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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 22 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5944/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Fiumicino rep. 37875 racc. 7313 del 22.3.2024 Persona_1
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
CONVENUTA NON COSTITUITA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, l' spiegava opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 809/2024, emesso dal Tribunale di Messina sez. lav. il 21/10/2024, notificato il 22/10/2024, con il quale era stato ingiunto all' di pagare in favore di Pt_1 CP_1 la somma di € 61.400,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.
[...]
1 pensione diretta di cui era titolare il marito - cat. IO n. 03846969, e che il sistema di liquidazione automatizzato dell' aveva elaborato la liquidazione della prestazione di quiescenza in Pt_1 favore della sig.ra in data 27.3.2024. L'atto di liquidazione indicava in euro lordi CP_1
61.709,66 l'importo corrispondente ai ratei di pensione di reversibilità tra il 2015 ed il 2024, specificando tuttavia che, in ordine agli arretrati da corrispondere, tale importo andava depurato: della trattenuta ONPI di euro 1,19; della trattenuta sindacale di euro 307,61; di euro
27.527,76, corrispondente per euro 27.157,78 alla misura dei ratei di pensione attinti dalla prescrizione quinquennale dal 01.02.2015 sino al 31.03.2019 (tenuto conto della domanda amministrativa del 26.03.2024), per euro 217,28 ed euro 152,70 a recupero indebito afferente il 2024 e 2022 (costituitosi sulla pensione VO numero 10034440 della;
di euro CP_1
7.533,62 per trattenute erariali maturate sugli arretrati imponibili riferiti agli anni precedenti e di euro 413,03 per ritenuta erariale anno corrente;
l'importo netto posto in pagamento, con valuta novembre 2024, per il titolo dedotto, era pari a netti euro 25.926,45, oltre il rateo corrente di pensione di reversibilità, il trattamento di famiglia e gli interessi legali;
per un totale complessivo netto di euro 27.684,25.
Evidenziava che, sebbene il diritto alla pensione fosse imprescrittibile, i singoli ratei si prescrivevano in cinque anni, ai sensi dell'art. 47 bis DPR 639/1970, e, pertanto, dovevano ritenersi prescritti i ratei antecedenti il quinquennio dalla domanda amministrativa del
26.3.2024.
Spiegava di aver decurtato dall'importo lordo dovuto di euro 61.709,66, l'importo dei ratei prescritti, ovvero quelli tra il 01.02.2015 ed il 31.03.2019, nonché l'importo di euro 217,28
e di euro 152,70, riferiti ad indebiti costituitisi sulla pensione diretta cat. VO n. 10034440 della sig.ra ed afferenti l'anno 2022 e 2024, contestati rispettivamente con nota del CP_1
30.03.2022 e con nota del 6.3.2024.
Esponeva di aver posto in pagamento, con il cedolino del mese di novembre 2024, la somma netta di euro 25.926,45, applicando, in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute erariali per i ratei di reversibilità afferenti agli anni precedenti pari ad euro 7.533,62 e per l'anno corrente pari ad euro 413,03, e riconoscendo gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Chiedeva, in via preliminare, di disporre la sospensione degli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo opposto e/o negarne la provvisoria esecuzione;
di ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto ai ratei della pensione di reversibilità cat. SO n. 003-
480020079553 a far tempo dal quinquennio antecedente la domanda di reversibilità del
2 26.03.2024 e quindi dal 31.03.2019 al 01.02.2015; di ritenere e dichiarare l'intervenuta compensazione legale tra il credito effettivo per i ratei della pensione di reversibilità e gli indebiti costituitisi sulla pensione Cat. VO n. 10034440; per l'effetto di dichiarare nullo e di nessun effetto e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche con riferimento alle spese della procedura monitoria, acclarando che l' , null'altro debba per il Pt_1
titolo dedotto alla sig.ra Con vittoria di spese e compensi di lite. CP_1
2. L'udienza del 22 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
3. Si rileva preliminarmente che la sig.ra benché ritualmente citata, non CP_1
si è costituita in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
4. L ha spiegato opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 809/2024 del Pt_1
21.10.2024, con il quale il Tribunale di Messina sezione lavoro ha ordinato all'opponente di pagare in favore di la somma di euro 61.400,86, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 l. n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo, a titolo di arretrati sulla pensione di reversibilità categoria So n. 003-480020079553 per il periodo dall'1 febbraio 2015 al 31 marzo 2024, oltre le spese della procedura ingiuntiva.
Accertata la tempestività dell'opposizione, essa risulta fondata.
La sig.ra ha formulato domanda amministrativa all' in data 26.3.2024 CP_1 Pt_1
per ottenere la pensione di reversibilità del marito defunto in data 29.1.2015. Con nota del
27.3.2024 l' ha comunicato l'accoglimento della domanda e proceduto alla liquidazione Pt_1
della pensione n. 003-480020079553 Cat. SO. Nella medesima nota sono altresì stati quantificati gli arretrati dal febbraio 2015 al marzo 2024, in complessivi euro 61.709,66, da cui detrarre euro 307,61 per quota associativa sindacale ed euro 1,19 per contributo ex ONPI, per un importo residuo lordo di euro 61.400,86. Tale somma è stata ingiunta in pagamento all' tramite il decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Tuttavia, a pag. 5 della nota, in riferimento agli arretrati da corrispondere, l' ha Pt_1 detratto dall'importo di euro 61.400,86 l'ulteriore somma di euro 27.527,76, di cui euro
27.157,78 per ratei di pensione non dovuti e trattenuti, ed euro 217,28 e 152,70 per recupero indebiti. L ha dedotto e documentato di aver versato in favore della li arretrati Pt_1 CP_1 ancora dovuti, al netto degli importi detratti e delle trattenute IRPEF quale sostituto d'imposta, nel cedolino pensionistico del mese di novembre 2024.
L' ha giustificato la mancata corresponsione di ratei per euro 27.157,78 poiché Pt_1
coperti dalla prescrizione quinquennale.
3 L'art. 47-bis D.P.R. 639/1970, introdotto dall'art. 38 del D.L. 98/2011, conv. in l.
111/2011, prevede che “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati
e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Risultano dunque prescritti, alla data di presentazione della domanda amministrativa del 26.3.2024, tutti i ratei dal febbraio 2015 fino al marzo 2019.
Dall'esame della nota del 27.3.2024 risulta corretta la somma quantificata dall'Istituto previdenziale come prescritta.
Le ulteriori detrazioni di euro 217,28 e 152,70 sono riferite ad indebiti costituitisi sulla pensione diretta cat. VO n. 10034440 della sig.ra ed afferenti agli anni 2022 e 2024, CP_1
contestati rispettivamente con note del 30.03.2022 e del 6.3.2024. Trattasi di documentate revoche delle maggiorazioni sociali per gli anni in questione, non oggetto di contestazione da parte della percipiente.
Per quanto riguarda la restante somma dovuta a titolo di arretrati in favore della sig.ra l netto delle trattenute indicate e di quelle fiscali previste per legge, essa è stata erogata CP_1
con il cedolino del mese di novembre 2025 maggiorata degli interessi legali.
5. Ciò premesso, il decreto ingiuntivo opposto va annullato, in quanto la somma ingiunta risulta parzialmente prescritta per l'importo di euro 27.527,76. La restante somma, al netto delle trattenute legittimamente operate dall' per indebiti e/o ai sensi di legge, è stata già Pt_1
versata alla beneficiaria unitamente al rateo pensionistico di novembre 2024, talché nel merito deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l' già dato adempimento alla Pt_1
sua obbligazione.
6. Le ragioni della decisione, tenuto conto da un lato dell'accertata parziale prescrizione della somma ingiunta nel decreto opposto e dall'altro del tardivo adempimento da parte dell' , giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Controparte_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall' in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 11.11.2024, nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: CP_1
- dichiara la contumacia di CP_1
- annulla il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
4 - compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 23 aprile 2025
5
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 della legge n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo, a titolo di arretrati pensione di reversibilità, nonché le spese e i compensi della procedura monitoria.
Esponeva che la sig.ra coniuge di , nato il [...] e CP_1 Persona_2
deceduto il 29.01.2015, in data 26.03.2024 aveva inoltrato domanda di reversibilità della