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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3507/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.7098/2024 pubblicata il 29.10.24 dal
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to F. Di Donna
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv.to U. Canetti Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Napoli Controparte_1 deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con sede legale ed operativa in via Cappiello 14, San Giorgio a
Cremano, operante nel settore della riabilitazione, dall'11.12.1995 al 22.09.2022, data in cui interveniva il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La ricorrente riferiva di essere stata costretta ad un lungo periodo di assenza per gravi motivi di salute psicofisica;
all'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto chiedeva alla società di essere autorizzata al godimento delle ferie annuali e di aspettativa – dapprima negato dalla convenuta – e, successivamente con una seconda istanza, la convenuta le riconosceva la possibilità di avvalersi - con decorrenza dal
23.07.2022 - di permessi e festività maturate, con riserva, però, di verificarne l'effettiva maturazione. Successivamente, in data
22.09.2022, riceveva lettera di licenziamento motivato dal superamento del periodo di comporto nel quadriennio mobile dal
20.9.2022 a ritroso per complessivi 549 giorni di assenza per malattia.
La impugnava il recesso eccependo la nullità del CP_1 licenziamento per avere il datore di lavoro erroneamente ritenuto che alla data del 20.09.2022 avesse effettuato 549 giorni di assenza per malattia nel “quadriennio mobile” e che avesse superato il periodo di comporto per malattia di 540 giorni previsto dall'art
43 del CCNL ARIS dipendenti da RSA e Centri di riabilitazione;
sul punto la ricorrente deduceva che tale circostanza fosse smentita per tabulas dalla busta paga del mese di settembre 2022, versata in atti;
deduceva, in via gradata, la nullità del licenziamento con reintegra piena, per “discriminazione indiretta” (art.2, comma 1, lettera b, del D.L.vo 216/2003), atteso il grave stato patologico e di disabilità da cui sarebbe stata affetta, chiedendo “- 1) in accoglimento della domanda principale accertare, ritenere e dichiarare - per tutte le ragioni indicate in ricorso - la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato in data
22.09.2022 per asserito superamento del periodo di comporto, in quanto nullo /inefficace/illegittimo, per avere la società proceduto al licenziamento in difetto di sussistenza del requisito del superamento del comporto. -2) per l'effetto, ai sensi dell'art
2110 c.c. accertare, ritenere e dichiarar la nullità del
pag. 2/13 licenziamento in quanto irrogato prima del superamento del comporto per i motivi di cui “ante” nel presente atto, con diritto al ripristino formale e funzionale del rapporto di lavoro, e al pagamento in favore della ricorrente di tutte le mensilità maturate sino all'effettivo ripristino in misura della ultima retribuzione globale di fatto, calcolata sulla paga mensile di cui alle buste paga in atti. - 3) In subordine, in accoglimento della domanda subordinata accertare, ritenere e dichiarare - per tutte le ragioni indicate in ricorso - la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato in data 22.09.2022 per asserito superamento del periodo di comporto, in quanto nullo /inefficace/illegittimo, per “discriminazione indiretta” (art.2 , comma1, lettera b, del
D.L.vo 216/2003) in quanto la convenuta non ha tenuto conto del fatto che il grave quadro patologico della lavoratrice era qualificabile come disabilità ai sensi della Direttiva CEE
2000/78/CE del Consiglio del 27 Novembre 2000, ed in quanto la disabilità secondo la CE non va riferita in senso stretto alle persone portatrici di “Handicap”, ma va estesa al concetto di
“situazione di particolare svantaggio rispetto a altre persone”
.essere stata la patologia che ha determinato il superamento del comporto, causalmente dipendente dagli illegittimi comportamenti del datore di lavoro;
-4) per l'effetto, ai sensi dell'art 2110
c.c. accertare, ritenere e dichiarar la nullità del licenziamento in quanto irrogato prima del superamento del comporto per i motivi di cui “ante” nel presente atto, con diritto al ripristino formale funzionale del rapporto di lavoro, e al pagamento in favore della ricorrente di tutte le mensilità maturate sino all'effettivo ripristino in misura della ultima retribuzione globale di fatto, calcolata sulla paga mensile di cui alle buste paga in atti. 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
pag. 3/13 Si costituiva tempestivamente la chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda e contestando l'elemento discriminatorio imputato dalla ricorrente ad essa convenuta per la presenza di una menomazione, di una presunta disabilità e/o malattie croniche - che la convenuta sosteneva mai certificate - e delle quali sarebbe venuta a conoscenza solo con la domanda giudiziale. La resistente sosteneva altresì di aver subito un grosso danno, in termini economici ed organizzativi essendo stata costretta ad assumere un'altra terapista per poter coprire l'orario di lavoro della ricorrente e concludeva per “1) dichiarare nullo ed infondato in fatto ed in diritto l'impugnativa di licenziamento, così come formulata dalla dott.ssa nei confronti della Controparte_1 resistente 2) Dichiarare legittimo ed efficace il Parte_1 licenziamento della ricorrente per le ragioni sovraesposte;
3)
Rigettarsi ogni pretesa risarcitoria, nonché la pretesa richiesta di tutte le mensilità maturate sino ad oggi dalla stessa, in quanto tale tempo è stato dilatato volontariamente, ed è stato anche necessario interrompere tali termini prescrizionali con relativi atti interruttivi così come previsti per legge;
4) Condannare la ricorrente, dott.ssa al pagamento di tutti diritti Controparte_1 ed onorari, nonchè spese processuali, al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda principale osservando che la società aveva erroneamente computato nel periodo di comporto i giorni compresi tra il 29 agosto 2022 ed il 20 settembre 2022 in cui la ricorrente non era stata in malattia, risultando dalla busta paga di agosto 2022 solo tre giorni di malattia e nessun giorno di malattia in quella di settembre 2022 e non risultando certificati medici relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022; condannava la datrice di lavoro alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pag. 4/13 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita nei limiti di dieci mensilità; condannava la datrice al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra ed al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.000,00 con distrazione.
Propone appello la eccependo: Parte_1
-di non aver effettuato alcun errore nel computo dei giorni di malattia, risultando idonea certificazione medica che prova(va) che era stata in malattia dal 29 agosto 2022, Controparte_1 ininterrottamente, fino al 26 settembre 2022 (cfr. n.3 certificati telematici del dott. medico del Servizio sanitario Persona_1 nazionale) per cui i giorni di malattia erano oggettivamente 549 nel quadriennio 2018/2022;
-che in relazione alla busta paga di settembre 2022, l' aveva CP_2 comunicato, in data 21.09.2022, che “il periodo indennizzabile a suo favore, nel corrente anno solare, in virtù dei requisiti assicurativo-contributivi posseduti, è pari a 180 giorni. Alla data del 19.09.2022 lei ha usufruito di 222 giorni di malattia, pertanto, il suo periodo residuo indennizzabile nell'anno in corso
è di giorni 0” per cui nella busta paga di settembre 2022 i giorni di malattia risultavano tutti segnati, chiedendo in riforma della sentenza di primo grado dichiarare legittimo ed efficace il licenziamento della ricorrente e rigettarsi ogni pretesa risarcitoria, rigettarsi la condanna di essa società al pagamento delle spese liquidate in lite di euro
4.000,00, condannarsi la ricorrente al pagamento di tutti diritti ed onorari, nonchè spese processuali, con distrazione.
Replica Controparte_1
-di aver impugnato il licenziamento chiedendone la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità con due diversi ed autonomi pag. 5/13 ”capi di domanda” da intendersi entrambi devoluti e riproposti in questo grado (in via principale: nullità del licenziamento e reintegra per avere il datore di lavoro erroneamente intimato il licenziamento in data 22.09.2022, ritenendo che alla data del
20.09.2022 avesse effettuato 549 giorni di assenza per malattia nel
“quadriennio mobile” e che avesse pertanto superato il periodo di comporto per malattia di 540 giorni previsto dall'art 43 del CCNL
ARIS dipendenti da RSA e Centri di riabilitazione;
in via subordinata: nullità del licenziamento per “discriminazione indiretta” ex art.2 , comma 1, lettera b, del D.L.vo 216/2003 non avendo la datrice tenuto conto del fatto che il grave quadro patologico della lavoratrice era qualificabile come disabilità ai sensi della Direttiva CEE 2000/78/CE del Consiglio del 27 Novembre
2000);
-che, costretta ad un lungo periodo di assenza per gravi motivi di salute, in data 27.06.2022 all'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, aveva chiesto a mezzo PEC di essere autorizzata - nel periodo dal 8/7 al 29/7/2022 – al godimento delle ferie annuali maturate e pure chiedeva un periodo di aspettativa a decorrere dal 01/08/2022 al 02/09/2022,
-che con mail del 28/06/2022 la aveva rigettato sia la Pt_1 richiesta di aspettativa (motivando che essa non era contrattualmente dovuta) sia quella di concessione di ferie,
-di aver reiterato in data 21.07.2022 la richiesta di godimento ferie e maturati e non goduti per evitare il superamento del CP_3 comporto e che la con pec del 21/22.07.2022 accoglieva la Pt_1 richiesta, con decorrenza dal 23.07.2022, e specificava che quelli definiti dalla ricorrente come R.O.L. non erano tali ma erano permessi e festività maturate,
-che seguiva la comunicazione del 22.09.2022 con la quale ella veniva licenziata per superamento del periodo di comporto,
pag. 6/13 -che il licenziamento era nullo in quanto il calcolo riportava 23 giorni di assenza per malattia nel periodo dal 29.8.2022 al
20.9.2022, dato sconfessato “per tabulas” dalle buste paga di luglio, agosto e settembre del 2022,
-che nella busta paga di luglio 2022 risultava un “credito” di giornate da poter recuperare (da agosto in avanti) - per non superare il comporto - pari a 20,50 giorni di ferie residue più 25 giorni di recupero delle festività soppresse residue, cui andavano aggiunti i ratei di ferie di 2,50 giorni per il mese di agosto e di
2,50 giorni per il mese di settembre,
-che dalle buste paga di agosto e di settembre 2022 si evinceva che la aveva considerato in malattia la ricorrente solo Parte_1 per 3 giorni nel mese di agosto 2022, e neanche per un giorno nel mese di settembre 2022 (mese in cui tutte le giornate dal 1 al 22 risultavano “scomputate” da rateo ferie del mese (2,50 giorni) e recupero “permessi” per festività soppresse,
-che l'art 32 del CCNL applicato prevede che le festività soppresse non godute danno diritto a maturare 4 giorni di ferie in aggiunta a quelle contrattuali per ogni anno,
-che dalla busta paga di settembre si evinceva che delle 22 giornate intercorrenti dal 1/9 al 22/9 (data del licenziamento)
2,50 sono “ferie non godute” e 19 assenze, senza traccia di alcun giorno di malattia,
-che, in relazione alla domanda subordinata, il licenziamento era nullo per “discriminazione indiretta” (art.2 , comma1, lettera b, del D.L.vo 216/2003) in quanto il proprio grave quadro patologico era qualificabile come disabilità ai sensi della Direttiva CEE
2000/78/CE del Consiglio del 27 Novembre 2000, in quanto la disabilità secondo la CE non va riferita in senso stretto alle persone portatrici di “Handicap”, ma va estesa al concetto di
“situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”,
pag. 7/13 -che alla metà del 2020 dopo violentissime febbri aveva scoperto di essere affetta da una forma aggressiva di “diverticolite” con rischio di peritonite, cui seguiva un “malessere esistenziale” che per due volte aveva generato impulsi autolesionistici (14.11.2020
“abuso volontario di Valpinax dosaggio autolesivo”; 5.9.2021
“ingestione di farmaci (Zolpedauar cpr) in dosi non terapeutiche”),
-di essere in cura per depressione endoreattiva (disturbo ansioso depressivo reattivo) presso il Dipartimento di Salute mentale della
, Parte_2
-che tale patologia disabilitativa l'aveva costretta ad assentarsi da lavoro per malattia chiedendo in via principale il rigetto dell'appello della Pt_1
in subordine accertare, ritenere e dichiarare la nullità
[...] del licenziamento intimato per “discriminazione indiretta” in quanto la convenuta non ha tenuto conto del fatto che il grave quadro patologico di essa appellata era qualificabile come disabilità ai sensi della Direttiva CEE 2000/78/CE del Consiglio del 27 Novembre 2000 con conseguente reintegra e pagamento di tutte le mensilità maturate sino all'effettivo ripristino in misura della ultima retribuzione globale di fatto, vinte le spese del grado.
La causa inizialmente assegnata al consigliere Agostinacchio è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza del 26.6.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
L'appello della è fondato. Pt_1
È pacifico tra le parti che la sia stata licenziata per CP_1 superamento del comporto per sommatoria, indicato nella maturazione pag. 8/13 di 549 giorni di malattia nel quadriennio 2018/2022 a fronte della previsione massima del CCNL di 540 giorni.
Il Tribunale ha escluso il maturarsi dei 540 giorni in quanto ha rilevato come non risultassero fondati su certificazione medica 23 giorni nel periodo dal 29.8.22 al 20.9.22, emergendo la malattia per soli tre giorni nel mese di agosto e nessun certificato di malattia successivo al giugno 2022.
Tuttavia in questo grado la datrice ha allegato le certificazioni di malattia inviatele dalla per il periodo dal 29.8.22 al CP_1
29.9.22, cioè tre certificati medici telematici successivi tra loro: il primo per il periodo dal 29.8 al 12.9, il secondo dal 13.9 al 19.9, il terzo dal 20.9.al 26.9.
Su tale produzione alcuna contestazione è stata avanzata dalla lavoratrice, anche perché trattasi di documenti provenienti da ella stessa che li ha inviati alla datrice di lavoro.
E comunque i predetti tre certificati sarebbero acquisibili d'ufficio ex art.437 cpc;
la S.C. (cfr. ordinanza n.16358/24) ha affermato che “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola
o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione” (vedi anche
S.C. nn.7883/19, 19829/24, 14923/24).
pag. 9/13 Tenendosi conto del totale dei certificati medici allegati risulta documentato per tabulas il maturare dei 549 giorni indicati nella nota di recesso del 22.9.22 (ricomputati analiticamente anche nell'atto di appello), dovendosi – con motivazione opposta a quella adottata dal Tribunale – sommare anche i 23 giorni dal 29.8.22 al
20.9.22.
Né rilevano, come allegato dalla appellata, le indicazioni contenute nella busta paga di settembre 2022 in quanto non corrisponde al vero come in essa non fosse indicato il periodo di malattia risultando, al contrario, indicato quale “eventi” proprio la malattia dal 29.8.22 al 21.9.22; le voci di cui alla descrizione della busta paga costituiscono il riscontro di quanto era stato chiesto dalla lavoratrice al fine di non superare il periodo di comporto e cioè la fruizione del rateo di ferie maturato (2,50) e delle festività soppresse maturate (19) come risulta anche dal confronto delle voci riportate in calce alla busta paga di settembre rapportate a quelle indicate nelle buste paga di luglio e agosto 2022. A tutto concedere sembrerebbero residuare 6 giorni di festività soppresse non godute (nelle buste paga di luglio ed agosto ne risultano residue 25 e in quella di settembre godute 19) che non sarebbero però utili per non superare il periodo massimo di
540 giorni, sia perché sottratte ai 549 gg porterebbero il periodo complessivo di malattia a 543 giorni, sia perché vi era già al momento del computo l'ultimo certificato di malattia per ulteriori
6 giorni dal 20.9.22 al 26.9.22.
Ne consegue la prova del presupposto del maturarsi del periodo di comporto e, pertanto, la legittimità della irrogazione del recesso da parte della datrice.
Va, quindi, esaminata la richiesta spiegata dalla appellata in via subordinata e cioè la richiesta di nullità del licenziamento per discriminazione indiretta, domanda già spiegata in primo grado in pag. 10/13 via subordinata ma assorbita nella sentenza impugnata (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n.33649/23 “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”).
In materia di licenziamento per discriminazione indiretta la
Suprema Corte, con indirizzo ormai consolidato (cfr. nn.9095/23,
14316/24, 20204/19, 170/25, 1173124, 14402/24, 15282/24), ha affermato che la tutela contro la discriminazione sulla base della disabilità si fonda, oltre che sulla della direttiva 2000/78/CE, attuata nell'ordinamento italiano, sulla Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n.
18/2009 ed approvata dall'UE, nell'ambito delle proprie competenze, con “Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”
(2010/48/CE), con la conseguenza che per la Corte di giustizia UE le stesse direttive normative antidiscriminatorie vanno interpretate alla luce della Convenzione.
Già con la sentenza 11 aprile 2013 in cause riunite C-335/11 e C-
337/11, HK Danmark, la CGUE ha chiarito che la nozione di
«handicap» di cui alla direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di pag. 11/13 occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata, e che la natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione;
che la Convenzione dell'ONU, ratificata dall'Unione europea con decisione del 26 novembre 2009, alla sua lettera e) riconosce che
«la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato
(cfr. Cassazione n.27502/19, punto 8.5) che “non ogni situazione di infermità fisica del lavoratore che lo renda inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta ex se riconducibile alla richiamata nozione di disabilità occorrendo la allegazione e dimostrazione della limitazione risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature e del fatto che tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, si traduca in ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame ne deriva come la lavoratrice non abbia affatto assolto compiutamente agli oneri allegatori che le incombevano essendosi solo limitata a dedurre di pag. 12/13 essere portatrice di una patologia cronica equiparabile alla disabilità senza mai allegare e/o dimostrare la limitazione risultante da tale menomazione né indicando in che modo tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura (mai individuate), si traducesse in ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
In sostanza la si è limitata solo a dedurre che la propria CP_1 malattia dovesse essere equiparata alla disabilità facendone derivare apoditticamente la nullità del licenziamento per asserita discriminazione indiretta senza però allegare (men che mai dimostrare) in che modo tale malattia interagisse con le barriere presenti sul luogo di lavoro creando un ostacolo alla estrinsecazione della propria vita professionale/lavorativa.
Ne consegue che la domanda spiegata in via subordinata dalla appellata non può essere accolta.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande spiegate da;
Controparte_1
-condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, liquidate in euro 3.809,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado e in euro
3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 3.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3507/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.7098/2024 pubblicata il 29.10.24 dal
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to F. Di Donna
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv.to U. Canetti Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Napoli Controparte_1 deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con sede legale ed operativa in via Cappiello 14, San Giorgio a
Cremano, operante nel settore della riabilitazione, dall'11.12.1995 al 22.09.2022, data in cui interveniva il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La ricorrente riferiva di essere stata costretta ad un lungo periodo di assenza per gravi motivi di salute psicofisica;
all'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto chiedeva alla società di essere autorizzata al godimento delle ferie annuali e di aspettativa – dapprima negato dalla convenuta – e, successivamente con una seconda istanza, la convenuta le riconosceva la possibilità di avvalersi - con decorrenza dal
23.07.2022 - di permessi e festività maturate, con riserva, però, di verificarne l'effettiva maturazione. Successivamente, in data
22.09.2022, riceveva lettera di licenziamento motivato dal superamento del periodo di comporto nel quadriennio mobile dal
20.9.2022 a ritroso per complessivi 549 giorni di assenza per malattia.
La impugnava il recesso eccependo la nullità del CP_1 licenziamento per avere il datore di lavoro erroneamente ritenuto che alla data del 20.09.2022 avesse effettuato 549 giorni di assenza per malattia nel “quadriennio mobile” e che avesse superato il periodo di comporto per malattia di 540 giorni previsto dall'art
43 del CCNL ARIS dipendenti da RSA e Centri di riabilitazione;
sul punto la ricorrente deduceva che tale circostanza fosse smentita per tabulas dalla busta paga del mese di settembre 2022, versata in atti;
deduceva, in via gradata, la nullità del licenziamento con reintegra piena, per “discriminazione indiretta” (art.2, comma 1, lettera b, del D.L.vo 216/2003), atteso il grave stato patologico e di disabilità da cui sarebbe stata affetta, chiedendo “- 1) in accoglimento della domanda principale accertare, ritenere e dichiarare - per tutte le ragioni indicate in ricorso - la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato in data
22.09.2022 per asserito superamento del periodo di comporto, in quanto nullo /inefficace/illegittimo, per avere la società proceduto al licenziamento in difetto di sussistenza del requisito del superamento del comporto. -2) per l'effetto, ai sensi dell'art
2110 c.c. accertare, ritenere e dichiarar la nullità del
pag. 2/13 licenziamento in quanto irrogato prima del superamento del comporto per i motivi di cui “ante” nel presente atto, con diritto al ripristino formale e funzionale del rapporto di lavoro, e al pagamento in favore della ricorrente di tutte le mensilità maturate sino all'effettivo ripristino in misura della ultima retribuzione globale di fatto, calcolata sulla paga mensile di cui alle buste paga in atti. - 3) In subordine, in accoglimento della domanda subordinata accertare, ritenere e dichiarare - per tutte le ragioni indicate in ricorso - la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato in data 22.09.2022 per asserito superamento del periodo di comporto, in quanto nullo /inefficace/illegittimo, per “discriminazione indiretta” (art.2 , comma1, lettera b, del
D.L.vo 216/2003) in quanto la convenuta non ha tenuto conto del fatto che il grave quadro patologico della lavoratrice era qualificabile come disabilità ai sensi della Direttiva CEE
2000/78/CE del Consiglio del 27 Novembre 2000, ed in quanto la disabilità secondo la CE non va riferita in senso stretto alle persone portatrici di “Handicap”, ma va estesa al concetto di
“situazione di particolare svantaggio rispetto a altre persone”
.essere stata la patologia che ha determinato il superamento del comporto, causalmente dipendente dagli illegittimi comportamenti del datore di lavoro;
-4) per l'effetto, ai sensi dell'art 2110
c.c. accertare, ritenere e dichiarar la nullità del licenziamento in quanto irrogato prima del superamento del comporto per i motivi di cui “ante” nel presente atto, con diritto al ripristino formale funzionale del rapporto di lavoro, e al pagamento in favore della ricorrente di tutte le mensilità maturate sino all'effettivo ripristino in misura della ultima retribuzione globale di fatto, calcolata sulla paga mensile di cui alle buste paga in atti. 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
pag. 3/13 Si costituiva tempestivamente la chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda e contestando l'elemento discriminatorio imputato dalla ricorrente ad essa convenuta per la presenza di una menomazione, di una presunta disabilità e/o malattie croniche - che la convenuta sosteneva mai certificate - e delle quali sarebbe venuta a conoscenza solo con la domanda giudiziale. La resistente sosteneva altresì di aver subito un grosso danno, in termini economici ed organizzativi essendo stata costretta ad assumere un'altra terapista per poter coprire l'orario di lavoro della ricorrente e concludeva per “1) dichiarare nullo ed infondato in fatto ed in diritto l'impugnativa di licenziamento, così come formulata dalla dott.ssa nei confronti della Controparte_1 resistente 2) Dichiarare legittimo ed efficace il Parte_1 licenziamento della ricorrente per le ragioni sovraesposte;
3)
Rigettarsi ogni pretesa risarcitoria, nonché la pretesa richiesta di tutte le mensilità maturate sino ad oggi dalla stessa, in quanto tale tempo è stato dilatato volontariamente, ed è stato anche necessario interrompere tali termini prescrizionali con relativi atti interruttivi così come previsti per legge;
4) Condannare la ricorrente, dott.ssa al pagamento di tutti diritti Controparte_1 ed onorari, nonchè spese processuali, al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda principale osservando che la società aveva erroneamente computato nel periodo di comporto i giorni compresi tra il 29 agosto 2022 ed il 20 settembre 2022 in cui la ricorrente non era stata in malattia, risultando dalla busta paga di agosto 2022 solo tre giorni di malattia e nessun giorno di malattia in quella di settembre 2022 e non risultando certificati medici relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022; condannava la datrice di lavoro alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pag. 4/13 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita nei limiti di dieci mensilità; condannava la datrice al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra ed al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.000,00 con distrazione.
Propone appello la eccependo: Parte_1
-di non aver effettuato alcun errore nel computo dei giorni di malattia, risultando idonea certificazione medica che prova(va) che era stata in malattia dal 29 agosto 2022, Controparte_1 ininterrottamente, fino al 26 settembre 2022 (cfr. n.3 certificati telematici del dott. medico del Servizio sanitario Persona_1 nazionale) per cui i giorni di malattia erano oggettivamente 549 nel quadriennio 2018/2022;
-che in relazione alla busta paga di settembre 2022, l' aveva CP_2 comunicato, in data 21.09.2022, che “il periodo indennizzabile a suo favore, nel corrente anno solare, in virtù dei requisiti assicurativo-contributivi posseduti, è pari a 180 giorni. Alla data del 19.09.2022 lei ha usufruito di 222 giorni di malattia, pertanto, il suo periodo residuo indennizzabile nell'anno in corso
è di giorni 0” per cui nella busta paga di settembre 2022 i giorni di malattia risultavano tutti segnati, chiedendo in riforma della sentenza di primo grado dichiarare legittimo ed efficace il licenziamento della ricorrente e rigettarsi ogni pretesa risarcitoria, rigettarsi la condanna di essa società al pagamento delle spese liquidate in lite di euro
4.000,00, condannarsi la ricorrente al pagamento di tutti diritti ed onorari, nonchè spese processuali, con distrazione.
Replica Controparte_1
-di aver impugnato il licenziamento chiedendone la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità con due diversi ed autonomi pag. 5/13 ”capi di domanda” da intendersi entrambi devoluti e riproposti in questo grado (in via principale: nullità del licenziamento e reintegra per avere il datore di lavoro erroneamente intimato il licenziamento in data 22.09.2022, ritenendo che alla data del
20.09.2022 avesse effettuato 549 giorni di assenza per malattia nel
“quadriennio mobile” e che avesse pertanto superato il periodo di comporto per malattia di 540 giorni previsto dall'art 43 del CCNL
ARIS dipendenti da RSA e Centri di riabilitazione;
in via subordinata: nullità del licenziamento per “discriminazione indiretta” ex art.2 , comma 1, lettera b, del D.L.vo 216/2003 non avendo la datrice tenuto conto del fatto che il grave quadro patologico della lavoratrice era qualificabile come disabilità ai sensi della Direttiva CEE 2000/78/CE del Consiglio del 27 Novembre
2000);
-che, costretta ad un lungo periodo di assenza per gravi motivi di salute, in data 27.06.2022 all'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, aveva chiesto a mezzo PEC di essere autorizzata - nel periodo dal 8/7 al 29/7/2022 – al godimento delle ferie annuali maturate e pure chiedeva un periodo di aspettativa a decorrere dal 01/08/2022 al 02/09/2022,
-che con mail del 28/06/2022 la aveva rigettato sia la Pt_1 richiesta di aspettativa (motivando che essa non era contrattualmente dovuta) sia quella di concessione di ferie,
-di aver reiterato in data 21.07.2022 la richiesta di godimento ferie e maturati e non goduti per evitare il superamento del CP_3 comporto e che la con pec del 21/22.07.2022 accoglieva la Pt_1 richiesta, con decorrenza dal 23.07.2022, e specificava che quelli definiti dalla ricorrente come R.O.L. non erano tali ma erano permessi e festività maturate,
-che seguiva la comunicazione del 22.09.2022 con la quale ella veniva licenziata per superamento del periodo di comporto,
pag. 6/13 -che il licenziamento era nullo in quanto il calcolo riportava 23 giorni di assenza per malattia nel periodo dal 29.8.2022 al
20.9.2022, dato sconfessato “per tabulas” dalle buste paga di luglio, agosto e settembre del 2022,
-che nella busta paga di luglio 2022 risultava un “credito” di giornate da poter recuperare (da agosto in avanti) - per non superare il comporto - pari a 20,50 giorni di ferie residue più 25 giorni di recupero delle festività soppresse residue, cui andavano aggiunti i ratei di ferie di 2,50 giorni per il mese di agosto e di
2,50 giorni per il mese di settembre,
-che dalle buste paga di agosto e di settembre 2022 si evinceva che la aveva considerato in malattia la ricorrente solo Parte_1 per 3 giorni nel mese di agosto 2022, e neanche per un giorno nel mese di settembre 2022 (mese in cui tutte le giornate dal 1 al 22 risultavano “scomputate” da rateo ferie del mese (2,50 giorni) e recupero “permessi” per festività soppresse,
-che l'art 32 del CCNL applicato prevede che le festività soppresse non godute danno diritto a maturare 4 giorni di ferie in aggiunta a quelle contrattuali per ogni anno,
-che dalla busta paga di settembre si evinceva che delle 22 giornate intercorrenti dal 1/9 al 22/9 (data del licenziamento)
2,50 sono “ferie non godute” e 19 assenze, senza traccia di alcun giorno di malattia,
-che, in relazione alla domanda subordinata, il licenziamento era nullo per “discriminazione indiretta” (art.2 , comma1, lettera b, del D.L.vo 216/2003) in quanto il proprio grave quadro patologico era qualificabile come disabilità ai sensi della Direttiva CEE
2000/78/CE del Consiglio del 27 Novembre 2000, in quanto la disabilità secondo la CE non va riferita in senso stretto alle persone portatrici di “Handicap”, ma va estesa al concetto di
“situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”,
pag. 7/13 -che alla metà del 2020 dopo violentissime febbri aveva scoperto di essere affetta da una forma aggressiva di “diverticolite” con rischio di peritonite, cui seguiva un “malessere esistenziale” che per due volte aveva generato impulsi autolesionistici (14.11.2020
“abuso volontario di Valpinax dosaggio autolesivo”; 5.9.2021
“ingestione di farmaci (Zolpedauar cpr) in dosi non terapeutiche”),
-di essere in cura per depressione endoreattiva (disturbo ansioso depressivo reattivo) presso il Dipartimento di Salute mentale della
, Parte_2
-che tale patologia disabilitativa l'aveva costretta ad assentarsi da lavoro per malattia chiedendo in via principale il rigetto dell'appello della Pt_1
in subordine accertare, ritenere e dichiarare la nullità
[...] del licenziamento intimato per “discriminazione indiretta” in quanto la convenuta non ha tenuto conto del fatto che il grave quadro patologico di essa appellata era qualificabile come disabilità ai sensi della Direttiva CEE 2000/78/CE del Consiglio del 27 Novembre 2000 con conseguente reintegra e pagamento di tutte le mensilità maturate sino all'effettivo ripristino in misura della ultima retribuzione globale di fatto, vinte le spese del grado.
La causa inizialmente assegnata al consigliere Agostinacchio è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza del 26.6.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
L'appello della è fondato. Pt_1
È pacifico tra le parti che la sia stata licenziata per CP_1 superamento del comporto per sommatoria, indicato nella maturazione pag. 8/13 di 549 giorni di malattia nel quadriennio 2018/2022 a fronte della previsione massima del CCNL di 540 giorni.
Il Tribunale ha escluso il maturarsi dei 540 giorni in quanto ha rilevato come non risultassero fondati su certificazione medica 23 giorni nel periodo dal 29.8.22 al 20.9.22, emergendo la malattia per soli tre giorni nel mese di agosto e nessun certificato di malattia successivo al giugno 2022.
Tuttavia in questo grado la datrice ha allegato le certificazioni di malattia inviatele dalla per il periodo dal 29.8.22 al CP_1
29.9.22, cioè tre certificati medici telematici successivi tra loro: il primo per il periodo dal 29.8 al 12.9, il secondo dal 13.9 al 19.9, il terzo dal 20.9.al 26.9.
Su tale produzione alcuna contestazione è stata avanzata dalla lavoratrice, anche perché trattasi di documenti provenienti da ella stessa che li ha inviati alla datrice di lavoro.
E comunque i predetti tre certificati sarebbero acquisibili d'ufficio ex art.437 cpc;
la S.C. (cfr. ordinanza n.16358/24) ha affermato che “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola
o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione” (vedi anche
S.C. nn.7883/19, 19829/24, 14923/24).
pag. 9/13 Tenendosi conto del totale dei certificati medici allegati risulta documentato per tabulas il maturare dei 549 giorni indicati nella nota di recesso del 22.9.22 (ricomputati analiticamente anche nell'atto di appello), dovendosi – con motivazione opposta a quella adottata dal Tribunale – sommare anche i 23 giorni dal 29.8.22 al
20.9.22.
Né rilevano, come allegato dalla appellata, le indicazioni contenute nella busta paga di settembre 2022 in quanto non corrisponde al vero come in essa non fosse indicato il periodo di malattia risultando, al contrario, indicato quale “eventi” proprio la malattia dal 29.8.22 al 21.9.22; le voci di cui alla descrizione della busta paga costituiscono il riscontro di quanto era stato chiesto dalla lavoratrice al fine di non superare il periodo di comporto e cioè la fruizione del rateo di ferie maturato (2,50) e delle festività soppresse maturate (19) come risulta anche dal confronto delle voci riportate in calce alla busta paga di settembre rapportate a quelle indicate nelle buste paga di luglio e agosto 2022. A tutto concedere sembrerebbero residuare 6 giorni di festività soppresse non godute (nelle buste paga di luglio ed agosto ne risultano residue 25 e in quella di settembre godute 19) che non sarebbero però utili per non superare il periodo massimo di
540 giorni, sia perché sottratte ai 549 gg porterebbero il periodo complessivo di malattia a 543 giorni, sia perché vi era già al momento del computo l'ultimo certificato di malattia per ulteriori
6 giorni dal 20.9.22 al 26.9.22.
Ne consegue la prova del presupposto del maturarsi del periodo di comporto e, pertanto, la legittimità della irrogazione del recesso da parte della datrice.
Va, quindi, esaminata la richiesta spiegata dalla appellata in via subordinata e cioè la richiesta di nullità del licenziamento per discriminazione indiretta, domanda già spiegata in primo grado in pag. 10/13 via subordinata ma assorbita nella sentenza impugnata (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n.33649/23 “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”).
In materia di licenziamento per discriminazione indiretta la
Suprema Corte, con indirizzo ormai consolidato (cfr. nn.9095/23,
14316/24, 20204/19, 170/25, 1173124, 14402/24, 15282/24), ha affermato che la tutela contro la discriminazione sulla base della disabilità si fonda, oltre che sulla della direttiva 2000/78/CE, attuata nell'ordinamento italiano, sulla Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n.
18/2009 ed approvata dall'UE, nell'ambito delle proprie competenze, con “Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”
(2010/48/CE), con la conseguenza che per la Corte di giustizia UE le stesse direttive normative antidiscriminatorie vanno interpretate alla luce della Convenzione.
Già con la sentenza 11 aprile 2013 in cause riunite C-335/11 e C-
337/11, HK Danmark, la CGUE ha chiarito che la nozione di
«handicap» di cui alla direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di pag. 11/13 occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata, e che la natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione;
che la Convenzione dell'ONU, ratificata dall'Unione europea con decisione del 26 novembre 2009, alla sua lettera e) riconosce che
«la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato
(cfr. Cassazione n.27502/19, punto 8.5) che “non ogni situazione di infermità fisica del lavoratore che lo renda inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta ex se riconducibile alla richiamata nozione di disabilità occorrendo la allegazione e dimostrazione della limitazione risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature e del fatto che tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, si traduca in ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame ne deriva come la lavoratrice non abbia affatto assolto compiutamente agli oneri allegatori che le incombevano essendosi solo limitata a dedurre di pag. 12/13 essere portatrice di una patologia cronica equiparabile alla disabilità senza mai allegare e/o dimostrare la limitazione risultante da tale menomazione né indicando in che modo tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura (mai individuate), si traducesse in ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
In sostanza la si è limitata solo a dedurre che la propria CP_1 malattia dovesse essere equiparata alla disabilità facendone derivare apoditticamente la nullità del licenziamento per asserita discriminazione indiretta senza però allegare (men che mai dimostrare) in che modo tale malattia interagisse con le barriere presenti sul luogo di lavoro creando un ostacolo alla estrinsecazione della propria vita professionale/lavorativa.
Ne consegue che la domanda spiegata in via subordinata dalla appellata non può essere accolta.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande spiegate da;
Controparte_1
-condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, liquidate in euro 3.809,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado e in euro
3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 3.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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