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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 4235/2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
Persona_1
Con l'avv. LAURA SPINETTA ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. Sebastiano Zanin Resistente sulle conclusioni delle parti: “A. affido condiviso della figlia minore, , ad entrambi Persona_2
i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre, sig.ra , come Controparte_1 indicato in narrativa;
B. diritto di visita di da parte del padre come segue: Per_2 Per_2 trascorrerà con il padre n. 2 week end al mese, dal sabato mattina ore 11.00 (ovvero dalle ore 13/14.00 qualora dovesse frequentare scuola in futuro anche il sabato) andandola a prendere dalla madre, fino alla domenica ore 18.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre ovvero secondo la calendarizzazione che all'uopo verrà individuata maggiormente rispondente alle necessità della minore che si chiede sin da ora di convocare ed ascoltare;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con n. 1 settimana da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Per_2
- durante le festività natalizie, trascorrerà con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il Per_2 giorno di Natale, ripartendo equamente i residui giorni di vacanza ad anni alterni (dalle ore 10.00 del 26 dicembre fino alle 17,00 del 31 dicembre e dalle ore 17.00 del 31 dicembre fino alle 19.00 del 6 gennaio;
- tre giorni alternati nel periodo pasquale (alternando la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); - tutte le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza; per il mantenimento ordinario della figlia minore, il sig. corrisponderà alla sig.ra Persona_1 Controparte_1
- mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla medesima ed entro il giorno 15 di ogni mese - la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. Per_1
contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia minore - come
[...] individuate e regolamentate dal Protocollo di Intesa per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone adottato dal Tribunale di Venezia, che le parti dichiarano di conoscere - nella misura del 50%, purché fiscalmente documentate. I giustificativi dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla data della spesa di riferimento ed il pagamento dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. per le spese straordinarie superiori ad € 50,00 mensili, tuttavia, salvo quelle indifferibili, la madre dovrà preventivamente acquisire il consenso scritto del padre a mezzo whatsapp ed il Sig.
avrà 24 ore di tempo per dare riscontro in merito: in caso di mancato riscontro la spesa Per_1 si riterrà non autorizzata. C. l'Assegno Unico e Universale verrà percepito in via esclusiva dalla madre, sig.ra a partire dal mese di novembre 2024; D. le detrazioni per i figli a Controparte_1 carico siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
E. Spese e competenze di giudizio integralmente compensate tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare espressamente, pertanto, al beneficio della solidarietà relativamente alle spese legali, impegnandosi ciascuna a sostenere i costi del proprio difensore”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO esaminato il ricorso ex art. 473-bis c.p.c. e ss. presentato da contro Persona_1
; Controparte_1 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia (il Per_2
06/10/2010), ad oggi minorenne;
che parte ricorrente agisce in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
che parte convenuta si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulando proprie e distinte conclusioni, il tutto come da comparsa di costituzione;
che all'udienza del 01/10/2024, il Giudice ha provveduto alla regolamentazione – in via provvisoria
– della responsabilità genitoriale in tema di affidamento, collocazione, mantenimento della minore in conformità all'accordo raggiunto dai coniugi, avendo i difensori delle parti evidenziato l'opportunità di differire al prosieguo l'eventuale ammissione di ctu, anche a tutela dell'equilibrio psicofisico raggiunto dalla figlia;
che, in seguito all'audizione della figlia le parti hanno concordato altresì la regolamentazione CP_1 provvisoria delle frequentazioni padre-figlia; che, all'udienza del 6 maggio 2025, le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo in corso di causa e relativo ad affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione non matrimoniale, che hanno formalizzato in note di trattazione scritta dep. il 19/05/2025; preso atto che il Pubblico Ministero intervenuto non ha concluso;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai genitori nelle note di trattazione scritta del 19 maggio 2025, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della minore, in quanto corrispondenti all'interesse materiale e morale della stessa;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese debbano compensarsi attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo,
P.Q.M.
provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note congiunte di trattazione scritte del
19 maggio 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
A. affido condiviso della figlia minore, , ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente della stessa presso la madre, sig.ra Controparte_1
B. diritto di visita di da parte del padre come segue: Per_2 trascorrerà con il padre n. 2 week end al mese, dal sabato mattina ore 11.00 (ovvero dalle ore Per_2
13/14.00 qualora dovesse frequentare scuola in futuro anche il sabato) andandola a prendere dalla madre, fino alla domenica ore 18.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre ovvero secondo la calendarizzazione che all'uopo verrà individuata maggiormente rispondente alle necessità della minore che si chiede sin da ora di convocare ed ascoltare;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con n. 1 settimana da concordare con la madre Per_2 entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, trascorrerà con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il Per_2 giorno di Natale, ripartendo equamente i residui giorni di vacanza ad anni alterni (dalle ore 10.00 del
26 dicembre fino alle 17,00 del 31 dicembre e dalle ore 17.00 del 31 dicembre fino alle 19.00 del 6 gennaio;
- tre giorni alternati nel periodo pasquale (alternando la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo);
- tutte le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza; per il mantenimento ordinario della figlia minore, il sig. corrisponderà alla sig.ra Persona_1
- mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla medesima ed entro il Controparte_1 giorno 15 di ogni mese - la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia Persona_1 minore - come individuate e regolamentate dal Protocollo di Intesa per la Trattazione dei Giudizi in
Materia di Famiglia e delle Persone adottato dal Tribunale di Venezia, che le parti dichiarano di conoscere - nella misura del 50%, purché fiscalmente documentate. I giustificativi dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla data della spesa di riferimento ed il pagamento dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. per le spese straordinarie superiori ad € 50,00 mensili, tuttavia, salvo quelle indifferibili, la madre dovrà preventivamente acquisire il consenso scritto del padre a mezzo whatsapp ed il Sig. avrà 24 ore di tempo per dare riscontro in merito: in caso di mancato riscontro la Per_1 spesa si riterrà non autorizzata.
C. l'Assegno Unico e Universale verrà percepito in via esclusiva dalla madre, sig.ra Controparte_1
a partire dal mese di novembre 2024;
D. le detrazioni per i figli a carico siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
E. Le parti dichiarano di rinunciare espressamente al beneficio della solidarietà relativamente alle spese legali, impegnandosi ciascuna a sostenere i costi del proprio difensore
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 19/6/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 4235/2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
Persona_1
Con l'avv. LAURA SPINETTA ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. Sebastiano Zanin Resistente sulle conclusioni delle parti: “A. affido condiviso della figlia minore, , ad entrambi Persona_2
i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre, sig.ra , come Controparte_1 indicato in narrativa;
B. diritto di visita di da parte del padre come segue: Per_2 Per_2 trascorrerà con il padre n. 2 week end al mese, dal sabato mattina ore 11.00 (ovvero dalle ore 13/14.00 qualora dovesse frequentare scuola in futuro anche il sabato) andandola a prendere dalla madre, fino alla domenica ore 18.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre ovvero secondo la calendarizzazione che all'uopo verrà individuata maggiormente rispondente alle necessità della minore che si chiede sin da ora di convocare ed ascoltare;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con n. 1 settimana da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Per_2
- durante le festività natalizie, trascorrerà con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il Per_2 giorno di Natale, ripartendo equamente i residui giorni di vacanza ad anni alterni (dalle ore 10.00 del 26 dicembre fino alle 17,00 del 31 dicembre e dalle ore 17.00 del 31 dicembre fino alle 19.00 del 6 gennaio;
- tre giorni alternati nel periodo pasquale (alternando la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); - tutte le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza; per il mantenimento ordinario della figlia minore, il sig. corrisponderà alla sig.ra Persona_1 Controparte_1
- mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla medesima ed entro il giorno 15 di ogni mese - la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. Per_1
contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia minore - come
[...] individuate e regolamentate dal Protocollo di Intesa per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone adottato dal Tribunale di Venezia, che le parti dichiarano di conoscere - nella misura del 50%, purché fiscalmente documentate. I giustificativi dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla data della spesa di riferimento ed il pagamento dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. per le spese straordinarie superiori ad € 50,00 mensili, tuttavia, salvo quelle indifferibili, la madre dovrà preventivamente acquisire il consenso scritto del padre a mezzo whatsapp ed il Sig.
avrà 24 ore di tempo per dare riscontro in merito: in caso di mancato riscontro la spesa Per_1 si riterrà non autorizzata. C. l'Assegno Unico e Universale verrà percepito in via esclusiva dalla madre, sig.ra a partire dal mese di novembre 2024; D. le detrazioni per i figli a Controparte_1 carico siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
E. Spese e competenze di giudizio integralmente compensate tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare espressamente, pertanto, al beneficio della solidarietà relativamente alle spese legali, impegnandosi ciascuna a sostenere i costi del proprio difensore”. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO esaminato il ricorso ex art. 473-bis c.p.c. e ss. presentato da contro Persona_1
; Controparte_1 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia (il Per_2
06/10/2010), ad oggi minorenne;
che parte ricorrente agisce in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
che parte convenuta si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulando proprie e distinte conclusioni, il tutto come da comparsa di costituzione;
che all'udienza del 01/10/2024, il Giudice ha provveduto alla regolamentazione – in via provvisoria
– della responsabilità genitoriale in tema di affidamento, collocazione, mantenimento della minore in conformità all'accordo raggiunto dai coniugi, avendo i difensori delle parti evidenziato l'opportunità di differire al prosieguo l'eventuale ammissione di ctu, anche a tutela dell'equilibrio psicofisico raggiunto dalla figlia;
che, in seguito all'audizione della figlia le parti hanno concordato altresì la regolamentazione CP_1 provvisoria delle frequentazioni padre-figlia; che, all'udienza del 6 maggio 2025, le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo in corso di causa e relativo ad affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione non matrimoniale, che hanno formalizzato in note di trattazione scritta dep. il 19/05/2025; preso atto che il Pubblico Ministero intervenuto non ha concluso;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai genitori nelle note di trattazione scritta del 19 maggio 2025, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della minore, in quanto corrispondenti all'interesse materiale e morale della stessa;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese debbano compensarsi attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo,
P.Q.M.
provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note congiunte di trattazione scritte del
19 maggio 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
A. affido condiviso della figlia minore, , ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente della stessa presso la madre, sig.ra Controparte_1
B. diritto di visita di da parte del padre come segue: Per_2 trascorrerà con il padre n. 2 week end al mese, dal sabato mattina ore 11.00 (ovvero dalle ore Per_2
13/14.00 qualora dovesse frequentare scuola in futuro anche il sabato) andandola a prendere dalla madre, fino alla domenica ore 18.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre ovvero secondo la calendarizzazione che all'uopo verrà individuata maggiormente rispondente alle necessità della minore che si chiede sin da ora di convocare ed ascoltare;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con n. 1 settimana da concordare con la madre Per_2 entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, trascorrerà con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il Per_2 giorno di Natale, ripartendo equamente i residui giorni di vacanza ad anni alterni (dalle ore 10.00 del
26 dicembre fino alle 17,00 del 31 dicembre e dalle ore 17.00 del 31 dicembre fino alle 19.00 del 6 gennaio;
- tre giorni alternati nel periodo pasquale (alternando la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo);
- tutte le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza; per il mantenimento ordinario della figlia minore, il sig. corrisponderà alla sig.ra Persona_1
- mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla medesima ed entro il Controparte_1 giorno 15 di ogni mese - la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia Persona_1 minore - come individuate e regolamentate dal Protocollo di Intesa per la Trattazione dei Giudizi in
Materia di Famiglia e delle Persone adottato dal Tribunale di Venezia, che le parti dichiarano di conoscere - nella misura del 50%, purché fiscalmente documentate. I giustificativi dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla data della spesa di riferimento ed il pagamento dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. per le spese straordinarie superiori ad € 50,00 mensili, tuttavia, salvo quelle indifferibili, la madre dovrà preventivamente acquisire il consenso scritto del padre a mezzo whatsapp ed il Sig. avrà 24 ore di tempo per dare riscontro in merito: in caso di mancato riscontro la Per_1 spesa si riterrà non autorizzata.
C. l'Assegno Unico e Universale verrà percepito in via esclusiva dalla madre, sig.ra Controparte_1
a partire dal mese di novembre 2024;
D. le detrazioni per i figli a carico siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
E. Le parti dichiarano di rinunciare espressamente al beneficio della solidarietà relativamente alle spese legali, impegnandosi ciascuna a sostenere i costi del proprio difensore
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 19/6/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison