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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/11/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 29/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI CA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 24.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 29/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MASSA IMMACOLATA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. INCLETOLLI FLAVIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato all' , parte ricorrente chiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che la SI.ra , aveva ed ha diritto alla percezione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione per entrambe le cessazioni del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro con EW ER RL e rapporto di lavoro con CDA Snc) rispettivamente domande prot 3301.18/10/2020.0114900 del 18.10.2020 e prot CP_1 CP_1
3301.24.08.2022.0081187 del 24.08.2022; 2) per l'effetto, condannare l' in p.l.r.p.t. a CP_1 corrispondere, alla ricorrente l'importo ad essa spettante a titolo di indennità di disoccupazione per entrambi i rapporti di lavoro, oltre interessi e rivalutazione per entrambe le posizioni fino al soddisfo;
3) con condanna alle spese di lite con distrazione.”
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato: in data 18.10.2020 domanda di disoccupazione essendo stata licenziata dalla società EW ER srl, domanda dapprima accolta e poi in data 01.12.2020 revocata per l'instaurazione di nuovo rapporto di lavoro (mai iniziato) sempre con la EW ER srl;
in data 24.08.2022 domanda di disoccupazione essendo stata licenziata dalla CDA di COLACICCO L. domanda Pt_2 non accolta dall'ente.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e contestava la domanda CP_1 argomentando in merito alla normativa ed alla legittimità dell'operato dell'istituto; in merito alla prima domanda deduceva che la stessa era stata correttamente revocata, essendo la ricorrente stata riassunta dalla EW ER e che la parte ricorrente avrebbe dovuto a seguito del secondo licenziamento presentare una nuova domanda amministrativa;
in merito alla seconda domanda di disoccupazione chiariva di avere richiesto la documentazione attestante i redditi percepiti anche quale socio dalla ricorrente, documenti pervenuti oltre il termine stabilito.
La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 24.11.2025.
La NASpI è una prestazione economica istituita dal D.Lgs. n.22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mini-ASPI. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Il richiamato D.Lgs. n.22/2015 individua i destinatari (art.2) e i requisiti della prestazione
(art.3), ne stabilisce la decorrenza (art.1) e la misura (art.4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza (art.11).
In base al dettato normativo, la prestazione spetta ai lavoratori dipendenti che presentino i seguenti requisiti:
1) stato di disoccupazione involontario. A tal fine si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni (fatta eccezioni per le dimissioni giustificate, quali il reiterato mancato pagamento della retribuzione) o di risoluzione consensuale. 2) requisito contributivo. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e si considerano valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
3) requisito lavorativo. Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
In merito ai casi di revoca l'art. 11 del citato decreto dispone che “
1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e
3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la
NASpI”.
Nel caso di specie la prima domanda di disoccupazione del 18.10.2020 è stata correttamente revocata dall'istituto, poiché la ricorrente, dapprima licenziata è stata poi riassunta dalla società EW ER s.r.l. come testimoniato dal teste Testimone_1
ex legale rappresentante della EW ER srl fino a dicembre 2022. Con la
[...] riassunzione della lavoratrice presso la EW ER e la perdita dello stato di disoccupazione (anche se temporaneo), la lavoratrice ha perso il diritto alla NASPI.
La seconda domanda di disoccupazione presentata in data 24.08.2022 a seguito del licenziamento dalla CDA di è stata respinta dall'ente per mancata Parte_3 presentazione della documentazione richiesta nei termini.
“La ricorrente avrebbe dovuto pertanto fornire tale dichiarazione, anche senza la richiesta esplicita dell'Istituto, entro il 23/09/2022. Tale comunicazione è stata però inoltrata solo in data 03/02/2023, contestualmente ad una richiesta di riesame, anch'essa ormai ampiamente fuori dei termini.”
Considerato che, in assenza di una previsione normativa della perentorietà, il termine indicato dall' è ordinatorio e non perentorio;
ritenuto che
nel caso di specie sussistono CP_1 i requisiti previsti dalla normativa, va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente a fruire della indennità NASpI a seguito della seconda domanda amministrativa del
24.08.2022; ne consegue che, l' va condannato al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, dell'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dal D.Lgs. n.22/2015, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla seconda domanda amministrativa.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda di disoccupazione (NASpI), prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 18.10.2020, per intervenuta revoca del diritto ex art 11
D.Lgs n. 22/2025;
b) accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità mensile di disoccupazione
(NASpI), prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del
24.08.2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennità mensile di CP_1 disoccupazione denominata richiesta con domanda amministrativa del 24.08.2022, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda stessa;
c) compensa le spese di giudizio.
Roma 25.11.2025
Il Giudice Onorario
RI CA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 29/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI CA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 24.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 29/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MASSA IMMACOLATA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. INCLETOLLI FLAVIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato all' , parte ricorrente chiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che la SI.ra , aveva ed ha diritto alla percezione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione per entrambe le cessazioni del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro con EW ER RL e rapporto di lavoro con CDA Snc) rispettivamente domande prot 3301.18/10/2020.0114900 del 18.10.2020 e prot CP_1 CP_1
3301.24.08.2022.0081187 del 24.08.2022; 2) per l'effetto, condannare l' in p.l.r.p.t. a CP_1 corrispondere, alla ricorrente l'importo ad essa spettante a titolo di indennità di disoccupazione per entrambi i rapporti di lavoro, oltre interessi e rivalutazione per entrambe le posizioni fino al soddisfo;
3) con condanna alle spese di lite con distrazione.”
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato: in data 18.10.2020 domanda di disoccupazione essendo stata licenziata dalla società EW ER srl, domanda dapprima accolta e poi in data 01.12.2020 revocata per l'instaurazione di nuovo rapporto di lavoro (mai iniziato) sempre con la EW ER srl;
in data 24.08.2022 domanda di disoccupazione essendo stata licenziata dalla CDA di COLACICCO L. domanda Pt_2 non accolta dall'ente.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e contestava la domanda CP_1 argomentando in merito alla normativa ed alla legittimità dell'operato dell'istituto; in merito alla prima domanda deduceva che la stessa era stata correttamente revocata, essendo la ricorrente stata riassunta dalla EW ER e che la parte ricorrente avrebbe dovuto a seguito del secondo licenziamento presentare una nuova domanda amministrativa;
in merito alla seconda domanda di disoccupazione chiariva di avere richiesto la documentazione attestante i redditi percepiti anche quale socio dalla ricorrente, documenti pervenuti oltre il termine stabilito.
La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 24.11.2025.
La NASpI è una prestazione economica istituita dal D.Lgs. n.22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mini-ASPI. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Il richiamato D.Lgs. n.22/2015 individua i destinatari (art.2) e i requisiti della prestazione
(art.3), ne stabilisce la decorrenza (art.1) e la misura (art.4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza (art.11).
In base al dettato normativo, la prestazione spetta ai lavoratori dipendenti che presentino i seguenti requisiti:
1) stato di disoccupazione involontario. A tal fine si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni (fatta eccezioni per le dimissioni giustificate, quali il reiterato mancato pagamento della retribuzione) o di risoluzione consensuale. 2) requisito contributivo. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e si considerano valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
3) requisito lavorativo. Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
In merito ai casi di revoca l'art. 11 del citato decreto dispone che “
1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e
3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la
NASpI”.
Nel caso di specie la prima domanda di disoccupazione del 18.10.2020 è stata correttamente revocata dall'istituto, poiché la ricorrente, dapprima licenziata è stata poi riassunta dalla società EW ER s.r.l. come testimoniato dal teste Testimone_1
ex legale rappresentante della EW ER srl fino a dicembre 2022. Con la
[...] riassunzione della lavoratrice presso la EW ER e la perdita dello stato di disoccupazione (anche se temporaneo), la lavoratrice ha perso il diritto alla NASPI.
La seconda domanda di disoccupazione presentata in data 24.08.2022 a seguito del licenziamento dalla CDA di è stata respinta dall'ente per mancata Parte_3 presentazione della documentazione richiesta nei termini.
“La ricorrente avrebbe dovuto pertanto fornire tale dichiarazione, anche senza la richiesta esplicita dell'Istituto, entro il 23/09/2022. Tale comunicazione è stata però inoltrata solo in data 03/02/2023, contestualmente ad una richiesta di riesame, anch'essa ormai ampiamente fuori dei termini.”
Considerato che, in assenza di una previsione normativa della perentorietà, il termine indicato dall' è ordinatorio e non perentorio;
ritenuto che
nel caso di specie sussistono CP_1 i requisiti previsti dalla normativa, va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente a fruire della indennità NASpI a seguito della seconda domanda amministrativa del
24.08.2022; ne consegue che, l' va condannato al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, dell'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dal D.Lgs. n.22/2015, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla seconda domanda amministrativa.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda di disoccupazione (NASpI), prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 18.10.2020, per intervenuta revoca del diritto ex art 11
D.Lgs n. 22/2025;
b) accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità mensile di disoccupazione
(NASpI), prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del
24.08.2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennità mensile di CP_1 disoccupazione denominata richiesta con domanda amministrativa del 24.08.2022, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda stessa;
c) compensa le spese di giudizio.
Roma 25.11.2025
Il Giudice Onorario
RI CA