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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 5857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5857 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3189/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 3189/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Eboli (SA) alla Via L. Impera dell'avv. Fabiana Pagano che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via Largo Buozzi n. 2 presso lo studio degli avv.ti Regina De Simone e Luca Paraggio che lo rappresentano e difendono in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 337 bis c.c, ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una convivenza more ux e che dalla loro unione CP_1 sono nate due figlie, (21.06.2016) e 18). Per_1 Per_2
Al riguardo, la rico ha dedotto di deciso di cessare la suddetta convivenza essendo venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia, e, pertanto, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse delle figlie minori alle condizioni indicate in ricorso, chiedendo in particolare l'affidamento condiviso delle stesse con residenza prevalente presso di se e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle una somma per il mantenimento delle figlie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che non si CP_1
e opposto a quanto richiesto dalla ricorrente in merito al delle figlie minori ma ha richiesto la previsione di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dall'ex compagna per il mantenimento delle figlie. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto. Al riguardo, occorre valutare le singole richieste avanzate dalle parti alla luce della documentazione prodotta e di quanto dalle stesse dichiarato. Affidamento delle figlie minori In ordine al regime di affidamento dei figli minori, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, si evidenzia che entrambe le parti non hanno rappresentato particolari problematiche in merito all'esercizio della responsabilita genitoriale che viene attuata, quanto all'adozione delle decisioni, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialita e del benessere delle figlie. Pertanto, in conformita alle richieste avanzate da entrambe le parti, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, e Per_1
, con residenza prevalente presso la madre. Per_2
e, si evidenzia l'opportunita di prevedere l'esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le questioni ordinarie e quotidiane al fine di evitare problematiche nell'assumere le decisioni giornaliere nell'interesse delle minori;
pertanto, si dispone che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie. Assegnazione della casa familiare Tenuto conto della suddetta regolamentazione, si dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via A. Mastrangelo n. 10, a Parte_1 per ivi convivere in maniera prevalente con le figlie minori. Al riguardo, si osserva che l'allontanamento temporaneo dalla suddetta abitazione non osta alla presente statuizione considerato che la finalita di questo istituto e quella di garantire alle figlie la conservazione dell'usuale habitat domestico nonostante la vicenda separativa dei genitori. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, si osserva che parte resistente ha sostanzialmente aderito alla proposta di regolamentazione avanzata dalla ricorrente nell'atto introduttivo e, pertanto, il Tribunale ritiene opportuno prevedere che salvo diverso accordo nell'interesse delle figlie minori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per tre pomeriggi alla settimana (lunedì –mercoledì- e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21,00), nonché i fine settimana in maniera alternata dal venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 della domenica;
relativamente alle festività natalizie, le stesse verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore dal 24 al 26 dicembre a dal 31 dicembre al 1 gennaio;
in occasione delle festività pasquali, sempre ad anni alterni, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro; nel periodo estivo ed in particolare al termine del periodo scolastico il diritto di visita del padre subirà una variazione di orario, ovvero il padre potrà tenere le minori 3 pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 23.00 con possibilità di pernotto;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le minori anche 7 giorni consecutivi nel mese di luglio ed agosto, dandone comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
la madre comunicherà a sua volta, il paritetico periodo di propria competenza entro il medesimo termine, restando a suo carico l'onere di comunicare il luogo di villeggiatura;
le minori trascorreranno il giorno del compleanno del padre e la festa del papà con quest'ultimo ed il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con quest'ultima. Mantenimento dei figli In merito agli aspetti economici, occorre premettere che, all'udienza di comparizione, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attivita professionale di educatrice e di non lavorare con IL , mentre il resistente ha dichiarato di avere un'impresa edile da cui e dipendente con una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili e di essere socio in un'altra societa aperta da circa un anno (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che la ricorrente e assunta con contratto a tempo determinato e ha percepito nell'anno 2023 un reddito di circa € 2.417,00, mentre il resistente ha percepito nell'anno 2023 un reddito di circa € 21.158,00 e ha prodotto buste paga attestanti una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili (cfr. documentazione in atti). Al riguardo, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, devono tenersi in debita considerazione i disposti tempi di permanenza di queste ultime presso il padre ma anche il mancato deposito da parte del resistente della completa documentazione attestante l'intera posizione patrimoniale così come richiesta dal codice di rito che rileva ex art. 473 bis.18 c.p.c. come argomento di prova in merito ad una maggiore capacita reddituale, considerato che lo stesso resistente ha dichiarato di essere titolare dell'impresa edile da cui e dipendente e di essere socio in altra societa , a nulla rilevando che quest'ultima e stata costituita poco piu di un anno fa. Orbene, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, delle considerazioni che precedono e della circostanza che l'assegno unico sara ripartito tra i genitori in mancanza di un diverso accordo , il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
500,00 (€ 250,00 alutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie minori, e , oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ric , e etc.…) per i minori che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. In considerazione della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori, e , ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza prevalente presso la e c mpi di permanenza presso il padre secondo quanto disposto in parte motiva;
− dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
− assegna la casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via A. Mastrangelo n. 10, a per ivi convivere in maniera prevalente con le figlie Parte_1
− dispone l'obbligo di di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di o omma di € 500,00 ( , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie minori, e;
Per_1 Per_2
− pone a carico di entrambi i genito li ontribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, (mediche, scolastiche, ricreative, sportive etc.…) per le minori, che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate, nella misura dell'50%;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 3189/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Eboli (SA) alla Via L. Impera dell'avv. Fabiana Pagano che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via Largo Buozzi n. 2 presso lo studio degli avv.ti Regina De Simone e Luca Paraggio che lo rappresentano e difendono in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 337 bis c.c, ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una convivenza more ux e che dalla loro unione CP_1 sono nate due figlie, (21.06.2016) e 18). Per_1 Per_2
Al riguardo, la rico ha dedotto di deciso di cessare la suddetta convivenza essendo venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia, e, pertanto, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse delle figlie minori alle condizioni indicate in ricorso, chiedendo in particolare l'affidamento condiviso delle stesse con residenza prevalente presso di se e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle una somma per il mantenimento delle figlie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che non si CP_1
e opposto a quanto richiesto dalla ricorrente in merito al delle figlie minori ma ha richiesto la previsione di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dall'ex compagna per il mantenimento delle figlie. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto. Al riguardo, occorre valutare le singole richieste avanzate dalle parti alla luce della documentazione prodotta e di quanto dalle stesse dichiarato. Affidamento delle figlie minori In ordine al regime di affidamento dei figli minori, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, si evidenzia che entrambe le parti non hanno rappresentato particolari problematiche in merito all'esercizio della responsabilita genitoriale che viene attuata, quanto all'adozione delle decisioni, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialita e del benessere delle figlie. Pertanto, in conformita alle richieste avanzate da entrambe le parti, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, e Per_1
, con residenza prevalente presso la madre. Per_2
e, si evidenzia l'opportunita di prevedere l'esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le questioni ordinarie e quotidiane al fine di evitare problematiche nell'assumere le decisioni giornaliere nell'interesse delle minori;
pertanto, si dispone che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie. Assegnazione della casa familiare Tenuto conto della suddetta regolamentazione, si dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via A. Mastrangelo n. 10, a Parte_1 per ivi convivere in maniera prevalente con le figlie minori. Al riguardo, si osserva che l'allontanamento temporaneo dalla suddetta abitazione non osta alla presente statuizione considerato che la finalita di questo istituto e quella di garantire alle figlie la conservazione dell'usuale habitat domestico nonostante la vicenda separativa dei genitori. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, si osserva che parte resistente ha sostanzialmente aderito alla proposta di regolamentazione avanzata dalla ricorrente nell'atto introduttivo e, pertanto, il Tribunale ritiene opportuno prevedere che salvo diverso accordo nell'interesse delle figlie minori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per tre pomeriggi alla settimana (lunedì –mercoledì- e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21,00), nonché i fine settimana in maniera alternata dal venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 della domenica;
relativamente alle festività natalizie, le stesse verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore dal 24 al 26 dicembre a dal 31 dicembre al 1 gennaio;
in occasione delle festività pasquali, sempre ad anni alterni, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro; nel periodo estivo ed in particolare al termine del periodo scolastico il diritto di visita del padre subirà una variazione di orario, ovvero il padre potrà tenere le minori 3 pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 23.00 con possibilità di pernotto;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le minori anche 7 giorni consecutivi nel mese di luglio ed agosto, dandone comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
la madre comunicherà a sua volta, il paritetico periodo di propria competenza entro il medesimo termine, restando a suo carico l'onere di comunicare il luogo di villeggiatura;
le minori trascorreranno il giorno del compleanno del padre e la festa del papà con quest'ultimo ed il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con quest'ultima. Mantenimento dei figli In merito agli aspetti economici, occorre premettere che, all'udienza di comparizione, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attivita professionale di educatrice e di non lavorare con IL , mentre il resistente ha dichiarato di avere un'impresa edile da cui e dipendente con una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili e di essere socio in un'altra societa aperta da circa un anno (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che la ricorrente e assunta con contratto a tempo determinato e ha percepito nell'anno 2023 un reddito di circa € 2.417,00, mentre il resistente ha percepito nell'anno 2023 un reddito di circa € 21.158,00 e ha prodotto buste paga attestanti una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili (cfr. documentazione in atti). Al riguardo, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, devono tenersi in debita considerazione i disposti tempi di permanenza di queste ultime presso il padre ma anche il mancato deposito da parte del resistente della completa documentazione attestante l'intera posizione patrimoniale così come richiesta dal codice di rito che rileva ex art. 473 bis.18 c.p.c. come argomento di prova in merito ad una maggiore capacita reddituale, considerato che lo stesso resistente ha dichiarato di essere titolare dell'impresa edile da cui e dipendente e di essere socio in altra societa , a nulla rilevando che quest'ultima e stata costituita poco piu di un anno fa. Orbene, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, delle considerazioni che precedono e della circostanza che l'assegno unico sara ripartito tra i genitori in mancanza di un diverso accordo , il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
500,00 (€ 250,00 alutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie minori, e , oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ric , e etc.…) per i minori che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. In considerazione della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori, e , ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza prevalente presso la e c mpi di permanenza presso il padre secondo quanto disposto in parte motiva;
− dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
− assegna la casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via A. Mastrangelo n. 10, a per ivi convivere in maniera prevalente con le figlie Parte_1
− dispone l'obbligo di di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di o omma di € 500,00 ( , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie minori, e;
Per_1 Per_2
− pone a carico di entrambi i genito li ontribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, (mediche, scolastiche, ricreative, sportive etc.…) per le minori, che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate, nella misura dell'50%;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi