Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01136/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2025, proposto da
Farmaconte di AS RA s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni, Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ordine Provinciale dei Farmacisti di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di: Farmacia Santa Maria del Dr. Menconi, Farmacia Comunale La Prada della Nausicaa s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
del silenzio serbato dal Comune di Carrara sull’istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia ricorrente, previa revisione della pianta organica delle farmacie, presentata il 5 agosto 2024, prot. 0064216, e con richiesta di risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Andrea Vitucci.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La farmacia ricorrente, esponendo di essere titolare della sede farmaceutica n. 20 del Comune di Carrara, si duole del silenzio-inadempimento che il Comune avrebbe serbato sull’istanza della ricorrente del 6 agosto 2024, con la quale si chiedeva (v. docc. 1 e 2 ricorso):
- a) l’autorizzazione al trasferimento presso la frazione Avenza, previa revisione della pianta organica delle farmacie comunali (tenuto conto che nell’anno 2024 il Comune era tenuto alla revisione della programmazione delle farmacie);
- b) nelle more dell’espletamento dell’iter procedimentale, l’autorizzazione in via provvisoria al trasferimento, al fine di consentire alla stessa la sua riapertura in locali idonei ad ospitare un esercizio farmaceutico (essendo inagibili quelli dove la ricorrente svolgeva la propria attività).
2) Il Comune si è costituito in giudizio e, con memoria difensiva del 29 maggio 2025, ha dedotto, tra le altre cose, che, previa ricognizione della popolazione residente nel territorio comunale in merito all’assetto delle sedi farmaceutiche nel Comune, con delibera della Giunta n. 479 del 23.12.2024 (v. doc. 1 Comune), è stata confermata l’esistente pianta organica delle farmacie, quindi senza istituzione di una nuova sede nella località desiderata dalla ricorrente.
3) Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4) Va osservato che:
- a) l’istanza della ricorrente era volta ad ottenere il trasferimento di sede, previa revisione della pianta organica;
- b) il Comune ha adottato la pianta organica con la suddetta delibera di Giunta, senza prevedere una nuova sede nella località domandata dalla ricorrente;
- c) da quanto sopra emerge chiaramente che il Comune ha comunque implicitamente provveduto sull’istanza della ricorrente, avendo per l’appunto negato l’istituzione di una nuova sede attraverso la conferma della preesistente pianta organica;
- d) ne deriva che la suddetta Delibera di Giunta erode ogni interesse alla decisione del gravame avverso il silenzio.
5) Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
6) Considerata la fattispecie nel suo complesso, le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e il Comune costituitosi in giudizio. Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio, in quanto non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e il Comune di Carrara.
Nulla spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio ma non costituitisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO