Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3591/2016 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott.ssa Monica Cacace Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1449/16 del 30/05/2016, vertente
TRA avv. , CF. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
, C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Carmelo Sandomenico
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' di , nato a [...] il [...] (c.f. CP_2 Persona_1
), deceduto il 27.02.2023 C.F._3
Pagina 1
CONTUMACI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.11.2010, l'arch. citava Persona_1
in giudizio la dott.ssa premettendo che aveva alienato a Controparte_1
quest'ultima un immobile sito nel Comune di Montesarchio, con atto notarile del 22.1.2010 (Rep.60557, Racc.20777), e che il bene oggetto di compravendita era gravato da un vincolo apposto con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 3/11/1989, per cui la vendita era avvenuta sotto condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero competente, nei termini di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. In particolare, le parti avevano contrattualmente convenuto che, in pendenza del termine per l'esercizio della prelazione, la vendita era da considerarsi inefficace, per cui l'acquirente sarebbe stata immessa nel possesso solo nel momento in cui la condizione si fosse avverata e la stessa avesse versato il saldo del prezzo di vendita, pari ad €
155.000,00. Dal canto suo, il venditore si obbligava a notificare formalmente la detta compravendita al Ministero competente ed a porre in essere tutte le formalità necessarie per l'esercizio della prelazione. Laddove il Ministero avesse esercitato la prelazione, il contratto tra le parti sarebbe rimasto inefficace;
in caso di mancato esercizio, invece, si sarebbe verificata la condizione sospensiva e le parti, entro quindici giorni dalla scadenza del detto termine o dalla comunicazione negativa della
Pagina 2 Soprintendenza, avrebbero stipulato l'atto di conferma e quietanza, in occasione del quale la avrebbe dovuto versare l'intero prezzo. CP_1
Deduceva, ancora, l'attore che in data 7.4.2010 il Controparte_3
ebbe a comunicare formalmente alle parti ed al Notaio di
[...]
non essere interessato ad esercitare la prelazione. Poiché, dunque, si era avverata la condizione sospensiva dedotta, da quel momento cominciarono a decorrere i quindici giorni per la stipula dell'atto di conferma e contestuale adempimento dell'obbligazione di pagamento, in capo alla dott.ssa , la quale però non si attivò per la stipula dell'atto di CP_1
conferma e per il pagamento del saldo. Stante l'inerzia di controparte, il sollecitò invano la - in ultimo con telegramma del Per_1 CP_1
28.5.2010 - a perfezionare la compravendita. A questo punto, avendo costatato l'inadempimento di parte acquirente, il si determinava ad Per_1
agire in giudizio, chiedendo al Tribunale di Benevento di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, unitamente alla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , la quale, previa contestazione Controparte_1
integrale delle deduzioni dell'attore, concludeva per il rigetto della domanda e l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'adempimento degli accordi contrattuali con il trasferimento dell'immobile, e la condanna del al risarcimento dei danni. Per_1
Nelle more del giudizio, l'avv. , avendo chiesto ed ottenuto un Pt_1
decreto ingiuntivo nei confronti del per le sue competenze Per_1
professionali, instaurava una procedura di pignoramento presso terzi in danno dello stesso e nei confronti della (terza pignorata), che CP_1
sfociava nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo iscritto al
Pagina 3 n.570/12. Con ordinanza del 9.12.2015, il Tribunale di Benevento, dopo aver rigettato tutte le istanze istruttorie delle parti, disponeva la riunione del giudizio iscritto al n. 5928/2010 r.g. a quello di accertamento dell'obbligo del terzo promosso dall'Avv. nei confronti del e della Pt_1 Per_1
(r.g. 570/2012), trattenendo le cause in decisione con i termini ex CP_1
art.190 c.p.c. Con sentenza n.1449/2016 il Tribunale di Benevento rigettava tutte le domande, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha interposto appello l'avv. con Parte_1
atto di citazione notificato via pec il 13.7.2016, lamentando: 1) Violazione dei principi generali in materia di risoluzione del contratto e dei rapporti tra contratto e processo – Violazione degli artt. 59 e ss. Dlgs. 42/2004 –
Erroneità, illogicità incoerenza e contraddittorietà della motivazione posta a base della gravata sentenza – Arbitrarietà - Contraddittorietà e l'incongruenza tra motivazione e dispositivo laddove, negando ogni efficacia al contratto di compravendita, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo;
2) Erroneità degli elementi giuridici e fattuali posti a fondamento della decisione –
Arbitrarietà , omessa, errata ed insufficiente motivazione nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo negando ogni efficacia al contratto di compravendita che ne costituiva la fonte –
Erroneità e grave omissione della sentenza nella parte in cui ha negato ogni pronuncia sul debito residuo ancora gravante sull'acquirente a titolo di prezzo;
3) Omessa pronuncia sulla consistenza del debito residuo ancora dovuto dalla nei confronti del – Omesso esame di tutta la CP_1 Per_1
documentazione prodotta in virtù della quale il primo giudice avrebbe potuto e dovuto accertare l'esatta quantizzazione della somma ancora dovuta dalla terza pignorata.
Pagina 4 L'appellante, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. accogliere il presente atto di appello e riformare nelle parti censurate con i motivi di gravame la sentenza impugnata;
2. Dichiarare esistente in capo all'acquirente l'obbligazione residua di pagamento del Controparte_1
saldo del prezzo ancora dovuto al venditore per Persona_1
l'acquisto dell'immobile di proprietà di quest'ultimo, così come quantizzato in €.36.536,54, in virtù delle pattuizioni contenute nel contratto di compravendita del 22.01.2010 ( ).
3. Per lo effetto, accogliere la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dall'Avv.
, risultando pienamente valido ed efficace il contratto di Parte_1
compravendita concluso tra e;
5. Persona_1 Controparte_1
Condannare gli appellati al pagamento delle spese legali per il doppio grado di giudizio>.
Si è costituita in giudizio che ha resistito al gravame ed Controparte_1
ha proposto appello incidentale chiedendo di accertare che l'arch. Per_1
è stato inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto del
22.1.2010, per l'effetto condannare il predetto all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali residue (stipula del negozio di conferma, immissione nel pieno e libero possesso dell'immobile); condannare inoltre l'arch. al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento Per_1
nonché alla violazione degli obblighi di buona fede ex art. 1175 c.c. da liquidarsi equitativamente;
condannare l'arch. ai sensi dell'art. 96 Per_1
c.p.c. per aver agito in giudizio in maniera ingiustificata e temeraria, con vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione.
Si è costituito in giudizio l'Arch. , il quale ha impugnato in Persona_1
toto l'avverso gravame e, nel riportarsi in punto di fatto e di diritto a tutte le domande, difese ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, ha dedotto
Pagina 5 che dagli atti del giudizio emerge sia la consapevolezza, da parte della convenuta, dell'avveramento della condizione, sia la totale mancanza di buona fede, chiedendo di: - dichiarare inammissibile, ovvero rigettare nel merito, l'appello principale per i motivi illustrati in narrativa;
- accogliere
l'appello incidentale e quindi riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande del per le ragioni ivi addotte;
Per_1
- condannare l'appellante principale al risarcimento dei danni ex art.96 terzo comma c.p.c.; - condannare le controparti al rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio>.
Nel corso del giudizio, precisamente in data 6 giugno 2023, in vista della successiva udienza del giorno 8 giugno, i procuratori costituiti dell'arch.
ne comunicavano formalmente il decesso, avvenuto in data 27 Per_1
febbraio 2023, chiedendo dichiararsi l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. La Corte di Appello dichiarava, pertanto, interrotto il giudizio che veniva riassunto dalla in data 05/10/2023 con atto CP_1
notificato ai sensi dell'art. 303 II comma c.p.c. impersonalmente e collettivamente nei confronti degli eredi dell'arch. che non si sono Per_1
poi costituiti in giudizio.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/04/2024, il difensore della operava ex 1453 II comma c.c. il mutamento della CP_1
domanda di adempimento in domanda di risoluzione. Deduceva, al riguardo, che la scelta, a suo tempo effettuata, di chiedere l'adempimento e non la risoluzione non dipendeva da un'ipotetica lievità dell'inadempimento del venditore, ma dall'interesse a conseguire comunque gli effetti del negozio disatteso dall'arch. . La decisione Per_1
di esercitare lo ius variandi, pertanto, trovava fondamento autonomo e perfetto nelle medesime circostanze ed allegazioni a suo tempo poste a base
Pagina 6 della domanda di adempimento, essendo mutato, nelle more, unicamente l'interesse della scrivente. Il procuratore della , quindi, rassegnava CP_1
le seguenti - parzialmente diverse - conclusioni: accertare e dichiarare che l'arch. è stato gravemente inadempiente rispetto alle Per_1
obbligazioni assunte con il contratto del 22 gennaio 2010; - per effetto di tale accertamento, dichiarare risolto, per inadempimento del venditore, il suddetto contratto;
- condannare inoltre gli eredi dell'arch. alla Per_1
restituzione degli importi versati dalla scrivente, direttamente a lui o ai suoi creditori, ed al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento, nonché alla violazione degli obblighi di buona fede ex art. 1175 c.c., da liquidarsi equitativamente;
- condannare gli eredi dell'arch. ai Per_1
sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio contro la scrivente dr.ssa
in maniera ingiustificata e temeraria;
- vinte le spese del doppio CP_1
grado, con attribuzione>.
All'esito della trattazione, la causa è stata riservata in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Gli appelli proposti, in via principale, dall'avv. ed in via Pt_1
incidentale dal , risultano infondati, mentre è parzialmente Per_1
meritevole di accoglimento quello spiegato dalla nei limiti di CP_1
seguito precisati.
1. Deve, anzitutto, rilevarsi che la , nelle note scritte depositate in CP_1
sostituzione dell'udienza del 18/04/2024, ha operato ex 1453 II comma c.c. il mutamento della domanda di adempimento in domanda di risoluzione, deducendo, al riguardo, che la scelta a suo tempo effettuata di chiedere l'adempimento e non la risoluzione non dipendeva da un'ipotetica lievità
Pagina 7 dell'inadempimento del venditore, ma dall'interesse a conseguire comunque gli effetti del negozio disatteso dal . L'intervenuto stato Per_1
di grave degrado dell'immobile, che ha anche compromesso la stabilità strutturale dello stesso, ha, poi, indotto la a modificare la domanda CP_1
di adempimento in domanda di risoluzione.
Ora, sul piano generale, va rilevato che da tempo la giurisprudenza ha riconosciuto che l'art. 1453 c.c., comma 2 "contiene un principio di ordine processuale in base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive è consentito alla parte, in deroga alle norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo, sostituire alla domanda originaria di adempimento coattivo del contratto quella di risoluzione per inadempimento, non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello e nel giudizio di rinvio", e ha affermato che tale facoltà si estende anche alla conseguente domanda consequenziale ed accessoria di restituzione del prezzo, nonché a quella di risarcimento del danno, implicando l'accoglimento della domanda di risoluzione di questa, per l'effetto retroattivo espressamente previsto dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta (Cass. n. 26325/2008). Si è anche precisato che tale facoltà può essere riconosciuta sempre che si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine (Cass. 22/11/2023,
n.32456).
Nel caso di specie, appare dunque astrattamente ammissibile la domanda di risoluzione avanzata nel corso del giudizio di appello in luogo di quella di adempimento che era stata spiegata nella comparsa di costituzione in primo grado, trovando entrambe le domande fondamento nelle medesime circostanze ed allegazioni.
Pagina 8 Occorre, però, verificare se, dal punto di vista processuale, sia stata ritualmente instaurato il contraddittorio su tali domande nuove di risoluzione e di restituzione degli importi versati.
Al riguardo, deve premettersi che, dopo l'interruzione del processo per morte di , l'atto di riassunzione è stato regolarmente Persona_1
notificato ai suoi eredi collettivamente ed impersonalmente ex art. 303 II comma c.p.c. entro un anno dalla morte del predetto, presso il domicilio del defunto.
A seguito della mutatio libelli ex art. 1453 c.c. operata all'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 4/7/2024 la Corte ordinava a la notifica ex art. 292 c.p.c. nei confronti Controparte_1
degli eredi di , entro il termine perentorio del 30.7.2024, Persona_1
delle domande nuove formulate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. (sostitutive dell'udienza del 18.4.2024), rinviando all'udienza del 19.8.2024.
Nelle more, la sorella dell'arch. e i suoi discendenti avevano Per_1
formalizzato la propria rinuncia all'eredità, sull'assunto di una possibile successione legittima. Assume, però, la difesa della di essere CP_1
venuta a conoscenza dell'esistenza di un testamento pubblico, reso il
22/03/2023 al Notaio di Tarquinia, e di aver appreso dal dr. Per_2
di dover produrre, onde accedere al testamento, l'originale del Per_2
certificato di morte, rilasciato dal Comune di residenza del de cuius.
Veniva, pertanto, formulata la relativa istanza al Comune di Roma, che non provvedeva al rilascio del certificato richiesto se non in data 17 ottobre
2024, dopo la scadenza del primo termine concesso dal Collegio e, in effetti, in prossimità del nuovo termine (8/11/2024). La Corte, preso atto del tardivo riscontro da parte del Comune di Roma, ha nuovamente
Pagina 9 ordinato a la notifica ex art. 292 c.p.c. nei confronti Controparte_1
degli eredi di , entro il termine perentorio dell'8.11.2024. Persona_1
Assume, tuttavia, la che, dopo aver trasmesso l'atto di morte al CP_1
Notaio aveva appreso che il certificato rilasciato dal Comune di Per_2
Roma, non era idoneo allo scopo, in quanto esso era un “estratto per copia integrale” dell'atto di morte, mentre la professionista richiedeva “l'estratto dell'atto di morte del testatore.” Scaduto il termine fissato dalla Corte, la chiedeva un ulteriore rinvio al fine di poter accedere al testamento CP_1
ed ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio, ma la richiesta non è stata accolta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Nelle difese finali ex art. 190 c.p.c. l'appellante incidentale, nel prendere atto di quanto comunicato dal Notaio, ha osservato che il Comune di Roma aveva rilasciato un “estratto per copia integrale” dell'atto di morte che dovrebbe risultare certamente idoneo a soddisfare la richiesta di produrre un “estratto dell'atto di morte”. Ed invero, la stessa definizione dei due tipi di documento amministrativo permette di affermare che l'estratto “per copia integrale” non può non contenere almeno le informazioni contenute in un qualunque certificato che sia “estratto” dall'atto di morte medesimo.
Sostiene, quindi, la che non si può a lei addebitare il mancato CP_1
rispetto dei termini imposti dal Collegio per la notifica della nuova domanda agli eredi in quanto, come documentalmente provato, tale inadempienza è imputabile al Comune di Roma che, solo con gravissimo ritardo e, comunque, in modo non corretto (stando a quanto sostiene il
Notaio), ha evaso la richiesta di rilascio del certificato occorrente alla conoscenza del testamento e, quindi, all'individuazione degli eventuali eredi del de cuius.
Pagina 10 Di qui la richiesta di remissione della causa sul ruolo con concessione di termine per la notifica agli eredi dell'arch. della domanda come Per_1
mutata ex art. 1453 c.c..
La richiesta di rimessione in termini non può essere accolta.
In effetti, non vi è prova che l'istante si sia immediatamente attivato per individuare gli eredi del , dal momento che dagli atti esibiti si Per_1
evince che la richiesta del certificato del Registro Generale dei Testamenti
è del 23.7.2024, ossia quasi venti giorni dopo l'ordine della Corte. Come pure non risulta che sia stata diligentemente coltivata la richiesta dell'estratto di morte presso il Comune di Roma e poi quella al notaio di pubblicazione del testamento, posto che l'estratto di morte è del
17.10.2024, la mail di richiesta al notaio è del 31.10.2024 ed il termine perentorio fissato per la notifica è l'8.11.2024.
Manca, quindi, la dimostrazione dell'assoluta impossibilità di venire a conoscenza dei nominativi degli eredi in tempo utile per rispettare il termine perentorio, di per sé non normalmente prorogabile perché fissato con l'ordine di rinnovazione della notifica della domanda nuova, come prescritto dal Collegio.
La mancata ottemperanza all'ordine di rinotifica della domanda nuova presentata dalla ha comportato soltanto l'inammissibilità della CP_1
stessa ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e non anche l'estinzione dell'intero giudizio, come richiesto dall'appellante. Risulta, cioè, evidente che l'inerzia della parte a tanto onerata rispetto ad un adempimento che riguardava soltanto la domanda nuova dalla stessa proposta, non può esplicare i suoi effetti anche in relazione alla domanda originariamente spiegata e ritualmente reiterata nei confronti degli eredi del (a Per_1
seguito della integrazione del contraddittorio ex art. 303 II comma c.p.c.),
Pagina 11 come pure rispetto alle domande introdotte dalle altre parti, ma impedisce soltanto al giudice di pronunciarsi sulle domande nuove non notificate alla controparte, ossia sulle domande di risoluzione e sulla consequenziale domanda restitutoria. Tuttavia, il mancato interesse ampiamente argomentato e dimostrato dalla in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni rispetto all'originaria domanda di adempimento, rende superfluo l'esame di quest'ultima domanda.
Deve, invece, procedersi alla verifica della domanda di accertamento dell'inadempimento del che avrebbe impedito il trasferimento del Per_1
bene oggetto di vendita, essendo a lui imputato il mancato avveramento della condizione sospensiva costituita dal mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali - condizione che, ai sensi dell'art. 6 del contratto, costituiva anche il necessario presupposto per il pagamento del residuo prezzo di €
155.000,00, in aggiunta all'acconto di € 20.000,00 di cui si dava quietanza nel contratto medesimo.
In sostanza, nella domanda di adempimento originariamente proposta e reiterata in questa sede in via di appello incidentale, la si CP_1
lamentava della mancata attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 9 del contratto in questione, nella parte in cui imponeva al di effettuare Per_1
la notifica al Ministero competente del contratto medesimo al fine di consentire alla P.A. l'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla legge.
2. Passando al merito della controversia, devono prendersi quindi in esame da un lato la domanda di accertamento dell'inadempimento proposta dalla nei termini sopra indicati, e dall'altro l'opposta domanda CP_1
risolutoria avanzata dal per inadempimento della . Per_1 CP_1
Pagina 12 Va premesso, al riguardo, che quest'ultima domanda è stata introdotta ritualmente in via di appello incidentale ma non è stata riproposta dopo la riassunzione del giudizio avvenuta in seguito all'interruzione dello stesso dovuta alla morte proprio del , non essendosi costituiti gli eredi di Per_1
quest'ultimo. Tuttavia, in caso di interruzione del giudizio, la riassunzione ha la funzione esclusiva di dare impulso alla prosecuzione del procedimento, non essendo le parti onerate di riproporre nuovamente tutte le questioni già poste con la domanda introduttiva (nel caso di specie, con l'atto di appello incidentale). Difatti, nella riassunzione del processo operata a norma dell'art. 303 c.p.c., la dichiarazione di contumacia della parte precedentemente costituita ma non comparsa nella nuova fase, non comporta che le domande che la stessa aveva originariamente proposto si ritengano rinunciate o abbandonate attesa la prosecuzione del giudizio all'interno del quale le stesse sono state proposte. Per questo motivo, è necessaria una pronuncia anche sul motivo di appello attinente alla domanda di risoluzione del contratto de quo per inadempimento della
. CP_1
3. Il giudice di prime cure ha rigettato sia la domanda risolutoria avanzata dal che quella di adempimento all'epoca proposta dalla , Per_1 CP_1
sulla base dei seguenti rilievi.
In primo luogo, ha rilevato che il aveva inoltrato in data 26.1.2010 Per_1
la dovuta comunicazione anziché alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali, in favore del quale gravava ex D.lgs. n. 42/04 il vincolo richiamato in contratto, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici e quindi ad un Ministero incompetente che aveva però risposto in data
7.4.2010 di non essere interessato all'esercizio della prelazione. Il , Per_1
Pagina 13 ad avviso del Tribunale, non può essere comunque considerato inadempiente in quanto l'incompetenza dell'organo al quale era stata indirizzata la nota era stata conosciuta anche dalla , che nulla aveva CP_1
argomentato sul punto;
tenuto conto altresì che la comunicazione era stata effettuata dal notaio su mandato congiunto di entrambe le parti, Per_3
l'errore in cui era caduto il era scusabile, apparendo comunque Per_1
l'atto inoltrato all'ente che poteva essere ritenuto competente ma non lo era solo per effetto della ripartizione interna di competenza. E' stata, pertanto, rigettata anche la connessa domanda risarcitoria, mentre nessuna pronuncia di tipo restitutorio è stata emessa in assenza di espressa domanda.
In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda avanzata dalla di adempimento delle prescrizioni di cui all'atto notarile, che CP_1
apparivano eseguite quanto all'obbligo di denuncia, nel frattempo indirizzata anche al Ministero competente, con conseguente rigetto anche della consequenziale domanda risarcitoria. Da tale decisione è conseguito il rigetto anche della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, proposta autonomamente dall'avv. , creditore del , posto che Pt_1 Per_1
si è statuito che la nulla doveva a quest'ultimo né a titolo di prezzo CP_1
residuo, né a titolo risarcitorio.
4. Da quanto sopra esposto si ricava, anzitutto, che, al contrario di quanto dedotto dal come primo motivo di appello incidentale, non era Per_1
stato effettuato l'interpello di cui all'art. 9 del contratto che era posto a suo carico, atteso che la comunicazione tempestivamente notificata in data
26.1.2010 era stata indirizzata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, quindi all'ufficio di ad un Ministero pacificamente incompetente.
La risposta del Soprintendente di Salerno del 7.4.2010, che dichiarava di non aver interesse ad esercitare la prelazione, non può certo valere a sanare
Pagina 14 il vizio suddetto, né tantomeno è idonea a far ritenere avverata la condizione suddetta.
La difesa del ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo Per_1
cui a nulla rileva che l'istanza pervenga all'ufficio competente per l'istruttoria ovvero all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale;
il termine iniziale per l'esercizio di poteri da parte della P.A. decorre, secondo questa tesi, dal momento in cui l'atto è pervenuto nella sfera di disponibilità dell'amministrazione complessivamente intesa, non potendo ripercuotersi in danno del cittadino un eventuale ritardo imputabile ad un deficit organizzativo interno.
Il principio non è pertinente in quanto si riferisce all'ipotesi in cui l'atto pervenga all'ente competente anche se ad un ufficio interno diverso da quello dotato di poteri decisori, laddove, invece, nel caso in esame, l'atto è stato inviato ad un ufficio interno di un ente incompetente, quindi ad un
Ministero diverso da quello cui si riferisce il vincolo apposto sul bene, stante l'autonomia e la differente personalità giuridica dei Ministeri.
La rilevanza di tale errore è del tutto evidente ed insuperabile, anche alla luce delle ragioni di carattere sostanziale poste a base della necessità della specifica comunicazione al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.
Deve, difatti, considerarsi che la valutazione da esprimere sul diritto di prelazione presuppone conoscenze anche di natura strettamente tecnica, che dipendono dal tipo di vincolo apposto sul bene;
di guisa che il Ministero privo delle competenze tecniche proprie del vincolo de quo non potrebbe ritenersi equipollente al Ministero titolare delle competenze medesime e, quindi, in grado di valutare adeguatamente, e nei ristretti termini di legge, quegli interessi specificamente tutelati dal vincolo medesimo.
Pagina 15 In ogni caso, anche sul piano della concreta regolamentazione negoziale, va evidenziato che l'art. 9 del contratto di compravendita stipulato inter partes prevedeva espressamente l'obbligo di notifica al “Ministero competente” che era anche stato specificamente indicato all'art. 3) del contratto medesimo nel Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.
5. Dalle considerazioni sopra espresse si ricava che il sia stato Per_1
effettivamente inadempiente all'obbligo a lui imposto nell'art. 9 di
“effettuare quanto prima e, comunque, entro un mese da oggi, la formale notifica al Ministero competente del presente contratto”, sicché occorre valutare l'importanza di tale inadempimento inserendolo nel contesto complessivo dei rapporti tra le parti.
Al riguardo, deve evidenziarsi anzitutto che parte venditrice ha poi proceduto alla notifica del contratto all'ente competente, ossia al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, in data 24.3.2011, quindi ben oltre il termine di un mese dal contratto del 22.1.2010 stabilito dal citato art. 9
(..quanto prima e, comunque, entro un mese da oggi). Detta notifica è stata comunque avanzata solo nelle more del giudizio di risoluzione azionato dal
, quando era ormai preclusa la possibilità di adempimento Per_1
dell'obbligazione contrattuale ai sensi del terzo comma dell'art. 1453 c.c.
Non essendosi allora realizzata la condizione prevista in contratto del mancato esercizio della prelazione prima della proposizione della domanda di risoluzione, deve escludersi che la sia stata inadempiente CP_1
all'obbligo di pagare la restante parte del prezzo e che, quindi, sussistano i presupposti della risoluzione per grave inadempimento della predetta.
Inoltre, anche dopo la corretta esecuzione della notifica al Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali, pur avendo la inizialmente CP_1
manifestato la propria volontà di dare esecuzione al contratto, il Per_1
Pagina 16 non è addivenuto alla stipula dell'atto – che poteva essere anche unilaterale
- di conferma dell'avveramento della condizione con l'indicazione delle modalità di pagamento della somma restante (art. 6), ma ha, per converso, avanzato la richiesta di risoluzione per inadempimento della controparte, rivelatasi del tutto infondata.
Peraltro, la difesa della ha poi allegato la sopravvenuta mancanza CP_1
di interesse alla conclusione dell'accordo ed ha anche depositato, a sostegno di tale allegazione, una consulenza di parte redatta dall'ing.
, con allegati ampi rilievi fotografici, dalla quale si evince Persona_4
una condizione di notevole degrado dell'immobile oggetto di controversia, anche quanto alle strutture portanti, per difetto di qualsiasi manutenzione essendo stato completamente abbandonato da anni da parte del . Per_1
Il comportamento ostruzionistico di quest'ultimo si appalesa nella sua obiettiva rilevanza se si considera che la aveva già versato un CP_1
acconto di € 20.000,00 all'atto della compravendita ed ha allegato di aver subito varie procedure esecutive come terza pignorata all'esito delle quali ha dovuto corrispondere notevoli somme di danaro. A fronte di tale sacrificio economico, ella non ha avuto mai la disponibilità dell'immobile, il che ha certamente reso ancor più consistenti gli effetti della condotta omissiva della controparte che deve, pertanto, essere considerata negativamente anche sotto il profilo degli obblighi di buona fede e correttezza che devono essere rispettati dai contraenti nel corso di tutta l'esecuzione del rapporto.
In altri termini, la inosservanza da parte del dell'obbligo di Per_1
notificare tempestivamente il contratto alla P.A. competente, unitamente alla mancata stipula dell'atto di conferma del successivo avveramento della condizione, configura una violazione degli obblighi contrattuali certamente
Pagina 17 di notevole importanza, tale da escludere la risoluzione del contratto per inadempimento della . Trattasi, invero, di obblighi di primaria CP_1
rilevanza nell'economia contrattuale, perché dal loro assolvimento derivava la stessa efficacia degli effetti del contratto.
Ne deriva che deve essere accolta la domanda della di CP_1
accertamento dell'inadempimento del . Per_1
La domanda risarcitoria, invece, risulta del tutto generica, essendo stata solo astrattamente prospettata l'esistenza di pregiudizi derivanti dalla condotta inadempiente ed in mala fede tenuta dal predetto che ha ricevuto parte del prezzo senza poi stipulare il negozio.
Osserva, quindi, il Collegio che non è stato sufficientemente identificato il pregiudizio in questione la cui liquidazione, difatti, viene richiesta in via equitativa senza fornire alcun elemento o parametro utile per la sua quantificazione.
Ed è appena il caso di aggiungere che il difetto di allegazione di ogni elemento utile teso a quantificare il danno, impedisce al giudicante anche di ricorrere a criteri equitativi del danno, in quanto, secondo la costante giurisprudenza, il giudice può liquidare il danno in via equitativa solo laddove il pregiudizio risarcibile sia obiettivamente impossibile da provare o sia particolarmente difficile da quantificare la lesione nel suo esatto ammontare, sicché grava sulla parte interessata la prova almeno di ogni elemento utile alla quantificazione del danno, consentendo al giudice di poter liquidare il danno in via equitativa. A tali fini, oltre all'accertamento di un pregiudizio risarcibile, è necessario dimostrare che la prova dell'impossibilità o della notevole difficoltà della stima del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata
Pagina 18 nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr.
Cass. civ. sez. III, 12.04.2023, n. 9744).
Dall'accoglimento della domanda della e, comunque, dal mancato CP_1
perfezionamento degli effetti traslativi del contratto di compravendita, deriva, infine, l'infondatezza della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dall'avv. , posto che la nulla deve al Pt_1 CP_1
né a titolo di prezzo residuo né a titolo risarcitorio. Deve, quindi, Per_1
essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato, sebbene per motivi parzialmente diversi, la domanda in questione.
Avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda della , si CP_1
ritiene equo compensare metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio e porre a carico degli eredi del e dell'avv. il pagamento, in Per_1 Pt_1
via solidale, della metà residua che si liquida in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile di media complessità) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1449/16 del 30/05/2016, così provvede:
1) rigetta l'appello principale presentato dall'avv. e Parte_1
l'appello incidentale proposto da in parziale Persona_1
accoglimento dell'appello incidentale avanzato da Controparte_1
dichiara l'inadempimento del in relazione agli obblighi derivanti Per_1
dal contratto di compravendita per cui è causa;
2) compensa metà delle spese processuali tra tutte le parti e condanna l'avv.
, in solido con gli eredi di , al pagamento della Pt_1 Persona_1
Pagina 19 restante metà, che si liquida, in tale ridotta misura, quanto al primo grado in
€ 5.430,00 per compensi professionali, nonché quanto al secondo grado, in
€ 390,00 per esborsi e € 6.078,00 per compensi professionali, oltre – per entrambi i giudizi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva
e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Carmelo Sandomenico.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti soccombenti, ossia l'avv. e gli eredi di , Pt_1 Persona_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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