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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue: rilevato che parte intimante ha chiesto la convalida dello sfratto nei Controparte_1
confronti dell'intimata con riguardo ad un rapporto di Parte_1
locazione ad uso diverso dall'abitativo, allegando una morosità per € 27.460,00 per canoni insoluti;
rilevato che parte intimata, pur non negando la morosità dedotta dall'intimante, si è opposta alla convalida dello sfratto, con la motivazione di aver patito un grave danno per il ridotto godimento dell'immobile locato, a causa del mancato funzionamento dell'impianto antincendio dell'immobile, che la locatrice non ha fatto riparare;
rilevato che parte intimante ha chiesto di emettere l'ordinanza di rilascio dell'immobile locato;
rilevato che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente e ciò anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ed anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, ritenuta legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore;
rilevato che nella specie non risulta che l'immobile locato presenti vizi tali da renderlo totalmente inutilizzabile;
Pagina 1 rilevato altresì che ai sensi dell'art. 7 del contratto inter partes la conduttrice si è impegnata ad accollarsi tutte le spese e gli oneri inerenti all'immobile “sia di ristrutturazione interna ed esterna che degli impianti e la loro messa a norma ed a tutto ciò che concerne l'immobile”; ritenuto che da un primo sommario esame di tale norma se ne debba dedurre che la conduttrice è tenuta anche a sostenere la spesa di riparazione dell'impianto antincendio;
ritenuto che
per quanto sin qui esposto, la sospensione del pagamento del canone da parte della conduttrice non si appalesa, ad un primo esame, necessariamente sommario, legittima e pertanto può trovare ingresso la domanda di parte intimante di emissione dell'ordinanza di cui all'art. 665 c.p.c.; rilevato che stante l'opposizione spiegata occorre disporre il mutamento del rito;
rilevato che stante la natura locatizia della presente controversia occorre espletare la procedura di mediazione;
P.Q.M.
Ordina
A di rilasciare a favore di2 l'immobile sito in Parte_1 CP_1
Lozza,Via Alessandro Volta, 2, meglio descritto nell'atto di sfratto, libero di persone e di cose;
fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 5 luglio 2025; visto l'art. 667 c.p.c. in relazione all'art. 426 c.p.c. dispone il mutamento del rito, invita le parti a depositare la domanda di mediazione e fissa per l'eventuale prosieguo e gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c. l'udienza del 30 ottobre 2025 ore 12,00, con termine a parte intimante sino a 20 giorni prima dell'udienza e a parte intimata sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria integrativa e documenti.
Pagina 2 Si comunichi.
Varese, 6 aprile 2025
Pagina 3
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue: rilevato che parte intimante ha chiesto la convalida dello sfratto nei Controparte_1
confronti dell'intimata con riguardo ad un rapporto di Parte_1
locazione ad uso diverso dall'abitativo, allegando una morosità per € 27.460,00 per canoni insoluti;
rilevato che parte intimata, pur non negando la morosità dedotta dall'intimante, si è opposta alla convalida dello sfratto, con la motivazione di aver patito un grave danno per il ridotto godimento dell'immobile locato, a causa del mancato funzionamento dell'impianto antincendio dell'immobile, che la locatrice non ha fatto riparare;
rilevato che parte intimante ha chiesto di emettere l'ordinanza di rilascio dell'immobile locato;
rilevato che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente e ciò anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ed anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, ritenuta legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore;
rilevato che nella specie non risulta che l'immobile locato presenti vizi tali da renderlo totalmente inutilizzabile;
Pagina 1 rilevato altresì che ai sensi dell'art. 7 del contratto inter partes la conduttrice si è impegnata ad accollarsi tutte le spese e gli oneri inerenti all'immobile “sia di ristrutturazione interna ed esterna che degli impianti e la loro messa a norma ed a tutto ciò che concerne l'immobile”; ritenuto che da un primo sommario esame di tale norma se ne debba dedurre che la conduttrice è tenuta anche a sostenere la spesa di riparazione dell'impianto antincendio;
ritenuto che
per quanto sin qui esposto, la sospensione del pagamento del canone da parte della conduttrice non si appalesa, ad un primo esame, necessariamente sommario, legittima e pertanto può trovare ingresso la domanda di parte intimante di emissione dell'ordinanza di cui all'art. 665 c.p.c.; rilevato che stante l'opposizione spiegata occorre disporre il mutamento del rito;
rilevato che stante la natura locatizia della presente controversia occorre espletare la procedura di mediazione;
P.Q.M.
Ordina
A di rilasciare a favore di2 l'immobile sito in Parte_1 CP_1
Lozza,Via Alessandro Volta, 2, meglio descritto nell'atto di sfratto, libero di persone e di cose;
fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 5 luglio 2025; visto l'art. 667 c.p.c. in relazione all'art. 426 c.p.c. dispone il mutamento del rito, invita le parti a depositare la domanda di mediazione e fissa per l'eventuale prosieguo e gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c. l'udienza del 30 ottobre 2025 ore 12,00, con termine a parte intimante sino a 20 giorni prima dell'udienza e a parte intimata sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria integrativa e documenti.
Pagina 2 Si comunichi.
Varese, 6 aprile 2025
Pagina 3
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini