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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
Composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
DECRETO nel proc.to iscritto al n. 50917 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 promosso con ricorso depositato il giorno 11.5.2023 avverso il decreto reso dal
Tribunale di Roma nel proc.to di modifica delle condizioni di divorzio n. 9826/2022 del 3.5.2023, tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vecchio n. 42, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._1
Giulio Venticinque n. 23 presso lo studio dell'Avv. Mira Telarico il quale lo rappresenta e difende;
reclamante e
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Carcaricola n.99 c.f. rappresenta e difesa dall'Avv. C.F._2
Pasqualina Putignano, con studio in Gioia del Colle (BA) in Via Principe Amedeo
n.18/A, ed elettivamente domiciliata, unitamente all'Avv. Pasqualina Putignano in
Roma in Via Carcaricola n. 99; reclamata con la partecipazione del Procuratore Generale in sede.
_ _ _
Con ricorso depositato l'11.5.2023 ha proposto reclamo avverso il Parte_1
decreto con il quale il Tribunale di Roma, accogliendo in parte la domanda avanzata ai sensi dell'art 9 della L n. 898/70 dalla sua ex moglie aveva disposto Controparte_1
l'incremento da euro 400,oo (le parti avevano per un periodo già stabilito l'incremento
1 ad euro 500,oo) ad euro 700,oo dell'assegno da lui mensilmente dovuto per contribuire al mantenimento del loro figlio fissato nella sentenza di divorzio emessa Per_1 nell'anno 2015, nel frattempo divenuto maggiorenne, fermo l'ulteriore onere di rimborso del 50% delle spese straordinarie al medesimo occorrenti.
Egli ha lamentato che: il Tribunale aveva erroneamente sovrastimato in euro 3.280,oo il suo reddito netto calcolato su dodici mensilità, in realtà sceso a 2.570,oo su tredici mensilità dopo che lui, ufficiale della Marina Militare, a partire da novembre 2022, aveva fatto rientro in servizio a Roma da Napoli;
non aveva considerato il fatto che ora il figlio viveva in via esclusiva presso la madre, ufficiale dell'Aeronautica Militare, in consegeunza della totale ed ingiustificata chiusura del ragazzo nei suoi confronti;
non si era pronunciato sulla sua richiesta di disporre che il regime delle spese straordinarie fosse regolato secondo il Protocollo d' intesa sottoscritto fra il Tribunale di Roma e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il che avrebbe consentito di evitare conflitti fra essi genitori, già la madre avendo in diverse occasioni fatto espresso richiamo a detto Protocollo nel comunicare con lui;
aveva errato nel non accogliere la sua istanza di versamento diretto dell'assegno nelle mani del figlio sol perché quest'ultimo non ne aveva fatto domanda;
nulla aveva commentato in ordine alla pur dedotta, e significativa, circostanza della nascita sopravvenuta di un'altra sua figlia, avuto dalla relazione con la sua attuale compagna, anch'ella ufficiale della Marina militare.
Pertanto, così concludeva: - In via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del decreto presidenziale per i motivi addotti e tenuto conto che l'entità così disposta determina un grave nocumento economico per sé e per l'altra figlia messa al mondo;
- In via principale: in accoglimento delle motivazioni esposte, modifichi l'entità dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, , nella misura di € 500,00 o quella minore che sarà Persona_2
ritenuta di Giustizia;
- In via principale: in accoglimento delle motivazioni esposte, modifichi la disciplina delle spese straordinarie, disponendo l'adozione del protocollo redatto dal Tribunale di
Roma per la individuazione delle predette;
- In via principale: disponga la corresponsione dell'assegno di mantenimento in via diretta al figlio maggiorenne, in forza del dettato normativo previsto dall'art. 337 septies c.c.; - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali, oltre agli accessori come per legge;
2 Costituitasi in giudizio, eccepito in via preliminare il difetto di Controparte_1
procura, ha replicato affermando che: lo stipendio considerato dal ricorrente non era quello reale corrisposto dalla Marina Militare, in quanto già decurtato del quinto dello stipendio (euro 320, da febbraio 2022) ceduto per l'acquisto di una villa vacanza in Valle
d'IA (anno 2017) e per il parto della compagna (2023) a ben vedere egli avendo percepito mediamente euro 3.470,oo; da novembre 2022 il ricorrente non sosteneva più le spese di trasferta da Roma a Napoli;
la nuova moglie del ricorrente godeva di ottimo stipendio quale ufficiale, anch'essa, della Marina Militare;
il loro figlio da Per_1
oltre un anno (oltretutto divenuto maggiorenne a febbraio 2023) ed esattamente da maggio 2022, trascorreva tutti i giorni con la madre e non aveva più i giorni di permanenza con il padre con cui aveva rapporti conflittuali;
riguardo il regolamento delle spese straordinarie, il ricorrente non aveva avanzato domanda alcuna in primo grado;
l'importo di euro 500,00 – che l' avrebbe voluto versare- altro non era Pt_1 che l'assegno di euro 400,00 (stabilito ai tempi della separazione anno 2012 e divorzio anno 2015) rivalutato all'attualità su base annua;
le esigenze di mantenimento del figlio erano accresciute proporzionalmente all'età.
Pertanto, ella così concludeva: 1) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto del Tribunale di Roma per l'inesistenza dei presupposti e criteri a sostegno dell'inibitoria quali il grave danno o la fondatezza dell'impugnazione.
2) Rigettare il reclamo in quanto inammissibile, improcedibile, infondato sia in fatto che in diritto.
3) Condannare la parte reclamante al pagamento delle spese del giudizio, onorari, accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore distrattario;
4) Condannare la parte reclamante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 e 91 c.p.c. a favore della , della somma equitativamente Controparte_1 determinata dalla Corte 5) Condannare la parte reclamante a pagare la sanzione di €
10.000,00 o quella ritenuta di giustizia a favore delle Casse dello Stato.
6) Condannare la parte reclamante a pagare la sanzione per abuso del processo.
Le parti hanno depositato le loro note di replica per insistere nell'illustrazione delle proprie tesi.
L' ha aggiunto di aver avuto un terzo figlio, nato il [...]; che la procura Pt_1
conferita al difensore era espressamente valida per ogni grado del giudizio;
di aver dovuto ricorrere ad ulteriori prestiti per fronteggiare gli oneri di mantenimento;
che non
3 potevano considerarsi reddito le indennità di missione, corrisposte su spese analiticamente dichiarate.
La affermava che il ricorrente percepiva tali indennità calcolate CP_1
forfettariamente, senza produrre scontrini e biglietti, spesso recandosi in Puglia ove disponeva di proprio alloggio;
che solo quando vi era oggettiva difficoltà di interpretazione ella si era richiamata ai Protocolli in vigore presso diversi tribunali per qualificare la spesa come straordinaria.
Ella osservava in merito ai prestiti contratti dalla controparte: questi aveva acceso un prestito di € 5.000,oo a fronte di arretrati da corrispondere pari a € 3.000,oo, quindi per ottenere una riserva di liquidità; un prestito di € 13.500,oo per estinguere prestiti precedenti, quindi senza alcun maggior aggravio;
un prestito di € 43.600,oo senza aver dichiarato a cosa gli fosse servito, né la soma risultava depositata sul conto dichiarato, sebbene ne pagasse le rate.
Aggiungeva che, da febbraio 2024, l' stava percependo un'indennità di Pt_1
comando di euro 200,oo mensili al lordo.
Gli atti sono stati inviati alla Procura Generale.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., ha disposto la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 5.6.2025 con il deposito di ulteriori note cui ha autorizzato le rispettive difese, sulle quali il
Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
Il reclamo proposto da appare meritevole di pur parziale Parte_1
accoglimento.
Il Tribunale ha correttamente stimato i rispettivi redditi delle parti, per come risultanti dalla documentazione acquisita in atti, anche in questo secondo grado di giudizio, tenuto conto che il calcolo risulta effettuato dividendo per dodici mensilità il netto annuo percepito da ciascuna di esse.
Seppure la sig.ra risulta esposta per una rata mensile di mutuo di euro CP_1
828,76 e il sig. di rata di mutuo, parimenti contratto per l'acquisto della Pt_1 prima casa, di euro 413,56, deve tenersi conto degli oneri cui quest'ultimo risulta oggi esposto per il concorso al mantenimento di altri due figli avuti dalla relazione con la sua attuale compagna, per quanto anch'ella percettrice di reddito mensile paragonabile a quello delle parti in causa. Sicché, percependo entrambi queste ultime pressoché lo stesso reddito, deve reputarsi che, al netto di tali rispettivi oneri,
4 ciascuno di essi contendenti possa disporre di circa euro 2.000 (non potendosi tener conto di ulteriori finanziamenti contratti dal ricorrente certo non per fronteggiare le esigenze del precedente nucleo familiare, né del primogenito).
Ebbene, sulla scorta di simili premesse deve ritenersi che i due genitori siano con pari impegno tenuti al mantenimento del figlio , sicché deve reputarsi Per_1 eccessivo l'importo stimato a titolo di mantenimento ordinario a carico del padre dal
Tribunale, dovendosi tener conto sia delle suddette effettive risorse a disposizione dell'uno e dell'altro genitore sia del peso crescente che hanno le spese straordinarie per un figlio di ventidue anni.
La Corte, dunque, reputa equo ridurre ad euro 550,oo l'importo di detto assegno mensile a carico del padre, con decorrenza odierna in ragione delle determinanti sopravvenienze riferite alla nascita degli altri due figli dell' Pt_1
Giova alle parti affermare che le spese straordinarie, tra loro ripartite al 50%, siano disciplinate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma.
In difetto di istanza da parte del figlio maggiorenne non può, infine, trovar accoglimento la richiesta del ricorrente di versargli direttamente l'emolumento mensile.
Stante l'esito del giudizio sulle plurime istanze, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa per quanto sopra illustrato di ragione:
- in parziale modifica del decreto reclamato, quantifica, a partire dalla presente pronuncia, in euro 550,oo l'importo dell'assegno mensile dovuto da Pt_2
a per il mantenimento del loro figlio;
[...] Controparte_1
- dispone che il regime delle spese straordinarie per lo stesso figlio sia fra le parti regolato secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, così deciso il 5.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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