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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3154/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.3.2024, esponeva di essere beneficiaria di Parte_1 indennità di accompagnamento cat. INV. CIV. n. 07919985; di essere stata sottoposta a visita di revisione, in data 11.9.2023, dall' al fine di confermare il proprio stato invalidante;
di essersi vista riconoscere CP_1 un'invalidità pari al 100% senza necessità di accompagnamento;
di aver comunque continuato a percepire da parte dell' l'indennità di accompagnamento nel periodo compreso tra l'1.10.2023 e il 31.10.2023; di CP_1 aver presentato avverso il verbale ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avente N.R.G. 9109/2023; di essere stata ritenuta dal c.t.u. nominato dal Tribunale, dott. , meritevole dell'indennità di Persona_1 accompagnamento sin dalla data della visita di revisione;
di aver ricevuto, nelle more del giudizio, in data
23.9.2023, missiva da parte dell' con cui l'Istituto comunicava la volontà di recuperare i ratei sulla CP_1 pensione percepita per il periodo dall'1.10.2023 al 31.10.2023 di ammontare pari ad euro 527,16.
Ritenendo infondato ed illegittimo il recupero, adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ A) dichiarare l'illegittimità ed irripetibilità del pagina 1 di 3 recupero indebito pari ad euro 527,16 nonché l'infondatezza del medesimo;
B) per l'effetto condannare l' alla CP_1 restituzione delle trattenute effettuate o effettuande nonché al pagamento delle differenze maturate ovvero di quella maggiore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
…”. Vinte le spese di lite.
L' convenuto, ancorché intimato, non si costituiva, ragion per cui deve esserne CP_2
Acquisiti gli atti e i documenti della parte ricorrente e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini di seguito precisati.
Giova preliminarmente rammentare che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e
31372 del 2019).
In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
“Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. Sez. Lav. n. 24180/2022).
Nella fattispecie in esame, l'accertamento relativo al venir meno del requisito sanitario è coinciso con la visita di revisione dell'11.9.2023, il cui esito appare essere stato prontamente comunicato all'assistita, tant'è che le relative risultanze sono state contestate dalla parte con ricorso ex art. 445-bis c.p.c.
Né, d'altro canto, è stato specificamente dedotto che la ricorrente abbia acquisito conoscenza del verbale di revisione in data successiva alla riscossione del rateo erogato per la mensilità di ottobre.
Nessun legittimo affidamento appare, dunque, tutelabile nella specie, essendo la ricorrente consapevole della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario. CP_ Ne consegue che, legittimamente, l' ha proceduto al recupero di quanto erogato in assenza di un valido titolo idoneo a trattenere la prestazione in oggetto ed in assenza di un affidamento giuridicamente tutelabile
(cfr., in argomento, Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 7.4.2023, n. 567).
Sennonché, la pretesa restitutoria di cui si discute, seppur correttamente vantata ab origine, dall' , CP_2
s'appalesa, allo stato, destituita di fondamento, posto che, con decreto di omologa reso in data 14.5.2024 nel procedimento per A.T.P.O. incardinato dalla odierna ricorrente, questo Tribunale ha positivamente pagina 2 di 3 omologato l'accertamento sanitario secondo le conclusioni rassegnate nella relazione di C.T.U., riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita di revisione, così come dedotto e documentato nelle note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente in data 7.1.2025. CP_ Ne discende, pertanto, l'irripetibilità della somma di euro 527,16, quale pretesa dall' con missiva del
23.9.2023.
3. Quanto, infine, alla domanda restitutoria cumulativamente proposta, la stessa non può essere accolta e ciò in quanto, non risulta che l' abbia trattenuto, in danno della parte ricorrente, la somma innanzi CP_2 indicata.
4. Le spese di lite vengono compensate parzialmente, in misura della metà, atteso che a fronte di una condotta dell' formalmente incensurabile, l'irripetibilità dell'indebito è scaturita da una circostanza CP_2 di fatto sopravvenuta solo in corso di causa. CP_ Nel resto, dette spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano, complessivamente e per l'intero, secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali, e con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, Avv. Francesco di
Natale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3154/2024 proposto da nei Parte_1
CP_ confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_ a) dichiara la contumacia dell'
b) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto, dischiara irripetibile la somma di CP_ euro 527,16, quale pretesa in restituzione dall' con lettera di indebito del 23.9.2023;
c) rigetta la domanda restitutoria proposta dal ricorrente;
d) compensa in misura della metà le spese processuali, liquidate, complessivamente e per l'intero, in euro
500,00; CP_ d) condanna l' alla refusione della residua quota di spese, aumentata del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali, liquidata in euro 275,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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