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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 25.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 73/2024 vertente
TRA
assistita e difesa Parte_1 dall'Avv. Stefano Di Renzo, in forza di procura allegata all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla al Mare (CH) in Viale Nettuno n. 2
APPELLANTE
CONTRO
e , assistiti e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Gina Della Fazia e dall'Avv. Maria Carla Di Fazio in forza di procura allegata mediante foglio separato inserito nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliati in , via Piave n. 45 Pt_1 presso lo studio di quest'ultima
APPELLATI
E
assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_3
L'Aquila, nei cui uffici è elettivamente domiciliato ex lege, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale “San Domenico”)
1 ALTRO APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 783/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
13/12/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della Sentenza n. 783/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 1775/2020 Repert. n.
2102/2023 del 13/12/2023, resa inter-partes dal Tribunale de L'Aquila, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. De Sensi Baldovino notificata il 21.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1. in via preliminare accertare e dichiarare
l'avvenuta prescrizione dell'azione per indennizzo ex art.
3. co. 1, l. 25.02.1992 n. 210 e/o prescrizione dell'azione ex art. 2043 e per l'effetto rigettare le domande dell'attore, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2. nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché prescritta l'azione e/o priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3.nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il , tenuto Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni eventualmente riconosciuti all'attore;
4.in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per le parti appellate e : “dichiarare inammissibile, e Controparte_1 Controparte_2 comunque rigettare in toto, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
condannare Parte_2
Part la stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese del grado Parte_1 Parte_1
di giudizio”;
Per la parte appellata – appellante incidentale : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita Controparte_3 rigettare l'avverso appello con specifico riguardo alle contestazioni sui capi della sentenza impugnata inerenti alla posizione del;
si quatenus opus, accogliere la censura Controparte_3
in quel gravame agitata circa la violazione del contraddittorio processuale in ordine alla conduzione della consulenza tecnica d'ufficio ed alla mancata valorizzazione delle risultanze del giudizio 2 intercorso fra le medesime parti avente per oggetto l'indennizzo ex L. n. 210/1992. In ogni caso, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, voglia: 1) dichiarare la nullità della – e/o riformare la – sentenza impugnata per contrasto con il giudicato intervenuto fra le medesime parti inerente il giudizio circa la corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 210/1992; 2) dichiarare la nullità della –
e/o riformare la – sentenza impugnata, per derivazione dalla nullità della disposta consulenza tecnica
d'ufficio, stante la non corretta costituzione del collegio medico valutante. Con ogni conseguenza in ordine alle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza n. 783/23 il Tribunale di L'Aquila ha accolto parzialmente la domanda avanzata da e (il primo in proprio e in qualità di genitore esercente Controparte_2 Controparte_1
la responsabilità genitoriale sul secondo, all'epoca minorenne), condannando la convenuta
[...]
al pagamento in favore di della somma di Euro Controparte_4 Controparte_1
236.112,66 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'8.4.2013 sino al soddisfo e, in favore di , della somma di Euro 150.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi Controparte_2 legali dall'8.4.2013 fino al soddisfo nonché alla refusione delle spese di lite liquidate nella somma Part di Euro 12.000,00 oltre accessori di legge, ponendo definitivamente in capo alla convenuta le spese di Ctu.
1.1 Il Tribunale, inoltre, ha dichiarato prescritta la domanda spiegata da e Controparte_2
nei confronti del disponendo la compensazione delle Controparte_1 Controparte_3
spese di lite.
1.2 In estrema sintesi, la decisione di riconoscere agli attori il risarcimento è fondata sulle conclusioni della c.t.u. medico legale a firma del Dott. condivise dal Tribunale (che avevano Persona_1 attribuito la causa dell'infermità di ad una encefalopatia prenatale rispetto Controparte_1
alla quale la vaccinazione antipolo aveva svolto un ruolo di slatentizzazione) così riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra l'inoculazione del vaccino e i pregiudizi lamentati dagli istanti.
2.Avverso la sentenza ha proposto appello l' Parte_3
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come innanzi trascritte per i motivi di seguito riassunti.
2.1 Con il primo motivo l'appellante contesta la circostanza che il giudice di prime cure, nel delibare l'eccezione di prescrizione da essa sollevata, pur avendo correttamente statuito che la decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale doveva iniziare dal momento nel quale il danneggiato era stato in grado di conoscere la causa della malattia non ha, poi, adeguato tale statuizione ai fatti di causa, facendo decorrere erroneamente la prescrizione dall'8.4.2013, data in cui aveva Controparte_2
avanzato la richiesta di risarcimento e non, invece, dalla pur richiamata data del 22.7.2013 in cui il
3 dott. aveva espletato la c.t.p., momento nel quale di fatto era stato esteriorizzato e reso Per_2 conoscibile in capo all'originario attore l'evento dannoso dedotto in giudizio.
2.2 Con il secondo motivo, l'impugnante si duole dell'accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , nei cui confronti è stata reputata Controparte_3 tardiva la domanda spiegata dall'originario attore poiché avanzata, mediante Controparte_2
la memoria ex art 183 comma sesto n.1 c.p.c. del 16.4.2018, oltre il termine quinquennale di prescrizione, il cui decorso iniziale doveva essere individuato nell'8.04.2013, data in cui era stata
Part avanzata la richiesta di risarcimento dei danni. La in particolare, sottolinea l'errore nel quale è incorso il giudice di prime cure che non ha considerato quale atto interruttivo della prescrizione, invece, la propria costituzione in giudizio datata 5.09.2017 nella quale aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia del . Controparte_3
2.4 Con il terzo motivo, infine, l'appellante censura la pronuncia gravata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto provato il nesso di causalità nonostante, dall'esame dei fatti di causa era apparso evidente che tra la vaccinazione ed il successivo manifestarsi dell'encefalopatia non vi fosse alcun nesso eziologico. Inoltre, l'impugnante reitera la richiesta di nullità della c.t.u. del Dott. Per_1
per palese violazione del contraddittorio, atteso che il predetto consulente aveva omesso di considerare le osservazioni redatte dal proprio c.t.p. che venivano sbrigativamente liquidate senza alcun riferimento scientifico specifico.
3. e si sono costituiti in giudizio, insistendo per il Controparte_2 Controparte_1 rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Si è anche costituito in giudizio il insistendo per il rigetto dell'impugnazione Controparte_3
e proponendo appello incidentale finalizzato alla dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per contrasto con il giudicato intervenuto tra le medesime parti inerente il giudizio circa la corresponsione dell'indennizzo ex l. 210/1992 e per nullità della c.t.u. per la non corretta costituzione del collegio medico valutante.
5. Con ordinanza del 22.05.2024 è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, al fine di acquisire ulteriori e più pregnanti elementi tecnico- scientifici di valutazione del caso, tra l'altro con riferimento al nesso eziologico, mediante nomina del medico legale dott.
[...]
e della dott.ssa , specialista in neurologia. Persona_3 Persona_4
6. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 25.6.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa
è stata decisa con la presente sentenza.
7. La causa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia e di celerità del giudizio, può essere decisa mediante la delibazione del solo terzo motivo d'appello con conseguente assorbimento
4 dei restanti motivi di impugnazione principale ed incidentale, in applicazione del principio della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c." (cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n.
11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
8. L'Azienda Sanitaria appellante, nel terzo motivo, censura la pronuncia gravata laddove il
Tribunale, condividendo totalmente le conclusioni del c.t.u. ha ritenuto provato il nesso eziologico intercorrente tra la somministrazione del vaccino antipolio ed il successivo manifestarsi dell'encefalopatia in capo a , nonostante dall'esame dei fatti e dalla Controparte_1
cronologia degli stessi appariva, invece, evidente l'esclusione dell'apporto causale della vaccinazione alla predetta malattia.
9. Il motivo è fondato.
9.1 La rinnovata c.t.u., all'esito di approfondita disamina della documentazione clinica, anamnestica e specialistica, mediante un ragionamento esente da errori-logico giuridici e ben supportato da evidenze scientifiche di cui alla letteratura medica puntualmente richiamata, ha escluso l'esistenza del nesso causale tra la somministrazione del vaccino antipolio e l'encefalopatia insorta nell'allora minore , avendo, al contrario, i consulenti nominati esplicitamente escluso Controparte_1
Part la possibilità di addebitare i danni lamentati alle condotte sanitarie dell'appellante
9.2 In particolare, il Collegio peritale, ricostruendo minuziosamente e con dovizia di particolari la lunga storia clinica del bambino, ha, innanzitutto, determinato il periodo iniziale di manifestazione clinica della patologia neurologica diagnosticata, nel maggio 2006, “quando sono comparsi movimenti volontari alla mano sinistra e sintomi cognitivi”, in tal modo escludendo categoricamente la tesi dell'allora parte attrice che aveva, invece, individuato tale dies a quo nella sintomatologia occorsa al bambino in data 26.2.2001 (cioè dopo 10 mesi dal terzo richiamo vaccinale), essendo la stessa, invece, come rilevato dagli ausiliari, regredita nel tempo e con riscontrati miglioramenti all'atto delle dimissioni.
9.3 Così hanno scritto sul punto i consulenti: “Il periodo iniziale di manifestazione clinica si può individuare nel maggio 2006, quando sono comparsi movimenti involontari alla mano dx e sintomi cognitivi. La sintomatologia occorsa in data 26.2.2001 ed oggetto di ricovero presso l'Ospedale di
per “deficit di forza dell'arto superiore sinistro dopo spavento” ( consulenza pediatrica : Pt_1
5 “ motilità passiva dell'arto superiore sinistro apparentemente nei limiti della norma, motilità attiva presente con modesta riduzione rispetto al controlaterale, atteggiamento preferenziale in flessione dell'estremità superiore, pronazione possibile ma evitata spontaneamente”) risultava migliorata alla dimissione;
agli atti non risulta essere presente documentazione sanitaria relativa al periodo compreso tra il 2001 e il maggio 2006 deducendosi così la completa regressione della sintomatologia.”
9.4 I c.t.u. sono, quindi, addivenuti mediante un ragionamento logico-scientifico supportato da copiosa letteratura medica richiamata, ad una valutazione di esclusione della sussistenza del nesso causale dopo aver analiticamente passato in rassegna gli eventi neurologici avversi astrattamente riconducibili alla vaccinazione antipolio (sindrome di Guillain Barrè, SGB, encefalite, mielite o encefalomielite acuta disseminata, ADEM, e paralisi flaccida post vaccinica per la vaccinazione da polio) come riscontrati negli studi clinici riportati ed operando, quindi, un'attenta verifica in ordine alla compatibilità degli stessi con la condizione clinica accertata su e Controparte_1
concludendo con una valutazione di netta esclusione in tutti i singoli casi esaminati.
9.5 Difatti, la “sindrome di Guillain Barrè” veniva esclusa sulla base di tre criteri e, in particolare: “ criteri temporali : intercorrono otto mesi tra la seduta vaccinale del 22.09.2005 e la comparsa della sintomatologia (11.05.2006); criteri clinici: il Sig. presenta sintomi Controparte_1 cognitivi (ritardo mentale lieve, diagnosticato in occasione del ricovero presso l'ospedale Bambin
Gesù di Roma nel maggio 2006 e confermato nei ricoveri successivi) che nella SGB non sono MAI presenti e criteri strumentali: a. la puntura lombare fatta in occasione del ricovero presso l'Ospedale
Bambin Gesù di Roma nel maggio 2006 e risultata nella norma, ed e stata eseguita a distanza di tempo adeguata per essere diagnostica ed evitare falsi negativi (esordio sintomi 11.5.2006, esecuzione della puntura lombare in corso di degenza il 25.05.2006 );b. lo studio delle velocità di conduzione motoria (VCM) e sensitiva (VCS) eseguito in occasione del ricovero presso l'Ospedale
Bambin Gesù di Roma nel maggio 2006 e risultato nella norma”.
9.6 Allo stesso modo, venivano esaminati i caratteri tipici delle manifestazioni di “encefalite, mielite o encefalomielite acuta disseminata” ponendo l'accento sui criteri fondanti la relativa diagnosi ( clinici, esame del liquido cefalo-rachidiano e RNM) ed escludendone la ricorrenza nel caso in esame atteso che “ la Risonanza Magnetica sia encefalica che midollare, eseguita in occasione del ricovero presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma nel maggio 2006, era normale, cosi come normale e risultata in occasione di ulteriori esami a distanza c/o l'Ospedale Gaslini.”.
9.7 Infine, anche l'evento di “paralisi flaccida post-vaccinica per la vaccinazione antipolio” veniva esclusa in quanto “non sono soddisfatti i criteri temporali né eziologici per una paralisi flaccida post-
6 vaccinica da polio. Come già esposto in precedenza, intercorrono otto mesi tra la seduta vaccinale
(22.09.2005) e la comparsa della sintomatologia del Sig. (11.05.2006).” Controparte_1
9.8 A seguito dei predetti accertamenti, svolti senza alcun dubbio in maniera corretta e completa mediante rigoroso riscontro con la letteratura clinica e scientifica puntualmente richiamata, i consulenti così concludevano, in modo condivisibile: “ si ritiene non dimostrato, con criterio scientifico necessario alla giustificazione della causalità medico-legale, il nesso eziologico tra la vaccinazione antipolio somministrata a , così come documentata in atti, e Controparte_1
la patologia neurologica da cui è risultato affetto quantunque la diagnosi non sia riconducibile ad una causa identificata. Tuttavia, i criteri scientifici enunciati in precedenza, consentono di escludere, allo stato attuale delle conoscenze, una qualsiasi correlazione, anche di tipo concausale, con la vaccinazione antipolio.”
10. Il medesimo rigore metodologico di cui alla rinnovata c.t.u. non si è riscontrato, invece, nella prima consulenza a firma del Dott. che, in verità ha offerto valutazioni generiche, Persona_1
non fondate su riscontri clinico-diagnostici oggettivi ma, piuttosto, su mere supposizioni non sorrette da alcuna evidenza scientifica e prive del necessario approfondimento richiesto, attesa anche la peculiarità del caso in esame. Difatti, l'elaborato peritale risulta carente nella descrizione del complessivo quadro anamnestico, lacunoso nel fornire a sostegno delle proprie argomentazioni corrispondenti risultanze scientifiche nonché sprovvisto di motivazione adeguata circa la correlazione causale tra l'inoculazione del vaccino antipolio e l'encefalopatia, affermata in modo apodittico, e, in particolar modo, sia in ordine al carattere prenatale dell'encefalite che al fenomeno della dedotta slatentizzazione sulla quale avrebbe agito la vaccinazione.
11. In netto contrasto con tali carenze si pone, quindi, la nuova consulenza tecnica d'ufficio, redatta, come già detto, con rigore scientifico, completezza argomentativa e supportata da una puntuale disamina documentale e clinica che ha offerto, invece, un quadro valutativo chiaro, approfondito e coerente con i dati acquisiti.
12. Gli stessi c.t.u. hanno preso ferma posizione sul precedente elaborato, sottolineandone la “non condivisibilità delle conclusioni in esso riportate in quanto prive di qualsivoglia prova scientifica e documentale a supporto, sia della presunta ma non dimostrata encefalopatia prenatale, mai diagnosticata nei vari ospedali dove il periziato è stato ricoverato, sia per quanto riguarda il supposto effetto slatentizzante della vaccinazione antipolio rispetto alla medesima encefalopatia. Per inciso, poi, si dovrebbe dimostrare che l'azione slatentizzante abbia assunto un significato almeno di concausa nel determinare l'espressione clinica della malattia, ma per avvalorare questo ragionamento sarebbe necessario dimostrare la “predisposizione”, ovvero nel caso concreto la encefalopatia prenatale, ed inoltre spiegare con quale meccanismo la vaccinazione possa aver agito
7 come fattore slatentizzante, tutti elementi sui quali la CTU di prime cure non ha fornito alcuna spiegazione perché di fatto non spiegabile.”
13. Non colgono nel segno, peraltro, neppure i rilievi critici alla seconda c.t.u. svolti da parte del consulente di parte Dott. secondo cui i consulenti non avrebbero considerato: a) che la Per_2
prima somministrazione del vaccino abbia potuto aver avuto l'effetto di facilitare gli effetti collaterali Part al momento dell'inoculazione della seconda dose;
b) che la on aveva fornito la prova della totale assenza di predisposizione genetica di nonché c) l'ampia letteratura medica presente CP_1
in favore della genesi post vaccinale del danno lamentato dagli attori comprensiva anche di un caso analogo di riattivazione del virus dopo 12 anni dallo stesso richiamato.
13.1 Il collegio peritale ha fornito sul punto risposte adeguate, esaustive e condivisibili rilevando che, in ordine alla correlazione tra le due inoculazioni di dose vaccinale: “ è stata esclusa la correlazione tra i due eventi, entrambi seguiti da ricoveri ospedalieri, in considerazione del totale silenzio clinico per circa cinque anni, della regressione completa della sintomatologia clinica dopo il ricovero del 2001, della non corrispondenza del quadro clinico con i disturbi neurologici post vaccinali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali. Quale sarebbe poi il meccanismo eziopatogenetico con il quale la prima somministrazione vaccinale possa aver determinato la predisposizione al danno rilevato dopo la seconda dose ( peraltro ad otto mesi dalla “ somministrazione ) non è stato spiegato dal CTP, ed in verità si tratta di un ragionamento che non ha un substrato scientifico ma si fonda solo su mera interpretazione soggettiva della vicenda.”, in ordine alla diagnosi eziopatogenetica dell'encefalopatia “non è stata individuata, nonostante gli accertamenti specialistici eseguiti nel corso di ricoveri anche in strutture di riferimento a livello nazionale, quali l'ospedale Bambino Gesù di Roma ed il Gaslini di Genova. Naturalmente la mancanza di una diagnosi eziopatogenetica, che individui la causa della patologia, non autorizza i
CC.TT.UU. ad avvalorarne la possibile derivazione dalla vaccinazione antipolio per le motivazioni ampiamente argomentate nella bozza dell'elaborato inviato alle parti e che si riassumono, in via principale, con la non corrispondenza del quadro clinico con le manifestazioni cliniche neurologiche che possono essere determinate, in rari casi, dalla somministrazione vaccinale” ed, infine, quanto all'ipotesi di manifestazioni clinico-neurologiche dopo 12 anni dalla somministrazione del vaccino,
(oltre a quanto già esaurientemente risposto in sede di bozza dell'elaborato), “non poteva il caso trattato essere valutato come caso analogo in quanto, oltre ad essere relativo ad una paziente
“fragile” sotto l'aspetto immunitario, affetta da “Immunodeficienza Comune Variabile”, trova conferma della “riattivazione del virus” con il riscontro colturale del virus e con la Risonanza
Magnetica midollare, esame che nel sig. risulta normale presso l'ospedale Controparte_1
Bambin Gesù di Roma nel maggio 2006, e viene riconfermato normale nel 2011 in occasione del
8 ricovero c/o l'Ospedale Gaslini di Genova. Quindi: nel caso del sig. non vi Controparte_1
è stata alcuna “riattivazione” virale documentata.”
14. La Corte ritiene, pertanto, di condividere le conclusioni alle quali sono giunti i c.t.u. nominati in secondo grado. Non può sottacersi che queste sono, altresì, sovrapponibili a quelle a cui era giunto il c.t.u. nominato dal Tribunale di Lanciano- sez. lavoro, nel giudizio promosso in precedenza da
[...]
nei confronti del ( r.g.197/2017) e finalizzato al riconoscimento CP_2 Controparte_3
del danno da vaccinazione, danno negato anche in tale sede, avendo il c.t.u. escluso la riconducibilità eziologica dell'encefalopatia riscontrata su alle vaccinazioni obbligatorie Controparte_1
effettuate ed, in particolare, alla somministrazione del vaccino antipolio (Sabin).
14.1 Alla medesima conclusione era giunta, peraltro, la sesta Commissione medica ospedaliera, come da verbale in atti del 25.06.2015, che si era espressa sul punto in modo negativo a seguito dell'istanza presentata da al fine di ottenere l'indennizzo ai sensi della L. 210/92. Controparte_1
15. Ne consegue che, per le ragioni innanzi illustrate, la motivazione della sentenza di primo grado, fondato su presupposti fattuali ed evidenze scientifiche confutati dall'istruttoria rinnovata, non può essere condiviso, con conseguente necessità di riforma integralmente la decisione di primo grado in accoglimento del terzo motivo dell'appello e con assorbimento, come si è detto, dei restanti motivi.
Part 16. L'acclarata infondatezza della domanda risarcitoria (va da sé) tanto nei confronti della uanto nei confronti del , determina l'integrale assorbimento dei motivi dell'appello Controparte_3 incidentale proposto da quest'ultimo.
17. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza gravata, la domanda risarcitoria degli attori va respinta.
18. Quanto alle spese, la Corte ritiene che la complessità e delicatezza delle questioni trattate – le quali hanno fatto sorgere la necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale svolta in primo grado – integrino le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale che consentono la compensazione, in via integrale, delle spese di lite tra le parti.
18.1. Nel rapporto tra le parti, le spese di ctu, sia di primo che di secondo grado, restano a carico dell'appellante e degli appellati e Controparte_4 Controparte_2 [...]
, ciascuna per la metà. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide
1) in accoglimento dell'appello principale della Parte_4 rigetta la domanda risarcitoria promossa dagli attori-appellati e Controparte_2 [...]
. CP_1
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i giudizi;
9 3) pone le spese di entrambe le ctu a definitivo carico dell'appellante Controparte_4
e degli appellati e , ciascuna per la metà. Controparte_2 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Marco Bartoli dott. Francesco S. Filocamo
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