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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15226/2024 R.G.L., promossa
D A
n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
FIORENTINO MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_2 previste per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% e per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 11.01.2023, data della visita di revisione.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FIORENTINO MARIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/12/2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (invalidità al
100% e indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione CP_1
del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, che parte ricorrente depositava ritualmente;
indi, esaminati gli atti e i documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che
– affetto da “Disturbo Psicotico NAS in soggetto Parte_2
con funzionamento cognitivo nei limiti inferiori” - sia invalido al 100% grave e sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento dalla data di visita di revisione (11.01.2023), poiché le patologie che lo affliggevano già a quella data determinavano l'invalidità al 100% grave e il difetto di autonomia della parte ricorrente.
A parere del CTU, infatti: “il quadro psico-patologico riscontrato nel Sig. Parte_2
sia ormai cronicizzato, connotato da elementi di particolare gravità, che- per la
[...]
pervasività dei disturbi, e per i sintomi comportamentali- compromettono severamente sia i livelli di autonomia personale, sia le capacità socio-relazionale tanto da riconoscere al Periziato, una invalidità del 100% grave e i requisiti sanitari per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data della visita di revisione”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione, sin dalla data di visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 20/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15226/2024 R.G.L., promossa
D A
n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
FIORENTINO MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_2 previste per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% e per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 11.01.2023, data della visita di revisione.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FIORENTINO MARIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/12/2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (invalidità al
100% e indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione CP_1
del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, che parte ricorrente depositava ritualmente;
indi, esaminati gli atti e i documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che
– affetto da “Disturbo Psicotico NAS in soggetto Parte_2
con funzionamento cognitivo nei limiti inferiori” - sia invalido al 100% grave e sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento dalla data di visita di revisione (11.01.2023), poiché le patologie che lo affliggevano già a quella data determinavano l'invalidità al 100% grave e il difetto di autonomia della parte ricorrente.
A parere del CTU, infatti: “il quadro psico-patologico riscontrato nel Sig. Parte_2
sia ormai cronicizzato, connotato da elementi di particolare gravità, che- per la
[...]
pervasività dei disturbi, e per i sintomi comportamentali- compromettono severamente sia i livelli di autonomia personale, sia le capacità socio-relazionale tanto da riconoscere al Periziato, una invalidità del 100% grave e i requisiti sanitari per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data della visita di revisione”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione, sin dalla data di visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 20/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024.
La Giudice
Paola Marino