Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6756/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Palermo, VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, n. 209, presso lo studio dell'Avv. FAMOSO DARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 33, presso lo studio dell'Avv. CAVALLO STELLA MARINA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale trasformata.
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione depositato in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 10 giugno 2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Palermo in data 12/06/2018, trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 41, parte II, serie A, anno 2018.
Con ricorso depositato il 28/05/2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale da con l'autorizzazione a vivere Controparte_1
Successivamente, in vista dell'udienza cartolare dle 10/06/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e,
a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
1. “I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge, entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento, il cambio di residenza e/o domicilio.
3. La figlia minore sarà affidata, in regime condiviso, a entrambi i genitori, Per_1 con domicilio prevalente presso la madre, e con facoltà, per il padre, di poterla tenere con sé ogni volta che questi si troverà a Palermo, in date e orari da concordare con la madre almeno un giorno prima.
Le regole di esercizio del diritto di visita del padre potranno essere modificate, previo accordo con la madre. In ogni caso, eventuali variazioni di date e/o orari dovranno essere comunicati almeno un giorno prima.
In caso di disaccordo fra i genitori, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì di ogni settimana, con facoltà di pernottamento.
Il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia il secondo e il quarto finesettimana di ogni mese, dalle ore 10:00 del sabato alle 21:00 della domenica, con facoltà di pernottamento presso di lui.
Le festività saranno trascorse dalla figlia con i genitori secondo specifici accordi, adottati ad hoc, sempre rispettando il criterio dell'alternanza.
Qualora il SI. si trovi fuori Palermo per motivi di lavoro (imbarco o altra Controparte_1 attività lavorativa), i giorni a lui spettanti per il diritto di visita potranno essere fruiti dai nonni paterni.
Questi ultimi prenderanno accordi diretti con la SI.ra per la gestione delle modalità e dei Parte_1 tempi delle visite, nel rispetto delle eSIenze della minore.
Entrambi i genitori dovranno comunicare, reciprocamente, il rispettivo recapito, in caso di allontanamento da Palermo con la figlia, e dovranno garantire alla stessa contatti giornalieri con l'altro genitore.
4. Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente alla SI.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne, la somma di € Pt_1
150.00. Tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Il contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.
L'Assegno Unico e Universale per i figli sarà percepito integralmente (100%) dalla SI.ra
[...]
. Pt_1
5. Quando la SI.ra acquisirà il diritto a percepire il cosiddetto "Assegno di Pt_1
Inclusione", il SI. potrà trattenere il 50% dell'importo dell'Assegno Unico Controparte_1
e Universale per i figli.
La riduzione sarà applicata a decorrere dallo stesso mese a quello in cui sarà effettuata la comunicazione formale dell'avvenuta titolarità.
6. Le spese straordinarie, affrontate nell'interesse della figlia, saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del 50%; tra esse devono intendersi ricomprese, in perfetto accordo con quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa del 2 luglio 2019, cui hanno aderito il
Tribunale di Palermo, l'Ordine degli Avvocati di Palermo e le Associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia, operanti sul territorio di Palermo:
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti: 1) Spese mediche relative a visite specialistiche. prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche e interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture ospedaliere private poiché non erogate dal S.S.N.; tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico di famiglia per curare patologie inequivocabilmente riferibili alla LE;
spese protesiche. 2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
libri scolastici e materiale di corredo di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa; spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. 3) Spese extrascolastiche relative a tempo prolungato;
pre-scuola; dopo scuola;
babysitter (se già esistente prima della separazione); spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della LE (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori); spese per regali in occasione di compleanni di compagni di scuola.
Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti: 1) Spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari effettuati da specialisti privati ma erogati anche dal S.S.N.; esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati. 2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti privati (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo della residenza familiare (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico). 3) Spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione e formazione: attività sportive, ricreative, ludiche e relative attrezzature;
tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola e babysitting (se non presenti prima della separazione); viaggi e vacanze;
spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della LE (se acquistato senza il consenso di entrambi i genitori); conseguimento patente di guida presso autoscuole private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
La metà delle spese straordinarie, siano esse obbligatorie o subordinate al consenso dell'altro genitore, secondo l'indicazione che precede, dovrà essere rimborsata al coniuge che l'abbia interamente sostenuta, previa esibizione degli scontrini, fatture o ricevute fiscali, entro sette giorni dalla relativa richiesta.
Nel caso di spese sanitarie straordinarie aventi carattere "indifferibile e urgente", per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo consenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno sette giorni. L'altro genitore, entro i sette giorni successivi, potrà fornire un preventivo di spesa, a parità qualitativa del trattamento o dell'intervento, meno oneroso;
in tal caso, il primo genitore potrà, comunque, avvalersi della soluzione originariamente prescelta, ma il secondo contribuirà per la metà della spesa, calcolata sul minor importato da lui proposto. Qualora, invece, il termine di sette giorni, concesso al secondo genitore, dovesse trascorre senza alcun riscontro, il consenso s'intenderà implicitamente conferito e il secondo genitore dovrà contribuire per la metà della spesa, così come individuata dall'altro.
7. In merito alle rispettive consistenze economiche, i coniugi rinunciano a qualsiasi pretesa economica o di mantenimento e simili, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi totalmente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista reddituale e patrimoniale.
8. La casa coniugale è assegnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies e.e, alla SI.ra in quanto presso di lei la figlia minorenne avrà il domicilio prevalente. Parte_1
9. Il SI. si impegna a farsi carico del pagamento delle rate del mutuo Controparte_1 relativo all'immobile adibito a casa coniugale, fino alla data della sua effettiva vendita.
La SI.ra quale assegnataria della casa coniugale, si impegna a sostenere le Parte_1 spese ordinarie condominiali e le imposte connesse all'uso dell'immobile stesso, comprese la TARI e le eventuali altre tasse comunali correlate.
10. Le parti si obbligano sin da ora a procedere con la messa in vendita dell'appartamento destinato a residenza familiare, sito in Palermo Piazzale Giuseppe Tenente Anelli n. 36 piano primo, decorso il termine di cinque anni previsto quale limite alla rivendita nel contratto di compravendita.
11. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e si impegnano a sottoscrivere, ove necessario, tutte le dichiarazioni, istanze o assensi eventualmente richiesti dalle autorità competenti.
Entrambi si impegnano, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio e/o della residenza dei figli minori.
12. Con riferimento alle superiori statuizioni di carattere economico, le parti si impegnano sin d'ora a tentare di risolvere consensualmente ogni eventuale futuro contrasto dipendente da una modifica sostanziale delle rispettive condizioni reddituali.
13. Dichiarano i ricorrenti di aver così definitivamente regolato i rapporti economici tra di loro intercorrenti con reciproca soddisfazione, di non possedere altri beni immobili o mobili registrati in comune, né di avere altro da dividere ” (vedi accordo di separazione allegato a note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 10/06/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della LE e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 12/06/2018, trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 41, parte II, serie A, anno
2018.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.