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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 938/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3116/2025 depositato il 06/05/2025, relativo alla sentenza n.
9432/2024 sezione 05
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica NO Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per giudizio di ottemperanza di quanto disposto con sentenza n. 9432/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, notificato al Consorzio di Bonifica NO Reggino, lRicorrente_2 Ricorrente_2 (CF: CF_Ricorrente_1) in proprio quale difensore antistatario della ricorrente originaria Nominativo_1 elettivamente domiciliato nel proprio studio in Indirizzo_1, deducendo la mancata ottemperanza a quanto disposto in merito alle spese di lite adiva il giudice tributario per la declaratoria della mancata esecuzione e per l'adozione dei provvedimenti idonei a garantire il soddisfacimento del credito.
In corso di causa la parte ricorrente allegava atto di rinuncia per intervenuta transazione con il Consorzio
e relativa documentazione concludendo per la rinuncia al ricorso come per legge.
All'udienza di trattazione nessuno è comparso.
La causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Cosenza 23 gennaio 2026 IL GIUDICE Dr. Eugenio FACCIOLLA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3116/2025 depositato il 06/05/2025, relativo alla sentenza n.
9432/2024 sezione 05
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica NO Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per giudizio di ottemperanza di quanto disposto con sentenza n. 9432/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, notificato al Consorzio di Bonifica NO Reggino, lRicorrente_2 Ricorrente_2 (CF: CF_Ricorrente_1) in proprio quale difensore antistatario della ricorrente originaria Nominativo_1 elettivamente domiciliato nel proprio studio in Indirizzo_1, deducendo la mancata ottemperanza a quanto disposto in merito alle spese di lite adiva il giudice tributario per la declaratoria della mancata esecuzione e per l'adozione dei provvedimenti idonei a garantire il soddisfacimento del credito.
In corso di causa la parte ricorrente allegava atto di rinuncia per intervenuta transazione con il Consorzio
e relativa documentazione concludendo per la rinuncia al ricorso come per legge.
All'udienza di trattazione nessuno è comparso.
La causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Cosenza 23 gennaio 2026 IL GIUDICE Dr. Eugenio FACCIOLLA