Ordinanza cautelare 21 aprile 2016
Decreto decisorio 6 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 06/12/2021, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 00703/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00391/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2016, proposto da
-OMISSIS- Sas di -OMISSIS-& C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Neri, Ambrogio Dal Bianco, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell 'ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 5 del 09.02.2016, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 1646 del 15.02.2016 notificata il 20 febbraio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 1 aprile 2016;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 6 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.