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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 6748/2021, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Parenti, come da mandato in atti;
Attore opponente
E rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Pane, Controparte_1
come da mandato in atti;
Convenuta opposta
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Pane e Controparte_2
dall'Avv. Francesca Messina, come da mandato in atti;
Convenuta opposta
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parenti, come da mandato in atti
Terza intervenuta
Le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, coma da nota di trattazione scritta depositata in data 25-6-2025
1 Per le convenute opposte, come da nota di trattazione scritta depositata in data 26-6-2025;
Per la terza intervenuta, coma da nota di trattazione scritta depositata in data 25-6-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, le sigg.re e chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali in narrativa, così giudicare: Nel merito: per le motivazioni di cui in narrativa, revocare e/o modificare e/o annullare l'ordinanza di assegnazione somme del 03.02.2021, resa nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 782/2020, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto che:
- con atto di pignoramento presso la terza Farmaeuropa S.a.s., la creditrice sig.ra ha agito per ottenere il Controparte_1
pignoramento delle somme vantate a titolo di utili e compensi dal socio e amministratore unico sig. (R.G.E. Parte_1
782/2020) (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice);
- è intervenuta nella suddetta procedura esecutiva la sig.ra CP_2
cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice);
[...]
- con ordinanza dell'8-2-2021, il Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Firenze ha assegnato alla creditrice procedente sig.ra il credito del debitore verso la terza pignorata Controparte_1 [...]
sino alla concorrenza della somma di euro Controparte_3
51.435,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e alla creditrice intervenuta sig.ra il credito del debitore Controparte_2
2 verso il terzo pignorato sino alla concorrenza Controparte_3
della somma di euro 14.606,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- il sig. ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617, Pt_1
comma 2, c.p.c.;
- ottenuta la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza dell'8-2-2021 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice), il Giudice dell'Esecuzione ha confermato la sospensione e ha concesso un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. doc.
7 fascicolo di parte attrice).
Il sig. ha, quindi, promosso il giudizio di merito per ottenere Pt_1
una pronuncia definitiva di annullamento dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 3-2-2021, deducendo:
- la attendibilità della dichiarazione della terza Dott.sa Tes_1
curatrice speciale della società ai sensi della Controparte_3
quale “alla data del 31/10/2020 non sussistono debiti per dividendi nei confronti dei soci della società” e “alla data del 31/10/2020 non risultano debiti della società per compensi all'amministratore Unico sig. ; Parte_1
- l'erronea individuazione, da parte del Giudice dell'Esecuzione, del compenso di amministratori e sindaci in euro 90.124,00 nel bilancio al 31-12-2018, a fronte di un compenso netto annuale dell'attore di euro 28.791,00 e della rinuncia allo stesso;
- l'erronea individuazione, da parte del Giudice dell'Esecuzione, di un credito vantato dal sig. nei confronti della società pari a Pt_1
euro 75.494,00.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra la quale ha rilevato: Controparte_1
3 - la necessaria partecipazione nel giudizio della società
[...]
Controparte_3
- Il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse in capo al
Sig. Pt_1
- la mancata contestazione da parte del sig. in sede Pt_1
esecutiva, degli importi risultanti in via contabile;
- la nullità e/o inefficacia della rinuncia al compenso esperita dal sig.
Pt_1
- la sussistenza di ulteriori crediti del sig. nei confronti della Pt_1
società;
- la necessaria revocatoria dell'atto di rinuncia effettuato dal sig.
Pt_1
La convenuta sig.ra ha, quindi, concluso per il rigetto CP_1
della opposizione attorea e, in via riconvenzionale e subordinata, per la dichiarazione del debito della società Controparte_3
nei confronti del sig. per euro 68.000,00 o per la diversa Pt_1
somma risultante all'esito dell'istruttoria, nonché per la revocatoria degli atti di rinuncia rilasciati dal sig. Pt_1
Si è, poi, costituita la sig.ra replicando le difese e Controparte_2
le domande fatte valere dalla convenuta sig.ra CP_1
Dietro sollecitazione delle convenute è stato integrato il contraddittorio nei confronti di la quale si è Controparte_3
costituita aderendo alle argomentazioni e alle conclusioni dell'attore sig. Parte_1
La causa è stata istruita in via documentale e tramite CTU del Dott.
, rivolta ad accertare: “- se e quali importi la società Persona_1
abbia corrisposto a far data dal 11.02.2020 al Controparte_3
sig. ed a quale titolo;
- se il sig. Parte_1 Parte_1
4 sia, o sia stato a far data dal 11.02.2020, creditore della società
[...]
a titolo di compensi, di TFR, di rimborso Controparte_3
finanziamenti e/o di eventuali utili e dividendi ovvero crediti di qualunque altra natura;
- se in ragione di quanto dichiarato dalla società terza pignorata e del bilancio al 31.12.2019 dica il ctu se esistano o meno alla data dell'11.2.2020 e successivamente atti e delibere assembleari aventi data certa attestanti l'accettazione da parte dell'assemblea dei soci di accantonamenti o rinunce a compensi, rimborso finanziamenti, crediti di altra natura da parte del sig. . Parte_1
2. In via preliminare, merita di essere disattesa l'eccezione delle convenute, volta a far dichiarare la nullità della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società Controparte_3
in quanto non legalmente rappresentata, posto il rilascio della
[...]
procura da parte del sig. in luogo del curatore Parte_1
speciale nominato dal GE Dott.ssa (cfr. comparsa Persona_2
conclusionale delle parti convenute, pp. 11-12), tenuto conto che la nomina del curatore speciale è disposta dal GE al solo fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc.
3. Sempre in via preliminare, deve essere respinta la doglianza delle convenute tesa all'accertamento del difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse in capo al sig. (cfr. comparsa Pt_1
conclusionale delle parti convenute, pp. 12-13).
A tal proposito, mette conto rilevare che la legittimazione all'opposizione ex art. 617 c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione spetta tanto al terzo pignorato quanto al debitore esecutato (cfr.
Cassazione 8370-1990 e 2926-1997), quale nella specie il sig.
5 il quale ha evidentemente interesse ad agire al fine di Pt_1
ottenere la revoca del provvedimento di assegnazione de quo.
4. Tanto premesso, l'opposizione promossa dal sig. Parte_1
merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
In primo luogo, deve essere condivisa la ricostruzione effettuata dal
GE nel decreto dell'11-5-2021 di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, volta a evidenziare l'erronea imputazione di euro 90.123,93 a titolo di
“compensi amministratori” (e, nello specifico, dell'amministratore unico sig. nel bilancio al 31-12-2018 (cfr. doc. 24 fascicolo Pt_1
di parte convenuta: “ritenuto che nel caso ad esame sulla base di una valutazione in questa sede necessariamente sommaria i motivi di opposizione appaiono fondati in punto di fumus boni iuris atteso che, da un lato, dai documenti dimessi in atti (cfr. mastrino, buste paga ed estratti di conto corrente) nella contabilità della società terza pignorata risulterebbero erroneamente Controparte_3
imputati costi per “compensi amministratori” pari ad Euro 90.124,00
(rectius Euro 90.123,93) poiché come sembra evincersi dal relativo mastrino movimentazioni nel conto di mastro 704140 000 - denominato “compenso amministratori SOCI sogg. IRES co.co.co.” - risulterebbe erroneamente registrata una somma omnicomprensiva sia dei compensi per amministratore che dei compensi relativi anche ad altri collaboratori non amministratori”).
A tal proposito, mette conto rilevare che, fermo il mancato carattere dirimente dell'indicazione in bilancio relativa ai compensi degli amministratori (cfr. Cassazione civile sez. un., 29/08/2008,
n.21933), la documentazione in atti mostra univocamente la
6 riferibilità di suddetto importo anche ai compensi di figure diverse rispetto agli amministratori.
In particolare:
- nel mastrino contabile inerente all'anno 2018 risulta che la somma di euro 90.123,93 attiene al “compenso amministratori SOCI sogg.
IRES co.co.co.”, e non soltanto al compenso del sig. (cfr. Pt_1
doc. 4 fascicolo di parte attrice);
- nelle buste paga dell'amministratore sig. emerge un Pt_1
compenso lordo mensile di euro 2.500,00, oltre ai rimborsi chilometrici erogati, per euro 8.461,00, per un totale complessivo lordo di euro 38.461,00 e per un netto totale di euro 28.791,00 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo di parte attrice;
cfr. anche buste paga degli altri collaboratori, i cui relativi pagamenti sono confluiti nel conto
“compenso amministratori”, doc. 9 fascicolo di parte attrice;
cfr. anche delibera societaria del 29-5-2015, cfr. doc. 23 fascicolo di parte attrice: “delibera (..) di confermare all'Amministratore Unico il compenso nella misura di euro 2.500,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali”), quindi ben inferiore all'importo (euro
90.123,93) accertato in sede esecutiva.
Né, del resto, può ritenersi che i motivi di opposizione siano da considerarsi tardivi (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta,
p. 17: “il GE ha provveduto sulla base di quanto dichiarato, allegato
e non contestato. L'ordinanza di assegnazione è chiara sul punto: il
GE ritiene il credito di nei confronti della società Parte_1
accertato e non contestato. E di fronte alla non contestazione, le argomentazioni/chiarimenti oggi addotte dal debitore sono, oltre che infondate, del tutto irrilevanti”), dal momento che:
7 - “la richiamata eccepita tardività non sembra considerare la circostanza (pacifica) che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal nominato curatore speciale risulta negativa sicché a ben vedere si sarebbe potuto introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.” (cfr. provvedimento GE sub doc. 24 fascicolo di parte convenuta);
- le contestazioni avanzata dal sig. nel presente giudizio di Pt_1
merito risultano analoghe rispetto a quelle dallo stesso fatte valere nella fase sommaria (cfr. doc. 21 fascicolo di parte convenuta).
Alla luce di quanto argomentato sino a questo punto, vista l'errata indicazione riportata nel bilancio al 31-12-2018 e a prescindere da eventuali errori di calcolo attuati dalle opposte (cfr. atto di citazione,
p. 8), si deve escludere che il sig. vanti un residuo credito Pt_1
nei confronti della società, a titolo di compenso per il 2018, di euro
90.123,93 (di cui euro 75.494,00 ancora da versare), come preteso dalle convenute.
Inoltre, non si può neppure ritenere che, sempre in relazione all'anno 2018, il sig. vanti un residuo credito nei confronti Pt_1
della società, a titolo di compensi, inferiore rispetto a quello da ultimo indicato (euro 75.494,00), a fronte del già intervenuto saldo da parte della terza di ogni ulteriore Controparte_3
compenso nei confronti dell'opponente (cfr. CTU, p. 11: “L'analisi della documentazione contabile e bancaria ha evidenziato che a far data dal 11/02/2020 il signor non è creditore della Parte_1
di somme a titolo di compenso Controparte_3
amministratore. Si precisa che il compenso amministratore relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018, determinato in € 2.500,00=
8 mensili, è stato integralmente regolato mediante n. 12 bonifici effettuati nel corso del 2018 e del 2019 (all. sub. 7)”).
E un ragionamento analogo può essere replicato altresì per i compensi spettanti al sig. per l'anno 2019, avuto riguardo Pt_1
all'accertamento in sede peritale dell'intervenuto incasso delle relative somme (cfr. CTU, p. 11: “parimenti il compenso amministratore relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019, ridotto ad
€ 1.500,00= mensili e corrisposto per i soli 8 mensilità, è stato integralmente regolato mediante n. 8 bonifici effettuati nel corso del
2019 (all. sub. 8)”).
In ordine ai compensi successivi al 2019, invece, mette conto rilevare la validità e l'efficacia della rinuncia ai compensi da amministratore effettuata dal sig. in data 1-9-2019 (cfr. doc. Pt_1
13 fascicolo di parte attrice: “il sottoscritto Parte_1
Amministratore di vista la situazione di Controparte_3
perdurante difficoltà in cui versa la società, rinuncia a far data da oggi ad ogni futuro compenso quale amministratore”).
Sul punto, non può essere innanzitutto condivisa la ricostruzione delle convenute, secondo la quale suddetta rinuncia sarebbe invalida in assenza di una previa deliberazione assembleare che attesti la gratuità della prestazione resa dall'amministratore (cfr. comparsa conclusionale delle convenute, p. 20: “Del resto, l'attività svolta dall'Amministratore si presume a titolo oneroso e non casualmente l'eventuale gratuità della prestazione deve essere prevista dallo Statuto o quantomeno risultare da un'apposita delibera dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 c.c.”; per l'assenza della delibera, cfr. CTU, p. 15: “Lo scrivente CTU segnala, preliminarmente, che la società non ha Controparte_3
9 consegnato i libri sociali richiesti nel corso delle operazioni peritali, dichiarando che gli stessi sono andati smarriti e fornendo, altresì, copia della denuncia di smarrimento effettuata presso il Comando dei Carabinieri di Grassina in data 28/06/2024 ore 14:48. Alla luce di ciò non è possibile confermare l'esistenza di atti e delibere assembleari attestanti la rinuncia del signor a Parte_1
compensi, rimborso finanziamenti, crediti di altra natura vantati nei confronti della società ). Controparte_3
In tema di remunerazione dell'attività svolta dal consigliere di amministrazione in esecuzione del suo incarico, invero, a giurisprudenza di legittimità ha avuto modo precisare che l'amministratore di una società acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli e che tuttavia tale diritto è disponibile (Cass. n. 12592/2010), potendo essere derogato da una clausola dello statuto della società
o da una delibera assembleare che sancisca la gratuità dell'incarico o potendo detto compenso essere escluso anche da una rinuncia espressa o tacita dell'amministratore (Cass. n.4261/2009, Cass.
15382/2017, Cass. 12/11/2018, n.28911).
Ebbene, nell'ipotesi di specie risulta rinvenibile una rinuncia espressa del sig. al compenso (cfr. sopra); pertanto, non si Pt_1
ravvisa la necessità di una delibera assembleare finalizzata alla declaratoria della gratuità dell'incarico.
Del pari, tale rinuncia espressa dal sig. non può neppure Pt_1
essere considerata inefficace per omessa comunicazione della medesima alla società debitrice (cfr. comparsa conclusionale delle convenute, p. 20).
10 Al riguardo, mette conto osservare come risulti provata la conoscenza di simile rinuncia da parte di Controparte_3
come confermato dalla mail inviata da parte di quest'ultima alla in data 4-10-2019 (cfr. doc. 13 fascicolo di parte CP_4
attrice: “Questo mese non ha compensi. Ha firmato Parte_1
una lettera di rinuncia al compenso da amministratore. Da adesso in poi non ha più il compenso da amministratore”) e tenuto conto altresì del comportamento di quest'ultima, ovvero del mancato versamento di alcuna somma allo stesso a titolo di Pt_1
compenso per il periodo successivo alla rinuncia (cfr. CTU, p. 11:
“L'analisi della documentazione contabile e bancaria ha evidenziato che a far data dal 11/02/2020 il signor non è Parte_1
creditore della di somme a titolo di compenso Controparte_3
amministratore”).
Pertanto, ferma l'infondatezza dei rilievi di parte convenuta, l'atto di rinuncia ai compensi da amministratore esplicato dal sig. Pt_1
per il periodo successivo al 2019 deve essere considerato valido ed efficace.
In definitiva, non si ravvisa alcuna ragione residua di credito, a titolo di compenso, del sig. nei confronti della terza Pt_1 [...]
Controparte_3
L'opposizione promossa deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza di assegnazione pronunciata nel giudizio esecutivo R.G.E. 782/2020 in data 3-2-
2021.
5. Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dalle sigg.re
[...]
e (cfr. Comparsa di costituzione e CP_1 Controparte_2
risposta e contestuale domanda riconvenzionale, pp. 20-21: “nel
11 merito, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui la proposta opposizione possa essere accolta: C) dichiarare, comunque la società debitrice del sig. Controparte_3 Pt_1
di quanto allo stesso dovuto in ragione della delibera del 29
[...]
maggio 2015 e ad oggi quantificabile in € 68.000,00, salvo il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre le successive mensilità maturande;
D) dichiarare, inoltre, la società debitrice del Controparte_3
sig. di quanto dovesse ulteriormente risultare Parte_1
all'esito dell'espletanda istruttoria ad altro titolo ed in particolare quale rimborso di somme versate a titolo di finanziamento della società medesima;
E) per l'effetto modificare l'ordinanza di assegnazione nei termini che risulteranno di giustizia ordinando alla società di pagare alla comparente le somme Controparte_3
dalla stessa dovute al sig. e/o assumere ogni più Parte_1
idoneo provvedimento utile al completamento dell'esecuzione; - nel merito ed in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui la dichiarazione di rinuncia ai compensi apparentemente manifestata dal sig. in data 01.09.2019 possa essere Parte_1
considerata valida ed opponibile alla procedura, dichiararne a norma dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della comparente
), le stesse devono essere dichiarate inammissibili. Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto, dovendosi, anche in tali casi, salvaguardare la primaria esigenza della ragionevole durata del processo ed assicurare una rapida rimozione degli effetti di
12 provvedimenti formalmente viziati (cfr. Cassazione civile sez. III,
13/05/2024, n.13151).
Dal punto di vista strutturale, il giudizio di opposizione ex art. 617
c.p.c. non è un giudizio di impugnazione, ma piuttosto un ordinario giudizio di cognizione, che si conclude con una sentenza volta ad accertare se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.13151, cit.).
Ciò legittima la proponibilità della domanda in via riconvenzionale nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi, anche se non esime dall'osservare come tale domanda debba essere spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.13151, cit.).
Proprio la struttura del giudizio oppositivo - che, com'è noto, integra un'ordinaria causa di cognizione, ma connotata da una bifasicità necessaria e, precisamente, da una indefettibile fase sommaria rimessa alla competenza del giudice dell'esecuzione - ad imporre che l'astratta facoltà di dispiegare domande riconvenzionali sia assoggettata al termine di proposizione entro i venti giorni dall'atto stesso, da identificarsi quale presupposto processuale speciale e, così, prevalente sulla disciplina generale della scansione ordinaria del giudizio di cognizione di primo grado (cfr. Cassazione civile sez.
III, 13/05/2024, n.13151, cit.).
Tanto premesso, nell'ipotesi di specie non si può ritenere che le opposte, nella proposizione delle domande riconvenzionali da
13 queste spiegate, abbiano rispettato il termine di venti giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c.
In tema, si può osservare che:
- l'ordinanza di assegnazione delle somme è stata emessa in data
3-2-2021 ed è stata comunicata in data 8-2-2021 (cfr. doc. 20 fascicolo di parte convenuta);
- l'opposizione agli atti esecutivi è stata tempestivamente proposta in data 1-3-2021 (cfr. doc. 20 fascicolo di parte convenuta);
- talune domande riconvenzionali (cfr. doc. 22 fascicolo di parte convenuta: “salva la proposizione di domande riconvenzionali finalizzate a far valere la nullità per simulazione assoluta in frode e/o la revocazione ex art. 2901 c.c. della dichiarazione apparentemente sottoscritta dal debitore esecutato in data 01.09.2019”) sono state avanzate dalle sigg.re e nella Controparte_1 Controparte_2
memoria di costituzione della fase sommaria, depositata in data 28-
4-2021;
- altre domande riconvenzionali, finalizzate alla condanna della
[...]
al pagamento delle somme da restituire a titolo di Controparte_3
finanziamento al sig. e alla consequenziale modifica Pt_1
dell'ordinanza di assegnazione, sono state introdotte dalle sigg.re e esclusivamente nell'atto di Controparte_1 Controparte_2
costituzione del presente giudizio di merito (cfr. sopra).
Ebbene, alla luce di quanto prospettato, le domande riconvenzionali spiegate dalle convenute devono essere dichiarate inammissibili perché tardivamente introdotte soltanto nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e comunque oltre il termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
14 Peraltro, anche laddove si volesse prescindere dalla surriferita tardività, si dovrebbe comunque rilevare l'inammissibilità delle istanze riconvenzionali proposte nella misura in cui queste non si limitano a richiedere di vagliare l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, ma domandano altresì di accertare la consistenza dei crediti vantati dall'opponente nei confronti della terza intervenuta
(cfr. Cassazione civile sez. III, 02/05/2024, n.11864: “Com'è noto, sulla natura meramente rescindente della pronuncia sulle opposizioni formali è ferma la giurisprudenza di legittimità (per tutte:
Cass. ord. n. 28926/23, ove altri e compiuti riferimenti); pertanto, il
Tribunale di Pescara, accogliendo l'opposizione proposta da
[...]
, avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'ordinanza di CP_5
assegnazione, anziché accertare anche la effettiva consistenza dei crediti vantati dagli esecutati nei confronti dell'opponente, tanto invece competendo al giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale la procedura fosse stata eventualmente riassunta dalla parte interessata”).
La rilevata inammissibilità delle domande riconvenzionali consente, dunque, di ritenere assorbita ogni questione ad essa connessa
(validità ed efficacia delle rinunce ai finanziamenti espletate dal sig. rilievi sollevati in ordine alla CTU redatta dal Dott. Pt_1 Per_1
depositata in atti).
6. Le spese di lite dell'opponente e della terza intervenuta, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014,
e quelle di CTU, già liquidate, devono essere poste a carico delle convenute, in parti quota, in ragione della soccombenza.
PQM
15 Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accoglie l'opposizione avanzata dal sig. e, per l'effetto, Pt_1
annulla l'ordinanza di assegnazione pronunciata nel giudizio esecutivo R.G.E. 782/2020 in data 3-2-2021;
2. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalle sigg.re CP_1 CP_2
3. condanna le convenute al pagamento, in pari quota, in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, euro 195,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %,
Iva e CPA, come per legge;
4. condanna le convenute al pagamento, in pari quota, in favore della terza intervenuta delle spese di lite, che si liquidano in euro
7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
5. pone definitivamente a carico delle convenute, in pari quota, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 6748/2021, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Parenti, come da mandato in atti;
Attore opponente
E rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Pane, Controparte_1
come da mandato in atti;
Convenuta opposta
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Pane e Controparte_2
dall'Avv. Francesca Messina, come da mandato in atti;
Convenuta opposta
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parenti, come da mandato in atti
Terza intervenuta
Le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, coma da nota di trattazione scritta depositata in data 25-6-2025
1 Per le convenute opposte, come da nota di trattazione scritta depositata in data 26-6-2025;
Per la terza intervenuta, coma da nota di trattazione scritta depositata in data 25-6-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, le sigg.re e chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali in narrativa, così giudicare: Nel merito: per le motivazioni di cui in narrativa, revocare e/o modificare e/o annullare l'ordinanza di assegnazione somme del 03.02.2021, resa nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 782/2020, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto che:
- con atto di pignoramento presso la terza Farmaeuropa S.a.s., la creditrice sig.ra ha agito per ottenere il Controparte_1
pignoramento delle somme vantate a titolo di utili e compensi dal socio e amministratore unico sig. (R.G.E. Parte_1
782/2020) (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice);
- è intervenuta nella suddetta procedura esecutiva la sig.ra CP_2
cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice);
[...]
- con ordinanza dell'8-2-2021, il Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Firenze ha assegnato alla creditrice procedente sig.ra il credito del debitore verso la terza pignorata Controparte_1 [...]
sino alla concorrenza della somma di euro Controparte_3
51.435,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e alla creditrice intervenuta sig.ra il credito del debitore Controparte_2
2 verso il terzo pignorato sino alla concorrenza Controparte_3
della somma di euro 14.606,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- il sig. ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617, Pt_1
comma 2, c.p.c.;
- ottenuta la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza dell'8-2-2021 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice), il Giudice dell'Esecuzione ha confermato la sospensione e ha concesso un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. doc.
7 fascicolo di parte attrice).
Il sig. ha, quindi, promosso il giudizio di merito per ottenere Pt_1
una pronuncia definitiva di annullamento dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 3-2-2021, deducendo:
- la attendibilità della dichiarazione della terza Dott.sa Tes_1
curatrice speciale della società ai sensi della Controparte_3
quale “alla data del 31/10/2020 non sussistono debiti per dividendi nei confronti dei soci della società” e “alla data del 31/10/2020 non risultano debiti della società per compensi all'amministratore Unico sig. ; Parte_1
- l'erronea individuazione, da parte del Giudice dell'Esecuzione, del compenso di amministratori e sindaci in euro 90.124,00 nel bilancio al 31-12-2018, a fronte di un compenso netto annuale dell'attore di euro 28.791,00 e della rinuncia allo stesso;
- l'erronea individuazione, da parte del Giudice dell'Esecuzione, di un credito vantato dal sig. nei confronti della società pari a Pt_1
euro 75.494,00.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra la quale ha rilevato: Controparte_1
3 - la necessaria partecipazione nel giudizio della società
[...]
Controparte_3
- Il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse in capo al
Sig. Pt_1
- la mancata contestazione da parte del sig. in sede Pt_1
esecutiva, degli importi risultanti in via contabile;
- la nullità e/o inefficacia della rinuncia al compenso esperita dal sig.
Pt_1
- la sussistenza di ulteriori crediti del sig. nei confronti della Pt_1
società;
- la necessaria revocatoria dell'atto di rinuncia effettuato dal sig.
Pt_1
La convenuta sig.ra ha, quindi, concluso per il rigetto CP_1
della opposizione attorea e, in via riconvenzionale e subordinata, per la dichiarazione del debito della società Controparte_3
nei confronti del sig. per euro 68.000,00 o per la diversa Pt_1
somma risultante all'esito dell'istruttoria, nonché per la revocatoria degli atti di rinuncia rilasciati dal sig. Pt_1
Si è, poi, costituita la sig.ra replicando le difese e Controparte_2
le domande fatte valere dalla convenuta sig.ra CP_1
Dietro sollecitazione delle convenute è stato integrato il contraddittorio nei confronti di la quale si è Controparte_3
costituita aderendo alle argomentazioni e alle conclusioni dell'attore sig. Parte_1
La causa è stata istruita in via documentale e tramite CTU del Dott.
, rivolta ad accertare: “- se e quali importi la società Persona_1
abbia corrisposto a far data dal 11.02.2020 al Controparte_3
sig. ed a quale titolo;
- se il sig. Parte_1 Parte_1
4 sia, o sia stato a far data dal 11.02.2020, creditore della società
[...]
a titolo di compensi, di TFR, di rimborso Controparte_3
finanziamenti e/o di eventuali utili e dividendi ovvero crediti di qualunque altra natura;
- se in ragione di quanto dichiarato dalla società terza pignorata e del bilancio al 31.12.2019 dica il ctu se esistano o meno alla data dell'11.2.2020 e successivamente atti e delibere assembleari aventi data certa attestanti l'accettazione da parte dell'assemblea dei soci di accantonamenti o rinunce a compensi, rimborso finanziamenti, crediti di altra natura da parte del sig. . Parte_1
2. In via preliminare, merita di essere disattesa l'eccezione delle convenute, volta a far dichiarare la nullità della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società Controparte_3
in quanto non legalmente rappresentata, posto il rilascio della
[...]
procura da parte del sig. in luogo del curatore Parte_1
speciale nominato dal GE Dott.ssa (cfr. comparsa Persona_2
conclusionale delle parti convenute, pp. 11-12), tenuto conto che la nomina del curatore speciale è disposta dal GE al solo fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc.
3. Sempre in via preliminare, deve essere respinta la doglianza delle convenute tesa all'accertamento del difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse in capo al sig. (cfr. comparsa Pt_1
conclusionale delle parti convenute, pp. 12-13).
A tal proposito, mette conto rilevare che la legittimazione all'opposizione ex art. 617 c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione spetta tanto al terzo pignorato quanto al debitore esecutato (cfr.
Cassazione 8370-1990 e 2926-1997), quale nella specie il sig.
5 il quale ha evidentemente interesse ad agire al fine di Pt_1
ottenere la revoca del provvedimento di assegnazione de quo.
4. Tanto premesso, l'opposizione promossa dal sig. Parte_1
merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
In primo luogo, deve essere condivisa la ricostruzione effettuata dal
GE nel decreto dell'11-5-2021 di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, volta a evidenziare l'erronea imputazione di euro 90.123,93 a titolo di
“compensi amministratori” (e, nello specifico, dell'amministratore unico sig. nel bilancio al 31-12-2018 (cfr. doc. 24 fascicolo Pt_1
di parte convenuta: “ritenuto che nel caso ad esame sulla base di una valutazione in questa sede necessariamente sommaria i motivi di opposizione appaiono fondati in punto di fumus boni iuris atteso che, da un lato, dai documenti dimessi in atti (cfr. mastrino, buste paga ed estratti di conto corrente) nella contabilità della società terza pignorata risulterebbero erroneamente Controparte_3
imputati costi per “compensi amministratori” pari ad Euro 90.124,00
(rectius Euro 90.123,93) poiché come sembra evincersi dal relativo mastrino movimentazioni nel conto di mastro 704140 000 - denominato “compenso amministratori SOCI sogg. IRES co.co.co.” - risulterebbe erroneamente registrata una somma omnicomprensiva sia dei compensi per amministratore che dei compensi relativi anche ad altri collaboratori non amministratori”).
A tal proposito, mette conto rilevare che, fermo il mancato carattere dirimente dell'indicazione in bilancio relativa ai compensi degli amministratori (cfr. Cassazione civile sez. un., 29/08/2008,
n.21933), la documentazione in atti mostra univocamente la
6 riferibilità di suddetto importo anche ai compensi di figure diverse rispetto agli amministratori.
In particolare:
- nel mastrino contabile inerente all'anno 2018 risulta che la somma di euro 90.123,93 attiene al “compenso amministratori SOCI sogg.
IRES co.co.co.”, e non soltanto al compenso del sig. (cfr. Pt_1
doc. 4 fascicolo di parte attrice);
- nelle buste paga dell'amministratore sig. emerge un Pt_1
compenso lordo mensile di euro 2.500,00, oltre ai rimborsi chilometrici erogati, per euro 8.461,00, per un totale complessivo lordo di euro 38.461,00 e per un netto totale di euro 28.791,00 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo di parte attrice;
cfr. anche buste paga degli altri collaboratori, i cui relativi pagamenti sono confluiti nel conto
“compenso amministratori”, doc. 9 fascicolo di parte attrice;
cfr. anche delibera societaria del 29-5-2015, cfr. doc. 23 fascicolo di parte attrice: “delibera (..) di confermare all'Amministratore Unico il compenso nella misura di euro 2.500,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali”), quindi ben inferiore all'importo (euro
90.123,93) accertato in sede esecutiva.
Né, del resto, può ritenersi che i motivi di opposizione siano da considerarsi tardivi (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta,
p. 17: “il GE ha provveduto sulla base di quanto dichiarato, allegato
e non contestato. L'ordinanza di assegnazione è chiara sul punto: il
GE ritiene il credito di nei confronti della società Parte_1
accertato e non contestato. E di fronte alla non contestazione, le argomentazioni/chiarimenti oggi addotte dal debitore sono, oltre che infondate, del tutto irrilevanti”), dal momento che:
7 - “la richiamata eccepita tardività non sembra considerare la circostanza (pacifica) che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal nominato curatore speciale risulta negativa sicché a ben vedere si sarebbe potuto introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.” (cfr. provvedimento GE sub doc. 24 fascicolo di parte convenuta);
- le contestazioni avanzata dal sig. nel presente giudizio di Pt_1
merito risultano analoghe rispetto a quelle dallo stesso fatte valere nella fase sommaria (cfr. doc. 21 fascicolo di parte convenuta).
Alla luce di quanto argomentato sino a questo punto, vista l'errata indicazione riportata nel bilancio al 31-12-2018 e a prescindere da eventuali errori di calcolo attuati dalle opposte (cfr. atto di citazione,
p. 8), si deve escludere che il sig. vanti un residuo credito Pt_1
nei confronti della società, a titolo di compenso per il 2018, di euro
90.123,93 (di cui euro 75.494,00 ancora da versare), come preteso dalle convenute.
Inoltre, non si può neppure ritenere che, sempre in relazione all'anno 2018, il sig. vanti un residuo credito nei confronti Pt_1
della società, a titolo di compensi, inferiore rispetto a quello da ultimo indicato (euro 75.494,00), a fronte del già intervenuto saldo da parte della terza di ogni ulteriore Controparte_3
compenso nei confronti dell'opponente (cfr. CTU, p. 11: “L'analisi della documentazione contabile e bancaria ha evidenziato che a far data dal 11/02/2020 il signor non è creditore della Parte_1
di somme a titolo di compenso Controparte_3
amministratore. Si precisa che il compenso amministratore relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018, determinato in € 2.500,00=
8 mensili, è stato integralmente regolato mediante n. 12 bonifici effettuati nel corso del 2018 e del 2019 (all. sub. 7)”).
E un ragionamento analogo può essere replicato altresì per i compensi spettanti al sig. per l'anno 2019, avuto riguardo Pt_1
all'accertamento in sede peritale dell'intervenuto incasso delle relative somme (cfr. CTU, p. 11: “parimenti il compenso amministratore relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019, ridotto ad
€ 1.500,00= mensili e corrisposto per i soli 8 mensilità, è stato integralmente regolato mediante n. 8 bonifici effettuati nel corso del
2019 (all. sub. 8)”).
In ordine ai compensi successivi al 2019, invece, mette conto rilevare la validità e l'efficacia della rinuncia ai compensi da amministratore effettuata dal sig. in data 1-9-2019 (cfr. doc. Pt_1
13 fascicolo di parte attrice: “il sottoscritto Parte_1
Amministratore di vista la situazione di Controparte_3
perdurante difficoltà in cui versa la società, rinuncia a far data da oggi ad ogni futuro compenso quale amministratore”).
Sul punto, non può essere innanzitutto condivisa la ricostruzione delle convenute, secondo la quale suddetta rinuncia sarebbe invalida in assenza di una previa deliberazione assembleare che attesti la gratuità della prestazione resa dall'amministratore (cfr. comparsa conclusionale delle convenute, p. 20: “Del resto, l'attività svolta dall'Amministratore si presume a titolo oneroso e non casualmente l'eventuale gratuità della prestazione deve essere prevista dallo Statuto o quantomeno risultare da un'apposita delibera dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 c.c.”; per l'assenza della delibera, cfr. CTU, p. 15: “Lo scrivente CTU segnala, preliminarmente, che la società non ha Controparte_3
9 consegnato i libri sociali richiesti nel corso delle operazioni peritali, dichiarando che gli stessi sono andati smarriti e fornendo, altresì, copia della denuncia di smarrimento effettuata presso il Comando dei Carabinieri di Grassina in data 28/06/2024 ore 14:48. Alla luce di ciò non è possibile confermare l'esistenza di atti e delibere assembleari attestanti la rinuncia del signor a Parte_1
compensi, rimborso finanziamenti, crediti di altra natura vantati nei confronti della società ). Controparte_3
In tema di remunerazione dell'attività svolta dal consigliere di amministrazione in esecuzione del suo incarico, invero, a giurisprudenza di legittimità ha avuto modo precisare che l'amministratore di una società acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli e che tuttavia tale diritto è disponibile (Cass. n. 12592/2010), potendo essere derogato da una clausola dello statuto della società
o da una delibera assembleare che sancisca la gratuità dell'incarico o potendo detto compenso essere escluso anche da una rinuncia espressa o tacita dell'amministratore (Cass. n.4261/2009, Cass.
15382/2017, Cass. 12/11/2018, n.28911).
Ebbene, nell'ipotesi di specie risulta rinvenibile una rinuncia espressa del sig. al compenso (cfr. sopra); pertanto, non si Pt_1
ravvisa la necessità di una delibera assembleare finalizzata alla declaratoria della gratuità dell'incarico.
Del pari, tale rinuncia espressa dal sig. non può neppure Pt_1
essere considerata inefficace per omessa comunicazione della medesima alla società debitrice (cfr. comparsa conclusionale delle convenute, p. 20).
10 Al riguardo, mette conto osservare come risulti provata la conoscenza di simile rinuncia da parte di Controparte_3
come confermato dalla mail inviata da parte di quest'ultima alla in data 4-10-2019 (cfr. doc. 13 fascicolo di parte CP_4
attrice: “Questo mese non ha compensi. Ha firmato Parte_1
una lettera di rinuncia al compenso da amministratore. Da adesso in poi non ha più il compenso da amministratore”) e tenuto conto altresì del comportamento di quest'ultima, ovvero del mancato versamento di alcuna somma allo stesso a titolo di Pt_1
compenso per il periodo successivo alla rinuncia (cfr. CTU, p. 11:
“L'analisi della documentazione contabile e bancaria ha evidenziato che a far data dal 11/02/2020 il signor non è Parte_1
creditore della di somme a titolo di compenso Controparte_3
amministratore”).
Pertanto, ferma l'infondatezza dei rilievi di parte convenuta, l'atto di rinuncia ai compensi da amministratore esplicato dal sig. Pt_1
per il periodo successivo al 2019 deve essere considerato valido ed efficace.
In definitiva, non si ravvisa alcuna ragione residua di credito, a titolo di compenso, del sig. nei confronti della terza Pt_1 [...]
Controparte_3
L'opposizione promossa deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza di assegnazione pronunciata nel giudizio esecutivo R.G.E. 782/2020 in data 3-2-
2021.
5. Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dalle sigg.re
[...]
e (cfr. Comparsa di costituzione e CP_1 Controparte_2
risposta e contestuale domanda riconvenzionale, pp. 20-21: “nel
11 merito, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui la proposta opposizione possa essere accolta: C) dichiarare, comunque la società debitrice del sig. Controparte_3 Pt_1
di quanto allo stesso dovuto in ragione della delibera del 29
[...]
maggio 2015 e ad oggi quantificabile in € 68.000,00, salvo il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre le successive mensilità maturande;
D) dichiarare, inoltre, la società debitrice del Controparte_3
sig. di quanto dovesse ulteriormente risultare Parte_1
all'esito dell'espletanda istruttoria ad altro titolo ed in particolare quale rimborso di somme versate a titolo di finanziamento della società medesima;
E) per l'effetto modificare l'ordinanza di assegnazione nei termini che risulteranno di giustizia ordinando alla società di pagare alla comparente le somme Controparte_3
dalla stessa dovute al sig. e/o assumere ogni più Parte_1
idoneo provvedimento utile al completamento dell'esecuzione; - nel merito ed in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui la dichiarazione di rinuncia ai compensi apparentemente manifestata dal sig. in data 01.09.2019 possa essere Parte_1
considerata valida ed opponibile alla procedura, dichiararne a norma dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della comparente
), le stesse devono essere dichiarate inammissibili. Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto, dovendosi, anche in tali casi, salvaguardare la primaria esigenza della ragionevole durata del processo ed assicurare una rapida rimozione degli effetti di
12 provvedimenti formalmente viziati (cfr. Cassazione civile sez. III,
13/05/2024, n.13151).
Dal punto di vista strutturale, il giudizio di opposizione ex art. 617
c.p.c. non è un giudizio di impugnazione, ma piuttosto un ordinario giudizio di cognizione, che si conclude con una sentenza volta ad accertare se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.13151, cit.).
Ciò legittima la proponibilità della domanda in via riconvenzionale nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi, anche se non esime dall'osservare come tale domanda debba essere spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.13151, cit.).
Proprio la struttura del giudizio oppositivo - che, com'è noto, integra un'ordinaria causa di cognizione, ma connotata da una bifasicità necessaria e, precisamente, da una indefettibile fase sommaria rimessa alla competenza del giudice dell'esecuzione - ad imporre che l'astratta facoltà di dispiegare domande riconvenzionali sia assoggettata al termine di proposizione entro i venti giorni dall'atto stesso, da identificarsi quale presupposto processuale speciale e, così, prevalente sulla disciplina generale della scansione ordinaria del giudizio di cognizione di primo grado (cfr. Cassazione civile sez.
III, 13/05/2024, n.13151, cit.).
Tanto premesso, nell'ipotesi di specie non si può ritenere che le opposte, nella proposizione delle domande riconvenzionali da
13 queste spiegate, abbiano rispettato il termine di venti giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c.
In tema, si può osservare che:
- l'ordinanza di assegnazione delle somme è stata emessa in data
3-2-2021 ed è stata comunicata in data 8-2-2021 (cfr. doc. 20 fascicolo di parte convenuta);
- l'opposizione agli atti esecutivi è stata tempestivamente proposta in data 1-3-2021 (cfr. doc. 20 fascicolo di parte convenuta);
- talune domande riconvenzionali (cfr. doc. 22 fascicolo di parte convenuta: “salva la proposizione di domande riconvenzionali finalizzate a far valere la nullità per simulazione assoluta in frode e/o la revocazione ex art. 2901 c.c. della dichiarazione apparentemente sottoscritta dal debitore esecutato in data 01.09.2019”) sono state avanzate dalle sigg.re e nella Controparte_1 Controparte_2
memoria di costituzione della fase sommaria, depositata in data 28-
4-2021;
- altre domande riconvenzionali, finalizzate alla condanna della
[...]
al pagamento delle somme da restituire a titolo di Controparte_3
finanziamento al sig. e alla consequenziale modifica Pt_1
dell'ordinanza di assegnazione, sono state introdotte dalle sigg.re e esclusivamente nell'atto di Controparte_1 Controparte_2
costituzione del presente giudizio di merito (cfr. sopra).
Ebbene, alla luce di quanto prospettato, le domande riconvenzionali spiegate dalle convenute devono essere dichiarate inammissibili perché tardivamente introdotte soltanto nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e comunque oltre il termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
14 Peraltro, anche laddove si volesse prescindere dalla surriferita tardività, si dovrebbe comunque rilevare l'inammissibilità delle istanze riconvenzionali proposte nella misura in cui queste non si limitano a richiedere di vagliare l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, ma domandano altresì di accertare la consistenza dei crediti vantati dall'opponente nei confronti della terza intervenuta
(cfr. Cassazione civile sez. III, 02/05/2024, n.11864: “Com'è noto, sulla natura meramente rescindente della pronuncia sulle opposizioni formali è ferma la giurisprudenza di legittimità (per tutte:
Cass. ord. n. 28926/23, ove altri e compiuti riferimenti); pertanto, il
Tribunale di Pescara, accogliendo l'opposizione proposta da
[...]
, avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'ordinanza di CP_5
assegnazione, anziché accertare anche la effettiva consistenza dei crediti vantati dagli esecutati nei confronti dell'opponente, tanto invece competendo al giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale la procedura fosse stata eventualmente riassunta dalla parte interessata”).
La rilevata inammissibilità delle domande riconvenzionali consente, dunque, di ritenere assorbita ogni questione ad essa connessa
(validità ed efficacia delle rinunce ai finanziamenti espletate dal sig. rilievi sollevati in ordine alla CTU redatta dal Dott. Pt_1 Per_1
depositata in atti).
6. Le spese di lite dell'opponente e della terza intervenuta, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014,
e quelle di CTU, già liquidate, devono essere poste a carico delle convenute, in parti quota, in ragione della soccombenza.
PQM
15 Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accoglie l'opposizione avanzata dal sig. e, per l'effetto, Pt_1
annulla l'ordinanza di assegnazione pronunciata nel giudizio esecutivo R.G.E. 782/2020 in data 3-2-2021;
2. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalle sigg.re CP_1 CP_2
3. condanna le convenute al pagamento, in pari quota, in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, euro 195,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %,
Iva e CPA, come per legge;
4. condanna le convenute al pagamento, in pari quota, in favore della terza intervenuta delle spese di lite, che si liquidano in euro
7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
5. pone definitivamente a carico delle convenute, in pari quota, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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