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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
nella causa iscritta al n. 4185 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ha emesso la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Papanti Parte_1
Pelletier Paolo, come da procura in atti
-Attore in riassunzione-
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luconi CP_1
Massimo, come da procura in atti
-Convenuta in riassunzione- Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 12203/2022 della Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 4458/2017 della
Corte d'appello di Roma, depositata il 5 luglio
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Velletri, sezione Albano Laziale, chiedendone la condanna CP_1
ad arretrare il muro di contenimento dalla medesima realizzato, per r.g. n. 1 violazione della distanza di cinque metri dal confine, come prescritta dal
Piano Regolatore Generale del Comune di Ariccia e dalle relative norme tecniche di attuazione.
In via subordinata, ha chiesto la condanna della convenuta ad arretrare il muro di contenimento per violazione della distanza di cui all'art. 905 c.c.
Il Tribunale di Velletri, all'esito della disposta consulenza tecnica, ha rigettato le domande.
La Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da
, ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base delle Parte_1
seguenti argomentazioni: - il muro realizzato da costituiva Controparte_1
una costruzione, svolgendo funzione di contenimento di un terrapieno artificiale, ed in quanto tale era soggetto al rispetto delle distanze legali;
- non trovava tuttavia applicazione la distanza di cinque metri dal confine stabilita dal p.r.g. del Comune di Ariccia, in quanto prevista per i soli edifici;
- la domanda formulata ai sensi dell'art. 905 c.c. era priva di pregio, in quanto non poteva qualificarsi come veduta un'opera non adeguata a consentire il comodo affaccio, né destinata a tale scopo;
- non poteva essere esaminata la domanda con cui l'appellante chiedeva il rispetto delle distanze dell'art. 873 c.c., in quanto formulata per la prima volta in appello.
ha proposto ricorso in cassazione, deducendo, con il Parte_1
primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.p.c., nonché dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del p.r.g. del CP_2
, avendo errato la Corte d'appello nel ritenere che il muro
[...]
sfuggisse alla nozione di "edificio" cui fanno riferimento le norme tecniche r.g. n. 2 di attuazione del Controparte_2
Ad avviso del ricorrente la nozione di "costruzione" di cui all'art. 873
c.c. doveva essere considerata unica, donde le norme secondarie non avrebbero potuto integrare il contenuto della disposizione codicistica facendo riferimento alla più ristretta nozione di "edificio".
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il primo motivo del ricorso,
e conseguentemente ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Il giudizio è stato riassunto da , il quale ha rassegnato Parte_1
le seguenti conclusioni:
“- in via principale: a) accertare e dichiarare che la Sig.ra ha CP_1
realizzato sul terreno di sua proprietà sito in Ariccia, avente accesso da Via
Rufelli n. 44 e distinto al Catasto Terreni al foglio 16, particella 741 (già
223/a), un terrapieno con un muro di contenimento in cemento armato, a ridosso del confine con la proprietà del Sig. , in contrasto con Parte_1
quanto disposto dall'art. 873 cod. civ. e dalla normativa urbanistica del
Comune di Ariccia;
b) condannare la Sig.ra alla demolizione del CP_1
muro in cemento armato di cui sopra e all'arretramento dello stesso e dell'adiacente terrapieno fino alla distanza di cinque metri dal confine con la proprietà del Sig. o, in subordine, a quella diversa dell'art. 873 Parte_1
cod. civ.;
- in via subordinata: c) accertare e dichiarare che la Sig.ra ha CP_1
realizzato sul terreno di sua proprietà sito in Ariccia, avente accesso da Via
Rufelli n. 44 e distinto al Catasto Terreni al foglio 16, particella 741 (già
r.g. n. 3 223/a), un terrapieno con un muro di contenimento in cemento armato, a ridosso del confine con la proprietà del Sig. , in contrasto con Parte_1
quanto disposto dall'art. 905 cod. civ.; d) condannare la Sig.ra alla CP_1
demolizione del muro in cemento armato di cui sopra e all'arretramento dello stesso e dell'adiacente terrapieno fino alla distanza di 1,5 metri dal confine con la proprietà del Sig. ; Parte_1
- in ogni caso: e) condannare la Sig.ra a rimborsare al Sig. CP_1
le spese di c.t.u. da quest'ultimo sostenute nel giudizio di primo Parte_1
grado e condannarla, inoltre, a restituire al Sig. le spese legali da Parte_1
quest'ultimo rifuse, in ossequio a quanto disposto dalla Corte d'Appello di
Roma con la sentenza n. 4458/2017; f) condannare la Sig.ra alla CP_1
rifusione delle spese legali sostenute dal Sig. in tutti i precedenti Parte_1
gradi di giudizio e nel presente giudizio di rinvio, il tutto oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive (contributi unificati), come per legge.”
nel costituirsi formalmente, ha rassegnato le seguenti CP_3
conclusioni: “in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda subordinata del sig. di condanna della sig.ra alla Parte_1 CP_1
demolizione del muro in cemento armato di cui sopra ed all'arretramento dello stesso e dell'adiacente terrapieno fino alla diversa distanza di cui all'art. 873 cod. civ.; - in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della sig.ra in Parte_1 CP_1
quanto infondate;
- con vittoria di spese e competenze del presente e dei tre precedenti gradi di giudizio.”.
La causa, all'udienza del 13 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione.
La Corte premette che le argomentazioni di parte convenuta a r.g. n. 4 sostegno dell'inammissibilità della domanda di arretramento basata sulla violazione dell'art. 873 c.p.c., perché formulata per la prima volta in appello, sarà esaminata, se necessario, nel prosieguo, in quanto è evidente che se in ragione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione si ritiene fondata la domanda di arretramento basata sulla violazione dalla normativa urbanistica del diventa superfluo esaminare Controparte_2
il profilo dell'ammissibilità della domanda ex art. 873 c.c., in quanto involge ragioni che perdono di immediata rilevanza decisoria in ragione della fondatezza della domanda proposta in via principale e basata sulla violazione dalla normativa urbanistica del Controparte_2
Tanto detto, si osserva che, in forza delle deduzioni di entrambe le parti e di quanto emerso in sede di C.T.U., può ritenersi circostanza pacifica, quanto al posizionamento del muro di cemento armato rispetto al confine tra le due proprietà, che esso sia stato realizzato ad una distanza inferiore a quella di cinque metri, prescritta dal Piano Regolatore Generale del Comune di Ariccia e dalle relative norme tecniche di attuazione.
Così come, sempre in sede di consulenza tecnica, è stato accertato che il muro realizzato sul confine dalla ha funzione di contenimento di CP_1
un terrapieno artificiale, in conseguenza di un'alterazione dell'originario piano di campagna, realizzato dalla medesima.
In forza di ciò, sia in sede di merito che di legittimità, è stato giustamente ritenuto che il muro possa essere annoverato tra le costruzioni.
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza di cui in epigrafe, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “mentre non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale per evitare smottamenti o frane, all'inverso, nel caso di dislivello di r.g. n. 5 origine artificiale, deve essere considerato costruzione in senso tecnico- giuridico, ai fini della normativa sulle distanze legali, il muro di fabbrica che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo, o che questa abbia pure soltanto accentuato rispetto a quello già esistente per la natura dei luoghi. Basta, dunque, che l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato per opera dell'uomo a far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l'apporto di terra e pietrame (senza che abbia rilievo chi, dei proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento), e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni (tra le tante, Cass. Sez. 2, 13/05/2013, n.
11388; Cass. Sez. 2, 04/06/2010, n. 13628; Cass. Sez. 2, 10/01/2006, n.
145; Cass. Sez. 2, 24/06/2003, n. 9998)”.
Tanto detto, la Corte di Cassazione ha proseguito sostenendo che “E' del pari certo che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872, 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti (..)”, ed esaminando la motivazione della Corte d'appello, secondo cui il P.R.G. del
Comune di Ariccia prevedeva la distanza dal confine di cinque metri "per i soli edifici" e non anche per le costruzioni, ha affermato: - che le norme tecniche di attuazione del Comune di Ariccia prevedono una distanza minima dai confini nelle zone B3, B4, B5, El (per quest'ultima, in particolare, Zone rurali di completamento, pari a m 5); - che, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata r.g. n. 6 avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa;
- che, dunque, ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt.
873 e seguenti c.c., la nozione di costruzione non può identificarsi solo con quella di edificio;
- che i regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.
Ebbene, alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione, deve ritenersi che la distanza prescritta in m. 5 dal confine dalle norme tecniche di attuazione del Comune di Ariccia deve ritenersi applicabile a tutte le costruzioni, compresi quindi anche i muri di fabbrica che assolvono in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo, come quello di esame.
Per concludere si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto in questa sede dalla convenuta in riassunzione, secondo cui la zona in cui è stato realizzato il muro ricadrebbe nella zona “Espansione – C4” del P.R.G.
e sarebbe compresa nel Piano Particolareggiato Esecutivo “Nocchienti”, il muro è stato realizzato nella zona E1 del P.R.G. del Comune di Ariccia adottato dal Comune di Ariccia in data 7/1/75 ed approvato dalla Regione il
13/6/77, che, in combinato disposto con le Note Tecniche di Attuazione, prescrive la distanza minima dal confine in m. 5, come evincibile dall'estratto del P.R.G. del Comune di Ariccia e come ritenuto pacifico sia in sede di merito che di legittimità.
r.g. n. 7 Per quanto fin qui detto, deve accogliersi l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 222/2009 del Tribunale di Velletri, Parte_1
sezione distaccata Albano Laziale, depositata il 18 giugno 2009.
Per il principio della soccombenza ed in ragione dell'esito complessivo della lite, le spese processuali dei diversi gradi di giudizio si pongono a carico di e si liquidano, in favore di CP_1 Parte_1
, secondo il D.M. n. 55/2014.
[...]
Le spese della C.T.U. espletata in primo grado seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico di . CP_1
Quanto, infine, alla domanda proposta da volta ad Parte_1
ottenere il rimborso delle somme corrisposte a parte avversa a titolo di spese legali, nonché il rimborso delle spese di C.T.U., si premette che Il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza sorge direttamente in conseguenza della riforma della stessa, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.
E' onere della parte che chiede il rimborso documentare l'avvenuto pagamento.
Tanto detto, è sicuramente da accogliere la domanda di rimborso delle spese di lite corrisposte da a in esecuzione Parte_1 CP_1
della sentenza della Corte di appello di cui in epigrafe, in quanto vi è prova documentale dell'avvenuto pagamento ( bonifico di € 3.000,00 del
28/7/2017 per “primo acconto spese legali sentenza 4458/2017 della Corte di Appello di Roma”; bonifico di 1500,00 del 27/9/2017 per “seconda rata spese legali sentenza 4458/2017 della Corte di Appello di Roma;
bonifico di € 1388,89 del 30/10/2017 per “ultima rata spese legali sentenza
4458/2017 della Corte di Appello di Roma).
r.g. n. 8 Deve essere condannata, quindi, a rimborsare a CP_1 [...]
la somma complessiva di € 5888,89, oltre interessi legali dal Parte_1
pagamento al saldo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di rimborso delle spese di
C.T.U., in quanto non ha documentato di avere corrisposto Parte_1
l'importo liquidato al C.T.U., essendosi limitato a depositare solo la richiesta di pagamento dal parte del C.T.U.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte d'appello indicata in epigrafe, così provvede: in riforma della sentenza n. 222/2009 del Tribunale di Velletri, sezione distaccata Albano Laziale, depositata il 18 giugno 2009, condanna alla rimozione e/o all'arretramento, fino a 5 metri dal CP_1
confine con il fondo di , del muro di contenimento Parte_1
realizzato sul terreno di sua proprietà sito in Ariccia con accesso da via
Rufelli n. 44 e distinto catastalmente al foglio 16, part.741; condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio CP_1
di primo grado, conclusosi con la sentenza n. 222/2009 del Tribunale di
Velletri, sezione distaccata Albano Laziale, in favore di , Parte_1
che liquida in € 3600,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori;
condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio CP_1
di appello, conclusosi con la sentenza n. n. 4458/2017, in favore di
[...]
, che liquida € 4.000,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio CP_1
di cassazione, conclusosi con l'ordinanza n. 12203/2022, in € 4926,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori;
condanna al pagamento delle spese di lite del presente CP_1
giudizio di appello, in favore di , che liquida € 4.600,00, Parte_1
r.g. n. 9 oltre spese forfettarie e oneri accessori;
condanna a rimborsare a la somma di CP_1 Parte_1
€ 5888,89, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 10