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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220220004509649000 EF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso in quanto inammissibile/infondato nel merito. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 26/6/2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella n. 05220220004509649000 alla stessa notificata in data 14/11/2022 relativamente alla dichiarazione EF per l'anno d'imposta 2017 . La stessa, pur riconoscendo di aver trasmesso oltre i termini di legge tale dichiarazione, tuttavia si doleva del recupero attivato dall'Ufficio, tramite la cartella in questa sede impugnata, dei crediti d'imposta EF , addizionale regionale ed addizionale comunale, esposti nella medesima dichiarazione sul contestato presupposto della relativa omessa presentazione. Con l'inoltrato ricorso la ricorrente , dopo aver rappresentato di aver inutilmente richiesto lo sgravio , quanto meno parziale, della stessa cartella e dopo aver precisato di averlo comunque ottenuto in seguito, delimitava il residuo oggetto del contendere al mantenimento da parte dell'Ufficio delle sanzioni irrogate nella misura del 30%, ossia in misura proporzionale rispetto al debito d'imposta confermato, e non in misura fissa pari ad € 250,00 come , a suo dire, il buon senso e le norme avrebbero richiesto. In proposito la medesima ricorrente rappresentava di aver in ogni caso informato l'Autorità Garante, che aveva dato risposta come da comunicazione che veniva prodotta. In forza di tali argomentazioni, con l'inoltrato ricorso veniva pertanto richiesto in principalità l'annullamento della cartella impugnata e , in via subordinata, l'irrogazione della sola sanzione nella misura fissa di € 250,00.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio depositando la propria memoria difensiva . Con tale memoria veniva quindi dedotta , in via pregiudiziale , l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso. Nel merito, il resistente confermava comunque la legittimità del proprio operato in quanto, malgrado lo sgravio parziale in seguito intervenuto relativamente ai crediti d'imposta documentati dalla contribuente, corretto risultava essere il mantenimento delle sanzioni e degli interessi nella misura liquidata in conformità non solo ad una richiamata Circolare Ministeriale dell'anno 2013, ma anche ad alcune decisione del Supremo Collegio emesse proprio sull'argomento. Ferma restando la preliminare eccezione di inammissibilità , l'Ufficio insisteva dunque per la reiezione del ricorso con il favore delle spese di lite.
Parte ricorrente depositava infine, peraltro solo in data 17/1/26, memoria integrativa con la quale replicava alle argomentazioni difensive dell'Ufficio. In particolare , con tale memoria veniva affermata la tempestività comunque del ricorso, nonché ribadita la fondatezza nel merito dello stesso.
All'odierna udienza fissata per la discussione nel merito davanti a questo Giudice , le parti richiamavano le proprie contrapposte argomentazioni difensive , concludendo quindi come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti ed i documenti versati in giudizio dalle parti , questo Giudice Monocratico ritiene di dover, in primo luogo, dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla somma oggetto di sgravio parziale disposto dall'Ufficio , ossia nella misura concordemente riconosciuta dalla parti stesse, pari a complessivi € 6.677,00 che coincide con quanto richiesto, e documentato, dalla contribuente per crediti portati in compensazione. Per quanto riguarda invece il residuo esposto nella cartella impugnata, ed ancora oggetto di discussione tra le parti , afferente le sanzioni e gli interessi , in sede di controllo automatizzato rispettivamente irrogati ed applicati , ritiene questo Giudicante di non poter ignorare, e quindi superare,
l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'Ufficio, malgrado, in ipotesi , le doglianze della ricorrente sul punto potrebbero anche ritenersi fondate , come peraltro riconosciuto dalla stessa Autorità Garante con la propria nota del 3/5/2024 prodotta in atti. Ne consegue pertanto che il ricorso per il residuo oggetto del contendere deve dichiararsi inammissibile per oggettiva ed incontestabile tardività , risultando lo stesso essere stato introdotto ben oltre il termine di legge di 60 giorni rispetto alla notificazione della cartella in questa sede impugnata, notificata alla contribuente in data 14/11/2022. Infine, pare superfluo in ogni caso evidenziare che la memoria integrativa della ricorrente risulta anch'essa essere stata depositata non nei termini di legge. Non può quindi in alcun modo tenersi conto di quanto nella stessa esposto.
Per quanto alle spese di lite, la vicenda, come sopra ricostruita , non può che indurre a ritenere le stesse interamente compensate tra le parti, considerato che le contestazioni della ricorrente hanno comunque indotto l'Ufficio a sgravare parzialmente le somme controverse.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione parziale del giudizio , per intervenuto sgravio parziale, e conseguente cessazione della materia del contendere , per l'importo di complessivi € 6.677,00 afferente i crediti riconosciuti in compensazione. Per il residuo, afferente le sanzioni irrogate e gli interessi applicati, dichiara l'inammissibilità del ricorso per tardività. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Il Giudice
VA RI AR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220220004509649000 EF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso in quanto inammissibile/infondato nel merito. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 26/6/2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella n. 05220220004509649000 alla stessa notificata in data 14/11/2022 relativamente alla dichiarazione EF per l'anno d'imposta 2017 . La stessa, pur riconoscendo di aver trasmesso oltre i termini di legge tale dichiarazione, tuttavia si doleva del recupero attivato dall'Ufficio, tramite la cartella in questa sede impugnata, dei crediti d'imposta EF , addizionale regionale ed addizionale comunale, esposti nella medesima dichiarazione sul contestato presupposto della relativa omessa presentazione. Con l'inoltrato ricorso la ricorrente , dopo aver rappresentato di aver inutilmente richiesto lo sgravio , quanto meno parziale, della stessa cartella e dopo aver precisato di averlo comunque ottenuto in seguito, delimitava il residuo oggetto del contendere al mantenimento da parte dell'Ufficio delle sanzioni irrogate nella misura del 30%, ossia in misura proporzionale rispetto al debito d'imposta confermato, e non in misura fissa pari ad € 250,00 come , a suo dire, il buon senso e le norme avrebbero richiesto. In proposito la medesima ricorrente rappresentava di aver in ogni caso informato l'Autorità Garante, che aveva dato risposta come da comunicazione che veniva prodotta. In forza di tali argomentazioni, con l'inoltrato ricorso veniva pertanto richiesto in principalità l'annullamento della cartella impugnata e , in via subordinata, l'irrogazione della sola sanzione nella misura fissa di € 250,00.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio depositando la propria memoria difensiva . Con tale memoria veniva quindi dedotta , in via pregiudiziale , l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso. Nel merito, il resistente confermava comunque la legittimità del proprio operato in quanto, malgrado lo sgravio parziale in seguito intervenuto relativamente ai crediti d'imposta documentati dalla contribuente, corretto risultava essere il mantenimento delle sanzioni e degli interessi nella misura liquidata in conformità non solo ad una richiamata Circolare Ministeriale dell'anno 2013, ma anche ad alcune decisione del Supremo Collegio emesse proprio sull'argomento. Ferma restando la preliminare eccezione di inammissibilità , l'Ufficio insisteva dunque per la reiezione del ricorso con il favore delle spese di lite.
Parte ricorrente depositava infine, peraltro solo in data 17/1/26, memoria integrativa con la quale replicava alle argomentazioni difensive dell'Ufficio. In particolare , con tale memoria veniva affermata la tempestività comunque del ricorso, nonché ribadita la fondatezza nel merito dello stesso.
All'odierna udienza fissata per la discussione nel merito davanti a questo Giudice , le parti richiamavano le proprie contrapposte argomentazioni difensive , concludendo quindi come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti ed i documenti versati in giudizio dalle parti , questo Giudice Monocratico ritiene di dover, in primo luogo, dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla somma oggetto di sgravio parziale disposto dall'Ufficio , ossia nella misura concordemente riconosciuta dalla parti stesse, pari a complessivi € 6.677,00 che coincide con quanto richiesto, e documentato, dalla contribuente per crediti portati in compensazione. Per quanto riguarda invece il residuo esposto nella cartella impugnata, ed ancora oggetto di discussione tra le parti , afferente le sanzioni e gli interessi , in sede di controllo automatizzato rispettivamente irrogati ed applicati , ritiene questo Giudicante di non poter ignorare, e quindi superare,
l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'Ufficio, malgrado, in ipotesi , le doglianze della ricorrente sul punto potrebbero anche ritenersi fondate , come peraltro riconosciuto dalla stessa Autorità Garante con la propria nota del 3/5/2024 prodotta in atti. Ne consegue pertanto che il ricorso per il residuo oggetto del contendere deve dichiararsi inammissibile per oggettiva ed incontestabile tardività , risultando lo stesso essere stato introdotto ben oltre il termine di legge di 60 giorni rispetto alla notificazione della cartella in questa sede impugnata, notificata alla contribuente in data 14/11/2022. Infine, pare superfluo in ogni caso evidenziare che la memoria integrativa della ricorrente risulta anch'essa essere stata depositata non nei termini di legge. Non può quindi in alcun modo tenersi conto di quanto nella stessa esposto.
Per quanto alle spese di lite, la vicenda, come sopra ricostruita , non può che indurre a ritenere le stesse interamente compensate tra le parti, considerato che le contestazioni della ricorrente hanno comunque indotto l'Ufficio a sgravare parzialmente le somme controverse.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione parziale del giudizio , per intervenuto sgravio parziale, e conseguente cessazione della materia del contendere , per l'importo di complessivi € 6.677,00 afferente i crediti riconosciuti in compensazione. Per il residuo, afferente le sanzioni irrogate e gli interessi applicati, dichiara l'inammissibilità del ricorso per tardività. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Il Giudice
VA RI AR