Articolo 8 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 marzo 1952
Art. 8.
I salariati di ruolo vengono nominati:
1° se trattasi d'operai, mediante concorso, effettuato tra i salariati non di ruolo che abbiano prestato servizio presso la stessa Amministrazione per non meno di due anni e conseguito, nell'ultimo anno, la qualifica di "ottimo" o di "distinto". Detto concorso consiste nell'esecuzione d'una prova d'arte o, se del caso, di un esperimento pratico, in base ai risultati del quale vengono conferiti i posti disponibili nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.
Per i posti da conferire nelle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali la natura delle prestazioni richieste escluda la possibilita' dell'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico, la nomina viene conferita in base alla, sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.
Le singole Amministrazioni hanno sempre facolta' di limitare l'ammissione ai concorsi a determinate categorie di operai "temporanei" e di esigere requisiti tecnici speciali.
Qualora non ci siano salariati non di ruolo in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente numero, o in caso di esito negativo di un primo concorso, l'amministrazione potra' ammettere ai concorsi anche elementi estranei all'amministrazione;
2° se trattasi di capi operai, a scelta tra i salariati di ruolo appartenenti alla 1ª categoria da non meno di tre anni e che abbiano riportato la qualifica di "ottimo" o di "distinto" nell'ultimo triennio.
Eccezionalmente, in relazione alle situazioni di fatto determinate da inesistenza o da insufficienza numerica di elementi idonei tra le maestranze di ruolo, la scelta potra' venire effettuata tra i salariati non di ruolo e in possesso dei suddetti requisiti.
E' fatta eccezione per le nomine dei sorveglianti e capisala, dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le quali continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952