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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 904/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FUSETTI GIANMARIA del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSETTI Parte_2 C.F._2
GIANMARIA del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORI
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO ALBERTO del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia il Tribunale per le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa dell'atto di citazione accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta dal in data 29 febbraio 2024 nella parte in cui ha approvato il Controparte_2 bilancio consuntivo 2023 e il bilancio preventivo 2024 limitatamente alla parte relativa alla ripartizione dei costi addebitati relativi al consumo dell'acqua. Con vittoria di spese in favore del difensore in quanto antistatario
Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse dell'atto di citazione, l'improcedibilità della domanda attrice per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità. Nel merito: - in ogni caso, accertata e dichiarata la piena validità della delibera assunta in data 29.02.2024, respingere e rigettare l'atto avversario e tutte le domande contenute e conseguentemente assolvere il convenuto da ogni avversa pretesa. In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie, mai rinunciate, di cui alla II memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. del 16.10.2024. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
e , proprietari di un immobile sito in Piacenza in Via Parte_1 Parte_2
Emilia Pavese n.127 facente parte del , hanno impugnato la delibera del Controparte_2
29.02.2024 - con la quale l'assemblea condominiale ha approvato il rendiconto consuntivo 2023 e preventivo 2024 – chiedendone la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o invalidità limitatamente alla parte relativa alla ripartizione dei costi addebitati in relazione al consumo di acqua, ripartizione che hanno lamentato eseguita per gli altri condomini in base al consumo e nei loro confronti in base ai millesimi di proprietà. Pur confermando che l'assemblea aveva – seppur in data dagli stessi non conosciuta – approvato l'installazione dei contatori a sottrazione, gli attori hanno contestato la legittimità della delibera che aveva operato il riparto secondo criterio differente da quello per millesimi previsto dalla legge
(art.1123 c.c.) e dal regolamento condominiale contrattuale del e ciò aveva fatto sulla CP_2 base di una modifica di detti criteri non adottata all'unanimità. Hanno contestato inoltre che l'applicazione del riparto approvato dall'assemblea secondo il criterio del consumo presupponeva l'installazione da parte di tutti i condomini dei contatori a sottrazione – riferendo che essi se ne erano dotati dal giugno 2021 e malgrado ciò la contabilizzazione nei loro confronti era stata eseguita per millesimi – nonché che i conteggi operati non tenevano conto delle componenti di spesa ulteriori rispetto al consumo.
Il Condominio convenuto si è costituito ed ha eccepito in via preliminare la improcedibilità della domanda degli attori per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità stante l'obbligatorietà della mediazione in materia condominiale ex art. 5, Dlgs n.28/2010 e dall'art. 71 quater disp. att. c.c.. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnativa rilevando che le unità private facenti parte del sono da tempo dotate di un proprio contatore e documentando che la delibera Controparte_1 che aveva disposto l'addebito in base ai consumi rilevati anziché ai millesimi risaliva al 15.05.1992, non necessitava dell'unanimità e non era stata impugnata. Ha motivato sulla doverosità della contabilizzazione operata dal poiché sollecitata da CP_2 normative di natura pubblicistica e rilevato che l'addebito deliberato a carico degli attori è stata determinata per differenza fra il consumo totale registrato dal contatore condominiale e quello delle restanti unità immobiliari. Ha contestato che mai prima dell'atto di citazione gli attori avevano informato dell'installazione del contatore nella loro unità né comunicato le relative letture, eccependone l'inattendibilità quale conseguenza della installazione non corretta del contabilizzatore.
Fissata una nuova udienza di comparizione per consentire agli attori di munirsi di nuovo difensore a fronte della rinuncia al mandato del precedente, emergeva in tale sede la proposizione di procedimento di mediazione da parte degli attori. All'esito, la causa – in ragione della sufficienza degli elementi agli atti ai fini decisori - viene decisa sulla base delle conclusioni delle parti quali sopra riportate
§. 1 . L'eccezione del convenuto di improcedibilità dell'impugnazione promossa dagli attori per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione non può essere condivisa. Invero, nelle materie assoggettate ex art.5 D. Lgs. 28/2010 alla condizione di procedibilità, l'eccezione di parte ovvero il rilievo d'ufficio nel termine ivi previsto comporta il rinvio dell'udienza a data successiva alla scadenza del termine di cui all'art.6 del medesimo provvedimento ai fini dell'assolvimento dell'incombente. Nella fattispecie – interessata dal rinvio della prima udienza di comparizione, opportuno ai fini di escludere qualsivoglia rilievo in punto a regolarità del contraddittorio a fronte della documentata pagina 2 di 4 rinuncia al mandato del precedente difensore dei ricorrenti – la condizione risulta assolta nelle more della nuova udienza - all'evidenza con esito negativo stante la prosecuzione del giudizio - a prescindere dall'intervento giudiziale.
Ciò premesso, l'impugnativa va rigettata in quanto infondata nel merito.
§. 2 . Va invero rilevato che, nella fattispecie è risultata documentata dal l'intervenuta CP_2 deliberazione assembleare, risalente al 1992, con la quale i condomini avevano optato per l'installazione nelle abitazioni del contametri con la conseguenza che il criterio di riparto – fondato sui millesimi di proprietà sino al 30.04.1992 – è stato da quella data sostituito da quello basato sui consumi.
Costituisce circostanza incontestata che tale delibera non ha formato oggetto di impugnazione. Rispetto al rilievo degli attori – che assumono la illegittimità della delibera per aver la stessa applicato un criterio di riparto differente da quello per millesimi previsto dalla legge e dal regolamento condominiale di natura contrattuale in assenza di una modifica di tale criterio deliberata dalla unanimità dei condomini – va osservato che la giurisprudenza ha chiarito come sia irrilevante il quorum deliberativo con il quale é stata assunta la deliberazione che rilevi la volontà dei condomini di applicare il criterio di riparto per consumo, dal momento che non è neppure necessaria una delibera dell'assemblea condominiale autorizzativa dell'installazione dei contabilizzatori individuali. Invero, al riguardo va altresì rilevato, da un lato, che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art.1123, 1° comma c.c., in base ai valori millesimali (cfr. Cass. Civ. n.17557/2014), con ciò evidenziando che il criterio previsto da tale norma è applicabile e legittimo solo in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare. Inoltre, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che l'obbligo di installare sistemi di misurazione individuale dei consumi di acqua per ogni singola unità immobiliare - e di conseguenza l'esecuzione del riparto della spesa sulla base dei consumi registrati da tali sistemi - risponde ad una precisa previsione di legge e, segnatamente si fonda sull'art.146 (risparmio idrico) del D.Lgs n.152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), essendo i sistemi di contabilizzazione individuali necessari ai fini dell'attuazione dei principi di misurazione dei consumi e di gestione efficiente della risorsa idrica. Va inoltre osservato che la normativa italiana, sul punto, recepisce specifiche direttive europee, segnatamente, la Direttiva del Consiglio 75/33/CE enunciante principi finalizzati all'efficienza energetica e alla gestione delle risorse idriche attraverso la sensibilizzazione ad un uso più razionale e sostenibile dell'acqua, principi ribaditi e rafforzati da successive direttive. La conseguente natura pubblicistica della normativa italiana – attuativa di obblighi comunitari – ne determina la prevalenza sulle altre fonti interne (nazionali o locali) o pattizie (come ad esempio i regolamenti condominiali). (cfr. Trib. Milano n.4275/2019; Trib. Milano n.1280/2018)
§.
3. Le ulteriori allegazioni portate dagli attori a sostegno dell'iniziativa intrapresa – segnatamente afferenti la contestazione dei conteggi - risultano generiche e non meglio comprovate in corso di causa.
Segnatamente, gli attori non hanno provato di aver inoltrato puntuale informativa al CP_2 riguardo la riferita installazione di contatore individuale: la documentazione dagli stessi prodotta – afferente uno scambio di corrispondenza risalente al 2021 fra il loro legale e l'Amministratore condominiale – riferisce genericamente di tale installazione e già in tale sede constava, da parte del la contestazione di mancata informativa della data dell'installazione e la mancata CP_2 comunicazione delle letture. La contestazione del circa la irregolare installazione del contatore presente nell'immobile CP_2 degli attori - ed il conseguente difetto di attendibilità delle relative letture. - è risultata confermata pagina 3 di 4 all'esito della verifica eseguita nel luglio 2024, documentata in sede di memorie ex art.171 ter cpc dal ed incontestata dagli attori. CP_2
La tesi difensiva degli attori non supera pertanto le risultanze dei documenti contabili condominiali che evidenziano il riparto fra gli ulteriori condomini secondo i consumi rilevati nei rispettivi contatori e – come già chiarito dall'Amministratore nella medesima corrispondenza citata, prodotta dagli attori – la determinazione della quota di questi ultimi sottraendo i consumi delle altre unità dal consumo del contatore generale.
§.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014, esclusa la fase di trattazione in considerazione delle risultanze in atti in punto ad attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA l'impugnativa promossa da e avverso la Parte_1 Parte_2 delibera assunta dall'assemblea del di Piacenza in data 29.02.2024 Controparte_1
CONDANNA e a rifondere al , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, le spese di lite che liquida in €. 3.397,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cpa ed iva se dovuta.
Piacenza, 7 giugno 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 904/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FUSETTI GIANMARIA del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSETTI Parte_2 C.F._2
GIANMARIA del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORI
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO ALBERTO del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia il Tribunale per le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa dell'atto di citazione accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta dal in data 29 febbraio 2024 nella parte in cui ha approvato il Controparte_2 bilancio consuntivo 2023 e il bilancio preventivo 2024 limitatamente alla parte relativa alla ripartizione dei costi addebitati relativi al consumo dell'acqua. Con vittoria di spese in favore del difensore in quanto antistatario
Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse dell'atto di citazione, l'improcedibilità della domanda attrice per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità. Nel merito: - in ogni caso, accertata e dichiarata la piena validità della delibera assunta in data 29.02.2024, respingere e rigettare l'atto avversario e tutte le domande contenute e conseguentemente assolvere il convenuto da ogni avversa pretesa. In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie, mai rinunciate, di cui alla II memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. del 16.10.2024. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
e , proprietari di un immobile sito in Piacenza in Via Parte_1 Parte_2
Emilia Pavese n.127 facente parte del , hanno impugnato la delibera del Controparte_2
29.02.2024 - con la quale l'assemblea condominiale ha approvato il rendiconto consuntivo 2023 e preventivo 2024 – chiedendone la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o invalidità limitatamente alla parte relativa alla ripartizione dei costi addebitati in relazione al consumo di acqua, ripartizione che hanno lamentato eseguita per gli altri condomini in base al consumo e nei loro confronti in base ai millesimi di proprietà. Pur confermando che l'assemblea aveva – seppur in data dagli stessi non conosciuta – approvato l'installazione dei contatori a sottrazione, gli attori hanno contestato la legittimità della delibera che aveva operato il riparto secondo criterio differente da quello per millesimi previsto dalla legge
(art.1123 c.c.) e dal regolamento condominiale contrattuale del e ciò aveva fatto sulla CP_2 base di una modifica di detti criteri non adottata all'unanimità. Hanno contestato inoltre che l'applicazione del riparto approvato dall'assemblea secondo il criterio del consumo presupponeva l'installazione da parte di tutti i condomini dei contatori a sottrazione – riferendo che essi se ne erano dotati dal giugno 2021 e malgrado ciò la contabilizzazione nei loro confronti era stata eseguita per millesimi – nonché che i conteggi operati non tenevano conto delle componenti di spesa ulteriori rispetto al consumo.
Il Condominio convenuto si è costituito ed ha eccepito in via preliminare la improcedibilità della domanda degli attori per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità stante l'obbligatorietà della mediazione in materia condominiale ex art. 5, Dlgs n.28/2010 e dall'art. 71 quater disp. att. c.c.. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnativa rilevando che le unità private facenti parte del sono da tempo dotate di un proprio contatore e documentando che la delibera Controparte_1 che aveva disposto l'addebito in base ai consumi rilevati anziché ai millesimi risaliva al 15.05.1992, non necessitava dell'unanimità e non era stata impugnata. Ha motivato sulla doverosità della contabilizzazione operata dal poiché sollecitata da CP_2 normative di natura pubblicistica e rilevato che l'addebito deliberato a carico degli attori è stata determinata per differenza fra il consumo totale registrato dal contatore condominiale e quello delle restanti unità immobiliari. Ha contestato che mai prima dell'atto di citazione gli attori avevano informato dell'installazione del contatore nella loro unità né comunicato le relative letture, eccependone l'inattendibilità quale conseguenza della installazione non corretta del contabilizzatore.
Fissata una nuova udienza di comparizione per consentire agli attori di munirsi di nuovo difensore a fronte della rinuncia al mandato del precedente, emergeva in tale sede la proposizione di procedimento di mediazione da parte degli attori. All'esito, la causa – in ragione della sufficienza degli elementi agli atti ai fini decisori - viene decisa sulla base delle conclusioni delle parti quali sopra riportate
§. 1 . L'eccezione del convenuto di improcedibilità dell'impugnazione promossa dagli attori per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione non può essere condivisa. Invero, nelle materie assoggettate ex art.5 D. Lgs. 28/2010 alla condizione di procedibilità, l'eccezione di parte ovvero il rilievo d'ufficio nel termine ivi previsto comporta il rinvio dell'udienza a data successiva alla scadenza del termine di cui all'art.6 del medesimo provvedimento ai fini dell'assolvimento dell'incombente. Nella fattispecie – interessata dal rinvio della prima udienza di comparizione, opportuno ai fini di escludere qualsivoglia rilievo in punto a regolarità del contraddittorio a fronte della documentata pagina 2 di 4 rinuncia al mandato del precedente difensore dei ricorrenti – la condizione risulta assolta nelle more della nuova udienza - all'evidenza con esito negativo stante la prosecuzione del giudizio - a prescindere dall'intervento giudiziale.
Ciò premesso, l'impugnativa va rigettata in quanto infondata nel merito.
§. 2 . Va invero rilevato che, nella fattispecie è risultata documentata dal l'intervenuta CP_2 deliberazione assembleare, risalente al 1992, con la quale i condomini avevano optato per l'installazione nelle abitazioni del contametri con la conseguenza che il criterio di riparto – fondato sui millesimi di proprietà sino al 30.04.1992 – è stato da quella data sostituito da quello basato sui consumi.
Costituisce circostanza incontestata che tale delibera non ha formato oggetto di impugnazione. Rispetto al rilievo degli attori – che assumono la illegittimità della delibera per aver la stessa applicato un criterio di riparto differente da quello per millesimi previsto dalla legge e dal regolamento condominiale di natura contrattuale in assenza di una modifica di tale criterio deliberata dalla unanimità dei condomini – va osservato che la giurisprudenza ha chiarito come sia irrilevante il quorum deliberativo con il quale é stata assunta la deliberazione che rilevi la volontà dei condomini di applicare il criterio di riparto per consumo, dal momento che non è neppure necessaria una delibera dell'assemblea condominiale autorizzativa dell'installazione dei contabilizzatori individuali. Invero, al riguardo va altresì rilevato, da un lato, che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art.1123, 1° comma c.c., in base ai valori millesimali (cfr. Cass. Civ. n.17557/2014), con ciò evidenziando che il criterio previsto da tale norma è applicabile e legittimo solo in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare. Inoltre, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che l'obbligo di installare sistemi di misurazione individuale dei consumi di acqua per ogni singola unità immobiliare - e di conseguenza l'esecuzione del riparto della spesa sulla base dei consumi registrati da tali sistemi - risponde ad una precisa previsione di legge e, segnatamente si fonda sull'art.146 (risparmio idrico) del D.Lgs n.152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), essendo i sistemi di contabilizzazione individuali necessari ai fini dell'attuazione dei principi di misurazione dei consumi e di gestione efficiente della risorsa idrica. Va inoltre osservato che la normativa italiana, sul punto, recepisce specifiche direttive europee, segnatamente, la Direttiva del Consiglio 75/33/CE enunciante principi finalizzati all'efficienza energetica e alla gestione delle risorse idriche attraverso la sensibilizzazione ad un uso più razionale e sostenibile dell'acqua, principi ribaditi e rafforzati da successive direttive. La conseguente natura pubblicistica della normativa italiana – attuativa di obblighi comunitari – ne determina la prevalenza sulle altre fonti interne (nazionali o locali) o pattizie (come ad esempio i regolamenti condominiali). (cfr. Trib. Milano n.4275/2019; Trib. Milano n.1280/2018)
§.
3. Le ulteriori allegazioni portate dagli attori a sostegno dell'iniziativa intrapresa – segnatamente afferenti la contestazione dei conteggi - risultano generiche e non meglio comprovate in corso di causa.
Segnatamente, gli attori non hanno provato di aver inoltrato puntuale informativa al CP_2 riguardo la riferita installazione di contatore individuale: la documentazione dagli stessi prodotta – afferente uno scambio di corrispondenza risalente al 2021 fra il loro legale e l'Amministratore condominiale – riferisce genericamente di tale installazione e già in tale sede constava, da parte del la contestazione di mancata informativa della data dell'installazione e la mancata CP_2 comunicazione delle letture. La contestazione del circa la irregolare installazione del contatore presente nell'immobile CP_2 degli attori - ed il conseguente difetto di attendibilità delle relative letture. - è risultata confermata pagina 3 di 4 all'esito della verifica eseguita nel luglio 2024, documentata in sede di memorie ex art.171 ter cpc dal ed incontestata dagli attori. CP_2
La tesi difensiva degli attori non supera pertanto le risultanze dei documenti contabili condominiali che evidenziano il riparto fra gli ulteriori condomini secondo i consumi rilevati nei rispettivi contatori e – come già chiarito dall'Amministratore nella medesima corrispondenza citata, prodotta dagli attori – la determinazione della quota di questi ultimi sottraendo i consumi delle altre unità dal consumo del contatore generale.
§.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014, esclusa la fase di trattazione in considerazione delle risultanze in atti in punto ad attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA l'impugnativa promossa da e avverso la Parte_1 Parte_2 delibera assunta dall'assemblea del di Piacenza in data 29.02.2024 Controparte_1
CONDANNA e a rifondere al , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, le spese di lite che liquida in €. 3.397,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cpa ed iva se dovuta.
Piacenza, 7 giugno 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
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