetto di quanto dichiarato dall'Amministratore nella lettera del 9.5.2024, la documentazione non gli fu data.
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Questa omissione doveva essere dimostrata e non lo è stata.
La prova documentale (lettera del 9.5.2024) dimostra che l'Amministratore ha invitato a recarsi presso lo studio, ossia Pt_1 nel luogo ove avrebbe potuto consultare i documenti ed estrarne copia.
Spettava dunque a EN allegare e dimostrare di avere corrisposto all'invito (di essere, cioè, andato allo studio dell'Amministratore), ciò che non risulta in causa, a ciò non valendo la circostanza che questi abbia continuato a sostenere di non essere stato esaudito.
A ben vedere, sul punto, è stato carente, a monte, in fase Pt_1
d'allegazione. Infatti, nel ricorso di prime cure, non ha fatto neppure riferimento a questa circostanza, mentre, nel reclamo, ha scritto: «[…]
Ma nemmeno in quell'occasione ha potuto prendere visione Pt_1 dei documenti richiesti […]» (pag. 4), frase che, sinceramente, è troppo generica per significare che sia andato Pt_1 all'appuntamento e che, per fatto ascrivibile all'Amministratore, non abbioa potuto vedere i documenti.
La responsabilità va dunque esclusa e anche in questo caso è superflua la prova orale offerta dall'Amministratore.
7. deve, per soccombenza, rimborsare alla controparte Pt_1 anche le spese del grado (Cass. sez. un. civ. 29.10.2004 n. 20957; Cass. sez. 6^ civ. ord. 13.11.2020 n. 25682), che, in difetto di nota, si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 7, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso, ossia in €
2.336,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile,
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visti gli artt. 64 disp. att. c.c. e 739 c.p.c.,
- rigetta il reclamo proposto da Parte_5 [...] avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. cronol. 7/2025 CP_1 pubblicato il 18.2.2025, che integralmente conferma;
- condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali della presente fase di reclamo, che liquida in complessivi € 2.336,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché c.a.p. e i.v.a. secondo legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti di le Parte_1 condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 17 aprile 2025.
IL PRESIDENTE EST. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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