Decreto ingiuntivo 30 giugno 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, decreto ingiuntivo 30/06/2011, n. 8086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8086 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08086/2011 REG.PROV.PRES.
N. 03506/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3506 del 2011, proposto da:
IO IS, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lima, con domicilio eletto presso TT PP in Napoli, via Domenico Fontana, n. 30;
contro
Ministero della Giustizia;
per il pagamento
di somme dovute a titolo di indennità di missioni non liquidategli, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché spese, competenze ed onorari di giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;
Visto il provvedimento del Presidente di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 2606/SG del 12 settembre 2006 recante la conferma della delega a provvedere sui ricorsi ingiuntivi, quale già a questo giudice conferita in data 12 ottobre 2000 dal precedente Presidente del ripetuto Tribunale;
Dato atto che il ricorrente, dipendente della Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Secondigliano (Na), ha adito questo Tribunale, munito in materia di giurisdizione esclusiva e territorialmente competente, per ottenerne un decreto che ingiunga all’amministrazione di appartenenza di corrispondergli le somme non ancora liquidategli a titolo di indennità di missioni effettuate nel corso dell’anno 2010 per il complessivo importo di Euro 772.52, oltre interessi e rivalutazione;
Considerato che la domanda attorea è accompagnata, fra l’altro, da prospetto riepilogativo -relativo al periodo considerato ed indicante la somma complessiva qui richiesta- rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;
Ritenuto che la documentazione versata in atti, ed in particolare il cennato prospetto, si appalesi idonea ad integrare i presupposti di legge per concedere ingresso alla domanda monitoria (cfr. questo giudice del monitorio: decreti n. 6782 e ss. rilasciati nel mese di maggio e nel corrente mese di giugno, ma cfr. anche Tar Campania, sezione sesta, sentenze nn. 2044, 2046 e 2048 dell’8 aprile 2011, reiettive dell’opposizione proposta dall’amministrazione ad ingiunzioni disposte, sempre da questo giudice, in situazioni similari);
Che, nel contempo, non sussistano i presupposti per la richiesta provvisoria esecuzione;
Ritenuto ancora di dover provvedere sulle spese della presente procedura nei modi di cui in dispositivo, ovvero, come da immediati precedenti, nella misura complessiva già ivi fissata tenuto conto del continuo susseguirsi di identici ricorsi, affidati alla rappresentanza e difesa del medesimo procuratore;
P.Q.M.
Ingiunge al Ministero di Giustizia, in persona dell’organo e/o ufficio centrale o periferico deputato alla liquidazione delle somme di che trattasi, di pagare alla parte ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto, la somma di Euro 772,52, oltre interessi legali dalla data della presente domanda giudiziaria al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano -in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario- in complessivi Euro quattrocentocinquanta/00 (450.00) oltre maggiorazioni di legge.
Avverte che entro il termine innanzi fissato potrà essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.
Così deciso in Napoli il giorno 28 giugno 2011.
| Il Giudice delegato |
| Arcangelo Monaciliuni |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 30/06/2011
IL SEGRETARIO