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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5456/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli Avv.ti PANCERA FILIPPO e PANCERA RINALDO, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso del 3/5/2024: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
- Tenuto conto che la signora la figlia hanno lasciato CP_1
1 la casa coniugale da più di dieci anni e non vi è mai stato alcun contatto fra le parti e il ricorrente ignora sia dove esse vivano e se nel frattempo la moglie si sia rifatta una vita, in caso di contumacia vogliasi affidare la figlia minore esclusivamente alla madre senza alcun obbligo economico”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/5/2024 parte ricorrente, sig. , ha dedotto di Parte_1
avere contratto matrimonio civile il 28/2/2009 a Pantiala Punjab (India) con la resistente, sig.ra CP_1
, e che dall'unione è nata la figlia (n. 21/4/2010).
[...] Per_1
Il ricorrente ha allegato che, a causa di forti ed inconciliabili contrasti, il rapporto coniugale nel tempo si è logorato finché nel 2013 la resistente ha deciso di lasciare la casa coniugale portando con sé la figlia senza dare più alcuna notizia di sé.
Ha rappresentato che a distanza di oltre di dieci anni ha perso ogni traccia della moglie e della figlia e al momento non ha alcuna informazione riguardo a dove vivano o risiedano, in quanto la resistente non ha mai risposto al contatto telefonico in suo possesso.
Ha quindi concluso chiedendo: - la pronuncia della separazione e cumulativamente quella di divorzio, trascorsi gli opportuni termini di legge;
- l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con esonero dall'obbligo di mantenimento in capo al padre stante l'irreperibilità del coniuge.
All'udienza del 12/11/2024 nessuno è comparso per la resistente e il ricorrente ha dichiarato: “Non ho più sentito la resistente, né mia figlia. Quando è andata via non so dire se lei se ne sia andata con
l'uomo che aveva conosciuto o da sola. Ho cercato di contattarla telefonicamente, ma invano” (cfr. verbale udienza del 12/11/2024). Ha quindi insistito per le conclusioni come in atti formulate.
Con ordinanza in pari data il Giudice ha incaricato i Servizi sociali competenti in base al luogo di ultima residenza nota della resistente (i.e. Bassano Bresciano) al fine di ricercare, anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine, la minore e prendere contatti con la stessa e la sig.ra di relazionare CP_1
circa gli esiti delle indagini compiute.
I Servizi Sociali nella relazione depositata in data 22/4/2025 hanno dichiarato che: “I Carabinieri di
Manerbio riferiscono che il nucleo è a loro sconosciuto. Da contatti telefonici intercorsi con la
Stazione dei Carabinieri di Verolanuova, nulla risulta in loro possesso in riferimento al nucleo di cui sopra. Da alcune verifiche esperite presso il Comune di Bassano Bresciano in via Remondina 7, si conferma che madre e minore non abitano più lì ed i residenti non sono in grado di comunicare il periodo in cui abbiano lasciato l'abitazione” (cfr. relazione Servizi sociali del 22/4/2025).
2 All'udienza del 29/4/2025 il ricorrente, preso atto dell'esito dell'indagine condotta dai Servizi, ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione rinunciando ai termini ex art. 473-bis.
28 c.p.c..
La causa è stata quindi decisa all'esito della camera di consiglio del 15/5/2025.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, sig.ra la quale, ancorché CP_1
ritualmente intimata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (cfr. deposito del 19/9/2024), non ha inteso prendere parte al procedimento.
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fattori obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2013, epoca in cui la resistente ha abbandonato la casa coniugale unitamente alla figlia interrompendo ogni contatto con il ricorrente. La sig.ra CP_1
non si è peraltro nemmeno costituita in giudizio per rendere la propria versione dei fatti, condotta che in materia familiare è indice di indifferenza per la sorte dei beni giuridici coinvolti.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata dal ricorrente all'udienza del 12/11/2024, alla quale la resistente non è comparsa, e all'esito del monitoraggio svolto dai Servizi sociali che ha ribadito l'assenza e l'irreperibilità della resistente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sull'affidamento della figlia minore
L'affidamento esclusivo ex art. 337 quater c.c. è disposto al fine di tutelare il minore e di attribuirne le cure al genitore di riferimento, colui cioè che si occupa in via principale di soddisfare i bisogni e le necessità della prole.
3 Nel caso di specie, la resistente ormai da oltre dieci anni ha abbandonato la casa familiare unitamente alla figlia minore, senza dare più al ricorrente alcuna notizia di sé e neppure della bambina, rendendosi irreperibile. La perdurante assenza del padre dalla vita della figlia comporta, di conseguenza, che la madre sia considerata il genitore di riferimento della stessa, tenuta quindi al soddisfacimento di tutti i suoi bisogni morali e materiali.
Alla luce di tali considerazioni e della domanda formulata dal ricorrente si reputa che, nel superiore interesse della figlia minore, sussistano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater c.c. di alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior Per_1
interesse per la figlia, ivi comprese quelle scolastiche, di salute e anche quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Al modulo di affido segue il collocamento della minore presso la madre avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi.
3. Sul mantenimento della figlia minore
Come statuito dalla prevalente giurisprudenza, l'obbligo di contribuire alle esigenze dei figli sussiste per il solo fatto di aversi generati e prescinde dalla formulazione di qualsivoglia domanda (Cass. Civ.
n. 5652/2012).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto di essere esonerato dal contributo di mantenimento non avendo più alcun contatto con la figlia e non disponendo neppure di un indirizzo di riferimento per effettuare eventuali dazioni economiche.
Pur sussistendo (cfr. relazione Servizi sociali del 22/4/2025) tali condizioni di perdurante lontananza tra padre e figlia e di inesistenza di un qualsiasi rapporto tra gli stessi, permane comunque il legame di filiazione. Il Collegio stima perciò congruo onerare il ricorrente quantomeno della contribuzione alle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, in misura pari al 50%.
Ciò in quanto, come riconosciuto dalla Suprema Corte: “la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie […] ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, nonché per i fabbisogni ordinari e straordinari, in relazione al loro interesse” (Cass. Civ. n. 15215/2023) e costituisce, quindi, componente ineludibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
4. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere
4 rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex artt. 2, L.
898/1970 e 127-ter c.p.c., nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
5. Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione di (C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. );
[...] C.F._2
2) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con estensione della Per_1
responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la prole ex art. 337 quater, comma terzo, c.c.;
3) dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;
4) pone a carico del ricorrente il 50% delle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo
in uso presso questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016;
5) spese di lite al definitivo;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5456/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli Avv.ti PANCERA FILIPPO e PANCERA RINALDO, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso del 3/5/2024: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
- Tenuto conto che la signora la figlia hanno lasciato CP_1
1 la casa coniugale da più di dieci anni e non vi è mai stato alcun contatto fra le parti e il ricorrente ignora sia dove esse vivano e se nel frattempo la moglie si sia rifatta una vita, in caso di contumacia vogliasi affidare la figlia minore esclusivamente alla madre senza alcun obbligo economico”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/5/2024 parte ricorrente, sig. , ha dedotto di Parte_1
avere contratto matrimonio civile il 28/2/2009 a Pantiala Punjab (India) con la resistente, sig.ra CP_1
, e che dall'unione è nata la figlia (n. 21/4/2010).
[...] Per_1
Il ricorrente ha allegato che, a causa di forti ed inconciliabili contrasti, il rapporto coniugale nel tempo si è logorato finché nel 2013 la resistente ha deciso di lasciare la casa coniugale portando con sé la figlia senza dare più alcuna notizia di sé.
Ha rappresentato che a distanza di oltre di dieci anni ha perso ogni traccia della moglie e della figlia e al momento non ha alcuna informazione riguardo a dove vivano o risiedano, in quanto la resistente non ha mai risposto al contatto telefonico in suo possesso.
Ha quindi concluso chiedendo: - la pronuncia della separazione e cumulativamente quella di divorzio, trascorsi gli opportuni termini di legge;
- l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con esonero dall'obbligo di mantenimento in capo al padre stante l'irreperibilità del coniuge.
All'udienza del 12/11/2024 nessuno è comparso per la resistente e il ricorrente ha dichiarato: “Non ho più sentito la resistente, né mia figlia. Quando è andata via non so dire se lei se ne sia andata con
l'uomo che aveva conosciuto o da sola. Ho cercato di contattarla telefonicamente, ma invano” (cfr. verbale udienza del 12/11/2024). Ha quindi insistito per le conclusioni come in atti formulate.
Con ordinanza in pari data il Giudice ha incaricato i Servizi sociali competenti in base al luogo di ultima residenza nota della resistente (i.e. Bassano Bresciano) al fine di ricercare, anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine, la minore e prendere contatti con la stessa e la sig.ra di relazionare CP_1
circa gli esiti delle indagini compiute.
I Servizi Sociali nella relazione depositata in data 22/4/2025 hanno dichiarato che: “I Carabinieri di
Manerbio riferiscono che il nucleo è a loro sconosciuto. Da contatti telefonici intercorsi con la
Stazione dei Carabinieri di Verolanuova, nulla risulta in loro possesso in riferimento al nucleo di cui sopra. Da alcune verifiche esperite presso il Comune di Bassano Bresciano in via Remondina 7, si conferma che madre e minore non abitano più lì ed i residenti non sono in grado di comunicare il periodo in cui abbiano lasciato l'abitazione” (cfr. relazione Servizi sociali del 22/4/2025).
2 All'udienza del 29/4/2025 il ricorrente, preso atto dell'esito dell'indagine condotta dai Servizi, ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione rinunciando ai termini ex art. 473-bis.
28 c.p.c..
La causa è stata quindi decisa all'esito della camera di consiglio del 15/5/2025.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, sig.ra la quale, ancorché CP_1
ritualmente intimata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (cfr. deposito del 19/9/2024), non ha inteso prendere parte al procedimento.
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fattori obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2013, epoca in cui la resistente ha abbandonato la casa coniugale unitamente alla figlia interrompendo ogni contatto con il ricorrente. La sig.ra CP_1
non si è peraltro nemmeno costituita in giudizio per rendere la propria versione dei fatti, condotta che in materia familiare è indice di indifferenza per la sorte dei beni giuridici coinvolti.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata dal ricorrente all'udienza del 12/11/2024, alla quale la resistente non è comparsa, e all'esito del monitoraggio svolto dai Servizi sociali che ha ribadito l'assenza e l'irreperibilità della resistente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sull'affidamento della figlia minore
L'affidamento esclusivo ex art. 337 quater c.c. è disposto al fine di tutelare il minore e di attribuirne le cure al genitore di riferimento, colui cioè che si occupa in via principale di soddisfare i bisogni e le necessità della prole.
3 Nel caso di specie, la resistente ormai da oltre dieci anni ha abbandonato la casa familiare unitamente alla figlia minore, senza dare più al ricorrente alcuna notizia di sé e neppure della bambina, rendendosi irreperibile. La perdurante assenza del padre dalla vita della figlia comporta, di conseguenza, che la madre sia considerata il genitore di riferimento della stessa, tenuta quindi al soddisfacimento di tutti i suoi bisogni morali e materiali.
Alla luce di tali considerazioni e della domanda formulata dal ricorrente si reputa che, nel superiore interesse della figlia minore, sussistano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater c.c. di alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior Per_1
interesse per la figlia, ivi comprese quelle scolastiche, di salute e anche quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Al modulo di affido segue il collocamento della minore presso la madre avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi.
3. Sul mantenimento della figlia minore
Come statuito dalla prevalente giurisprudenza, l'obbligo di contribuire alle esigenze dei figli sussiste per il solo fatto di aversi generati e prescinde dalla formulazione di qualsivoglia domanda (Cass. Civ.
n. 5652/2012).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto di essere esonerato dal contributo di mantenimento non avendo più alcun contatto con la figlia e non disponendo neppure di un indirizzo di riferimento per effettuare eventuali dazioni economiche.
Pur sussistendo (cfr. relazione Servizi sociali del 22/4/2025) tali condizioni di perdurante lontananza tra padre e figlia e di inesistenza di un qualsiasi rapporto tra gli stessi, permane comunque il legame di filiazione. Il Collegio stima perciò congruo onerare il ricorrente quantomeno della contribuzione alle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, in misura pari al 50%.
Ciò in quanto, come riconosciuto dalla Suprema Corte: “la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie […] ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, nonché per i fabbisogni ordinari e straordinari, in relazione al loro interesse” (Cass. Civ. n. 15215/2023) e costituisce, quindi, componente ineludibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
4. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere
4 rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex artt. 2, L.
898/1970 e 127-ter c.p.c., nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
5. Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione di (C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. );
[...] C.F._2
2) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con estensione della Per_1
responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la prole ex art. 337 quater, comma terzo, c.c.;
3) dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;
4) pone a carico del ricorrente il 50% delle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo
in uso presso questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016;
5) spese di lite al definitivo;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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