Articolo 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 820
Articolo 2
Versione
26 ottobre 1950
Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione di lire 150.000.000 dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Entrata in vigore il 26 ottobre 1950