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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3058 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2014, avente ad oggetto: nullità atto di donazione e divisione beni ereditari,
TRA
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Potenza alla via Mazzini 97, presso e nello studio dell'avv. Paolo Villani dal quale
è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
Attore
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: e (C.F.: C.F._3 Controparte_3
) elettivamente domiciliati in Potenza, presso e nello studio C.F._4 dell'avv. Mauro Serra che li difende e rappresenta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/09/2024.
FATTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… Controparte_3 riconoscere l'interdizione dell' con effetto retroattivo alla data Controparte_4
del 05.06.03 per tutti i motivi su indicati;
Dichiarare la nullità, inefficacia assoluta dell'atto di donazione per Notar del 27.06.08 REP 3272 RACC. 1766 per Per_1
l'effetto individuare e dividere i beni di e in Controparte_4 CP_5
porzioni a favore di , , e a mezzo di CTU Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
da nominarsi;
Stimare e Formare in parti gli immobili, mobili e situazione economica in proporzione ognuno ai propri diritti e per l'effetto assegnarsi agli stessi con i dovuti interessi e rivalutazione e frutti maturati e maturandi sin dal 2008 in poi”.
A sostegno, deduceva di essere figlio di e di Controparte_4 CP_5 quest'ultima deceduta il 29/03/2014, e che il proprio genitore era Controparte_4
affetto da demenza di grado medio-grave, da sordità ed anacusia, quindi, era invalido al 100% e necessitava di assistenza continua in quanto non in grado di assolvere agli atti di vita quotidiana, come accertato dalla Commissione medica pensioni di guerra e invalidità civile in data 29/07/2002. In seguito a dette patologie con sentenza del
Tribunale di Potenza n. 986/2012 veniva dichiarato interdetto ed all'uopo veniva nominato un tutore e protutore;
la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Potenza con la pronuncia n. 148/2014.
Tuttavia, con atto pubblico di donazione del 27/06/2008 rep. n. Controparte_4
3272 e racc. 1766, a rogito del notaio dott.ssa donava l'intero Persona_2 patrimonio solo ai germani e escludendo l'attore; Controparte_3 CP_1 CP_2 che la propria madre aveva richiesto l'emissione di un assegno circolare in data
08/06/2007 per la somma di € 50.000,00 mediante prelievo da libretto postale cointestato con il proprio coniuge . Inoltre, assumeva che era Controparte_4 stata vendute l'intera attrezzatura agricola con l'ausilio della ditta Satriani di Potenza.
Pertanto, adiva il Tribunale di Potenza, innanzitutto per ottenere la nullità dell'atto di donazione sopra specificato, in quanto posto in essere da persona incapace, facendo retroagire l'interdizione sin dal 05/06/2003, quindi, procedere all'individuazione del relictum ed alla divisione dei beni in favore degli eredi legittimi.
2) Con comparsa di costituzione depositata in data 30/04/2015, si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo all'adito Tribunale di voler dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande avversarie.
Eccepivano preliminarmente l'inammissibilità della domanda di interdizione retroattiva di , evidenziando che lo stesso non era stato citato in Controparte_4
giudizio, eguale inammissibilità rispetto alle domande di nullità/inefficacia assoluta dell'atto di donazione e di individuazione e divisione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non sussistendo il presupposto della comproprietà al momento della domanda. Quindi, chiedevano una pronuncia di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 cpc.
3) La causa, istruita per via documentale e consulenza medico-legale, precisate le conclusioni viene ora in decisione, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. DIRITTO
4) Preliminarmente sull'eccezione di litisconsorzio necessario sollevata dai convenuti, per mancata citazione del donante , si osserva quanto Controparte_4 segue: nella vicenda in trattazione è indiscusso che l'azione andava esercitata anche nei confronti del litisconsorte necessario, che unitamente al Controparte_4 coniuge, avevano sottoscritto l'atto di donazione impugnato, e con il CP_5
quale si erano spogliati di tutti i beni immobili in favore dei soli convenuti CP_1
e
[...] CP_3 CP_2
A tal uopo, si osserva che, rispetto alla domanda rivolta nei confronti di uno solo dei contraddittori necessari, la giurisprudenza (con l'ampio consenso della dottrina) ragiona in termini di atto nullo, al quale consegue la nullità del procedimento e di tutti gli atti che ne sono derivati (comprese le sentenze, che si dicono inutiliter datae). Tra le varie in tal senso, cfr. Cass. n. 972/2009, la quale spiega che, ove non venga eseguita
(né prima né dopo la scadenza del termine perentorio assegnato) l'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice, non si produce la sanatoria della nullità dell'atto introduttivo del giudizio ed il giudice e tenuto a dichiarare d'ufficio la mancanza di tale sanatoria, non potendo, in assenza delle parti necessarie, giudicare del merito della domanda.
Tuttavia, non si tratta di una nullità assoluta, in quanto la medesima disposizione, come sì è visto, ne consente la sanatoria mediante il meccanismo dell'integrazione del contraddittorio. Integrazione che, si badi bene, può avvenire sia per la spontanea costituzione della parte necessaria mancante, sia per adempimento dell'ordine del giudice, sia per spontanea iniziativa della parte. La dottrina è in proposito attenta a chiarire che il litisconsorzio necessario non è altro che una forma di legittimazione congiuntiva (quale corollario della disposizione di cui all'art. 101 c.p.c.) e la norma in esame, laddove consente la possibilità di integrare il giudizio, è diretta a temperare il rigore della sanzione di nullità che conseguirebbe (secondo i principi generali) all'esercizio dell'azione nei confronti di alcune soltanto delle parti necessarie.
In altri termini, esistono posizioni di diritto sostanziale, comuni a più parti, la cui modificazione non può che avvenire in confronto di tutte loro;
casi in cui l'ordinamento avrebbe potuto orientarsi nel senso della nullità insanabile della domanda non contestata sin dall'origine contro tutte, essendosi, invece, orientato in senso contrario, stabilendo cioè che la domanda è idonea a determinare il dovere del giudice di pronunciare nel merito del diritto fatto valere, anche se in origine contestata contro uno solo dei soggetti passivi, purché poi tutti gli altri siano chiamati a partecipare al giudizio. Basta, infatti, rilevare che questa non è altro che una di quelle ipotesi nelle quali la modificazione di una posizione sostanziale comune a più parti non può avvenire che attraverso un'azione diretta contra tutte. Sicché, è sufficiente che l'azione sia proposta nei termini contro uno dei comproprietari perché, una volta integrato il giudizio nei confronti degli altri, sorga il dovere del giudice di pronunciare sul merito della causa.
Sempre secondo principi consolidati (Cass. civ. n. 4488/2002, che, a sua volta, fa riferimento a Cass. civ. n. 2938/1988), secondo cui la tempestiva riassunzione del processo interrotto eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari impedisce ogni decadenza o preclusione, poiché i suoi effetti conservativi si estendono agli altri soggetti necessari, nei cui confronti, in difetto di loro spontanea costituzione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
Tra la vasta giurisprudenza rinvenibile in argomento va citata la Cass. civ. n.
1931/1989, la quale, per il caso di interruzione del processo per morte di uno dei contendenti, stabilisce che la tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di una parte, già in causa, che abbia assunto pure la qualità di coerede del defunto, ancorché venga effettuata con consegna di tale atto in unica copia e senza specificazione di detta qualità, vale ad evitare l'estinzione del processo medesimo, ferma restando l 'esigenza di integrare il contraddittorio, ai sensi degli artt. 102 e 331
c.p.c., nei riguardi degli altri coeredi, litisconsorti necessari (Cass. civ. S.U.
9523/2010).
Precisato quanto sopra, nella fattispecie l'attore citava in giudizio solo i germani e eredi di deceduta il 29/03/2014 e non anche CP_1 CP_3 CP_2 CP_5
il proprio genitore , il quale decedeva in data 19/01/2015, ovvero, Controparte_4 successivamente all'iscrizione a ruolo della causa avvenuta in data 31/10/2014 e, comunque, prima dell'udienza di trattazione del 08/05/2015.
Quindi, è indiscusso che l'azione andava esercitata anche nei confronti del litisconsorte necessario, , ma di contro va affermato, per quanto sopra Controparte_4
evidenziato che, comunque, il contraddittorio tra le parti, sia esso formale che sostanziale, era da ritenersi integrato, in quanto le parti che al decesso di CP_4
dovevano costituirsi in qualità di eredi, erano già tutte costituite in giudizio.
[...]
5) La domanda proposta dall'attore finalizzata alla caducazione dell'atto di donazione per vizio del consenso di uno dei donanti, deve essere qualificata come azione di annullamento dell'atto e non di nullità assoluta, quest'ultima relativa alla mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto. La diversa qualificazione dell'azione integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012;
20373/2008). Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Nel caso di specie, l'art. 775 c.c., sancisce l'annullabilità su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa, della donazione posta in essere da soggetto in stato di incapacità naturale al momento dell'atto dispositivo. Trattasi di disciplina che si differenzia da quella dettata dall'art. 428 c.c., che ai fini dell'annullabilità dei contratti stipulati da persona incapace di intendere o di volere richiede la malafede dell'altro contraente. La norma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita, qualora venga indicata come beneficiario una persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o di dipendenza economica: in tal caso, infatti, l'atto deve presumersi, fino a prova contraria, compiuto a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta che, se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito (Cass. civ. n. 3263/2016; Cass. civ. n.
7683/2015). L'incapacità naturale ricorre quando il donante, benché non interdetto, sia, per qualsiasi causa, anche di natura transitoria, non in grado di intendere o volere al momento del compimento della donazione.
Precisato quanto sopra, va evidenziato che l'azione di annullamento è soggetta alla prescrizione quinquennale non rilevabile d'ufficio e poiché trattasi di eccezione in senso stretto andava eccepita dalla parte che vi abbia interesse nella prima memoria difensiva. Nella fattispecie i convenuti hanno eccepito tardivamente la prescrizione dell'azione, sollevata solo con memoria conclusionale.
5.1) Con la domanda proposta l'attore chiede il riconoscimento dello stato di interdizione di così come accertato e dichiarato con sentenza Controparte_4
nr. 986/12 dal Tribunale di Potenza e confermato con sentenza nr. 148/14 dalla Corte di Appello di Potenza, con effetto retroattivo a far data dal 05/06/2003 e conseguentemente chiede dichiararsi la nullità dell'atto di donazione del 27/06/2008 e la nullità dell'assegno circolare emesso in data 08/06/2007 su richiesta della Sig.ra
CP_5
Dalla documentazione allegati in atti e dalla consulenza medico-legale eseguita in corso di causa e con la quale il CTU ha dato risposta al quesito posto dal G.I. di: “... accertare la congruità dei documenti versati in arti relativamente allo stato di salute del defunto con la relazione redatta dal C.T.U. Dott. , Controparte_4 Per_3
al fine di determinare lo stato di interdizione-incapacità di intendere e volere con valore retroattivo, sin dal lontano 05.06.03”, emerge che “il Sig. CP_4
era affetto, negli ultimi anni della propria vita, da demenza di grado
[...]
medio-grave prima e di grado grave poi di verosimile natura mista degenerativa e vascolare (quest'ultima indicata come angiosclerosi cerebrale), grave deficit uditivo
(cofosi dx ed anacusia sn), cardiopatia in portatore di pacemaker e pregresso carcinoma vescicale trattato con chemioterapia e chirurgicamente;
- i documenti versati agli atti, relativi allo stato di salute del Sig. sono Controparte_4
congrui con la relazione redatta dal C.T.U. Dott. per quanto riguarda la Per_3
determinazione dello stato di interdizione-incapacità di intendere e volere obiettivato in occasione della visita peritale;
- il deterioramento cognitivo di grado medio-grave da verosimile demenza mista degenerativa e vascolare, quest'ultima indicata come angiosclerosi cerebrale, era presente già dal 5 giugno
2003 come si evince anche dalle risultanze delle visite mediche effettuate, alcuni giorni più tardi (16 giugno 2003), dai sanitari del DSM dell' di Potenza Pt_2
che nell'occasione, dopo la somministrazione del Mini Mental Text Examination
(M.M.S.E. - Punteggio totale corretto per età e scolarità = 8.5), diagnosticano al
Sig. una " ... demenza di grado medio-grave"; - è Controparte_4
ragionevolmente difficile affermare, alla luce della documentazione sanitaria in disponibilità agli atti ed esibita dalle parti, che il Sig. Controparte_4
all'epoca del suo riconoscimento quale portatore di handicap grave (5.6.2003), fosse già incapace di intendere e volere;
mentre è verosimile ritenere che, con il passare degli anni e pertanto con il prevedibile peggioramento delle performances cognitive caratteristico della natura stessa dell'encefalopatia in esame cronicamente evolutiva, il Sig. potesse, anche alcuni prima delle risultanze Controparte_4
della C.T.U. del Dott. , presentare un quadro clinico che gli potesse Per_3
compromettere, oltre le altre funzioni cognitive, anche le capacita di critica e di giudizio con notevole pregiudizio sulla gestione quotidiana degli interessi personali condizione questa essenziale per l'istituto dell'interdizione”.
Dalle conclusioni a cui giunge il CTU, condivise da questo giudice che, pertanto, ritiene di non doversene discostare, in quanto prive di vizi logico-giuridici ed esaustive anche nelle risposte rese alle osservazioni formulate dalle parti, emerge da un lato la difficoltà a far retroagire l'interdizione di all'epoca Controparte_4
del riconoscimento di soggetto affetto da handicap grave avvenuto in data
05/06/2003; dall'altro, che sia verosimile che all'atto della Controparte_4 stipula dell'atto di donazione avvenuta in data 27/06/2008 presentasse un quadro clinico ove le funzioni cognitive erano compromesse e che non gli consentiva di avere una capacità critica e di giudizio.
Ordunque, in tema di incapacità naturale è opportuno precisare che la giurisprudenza della Suprema Corte insegna che “al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compiment o dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre.
L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28/03/2002,
Rv. 553363; conf. Cass. cov. Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011, Rv. 618097;
Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 13659 del 30/05/2017, Rv. 644468).
L'accertamento dell'incapacità di intendere e volere, quindi, non postula il totale azzeramento della capacità cognitive del soggetto, ma sussiste anche quando vi sia un perturbamento delle stesse, tale da impedire la completa comprensione, e dunque la consapevolezza, del contenuto e degli effetti degli atti negoziali che vengono compiuti. Quanto al tempo dell'accertamento della incapacità, la regola secondo la quale l'incapacità di intendere e di volere va accertata in riferimento al momento in cui l'atto è stato compiuto, non preclude un'indagine sulle condizioni del soggetto anteriori e successive al compimento dell'atto. Alle risultanze che ne derivano è da attribuire un rilievo indiziario, la cui forza è destinata a variare in relazione alla natura e ai caratteri specifici dell'incapacità in questione (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1206 del 20/02/1984, Rv. 433355). Si è così statuito che, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, iuris tantum, anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 09/08/2011, Rv. 618900; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4316 del 04/03/2016, Rv. 639411).
Più in generale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, come motivo di invalidità del negozio, al momento in cui questo è stato posto in essere, occorre indagare, nel caso in cui l'infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia, manifestatasi anteriormente o successivamente, possa ritenersi sussistente anche nel momento in cui fu posto in essere l'atto impugnato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 23/03/1979, Rv. 398024).
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni e delle conclusioni alle quali è giunto il
CTU, si può ritenere che, sebbene l'interdizione di , dichiarata Controparte_4
con sentenza n. 986/2012 e successivamente confermata con sentenza n. 148/2014, non possa retroagire alla data in cui è stato dichiarato lo stato di handicap grave, la patologia del quale era affetto di “demenza di grado medio- Controparte_4
grave con grave sordità bilaterale” - accertata dalla Commissione Medica nell'anno
2003 e confermata dalla Commissione in sede di accertamento medico previsto dalla legge 104/92 nell'anno 2010 - fa ritenere verosimile che con il passare degli anni
(dal 2003) vi sia stato un peggioramento delle performances cognitive, caratteristico della natura stessa dell'encefalopatia in esame cronicamente evolutiva, come ha affermato il CTU dott. il Sig. potesse, anche alcuni Per_4 Controparte_4
anni prima delle risultanze della C.T.U. del Dott. , presentare un quadro Per_3
clinico che gli potesse compromettere, oltre le altre funzioni cognitive, anche le capacita di critica e di giudizio con notevole pregiudizio sulla gestione quotidiana degli interessi personali. A lume di ciò, questo giudice ritiene che fosse privo delle Controparte_4
capacità cognitive e della capacità critica e di giudizio, al momento della stipula dell'atto di donazione del 27/06/2008 rogato dal notaio dott.ssa Persona_2
Rep. n. 3272 e Racc. n. 1766, pertanto, va annullato nella parte relativa al donante
, mentre, resta valido ed efficace la parte dell'atto di donazione Controparte_4
afferente la donante capace di intendere e di volere al momento della CP_5 stipula dell'atto di donazione.
6) L'attore , con la domanda introduttiva del giudizio chiedeva Parte_1 all'adito Tribunale di procedersi all'individuazione dell'intero patrimonio sia mobiliare che immobiliare di e per poi Controparte_4 CP_5
procedersi alla divisione dei beni tra i germani , e Parte_1 CP_1 CP_2
CP_3
Orbene, la successione ereditaria si apre per legge al momento del decesso della persona, nel luogo del suo ultimo domicilio e determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto ai successori. La successione può essere testamentaria, se il defunto ha disposto nell'atto di testamento l'assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari, può essere legittima, ma solo in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, in tal caso vi è la successione degli eredi che sono stretti congiunti del defunto nel suo patrimonio.
Quindi, solo l'apertura della successione individua l'ambito spaziale e temporale del meccanismo successorio che consegue al decesso della persona.
Tanto precisato, la domanda di divisione ereditaria dei beni di , Controparte_4 formulata dall'attore, deve ritenersi inammissibile poiché azionata prima dell'apertura della successione ovvero, quando, era in vita. Controparte_4
Dall'allegata documentazione si evince che è deceduto in data Controparte_4
19/01/2015 mentre la domanda è stata iscritta a ruolo in data 31/10/2014, quindi, prima del decesso e prima che sia stata verificata l'assenza di disposizioni testamentarie valide.
7) Diversamente per madre delle parti in causa, il cui decesso è CP_5
avvenuto in data 29/03/2014, prima della domanda di nullità dell'atto di donazione e divisione ereditaria, anche detta domanda risulta essere inammissibile ma, per i motivi che seguono. La donazione fatta ai legittimari del donante è considerata dalla legge un anticipo di eredità: ciò significa che, al momento della morte del donante, essa dovrà essere imputata alla quota riservata. La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari legittimari, riservando agli stessi una quota di eredità legittima anche contro una volontà del defunto espressa in una donazione. Legittimari sono le parti in causa del presente procedimento ai quali la legge consente di rendere inefficace un atto di donazione lesivo del proprio diritto di legittima attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione. È bene precisare che i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, neanche prestando il loro assenso alla donazione;
solo quando il donante sarà morto, potranno prestare acquiescenza alla donazione compiuta.
Quindi, il profilo di nullità della donazione, avrebbe dovuto essere l'intento del donante di avvantaggiare il donatario, determinando così, un assetto patrimoniale idoneo a pregiudicare le aspettative successorie degli altri legittimari. Infatti, è stato reiteratamente affermato che (Cass. civ. n. 9424/2003; Cass. civ. n. 5323/2002) l'atto di liberalità, ancorché posto in essere dal de cuius all'evidente fine di favorire un estraneo ovvero uno solo dei suoi successibili (che rivesta anche a sua volta la qualità di legittimario) è esclusivamente suscettibile di aggressione con l'esercizio dell'azione di riduzione, dovendo escludersi che lo stesso sia affetto da un vizio di nullità, posto che la tutela dei legittimari, ancorché rispondente a principi di ordine pubblico interno,
è stata conformata dal legislatore con il riconoscimento in favore del legittimario leso o pretermesso dell'azione di riduzione, il cui accoglimento rende l'atto pregiudizievole soltanto inefficace “ex nunc”, e nei soli confronti del legittimario vittorioso (Cass. civ.
n. 23278/2013).
La Suprema Corte ha affermato (Cass. civ. n. 20830/2016) che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius” (Cass. civ. n. 1357/2017;
Cass. civ. n. 14473/2011; Cass. civ. n. 13310/2002). I precedenti citati esprimono in ogni caso il condivisibile principio per il quale la domanda di riduzione, che andava nella fattispecie esperita, doveva essere anche accompagnata da una precisa individuazione dei beni relitti, dovendosi pervenire alla determinazione della quota di riserva a tutela della quale era esperita l'azione di riduzione, previo compimento delle operazioni di riunione fittizia, che impongono di cumulare al relictum il donatum.
Pertanto, la domanda formulata dall'attore, finalizzata alla dichiarazione di nullità dell'atto di donazione per incapacità di intendere e volere di va Controparte_4
accolta nei soli limiti sopra richiamati, mentre va rigettata la domanda di divisione dei beni ereditari di in quanto inammissibile e di Controparte_4 CP_5
perché andava esperita la domanda di riduzione per quanto supra specificato nonché risultando del tutto generica mancando la puntuale indicazione degli elementi necessari alla compiuta identificazione della causa petendi.
8) Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda vengono compensate per il 60% e posto a carico delle parti convenute, in solido tra loro, la restante quota del 40%. Le spese relative alla CTU sono a carico delle parti in solido tra loro, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte secondo cui: “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (cfr. Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3058/2014, tra (attore) contro Parte_1
, e (Convenuti), ogni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Accertata l'incapacità di intendere e di volere di al momento Controparte_4
della donazione datata 27/06/2008 raccolta con atto rogato dal notaio dott.ssa
Rep. n. 3272 e Racc. n. 1766, per quanto in parte motiva e per Persona_2
l'effetto annulla la predetta donazione nella parte relativa al donante CP_4
ed ai beni di sua proprietà donati con l'atto annullato che qui si intendono
[...]
per riportati e trascritti;
b) Rigetta e/o dichiara inammissibile ogni altra domanda formulata dall'attore
; Parte_1 c) Condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite, in solido tra loro, in favore dell'attore che liquida, al netto della compensazione, in € 3.665,20 oltre accessori di legge, nonché € 545,00 per contributo unificato e marca forfetaria. Pone a carico di tutte le parti in solido tra loro le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Potenza, 13/01/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante