CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 800/2019 RGAC vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello, dagli Avv. Chiara Pagliuso, e Giovanni Coscarella, del Foro di
Cosenza, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza alla Via
Galliano n. 27,
APPELLANTE
E
, con sede in Roma, Via Lucrezia Controparte_1
Romana n. 41/47, C.F. e P.I. in persona del Direttore Generale, P.IVA_1 P.IVA_2
Dott.ssa , che agisce in virtù di poteri conferiti mediante procura Controparte_2
generale a rogito notaio in Roma del 31.1.2001, rep. 36214, racc. 6999, rappresentata e Per_1
difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Antonio Testa
del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cosenza, alla Via
Tagliamento 15
APPELLATA
1 NONCHE'
, in persona del Presidente del Controparte_3
Consiglio di Amministrazione, con sede in Rende, Via Vittorio Alfieri, codice fiscale e partita Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Testa del P.IVA_3 P.IVA_2
Foro di Cosenza, C.F. , con studio in Cosenza, Via Tagliamento n. CodiceFiscale_2
15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
INTERVENUTA
All'esito dell'udienza del 28.10.2025, la causa era posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata
nelle indicate parti impugnate, con ogni effetto ed onere.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come
per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. >>.
Per l'appellata: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare estromettere dal presente
giudizio, per intervenuta cessione del ramo di azienda, e nel merito rigettare la Controparte_1
domanda proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del
sottoscritto procuratore, anche in applicazione del principio della lite temeraria.>>.
Per Credito Cooperativo Mediocrati- Società Cooperativa: <Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello
adita, previa estromissione dal presente giudizio, per intervenuta cessione del ramo di azienda, di
e nel merito rigettare la domanda proposta, poiché infondata in fatto e in diritto Controparte_1
e confermare la sentenza n. 587/2020.
Con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anche in
applicazione del principio della lite temeraria.>>.
I FATTI
2 Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di avere Parte_1
intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito ed un rapporto di conto corrente per anticipazioni salvo buon fine, instaurati prima del 31.3.2002, con la
[...]
, ora Controparte_4 Controparte_1
ha convenuto in giudizio quest'ultima chiedendo: dichiararsi che su entrambi i conti
[...]
sono stati applicati interessi usurari e condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse a tale titolo;
in subordine dichiararsi che su entrambi i conti è stata illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto,
affetta da nullità per mancanza di causa ed indeterminatezza e condannarsi la conventa alla restituzione delle somme a tale titolo addebitate e/o riscosse;
il tutto oltre interessi e rivalutazione.
ha resistito all'azione denegando Controparte_1
la propria legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda.
Disattesa l'istanza di parte attrice di autorizzazione della chiamata in giudizio di
[...]
la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di Controparte_5
cui in epigrafe, sulla documentazione allo stato offerta in comunicazione.
Con sentenza n. 587/2020, pubblicata in data 17.03.2020, il Tribunale di Cosenza così
pronunciava: “ rigetta le domande di parte attrice;
ogni altra istanza disattesa, condanna l'attore al
pagamento delle spese legali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
come per legge, che distrae in favore dell'avv. Antonio Testa.”.
Avverso tale predetta sentenza proponeva appello Parte_1
concludendo come indicato in epigrafe.
Si costituiva la dando atto Controparte_1
di aver ceduto, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia al , il ramo di azienda Controparte_6
costituito dal complesso di tutti i beni, servizi, personale e rapporti giuridici, attivi e passivi,
con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza, per l'esercizio dell'attività bancaria,
esercitata nelle filiali e sportelli contestando nel merito l'appello e CP_7
3 chiedendone il rigetto. Chiedeva, quindi l'estromissione dal giudizio contestando comunque il proposto appello.
Si costituiva a seguito di Controparte_6
cessione di ramo di azienda bancaria avvenuta in data 15 novembre 2019, con atto a rogito
Notaio Dott.ssa repertorio 11570 e raccolta 7878, registrato a Cosenza il 20 Persona_2
novembre 2019 con il numero 7943 serie 1T, la Controparte_1
ha ceduto, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria
[...]
e creditizia (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) al , il ramo di azienda Controparte_6
costituito dal complesso di tutti i beni, servizi, personale e rapporti giuridici, attivi e passivi,
con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza, per l'esercizio dell'attività bancaria,
esercitata nelle filiali e sportelli contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_7
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.10.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
4 impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il
5 contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le singole questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Trattassi di un insieme di generiche contestazioni non specificatamente rivolte a specifici punti della sentenza;
un agglomerato di questioni e contestazioni senza filo logico,
riproduttive di questioni già esposte in primo grado e puntualmente disattese da giudice di prime cure senza delineare un percorso logico giuridico alternativo e senza coincidenza tra quanto esposto e quanto richiesto;
parte appellante non formula conclusioni specifiche limitandosi ad affermare “riformare la sentenza gravata nelle indicate parti impugnate, con ogni effetto ed onere”.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in
6 favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con la costituzione di
[...] Controparte_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 587/2020, pubblicata il
[...]
17/03/2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al rimborso in favore di parte appellata delle spese del Parte_1
grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
7
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 800/2019 RGAC vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello, dagli Avv. Chiara Pagliuso, e Giovanni Coscarella, del Foro di
Cosenza, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza alla Via
Galliano n. 27,
APPELLANTE
E
, con sede in Roma, Via Lucrezia Controparte_1
Romana n. 41/47, C.F. e P.I. in persona del Direttore Generale, P.IVA_1 P.IVA_2
Dott.ssa , che agisce in virtù di poteri conferiti mediante procura Controparte_2
generale a rogito notaio in Roma del 31.1.2001, rep. 36214, racc. 6999, rappresentata e Per_1
difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Antonio Testa
del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cosenza, alla Via
Tagliamento 15
APPELLATA
1 NONCHE'
, in persona del Presidente del Controparte_3
Consiglio di Amministrazione, con sede in Rende, Via Vittorio Alfieri, codice fiscale e partita Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Testa del P.IVA_3 P.IVA_2
Foro di Cosenza, C.F. , con studio in Cosenza, Via Tagliamento n. CodiceFiscale_2
15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
INTERVENUTA
All'esito dell'udienza del 28.10.2025, la causa era posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata
nelle indicate parti impugnate, con ogni effetto ed onere.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come
per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. >>.
Per l'appellata: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare estromettere dal presente
giudizio, per intervenuta cessione del ramo di azienda, e nel merito rigettare la Controparte_1
domanda proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del
sottoscritto procuratore, anche in applicazione del principio della lite temeraria.>>.
Per Credito Cooperativo Mediocrati- Società Cooperativa: <Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello
adita, previa estromissione dal presente giudizio, per intervenuta cessione del ramo di azienda, di
e nel merito rigettare la domanda proposta, poiché infondata in fatto e in diritto Controparte_1
e confermare la sentenza n. 587/2020.
Con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anche in
applicazione del principio della lite temeraria.>>.
I FATTI
2 Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di avere Parte_1
intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito ed un rapporto di conto corrente per anticipazioni salvo buon fine, instaurati prima del 31.3.2002, con la
[...]
, ora Controparte_4 Controparte_1
ha convenuto in giudizio quest'ultima chiedendo: dichiararsi che su entrambi i conti
[...]
sono stati applicati interessi usurari e condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse a tale titolo;
in subordine dichiararsi che su entrambi i conti è stata illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto,
affetta da nullità per mancanza di causa ed indeterminatezza e condannarsi la conventa alla restituzione delle somme a tale titolo addebitate e/o riscosse;
il tutto oltre interessi e rivalutazione.
ha resistito all'azione denegando Controparte_1
la propria legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda.
Disattesa l'istanza di parte attrice di autorizzazione della chiamata in giudizio di
[...]
la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di Controparte_5
cui in epigrafe, sulla documentazione allo stato offerta in comunicazione.
Con sentenza n. 587/2020, pubblicata in data 17.03.2020, il Tribunale di Cosenza così
pronunciava: “ rigetta le domande di parte attrice;
ogni altra istanza disattesa, condanna l'attore al
pagamento delle spese legali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
come per legge, che distrae in favore dell'avv. Antonio Testa.”.
Avverso tale predetta sentenza proponeva appello Parte_1
concludendo come indicato in epigrafe.
Si costituiva la dando atto Controparte_1
di aver ceduto, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia al , il ramo di azienda Controparte_6
costituito dal complesso di tutti i beni, servizi, personale e rapporti giuridici, attivi e passivi,
con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza, per l'esercizio dell'attività bancaria,
esercitata nelle filiali e sportelli contestando nel merito l'appello e CP_7
3 chiedendone il rigetto. Chiedeva, quindi l'estromissione dal giudizio contestando comunque il proposto appello.
Si costituiva a seguito di Controparte_6
cessione di ramo di azienda bancaria avvenuta in data 15 novembre 2019, con atto a rogito
Notaio Dott.ssa repertorio 11570 e raccolta 7878, registrato a Cosenza il 20 Persona_2
novembre 2019 con il numero 7943 serie 1T, la Controparte_1
ha ceduto, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria
[...]
e creditizia (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) al , il ramo di azienda Controparte_6
costituito dal complesso di tutti i beni, servizi, personale e rapporti giuridici, attivi e passivi,
con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza, per l'esercizio dell'attività bancaria,
esercitata nelle filiali e sportelli contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_7
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.10.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
4 impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il
5 contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le singole questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Trattassi di un insieme di generiche contestazioni non specificatamente rivolte a specifici punti della sentenza;
un agglomerato di questioni e contestazioni senza filo logico,
riproduttive di questioni già esposte in primo grado e puntualmente disattese da giudice di prime cure senza delineare un percorso logico giuridico alternativo e senza coincidenza tra quanto esposto e quanto richiesto;
parte appellante non formula conclusioni specifiche limitandosi ad affermare “riformare la sentenza gravata nelle indicate parti impugnate, con ogni effetto ed onere”.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in
6 favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con la costituzione di
[...] Controparte_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 587/2020, pubblicata il
[...]
17/03/2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al rimborso in favore di parte appellata delle spese del Parte_1
grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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