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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2656/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2656/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Amelio, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via Immacolata 54 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Di Controparte_1 C.F._2
Monte, presso il cui studio in Carovigno alla via Damiano Chiesa, 35 è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'odierna udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio verte in materia di locazione a uso abitativo e, in particolare, ha a oggetto il contratto locativo dell'immobile sito in Ostuni alla C. da Santo Magno, identificato al fg. 147, p.lla 804, sub 22, cat A/3, stipulato tra in qualità di proprietaria Parte_1 locatrice, e in qualità di conduttrice, in data 28.02.2020 e regolarmente Controparte_1 registrato in data 20.03.2020.
2. Il giudizio prende avvio, in particolare, dalla domanda di intimazione della convalida per sfratto per morosità proposta, con atto di citazione notificato in data 21.01.2021, da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Pag. 1 a 5 A fondamento dell'intimazione la locatrice ha dedotto, infatti, il mancato pagamento del canone mensile pattuito in € 380,00 ora in modo integrale ora in modo parziale.
Al riguardo, ha rappresentato di essere creditrice dell'importo complessivo di € 2.010,00, così dettagliato: € 380,00 per le mensilità di agosto, ottobre, novembre 2020 nonché gennaio 2021 nonché € 270 per la mensilità di aprile 2020 ed € 220,00 per la mensilità di dicembre 2020 avendo ricevuto dalla conduttrice rispettivamente la somma di € 110,00 e di € 160,00.
La locatrice ha concluso, quindi, chiedendo la convalida dello sfratto intimato e il rilascio dell'immobile e, in subordine, la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1453 c.c. con emissione dell'ingiunzione di pagamento relativamente ai canoni scaduti e a scadere e con vittoria delle spese di lite.
2. si è costituita in giudizio con memoria del 30.03.2021, opponendosi alla Controparte_1 convalida per le seguenti ragioni:
- per aver sempre pagato puntualmente i canoni, in contanti e senza ricevere quietanza;
- per compensazione del canone di agosto 2020 con il costo dei lavori di ristrutturazione svolti nell'immobile locato dalla proprietaria e sopportati dalla conduttrice stessa;
- per mancata scadenza del contratto e rinnovo tacito dello stesso con proroga per un ulteriore anno, atteso che la proprietaria, pur sapendo della fissata scadenza al 19.03.2021, le ha richiesto il rilascio dell'immobile in modo repentino per passare gli ultimi mesi nello stabile con il proprio cagnolino (“Bimbo”) in fin di vita e ha poi adottato un atteggiamento intimidatorio con conseguente denuncia in sede penale e distacco delle utenze, riattivate autonomamente dalla stessa conduttrice;
- per mancata considerazione, in ogni caso, della caparra di € 380,00 detenuta dalla proprietaria e del residuo importo di € 220,00 a credito della conduttrice per i lavori di ristrutturazione eseguiti.
3.Alla prima udienza del 25.06.2021, ha rinunciato a scopo Parte_1 deflattivo alla richiesta del rateo integrale di agosto e di quello parziale di aprile e ha precisato che il contratto non è stato rinnovato tacitamente, vista la disdetta dalla stessa inviata il 21.11.2020, sì da essere scaduto a marzo 2021. Ha aggiunto, poi, che la morosità persiste e ha puntualizzato l'ammontare della somma richiesta in pagamento in € 2880,00. ha ribadito la propria opposizione e, in ogni caso, ha chiesto concedersi un Controparte_1 termine per il rilascio in considerazione della pendenza di procedura per il rilascio dell'immobile di proprietà della stessa da parte dell'ex coniuge. Controparte_1
4. Con ordinanza del 13.07.2021, il Tribunale ha pronunciato ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., ordinando il rilascio dell'immobile entro la data del 13.09.2021, e ha disposto il proseguo del giudizio con mutamento di rito ex art. 667 c.p.c.
Pag. 2 a 5 5. Fissato il termine per il deposito delle memorie integrative, ha Parte_1 insistito per la dichiarazione di risoluzione contrattuale e la condanna della conduttrice al pagamento della somma di € 4780,00, a titolo di canoni non pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Al riguardo, ha precisato che, nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile in data 14.10.2021, la conduttrice non ha saldato la morosità accumulata relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché ai mesi da gennaio a ottobre 2021, per un importo complessivo di €
4780,00.
non ha depositato, invece, alcuna memoria integrativa. Controparte_2
5.2 Fissata l'udienza di discussione ed esaurita la discussione orale in cui le parti hanno ribadito le proprie posizioni, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio depositandola telematicamente, in coda al verbale d'udienza.
***
6. La domanda di risoluzione negoziale proposta da è fondata e, Parte_1 pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
6.1 La reiterata mancata corresponsione del canone di locazione costituisce, infatti, inadempimento di non scarsa importanza imputabile al conduttore, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto, a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Occorre considerare, peraltro, che, con riferimento al riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 1697 c.c. e chiarito dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, al creditore spetta provare solo la fonte del credito azionato e allegare l'inadempimento, mentre al debitore spetta provare il fatto estintivo.
6.2 Orbene, nel caso di specie, ha soddisfatto l'onere probatorio Parte_1 gravante sulla creditrice, dimostrando il titolo contrattuale, la scadenza dello stesso e il mancato pagamento dei canoni di ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di quelli da gennaio a ottobre 2021.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che il contratto è stato stipulato il 28.02.2020 con scadenza al
19.03.2021, che non è stato rinnovato per un ulteriore anno, come previsto dall'art. 3 dell'accordo, per effetto della disdetta inviata dalla locatrice alla conduttrice con raccomandata del
21.11.2020, che già a partire da aprile 2020 la conduttrice ometteva di adempiere in modo esatto all'obbligazione pecuniaria avente a oggetto il pagamento del canone mensile e che l'immobile è stato rilasciato solo dopo l'azione giudiziaria.
Pag. 3 a 5 D'altronde, non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Controparte_1 mancato pagamento dei canoni di ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di quelli da gennaio a ottobre 2021, come indicato dalla locatrice.
Al riguardo, si è limitata a dedurre o genericamente di aver sempre pagato in modo puntuale e in contanti, senza addurre alcun riscontro oggettivo, o di aver ancora un credito di € 220,00 per i lavori di ristrutturazione eseguiti e di € 380,00 per la restituzione della caparra confirmatoria versata.
Del primo non vi è alcuna prova, tuttavia;
del secondo vi è prova in atti, risultando il versamento di € 380,00 dalla dichiarazione aggiunta a mano e sottoscritta dalla locatrice stessa.
Solo di quest'ultima si dovrà tener conto, quindi, atteso che, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la parte non inadempiente che abbia ricevuto la caparra confirmatoria ha diritto di trattenerla nell'ipotesi in cui receda dal contratto;
viceversa, qualora preferisca domandare la risoluzione del contratto, si applicheranno le regole generali.
6.3 Alla stregua di tali considerazioni deve dichiararsi la risoluzione del contratto locativo intercorso tra le parti per inadempimento della conduttrice.
Conseguentemente, si deve condannare al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo complessivo di € 4.340,00, a titolo di canoni non pagati, oltre interessi Parte_1
e senza rivalutazione monetaria, atteso che trattasi di debito di valuta e non già di valore, così risultante dalla somma di € 4.560,00 relativa alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e di quelle da gennaio a ottobre 2021 (€ 380 x n. 12) con quella di € 160 per la mensilità di dicembre (€ 380 canone pattuito - € 220 canone parzialmente pagato), il tutto detratto l'importo di € 380,00 già in possesso della locatrice a titolo di caparra e da imputare al pagamento del debito accumulato dalla conduttrice.
7. In considerazione dell'esito del giudizio si deve condannare, infine, a norma dell'art. 91
c.p.c., la conduttrice soccombente al pagamento in favore della locatrice Controparte_1 vittoriosa delle spese di lite. Parte_1
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, con riferimento sia alla fase sommaria che a quella a cognizione piena per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, tenuto conto del valore della somma attribuita alla parte vincitrice (€ 4.340,00), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso
D.M. n. 55/2014, con esclusione in entrambi i casi del compenso previsto per la fase istruttoria, in quanto mai svolta, e con riduzione del 30% della fase decisoria del giudizio di merito, in
Pag. 4 a 5 ragione della modesta e ripetitiva attività difensiva svolta al riguardo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. Amelio Francesco dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti per inadempimento della conduttrice morosa Controparte_1
2. condanna, per l'effetto, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4.340,00, oltre interessi, a titolo di canoni non pagati;
[...]
3. condanna, altresì, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.894,70, di cui € 1449,00 a titolo di compenso per la fase sommaria, € 1445,70 a titolo di compenso per la fase di merito per compensi ed € 76,00 per spese borsuali, oltre 15% per rimborso forf.,
CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Amelio Francesco dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 24.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2656/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Amelio, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via Immacolata 54 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Di Controparte_1 C.F._2
Monte, presso il cui studio in Carovigno alla via Damiano Chiesa, 35 è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'odierna udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio verte in materia di locazione a uso abitativo e, in particolare, ha a oggetto il contratto locativo dell'immobile sito in Ostuni alla C. da Santo Magno, identificato al fg. 147, p.lla 804, sub 22, cat A/3, stipulato tra in qualità di proprietaria Parte_1 locatrice, e in qualità di conduttrice, in data 28.02.2020 e regolarmente Controparte_1 registrato in data 20.03.2020.
2. Il giudizio prende avvio, in particolare, dalla domanda di intimazione della convalida per sfratto per morosità proposta, con atto di citazione notificato in data 21.01.2021, da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Pag. 1 a 5 A fondamento dell'intimazione la locatrice ha dedotto, infatti, il mancato pagamento del canone mensile pattuito in € 380,00 ora in modo integrale ora in modo parziale.
Al riguardo, ha rappresentato di essere creditrice dell'importo complessivo di € 2.010,00, così dettagliato: € 380,00 per le mensilità di agosto, ottobre, novembre 2020 nonché gennaio 2021 nonché € 270 per la mensilità di aprile 2020 ed € 220,00 per la mensilità di dicembre 2020 avendo ricevuto dalla conduttrice rispettivamente la somma di € 110,00 e di € 160,00.
La locatrice ha concluso, quindi, chiedendo la convalida dello sfratto intimato e il rilascio dell'immobile e, in subordine, la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1453 c.c. con emissione dell'ingiunzione di pagamento relativamente ai canoni scaduti e a scadere e con vittoria delle spese di lite.
2. si è costituita in giudizio con memoria del 30.03.2021, opponendosi alla Controparte_1 convalida per le seguenti ragioni:
- per aver sempre pagato puntualmente i canoni, in contanti e senza ricevere quietanza;
- per compensazione del canone di agosto 2020 con il costo dei lavori di ristrutturazione svolti nell'immobile locato dalla proprietaria e sopportati dalla conduttrice stessa;
- per mancata scadenza del contratto e rinnovo tacito dello stesso con proroga per un ulteriore anno, atteso che la proprietaria, pur sapendo della fissata scadenza al 19.03.2021, le ha richiesto il rilascio dell'immobile in modo repentino per passare gli ultimi mesi nello stabile con il proprio cagnolino (“Bimbo”) in fin di vita e ha poi adottato un atteggiamento intimidatorio con conseguente denuncia in sede penale e distacco delle utenze, riattivate autonomamente dalla stessa conduttrice;
- per mancata considerazione, in ogni caso, della caparra di € 380,00 detenuta dalla proprietaria e del residuo importo di € 220,00 a credito della conduttrice per i lavori di ristrutturazione eseguiti.
3.Alla prima udienza del 25.06.2021, ha rinunciato a scopo Parte_1 deflattivo alla richiesta del rateo integrale di agosto e di quello parziale di aprile e ha precisato che il contratto non è stato rinnovato tacitamente, vista la disdetta dalla stessa inviata il 21.11.2020, sì da essere scaduto a marzo 2021. Ha aggiunto, poi, che la morosità persiste e ha puntualizzato l'ammontare della somma richiesta in pagamento in € 2880,00. ha ribadito la propria opposizione e, in ogni caso, ha chiesto concedersi un Controparte_1 termine per il rilascio in considerazione della pendenza di procedura per il rilascio dell'immobile di proprietà della stessa da parte dell'ex coniuge. Controparte_1
4. Con ordinanza del 13.07.2021, il Tribunale ha pronunciato ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., ordinando il rilascio dell'immobile entro la data del 13.09.2021, e ha disposto il proseguo del giudizio con mutamento di rito ex art. 667 c.p.c.
Pag. 2 a 5 5. Fissato il termine per il deposito delle memorie integrative, ha Parte_1 insistito per la dichiarazione di risoluzione contrattuale e la condanna della conduttrice al pagamento della somma di € 4780,00, a titolo di canoni non pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Al riguardo, ha precisato che, nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile in data 14.10.2021, la conduttrice non ha saldato la morosità accumulata relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché ai mesi da gennaio a ottobre 2021, per un importo complessivo di €
4780,00.
non ha depositato, invece, alcuna memoria integrativa. Controparte_2
5.2 Fissata l'udienza di discussione ed esaurita la discussione orale in cui le parti hanno ribadito le proprie posizioni, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio depositandola telematicamente, in coda al verbale d'udienza.
***
6. La domanda di risoluzione negoziale proposta da è fondata e, Parte_1 pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
6.1 La reiterata mancata corresponsione del canone di locazione costituisce, infatti, inadempimento di non scarsa importanza imputabile al conduttore, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto, a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Occorre considerare, peraltro, che, con riferimento al riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 1697 c.c. e chiarito dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, al creditore spetta provare solo la fonte del credito azionato e allegare l'inadempimento, mentre al debitore spetta provare il fatto estintivo.
6.2 Orbene, nel caso di specie, ha soddisfatto l'onere probatorio Parte_1 gravante sulla creditrice, dimostrando il titolo contrattuale, la scadenza dello stesso e il mancato pagamento dei canoni di ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di quelli da gennaio a ottobre 2021.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che il contratto è stato stipulato il 28.02.2020 con scadenza al
19.03.2021, che non è stato rinnovato per un ulteriore anno, come previsto dall'art. 3 dell'accordo, per effetto della disdetta inviata dalla locatrice alla conduttrice con raccomandata del
21.11.2020, che già a partire da aprile 2020 la conduttrice ometteva di adempiere in modo esatto all'obbligazione pecuniaria avente a oggetto il pagamento del canone mensile e che l'immobile è stato rilasciato solo dopo l'azione giudiziaria.
Pag. 3 a 5 D'altronde, non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Controparte_1 mancato pagamento dei canoni di ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di quelli da gennaio a ottobre 2021, come indicato dalla locatrice.
Al riguardo, si è limitata a dedurre o genericamente di aver sempre pagato in modo puntuale e in contanti, senza addurre alcun riscontro oggettivo, o di aver ancora un credito di € 220,00 per i lavori di ristrutturazione eseguiti e di € 380,00 per la restituzione della caparra confirmatoria versata.
Del primo non vi è alcuna prova, tuttavia;
del secondo vi è prova in atti, risultando il versamento di € 380,00 dalla dichiarazione aggiunta a mano e sottoscritta dalla locatrice stessa.
Solo di quest'ultima si dovrà tener conto, quindi, atteso che, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la parte non inadempiente che abbia ricevuto la caparra confirmatoria ha diritto di trattenerla nell'ipotesi in cui receda dal contratto;
viceversa, qualora preferisca domandare la risoluzione del contratto, si applicheranno le regole generali.
6.3 Alla stregua di tali considerazioni deve dichiararsi la risoluzione del contratto locativo intercorso tra le parti per inadempimento della conduttrice.
Conseguentemente, si deve condannare al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo complessivo di € 4.340,00, a titolo di canoni non pagati, oltre interessi Parte_1
e senza rivalutazione monetaria, atteso che trattasi di debito di valuta e non già di valore, così risultante dalla somma di € 4.560,00 relativa alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e di quelle da gennaio a ottobre 2021 (€ 380 x n. 12) con quella di € 160 per la mensilità di dicembre (€ 380 canone pattuito - € 220 canone parzialmente pagato), il tutto detratto l'importo di € 380,00 già in possesso della locatrice a titolo di caparra e da imputare al pagamento del debito accumulato dalla conduttrice.
7. In considerazione dell'esito del giudizio si deve condannare, infine, a norma dell'art. 91
c.p.c., la conduttrice soccombente al pagamento in favore della locatrice Controparte_1 vittoriosa delle spese di lite. Parte_1
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, con riferimento sia alla fase sommaria che a quella a cognizione piena per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, tenuto conto del valore della somma attribuita alla parte vincitrice (€ 4.340,00), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso
D.M. n. 55/2014, con esclusione in entrambi i casi del compenso previsto per la fase istruttoria, in quanto mai svolta, e con riduzione del 30% della fase decisoria del giudizio di merito, in
Pag. 4 a 5 ragione della modesta e ripetitiva attività difensiva svolta al riguardo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. Amelio Francesco dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti per inadempimento della conduttrice morosa Controparte_1
2. condanna, per l'effetto, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4.340,00, oltre interessi, a titolo di canoni non pagati;
[...]
3. condanna, altresì, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.894,70, di cui € 1449,00 a titolo di compenso per la fase sommaria, € 1445,70 a titolo di compenso per la fase di merito per compensi ed € 76,00 per spese borsuali, oltre 15% per rimborso forf.,
CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Amelio Francesco dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 24.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo
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