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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4807/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20248312210852208219303 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Catania e della RTI tra Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l. avverso l'ingiunzione di pagamento meglio indicata in epigrafe, con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 1.246,89 a titolo di TARI, sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2016.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto eccependo l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Si sono costituiti entrambi i resistenti, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
Invero il Comune di Catania ha documentato di avere notificato in data 10/03/2022 l'avviso di accertamento n. 13743 del 29/12/2022, per TARI anno 2016, cui si riferisce l'atto oggetto del presente giudizio, mediante raccomandata n.230097300166.
Detto avviso di accertamento non risulta impugnato, con la conseguente cristallizzazione della pretesa.
La notifica del suindicato atto ha, inoltre, comportato, per il suo effetto interruttivo, il decorso di un nuovo termine di prescrizione, che non risulta maturato al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico Dott. LI ZI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1.
Condanna quest'ultimo alla refusione delle spese processuali a favore del Comune di Catania e della
Municipia s.p.a., che liquida in complessive € 250,00 a favore di Municipia s.p.a. ed in complessive € 200,00
a favore del Comune di Catania, oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
LI ZI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4807/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20248312210852208219303 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Catania e della RTI tra Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l. avverso l'ingiunzione di pagamento meglio indicata in epigrafe, con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 1.246,89 a titolo di TARI, sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2016.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto eccependo l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Si sono costituiti entrambi i resistenti, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
Invero il Comune di Catania ha documentato di avere notificato in data 10/03/2022 l'avviso di accertamento n. 13743 del 29/12/2022, per TARI anno 2016, cui si riferisce l'atto oggetto del presente giudizio, mediante raccomandata n.230097300166.
Detto avviso di accertamento non risulta impugnato, con la conseguente cristallizzazione della pretesa.
La notifica del suindicato atto ha, inoltre, comportato, per il suo effetto interruttivo, il decorso di un nuovo termine di prescrizione, che non risulta maturato al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico Dott. LI ZI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1.
Condanna quest'ultimo alla refusione delle spese processuali a favore del Comune di Catania e della
Municipia s.p.a., che liquida in complessive € 250,00 a favore di Municipia s.p.a. ed in complessive € 200,00
a favore del Comune di Catania, oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
LI ZI