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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2734 / 2019 R.G.A.C. (cui è riunito il n. 34 / 2020), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con cui l' di Ragusa ha provveduto alla cancellazione delle giornate agricole del lavoratore dai relativi elenchi,
Pagina 1 con riferimento all'anno 2016 ed al conseguente rigetto della domanda relativa a conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola
CP_ L' eccepisce la legittimità della cancellazione effettuata a seguito di accertamento ispettivo sulla ditta datrice di lavoro
La causa è stata istruita documentalmente e con l'esame dei testimoni ammessi e,
all'odierna udienza, è stata decisa mediante pronuncia di dispositivo e contestuale motivazione.
Preliminarmente sulla eccezione di decadenza
Il termine di 120 gg di cui all'art 22 Dl 7/70 andava a scadere il 22.12.2012, mentre il ricorso è stato depositato in data 12.11.2019: ne deriva che nessuna decadenza è maturata
Analoga conclusione può essere raggiunta anche in ordine al procedimento n 30/20 RG a questo riunito, in cui il provvedimento impugnato è conseguenza logico- giuridica del provvedimento oggetto del presente procedimento che, come detto, è stato impugnato nel termine di legge.
Vanno esaminate nel merito le domande relative a detta annualità 2016.
Grava sull'interessato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto ex art. 2094
c.c., sia allorquando sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, sia nel caso in cui, pur essendo documentabile l'iscrizione,
l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi)
la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, atteso che l'iscrizione negli elenchi assolve soltanto la funzione di “agevolazione probatoria” (cfr. Cass. n. 13877/2012, cit.).
Ebbene, tale onere probatorio può ritenersi adeguatamente assolto sia documentalmente
Pers mediante la produzione delle buste paga e delle comunicazioni Unilav, dei (v produzione fascicolo di parte ricorrente), sia con le deposizioni rese dai testi sentiti in
Pagina 2 udienza che hanno confermato l'effettività del rapporto di lavoro svolto dall'odierno ricorrente alle dipendenze di , avuto luogo - per quel che qui Persona_2
interessa - nel corso del 2016
Tali testimonianze appaiono attendibili, in quanto sufficientemente congruenti tra loro e,
soprattutto in difetto di elementi a discredito.
Ed invero il teste ha dichiarato che vedeva nel 2016 il ricorrente lavorare nelle Tes_1
serre: “ posso dire che nel periodo aprile 2016 dicembre 2016, vedevo il ricorrente
lavorare nelle serre di sallemi” ed ancora “ vedevo molto spesso il ricorrente lavorare
alla raccolta di melanzane e fare il carico e scarico delle cassette”
Congruenti e conformi sono le deposizioni del teste “posso dire che ho visto sette Tes_2
anni fa il ricorrente lavorare nelle serre di il Persona_3
ricorrente che lavorava con le melanzane”
Ed ancora il teste dichiara “ho visto il ricorrente lavorare nelle serre di Tes_3
forse da aprile 2o16 a dicembre 2016…………..vedevo Persona_4 Parte_1
che lavorava dentro le serre” “ posso dire che il ricorrente raccoglieva le melanzane
nelle serre di Persona_4
CP_ Anche il teste di ha dichiarato che “ nella mia azienda c'erano Persona_2
Per_ lavoratori di nazionalità tunisina: anzi era uno solo il ricorrente detto Parte_1
Di contro dall'acquisito verbale ispettivo e dalla deposizione degli Ispettori non emergono elementi significativi tali da far ragionevolmente dubitare dell'effettività del rapporto lavorativo in discussione.
In definitiva, se da un lato il verbale ispettivo dà contezza di irregolarità sull'operato dell'azienda agricola in verifica esse sono rimaste prive di prova con riferimento al ricorrente;
mentre dall'altro gli elementi raccolti sull'odierno ricorrente costituiscono indizi, che sono stati confutati dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte in giudizio.
Pagina 3 In tal quadro, deve ritenersi adeguatamente assolto l'onere della prova in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti per ottenere la reiscrizione delle giornate agricole e l'indennità di disoccupazione relativamente al 2016, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di alla Parte_1
iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Vittoria per l'anno 2016;
CP_ 2) condanna l' ad adottare i provvedimenti conseguenti ed a pagare le prestazioni richieste maggiorate di interessi sino al saldo;
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa il 22.5.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2734 / 2019 R.G.A.C. (cui è riunito il n. 34 / 2020), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con cui l' di Ragusa ha provveduto alla cancellazione delle giornate agricole del lavoratore dai relativi elenchi,
Pagina 1 con riferimento all'anno 2016 ed al conseguente rigetto della domanda relativa a conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola
CP_ L' eccepisce la legittimità della cancellazione effettuata a seguito di accertamento ispettivo sulla ditta datrice di lavoro
La causa è stata istruita documentalmente e con l'esame dei testimoni ammessi e,
all'odierna udienza, è stata decisa mediante pronuncia di dispositivo e contestuale motivazione.
Preliminarmente sulla eccezione di decadenza
Il termine di 120 gg di cui all'art 22 Dl 7/70 andava a scadere il 22.12.2012, mentre il ricorso è stato depositato in data 12.11.2019: ne deriva che nessuna decadenza è maturata
Analoga conclusione può essere raggiunta anche in ordine al procedimento n 30/20 RG a questo riunito, in cui il provvedimento impugnato è conseguenza logico- giuridica del provvedimento oggetto del presente procedimento che, come detto, è stato impugnato nel termine di legge.
Vanno esaminate nel merito le domande relative a detta annualità 2016.
Grava sull'interessato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto ex art. 2094
c.c., sia allorquando sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, sia nel caso in cui, pur essendo documentabile l'iscrizione,
l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi)
la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, atteso che l'iscrizione negli elenchi assolve soltanto la funzione di “agevolazione probatoria” (cfr. Cass. n. 13877/2012, cit.).
Ebbene, tale onere probatorio può ritenersi adeguatamente assolto sia documentalmente
Pers mediante la produzione delle buste paga e delle comunicazioni Unilav, dei (v produzione fascicolo di parte ricorrente), sia con le deposizioni rese dai testi sentiti in
Pagina 2 udienza che hanno confermato l'effettività del rapporto di lavoro svolto dall'odierno ricorrente alle dipendenze di , avuto luogo - per quel che qui Persona_2
interessa - nel corso del 2016
Tali testimonianze appaiono attendibili, in quanto sufficientemente congruenti tra loro e,
soprattutto in difetto di elementi a discredito.
Ed invero il teste ha dichiarato che vedeva nel 2016 il ricorrente lavorare nelle Tes_1
serre: “ posso dire che nel periodo aprile 2016 dicembre 2016, vedevo il ricorrente
lavorare nelle serre di sallemi” ed ancora “ vedevo molto spesso il ricorrente lavorare
alla raccolta di melanzane e fare il carico e scarico delle cassette”
Congruenti e conformi sono le deposizioni del teste “posso dire che ho visto sette Tes_2
anni fa il ricorrente lavorare nelle serre di il Persona_3
ricorrente che lavorava con le melanzane”
Ed ancora il teste dichiara “ho visto il ricorrente lavorare nelle serre di Tes_3
forse da aprile 2o16 a dicembre 2016…………..vedevo Persona_4 Parte_1
che lavorava dentro le serre” “ posso dire che il ricorrente raccoglieva le melanzane
nelle serre di Persona_4
CP_ Anche il teste di ha dichiarato che “ nella mia azienda c'erano Persona_2
Per_ lavoratori di nazionalità tunisina: anzi era uno solo il ricorrente detto Parte_1
Di contro dall'acquisito verbale ispettivo e dalla deposizione degli Ispettori non emergono elementi significativi tali da far ragionevolmente dubitare dell'effettività del rapporto lavorativo in discussione.
In definitiva, se da un lato il verbale ispettivo dà contezza di irregolarità sull'operato dell'azienda agricola in verifica esse sono rimaste prive di prova con riferimento al ricorrente;
mentre dall'altro gli elementi raccolti sull'odierno ricorrente costituiscono indizi, che sono stati confutati dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte in giudizio.
Pagina 3 In tal quadro, deve ritenersi adeguatamente assolto l'onere della prova in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti per ottenere la reiscrizione delle giornate agricole e l'indennità di disoccupazione relativamente al 2016, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di alla Parte_1
iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Vittoria per l'anno 2016;
CP_ 2) condanna l' ad adottare i provvedimenti conseguenti ed a pagare le prestazioni richieste maggiorate di interessi sino al saldo;
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa il 22.5.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4